Regolamento Consob sugli Intermediari
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- Giuliana Albanese
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1 Regolamento Consob sugli Intermediari Disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio Recepimento della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) di carattere generale Testo ad esito della consultazione Lo Studio Legale Crocenzi e Associati suggerisce di inserire nel Regolamento Intermediari le misure che verranno adottate a seguito della recente procedura di consultazione avente ad oggetto la distribuzione di prodotti finanziari complessi a clienti al dettaglio. Secondo il partecipante alla consultazione le modifiche al RI analizzate in questa sede potrebbero essere l occasione per puntualizzare alcuni punti dell art. 28 in materia di pubblicità di strumenti finanziari, recependo, se del caso, alcune disposizioni della Comunicazione Consob n /2001 che verrebbe abrogata. Anche le disposizioni in materia di pubblicità contenute nel Regolamento Emittenti (artt. 34- octies, 34-novies e 34-decies) potrebbero essere trasferite nel RI al fine di avere una disciplina unitaria in materia di pubblicità nello stesso articolato. Assogestioni evidenzia che la scelta di rinviare nel Regolamento Intermediari e nel Regolamento Congiunto direttamente ad alcune previsioni del Regolamento delegato, ritenute compatibili anche per le gestioni di Relativamente alla disciplina sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi a clienti al dettaglio, per la quale è in corso un processo di consultazione, si ritiene opportuno rinviare la questione sollevata dallo Studio Legale Crocenzi e Associati nell ambito della trattazione dei relativi esiti. Per quanto, invece, riguarda le osservazioni in tema di pubblicità degli strumenti finanziari, si evidenzia che è stato avviato un processo di revisione della Comunicazione n /2001, al quale, pertanto, si rinvia. L osservazione non è condivisibile. L approccio regolamentare prescelto (cfr. documento di consultazione) si è concretato nell estensione delle previsioni del 1
2 tipo UCITS, potrebbe portare a ritenere non applicabili ai FIA le altre previsioni del regolamento (UE) n. 231/2013 non espressamente richiamate. Pertanto il partecipante alla consultazione ritiene opportuno considerare la possibilità di richiamare all interno del RI o del RC anche le disposizioni del Regolamento delegato applicabili direttamente ai soli gestori di FIA. Regolamento delegato, direttamente applicabili alle gestioni FIA, ai gestori di OICVM, laddove la disciplina è risultata sovrapponibile alla normativa UCITS e nelle fattispecie in cui le norme del Regolamento delegato, caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni più generali contenute nella Direttiva UCITS. Di contro si osserva che la diretta applicabilità del Regolamento europeo alle gestioni di tipo FIA non ha consentito di richiamare all interno dei Regolamenti nazionali le disposizioni in esso contenute. Difatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, relativamente alla trasposizione negli ordinamenti nazionali dei regolamenti europei, ha considerato inammissibile la riproduzione, anche letterale, di un regolamento in un atto legislativo statale, poiché, conducendo a una novazione della fonte con la sostituzione di quella europea con una nazionale, nasconderebbe agli amministrati la natura comunitaria di una norma, modificando in modo inaccettabile il regime giuridico dell atto. 2
3 Proposta di modifica in consultazione e valutazioni Testo ad esito della consultazione LIBRO IV PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 64 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: g) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF; PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO TITOLO I PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CP-DL, al fine di adeguare la definizione di gestori contenuta nella lett. g) del comma 1 dell art. 64 a quella contenuta nell art. 1, comma 1, lett. q-bis) del TUF, suggerisce di modificare la citata lett. g) come segue: gestori : la società di gestione del risparmio, la società di investimento a capitale variabile, come definita dall articolo 1, comma 1, lettera i) del TUF (SICAV), la società di investimento a capitale fisso, come definita dall articolo 1, comma 1, lettera i-bis del TUF (SICAF) che gestiscono direttamente i propri patrimoni;. Il partecipante alla consultazione sottolinea, inoltre, la necessità di rinumerare l elenco di cui al comma 1 dell art. 64 alla luce delle modifiche che si intendono introdurre. 3 LIBRO IV PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 64 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: g) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
4 Art. 65 (Regole generali di comportamento) 1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell interesse dei partecipanti agli OICR e dell integrità dei mercati; b) assicurano che l attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell OICR, come indicati nella documentazione d offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell OICR; c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati; d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono Al fine di allineare la definizione di gestori contenuta nell art. 64, comma 1, a quella di cui all art. 1, comma 1, lett. q-bis) del TUF, la lett. g) è integrata con la specificazione della gestione diretta dei propri patrimoni da parte dei gestori. Si evidenzia, inoltre, che il comma 1-bis dell art. 64 rinvia, ove non diversamente specificato, alle definizioni contenute nel TUF, tra cui figurano quelle di SICAV e SICAF. Infine, le vigenti regole di legistica non consentono di accogliere l osservazione relativa alla necessità di rinumerare l elenco di cui al comma 1 dell art. 64. Secondo lo Studio Legale Crocenzi e Associati gli artt. 65 e 66, riferendosi ai gestori, come definiti nell art. 64, comma 1, lett. g), non si applicherebbero nei confronti delle succursali italiane di gestori comunitari di OICVM e FIA. Pertanto, il partecipante alla consultazione evidenzia la necessità di adeguare la definizione di gestori, al fine di ricomprendervi anche tali soggetti, oppure di estendere l applicabilità degli artt. 65 e 66 4
5 operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. 1-ter. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013. Art. 66 (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio) 1. I gestori applicano l articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. A tal fine, essi, per ciascun OICR gestito: a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi; b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento; c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischiorendimento e alla liquidità dell OICR gestito. 2. I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati. esplicitamente anche alle succursali italiane di gestori esteri di fondi OICVM o alternativi. Al riguardo si fa presente che l art. 41-ter, comma 4, del TUF, ulteriormente chiarito dall art. 76-ter del Regolamento Intermediari, già dispone che i GEFIA UE che svolgono l attività di gestione collettiva e di commercializzazione in Italia mediante stabilimento di succursali sono tenuti a rispettare le norme di condotta previste dall art. 35-decies del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interesse. Assogestioni, nel comma 1 dell art. 66, al fine di non gravare in modo eccessivo i gestori e di assicurare una piena corrispondenza alla disciplina AIFMD, chiede di richiamare soltanto le disposizioni di cui all art. 18 del Regolamento delegato. Tenuto conto dell osservazione formulata e dell approccio regolamentare prescelto, si ritiene di modificare il comma 1 dell art. 66, limitando l ambito applicativo delle lettere a), b) e c) alla gestione UCITS. Tuttavia non può 5 Art. 66 (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio) 1. I gestori applicano l articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. A tal fine, essi Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori per ciascun OICR OICVM gestito: a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi; b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento; c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischiorendimento e alla liquidità dell OICR gestito.
6 TITOLO IV INCENTIVI Art. 73 (Incentivi riguardanti l attività di gestione del patrimonio di un OICR) non rilevarsi come la condotta richiesta dal comma 1 dell art. 66 costituisca un corollario del più generale dovere di tutti i gestori di agire con diligenza e correttezza nell interesse dei partecipanti. Rappresentando gli adempimenti ivi menzionati dei requisiti imprescindibili per l implementazione di un efficace processo decisionale di investimento, si ritiene che anche i gestori di FIA nella loro concreta operatività siano tenuti a porre in essere tali attività in quanto funzionali alla corretta prestazione del servizio e, peraltro, coerenti con le previsioni di cui agli articoli del Regolamento delegato. Assogestioni suggerisce di modificare la rubrica dell articolo come segue: Incentivi riguardanti gli OICR. L osservazione è condivisibile al fine di realizzare una maggiore coerenza con le modifiche apportate all articolo in esame. Sono ovviamente salve per la gestione di OICVM le specificità contenute nella relativa disciplina sovranazionale. TITOLO IV INCENTIVI Art. 73 (Incentivi riguardanti l attività di gestione del patrimonio di un gli OICR) 6
7 1. Ai gestori si applica l articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi. Assoimmobiliare, ritenendo poco chiara la formulazione dell art. 24 del regolamento (UE) n. 231/20013, richiamato nel comma 1 dell art. 73, chiede una riformulazione dello stesso nel RI maggiormente esplicativa e tesa a chiarire la legittimità o meno delle commissioni di collocamento dei fondi quotati, in favore dei distributori/collocatori. 2-bis. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi. Ferme restando le considerazioni sopra espresse in merito alla diretta applicabilità del Regolamento europeo, si ritiene che il Regolamento medesimo contenga disposizioni in linea con il quadro normativo vigente in materia di inducement. Pertanto, non appare utile fornire chiarimenti in astratto su particolari fattispecie la cui legittimità deve essere valutata caso per caso sulla base delle previsioni di volta in volta applicabili. 1. Lo Studio Legale Crocenzi e Associati chiede di eliminare il nuovo comma 2-bis al fine di prevedere la stessa disciplina in materia di incentivi per la gestione collettiva e per gli altri servizi di investimento di cui all art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013, applicabile sia ai GEFIA sia ai gestori di 7 2-bis. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.
8 OICVM. 2. Assogestioni ritiene necessario chiarire che, con la delimitazione dell ambito di applicazione della disciplina concernente gli incentivi per le gestioni di tipo UCITS, sancita nel comma 2-bis, si è inteso sottrarre a tale normativa, oltre che tutti i pagamenti e le prestazioni non monetarie tra gestore e investitore non eseguiti o ricevuti in relazione alle attività di gestione e amministrazione, anche tutti i pagamenti effettuati dalla Società a soggetti terzi per la commercializzazione degli OICVM, incluse le retrocessioni di commissioni di gestione al distributore. Il partecipante alla consultazione, al riguardo, osserva che, anche a voler ritenere siffatta tipologia di commissioni assoggettata alla disciplina prevista dall art. 73, sarebbe comunque diverso il ruolo del soggetto che percepisce l incentivo rispetto a quello che lo corrisponde, potendo quest ultimo fare affidamento sugli impegni contrattuali in materia di incentivi assunti dal distributore. 1. L osservazione formulata dallo Studio Legale Crocenzi e Associati non può essere accolta in quanto gli ambiti applicativi dei due complessi normativi non risultano perfettamente coincidenti. Infatti, nella Direttiva UCITS di secondo livello, la 8
9 disciplina in tema di inducements trova applicazione con riferimento all attività di gestione e amministrazione del patrimonio di un OICR, a differenza del Regolamento delegato che applica la normativa inducements a tutte le attività comprese nell Allegato I all AIFMD, inclusa quindi la commercializzazione di OICR propri. TITOLO V RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI Art. 76 (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici) 1. I gestori registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e 2. Non risulta condivisibile l interpretazione fornita da Assogestioni. Infatti, la previsione di cui al comma 2-bis trova la propria giustificazione nel menzionato diverso ambito applicativo, in materia di inducements, della Direttiva UCITS e del Regolamento delegato di derivazione AIFMD. Pertanto, con tale previsione si è inteso meramente rimarcare che l attività di commercializzazione di OICR propri nelle gestioni di tipo UCITS resta disciplinata dall art. 52 del Regolamento. CP-DL suggerisce una diversa formulazione del comma 1 che operi un rinvio al regolamento (UE) n. 231/2013: Ai gestori si applicano gli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di registrazione degli ordini e conservazione delle registrazioni.. 9
10 mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori. Art. 76-bis (Commercializzazione di OICR propri) 1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, e 49, commi 1, 3 e 5, del presente regolamento. 1-bis. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applica l articolo 52. Gli articoli 65 e 66 del Regolamento europeo trovano opportuno richiamo nell ambito del Regolamento Congiunto in consultazione (cfr., rispettivamente, artt. 57 e 54). L art. 76 in esame attiene a uno specifico profilo di correttezza nel rapporto tra l intermediario e il cliente, che non risulta sostanzialmente inciso dalla nuova disciplina europea; l intervento apportato in questa sede si è limitato ad allineare tale previsione alla nuova definizione di gestore recata dal pacchetto AIFMD. Aifi ritiene opportuno che gli obblighi informativi connessi alla commercializzazione di FIA riservati siano disciplinati nell art. 76-bis tramite un rinvio all art. 28 del Regolamento Emittenti, considerata la sostanziale coincidenza della maggior parte degli obblighi informativi disciplinati nei due regolamenti. La soluzione auspicata eviterebbe, secondo il partecipante alla consultazione, una duplicazione per gli operatori degli sforzi e degli oneri economici di compliance, lasciando inalterata la tutela degli investitori. Alla luce di tali considerazioni, Aifi ritiene auspicabile una semplificazione degli 10
11 obblighi informativi che gravano su Sgr e Sicaf nel caso di commercializzazione di FIA riservati di propria istituzione. L osservazione non è condivisibile. L art. 76-bis è stato introdotto in occasione del recepimento della Direttiva UCITS IV al fine di chiarire la riconducibilità, nell ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, dell attività di commercializzazione di OICR propri. Siffatto intervento normativo risultava necessario al fine di ricalibrare con maggior precisione il novero delle disposizioni in tema di collocamento richiamabili mediante la tecnica del rinvio normativo per ciascuno dei due regimi di commercializzazione (OICR propri e di terzi). Se, pertanto, il modello di riferimento per disegnare la relativa disciplina è rimasto ancorato alla regolamentazione del servizio di collocamento, la creazione di una disposizione ad hoc interamente dedicata alla commercializzazione di OICR propri ha permesso una selezione più puntuale delle disposizioni da richiamare tramite rinvio per quest ultima fattispecie distributiva. 11
12 L entrata in vigore della AIFMD non ha mutato il suddetto quadro normativo, concernente gli obblighi di correttezza nei confronti del cliente che gravano in capo all intermediario-gestore nell ambito dell attività di commercializzazione di OICR propri. Per ragioni di sistematicità e coerenza è stato recepito all interno del Regolamento Emittenti l art. 23 della AIFMD, in tema di informazioni agli investitori. Diversa è, pertanto, la genesi sottesa all art. 28 del Regolamento Emittenti evocato dal rispondente in quanto tale norma afferisce strettamente al contenuto dell informativa da fornire agli investitori in FIA riservati, senza incidere sulle concrete modalità di svolgimento dell attività di commercializzazione. Trattasi dunque di due ambiti differenti che, come tali, sono stati disciplinati nei Regolamenti di riferimento. Peraltro, con riguardo alla lamentata duplicazione degli sforzi e degli oneri economici di compliance, deve rilevarsi che le norme del Regolamento Intermediari richiamate dall art. 76-bis tengono già opportunamente conto della natura del cliente, graduando taluni adempimenti in funzione 12
13 LIBRO V OFFERTA FUORI SEDE PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA PARTE I OFFERTA FUORI SEDE Art. 78 (Offerta fuori sede) 2. Nell attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE, si attengono ai limiti e alle previsioni di cui all articolo 77. PARTE II PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA Art. 79 (Soggetti) dell appartenenza del cliente alla categoria di investitore professionale. Assogestioni suggerisce di richiamare nel comma 2 dell art. 78 e nel comma 3 dell art. 79 anche l art. 76-bis del RI. L osservazione è accolta. 13 LIBRO V OFFERTA FUORI SEDE PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA PARTE I OFFERTA FUORI SEDE Art. 78 (Offerta fuori sede) 2. Nell attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE, si attengono ai limiti e alle previsioni di cui all articolo agli articoli 76-bis e 77. PARTE II PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA Art. 79 (Soggetti)
14 3. Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR in conformità a quanto previsto dall articolo Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR in conformità a quanto previsto dall articolo dagli articoli 76-bis e
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