SOMMARIO. Premessa (I) IL DIRITTO D AUTORE

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2 SOMMARIO Premessa (I) IL DIRITTO D AUTORE 1. Cos è il diritto d autore? 2. Chi è titolare dei diritti d autore? 3. Quali diritti competono all autore di un opera dell ingegno? 4. Quanto dura il diritto d autore? 5. Cosa si rischia se si violano i diritti d autore? 6. Quali sono le principali sanzioni penali per la violazione del diritto d autore? 7. Quali sono le principali opere dell ingegno, soggette alla legge sul diritto d autore? 8. Chi è l autore nel caso di opere collettive e di opere derivate? 9. A chi bisogna rivolgersi per l acquisto di diritti d autore su opere musicali da utilizzare in pubblico [es: live, sottofondo, segreterie telefoniche, siti internet ecc]? (II) I CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI D AUTORE 10. Come si vendono e si acquistano i diritti d autore necessari ad utilizzare un opera dell ingegno? 11. A chi competono i diritti nel caso di opere create su commissione? 12. In cosa consiste il contratto di cessione di diritti d autore? (III) LE LICENZE 13. Cosa sono le licenze d uso? 14. Che differenze ci sono tra i contratti di cessione e le licenze? 15. In quali casi è preferibile ricorrere ad un contratto di cessione e in quali ad una licenza d uso? (IV) LE LIBERATORIE 16. Cosa sono e a cosa servono le liberatorie? 17. Le liberatorie sono sempre necessarie? 18. Possiamo fare alcuni esempi pratici? (V) L USO DELLE IMMAGINI 2

3 19. Le fotografie sono tutelate dal diritto d autore? 20. In quali casi l utilizzo di un altrui fotografia online è lecito? 21. Si può modificare una fotografia scattata da qualcun altro? 22. Serve una licenza per pubblicare un immagine di un dipinto su un sito internet o su un giornale? (VI) L USO DEI CONTENUTI 23. Quali sono i diritti su un opera musicale e a chi competono? 24. Si può abbinare della musica trovata online ad un video da pubblicare su YouTube o sul proprio sito internet? 25. Si può tenere la radio accesa in un esercizio commerciale? (VII) I SITI WEB 26. I siti internet sono protetti dal diritto d autore? 27. Qual è la tutela giuridica dei nomi a dominio? 28. Sono legittimi il linking, il deep linking e il framing? 29. Come è disciplinato il diritto d autore sulle piattaforme UGC User Generated Content? 30. Quale tutela è prevista per le opere online dinanzi all AGCOM Autorità Garante per le comunicazioni? 31. È possibile realizzare una rassegna stampa online? (VIII) IL SOFTWARE 32. Come è tutelato il software? 33. Cosa significa avere i diritti esclusivi sul software? 34. Di quali forme di deposito si può avvalere l autore di un software? 35. Come può essere tutelato il software? 36. Cos è il contratto di sviluppo software? 37. Cosa sono le licenze d uso di software? 38. In cosa consiste il contratto di cessione di un software? 39. Quali sono le differenze tra software derivato, autonomo e contraffatto 40. In cosa consiste l open source? 41. Posso modificare il programma senza pagare diritti né richiedere autorizzazioni? (IX) I DRONI 42. Che cos è un drone e in cosa si differenzia da un aeromodello? 43. Le tipologie di droni e requisiti per il loro utilizzo. 3

4 44. Che tipo di abilitazione è richiesta per il monitoraggio di APR? 45. Esistono regole specifiche per il trattamento di dati personali raccolti attraverso l impiego di droni? (X) IL DIRITTO D AUTORE NELL EDITORIA 46. Come definire le case editrici (Imprese editoriali)? 47. Come regolare i rapporti tra autore e editore? 48. Come regolare i rapporti tra editore e stampatore? 49. Per aprire una casa editrice servono autorizzazioni particolari? (XI) FAB-LAB. MAKERS, STAMPANTI IN 3D 50. Cosa sono le stampanti 3D? 51. Con le stampanti in 3D posso riprodurre tutti gli oggetti che voglio? 52. Come faccio a sapere se un oggetto è tutelato oppure no? (XII) DESIGN 53. Cosa sono i disegni e i modelli? 54. Quali sono i requisiti necessari per accedere alla tutela industriale di disegni e modelli? 55. Come si registra un disegno o un modello e per quanto tempo si estende la tutela? 56. È possibile ottenere una registrazione del modello o disegno valida per tutto il territorio comunitario? 57. È possibile tutelare le opere di design in base al diritto d autore o come marchi? (XIII) I SOCIAL MEDIA 58. Chi decide di usare i social media in azienda? 59. Quali contenuti si possono pubblicare sui social media? 60. Cos è una social media policy? 61. Cosa posso fare se qualcuno ha attivato profili corrispondenti alla denominazione della mia azienda (o dei miei prodotti)? 62. Posso utilizzare i contenuti pubblicati da altri utenti sui social media? 63. L hashtag è protetto dal diritto d autore? (XIV) I DATI 64. I dati sono tutelabili in base alla Legge sul diritto d autore? 65. Come nascono e quali sono i diritti dell autore sulla banca dati? 66. Qual è la differenza tra il diritto d autore sulla banca dati ed il diritto sui generis del costitutore di una banca dati? 4

5 67. Quali sono i titoli per l accesso legittimo a una banca dati e quali operazioni può compiere l utilizzatore? 68. Cosa sono gli open data? 69. I dati pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni possono essere riutilizzati anche per finalità commerciali? 70. È possibile chiedere alla pubblica amministrazione di riutilizzare le informazioni in suo possesso? Glossario dei termini e delle leggi 5

6 Premessa I mercati stanno cedendo il passo alle reti e la proprietà è progressivamente sostituita dall accesso I cambiamenti in atto nella struttura delle relazioni economiche sono parte di una trasformazione di portata ben più profonda che riguarda l essenza stessa del sistema capitalistico. Stiamo, infatti, assistendo ad uno spostamento di lungo periodo dalla produzione industriale a quella culturale. Nel futuro, una quota sempre crescente di scambi economici nella loro forma più innovativa sarà riferibile alla commercializzazione di una vasta gamma di esperienze culturali, più che di beni e servizi prodotti industrialmente. Viaggi e turismo globale, parchi e città a tema, centri specializzati per il divertimento ed il benessere, moda e ristorazione, sport professionistico, gioco d azzardo, musica, cinema, televisione, oltre che il mondo virtuale del cyberspazio e dell intrattenimento elettronico di ogni genere, stanno diventando rapidamente il nucleo di un nuovo ipercapitalismo fondato sull accesso a esperienze culturali. [J. Rifkin, L era dell accesso]. E difficile rappresentare in maniera più plastica di come lo abbia fatto Jeremy Rifkin l autentica rivoluzione che le nuove tecnologie ma in particolare quella digitale e quella telematica stanno producendo nei mercati e nelle società contemporanee. Era dell accesso, come scrive Rifkin, o società dell informazione come la definisce l Unione europea è fuor di dubbio che quella che stiamo vivendo è un epoca senza precedenti nella storia dell umanità nella quale l unica forma di proprietà che appare destinata a sopravvivere ed a veder crescere esponenzialmente il proprio lavoro è quella sull immateriale ovvero la c.d. proprietà intellettuale. 6

7 In modo più o meno consapevole, ciascuno di noi, ai tempi di Internet, acquista e cede, quotidianamente diritti di proprietà intellettuale e, in particolare diritti d autore. Lo facciamo quando sfogliamo il giornale, in digitale, la mattina, lo facciamo in ogni istante del nostro quotidiano condividendo contenuti attraverso i social network, lo facciamo quando ascoltiamo musica online e lo facciamo ogni volta che scarichiamo ed installiamo un app sul nostro smartphone. E si tratta, naturalmente, solo di un campione modestissimo di occasioni quotidiane nelle quali usiamo diritti d autore. E lo scambio di diritti d autore aumentare in maniera crescente negli anni che verranno in modo direttamente proporzionale alla progressiva dematerializzazione di centinaia di migliaia di azioni umane, di rilievo giuridico-economico, che, ogni giorno di più, si consumeranno in digitale. In un contesto di questo genere non è difficile comprendere la centralità della proprietà intellettuale e delle regole che la governano nella società di oggi e, ancor di più, in quella di domani. Quella sull immateriale è per quanto oggi è possibile intuire del futuro l unica forma di proprietà destinata a sopravvivere alla rivoluzione in atto. Non sorprende, quindi, che la disciplina sulla proprietà intellettuale, fino ad una manciata di anni fa isola elitaria frequentata, esclusivamente, da un nugolo ristrettissimo di super esperti chiamati a conoscerla ed applicarla dalle grandi major dell audiovisivo e dai grandi editori, abbia oggi acquistato una straordinaria centralità nella vita di centinaia di milioni di persone, divenendo un autentico fenomeno di massa. Termini come licenza, liberatoria, copyright, violazione dei diritti d autore e tanti altri analoghi, un tempo non troppo lontano erano sconosciuti ai più e appannaggio esclusivo di azzeccagarbugli, uomini di spettacolo ed etichette cinematografiche e discografiche mentre, oggi, questi ed i tanti altri analoghi sono divenuti termini quasi di uso comune. Che sia accaduto per stillicidio di concetti sentiti in tv, letti sui giornali o incrociati nelle esperienze di navigazione online o che sia successo, quasi per osmosi o per contatto sociale, frequentando questa o quella realtà imprenditoriale o artigianale, ormai, termini come quelli ai quali si è appena fatto riferimento appartengono almeno al nostro subconscio cognitivo: forse non ne conosciamo in modo consapevole significato e profili giuridico-economici ma, certamente, ne percepiamo, almeno in modo intuitivo, l essenza e la sostanza e li usiamo quando in modo più appropriato e quando in modo meno appropriato. Il diritto d autore è, oggi, quotidianamente sulla bocca di tutti ed ha ormai perso quell aurea di sacralità ed elitarismo intellettuale che l hanno ammantato per oltre un secolo. È in un contesto di questo genere che è nata l idea ed ha preso forma questo ebook, un progetto attraverso il quale si intende dare una prima risposta semplice, quasi intuitiva, senza alcuna pretesa di esaustività né di scientificità ai tanti artigiani, professionisti, piccoli imprenditori e persone qualunque che oggi si ritrovano a confrontarsi quotidianamente con problemi e questioni che affondano le proprie radici nella 7

8 proprietà intellettuale e, in particolare nel diritto d autore. Cosa è il diritto d autore? A che serve? Come lo si esercita? Che significa cedere o comprare diritti d autore o, piuttosto, aver diritto di usare un opera dell ingegno che non si possiede? E, ancora prima, cosa è un opera dell ingegno? Il nostro quotidiano è, ormai, pervaso da un numero incredibile di oggetti in digitale che chiamiamo per nome e cognome ma che, probabilmente, non abbiamo mai pensato essere protetti dal diritto d autore e destinati a circolare nel mercato attraverso contratti di cessione di diritti o di licenza. Che si tratti della realizzazione di un sito internet, della costituzione di una banca dati, dell utilizzo di una mappa nell ambito di un servizio di localizzazione o navigazione o dello sviluppo e distribuzione di un app o, piuttosto, di un blog di cucina o di un canale di auto e motori su YouTube, tutto, ormai, è governato dalle regole del diritto d autore. Questo ebook, lungi dal voler trasformare tutti in professionisti del diritto d autore ha l ambizione di porre tutti nella condizione di confrontarsi con la proprietà intellettuale nel quotidiano, possedendo quel minimo di nozioni ed informazioni utili e, anzi, ormai indispensabili per dare il giusto valore alle cose immateriali che, ormai, popolano ed affollano la nostra esistenza. Una domanda ed una risposta, nessuna trattazione diffusa, esaustiva o scientifica. Tanta sintesi, nemica, come è noto, dell analisi con l unico 8

9 obiettivo di offrire a chiunque la possibilità di girare con in tasca un breviario della proprietà intellettuale che, forse, è troppo poco per consentire di risolvere i casi e le questioni peraltro sempre nuove e diverse che nell Era di Internet emergono a proposito del diritto d autore ma che, probabilmente, è abbastanza per consentire a chiunque di percepire l esistenza di un problema e l esigenza di usare cautela nel maneggiare ciò che, complice l immaterialità, sembra di tutti, appare come un bene comune ma, invece, è oggetto della proprietà di qualcuno proprio come accade per un vaso di fiori, una macchina o una casa. Settanta domande, settanta risposte che, naturalmente, non bastano a tratteggiare un panorama completo della materia ma che hanno l ambizione di incuriosire ed indurre chiunque si ritrovi a maneggiare una qualsiasi creazione intellettuale, a farlo con estrema cautela o, almeno, con la consapevolezza che anche ciò che è immateriale e, anzi, oggi soprattutto ciò che è immateriale non solo non è di tutti ma, al contrario, è, quasi certamente e, salvo eccezioni, di qualcuno ovvero del suo creatore che si tratti di un autore, un produttore, un interprete o un inventore. Non è un ebook da leggere ma un prontuario, un compendio, un sussidiario da consultare e sfogliare quando serve, quando si ha un dubbio o, forse, ancora meglio, quando non lo si ha, per farselo venire ed andare a caccia di una soluzione. L augurio è che sia utile se non a tutti ai più e che valga a diffondere un pizzico di cultura dei bit e dell immateriale ed a far meglio comprendere che, talvolta nell Era dell accesso una semplice idea o la sua forma espressiva può avere uno straordinario valore economico. Buona lettura 9

10 (I) IL DIRITTO D AUTORE 1. Cos è il diritto d autore? Il diritto d autore è una delle principali forme di proprietà intellettuale ovvero di proprietà su creazioni intellettuali, come tali immateriali. Il diritto d autore, in particolare, tutela le c.d. opere dell ingegno, creazioni dell ingegno umano quali, a titolo esemplificativo, le opere musicali, cinematografiche, televisive, letterarie, fotografiche ma anche il software o le basi dati. A differenza di quanto accade nel sistema brevettuale che tutela le c.d. invenzioni industriali e rappresenta un altra forma di proprietà intellettuale, il diritto d autore copre esclusivamente la forma nella quale è espressa un opera, lasciando sempre liberi i principi e le idee che ne sono alla base. Questo, per intenderci, vuol dire che se un programmatore ha scritto un determinato software che risolve un certo problema e/o automatizza una certa attività, tale programmatore, in forza del diritto d autore, potrà vietare a chiunque altro di riscrivere, riprodurre, modificare o diffondere il codice del proprio software ma non anche di scrivere un diverso codice in grado di risolvere lo stesso problema o automatizzare la stessa procedura. Riferimenti normativi: LDA (L. 633/41), Art. 1 10

11 2. Chi è titolare del diritto d autore? Il titolare dei diritti d autore è, in via originaria, l autore in quanto creatore dell opera oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori. Salvo patto contrario, inoltre, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Riferimenti normativi: LDA, Art. 6, Art. 12 bis 3. Quali diritti competono all autore di un opera dell ingegno? I diritti dell autore sono costituiti da tre macro-gruppi di diritti: i. Morali ii. Economici iii. Connessi Diritti morali Spettano esclusivamente all autore e sono inalienabili, cioè non possono essere ceduti nemmeno con contratto scritto; si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. I principali diritti morali sono: il diritto alla paternità dell opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell opera); il diritto all integrità dell opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell opera che possa danneggiare la reputazione dell autore); il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l opera). Diritti patrimoniali Sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica, sono cedibili e permettono all autore di autorizzare o meno l utilizzo della sua opera dietro compenso economico. Questi diritti si possono sintetizzare in: diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell opera con qualsiasi mezzo; diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell opera: cioè il diritto di presentare l opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate; 11

12 diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.); diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l opera; diritto di noleggio e prestito; diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla, tradurla ecc.. Diritti connessi Oltre al diritto d autore, le opere dell ingegno sono coperte anche dai cosiddetti diritti connessi che non sono relativi all opera in sé, ma all opera materialmente fissata su supporti di diversa natura. I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie opere dell ingegno : è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d autore ecc Per l esercizio dei diritti connessi al diritto d autore, il deposito delle opere presso il Registro pubblico generale delle opere protette è condizione indispensabile. Viene riservato al produttore, agli artisti interpreti ed esecutori il diritto esclusivo di: autorizzare la fissazione delle loro prestazioni; autorizzare la riproduzione della fissazione delle loro prestazioni; 12

13 autorizzare la distribuzione, il noleggio delle fissazioni; autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni, compresi la radiodiffusione e la comunicazione via satellite. Riferimenti normativi: LDA, Art. 20 e sgg.; Art. 25 e sgg. ; Art. 72 e sgg. 4. Quanto dura il diritto d autore? La regola generale è che i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l opera cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d autore. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo. Esistono, tuttavia, talune eccezioni come, ad esempio, quella delle opere creare da amministrazioni dello Stato i cui diritti si estinguono dopo 20 anni dalla prima pubblicazione. Riferimenti normativi: LDA, Art. 25 e sgg. 5. Cosa si rischia se si violano i diritti d autore? 13 La violazione dei diritti d autore può dare luogo a conseguenze tanto sul piano civile che su quello penale ed amministrativo. Sotto il profilo civilistico, violando gli altrui diritti d autore si rischia un azione di risarcimento del danno attraverso la quale, il titolare dei diritti, può chiamare il responsabile della violazione a risarcirlo per il danno che ha sofferto per effetto dell utilizzo abusivo dei propri diritti. In questo caso, l autore della violazione può essere condannato a

14 versare al titolare dei diritti un risarcimento in misura proporzionata al c.d. costo della licenza o, invece, al vantaggio perseguito attraverso l utilizzo abusivo dell opera. Chi viola gli altrui diritti d autore, inoltre, limitatamente ad una serie di ipotesi disciplinate dalla legge, rischia altresì di incorrere in rilevanti sanzioni amministrative e penali di natura pecuniaria e, in taluni casi, anche detentiva. Riferimenti normativi: Artt. 171 e ss. LDA 6. Quali sono le principali sanzioni penali per la violazione del diritto d autore? Chiunque compie le violazioni di seguito elencate, viene punito con una sanzione da 51 a 2.056: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde opere prima che siano pubblicate; pubblica su internet opere dell ingegno protette. Chiunque commette tale violazione, è ammesso a pagare, prima dell emissione del decreto penale di condanna, una somma pari alla metà del massimo della pena, estinguendo così il reato. riproduce un numero di esemplari o rappresenta un numero di esecuzioni maggiore rispetto all autorizzazione; ritrasmette per radio o registra su supporti le trasmissioni radiofoniche. Chi commette i reati di cui sopra su opere non destinate alla pubblicazione o ne usurpa la paternità intellettuale, o modificando l opera può offendere la reputazione e l onore dell autore, sono puniti con la reclusione fino ad un anno o ad una multa non inferiore a 516. Per quanto riguarda i responsabili dei Punti di riproduzione o copisterie, è il titolare il diretto responsabile di ogni violazione che viene compiuta nell ambito della sua attività. In particolare se non viene rispettato il termine del 15% sulle riproduzioni di opere protette, sono previste la sospensione dell attività da 6 mesi ad un anno e la sanzione amministrativa pecuniaria da a Chi duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e ad una multa da a Chi trasferisce o riproduce il contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati dalla SIAE, o chi comunque viola una banca dati senza autorizzazione, è soggetto a reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da a

15 Chiunque compie le violazioni di seguito elencate, per uso non personale, è soggetto a reclusione da 6 mesi a 3 anni e ad una multa da e : chi duplica, riproduce o trasmette abusivamente opere dell ingegno; chi vende, distribuisce o noleggia supporti per i quali è prevista l apposizione del contrassegno, privi del medesimo contrassegno o contraffatto; chi diffonde o importa e poi mette in commercio supporti non prodotti in Italia, oltre 50 copie di opere tutelate dal diritto d autore e dai diritti connessi; Chi abusivamente e con fini di lucro noleggia o fissa su supporti audio o video, opere protette, è punito con l arresto sino ad un anno e ad una ammenda da 516 a I produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, entro 30 giorni dall immissione in commercio devono comunicare alla SIAE tutti i dati per l identificazione degli stessi; in caso contrario produttori e importatori sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e ad una multa da a Riferimenti normativi: LDA, Art. 171 e sgg. 15

16 7. Quali sono le principali opere dell ingegno, soggette alla legge sul diritto d autore? La legge sul diritto d autore tutela i seguenti tipi di opere dell ingegno: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell architettura; 6) le opere dell arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Riferimenti normativi: LDA, Art. 2 16

17 8. Chi è l autore nel caso di opere collettive e di opere derivate? E considerato autore dell opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell opera stessa. E considerato autore delle opere derivate l elaboratore, nei limiti del suo lavoro. Riferimenti normativi: LDA, Art A chi bisogna rivolgersi per l acquisto di diritti d autore su opere musicali da utilizzare in pubblico [es: live, sottofondo, segreterie telefoniche, siti internet ecc.]? La legge sul diritto d autore stabilisce che l attività di intermediazione dei diritti d autore, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, in Italia, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Per acquistare la più parte dei diritti d autore su opere da utilizzare in pubblico, pertanto, nella maggior parte dei casi occorre rivolgersi alla SIAE. L esclusiva di quest ultima, peraltro, non è assoluta. E, quindi, ad esempio, possibile acquistare i diritti d autore direttamente d autore dell opera o quelli di sincronizzazione musicale [ndr l abbinamento di una musica a delle immagini] direttamente dagli editori o dai produttori. Ci sono poi una serie di ipotesi ad esempio relative ad opere musicali straniere nell ambito delle quali, specie per utilizzazioni online, la licenza può anche essere acquistata da società diverse dalla SIAE, di diritto europeo. 17

18 Riferimenti normativi: Art. 181-ter LDA 18

19 (II) I CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI D AUTORE 10. Come si vendono e si acquistano i diritti d autore necessari ad utilizzare un opera dell ingegno? I diritti d autore sono una forma di proprietà benché sull immateriale e, esattamente come ogni altro diritto di proprietà, possono essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo, in tutto o in parte, per atto tra vivi o per testamento. La prassi e gli usi negoziali contemplano un ampia gamma di tipi contrattuali che rispondono ad esigenze diverse. In prima approssimazione può distinguersi tra contratti con i quali si commissiona la realizzazione di un opera, garantendosi i relativi diritti d autore, contratti di cessione/trasferimento di diritti d autore dei quali si dispone e, infine, contratti attraverso i quali si licenziano in uso a terzi i propri diritti. Riferimenti normativi: Art. 12, 107 ss. LDA 11. A chi competono i diritti nel caso di opere create su commissione? Le opere create su commissione, solitamente sono realizzate in esecuzione di un contratto d appalto o di un contratto d opera, a seconda che a realizzarle sia un impresa o di un libero professionista. La diversa qualificazione del contratto determina diverse responsabilità, secondo quanto previsto dal codice civile, ma nulla cambia per quanto riguarda il trasferimento dei diritti d autore: il regime dei diritti sull opera realizzata deve, pertanto, essere espressamente disciplinato nel contratto. Il committente avrà, naturalmente, in ogni caso il diritto ad utilizzare l opera come ne fosse un licenziatario mentre scegliere se debba o meno divenire titolare di ogni altro diritto patrimoniale d autore come se fosse stato l autore dell opera è scelta integralmente rimessa all autonomia delle parti. I diritti sull opera realizzata, peraltro, potrebbero anche essere affidati in contitolarità al committente ed all appaltatore. Riferimenti normativi: Artt. 12-bis, 88 LDA 19

20 12. In cosa consiste il contratto di cessione di diritti d autore? Con il contratto di cessione dei diritti l autore o, comunque, il titolare di tali diritti cede ad un altro soggetto la titolarità dei diritti medesimi esattamente come accadrebbe in relazione al diritto di proprietà su un bene materiale in caso di compravendita. E da tener presente che i diritti d autore su un opera possono circolare in modo autonomo l uno dall altro con la conseguenza che possono formare oggetto di cessione solo taluni diritti e non necessariamente tutti i diritti sull opera medesima. Il contratto di cessione dei diritti deve, comunque, sempre avere forma scritta. Riferimenti normativi: Artt. 107 ss LDA 20

21 (III) LE LICENZE 13. Cosa sono le licenze d uso? Il contratto di licenza d uso è lo strumento maggiormente utilizzato per la commercializzazione dei prodotti protetti dal diritto d autore. Si tratta di un contratto atipico, in quanto non regolamentato dalla legge, consensuale e generalmente ma non necessariamente - a titolo oneroso. Attraverso questo negozio, il licenziante concede al licenziatario il godimento del prodotto per un periodo di tempo determinato o indeterminato, dietro pagamento di un canone o di un compenso fisso. Le licenze presentano problematiche diverse in base al prodotto che si concede in licenza: software, corsi di formazione online, ecc. Riferimenti normativi: 1321 ss. Cod. Civile 21

22 14. Che differenze ci sono tra i contratti di cessione e le licenze? Riferimenti normativi: Artt. 107 ss LDA; Art ss Cod. Civile 15. In quali casi è preferibile ricorrere ad un contratto di cessione e in quali ad una licenza d uso? Generalmente è opportuno ricorrere ad un contratto di cessione di diritti d autore quando si intende acquistare la disponibilità esclusiva di tutti diritti su un opera dell ingegno al fine di poterla sfruttare economicamente in un dimensione imprenditoriale e/o farne diventare i relativi diritti parte integrante del patrimonio dell azienda. 22

23 Si ricorrerà ad un contratto di licenza d uso quando, invece, si è semplicemente interessati a fruire dell opera da utilizzatori finali in regime esclusivo o non esclusivo. Riferimenti normativi: Artt. 107 ss LDA; Art ss Cod. Civile 23

24 (IV) LE LIBERATORIE 16. Cosa sono e a cosa servono le liberatorie? Quando le fotografie o le riprese di persone non sono scattate per uso personale ma vengono utilizzate per essere pubblicate in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario che il fotografo, l operatore o chi organizza l evento o produce l audiovisivo si faccia rilasciare una liberatoria: si tratta di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la pubblicazione della propria immagine. La liberatoria va stilata in duplice copia, l originale sarà conservato dal fotografo, l altra copia dal soggetto ripreso. Nella sostanza la liberatoria è una autorizzazione ad utilizzare l immagine di chi la concede e, dunque, propri diritti d autore esattamente come accade con un contratto di licenza. Riferimenti normativi: Artt. 96 ss LDA 17. Le liberatorie sono sempre necessarie? La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori, cantanti) o anche di persone non note che siano riprese nel corso di pubbliche manifestazioni o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico dominio. A tale proposito la legge sul Diritto d autore è molto chiara: - il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa ; - non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell immagine è giustificata dalla notorietà o dall ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata; - salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve 24

25 essere indicato. Riferimenti normativi: Artt. 96 ss LDA 18. Possiamo fare alcuni esempi pratici? Ci si può chiedere quali siano quei fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Facciamo alcuni esempi. Una fiera di paese può essere considerata un avvenimento pubblico? Certo, è un evento pubblico, un avvenimento, anche se non in senso stretto. Dunque le foto fatte in un mercato o in un raduno sportivo possono essere riprodotte senza liberatoria da parte dei soggetti, a patto che sia evidente che sono state riprese appunto in quella sede e che il soggetto non sia isolato dal contesto. Si può esporre in pubblico, senza liberatoria, la fotografia fatta ai parenti della sposa, durante le nozze? La regola da tenere a mente è sempre la stessa: se si tratta di una cerimonia pubblica (contesto pubblico) e la foto riprende una panoramica dei partecipanti, allora possiamo esporla. Se invece non ci sono primi piani allora sì. NO se si tratta di un primo piano che isola la ragazza dal contesto o se la foto è stata ripresa fuori dell ambito della cerimonia oppure si focalizza su di un viso ben identificabile, allora serve la liberatoria. Inoltre, non dimentichiamo che, se le foto sono state commissionate, allora dovrà essere concordato con il committente ogni possibile uso delle foto da parte del fotografo. Se invece si fotografa una persona per strada e si pensa di esporre le sue foto in una mostra o un concorso, è evidente che sarà necessario chiederle di firmare la liberatoria. 25

26 Una buona regola, sempre valida, è la trasparenza: spiegare chiaramente la finalità delle fotografie, che può spaziare dall uso privato al diritto d informazione, dal report fotografico in un contesto familiare. Riferimenti normativi: Artt. 96 ss LDA 26

27 (V) L USO DELLE IMMAGINI 19. Le fotografie sono tutelate dal diritto d autore? L art. 2, n. 7 della legge sul diritto d autore annovera, tra le opere protette dal diritto d autore, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia. La legge sul diritto d autore distingue, però, tra semplici fotografie e fotografie artistiche. Nel primo caso, si tratta di fotografie nelle quali manca un elemento artistico e, pertanto, non sono tutelate dal diritto d autore. Ai sensi dell art. 87 LDA sono fotografie semplici le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Sono escluse dall ambito di tutela della legge, invece, le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. All autore della fotografia è riconosciuto un diritto connesso, per i vent anni successivi alla produzione della fotografia stessa. Sempre all autore sono poi riconosciuti i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Tale previsione, tuttavia, è soggetta ad alcune eccezioni. Innanzi tutto, se le fotografie sono state ottenute nell ambito di un rapporto di lavoro o di impiego (non deve, quindi, trattarsi necessariamente di un rapporto di lavoro subordinato), allora i diritti competono al datore di lavoro. In ogni caso, comunque, per l applicazione di tale regola, è necessario che le fotografie siano state realizzate nei limiti e all interno delle finalità del rapporto di lavoro. Si pensi, ad esempio, al fotografo che faccia degli scatti ad una sfilata di moda, per la propria agenzia e che, durante il tragitto per la sfilata, fotografi i monumenti della città. In questo caso, le fotografie dei monumenti che esulano dalle finalità del rapporto di lavoro resteranno di proprietà del fotografo. Quanto detto a proposito dei rapporti di lavoro, vale anche nei casi di semplice committenza, qualora le fotografie abbiano ad oggetto cose in possesso del committente medesimo ; in questo caso, tuttavia, è riconosciuto un equo corrispettivo al fotografo. Gli esemplari delle fotografie ai sensi dell art. 90 LDA devono recare il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell anno di produzione della fotografia; il nome dell autore dell opera d arte fotografata. Le indicazioni possono essere riportate anche in forma abbreviata. È opportuno precisare che il diritto sulle fotografie sorge con la creazione dell opera: tali informazioni sono richieste esclusivamente per finalità probatorie, al fine di poter esercitare i diritti sulle fotografie stesse. Come si accennava, le semplici fotografie devono essere distinte dalla fotografie artistiche, che sono caratterizzate dalla presenza del 27

28 requisito della creatività. Nella pratica non sempre è agevole operare tale differenziazione: si ritiene, tuttavia, che le fotografie artistiche siano quelle in cui si manifesti la capacità del fotografo di suscitare delle emozioni ovvero quelle caratterizzate da originalità dell inquadratura, dell impostazione dell immagine e così via discorrendo. In questa ipotesi, al fotografo non sono riconosciuti dei meri diritti connessi, ma un vero e proprio diritto d autore. La distinzione non è irrilevante sul piano pratico, considerando che il diritto d autore ha un valore economico superiore e che la durata del diritto sulla fotografia permane, ai sensi dell art. 32-bis LDA, sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell autore. Riferimenti normativi: Artt, 2, 32-bis, 87 e 90 LDA 20. In quali casi l utilizzo di un altrui fotografia online è lecito? In linea di massima, una fotografia altrui può essere utilizzata solo con il consenso ossia con un accordo di licenza dell autore della fotografia o del titolare dei diritti. Pertanto, per ripubblicare una fotografia (o parte di essa) è necessario prendere contatti con l autore ovvero con l agenzia che ne detiene i diritti. Ai sensi dell art. 91 LDA, la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. In questi casi, quindi, non è necessario il consenso dell autore della foto, sebbene sia a lui dovuto un corrispettivo. Quanto detto vale anche per la pubblicazione di fotografie semplici (e non artistiche) nelle antologie ad uso scolastico e nelle opere scientifiche o didattiche. 28

29 La disciplina giuridica delle fotografie on-line non si differenzia rispetto a quelle tradizionali. Poiché il plagio o la contraffazione delle fotografie online sono semplificati dalle nuove tecnologie dell informazione, è prassi tutelare le immagini attraverso sistemi di watermark e altre forme di marcatura delle opere, che consentono di associare l immagine al titolare dei diritti. La immagini possono essere però utilizzate liberamente se ciò è previsto dall autore dell immagine stessa. Sono molto diffuse, a tal proposito, le licenze creative commons, che consentono di riutilizzare gratuitamente le opere (e, quindi, anche le fotografie) altrui. Occorre però esaminare attentamente la licenza con cui l opera è rilasciata che ne sono di sei tipi e considerare, tra l altro, se l opera possa essere riutilizzata anche per finalità commerciali o solo per usi non commerciali. Riferimenti normativi: Art. 91 LDA 29

30 21. Si può modificare una fotografia scattata da qualcun altro? Occorre distinguere tra fotografie semplici e fotografie artistiche. Nel primo caso, mancando l elemento della creatività e, quindi, l autorialità sulla foto stessa, il fotografo non è titolare di un diritto morale e, di conseguenza, è ammessa la modificabilità della fotografia da parte di soggetti terzi. Nel caso delle fotografie artistiche, invece, è necessaria l autorizzazione dell autore. È possibile, tuttavia, che le fotografie siano rilasciate con licenze che consentono di modificare l immagine, come nel caso di alcune delle licenze creative commons di cui si diceva poc anzi. Riferimenti normativi: Artt. 87 ss. LDA 22. Serve una licenza per pubblicare un immagine di un dipinto su un sito internet o su un giornale? In questo caso, è necessario distinguere se l opera sia caduta o meno in pubblico dominio. Un opera cade in pubblico dominio quando l autore o altro titolare non può vantare i diritti sullo sfruttamento commerciale delle opere stesse, perché sono decorsi i termini previsti dalla legge (settant anni dopo la morte dell autore). Bisogna operare un ulteriore ripartizione tra opere tutelate dalla legge sul diritto d autore e i beni tutelati dal Codice dei beni culturali. Le prime sono tutte «le opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (e, quindi, anche i dipinti aventi valore artistico). I beni culturali, invece, sono «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Su tali ultimi beni è esercitata, ai sensi dell art. 12 del Codice dei beni culturali, una verifica di interesse culturale che riguarda i beni, mobili o immobili, «che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni». Nell ipotesi ora considerata, per foto o video che riprendano le opere non cadute in pubblico dominio, occorrerà comunque rivolgersi all ente che le detiene, al fine di valutare la sussistenza di eventuali accordi di licenza: potrebbe essere possibile, in altri termini, che i diritti di sfruttamento economico delle opere siano stati ceduti dall autore all ente stesso e che, quindi, i diritti d autore vadano pagati a tale soggetto 30

31 e non all autore. La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che la riproduzione di un opera (anche nel caso in cui si realizzi un opera derivata, come nel caso di fotografia o di video dell opera originaria) è coperta dal diritto d autore, che «non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all originale, ma protegge l utilizzazione economica che può effettuare l autore mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell opera in grado d inserirsi nel mercato della riproduzione» (Cass., n /1996). Sono ammesse, tuttavia, alcune eccezioni, elencate dagli artt. 65 e seguenti della legge sul diritto d autore. Tra le varie ipotesi contemplate dalla legge, merita di essere ricordata quella di cui all art. 70, comma 1-bis, che concerne la pubblicazione delle opere degradate o a bassa risoluzione. Si tratta di riproduzioni di immagini o di musiche, realizzate per mezzo di internet e in assenza di uno scopo di lucro. In altri termini, è possibile riprendere liberamente la fotografia di un bene tutelato dal diritto d autore e pubblicarla sul proprio sito internet, purché ricorrano i tre presupposti anzidetti. Pare opportuno precisare, anche in relazione alla prima ipotesi elencata, che la giurisprudenza ha sempre interpretato in senso restrittivo le nozioni di uso personale e di assenza di scopo di lucro. Si pensi al caso di una fotografia destinata a un calendario distribuito gratuitamente: sebbene non vi sia un ritorno economico diretto per l autore della pubblicazione, tuttavia lo scopo di lucro non è escluso, giacché, per mezzo della pubblicazione stessa, l autore potrebbe farsi pubblicità ovvero ospitare inserzioni pubblicitarie all interno della propria opera. Lo stesso, del resto, vale anche per i fini di studio: pubblicare la foto di un opera tutelata dalla legge sul diritto d autore o dal Codice dei beni culturali all interno di un antologia scolastica non esclude il pagamento dei diritti e dei canoni previsti dalla legge. Nel caso di opere cadute in pubblico dominio, ma considerate beni culturali, è possibile imbattersi in due ipotesi. La prima è che il bene sia custodito in un luogo privato (musei, biblioteche, archivi); l altra è che l opera sia collocata, stabilmente, in un luogo liberamente accessibile al pubblico. Si pensi, quanto alla prima ipotesi, ad un vaso etrusco custodito al Museo Guarnacci di Volterra. La fruizione di tali beni è riservata, nel senso che occorre accedere, pagando un biglietto o meno, al luogo in cui i beni stessi sono fisicamente conservati. Si tratta di un ipotesi la cui risoluzione è agevole, perché espressamente disciplinata dal Codice dei beni culturali, che, all art. 107, stabilisce che «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna». I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall autorità che ha in consegna i beni e, quindi, dalla singola istituzione 31

32 museale, dalla singola biblioteca, ecc.. Canoni e corrispettivi, da pagare in genere in via anticipata, non sono dovuti in caso di utilizzazione per scopi strettamente personali ovvero per motivi di studio o, ancora, ma solo nel caso di soggetti pubblici, per finalità di valorizzazione dei beni stessi. È invece possibile scattare liberamente foto di beni pubblici collocati all esterno (si pensi, ad esempio, ad un calendario con le immagini del Colosseo o del Pantheon). Per la verità, la legge non disciplina espressamente quest ipotesi, il che ha fatto discutere sulla sussistenza della libertà di panorama in Italia. Il Codice dei beni culturali, peraltro, agli artt. 107 e 108, ricorre ad un espressione ambigua, discorrendo di «beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali», senza distinguere tra beni collocati all esterno o all interno ovvero tra beni visibili senza accedere ad un luogo e beni conservati in musei, biblioteche, pinacoteche, ecc.. Tuttavia, la questione pare essere stata chiarita dal parere del Ministero della cultura a seguito dell interrogazione parlamentare depositata il 28 settembre 2007 dagli onorevoli Franco Grillini e Cinzia Dato. La risposta dell Ufficio legislativo, datata 5 febbraio 2008 e firmata dal sottosegretario Danielle Mazzonis, sembra confermare quest interpretazione: «Pur non essendo espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, la libertà di panorama ossia il diritto spettante a chiunque di fotografare soggetti visibili, in particolare monumenti ed opere dell architettura contemporanea, è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma 32

33 deve considerarsi lecito. In altre legislazioni, invece, tale diritto è disciplinato diversamente a seconda dell interesse che si ritiene di tutelare prevalentemente (si pensi, ad esempio, alla legislazione belga ed a quella olandese che consentono di fotografare liberamente solo gli edifici mentre è necessaria la richiesta di un permesso per le sculture ove costituiscano il soggetto principale della fotografia; oppure a quella tedesca secondo cui è possibile invece fotografare anche le sculture pubblicamente visibili per usi commerciali; infine a quella statunitense che, similmente a quella italiana consente di poter utilizzare le fotografie scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico per qualunque scopo, salvo che si tratti di opere d arte non stabilmente installate in un luogo pubblico poiché in tal caso è necessaria l autorizzazione del titolare). In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime». Riferimenti normativi: Artt. 2, 65 ss LDA ; Artt. 12, 107, 108 Codice Beni Culturali 33

34 (VI) L USO DEI CONTENUTI 23. Quali sono i diritti su un opera musicale e a chi competono? L art. 2, n. 2 LDA include, tra le opere protette, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Sono tutelate, quindi, sia le composizioni musicali (ossia linee melodiche, armoniche e, in taluni casi, ritmiche di un brano) sia le parole dell opera stessa. Generalmente, nei contratti è prevista una ripartizione differente dei diritti tra autori delle musiche e delle parole. La legge sul diritto d autore tutela anche la variazioni musicali, che sono considerate opere derivate, ai sensi dell art. 4 LDA: si pensi al caso in cui si crei una nuova opera, operando modifiche della melodia, dell armonia o del ritmo di un altra composizione musicale. Un caso peculiare è rappresentato dal mash-up ossia dalla fusione di due brani: in genere, si fonde la linea melodica e armonica di un brano con le parole di un altro. Anche in questo caso, si tratta di un opera derivata, considerando l apporto creativo del soggetto che realizza il mashup. Agli interpreti ed esecutori dei brani a prescindere dal fatto che siano anche autori dell opera musicale sono riconosciuti dei diritti connessi. Analoghi diritti sono riconosciuti al produttore del fonogramma ossia al soggetto che, ai sensi dell art. 78 LDA, è la persona fisica o giuridica che assume l iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. Al produttore competono, inoltre, il diritto di riproduzione del fonogramma (ossia del supporto sul quale è fissata la registrazione dell opera musicale, anche detto master), di distribuzione dei fonogrammi, di noleggio e di prestito, di messa a disposizione del pubblico. I diritti del produttore fonografico durano cinquant anni dal momento della fissazione dell opera ovvero settant anni dalla pubblicazione dell opera stessa. 34

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