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1 STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI Soci: Dott. PAOLO VIANO Dott. ROMINA BELLELLI Dott. ALESSANDRO BELTRAMI Partners: Dott. CARLOTTA CORRADINI Dott. CORRADO BATTINI Dott. TERESA LORENZANO Circolare prot. n. 04/ Ricerca & sviluppo Patent box Split payment INPS... 7 Obbligo iscrizione società immobiliari... 7 Gestione separata aumento aliquote Archivio VIES Utilizzo crediti in compensazione... 9 Credito IVA... 9 Visto di conformità per utilizzo di crediti d'imposta superiori a Euro Presentazione modelli F24 obbligo dei servizi telematici Ravvedimento operoso Black List Verifica lettere di intento Sede e ufficio: REGGIO EMILIA Via P.C. Cadoppi, 10 Tel. (39) Fax (39) Ufficio: BORETTO (RE) Viale Montanari, 6 Tel. (39) Fax (39) Codice fiscale e Partita IVA: Web site: e.mail: info@vianoeassociati.it e.mail certificata: studioviano@odcec.re.legalmail.it

2 Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente. 1.Ricerca & sviluppo Come già relazionato nella Nostra Circolare Prot. n. 02/2015 viene modificata la disciplina del credito d imposta per le attività di ricerca e sviluppo. L agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019. Sono agevolabili: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al seguente punto; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati o altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 2

3 Ai fini della determinazione del credito d imposta sono agevolabili: 1) le spese relative a personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a) in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero b) iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero c) in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; 2) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell importo risultante dall applicazione dei coefficienti stabiliti con apposito DM, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto dell IVA); 3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con a) università, b) enti di ricerca, c) organismi equiparati, e con d) altre imprese, comprese le start up innovative; 4) spese per l acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Le spese di cui sopra dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o, nel caso l impresa non sia soggetta a revisione legale dei conti, da un professionista iscritto nel registro della revisione legale il cui costo sarà incluso tra quelle ammissibili ai fini della determinazione del credito d imposta, nei limiti di Euro La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio. Ovviamente la documentazione di spesa andrà accompagnata da una relazione tecnica che spieghi perché e come le spese sono funzionalmente connesse tra lore e finalizzate al progetti di ricerca e sviluppo, così da costituire un unicum meritevole del credito di imposta. Il credito d imposta è riconosciuto nella misura del: a) 25% per le spesa incrementale di cui ai precedenti punti 2) e 4), b) 50% per le spesa incrementale di cui ai precedenti 1) e 3), Con il termine spesa incrementale si indica la spesa sostenute in eccedenza rispetto alla spesa media nella medesima voce realizzatata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015 (2012, 2013 e 2014), o, per le imprese operative da meno di tre esercizi, per l intero periodo dalla loro costituzione. Al fine di accedere all agevolazione, devono essere sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per importo minimo pari a ,00 euro. Il credito d imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di ,00 euro per ciascun beneficiario. Il credito d imposta: 3

4 a) è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24; b) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi a pena di decadenza c) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap d) ai fini della sua fruizione non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d imposta da quadro RU, pari a ,00 euro e il limite massimo per la compensazione di ,00 euro. La contabilizzazione del credito avviene con il seguente articolo contabile: Credito di imposta a Sopravvenienza attiva non tassata 2.Patent box Si ripropone di seguito il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "patent box") introdotto dalla legge di Stabilità per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di alcune tipologie di beni immateriali (quali opere dell'ingegno, brevetti, marchi), già relazionato con Nostra Circolare Prot. n. 03/2015. Si evidenzia la possibile combinazione con quanto esposto nel precedente paragrafo. Questa combinazione consentirebbe di conseguire un credito di imposta per gli investimenti in ricerca & sviluppo e successivamente applicare un regime agevolato, come esposto di seguito, ai redditi percepiti grazie a tali investimenti concretizzatesi in brevetti o marchi o altra attività prevista. Il nuovo regime opzionale è applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al (2015 per i soggetti "solari"). Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa. L'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentito a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento. L'agevolazione riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di: - opere dell'ingegno; - brevetti industriali; - marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti; 4

5 - processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% a regime (30% nel 2015 e 40% nel 2016) dei redditi derivanti a) dalla concessione in uso o b) dall'utilizzo diretto dei suddetti beni immateriali. Il regime opzionale di tassazione agevolata riguarda: - i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali; - l'ipotesi di utilizzo diretto degli stessi. Nel secondo caso è necessario individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo. La determinazione di tale importo in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiede la preventiva attivazione di una procedura di ruling, conforme a quanto previsto dall'art. 8 del DL 269/2003. La procedura di ruling si applica anche nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: - i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; - i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Inoltre non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali. L'esclusione delle plusvalenze si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito: - nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili; - prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni relative al ruling. L'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP. L'opzione per il regime di tassazione agevolata ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. In attesa di chiarimenti da parte dell agenzia entrate, rimandiamo eventuali approfondimenti ad una prossima circolare. 5

6 3.Split payment Come già relazionato con circolare Prot. N. 2/2015 a decorrere dall 1/1/2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici l ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l operazione (la base imponibile) mentre l IVA viene versata dall Ente direttamente dall Erario. Rientrano nel regime dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a: a) Stato; b) organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; c) enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000; d) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; e) istituti universitari; f) aziende sanitarie locali; g) enti ospedalieri; h) enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico; i) enti pubblici di assistenza e beneficienza; j) enti pubblici di previdenza. I soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di sevizi nei confronti degli Enti Pubblici sopra menzionati possono chiedere il rimborso dell eccedenza Iva detraibile, su base trimestrale o annuale, a norma dell art 30 c.2 lett. a) DPR 633/72. Lo split payment non si applica: - alle fatture emesse soggette a ritenuta - alle fatture in regime di reverse charge Al fine della corretta liquidazione IVA le aziende dovranno adeguare i propri software gestionali alla nuova normativa al fine di determinare corrette liquidazioni Iva. Contabilmente gli articoli sono i seguenti: a) All emissione fattura: Clienti b) Successivamente: a Ricavi IVA a debito IVA a debito a Clienti 6

7 4.INPS Obbligo iscrizione società immobiliari Alla luce della crescente sensibilità ed attenzione al tema, si segnalano i più recenti orientamenti dell INPS che si collocano nel contesto delle sempre crescenti esigenze di cassa complessiva del sistema. Le società immobiliari (sia s.r.l. che di persone) vengono inquadrate dall'inps nel ramo terziario e qui sorge il conseguente obbligo per i soci che prestato attività esecutiva per la società di iscrizione e pagamento della contribuzione alla gestione ivs commercianti. Il fatto che l'attività amministrativa sia totalmente o parzialmente delegata a consulente esterno non esime e non permette di considerare come "non operativi" i soci della società su cui grava ancora l obbligo di iscrizione. Naturalmente l'obbligo contributivo scatta nel momento in cui per il socio, tale attività, sia abituale e prevalente rispetto a tutte le altre attività di lavoro esercitate dallo stesso mentre nel caso in cui l'attività di lavoro principale sia altra (esempio: dipendente a tempo pieno di altra o della stessa società, oppure artigiano, oppure commerciante, o ancora lavoratore autonomo agricolo o altri casi) l'attività abituale prevalente per la quale il soggetto versa già una previdenza obbligatoria assorbe la secondaria. Tale principio NON si applica qualora l altra attività principale comporti l iscrizione alla gestione separata, caso in cui non è ammesso il concetto di prevalenza con conseguente obbligo a carico del socio amministratore di iscrizione ANCHE alla gesione INPS commercianti Socio amministratore senza altra attività Socio amministratore iscritto a gestione separata Socio NON amministratore senza altra attività Obbligo iscrizione gesione INPS commercianti SI SI No Nel caso il socio (sia amministratore, sia NON amministratore) eserciti altra attività abituale e prevalente e risulti pertanto iscritto alla gestione INPS commercianti e artigiani si fa presente che il reddito di partecipazione conseguito va a comporre il totale del reddito su cui il socio dovrà calcolare i contributi e pertanto formato dal reddito principale al quale si va a sommare il reddito di partecipazione nella s.r.l. immobiliare nel limite comunque del massimale annuo determinato dall'inps con apposita circolare e comunque non inferiore al minimale annuo. 7

8 Gestione separata aumento aliquote La conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, (c.d. milleproroghe ) ha rideterminato le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS, che diversamente da quanto relazionato con circolare Prot. N. 2/2015 saranno pari a: Iscritti ad un altra Gestione Previdenziale Obbligatoria o Pensionati Non Iscritti ad un altra Gestione Previdenziale Obbligatoria o Pensionati Aliquote previdenziali 23,50% 27,72% Si aggiunge che l Inps con la circolare n. 27 del 5 febbraio 2015 ha determinato il massimale e minimale di reddito per l anno 2015 su cui calcolare i contributi, pari rispettivamente a Euro ,00 e a Euro ,00. 5.Archivio VIES Si ricorda che l Agenzia delle Entrate a partire dal 2011 ha istituito una procedura di contrasto alle frodi IVA nelle operazioni Intracomunitarie. Il meccanismo di controllo messo a punto dall'amministrazione finanziaria prevede per i soggetti che iniziano un'attività in Italia, oppure vi istituiscono una stabile organizzazione, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere tale volontà compilando il quadro I della dichiarazione di inizio attività (Mod. AA7 o AA9). Per quanto riguarda i soggetti già in attività che ad oggi sono già iscritte all elenco VIES, saranno esclusi dall'archivio informatico degli operatori con l estero ( VIES ) qualora non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie nell anno precedente. I soggetti che ad oggi non risultano iscritti all elenco VIES, qualora intendano effettuare operazioni intra, dovranno presentare apposita istanza ad un Ufficio delle Entrate. Si ricorda inoltre che prima di emettere una fattura non imponibile per operazioni CEE è necessario verificare se la controparte è iscritta all archivio VIES mediante l apposita procedura sul sito dell Agenzia delle Entrate ( 8

9 6.Utilizzo crediti in compensazione Credito IVA Come già relazionato con Nostra Circolare Prot. n. 02/2014 a seguito della modifica dell art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal 01/01/2010 la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro, sia annuali che trimestrali, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale (modello TR). (Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, per i soggetti a credito che intendono compensare l IVA con altri tributi, è stato possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, anziché nell ambito di UNICO, in questo modo la compensazione sia divenuta possibile dal 16 marzo) Di conseguenza, i suddetti crediti di importo superiore a euro non saranno più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo successivo (esempio: il credito iva annuale 2014 non sarà compensabile dall'1/1/2015 bensì dal 16/03/2015 se la dichiarazione è stata trasmessa entro il 02/03/2015. Il credito relativo al primo trimestre 2015 non sarà compensabile dal 01/04/2015 bensì dal 16/05/2015 se l istanza verrà trasmessa entro il 30/04/2015). Inoltre l utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali (rimangono esclusi i crediti trimestrali) di importo superiore a ,00 euro presupporrà anche che la dichiarazione IVA rechi, in via alternativa: l apposizione del visto di conformità da parte di: - dottori commercialisti; - esperti contabili; - consulenti del lavoro; ovvero la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. Collegio Sindacale). Tale visto di conformità presuppone che il professionista effettui una serie di controlli preventivi all invio delle dichiarazioni ai fini di verificare: - la correttezza formale delle operazioni effettuate dai contribuenti; - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. A fronte della responsabilità che il professionista dovrà assumere per il visto, l Agenzia delle Entrate richiede obbligatoriamente la stipula di un assicurazione ad hoc (quindi aggiuntiva rispetto alla normale assicurazione professionale di categoria e con massimali specifici richiesti dalla legge) per il rilascio dell autorizzazione del visto di conformità. Lo Studio, previa verifica della sussistenza del credito come previsto dalla legge, si rende disponibile ad apporre il visto di conformità, a condizioni economiche invariate rispetto l anno scorso, ovvero: 9

10 - importo del credito a compensazione fino a euro ,00 onorario pari all 1% (con un minimo di euro 500,00) - importo del credito a compensazione da euro ,01 a euro ,00 onorario aggiuntivo al precedente, pari all 0,75% del credito eccedente euro ,00 - importo del credito a compensazione da euro ,01 a euro ,90 ulteriore onorario aggiuntivo ai due precedenti, pari all 0,50% del credito eccedente euro ,00 Si rammenta inoltre che l Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1 del 15/01/2010 ha confermato: - la possibilità, per i soggetti che vantano un credito superiore ad euro 5.000, di utilizzare in compensazione con altri tributi il credito IVA sino ad euro prima della data di presentazione della dichiarazione IVA; - che i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA superiore ad euro hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline, intermediari abilitati); conseguentemente l utilizzo di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori ad euro 5.000,00. Nel caso il contribuente vantasse un credito superiore ad Euro 5.000,00, nel silenzio della norma si consiglia prudenzialmente di compensare da subito il credito iva mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate, quindi già a partire dal 16/01. - che la compensazione tra imposte della stessa natura ovvero IVA con IVA (cosiddetta compensazione verticale), anche se esposta nel modello F24 non soggiace a tali disposizioni, pertanto potrà continuare ad essere effettuata liberamente. Visto di conformità per utilizzo di crediti d'imposta superiori a Euro A partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 i contribuenti che utilizzano in compensazione, nel Mod. F24, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'irap, per importi superiori a Euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità con riferimento alle singole dichiarazioni da cui risultano i crediti. Lo Studio, previa verifica della sussistenza del credito come previsto dalla legge, si rende disponibile all apposizione del visto alle medesime condizioni economiche indicate nel precedente paragrafo per l utilizzo in compensazione dei crediti IVA. Le società di capitali soggette al controllo contabile ex art bis c.c. possono sostituire il visto di conformità con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello Unico) da parte 10

11 del soggetto che effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli previsti. Presentazione modelli F24 obbligo dei servizi telematici Come già relazionato con Nostra circolare Prot. N 4 / , il D.L. 66/2014 ha modificato le modalità di presentazione degli F24, introducendo la regola generale di trasmissione tramite canale telematico per tutti i contribuenti (possessori o meno di partita iva) per i versamenti delle imposte/contributi. Tuttavia rispetto alla regola generale si incontrano ulteriori particolarità illustrate nel seguente specchietto: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE A B C F24 di a) persone fisiche b) non titolari di partita iva c) con importi da versare inferiori a euro e d) senza nessuna compensazione F24 di a) persone fisiche b) non titolari di partita iva c) con importi da versare inferiori a euro e d) con compensazione F24 di a) persone fisiche b) non titolari di partita iva c) con importi da versare superiori a euro a) presentazione cartacea in banca b) presentazione con home banking c) presentazione telematica a) presentazione con home banking b) presentazione telematica a) presentazione con home banking b) presentazione telematica D F24 con saldo 0 Ammessa solo presentazione telematica Tali diposizioni si sono aggiunte a quelle già esistenti per l utilizzo in compensazione di crediti iva e sulle imposte II.DD che, prevedono nel caso di crediti dichiarati superiori a euro l obbligo di presentazione del modello F24 con l utilizzo dei servizi messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) 7. Ravvedimento operoso Come relazionato con Nostra Circolare Prot. n. 02/2014 dal 2015 la Legge di Stabilità ha modificato i termini per usufruire del ravvedimento operoso e ha ridotto le sanzioni rispetto a quelle già in vigore: - In particolare, i termini e le sanzioni per gli omessi versamenti vengono così rimodulate: SANZIONE Entro il 14 giorno successivo al termine per il versamento 0,2% giornaliero Dal 15 al 30 giorno successivo 3% Dal 31 al 90 giorni successivo 3,3% Entro 1 anno dal termine per il versamento 3,75% Entro 2 anni dal termine per il versamento 4,2% Oltre 2 anni dal termine per il versamento 5% 11

12 - inoltre si consente al contribuente di integrare le dichiarazioni infedeli senza limiti di tempo nel qual caso le sanzioni vengono così riordinate: SANZIONE entro il 90 giorno successivo al termine di presentazione della 11,1% dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva 12,5% entro il termine di presentazione della 2 dichiarazione successiva 14,3% oltre il termine di presentazione della 2 dichiarazione successiva 16,7% Dopo il processo verbale di constatazione (Pvc) sanzione del 20% Naturalmente, oltre al versamento dell imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento. La sanzione piena, resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga tramite comunicazione di irregolarità o attraverso formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento. 8.Black List A seguito delle intese sottoscritte dall Italia con gli Stati finora compresi nella black list cambierà la mappa dei paradisi fiscali. La Legge 186/14 che disciplina la Voluntary Diclosure, istituto tramite cui chi detiene capitali all estero può dichiararne il possesso e pagare una sanzione ridotta, sanando la propria posizione sia fiscale che sul fronte penale, offriva una speciale finestra di tempo valida sino al 2 marzo per la sottoscrizione di questi accordi internazionali. La cancellazione dalle Black List non è però immediata ma avverrà tramite decreto ministriale, verificato il rispetto dei protocolli sottoscritti. Nella tabella nella pagina seguente si indicano i paesi inseriti attualmente nelle liste, la fonte normativa di riferimento e la disciplina del caso. Si raccomanda, qualora si intenda porre in essere operazioni con paesi esteri, specialmente extraue, di verificare su un elenco aggiornato l esclusione degli stessi dalle Black List e in caso di dubbio o di elenco non recente di rivolgersi allo Studio. 12

13 CFC RESIDENZA FISCALE COSTI INDEDUCIBILI IVA Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Portorico, Saint Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Isole di Turks e Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Man, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu Dm 21 novembre 2001 Dm 4 maggio 1999 Dm 23 gennaio 2002 Dm 21 novembre 2001 e Dm 4 maggio 1999 Questa black list indica gli Stati o territori con riferimento ai quali opera la disciplina delle controlled foreign companies (Cfc): ad esempio, in base all articolo 167 Tuir, qualora un soggetto residente in Italia detenga (direttamente o indirettamente), il controllo di una impresa residente o localizzato negli Stati individuati dalla black list, i redditi conseguiti da tale soggetto estero partecipato sono imputati per trasparenza in capo ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute. La black list esplica efficacia anche ad altri fini, quale deroga al criterio generale dell esenzione parziale, e sui relativi obblighi di ritenuta da parte dei sostituti d'imposta (articolo 27 comma 4 del Dpr 600/73) A norma dell articolo 2 comma 2-bis del Tuir, la presunzione di residenza fiscale in Italia si applica ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (una delle white list ancora da emanare). Pertanto, la residenza fiscale italiana è ritenuta, salvo prova contraria, sussistente per i soggetti emigrati negli Stati o territori a fiscalità privilegiata individuata dalla black list di cui al Dm 4 maggio Questa black list individua gli Stati o territori con riferimento ai quali trova applicazione il regime di indeducibilità dei costi derivanti dalle operazioni intercorse con operatori ivi residenti. Sono fatte salve alcune possibilità di esclusione delineate all articolo 110, comma 11 Tuir, ad esempio qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Questa black list si applica alle persone giuridiche (inclusi gli imprenditori individuali) Ai fini Iva, l articolo 1 comma 1 del Dl 25 maggio 2010 n. 40 (convertito nella L. 2010/73) obbliga i soggetti Iva a comunicare in via telematica all agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (attive e passive), registrate o soggette all'obbligo di registrazione ai sensi della normativa Iva, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui ai Dm 4 maggio 99 e 21 novembre Affinché sussista l'obbligo di comunicazione è sufficiente che lo Stato o territorio sia ricompreso anche solo in una delle due liste; inoltre, non si considerano le eventuali limitazioni soggettive previste dagli articolo 2 e 3 del Dm 21 novembre

14 9.Verifica lettere di intento Come già comunicato in diversa circolari, in ultimo la Circ. Prot. 2/2015, le dichiarazioni d intento devono essere presentate telematicamente all Agenzia delle Entrate, con il modello approvato il 12/12/2014, direttamente dall esportatore abituale e non più dal suo fornitore. Si aggiunge tuttavia che spetta al fornitore verificare l avvenuta presentazione telematica della lettera di intento, operazione possibile tramite il servizio messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate all indirizzo seguente: La mancata presentazione comporta l obbligo per il fornitore di includere l IVA nella fattura. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare. Studio Viano 14

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