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3 Silvia Di Camillo R.C. auto e auto rischi diversi 1^ parte IL PERCORSO 1. Le origini e gli scopi 2. L obbligo dell assicurazione 3. Norme in generale 4. Esclusioni e delimitazioni 5. Estensioni di garanzia 6. Rischi particolari 7. Certificato, contrassegno, attestato del rischio 8. Forme tariffarie 9. Lauto L auto rischi diversi 6

4 Le origini e gli scopi 7 LE ORIGINI Prima dell entrata in vigore della normativa sull assicurazione obbligatoria: art codice civile: 1^ comma - r.c. del conducente. [I] ll conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a personeoacosedallacircolazionedelveicolo,se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente è data quindi per scontata tranne prova contraria. Presunzione di responsabilità. Obbligo del conducente di dimostrare: Il caso fortuito. La forza maggiore. La colpa di terzi. La colpa esclusiva del danneggiato. 8

5 LE ORIGINI Art codice civile: 2^ comma - coinvolgimento di più veicoli. [II] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Scontro tra due veicoli: si presume uguale responsabilità di entrambi i conducenti. Ciascun conducente corresponsabile del danno prodotto a sé. 50% del danno dell altro e 50% del danno proprio. Salva l eventuale prova contraria data da uno dei conducenti. 9 LE ORIGINI Art codice civile: 3^ comma R.c. del proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio. [III] Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario * o l'acquirente con patto di riservato dominio **, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. * Usufruttuario Colui che in virtù di uno specifico atto costitutivo ha diritto di usare il bene senza averne la proprietà. ** Acquirente con patto di riservato dominio Colui che acquista il bene a rate avendone subito la disponibilità senza avere diritto alla proprietà sino alla estinzione del debito. 10

6 LE ORIGINI Art codice civile: 3^ comma R.c. del proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio. [III] Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Possibilità per il danneggiato di rivalersi su più di un soggetto - responsabilità solidale - Conducente non solvibile o non identificabile. Possibilità per il creditore di costringere uno qualsiasi di essi al totale risarcimento del danno. Circolazione contro la volontà del proprietario: la legge ritiene necessarie e sufficienti quelle ordinarie. 11 LE ORIGINI Art codice civile: 4^ comma - vizi di costruzione o difetti di manutenzione. [IV] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Ulteriore tutele per il danneggiato: indicazione dei soggetti che devono rispondere del danno. Colpa dell incidente del costruttore del veicolo: responsabilità in in solido del conducente e proprietario. 12

7 LE ORIGINI Riassumendo Presunzioni di responsabilità ex articolo 2054 del Codice Civile: solo per i danni da circolazione. Veicolo circolazione: quando si trova in aree aperte al pubblico. Sono in circolazione anche i veicoli in sosta su area aperta al pubblico. Area aperta al pubblico se il pubblico vi ha accesso senza bisogno di particolari titoli, sia pubblica che privata. Aree private: non applicazione dell articolo 2054 del Codice Civile e delle norme del Codice della Strada. La norma dell articolo 2054 del Codice Civile non riguarda i danni alle persone e alle cose trasportate. 13 LE ORIGINI Successivamente, assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria: - Legge , n.990 e relativi regolamenti entrata in vigore il , modificando - e non abrogando - parzialmente la norma del 2054 c.c. Dal 1^ gennaio 2006: DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI. 14

8 GLI SCOPI Attraverso l obbligatorietà dell Assicurazione RCA: tutelare non solo il patrimonio degli assicurati. garantire un risarcimento alle vittime della circolazione dei veicoli e dei natanti; Una differenza sostanziale: validità della garanzia (nei confronti del terzo danneggiato) anche se il premio non risulta pagato. Il danneggiato non ha l obbligo di accertare se il contratto di assicurazione sia o meno valido: deve provare che, al momento del sinistro, esistevano un certificato ed un contrassegno. Detta prova può essere fornita anche tramite testimonianza. 15 L obbligo dell assicurazione 16

9 AVVERTENZA Articoli indicati nelle slide che seguono riferiti al: DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. 17 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - VEICOLI Art Veicoli a motore 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Art. 91. comma 2 c.d.s. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 18

10 NOZIONE DI VEICOLO Art Veicoli a motore 2. Il regolamento individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 1 aprile 2008, n. 86 Art Definizioni i. «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonchè i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice. Secondo l articolo 46 del Codice della Strada sono veicoli: le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall uomo. Veicolo o non: - obbligatorietà dell assicurazione - presunzione di responsabilità dell art c.c. 19 NOZIONE DI VEICOLO Distinzione non sempre facile: alcuni esempi di sentenze. La circolazione dei velocipedi, rientra nell'ambito di previsione dell'art c.c., (art. 50 codice della strada ). Giudice di pace Torino, 02 marzo 2004 Una molazza, montata su struttura fornita di ruote e trainata da un mezzo meccanico su strada soggetta a pubblico transito, assume la condizione giuridica, ai fini circolatori, di veicolo (rimorchio per uso speciale o per trasporti specifici). Cassazione penale, sez. IV, 20 settembre 1989 Chi circola sulla strada usando pattini a rotelle si trova in una situazione di fatto assimilabile a quella dei veicoli ed è quindi soggetto alle norme che ne regolano la circolazione. Cassazione penale, sez. IV, 14 marzo

11 NOZIONE DI VEICOLO La qualifica di veicolo non può essere attribuita alla carriola, che non costituisce nè strutturalmente nè funzionalmente un veicolo ai sensi degli art. 20 e 22 cod. strad. Cassazione penale, sez. IV, 24 giugno 1986 Cassazione penale, sez. IV, 13 maggio 1981 Poiché lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada, correlativamente neppure nell'ambito del codice civile la disciplina dell'art può essere estesa all'impiego dello sci. Cassazione civile, sez. III, 30 luglio 1987, n Cassazione civile, sez. III, 01 aprile 1980, n Anche il veicolo spinto a mano (carrettino adibito al trasporto di giornali) deve essere considerato veicolo a braccia e quindi deve essere qualificato veicolo ai fini dell applicazione dell articolo 2054 del Codice Civile. Cass. Civ. 30 ottobre 1978, n NOZIONE DI CIRCOLAZIONE Concetto di circolazione non specificato dal legislatore se non: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 1 aprile 2008, n. 86 Art Veicoli a motore comma 2. b. sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il motociclo guidato dall'uomo a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante su strada, con la conseguenza che è legittima la conseguente confisca del veicolo nei confronti del conducente privo della relativa carta di circolazione e della copertura assicurativa. Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n La nozione di circolazione, oltre al significato proprio del termine (movimento) viene esteso anche alle soste ed alle fermate, anche in conseguenza di una rottura meccanica. Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 1993, n Cassazione civile, sez. III, 17 giugno 1993, n. 6750) Cassazione penale, sez. VI, 3 aprile 1981 È inoltre in circolazione anche un veicolo privo di parti essenziali per un'autonoma circolazione ridotto quasi a rottame. Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 1991, n Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 1988, n

12 EQUIPARAZIONE AD AREA PUBBLICA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 1 aprile 2008, n. 86 Art Veicoli a motore comma 2. a. sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico; Per i Giudici devono intendersi tali: quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse. Cassazione civile, sez. III, 11 aprile 2000, n Giurisprudenza aree di uso pubblico od a queste equiparate: Il piazzale di una segheria, l interno di un cantiere edile, il piazzale condominiale di un edificio, il piazzale di uno stabilimento di società privata, un area privata di un cantiere di costruzioni autostradali, una strada vicinale non più assoggettata a pubblico passaggio. 23 Giurisprudenza NOZIONE DI AREA PUBBLICA non aree di uso pubblico od a queste equiparate: Il cortile di una scuola, l area di un impianto di distribuzione di carburante, l'interno di un'autofficina per le riparazioni, l area privata interna di un capannone ad uso industriale, una cava per l estrazione di minerali, il cortile interno di una caserma, l area privata di un condominio, un cortile non aperto al transito libero ed indiscriminato. Come si può notare, da un punto di vista letterale, il cortile di un condominio può rientrare sia in area pubblica che in quella non pubblica. Decisione demandata, volta per volta, alla interpretazione del giudice. Le Società di assicurazione, generalmente, prevedono comunque l estensione della validità della garanzia R.C.A. anche per la circolazione sulle strade ed aree private (condizione comunque da verificare). 24

13 LE ECCEZIONI DELLA RESPONSABILITA Art Veicoli a motore L'assicurazione (dalle ore 24 della denuncia) non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà * (non senza) del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. * un comportamento specifico inteso a vietare la circolazione e manifestato mediante cautele tali che la volontà delle persone citate non possa in alcun modo essere superata. Cassazione civile 1 agosto 2000 n L'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo del SSN. In questo caso, il sinistro viene gestito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. 25 NATANTI Art Natanti 1. Le unità da diporto (dotate di motore) hanno l obbligo di assicurarsi per danni alla persona. DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005 n.171 Codice della nautica da diporto Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. Articolo 3 - Unità da diporto 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; 26

14 NATANTI Art Natanti 2. i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone; 3. i motori amovibili, di qualsiasi potenza. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, D. 1 aprile 2008, n. 86 Art Natanti comma 2 a. sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate; b. sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorchè di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico. 27 DANNI ALLE PERSONE TRASPORTATE Art Veicoli a motore 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Questo vuol dire sia oneroso, che gratuito, di cortesia, ecc.). L obbligatorietà riguarda i danni alla persona e non alle cose. 28

15 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE Art Gare e competizioni sportive L'organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove è obbligato a contrarre una assicurazione per la responsabilità civile. La garanzia vale per: danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. 29 Norme in generale 30

16 I MODELLI PRE-INFORMATIVA Reg. 5 ISVAP 7 A 7 B Questionario adeguatezza Reg. 35 ISVAP Fascicolo informativo 31 LA NOTA INFORMATIVA Le società di assicurazione hanno obblighi di informativa precontrattuale nei confronti del contraente. La nota informativa va consegnata al contraente, nel fascicolo informativo, prima della sottoscrizione della polizza, qualunque siano le modalità di vendita. L avvenuta consegna della nota informativa dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente, rappresentata con diverso carattere tipografico e contenuta nella polizza di assicurazione. L informativa è diversa in funzione del tipo di veicolo: autovetture, ciclomotori e motocicli e natanti. Art c.d.a. - Nota informativa Reg. n. 35 ISVAP 32

17 LA NOTA INFORMATIVA La nota informativa deve prevedere, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo: - alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, - alle nullità, - alle decadenze, - alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, - ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, - alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, - alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'autorità competente. 33 DOCUMENTAZIONE PER IL CONTRAENTE Alla firma del contratto tt il Contraente t deve ricevere: copia della polizza e di tutte le sue condizioni; certificato di assicurazione; contrassegno; carta verde (a richiesta o in automatico); modulo per la constatazione amichevole del sinistro; copia della dichiarazione inerente la privacy; copia del fascicolo cosa fare in caso di sinistro (accordo ANIA associazioni dei consumatori); copia della richiesta danni di cui alla circolare ISVAP n. 502/D del 25 marzo

18 LA POLIZZA Documento fondamentale comprovante il contratto di assicurazione e le sue condizioni nel: modulo di polizza: dati anagrafici del contraente, decorrenza e scadenza del contratto, premio, dati identificativi del veicolo assicurato, data e firma delle Parti; e nelle condizioni di assicurazione: generali, particolari, aggiuntive. Obbligo per le Imprese di comunicare all ISVAP, prima della loro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza (art. 5 e successivi c.d.a. ). 35 OBBLIGO A CONTRARRE La legge pone un obbligo specifico alle Compagnie di assicurazione, le quali non possono rifiutare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe proprie, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica: della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. L obbligo si riferisce a polizza annuale e con i massimali minimi previsti dalla legge. Possibilità per le Compagnie di chiedere l autorizzazione unicamente per l assicurazione di flotte o per stipulare convenzioni. Art c.d.a. - Obbligo a contrarre 36

19 DIVIETO DI ABBINAMENTO Divieto di subordinare la conclusione di un contratto R.C.A. alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. Deroghe previste: 1) per garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista; 2) se la proposta di abbinamento non costituisce l unica offerta dell impresa e vengano osservate le disposizioni previste dal T.U. bancario e dell intermediazione finanziaria. Se esercitato il diritto di recesso ai sensi dell art. 172 Cod. Ass., possibilità di risolvere contestualmente anche i contratti bancari e finanziari abbinati alla polizza. Art. 170 c.d.a. Divieto di abbinamento 37 DIRITTO DI RECESSO - 1 La Compagnia comunica al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto: - la data di scadenza del contratto; - la classe di rischio del veicolo; - l importo del premio di rinnovo della garanzia (anche presso gli Intermediari). Variazioni (D.L. 18/10/2012 n. 179 art. 22) a: 1. Art. 170 bis c.d.a. - Diritto di recesso. 2. ISVAP - Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 Divieto di patti di tacito rinnovo per tutti i contratti con obbligo di mantenere valida la garanzia anche per i successivi 15 giorni dalla scadenza 38

20 DIRITTO DI RECESSO - 2 Non più sanzionabile il fatto di circolare con il contrassegno scaduto fino ai 15 giorni dopo dalla scadenza stessa. Ministero dell Interno Dipartimento della pubblica sicurezza Circolare inviata alle Prefetture e Uffici Territoriali del Governo «, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato ed il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa, in ogni caso, non oltre il quindicesino giorno dalla data di scadenza dello stesso.» 39 I SOGGETTI OBBLIGATI ALL ASSICURAZIONE Non indicato dalla legge chi deve stipulare obbligatoriamente l assicurazione; indirettamente identificabili in coloro che pongono in circolazione i veicoli cioè: il proprietario o, in sua vece, l usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del contratto di leasing; il conducente del veicolo: La responsabilità di dette persone può sussistere: anche in caso di furto del veicolo assicurato se non sono state adottate le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l'azione dello impossessamento e la utilizzazione dell'auto per la circolazione da parte di terzi, familiari, dipendenti o malfattori. Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2004, n per comportamenti tenuti da terzi (apertura di uno sportello da parte di un trasportato). Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2002, n

21 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO O DEL NATANTE Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto, nel caso di provata alienazione del veicolo, con rimborso del rateo di premio (al netto delle imposte e del SSNN); Nel caso di contratti con frazionamento del premio, non vengono richieste le rate di premio successive. b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente previa informazione dell'alienante all'impresa di assicurazione; in questo caso, previa restituzione del certificato e contrassegno, la Società provvederà ad emettere i nuovi documenti. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. 41 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO O DEL NATANTE c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di sua proprietà con eventuale conguaglio del premio. Rimane inoltre possibile per l Assicurato sospendere il contratto come previsto dalle condizioni di polizza. Art c.d.a. - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 1 aprile 2008, n. 86 Art Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante 42

22 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO Il contraente può richiedere che il contratto venga sospeso, escluse: le polizze temporanee, alcune categorie di veicoli (ciclomotori, motocicli) e natanti. All atto della sospensione: 1. occorre restituire certificato, contrassegno e carta verde e 2. devono mancare almeno 2 mesi alla scadenza della rata in corso, altrimenti occorre versare il premio per raggiungere tale periodo. Contratto congelato per un anno altrimenti si estingue automaticamente e premio acquisito dalla compagnia. All atto della riattivazione Proroga del contratto per un periodo di tempo pari a quello della sospensione. È importante notare che la sospensione riguarda tutte le garanzie di polizza. 43 FURTO DEL VEICOLO Art Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati nei casi in cui: d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. In caso di furto totale del veicolo assicurato e previa comunicazione data alla Compagnia, l Assicurato può: a) chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del premio al netto delle imposte e del SSNN (norma di legge); b) sostituire il veicolo rubato con altro veicolo di sua proprietà o di un suo familiare convivente (patto contrattuale); c) sospendere il contratto (patto contrattuale). 44

23 CESSAZIONE DEL RISCHIO Casi di cessazione del rischio assicurato: distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo. Il contraente è tenuto a: 1. darne comunicazione alla compagnia; 2. produrre l attestazione del PRA di restituzione carta di circolazione e targa, (demolizione, certificato attestante l avvenuta consegna del veicolo); 3. riconsegnare certificato, contrassegno e carta verde. Contratto risolto e restituzione della parte di premio pagata e non usufruita. Attestato di rischio validità per cinque anni (decreto Bersani bis ). 45 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA L'assicurazione è operante per i sinistri avvenuti sul territorio a. della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino; b. degli Stati dell'unione Europea; c. altri Stati indicati in polizza (es. Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera Ungheria, ecc. ): d. altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla carta verde, non siano barrate. Garanzia prestata: entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione Italiana. 46

24 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA La carta verde ( Certificato Internazionale di Assicurazione ), estende la validità dell'assicurazione all'estero, per i Paesi in essa indicati. a. Rilasciata da una Compagnia del paese di provenienza che emette il certificato internazionale (patrocinio Bureaux internazionali collegati da una convenzione). b. In Italia questo Bureau si chiama UCI (Ufficio Centrale Italiano), (art. 126 c.d.a.). c. In ciascun paese visitato, il Bureau locale agisce come se fosse un assicuratore, uniformandosi alle leggi del paese stesso sull assicurazione obbligatoria. d. Per i paesi appartenenti all Unione Europea la carta verde è già compresa nella garanzia (art. 122 comma 4 c.d.a.). 47 LE FUNZIONI DELL U.C.I. L U.C.I., nei suoi principali compiti, svolge le seguenti attività: stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera assume ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione nei casi previsti dal c.d.a.; è legittimato a stare in giudizio, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti nei casi previsti dal c.d.a.; 48

25 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA Qualora la polizza, per la quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente è obbligato a restituirla immediatamente alla compagnia. La compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 49 IL MASSIMALE massimale = limite economico fino al quale l'assicuratore è impegnato per ciascun sinistro. Possono essere incrementati con decreto del Ministro delle attività produttive per variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo. Rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. 50

26 IL MASSIMALE Art. 1 Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 198 a) adeguamento importo massimali a quelli previsti dalla V Direttiva entro l 11 giugno 2012; V direttiva CEE dell 11 maggio art. 2 massimali minimi pari a 5 milioni di euro per sinistro e per persona e di 1 milione di euro per danni alle cose. b) entro l 11 dicembre 2009 gli importi minimi della copertura devono essere almeno pari alla metà di quelli previsti nella V Direttiva. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. 51 IL MASSIMALE Massimali minimi in vigore (dall 11 giugno 2012) per sinistro e per persona ,00 per danni alle cose : ,00 Nel caso che la legge modifichi gli importi previsti per i massimali, questi si intendono automaticamente efficaci a partire dalla data di decorrenza prevista dalla norma di legge, salvo restando il correlato diritto dell'assicuratore a farsi corrispondere un adeguato supplemento di premio. Cassazione civile sez. III, 17 novembre 1997, n

27 PLURALITÀ DI DANNEGGIATI E SUPERAMENTO DEL MASSIMALE Se più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi il massimale previsto, riduzione proporzionale dell indennizzo a tutti i danneggiati fino alla concorrenza del massimale stesso. La Compagnia deve ricercare tutte le persone danneggiate; se indennizza un danneggiato per una somma superiore alla quota spettata, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. Se effettuato un deposito, irrevocabile vincolato a favore di tutti i danneggiati pari al massimale, effetto liberatorio nei confronti di tutti i danneggiati. Art c.d.a. - Pluralità di danneggiati e supero del massimale. 53 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI Veicoli suddivisi in settoriditariffa, per categoria omogenea e, in alcuni casi, anche dall uso o impiego specifico. Settori di tariffa previsti: I. Autovetture II. Autotassametri (taxi) III. Autobus IV. Autocarri e motocarri V. Motoveicoli e ciclomotori VI. Macchine operatrici e carrelli VII. Macchine agricole 54

28 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI Classi territoriali: Province (e targhe speciali) raggruppate in classi, variabili da Compagnia a Compagnia, in base alla frequenza e al costo medio dei sinistri nella provincia stessa. Caratteristiche dei veicoli: Nell ambito del settore tariffario e, per alcuni settori, si considera: la classe di potenza e il tipo di alimentazione per le autovetture (Settori I e II); il numero di posti per gli autobus (Settore III); il peso complessivo a pieno carico per gli autocarri (Settore IV); la cilindrata per i motocicli e i motocarri (Settore V). il tipo di macchina per i veicoli speciali (Settori VI e VII) 55 PREMIO ASSICURATIVO Parametri usati Classificazione territoriale; Massimali; Tipo di veicolo; Caratteristiche del veicolo. Personalizzazioni: attività, chilometri percorsi, età, sesso, altri Sono ammessi pagamenti: rateizzati; anticipati per più annualità. 56

29 TRASPARENZA DEI PREMI E CONDIZIONI Art. 8 della legge 4 agosto 2006, n. 248 ( Bersani uno ) Divieto alle società assicuratrici di imporre ai propri intermediari prezzi minimi o sconti massimi per l offerta ai consumatori di polizze relative all assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti: Obblighi di trasparenza e informativa 1. a carico delle imprese, 2. carico degli intermediari. Entrata in vigore 1 ottobre REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 Obblighi a carico delle imprese: mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet: 1. i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni; 2. le condizioni generali e speciali di polizza; 3. il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato. Caratteristiche del preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita: validità non inferiore a sessanta giorni; contenente tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa; esposizione del premio globale richiesto per la copertura; misura della provvigione riconosciuta dall impresa all intermediario; eventuale sconto complessivamente applicato dall impresa e dall intermediario; riporto clausole di esclusione e rivalsa, se presenti, evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo. codice di identificazione del preventivo in modo univoco. 58

30 REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 Obblighi a carico delle imprese: Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet con link ben visibile si applicano le disposizioni precedenti con le seguenti specifiche: a) misura massima della provvigione riconosciuta dall impresa ed il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale, con l avvertenza che la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario può essere inferiore; b) avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all intermediario. c) se previste clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, link con elenco aggiornato degli autoriparatori convenzionati. Flessibilità tariffaria: possibilità di riduzione del premio tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo; indicando agli intermediari la misura complessiva degli sconti praticabili, senza fissare limiti per gli sconti praticabili ai singoli assicurati. 59 REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 Obblighi a carico degli Intermediari: 1. mettere a disposizione i prodotti e le provvigioni percepite in modo chiaro e confrontabili: tramite affissione nei locali o altri idonei strumenti di visualizzazione; evidenziandole nel sito internet. 2. Consegnare, in fase di preventivazione, il fascicolo informativo di cui al regolamento ISVAP n. 35 (da tenere per 5 anni), anche se il cliente non conclude il contratto. 3. consegnare al contraente, risultante da apposita dichiarazione prima della sottoscrizione del contratto, i modello n.7a e 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 (da tenere per 5 anni). 60

31 D. L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 LIBERALIZZAZIONI ART. 34 Obblighi a carico degli Intermediari: Gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell assicurato. Mancato adempimento: irrogazione da parte dell ISVAP a carico della compagnia e dell agente in solido di una sanzione da euro a euro Norma in attesa del regolamento di attuazione ISVAP 61 IL RISCHIO ASSICURATO Come in qualsiasi contratto di assicurazione inerente la responsabilità civile, gli obblighi dell assicuratore sono individuati e delimitati dal: tenere indenne l'assicurato dal pregiudizio economico ad esso derivante dalle pretese risarcitorie di un terzo danneggiato, in conseguenza della responsabilità dedotta nel contratto che, in questo caso, è quella derivante dalla circolazione di veicoli o natanti. 62

32 Il «contratto base» (che dovrà essere emesso per decreto ai sensi del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179) 63 COSA RIGUARDA Veicoli di cui all art.122 del Codice, quali le autovetture, gli autocarri, i motocicli i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori Con forma tariffaria Bonus Malus e No Claim Discount 64

33 NOZIONE DI «TERZI» si considerano, in ogni caso, Terzi danneggiati, i terzi conducenti diversi dal proprietario del veicolo, dal locatario in caso di veicolo in leasing dall usufruttuario dall acquirente con patto di riservato dominio che subiscono un danno a causa di un difetto di funzionamento e/o manutenzione del veicolo a loro non imputabile. 65 ESCLUSIONI E RIVALSE Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall usufruttuario o dall acquirente con patto di riservato dominio), l Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell usufruttuario o dell acquirente) esclusivamente nei casi in cui quest ultimo, al momento del verificarsi del sinistro, è a conoscenza dell esistenza delle cause di esclusione e rivalsa in capo al conducente. Non più previsto: Targa prova Noleggio autoveicoli con conducente 66

34 ALTRE CONDIZIONI ARTICOLO 14 BONUS MALUS / NO CLAIM DISCOUNT ARTICOLO 15 SISTEMI DI RILEVAZIONE A DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEL VEICOLO 67 ALTRE CONDIZIONI Parte I Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio ARTICOLO 16 GUIDA ESCLUSIVA ARTICOLO 17 GUIDA ESPERTA ARTICOLO 18 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ARTICOLO 19 ULTERIORI ESCLUSIONI E RIVALSE ARTICOLO 20 ALTRO 68

35 ALTRE CONDIZIONI Parte II Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio ARTICOLO 21 AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE ARTICOLO 22 LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE ARTICOLO 23 DANNI A TERZI DA INCENDIO DEL VEICOLO ARTICOLO 24 ALTRO 69 ALTRE CONDIZIONI Parte III Clausole di riduzione del premio assicurativo ARTICOLO 25 ISPEZIONE PREVENTIVA DEL VEICOLO ARTICOLO 26 OFFICINE CONVENZIONATE ARTICOLO 27 ALTRO 70

36 ALTRE CONDIZIONI Sezione V CLAUSOLE ACCESSORIE L Impresa deve dare evidenza della riduzione o dell incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di dette clausole accessorie. ARTICOLO 29 INFORTUNI AL CONDUCENTE ARTICOLO 30 DANNI AL VEICOLO (KASKO) ARTICOLO 31 FRANCHIGIE O SCOPERTI SU DANNI MATERIALI E DIRETTI AL VEICOLO E/O AI BENI DELL ASSICURATO ARTICOLO 32 DANNI CAGIONATI DA PASSEGGERI ARTICOLO 33 FURTO DEL VEICOLO ARTICOLO 34 INCENDIO DEL VEICOLO ARTICOLO 35 POLIZZA CRISTALLI ARTICOLO 36 ATTI VANDALICI ARTICOLO 37 RISCHIO STATICO RELATIVO A RIMORCHI ARTICOLO 38 ALTRO 71 Esclusioni e delimitazioni 72

37 LE ESCLUSIONI In riferimento al mercato l assicurazione non è operante per: a) conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è l istruttore; c) veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni; d) veicolo dato a noleggio con conducente senza la prescritta licenza o veicolo non guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; f) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. 73 CONDUCENTE NON ABILITATO Il conducente del veicolo deve essere munito di valida patente Inoperatività della garanzia in ipotesi di patente di guida scaduta pur se il conducente abbia ancora i prescritti requisiti fisici e psichici. Cassazione civile, sez. III, 11 agosto 1995, n Occorre che l'intero procedimento per il rilascio della patente sia concluso con l'autorizzazione prefettizia, non solo con il superamento dell'esame teorico-pratico. Cassazione civile, sez. III, 16 novembre 1994, n Altrimenti l assicuratore, obbligato a pagare il danno al terzo danneggiato, può esercitare l azione di rivalsa nei confronti del responsabile. Che può avvenire 1. esclusivamente nei confronti del conducente, se la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario della vettura assicurata, 2. oppure esclusivamente o solidalmente nei confronti di quest'ultimo, qualora la circolazione sia avvenuta senza la sua volontà. Cassazione civile, sez. III, 14 dicembre 2001, n

38 STATO DI EBBREZZA Valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), (codice della strada art. 186). La sanzione amministrativa è sufficiente a fare scattare l esclusione della polizza, non essendo prevista l esistenza del reato. Per la contravvenzione, lo stato di alterazione può essere desunto da elementi sintomatici esterni, quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze. Cassazione penale, sez. IV, 01 marzo 2006, n Cassazione penale, sez. IV, 1 febbraio-30 marzo 2005 n mentre per il riconoscimento del possibile reato: occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (l'imputato «non sembrava molto in sé», presenza dell'alito vinoso, ). Cassazione penale, sez. IV, 13 luglio 2005, n Estensioni di garanzia 76

39 CHE DEROGANO ALLE ESCLUSIONI PREVISTE IN POLIZZA Guida in stato di ebbrezza. Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti. Guida con patente scaduta (a condizione che venga rinnovata). Trasporto effettuato non in conformità delle disposizioni previste. Altre condizioni che vengono generalmente utilizzate per la determinazione della tariffa. (es. guidatore abituale, polizze a percorrenza chilometrica, ecc.) 77 AGGIUNTIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA Responsabilità civile dei trasportati. Ricorso terzi da incendio. Danni alle cose dei terzi trasportati Responsabilità per fatto di minori. Carico e scarico di veicoli adibiti a trasporto di cose. Garanzie di assistenza. 78

40 Rischi particolari 79 VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA L istruttore e l allievo possono essere ritenuti entrambi responsabili in funzione del proprio comportamento. Cassazione penale, sez. IV, 14 dicembre 1982 L istruttore non può essere riconosciuto terzo trasportato. Cassazione civile, sez. III, 20 novembre 1998, n La compagnia che ha pagato il danno non può rivalersi nei confronti dell istruttore in quanto considerato conducente del veicolo. Cassazione civile, sez. III, 15 ottobre 1992, n

41 VEICOLI CON TARGA PROVA Circolazione lecita di un veicolo con la targa prova se: 1. scopo di prova tecnica e di dimostrazione per la vendita, 2. presenza sul veicolo del titolare dell'autorizzazione (o di un suo dipendente), in possesso del relativo documento, 3. veicolo munito della "targa-prova. Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2005, n Cassazione civile, sez. III, 25 ottobre 1999, n Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 1992, n Cassazione civile, sez. I, 09 novembre 1990, n Anche in questo caso l assicuratore, obbligato a pagare comunque il danno al terzo danneggiato, può esercitare l azione di rivalsa nei confronti dell assicurato. 81 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA Almeno veicoli (esclusi ciclomotori) intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o ad esso locati in leasing. Regole: inizio contratto: pagamento del premio per tutti quelli inizialmente assicurati; nel corso dell anno: a) comunicazione dei nuovi veicoli e della cessazione di altri; b) esclusioni di veicoli (per vendita, conto vendita, distruzione o demolizione, esportazione definitiva) con restituzione dei relativi certificati, contrassegni ed eventuali Carte Verdi. premio di ciascun veicolo in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia; termine dell anno: conguaglio premio. Note: Ad ogni ingresso corrisponde un nuovo periodo di osservazione. Ad ogni inclusione si applica la tariffa in vigore in quel momento. Non sono possibili sospensioni. 82

42 POLIZZE APERTE PER IL COMMERCIO DELL USATO Valida per veicoli per prova e/o dimostrazione ai clienti di concessionarie e/o rivenditori autorizzati di auto. Apposito certificato di assicurazione. Durata massima 5 giorni continuativi e consecutivi. 83 POLIZZE TEMPORANEE Durata massima: 6 mesi. Premio: periodo considerato + premio aggiuntivo ( % del premio annuo). Proroghe: non ammesse. Sospensioni: non ammesse. 84

43 VEICOLI DI INTERESSE STORICO E D EPOCA Veicolo utilizzato per il tempo libero (escluso quindi l uso professionale), per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili. Condizioni particolari previste per: Veicolo d epoca: in quanto iscritto all apposito registro (comma 2 Art. 60 del Codice della Strada). Veicolo di interesse storico e collezionistico: età superiore a 20 anni dalla immatricolazione o costruzione; iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., (comma 4 Art. 60 del Codice della Strada). 85 Certificato, contrassegno, attestato del rischio 86

44 CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO L'adempimento dell'obbligo di assicurazione è comprovato: da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione con: denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni; nome (denominazione/ragione sociale) e domicilio/sede del contraente; tipo del veicolo; dati della targa di riconoscimento, o quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio e del motore; periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; numero del contratto di assicurazione. nonché dal contrassegno recante: la firma dell assicuratore, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l indicazione dell anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione. 87 CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO 1. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l assicurazione si riferisce; 2. Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo a richiesta degli organi previsti dalla legge. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo che: - assicurazione sospesa per mancato pagamento del premio; - circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, Art Certificato di assicurazione e contrassegno 88

45 LA GIURISPRUDENZA il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e degli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato e indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio. Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2004 n Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2001, n il danneggiato ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, che il danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo, tenuto conto anche del periodo di quindici giorni previsto dall'art. 1901, comma 2, c.c. Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2001, n IL REGOLAMENTO ISVAP N Art Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti. 1. il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. 2. durante questo periodo è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno: la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio; una dichiarazione rilasciata dall impresa di assicurazione attestante l assolvimento dell obbligo di assicurazione. anche se trasmessi mediante telefax o per via telematica. 90

46 D. L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 LIBERALIZZAZIONI ART. 31 Progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada. ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO L attestazione sullo stato del rischio è il documento che contiene: a) la denominazione dell impresa di assicurazione; b) il nome del contraente; c) il numero del contratto di assicurazione; d) i dati della targa del veicolo ovvero i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; f) la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso che il contratto sia stato stipulato con la formula bonus-malus ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; h) l indicazione dei sinistri così come considerati dal provvedimento ISVAP n del febbraio 2008; i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall assicurato; j) la firma dell assicuratore. 92

47 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO Possibilità di richiedere in qualunque momento la vita del contratto l attestato dell ultima annualità. Periodo di validità pari a cinque anni (decreto Bersani Bis ). Veicolo non circolante, possibilità di richiesta della Compagnia che il veicolo stesso non abbia circolato. Se il contraente si trova nell impossibilità di consegnare all assicuratore l attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni o in caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, l assicuratore mantiene la stessa classe di merito. Regolamento ISVAP 9 agosto 2006, n. 4 -Art.8 93 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO Per veicolo di nuova proprietà documentando la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all estero di un veicolo precedentemente assicurato, l assicuratore mantiene la stessa classe di merito. Scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - non inferiore a dodici mesi -, stessa classe di merito nel caso di riscatto da parte dell utilizzatore, ovvero per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso di nuovo contratto per un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dal proprietario di in veicolo o di un componente stabile del suo nucleo familiare già precedentemente assicurato, deve, come minimo, mantenere la stessa classe di merito anche per il nuovo veicolo. Regolamento ISVAP 9 agosto 2006, n. 4 -Art.8 94

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