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1 REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORRENZIALI PER LA SELEZIONE DEGLI STOCCATORI VIRTUALI PER L'ANNO STOCCAGGIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 4 NOVEMBRE 2010, ARG/gas 193/10 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA PREMESSA Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") è predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito "GSE") ai sensi dell'art. 8, comma 2, della deliberazione 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG"), come successivamente modificata e integrata (di seguito la "Delibera 193/10") ed ha ad oggetto la disciplina delle procedure concorrenziali (di seguito, "Procedura concorrenziale") che il GSE è tenuto a organizzare, con cadenza annuale, per la selezione di soggetti, incluso il soggetto aderente, come definito all'art. 1, comma 1, lett. s) della Delibera 193/10 (di seguito, ciascuno uno "Stoccatore virtuale"), che si impegnano a svolgere il servizio di "stoccaggio virtuale" con riferimento all'anno stoccaggio Tali soggetti, ove risultati aggiudicatari del servizio di stoccaggio virtuale a seguito dell'espletamento delle Procedure concorrenziali, si impegnano a stipulare con il GSE il contratto (di seguito il "Contratto di stoccaggio virtuale"), predisposto da quest'ultimo ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Delibera 193/10 e allegato al presente Regolamento come Allegato 1, per la prestazione del servizio di stoccaggio virtuale previsto dall'art. 4, comma 1, della Delibera 193/10, a favore dei soggetti investitori industriali selezionati con le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito il "Decreto legislativo 130/10"), e che abbiano richiesto al GSE di avvalersi delle misure transitorie fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Delibera 193/10. In particolare, il servizio di stoccaggio virtuale per l'anno stoccaggio , sarà prestato secondo una o più delle seguenti modalità: a) ritiro al PSV del gas conferito in quantità costante in ciascun giorno gas del periodo aprilesettembre da parte dei soggetti investitori abbinati, pari alla quota di CA per cui tali soggetti abbiano richiesto di utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità, e conseguente riconsegna al PSV ai medesimi soggetti nel successivo periodo ottobre-marzo; b) ritiro sul mercato estero Title Transfer Facility (hub virtuale) del gas conferito, in quantità costante, in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre da parte dei soggetti investitori abbinati, pari alla quota di CA per cui tali soggetti abbiano richiesto di utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità, e conseguente riconsegna al PSV ai medesimi soggetti nel successivo periodo ottobre-marzo; c) ritiro in uno dei punti del mercato estero di Zeebrugge (IZT, ZPT, LNG Terminal) del gas conferito, in quantità costante in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre da parte dei soggetti investitori abbinati, pari alla quota di CA per cui tali soggetti abbiano richiesto di 1

2 utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità, e conseguente riconsegna al PSV ai medesimi soggetti nel successivo periodo ottobre-marzo; d) consegna al PSV del gas nel periodo ottobre-marzo ai soggetti investitori abbinati, in quantità pari alla quota di CA per cui tali soggetti abbiano richiesto di utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità in relazione al mercato estero Title Transfer Facility (hub virtuale); e) consegna al PSV del gas nel periodo ottobre-marzo ai soggetti investitori abbinati, in quantità pari alla quota di CA per cui tali soggetti abbiano richiesto di utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità in relazione al mercato estero di Zeebrugge (hub fisico). Nell'ambito della prestazione del servizio di stoccaggio virtuale secondo le modalità sopra elencate, gli Stoccatori virtuali dovranno attenersi alle modalità operative riportate come annesso al Contratto di stoccaggio virtuale al presente Regolamento (di seguito le "Modalità Operative"). 1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE CONCORRENZIALI Ai sensi della Delibera 193/10, sono ammessi a partecipare alle Procedure concorrenziali operatori (di seguito, ciascuno un "Richiedente") che, alla data di trasmissione della Richiesta, siano in possesso "di provata esperienza nel settore del gas naturale" e dotati "di adeguati mezzi finanziari". In particolare: a) il requisito della "provata esperienza nel settore del gas naturale", richiede: - la titolarità di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A. nell'anno termico corrente ( ) e nell'anno termico precedente ( ); - l'abilitazione ad operare al sistema PSV nell'anno termico corrente ( ) e nell'anno termico precedente ( ); - la vendita nell'anno termico di quantità di gas naturale non inferiori a 50 (cinquanta) GWh; - limitatamente ai casi in cui il Richiedente intenda prestare il servizio di stoccaggio virtuale secondo le modalità previste dai paragrafi b) e c) della Premessa al presente Regolamento, l'abilitazione ad operare sui mercati esteri rilevanti individuati dagli artt. 4.2 e 4.3 della Delibera 193/10 nell'anno corrente ( ); ove il Richiedente non sia in possesso di uno o più dei requisiti sopra elencati con riferimento alla "provata esperienza nel settore del gas naturale", ma ne sia in possesso una o più società del medesimo gruppo societario di appartenenza ovvero una impresa consorziata, la Richiesta sarà considerata ammissibile (A) ove il Richiedente non sia la capogruppo, previo rilascio da parte della capogruppo, in caso di gruppi societari, ovvero della impresa consorziata in possesso dei requisiti, in caso di consorzi, di (i) una dichiarazione secondo il modello di cui 2

3 all'allegato 2(a) circa il suo possesso o, in caso di gruppi societari, il possesso da parte di una o più sue controllate, dirette o indirette, dei requisiti sopra descritti e (ii) l'impegno ad emettere una garanzia a copertura degli obblighi del Richiedente derivanti dal Contratto di stoccaggio virtuale nel caso in cui il Richiedente sia selezionato o (B) ove il Richiedente sia la capogruppo, previo rilascio da parte del Richiedente di una dichiarazione secondo il modello di cui all'allegato 2(b) circa il possesso da parte di una o più sue controllate, dirette o indirette, dei requisiti sopra descritti. Ai fini del presente Regolamento, per "controllata" si intende una società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. b) il requisito circa la dotazione di "adeguati mezzi finanziari" richiede: - la dichiarazione emessa, secondo il modello allegato al presente Regolamento come Allegato 3, da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera, con rating di lungo termine che non sia inferiore a BBB-, se attribuito da Standard & Poor's Rating Services, a Baa3 se attribuito da Moody's Investor Service, ovvero a BBB- se attribuito da Fitch Rating, circa la situazione finanziaria del Richiedente. E' consentita la partecipazione alle Procedure concorrenziali alle imprese individuali, giuridiche e ai consorzi con attività esterna. 2. MODALITÀ E TERMINI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI CONCORRENZIALI 2.1 Forma e contenuto delle richieste di ammissione A pena di inammissibilità, la richiesta di ammissione (di seguito, ciascuna una "Richiesta") è redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento come Allegato 4, resa ai sensi dell art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale interessata o, nel caso di persona giuridica o consorzio con attività esterna dal legale rappresentante che attesti i propri poteri, corredata dalla seguente documentazione: a) copia dei contratti di trasporto stipulati dal Richiedente con Snam Rete Gas S.p.A. per gli anni termici indicati al precedente articolo 1a) del Regolamento, con indicazione del relativo codice; b) copia del Modulo di adesione al sistema PSV sottoscritto e valido, per gli anni termici indicati al precedente articolo 1a) del Regolamento, attestante l'abilitazione del Richiedente ad operare al PSV, con indicazione del relativo codice; c) limitatamente ai casi in cui il Richiedente intenda prestare il servizio di stoccaggio virtuale secondo le modalità previste dai paragrafi b) e c) della Premessa al presente Regolamento, copia dei provvedimenti di ammissione ai mercati esteri rilevanti individuati dagli artt. 4.2 e 4.3 della Delibera 193/10 per l anno termico indicato al precedente articolo 1a) del Regolamento; 3

4 d) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, attestante la vendita nell'anno termico di quantità di gas naturale non inferiori a 50 (cinquanta) GWh; e) dichiarazione, emessa da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera, indicata dal precedente articolo 1b) del Regolamento; f) in caso di persona giuridica, copia dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale e, in caso di società avente sede all'estero, traduzione asseverata dei medesimi atti, dai quali risulti che l'oggetto sociale comprende l'attività di trading di gas naturale; g) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, da cui risulti nei confronti del titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, del direttore generale, ovvero nel caso di persona giuridica con sede sociale all'estero nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche sostanzialmente equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale: (i) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla reclusione per il delitto di cui all'art. 501 c.p., ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, salvo i casi di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. ed estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.p.; (ii) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ai sensi dell'art. 45 Dir. CE 2004/18, salvo il caso di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. ed estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; (iii) l'insussistenza di sentenza estera di condanna passata in giudicato per ipotesi di reato previste dall'ordinamento straniero sostanzialmente assimilabili ad una o più delle fattispecie previste dai precedenti punti (i) e (ii); h) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, da cui risulti, nei confronti del titolare dell'impresa individuale e dei familiari conviventi, o nel caso di persona giuridica nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, del direttore generale, l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; i) certificato di iscrizione al Registro Imprese con dicitura antimafia ove previsto dall'ordinamento straniero di appartenenza; 4

5 j) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, sostitutiva del certificato di vigenza; k) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, attestante che il Richiedente medesimo non è sottoposto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; l) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, attestante che il Richiedente medesimo non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, riguardo alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure pubbliche; m) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del Richiedente attestante che il Richiedente medesimo è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; n) dichiarazione, resa ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, attestante che il Richiedente: (i) possiede tutti i requisiti previsti dal Regolamento per la partecipazione alle Procedure concorrenziali; (ii) possiede le autorizzazioni eventualmente necessarie per il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento; (iii) ha il potere di presentare la Richiesta e la stessa non viola alcuna previsione del proprio statuto o di altro contratto stipulato dal Richiedente; (iv) è debitamente costituito e non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli artt e 2447 c.c., o situazioni simili previste dalla legge dello Stato di costituzione; (v) non è insolvente, iscritto nel registro dei protesti e che non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Richiedente fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività. Con riferimento alle dichiarazioni sub (i) e (ii), ove il Richiedente non sia in possesso di uno o più dei requisiti o autorizzazioni nei predetti punti richiamati, ma ne sia in possesso una o più società del medesimo gruppo societario di appartenenza, ovvero una impresa 5

6 consorziata, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla capogruppo o dal Richiedente ove questo sia la capogruppo, in caso di gruppi societari, ovvero dalla impresa consorziata in possesso dei requisiti, in caso di consorzi, secondo il modello di cui all'allegato 2, secondo quanto previsto al precedente articolo 1a) del Regolamento. Ai fini del rilascio delle dichiarazioni di cui all art. 47 del sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è necessario allegare copia del documento d identità. Qualora durante lo svolgimento di una Procedura concorrenziale, una o più delle dichiarazioni, certificati e documenti di cui ai precedenti punti cessino di essere veritieri o accurati, il Richiedente dovrà darne comunicazione al GSE entro 2 (due) giorni dal momento in cui il Richiedente ne sia venuto a conoscenza e il GSE si riserverà la facoltà di escludere il Richiedente dalle Procedure concorrenziali, qualsiasi sia la fase di relativo svolgimento. 2.2 Modalità di presentazione delle Richieste La Richiesta, completa della documentazione di cui al precedente articolo 2.1, dovrà pervenire al GSE in plico chiuso al seguente indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Viale Maresciallo Pilsudski, Roma, Italia a pena di inammissibilità entro e non oltre le ore 17:00 del 28 gennaio Sul plico dovrà essere indicato la denominazione del soggetto Richiedente e riportata la seguente dicitura: "Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Richiesta per l'ammissione alla procedura concorrenziale per l'aggiudicazione del servizio di stoccaggio virtuale per l'anno stoccaggio ". Nella Richiesta dovrà essere fornita indicazione del referente del Richiedente con indirizzo , numero di telefono e fax, cui il GSE può chiedere eventuali informazioni e/o integrazioni documentali. Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione della Richiesta sono totalmente a carico del Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GSE Modalità di valutazione delle Richieste Il GSE, nell'esaminare la Richiesta, si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di parità di trattamento, e al principio della conservazione della Richiesta, 6

7 richiedendo, se necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni al Richiedente, fermo restando che tale principio non potrà comunque valere a rimettere in termini Richiedenti che non abbiano fornito la documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo 2.1. Pertanto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il GSE considererà inammissibili le Richieste: a) pervenute dopo il termine indicato al precedente articolo 2.2; b) non validamente sottoscritte; c) di Richiedenti che risultino privi dei requisiti per l'ammissione alle Procedure concorrenziali; d) che non contengano anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni espressamente previste dal precedente articolo 2.1. Il GSE, secondo i succitati criteri: 1. dichiarerà inammissibili le Richieste che pervengano successivamente al termine previsto dal precedente articolo 2.2 ovvero che risultino incomplete o difformi rispetto ai requisiti previsti dal precedente articolo 2.1, informandone il Richiedente secondo le modalità previste dal successivo articolo 4; 2. procederà, ove necessario e possibile, a chiedere, secondo le modalità previste dal successivo articolo 4, chiarimenti e/o integrazioni ai Richiedenti, restando inteso che le risposte alle richieste di chiarimento/integrazione dovranno pervenire al GSE, a pena di inammissibilità della Richiesta, secondo le modalità ed entro i termini, di volta in volta, indicati dal GSE; 3. procederà ad ammettere alla Procedura concorrenziale rilevante i Richiedenti che abbiano presentato una Richiesta pervenuta entro il termine previsto dal precedente articolo 2.2, completa e conforme ai requisiti previsti dal precedente articolo 2.1, informandone il Richiedente secondo le modalità previste dal successivo articolo 4 e richiedendo contestualmente a quest'ultimo: i) la consegna di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, nella forma di cui all'allegato 5 al presente Regolamento, emessa in favore del GSE da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera, con rating di lungo termine che non sia inferiore a BBB-, se attribuito da Standard & Poor s Rating Services, a Baa3 se attribuito da Moody s Investor Service, ovvero a BBB- se attribuito da Fitch Rating, per un ammontare massimo di Euro ,00 (centomila/00), a presidio di tutte le obbligazioni che derivano in capo al Richiedente ai sensi del Regolamento; ii) l'invio di un'offerta (come di seguito definita) di prestazione del servizio di stoccaggio virtuale secondo una o più delle modalità indicate in Premessa al presente Regolamento. La mancata consegna al GSE della garanzia di cui al punto i) che precede, entro il termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento della relativa richiesta comporterà l'impossibilità per il Richiedente di 7

8 presentare un'offerta (come di seguito definita) e l'esclusione dalle Procedure concorrenziali. Il GSE provvederà a restituire tale garanzia al Richiedente: A) ove il Richiedente abbia assunto la qualifica di Stoccatore virtuale, alla data di stipula del Contratto di stoccaggio virtuale e relativa consegna della diversa garanzia prevista da tale contratto e dall'articolo 3.4 b) del presente Regolamento; B) ove il Richiedente non abbia assunto la qualifica di Stoccatore virtuale, entro il 30 giugno 2014, in entrambi i casi, a condizione del pieno adempimento alle disposizioni del presente Regolamento da parte del Richiedente medesimo. 3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE E L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE 3.1 Forme, contenuto e modalità di presentazione delle Offerte I Richiedenti ammessi alla Procedura concorrenziale (ciascuno un "Richiedente ammesso") e che abbiano consegnato la garanzia prevista dall'articolo 2.3 presenteranno al GSE offerte (di seguito, ciascuna un' "Offerta") che, a pena di inammissibilità devono essere trasmesse a mezzo del protocollo di comunicazione previsto da apposita disposizione tecnica di funzionamento (di seguito, "DTF-GAS_SV") comunicata dal GSE sul proprio sito internet ( a seguito della pubblicazione dell avviso di Procedura concorrenziale, e dovranno pervenire al GSE, a pena di inammissibilità, entro i termini specificati nel documento di DTF-GAS_SV. Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle Offerte sono totalmente a carico del Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GSE. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Delibera 193/10, il GSE si approvvigionerà del servizio di stoccaggio virtuale, da prestarsi nelle varie modalità indicate in Premessa al presente Regolamento e in conformità alle Modalità Operative, tenendo conto della quantità complessiva, per ciascuna di tali modalità, risultante dalle richieste dei soggetti investitori aderenti, selezionati a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto legislativo 130/10. Le quantità richieste dai soggetti investitori disponibili per ciascuna modalità del servizio di stoccaggio virtuale verranno pubblicate dal GSE, sul proprio sito internet, entro il 13 febbraio 2014 al fine di consentire ai Richiedenti ammessi di inviare le proprie offerte secondo quanto di seguito indicato. Ciascuna Offerta deve esprimere una coppia prezzo-quantità, dove: a) la quantità rappresenta la quantità di gas naturale, espressa in MWh con 3 (tre) cifre decimali e compresa tra un minimo pari a 20 (venti) GWh e un massimo pari ai valori complessivi di ciascuna modalità di prestazione del servizio di stoccaggio virtuale individuati dal GSE sulla base delle richieste dei soggetti investitori, che il Richiedente si impegna a rendere 8

9 disponibile, in conformità alle Modalità Operative, al PSV agli investitori aderenti a lui abbinati dal GSE in ciascun giorno gas nel periodo ottobre-marzo ; b) il prezzo rappresenta il corrispettivo richiesto per ogni MWh di gas naturale oggetto del servizio di stoccaggio virtuale in termini di /MWh con 2 (due cifre decimali). Si specifica che, con riferimento alle modalità di cui ai paragrafi d) ed e) della premessa del presente Regolamento, il GSE riconoscerà, in aggiunta al prezzo offerto, comprensivo del costo dei servizi e dello spread estate/inverno, il valore medio delle quotazioni spot, registrate nel mercato estero di riferimento, in ogni giorno gas del periodo aprile-settembre. Per ciascun Richiedente ammesso è consentita la presentazione di un'offerta, eventualmente articolata in Offerte multiple prezzo-quantità, per un numero non superiore a 10 (dieci), per ciascuna delle modalità indicate in Premessa al presente Regolamento. Le Offerte saranno valorizzate, per ciascun prodotto, al prezzo offerto da ciascun soggetto ammesso (pay-as-bid). Si precisa che le Offerte hanno valore di proposta irrevocabile, ai sensi dell'art c.c., sino al 10 marzo Modalità di valutazione e selezione delle Offerte La valutazione e selezione delle Offerte, con conseguente selezione degli Stoccatori virtuali, avverrà, con riferimento a ciascuna modalità di prestazione del servizio di stoccaggio virtuale, esclusivamente sulla base dei prezzi offerti ordinati in ordine crescente, e, a parità di prezzo per quantità decrescenti, salvo il ricorso al sorteggio in caso di Offerte caratterizzate da medesimi prezzo e quantità, sino al raggiungimento della quantità complessivamente richiesta per ciascuna modalità di prestazione del servizio medesimo. Il GSE si riserva, a tal fine, di procedere anche ad accettare quantità parziali, e quindi inferiori alle quantità presentate nelle Offerte, fermo restando il prezzo di riferimento associato. Il GSE, in esito alla selezione delle Offerte, comunicherà, secondo le modalità del successivo articolo 4, a ciascun Richiedente ammesso risultato aggiudicatario del servizio di stoccaggio virtuale il dettaglio delle proprie Offerte accettate per ciascuna modalità di prestazione del servizio. Qualora la quantità offerta dai Richiedenti ammessi dovesse risultare inferiore alla quantità domandata, il GSE procederà alla selezione delle Offerte pervenute e a segnalare all'aeeg ed al Ministero dello Sviluppo Economico l'aggiudicazione parziale. 3.3 Modalità di abbinamento degli Stoccatori virtuali aggiudicatari con gli investitori industriali aderenti A seguito della selezione delle Offerte, i Richiedenti ammessi potranno far pervenire al GSE una propria preferenza di abbinamento entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione degli esiti della selezione; il GSE terrà conto di tale preferenza per quanto possibile e comunque nei limiti in cui ciò non comporti discriminazione alcuna nei confronti di altri Richiedenti ammessi o soggetti investitori aderenti. 9

10 L'abbinamento, per ciascuna delle varie modalità indicate in Premessa al presente Regolamento, tra soggetti investitori aderenti e Stoccatori virtuali viene effettuato dal GSE, con l'obiettivo di associare ad ogni soggetto investitore aderente il minor numero possibile di Stoccatori virtuali. Non saranno ammessi abbinamenti (i) tra gli stessi soggetti (ove questi siano sia soggetti investitori aderenti sia Stoccatori virtuali), (ii) tra un soggetto investitore aderente e uno Stoccatore virtuale che sia al contempo mandatario del soggetto investitore aderente e (iii) e uno Stoccatore virtuale un e soggetto investitore aderente che sia al contempo mandatario dello stoccatore virtuale. Lo Stoccatore virtuale avrà evidenza dei soggetti investitori aderenti a cui risulta abbinato nell Annesso B del Contratto di stoccaggio virtuale, di cui all'allegato 1. Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione allo Stoccatore virtuale degli abbinamenti con il/i soggetti investitori aderenti, lo Stoccatore virtuale potrà rinunciare all esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali nei confronti del GSE, in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il soggetto investitore abbinato e il GSE. 3.4 Stipula del Contratto di stoccaggio virtuale Ciascun Richiedente ammesso la cui Offerta è stata selezionata dal GSE è tenuto a: a) stipulare con il GSE il Contratto di stoccaggio virtuale, nella forma di cui all'allegato 1, al presente Regolamento e ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi previste; b) consegnare al GSE una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, nella forma di cui all'annesso C al Contratto di stoccaggio virtuale, emessa in favore del GSE da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera, con rating di lungo termine che non sia inferiore a BBB-, se attribuito da Standard & Poor s Rating Services, a Baa3 se attribuito da Moody s Investor Service, ovvero a BBB- se attribuito da Fitch Rating, per un ammontare massimo calcolato secondo quanto previsto dall'annesso D al Contratto di stoccaggio virtuale, a presidio di tutte le obbligazioni previste dal Contratto di stoccaggio virtuale; c) ove il Richiedente non sia in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 1a) del Regolamento, ma ne sia in possesso una o più società del medesimo gruppo societario di appartenenza ovvero una o più imprese consorziate e il Richiedente non sia la capogruppo, consegnare al GSE una garanzia, nella forma di cui all'annesso E al Contratto di stoccaggio virtuale, emessa in favore del GSE dalla propria capogruppo ovvero dalle imprese consorziate in possesso dei requisiti, per un ammontare massimo calcolato secondo quanto previsto dall'annesso D al Contratto di stoccaggio virtuale, a presidio di tutte le obbligazioni previste dal Contratto di stoccaggio virtuale. A tal fine, il Richiedente ammesso la cui Offerta/e sia stata selezionata/e si impegna sin d'ora ad inviare al GSE copia del Contratto di stoccaggio virtuale, debitamente sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale interessata o, nel caso di persona giuridica dal legale rappresentante, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione degli abbinamenti con il/i soggetti investitori aderenti, a pena di esclusione dalle Procedure concorrenziali (ivi incluse quelle per gli anni termici 10

11 successivi all'anno termico ) e di decadenza da ogni diritto derivante dalla selezione dell'offerta/e. Nell'eventualità che uno o più Richiedenti ammessi non consegnino il Contratto di stoccaggio virtuale debitamente sottoscritto e la garanzia prevista dal precedente paragrafo b) del presente articolo 3.4 entro la data prevista dal precedente capoverso, impregiudicata la facoltà di avvalersi dei rimedi di legge (ivi incluso il rimedio ai sensi dell'art c.c.) e di escutere la garanzia prevista dal precedente articolo 2.3, punto 3 i), GSE procederà a inviarne segnalazione all'aeeg ed al Ministero dello Sviluppo Economico. I Richiedenti ammessi che abbiano consegnato il Contratto di stoccaggio debitamente sottoscritto e la garanzia prevista dal precedente paragrafo b) e, ove applicabile, la garanzia prevista dal precedente paragrafo c) del presente articolo 3.4 entro la data sopra prevista, assumono la qualifica di Stoccatori virtuali. 4. COMUNICAZIONI Salvo ove diversamente previsto dal presente Regolamento, le comunicazioni ai sensi del Regolamento medesimo avverranno tramite raccomandata A/R, previa anticipazione via alla casella di posta elettronica stoccatorivirtuali.gas@gse.it, per le comunicazioni indirizzate al GSE, ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicata ai sensi del precedente articolo 2.2, per le comunicazioni indirizzate ai Richiedenti. Differenti modalità di comunicazione potranno essere comunicate dal GSE al Richiedente. Al termine della selezione delle Offerte, il GSE pubblicherà sul proprio sito internet ( l'elenco dei nominativi degli Stoccatori virtuali e, a seguito degli abbinamenti, le quantità assegnate a ciascuno di essi, per ciascuna modalità di prestazione del servizio di stoccaggio virtuale, nonché i soggetti investitori abbinati. 5. PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Viale M. Pilsudski, Roma. I dati comunicati dai Richiedenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento delle Procedure concorrenziali previste dal presente Regolamento e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Si informa altresì che i dati personali degli Stoccatori virtuali aggiudicatari e dei soggetti investitori abbinati verranno pubblicati sul sito internet del GSE. In ogni momento i Richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/03. 11

12 6. DISPOSIZIONI VARIE a) Il GSE può segnalare al Ministero dello Sviluppo Economico, all'aeeg e ad altre autorità competenti eventuali irregolarità e/o anomalie che dovessero riscontrarsi nella Procedure concorrenziali. b) Eventuali diritti che possono derivare dal Regolamento e dalla partecipazione alle Procedure concorrenziali in capo ai Richiedenti, Richiedenti ammessi e Stoccatori virtuali hanno natura personale e non sono cedibili. c) Il GSE, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, (consultabile presso il seguente indirizzo internet: Il GSE ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso il seguente indirizzo internet: al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all estero. d) Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui al Decreto legislativo 130/10 e alla Delibera 193/10 e successive modifiche ed integrazioni. e) Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto 130/10 e nella Delibera 193/10. f) Qualunque riferimento nel Regolamento a disposizioni normative o regolamentari attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano. g) Si intendono automaticamente inserite nel Regolamento eventuali modifiche delle disposizioni imposte dalla legge o da pubbliche autorità anche in sostituzione di disposizioni del Regolamento. Il GSE si riserva di sospendere o annullare le Procedure concorrenziali e di modificare i termini del Regolamento nel rispetto della normativa applicabile. h) Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave. i) Non sussisterà alcuna responsabilità del GSE per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo del GSE, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni o disfunzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico del GSE o errori informatici per fatto non imputabile al GSE. 7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il Regolamento, tutti gli atti ivi richiamati e la partecipazione alle Procedure concorrenziali saranno interpretati e regolati in base alle leggi della Repubblica Italiana. 12

13 Per qualsiasi controversia derivante, o comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Regolamento, degli atti ivi richiamati e alla partecipazione alle Procedure concorrenziali, sarà competente in via esclusiva Foro di Roma. 8. TEMPISTICA Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le principali date di riferimento: - la Richiesta di ammissione alla Procedura concorrenziale deve essere inviata al GSE entro e non oltre le ore 17:00 del 28 gennaio 2014; - il Richiedente ammesso è tenuto a consegnare al GSE la garanzia bancaria di cui all articolo 2.3, entro il termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla Procedura concorrenziale da parte del GSE; - le quantità richieste dai soggetti investitori disponibili per ciascuna modalità del servizio di stoccaggio virtuale verranno pubblicate dal GSE, sul proprio sito internet, entro il 13 febbraio 2014; - il Richiedente ammesso può far pervenire al GSE una propria preferenza di abbinamento entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione degli esiti della selezione; - entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione allo Stoccatore virtuale degli abbinamenti con il/i soggetti investitori aderenti, lo Stoccatore virtuale potrà rinunciare all esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali nei confronti del GSE, in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il soggetto investitore abbinato e il GSE; - lo Stoccatore virtuale è tenuto ad inviare al GSE copia del Contratto di stoccaggio virtuale, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione degli abbinamenti con il/i soggetti investitori aderenti da parte del GSE. 9. ALLEGATI I seguenti Allegati e i relativi Annessi costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento: Allegato 1: Modello di Contratto di stoccaggio; Allegato 2: Modello di dichiarazione della parent company/impresa consorziata Allegato 3: Modello di dichiarazione della banca; Allegato 4: Modello di richiesta di ammissione; Allegato 5: Modello di garanzia. 13

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