Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option"

Transcript

1 n. 4/2000 Pag. 385 Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option di Gianfilippo Scifoni Il decreto legislativo n. 505/1999 (1) ha apportato sostanziali modificazioni al meccanismo impositivo dei cd. piani aziendali di stock option, ovvero di quelle operazioni che, nell ambito di un ottica manageriale improntata ad una gestione delle risorse umane presenti in azienda in una chiave di efficienza e secondo una logica premiale, prevedono l offerta a particolari categorie di dipendenti di diritti di opzione per l acquisto di titoli della società presso la quale svolgono particolari tipi di incarichi, con l obiettivo ultimo di incentivarne l impegno e, soprattutto, stimolarne la produttività, agganciando una parte delle relative retribuzioni all evoluzione dei risultati della gestione aziendale. L art. 13, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 505/1999 provvede, in effetti, a modificare sensibilmente la struttura dell art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ), riscrivendone la lettera g) relativa all assegnazione di azioni ai dipendenti, e aggiungendovi una nuova lettera g-bis) (2), disciplinante l esercizio delle opzioni che l azienda riserva a particolari categorie di dipendenti che intende incentivare a rimanere presso la propria struttura. La relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 505/1999 (vedi pag. 436) precisa al riguardo che... si è ritenuto opportuno in ogni caso mantenere un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti e premiare quelli più meritevoli». Con la nuova lettera g-bis) si esce dal campo delle azioni gratuitamente offerte ai dipendenti per entrare Nota (1) D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente» (in S.O. n. 232/L alla G.U. n. 306 del ). Integralmente riportato a pag Nota (2) D.P.R. 22 dicembre 1986, n Art Determinazione del reddito di lavoro dipendente (versione successiva al D.Lgs. n. 505/1999) «1. (Omissis) 2. Non concorrono a formare il reddito: a)-g) (omissis) g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; (Omissis)»

2 Pag. 386 n. 4/ /01/2000 in quello dei veri e propri piani aziendali di stock option: (3) l offerta di azioni in tal caso è diretta esclusivamente verso una determinata categoria di dipendenti (ovvero verso alcuni dipendenti che la società intende specificamente premiare) ed avviene attraverso l attribuzione di un diritto di opzione. I piani aziendali di stock option presuppongono l attribuzione gratuita al dipendente (e non, si ripete, alla generalità dei dipendenti) di diritti di opzione per l acquisto ad un prezzo prestabilito e entro una certa data di azioni (già emesse o da emettere) (4). Se alla scadenza il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato, il dipendente avrà convenienza a far valere l opzione attraverso il pagamento del prezzo di esercizio in precedenza determinato. Il beneficio fiscale introdotto allo scopo di incentivare simili operazioni consiste nell esclusione da tassazione (ovvero dal concorso alla formazione del reddito imponibile del dipendente sottoscrittore) della differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione (coincidente con quello di esercizio dell opzione) e il prezzo di esercizio (determinato in precedenza) corrisposto dal dipendente alla società. La fruibilità dell agevolazione in parola non viene, peraltro, concessa senza limiti, dal momento che la norma prevede espressamente che il diritto a godere del beneficio possa essere perduto nelle due seguenti circostanze: quando il prezzo di esercizio pagato dal dipendente risulti inferiore al valore delle azioni alla data dell offerta dell opzione; quando il complesso delle partecipazioni, titoli o diritti in possesso del dipendente sia tale da garantirgli una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria ovvero (nell ipotesi di società sprovviste di organo assembleare) di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%. Quest ultima condizione è facilmente comprensibile alla luce dell esigenza di evitare cessioni d azienda in franchigia d imposta e di scongiurare manovre che eludano l imposta sui capital gain e, più in generale, di non agevolare dipendenti che risultino, già in epoca precedente all assegnazione ovvero proprio a seguito di quest ultima (5), in possesso di una partecipazione, per così dire, qualificata. Perché la previsione di favore possa operare, si ripete, è indispensabile che l ammontare corrisposto alla società per l esercizio dell opzione sia almeno pari al valore delle azioni sottostanti all epoca, precedente, in cui l opzione è stata offerta al dipendente. Qualora, invece, il valore delle azioni al momento dell offerta dell opzione risulti superiore al prezzo pagato in seguito dal dipendente per il relativo esercizio, si verificherà la perdita completa del beneficio fiscale, risultando tassata in capo al dipendente l intera differenza tra il valore delle azioni al successivo momento dell assegnazione e il prezzo di esercizio (6): tutto il maggior valore delle azioni, al netto del prezzo di esercizio pagato dal dipendente verrà Nota (3) Le due operazioni in parola sono accomunate dall avere ad oggetto dei veri e propri compensi in natura la cui quantificazione risente, però, dei peculiari caratteri propri di ciascuna di esse. Nell ipotesi in cui si proceda all assegnazione di azioni ai dipendenti della società il fringe benefit è costituito dal valore delle azioni sottoscritte (determinato mediante il criterio del valore normale, ai sensi dell art. 9, comma 4, del T.U.I.R.). Nel caso dei piani aziendali di stock option, invece, il fringe benefit coincide con la differenza tra il valore delle azioni al momento in cui l opzione viene esercitata e il corrispettivo pagato dal dipendente alla società per poter esercitare l opzione. Nota (4) Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell art. 48 del T.U.I.R. (introdotto dall art. 13, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 505/1999) l agevolazione opera anche se le azioni ricevute in seguito all esercizio dell opzione sono emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano la società del datore di lavoro, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. Nota (5) La relazione governativa di accompagnamento al provvedimento precisa come La verifica del rispetto del predetto limite va effettuata con riferimento al periodo d imposta in cui l assegnazione viene eseguita tenendo conto anche dei titoli acquisiti per effetto dell esercizio del diritto di opzione. Nota (6) Tale ricostruzione trova esplicita conferma nella recente circolare del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, n. 247/E (in n. 48/99, pag. 5517) dove si afferma che nell ipotesi in cui il prezzo pagato dal dipendente sia inferiore al valore delle azioni al momento dell offerta, il lavoratore perde del tutto il diritto a fruire dell agevolazione, con la conseguenza che la differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione (ovvero all epoca di esercizio dell opzione) e il prezzo di esercizio pagato dal contribuente costituirà in toto reddito di lavoro dipendente imponibile.

3 n. 4/2000 Pag. 387 considerato quale fringe benefit tassabile come reddito di È opportuno a questo punto ricorrere ad alcuni esempi numerici per descrivere il funzionamento di questo complesso meccanismo applicativo. A) Prezzo di esercizio dell opzione superiore al valore delle azioni sottostanti al momento dell offerta Si supponga che al dipendente Tizio venga offerto di sottoscrivere un opzione relativa all acquisto a tre anni di azioni della società XYZ di cui lo stesso è dirigente. Il prezzo di esercizio dell opzione è fissato in Lit per azione, per un controvalore complessivo di Lit. 200 milioni, corrispondente al valore normale alla stessa data delle azioni oggetto dell opzione. Se Tizio, scommettendo sul futuro positivo andamento del corso delle azioni sottoscrive l opzione in oggetto, l eventuale differenza positiva nel valore dei titoli sottostanti da lui realizzata al momento dell esercizio dell opzione non concorrerà alla formazione del proprio reddito imponibile di Se, dunque, le azioni in oggetto allo scadere del triennio dovessero valere Lit cadauna, per un controvalore di 300 milioni di lire, Tizio potrebbe, esercitando l opzione in precedenza sottoscritta, acquistarle pagando 200 milioni di lire, e la differenza di 100 milioni (una vera e propria plusvalenza latente per Tizio) non verrebbe considerata un fringe benefit tassato, ovviamente a condizione che con tale acquisizione Tizio non superi la soglia massima consentita (10%) di partecipazione al capitale sociale della società XYZ emittente. Valore delle azioni al momento dell offerta dell opzione Prezzo corrisposto dal dipendente Valore delle azioni al momento dell esercizio dell opzione Reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione 0 B) Prezzo di esercizio dell opzione inferiore al valore delle azioni sottostanti al momento dell offerta Utilizzando gli stessi elementi dell esempio precedente, si supponga che il prezzo di esercizio fissato al momento dell offerta dell opzione (pari nel complesso a 150 milioni di lire) sia inferiore al valore, alla medesima epoca, delle azioni sottostanti (pari in totale a 200 milioni di lire). Ciò comporterebbe per Tizio la completa perdita del beneficio fiscale, in quanto ai sensi dell art. 48, comma 2, lett. g-bis) del T.U.I.R., l intera differenza tra il valore dei titoli ricevuti al momento in cui l opzione viene esercitata e il prezzo di esercizio entrerebbe a far parte del proprio reddito imponibile di Se si suppone, come in precedenza, un apprezzamento di circa il 50% delle quotazioni da Lit a Lit per azione, per rispettivi controvalori di Lit. 200 milioni e di Lit. 300 milioni, i 150 milioni di differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell assegnazione e il prezzo di esercizio pagato da Tizio alla società costituiranno un fringe benefit tassato quale reddito di lavoro dipendente. Valore delle azioni al momento dell offerta dell opzione Prezzo corrisposto dal dipendente Valore delle azioni al momento dell esercizio dell opzione Reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione

4 Pag. 388 n. 4/ /01/2000 Il D.Lgs. n. 505/1999 si preoccupa anche di definire il trattamento tributario riservato ai capital gain realizzati dal dipendente in seguito alla vendita delle azioni ottenute attraverso l esercizio delle stock option. L art. 10 del D.Lgs. n. 505/1999 provvede, in proposito, ad integrare l art. 82, comma 5, del T.U.I.R. (7) (relativo alla determinazione dei redditi diversi), stabilendo che, rispetto alle operazioni di negoziazione di azioni, titoli o diritti effettuate a partire dal 1 gennaio 2000, per la determinazione delle plusvalenze di cui all art. 81, comma 1, lettere c), c-bis) (8), c-ter) del T.U.I.R. occorre calcolare la differenza tra il corrispettivo incassato con la vendita e il costo d acquisto dell attività finanziaria (oppure il maggior valore di acquisto se già assoggettato a tassazione). Ne consegue che per le vendite di azioni effettuate a far data dal 1 gennaio 2000 il valore di carico da contrapporre al corrispettivo introitato per calcolare la misura della plusvalenza da cessione da assoggettare a tassazione sarà costituito dal costo sostenuto per l acquisizione delle azioni o dal valore d acquisto (qualora maggiore e soltanto se la differenza rispetto al costo sia stata assoggettata a tassazione). La relazione governativa di accompagnamento sottolinea che l art. 10 del D.Lgs. n. 505/1999 chiarisce una volta per tutte che... il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. Se, come nel caso di titoli ottenuti in seguito all esercizio di una stock option, l attività finanziaria rientri nell ambito del reddito di lavoro dipendente e sia già stata assoggettata a tassazione secondo le regole previste dall art. 48 del T.U.I.R., al momento in cui l attività stessa venga realizzata sul mercato l eventuale plusvalenza andrà determinata come differenza tra il corrispettivo incassato e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura da tassare quale reddito di Se, al contrario, l acquisizione dei titoli attraverso l esercizio dell opzione non abbia dato luogo a reddito imponibile di lavoro dipendente, il corrispettivo percepito a seguito della vendita sul mercato, decurtato del prezzo di esercizio pagato dal dipendente, rappresenterà il capital gain da assoggettare ad imposta sostitutiva. Un esempio numerico permetterà di chiarire meglio quest ultimo punto. Si supponga che all amministratore di una società con azioni quotate in Borsa venga offerta gratuitamente un opzione ad acquistare azioni aventi alla stessa epoca un valore di mercato di Lit ciascuna, per un controvalore complessivo di Lit. 100 milioni. Nell ipotesi in cui l amministratore debba pagare per far valere l opzione un prezzo di Lit per azione (per un controvalore complessivo pari a 150 milioni), l esercizio dell opzione (con l assegnazione di titoli aventi a quella data un valore complessivo - nell ipotesi di un apprezzamento dei corsi di Borsa - pari a 200 milioni) non determinerà l emersione di reddito imponibile per il dipendente. Se il dipendente procedesse, poi, alla vendita sul mercato dei titoli ricevuti ricavando, appunto, la cifra di 200 milioni, la plusvalenza conseguita verrebbe tassata quale capital gain per una somma di Lit. 50 milioni, ottenuta sottraendo dal corrispettivo incassato il costo all epoca sopportato dal dipendente Nota (7) D.P.R. 22 dicembre 1986, n Art Plusvalenze (versione modificata dal D.Lgs. n. 505/1999) «1.-4. (Omissis) 5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. (Omissis)» Nota (8) Tra le quali rientrano le plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso delle azioni ottenute in seguito all esercizio di diritti di opzione.

5 n. 4/2000 Pag. 389 per l acquisto della stock option (9). Qualora, invece, il prezzo previsto per l esercizio dell opzione (pari a Lit. 75 milioni) fosse inferiore al valore di mercato dei titoli al momento dell offerta dell opzione (pari a Lit. 100 milioni), al momento dell assegnazione dei titoli si procederà alla tassazione, come reddito di lavoro dipendente, della differenza tra il valore dei titoli a tale epoca (Lit. 200 milioni) e il corrispettivo pagato dal dipendente (pari, si ripete, a Lit. 75 milioni). Sarà, perciò, possibile - al fine della determinazione del capital gain da tassare - decurtare la plusvalenza emergente dalla successiva vendita dei titoli sul mercato (pari alla differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo pagato per l esercizio dell opzione) del valore (Lit. 125 milioni) che ha già scontato l imposizione quale reddito di In tale ultima ipotesi, infatti, essendo il costo effettivamente sopportato dal dipendente (Lit. 75 milioni) inferiore al valore dei titoli al momento dell offerta dell opzione (Lit. 100 milioni) vi è già stata tassazione al momento dell assegnazione, e il valore tassato quale reddito di lavoro dipendente (Lit. 125 milioni) potrà essere scomputato dal corrispettivo incassato con la cessione dei titoli, con il che la plusvalenza su cui applicare l imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% sarà di importo nullo (10). Si rende, in conclusione, necessario fornire un chiarimento circa il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 505/1999 per l entrata in vigore del nuovo meccanismo di imposizione delle stock option offerte a dipendenti che ricoprono particolari cariche sociali. L art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 505/1999 stabilisce puntuali regole riguardo ai tempi e alle modalità di entrata in vigore delle disposizioni modificative, accogliendo le proposte di modifica elaborate dalla Commissione parlamentare dei Trenta, incaricata di formulare un parere sulla bozza del decreto legislativo in esame. Viene così previsto che i nuovi principi di tassazione delle operazioni di assegnazione di titoli e diritti nell ambito del reddito di lavoro dipendente si applicano, in linea generale, alle operazioni deliberate a partire dal 1 gennaio Più in dettaglio, le disposizioni che modificano l art. 48 del T.U.I.R. non trovano applicazione nei confronti: (i) delle assegnazioni di azioni già effettuate alla data del 1 gennaio 2000; (ii) delle assegnazioni scaturenti dall esercizio di opzioni che siano state in precedenza attribuite nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 (11) al 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 505/1999). I piani di azionariato deliberati prima di quest ultima data continueranno, dunque, ad essere disciplinati dal previgente regime e ai titoli da essi contemplati si applicherà l imposta sostitutiva sui capital gain, in luogo delle aliquote progressive I.R.PE.F. (come, peraltro, precisato nel comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 17/12/1999 in Finanza & Fisco n. 47/99, pag. 5300). Nota (9) Più precisamente si avrà: Valore delle azioni al momento dell offerta dell opzione Prezzo corrisposto dal dipendente Valore delle azioni al momento dell esercizio dell opzione Reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione 0 Corrispettivo incassato dal dipendente in seguito al realizzo delle azioni Capital gain (corrispettivo costo di acquisto dell attività finanziaria) Imposta sostitutiva (12,50%) Nota (10) Più precisamente si avrà: Valore delle azioni al momento dell offerta dell opzione Prezzo corrisposto dal dipendente Valore delle azioni al momento dell esercizio dell opzione Reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione Corrispettivo incassato dal dipendente in seguito al realizzo delle azioni Capital gain (corrispettivo valore delle azioni assoggettato a tassazione) 0 ovvero costo di acquisto (Lit. 75 milioni) + importo già tassato quale reddito di lavoro dipendente (Lit. 125 milioni) Imposta sostitutiva (12,50%) 0 Nota (11) Data di entrata in vigore del D.lgs. n. 314/1997 che aveva introdotto la formulazione previgente dell art. 48, comma 2, lett. g) del T.U.I.R.

La nuova disciplina fiscale dell assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti

La nuova disciplina fiscale dell assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti Pag. 390 n. 4/2000 29/01/2000 La nuova disciplina fiscale dell assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti di Gianfilippo Scifoni Il decreto legislativo n. 505/1999 (1) ha introdotto una serie di sensibili

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

Presupposto soggettivo

Presupposto soggettivo Capital gain Inquadramento Per capital gain (termine anglofono)si intende il trattamento fiscale riservato alle cessioni di partecipazioni detenute da persone fisiche. L inquadramento normativo di questa

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie.

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. Circolare n. 98 del 17 maggio 2000 Oggetto: Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in materia di imposte sui

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Chiarimenti Agenzia delle Entrate Chiarimenti Agenzia delle Entrate 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. La legge di stabilità del 2015 ha aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui

Dettagli

OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option - Art. 51, comma 2 - bis, lett. c) del TUIR.

OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option - Art. 51, comma 2 - bis, lett. c) del TUIR. RISOLUZIONE N. 133/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 aprile 2008 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option - Art. 51, comma 2 - bis, lett. c) del TUIR. Con l interpello

Dettagli

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Per le società non quotate in mercati regolamentati Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA APPLICABILE ANCHE AL 2010 L articolo 2, co.156 e 157 della Finanziaria 2010 rende operative anche per il 2010 alcune misure finalizzate al sostegno della famiglia,

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:

Dettagli

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,

Dettagli

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti. DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 01 marzo 2013 Oggetto: Circolare n. 6/2013 del 01 marzo 2013

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici SANDRO BOTTICELLI 8 LUGLIO 2011 SALA CONVEGNI-CORSO EUROPA 2 - MILANO SOMMARIO Operazioni in titoli detenuti all estero Stock Option Incasso

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

RISOLUZIONE N. 366/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 366/E QUESITO RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option Opzioni esercitate anteriormente alla data del 5 luglio 2006

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale STUDIO GAMBI OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci / familiari : aspetti contabili e fiscali Diverse tipologie di utilizzo dei beni d impresa L assegnazione in godimento di beni ai soci è fattispecie che

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO

DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO redatto ai sensi dell articolo 114-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell articolo 84-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971

Dettagli

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005 DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2007 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) RIAPERTURA TERMINI IN MATERIA DI

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati 6 Aprile 2012, ore 15:42 In tema di rendite finanziarie Tassazione unificata ma con discrimine nella deducibilità degli interessi passivi Nell uniformare la misura dell aliquota da applicare alla tassazione

Dettagli

LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE Circolare N. 06 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 26 gennaio 2010 LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE Con la Finanziaria 2010 sono stati

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

STUDIO ASSOCIATO PAGANI STUDIO ASSOCIATO PAGANI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI Via G. Frua, 24 Sergio Pagani 20146 Milano Paolo D. S. Pagani Tel. +39 (02) 46.07.22 Raffaella Pagani Fax +39 (02) 49.81.537 Ornella

Dettagli

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,9 luglio 2003 Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. Scopo della presente circolare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI

TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI a cura Dott. Emilio Iorio Nel presente lavoro riepiloghiamo le situazioni più frequenti che si possono verificare in azienda relativamente al trattamento

Dettagli

Periodico informativo n. 5/2013

Periodico informativo n. 5/2013 Periodico informativo n. 5/2013 Tabelle ACI 2013 aggiornate e auto in uso promiscuo ai soci e dipendenti Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l ACI ha pubblicato, come ogni anno,

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 AZIENDA AGRICOLA ALFA SRL articolo 68 D.P.R. 917/1986.

OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 AZIENDA AGRICOLA ALFA SRL articolo 68 D.P.R. 917/1986. RISOLUZIONE n. 313/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 AZIENDA AGRICOLA ALFA SRL articolo 68 D.P.R.

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008 Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009 RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non

Dettagli

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 31 Prot. 3261 DATA 20.04.2007 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Le regole di detraibilità degli interessi passivi su mutui con riferimento ai righi

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL 1.7.2014

LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL 1.7.2014 Ai gentili clienti Loro sedi Circolare n. 27 del 4 settembre 2014 LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL 1.7.2014 ART. 3 e 4 D.L. N. 66/2014 Circolare Agenzia Entrate 27.6.2014, n. 19/E In breve:

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.

Dettagli

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 120 /E del 24 luglio 2001 OGGETTO: Problematiche connesse al decesso dell intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta

Dettagli

ovvero dalla distribuzione di riserve di capitale. Si intendono per riserve di capitale le riserve e i fondi costituiti con: azioni o quote;

ovvero dalla distribuzione di riserve di capitale. Si intendono per riserve di capitale le riserve e i fondi costituiti con: azioni o quote; Tassazione dei dividendi La riforma del diritto societario ha introdotto importanti modifiche al regime di tassazione dei dividendi distribuiti a partire dal 1º gennaio 2004. Con la riforma viene modificato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option.

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 11/12/2009 Circolare n. 123 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI

STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI COMMERCIALISTI Genova, 8 ottobre 2010 Circolare Informativa Rivalutazione partecipazioni e terreni 1 SINTESI L art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 12 Giugno 2009, ore 08:00 Società quotate La disciplina dell acquisto di azioni proprie secondo Assonime Assonime, nella Circolare del 5 giugno 2009, n. 22 esamina la disciplina dettata dal TUF sull acquisto

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

Dettagli

LA DISCIPLINA DELLE STOCK OPTIONS ALLA LUCE DELLE ULTIME

LA DISCIPLINA DELLE STOCK OPTIONS ALLA LUCE DELLE ULTIME LA DISCIPLINA DELLE STOCK OPTIONS ALLA LUCE DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE Sommario: 1. Premessa - 2. La procedura di predisposizione e assegnazione - 3. L evoluzione della normativa e della prassi -

Dettagli

CIRCOLARE N.3/E. Roma, 28 febbraio 2012

CIRCOLARE N.3/E. Roma, 28 febbraio 2012 CIRCOLARE N.3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 febbraio 2012 OGGETTO: Articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

Il mercato mobiliare

Il mercato mobiliare Il mercato mobiliare E il luogo nel quale trovano esecuzione tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, ossia strumenti finanziari così denominati per la loro attitudine a circolare facilmente

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

QUADRO RW E STOCK OPTION ESTERE

QUADRO RW E STOCK OPTION ESTERE PUNTUALIZZAZIONI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2014 QUADRO RW E STOCK OPTION ESTERE SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, 23 settembre 2014 - Auditorium San

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società

Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società 7 Siegfried Mayr Dottore Commercialista in Milano Docente alla Scuola Superiore

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com PRELIOS S.P.A. Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153 www.prelios.com Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell art. 125-ter

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1070 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Giugno 2015) - 1 - Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi NON SOSTITUTIVA

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Circolare N. 16 del 2 Febbraio 2016

Circolare N. 16 del 2 Febbraio 2016 Circolare N. 16 del 2 Febbraio 2016 Legge Stabilità 2016: potenziate le agevolazioni sui premi di produttività Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge di stabilità per

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli