Policy sulle armi Documento approvato dal Consiglio di Gestione in data e dal Consiglio di Sorveglianza in data

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1 Policy sulle armi Documento approvato dal Consiglio di Gestione in data e dal Consiglio di Sorveglianza in data

2 1 Premessa Oggetto e ambito di applicazione Operatività generale Armi vietate Operazioni di commercio internazionale di armi Paesi vietati Paesi soggetti a restrizioni Attività di intermediazione Modalità di attuazione della policy Apertura e cessazione dei rapporti Operazioni di commercio internazionale di armi Deroghe Trasparenza e adempimenti normativi... 6 Pagina 1

3 1 Premessa Preso atto dei rapporti in essere presso alcune banche del Gruppo con imprese che producono e/o commercializzano armi e che tali rapporti sono funzionali al supporto delle economie locali servite, considerato l orientamento etico proprio di banca popolare improntato al rispetto della persona e alla promozione dei diritti umani e la strategia di apertura della compagine azionaria agli investitori istituzionali del comparto SRI (Investiment Etici / Socialmente Responsabili), tenuto conto del dettato costituzionale italiano, che ripudia la guerra come strumento per la composizione di controversie internazionali, e della necessità di provvedere al mantenimento di strumenti e forze militari orientate ad assicurare la pace, la sicurezza nazionale e la difesa della democrazia (anche con riferimento alla minaccia del terrorismo internazionale), il Gruppo UBI Banca si è dotato di una apposita policy volta a disciplinare l operatività con tali imprese. 1.1 Oggetto e ambito di applicazione della policy La presente policy è volta a regolamentare l operatività del Gruppo: con riferimento alle tipologie di armi oggetto dell attività delle imprese clienti; in relazione alle operazioni di commercio internazionale di armi, con riferimento ai Paesi e ai soggetti destinatari dei beni e servizi oggetto delle transazioni. Oggetto della policy sono tutte le armi così definite: armi definiti che rientrano nella disciplina della Legge n. 185 del 9 luglio 1990, Nuove norme sul controllo dell esportazione, importazione e transito del materiale di armamento (Legge n. 185/1990) e successivi aggiornamenti 1 (nel seguito materiali d armamento); armi e munizioni comuni da sparo di cui all art.2 della legge 18 aprile 1975 n.110, nonché armi corte da sparo non automatiche, escluse dall ambito di applicazione della citata L. 185/1990 e successivi aggiornamenti 2 (nel seguito armi leggere); Non rientrano nell ambito di applicazione della policy le armi sportive e da caccia, le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. L ambito di applicazione della policy si estende a tutte le società controllate e a tutte le imprese clienti del Gruppo e riguarda tutte le armi qualificabili come materiali di armamento o armi leggere. 2 Operatività generale L operatività posta in essere nell ambito della Policy dovrà essere limitata alle sole imprese clienti che siano residenti in Paesi appartenenti all UE, alla NATO o all OCSE e ogni operazione dovrà essere assoggettata ai vincoli di conformità alla vigente normativa esterna, con particolare riferimento a: normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, disposizioni in tema di trasparenza e operazioni concluse con soggetti in conflitto di interesse (parti correlate e/o parti collegate), etc. secondo le disposizioni regolamentari di Gruppo e di legge. Non potranno in alcun modo essere intrattenute relazioni con soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, pongano in essere attività illegali o comunque in contrasto con i principi richiamati in premessa. 1 Art. 2 comma 1: Sono considerati materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnicocostruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia (art. 2 Legge 9 luglio 1990 n. 185) Rif. Ai fini della presente policy Wassenaar Arrangement Munition List (08) ad esclusione del codice ML1.a. (sono escluse da questa nozione le armi sportive e da caccia e relative munizioni, le armi e munizioni comuni da sparo di cui all art. 2 della legge 18 aprile 1975 n.110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche, le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare (art. 1 comma 11 Legge 9 luglio 1990 n. 185) Rif. Ai fini della presente policy Wassenaar Arrangement Munition List (08) codice ML1.a. 2 Art. 1 comma 11: Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all art. 2 della legge 18 aprile 1975 n.110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia Rif. Ai fini della presente policy Wassenaar Arrangement Munition List (08) codice ML1.a. Pagina 2

4 2.1 Armi vietate Non potranno essere in alcun modo intrattenute relazioni con soggetti coinvolti in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di: o armi di distruzione di massa nucleari 3, biologiche 4 e chimiche 5 ; o agenti tossici chimici o biologici e materiale radioattivo 6 ; o missili in grado di trasportare armi di distruzione di massa 7 ; o armi convenzionali controverse quali armi a frammentazione, mine, armi incendiarie e laser accecanti 8. 3 Operazioni di commercio internazionale di armi Con riferimento alle operazioni di commercio internazionale di armi, dovrà essere garantita l assoluta conformità delle stesse a tutte le normative nazionali e internazionali. In particolare in Italia non potranno essere assistite operazioni aventi ad oggetto materiali di armamento che non siano state autorizzate dalle competenti autorità nazionali ai sensi della Legge n. 185 del 9 luglio 1990, Nuove norme sul controllo dell esportazione, importazione e transito del materiale di armamento (Legge n. 185/1990) e successivi aggiornamenti. Giova ricordare che la legge citata è una tra le più severe nel mondo e prevede che le esportazioni di materiali di armamento siano autorizzate dai Ministeri degli Esteri, della Difesa, degli Interni e del Commercio Estero (le autorizzazioni dipendono quindi dalle relazioni politiche tra il Governo in carica e i Paesi destinatari) e che l Italia si attiene alla Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo (che aggiorna e sostituisce il Codice di Condotta dell Unione Europea per l esportazione di armi adottato dal Consiglio l 8 giugno 1998). A seguito dell adozione da parte del Consiglio Europeo della citata Posizione Comune, le operazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali devono rispettare otto criteri fondamentali, che riguardano: l esistenza di sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dall Unione Europea (embarghi sulle armi); il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario; la situazione interna del Paese in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati; il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale (es. esistenza o probabilità di un conflitto armato con altri Paesi o probabilità di utilizzo dei materiali di armamento acquistati per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale o difesa); la sicurezza nazionale degli stati membri dell Unione Europea e dei Paesi amici e alleati; i comportamenti del Paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale; il rischio di sviamento dei beni/tecnologie acquistati all interno del Paese o di riesportazione a condizioni non ammissibili (es. triangolazioni); la compatibilità delle esportazioni con lo sviluppo sostenibile del Paese destinatario. 3 Rif. Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons (1968), Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime (MCTR), Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC). 4 Rif. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxine Weapons and on their Destruction (Biological Weapons Convention del 1972). 5 Rif. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Convenzione di Parigi del 1993). 6 Rif. Wassenaar Arrangement Munition List (08). 7 Rif. Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC sottoscritto all AIA nel 2002) e Missile Technology Control Regime (MCTR). 8 Rif. Convention on Certain Conventional Weapons, Convention on the Prohibition of the Use, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa Convention or Mine Ban Treaty), Convention on Cluster Munitions e Wassenaar Arrangement Munition List (08). Pagina 3

5 Poiché è facoltà delle autorità nazionali autorizzare singole operazioni sulla base di valutazioni condotte caso per caso anche nei confronti di Paesi valutati a rischio rispetto a taluni criteri della Posizione Comune, UBI Banca stante anche l impegno assunto con la sottoscrizione dei principi del Global Compact in materia di rispetto dei diritti umani 9 intende assicurarsi di evitare in ogni caso il coinvolgimento in operazioni di commercio internazionale di armi dirette verso Paesi che, pur non essendo soggetti a sanzioni internazionali di embargo sulle armi: siano in conflitto armato o costituiscano una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale; attuino o tollerino gravi violazioni dei diritti umani; presentino un basso indice di sviluppo umano. A tal fine, UBI Corporate Social Responsibility predispone e aggiorna periodicamente le liste dei Paesi vietati e dei Paesi soggetti a restrizioni, che sottopone all approvazione del Comitato Crediti di UBI Banca, riceve le rendicontazioni periodiche delle operazioni autorizzate e non autorizzate, provvede agli adempimenti di trasparenza previsti al successivo paragrafo Paesi vietati Nei confronti dei Paesi soggetti a sanzioni internazionali di embargo sulle armi è tassativamente esclusa ogni operatività, senza alcuna possibilità di deroga. 3.2 Paesi soggetti a restrizioni In relazione alle tre fattispecie sopra riportate (conflitti armati e minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, violazioni dei diritti umani e indice di sviluppo umano ), la Banca individua una lista di Paesi soggetti a restrizioni applicando criteri di verifica basati su elementi di valutazione il più possibile oggettivi, utilizzando informazioni rilasciate dalle competenti istituzioni nazionali ed europee (es. GAFI e MEF), da agenzie delle Nazioni Unite (es. UNDP e UNODA)e da primarie organizzazioni non governative a livello internazionale (es. Amnesty International e SIPRI). In particolare, per ogni Paese non appartenente alla UE, all OCSE o alla NATO la Banca valuta: il rischio di minaccia per la pace e la sicurezza internazionale attraverso la verifica delle sanzioni di embargo non obbligatorie o dichiarate da istituzioni diverse da UE, ONU e OSCE, il coinvolgimento in conflitti armati sia interni che esterni sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, la mancata sottoscrizione dei principali trattati internazionali sulle armi sottoscritti dall Italia e la presenza nella lista dei Paesi sotto monitoraggio per rischio riciclaggio/terrorismo adottata dal Gruppo nell ambito della normativa antiriciclaggio; la responsabilità di gravi violazioni dei diritti umani, incluso il reclutamento di minori nelle forze armate (c.d. bambini soldato) rilevata dall ONU o dai rapporti di primarie organizzazioni non governative a livello internazionale; un basso indice di sviluppo umano rilevato dallo UNDP. Nella valutazione delle informazioni è assegnato un peso maggiore a quelle provenienti da fonti istituzionali, secondo lo schema riportato in allegato (Allegato A). 3.3 Attività di intermediazione Il Gruppo dovrà astenersi dal prestare assistenza ad operazioni nelle quali i costi di intermediazione siano sproporzionati rispetto al valore dei beni/servizi oggetto della transazione, onde evitare il possibile coinvolgimento in operazioni di mero brokeraggio e in possibili situazioni di corruzione. 4 Modalità di attuazione della policy 4.1 Apertura e cessazione dei rapporti L apertura di rapporti verso controparti che risultano coinvolte in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Materiali di armamento e/o Armi leggere dovrà essere 9 Principi del Global Compact nel campo dei diritti umani: 1. Sostenere e rispettare i diritti umani nell ambito delle rispettive sfere di influenza; 2. Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani. Pagina 4

6 autorizzata dal Chief Commercial Officer per UBI Banca (con facoltà di delega all Area Global Transaction Banking) e dalla Direzione Generale per le altre Banche /Società del Gruppo, previo espletamento di tutti gli adempimenti in tema di adeguata verifica degli effettivi titolari dei rapporti stessi come disposto dalle normative di legge e del Gruppo in materia di antiriclaggio e antiterrorismo. A tal fine le imprese clienti sono tenute a dichiarare alla Banca/Società del Gruppo con cui intrattengono o intendono intrattenere rapporti la tipologia di armi e/o materiali di armamento oggetto della propria attività rispetto alle seguenti possibili casistiche: o o o Armi vietate dalla Policy, come definite al precedente paragrafo 2.1 (armi di distruzione di massa nucleari, biologiche e chimiche; agenti tossici chimici o biologici e materiale radioattivo; missili in grado di trasportare armi di distruzione di massa; armi convenzionali controverse quali armi a frammentazione, mine, armi incendiarie e laser); Armi ricomprese nell elenco dei materiali di armamento ai sensi della L.185/1990 e successivi aggiornamenti, diverse da quelle di cui al punto precedente; Armi leggere escluse dall ambito di applicazione della L. 185/1990 e successivi aggiornamenti,ad eccezione delle repliche di armi antiche e delle armi per uso sportivo o da caccia, che sono escluse dall ambito di applicazione della presente policy). Nel caso in cui un cliente risultasse coinvolto in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Armi vietate (v. paragrafo 2.1), il Chief Commercial Officer di UBI Banca (con facoltà di delega all Area Global Transaction Banking) o la Direzione Generale delle altre Banche/Società del Gruppo provvederà a definire i tempi e le modalità di dismissione del rapporto. 4.2 Operazioni di commercio internazionale di armi Sono soggette ad autorizzazione da parte del Chief Commercial Officer di UBI Banca (con facoltà di delega all Area Global Transaction Banking) o della Direzione Generale delle altre Banche/Società del Gruppo, previa adeguata verifica del cliente ai sensi della presente Policy, tutte le attività connesse a: operazioni di commercio internazionale rientranti nell ambito della L.185/1990 e successivi aggiornamenti, con esclusione delle sole operazioni relative a programmi di produzione intergovernativi; le operazioni verso Paesi soggetti a restrizioni possono essere autorizzate solo se strettamente ed evidentemente connesse ad attività di carattere umanitario (es. operazioni di sminamento, di assistenza e protezione di rifugiati, mezzi destinati a organizzazioni di soccorso) oppure a specifici accordi intergovernativi (es. per il contrasto del terrorismo internazionale, la sicurezza nazionale o il controllo dell emigrazione clandestina) o ad iniziative di organismi e istituzioni internazionali di cui l Italia sia parte attiva o membro (es. ONU ed UE), che prevedano l impiego di forze multilaterali per il ripristino o il rafforzamento della pace e/o la ricostruzione delle strutture istituzionali del Paese; operazioni di esportazione di armi leggere (ad eccezione delle repliche di armi antiche e delle armi per uso sportivo o da caccia, che sono escluse dall ambito di applicazione della presente policy) che non rientrano nell ambito di applicazione della L.185/1990 e successivi aggiornamenti; se dirette verso Paesi soggetti a restrizioni, possono essere autorizzate solo se destinate a controparti istituzionali. Tutti i clienti, ad eccezione di quelli che producono e/o commercializzano esclusivamente repliche di armi antiche e/o armi sportive e da caccia, sono tenuti a fornire per ogni operazione, anche tramite dichiarazione apposta sui documenti contabili, informazioni idonee a stabilire se la stessa sia fuori dal campo di applicazione della policy (operazioni relative a repliche di armi antiche, armi sportive e da caccia) o possa essere esente da autorizzazione (operazioni di esportazione di armi leggere non rientranti nell ambito di applicazione della L.185/1990 e operazioni di importazione delle medesime armi). In mancanza di indicazioni, l operazione si presume comunque soggetta alla policy. 5 Deroghe Eventuali deroghe alla presente Policy, possono essere assunte solo dagli Organi di gestione e controllo di UBI Banca e devono essere adeguatamente motivate. Pagina 5

7 A livello di Gruppo vengono attuate iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo per gli operatori delle strutture commerciali, ai fini di una piena comprensione dei contenuti e delle motivazioni etiche ed economiche della presente policy. 6 Trasparenza e adempimenti normativi Ai fini della massima trasparenza nei confronti di tutti gli Stakeholder, attraverso il sito Internet e il bilancio di sostenibilità del Gruppo, verranno rendicontate le operazioni effettuate in conformità o in deroga alla presente Policy, nonché le operazioni che non sono state effettuate perché considerate in conflitto con la presente Policy. Il Chief Commercial Officer di UBI Banca, tramite l Area Global Transaction Banking, e le Direzioni generali delle altre Banche/Società del Gruppo, attraverso le proprie strutture, provvedono alla trasmissione delle necessarie informazioni a UBI Corporate Social Responsibility. Le stesse strutture provvedono alle segnalazioni previste dalla L.185/1990. Pagina 6

8 Allegato A POLICY SULLE ARMI MAPPA LOGICA DI VERIFICA DEI PAESI Si Paese vietato della normativa italiana Embargo obbligatorio UE/ONU/OSCE Si Paese in ogni caso ammesso No Paese UE / NATO / OCSE <=1 Paese ammesso dalla policy No Verifica criteri di policy CRITERI DI POLICY Conflitto armato / minaccia sicurezza internazionale + Embarghi UE/ONU non obbligatori o embarghi di altri enti (valore 1) + Conflitti armati (valore 0,5) + Trattati internazionali (valore 1) / Liste antiriciclaggio (valore 1,5) Diritti umani + Gravi violazioni riportate da organizzazioni non governative (valore 0,5) >1 Paese soggetto a restrizioni di policy + Gravi violazioni riportate dall ONU (valore 1,5) / utilizzo di bambini soldato rilevato dall ONU (valore1,5) Sviluppo umano + Basso indice di sviluppo umano calcolato dall UNDP e/o elevato indice globale della fame calcolato da IFPRI (valore 1 o 0,5) Pagina 7

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