IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

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1 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 29 aprile 2013 FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi

2 ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2013 / numero 05

3 INDIVIDUAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DI OPERAZIONI CRITICHE Premessa Come noto, le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano conformemente al proprio ordinamento costituzionale. Il GAFI ha svolto, negli anni scorsi, un importante lavoro di revisione delle proprie Raccomandazioni atto a rafforzare l apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Detto lavoro di revisione ha portato, il 15 febbraio 2012, ad adottare nuovi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation 1, compendiati in 40 Raccomandazioni. I nuovi standard realizzano un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica. Ciò posto, si ha presente che l Agenzia ha emanato in data 24 novembre 2008, l Istruzione allo scopo di sensibilizzare i soggetti finanziari ad una attenta valutazione delle operazioni critiche, intendendo per tali quelle complesse, quelle di importi insolitamente elevati o quelle che presentano schemi insoliti apparentemente senza una finalità economica o legittima. Tuttavia, alla luce dei nuovi standard internazionali GAFI e delle raccomandazioni del Comitato Moneyval del Consiglio d Europa, contenute nell ambito del quarto ciclo di valutazione, si è provveduto ad aggiornare il testo della presente Istruzione, estendendone l applicazione a tutti i soggetti designati, e non solo ai soggetti finanziari. Si evidenzia peraltro, che già con l Istruzione n del 25 maggio 2011 si richiamano indirettamente le operazioni critiche ai fini dell obbligo di segnalazione, per tutti i soggetti designati. Nella valutazione di operazioni critiche, laddove i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano più elevati, i soggetti designati sono tenuti ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica in base ai rischi identificati. In particolare, essi dovranno aumentare il livello e la natura del monitoraggio del rapporto d'affari, al fine di determinare se tali operazioni o attività siano insolite o sospette. Finalità La presente Istruzione è adottata in forza dell articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino. 1 Le Raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI (

4 Articolo 1 Destinatari 1. Tutti i Soggetti designati di cui all articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 successive modifiche o integrazioni. Articolo 2 Definizioni 1. Ai sensi della presente Istruzione, si intende per: a) LEGGE : Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni; b) OPERAZIONE CRITICA : operazione che per la complessità, per l importo insolitamente elevato o per lo schema insolito di esecuzione rispetto al profilo economico, finanziario e patrimoniale, nonché professionale del cliente, necessita di una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso; c) ORGANO AMMINISTRATIVO : Consiglio di Amministrazione ovvero Amministratore Unico, Consiglio Direttivo, Commissari e Liquidatori; d) RESPONSABILE INCARICATO : la persona di cui all articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n Nella presente Istruzione, l utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. Articolo 3 Principio generale 1. I soggetti destinatari della presente Istruzione devono prestare particolare attenzione a tutte le OPERAZIONI CRITICHE, sia occasionali, sia eseguite all interno di un rapporto continuativo. 2. I soggetti destinatari della presente Istruzione devono definire al proprio interno, in apposito documento, i criteri adeguati, con riferimento alla propria operatività, per individuare e valutare OPERAZIONI CRITICHE; tale documento dovrà essere approvato dall organo amministrativo del soggetto designato laddove presente 3. Il documento di cui al precedente comma dovrà altresì essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori ai sensi dell articolo 44 della legge. Articolo 4 Attività di verifica e valutazione di OPERAZIONI CRITICHE 1. Nello svolgimento delle attività di verifica e valutazione, i soggetti destinatari devono prendere in considerazione: a) le informazioni e la documentazione richieste al momento dell apertura del rapporto continuativo o dell esecuzione dell operazione occasionale; b) gli elementi indicati all articolo 25, comma 3 della LEGGE; c) le informazioni e la documentazione acquisita ai fini dell adeguata verifica della clientela; d) ogni altra informazione utile. 2. Nell attività di valutazione delle OPERAZIONI CRITICHE devono essere presi in considerazione anche gli Indici e Schemi di Anomalia emanati tempo per tempo dall Agenzia di Informazione Finanziaria. 3. I soggetti designati, nell ambito della loro autonomia organizzativa, possono dotarsi di strumenti informatici atti ad agevolare l individuazione e la valutazione di OPERAZIONI CRITICHE. 4. L attività di individuazione, verifica e valutazione delle OPERAZIONI CRITICHE compete al RESPONSABILE INCARICATO, al professionista, al titolare di licenza, all amministratore unico ovvero ad altro soggetto da questi formalmente nominato, di propria iniziativa o a seguito di una comunicazione interna pervenuta da parte del personale. 5. Al termine dell attività di verifica e valutazione, il RESPONSABILE INCARICATO, il professionista, il titolare di licenza, l amministratore unico ovvero altro soggetto da questi formalmente nominato, deve predisporre una relazione scritta sull analisi svolta

5 Articolo 5 - Relazione scritta sull attività di verifica e valutazione di OPERAZIONI CRITICHE 1. La relazione scritta deve avere la seguente struttura minimale: 1) Informazioni sulla relazione: a) luogo e data di compilazione della relazione; b) nome e cognome del RESPONSABILE INCARICATO o di chi la redige. 2) Informazioni e dati sulla clientela: a) informazioni, documenti e dati richiesti al cliente all apertura del rapporto, al momento dell esecuzione dell operazione occasionale, in fase di aggiornamento o comunque disponibili; b) profilo economico, finanziario e patrimoniale, nonché professionale del cliente; c) profilo di rischio attribuito al cliente al momento dell apertura del rapporto continuativo o dell esecuzione dell operazione occasionale, ricavato sulla base degli elementi previsti dall articolo 25, comma 3 della LEGGE. 3) Informazioni e dati sulle operazioni complesse: a) tipologia di rapporto continuativo, di operazione occasionale o di prestazione professionale richiesta; b) periodo di operatività del rapporto continuativo o data dell operazione occasionale; c) descrizione dell operatività. 4) Valutazione sulle OPERAZIONI CRITICHE: a) giudizio motivato sullo scopo e natura delle operazioni e sulla loro compatibilità con gli aspetti significativi della profilatura del cliente, in particolare il profilo economico, finanziario e patrimoniale, nonché quello professionale del cliente; b) valutazione sull eventuale modifica del profilo di rischio del cliente a seguito dell esecuzione di OPERAZIONI CRITICHE - avendo riguardo anche degli aspetti indicati all articolo 25 comma 3 della LEGGE - e conseguente decisione; c) valutazione sull opportunità di inviare una segnalazione ai sensi dell articolo 36 della LEGGE e conseguente decisione. 5) Documentazione da allegare: a) copia del documento di riconoscimento del cliente; b) copia della documentazione utilizzata per la verifica e la valutazione dell OPERAZIONE CRITICA. 2. La relazione, firmata dal RESPONSABILE INCARICATO o dal professionista, dal titolare di licenza, dall amministratore unico ovvero da altro soggetto da questi formalmente nominato, deve essere conservata per almeno 5 anni dalla data di compilazione della stessa. 3. I soggetti destinatari devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza della comunicazione interna ricevuta e del contenuto della relazione. 4. Nel caso in cui la relazione sia effetto di una comunicazione interna, chi redige la relazione dovrà comunicare in forma sintetica un feedback al segnalante

6 Articolo 6 Astensione e segnalazione 1. Ai fini della valutazione ed analisi dell OPERAZIONE CRITICA si applicano le disposizioni contenute nell articolo 24, comma 3 e nell articolo 36 della LEGGE. 2. Nel caso in cui il RESPONSABILE INCARICATO, il professionista, il titolare di licenza, l amministratore unico ovvero altro soggetto da questi formalmente nominato, decida di inviare una segnalazione ai sensi dell articolo 36 della LEGGE avente ad oggetto le OPERAZIONI CRITICHE analizzate, copia della relazione deve accompagnare la Segnalazione, avuto riguardo anche all Istruzione n Articolo 7 Poteri di accertamento 1. A semplice richiesta, la relazione deve essere messa immediatamente a disposizione dell, e, per i soggetti finanziari, anche della Banca Centrale nella veste di Autorità di Vigilanza, del Collegio Sindacale e dell Internal Auditing. Articolo 8 Violazioni 1. Per accertate violazioni di quanto previsto della presente Istruzione si applica il regime sanzionatorio di cui alla LEGGE. Articolo 9 Abrogazione 1. La presente Istruzione abroga e sostituisce l Istruzione n , emanata in data 24 Novembre Dall entrata in vigore della presente Istruzione, ogni rinvio all Istruzione presente nelle altre Istruzioni precedentemente emanate, dovrà intendersi riferito alla presente Istruzione. Articolo 10 - Entrata in Vigore 1. La presente Istruzione entra in vigore il 20 Maggio San Marino, 29 Aprile

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