IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

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1 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 8 marzo 2010 Firmato: IL DIRETTORE Nicola Veronesi

2 ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2010 / numero 01 Pagina 1 di 4

3 ESTINZIONE E SOSTITUZIONE DI RAPPORTI OMNIBUS Premessa La Legge 17 giugno 2008 n. 92, nel conformare l ordinamento sammarinese agli standard internazionali per la prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha adottato il cosiddetto approccio basato sul rischio. In tale metodologia la conoscenza della clientela assume un importanza ancora maggiore che in passato e trova il suo fulcro nel processo di adeguata verifica. L efficacia di quest ultimo non deve essere inficiata da prassi operative potenzialmente idonee a ostacolare, ove necessaria, l inequivocabile individuazione e identificazione del titolare effettivo. Oltre a tali aspetti, rileva la necessità che l applicazione delle misure coercitive e cautelari che l ordinamento ha previsto per assicurare effettività ed efficacia deterrente alle norme di prevenzione non sia mai ritardata o indebolita dalla difficoltà di identificare prontamente e con certezza i patrimoni, riferibili a un determinato soggetto, sui quali eseguire provvedimenti di blocco, sequestro o confisca da parte dell AIF o dell Autorità Giudiziaria penale, ovvero dalla possibilità affatto remota - che provvedimenti della citata specie, ove applicati al rapporto bancario anziché a specifiche somme o titoli ivi valorizzati, finiscano per penalizzare soggetti completamenti estranei alle vicende che motivano il provvedimento medesimo. Alla luce dei superiori punti, la prassi operativa delle società fiduciarie di utilizzare, nell esercizio della propria attività caratteristica, i cosiddetti rapporti omnibus presenta rilevanti profili di criticità, come peraltro recentemente evidenziato anche dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale. Tale prassi, sebbene finora non osteggiata a condizione che le società che esercitano l attività riservata di cui all allegato 1 lett. C) della LISF, intestatarie di rapporti omnibus si dotassero di adeguati presidi contabili ed organizzativi volti ad assicurare la separazione dei patrimoni e il rispetto dei limiti posti dal mandato fiduciario, risulta ora non più accettabile in relazione alle richiamate finalità della normativa di prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed alle innovazioni legislative recentemente introdotte in materia di adeguata verifica, nonché in relazione alle esigenze operative delle banche sammarinesi ex Decreto Legge 14 maggio 2009 n.65. Pagina 2 di 4

4 Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e della Legge 17 novembre 2005 n.165 (cd. LISF). 2. Inoltre, si intende per: a) rapporti omnibus : rapporti bancari fiduciariamente intestati a società che esercitano l attività riservata di cui all allegato 1 lett. C) della LISF, diversi da quelli di proprietà, nei quali: - confluiscono promiscuamente disponibilità liquide o strumenti finanziari, - vengono promiscuamente eseguite movimentazioni, riconducibili ad una pluralità di contratti di mandato fiduciario. b) rapporti dedicati : rapporti bancari fiduciariamente intestati a società che esercitano l attività riservata di cui all allegato 1 lett. C) della LISF, diversi da quelli di proprietà, nei quali: - confluiscono esclusivamente disponibilità liquide o strumenti finanziari, - vengono esclusivamente eseguite movimentazioni, riconducibili ad un unico contratto di mandato fiduciario, così come individuato nelle annotazioni riportate nel Registro dei Mandati Fiduciari, ancorché cointestato ad una pluralità di fiducianti; c) rapporti propri o di proprietà : rapporti bancari nei quali: - confluiscono esclusivamente disponibilità liquide o strumenti finanziari di proprietà della fiduciaria intestataria; - vengono esclusivamente eseguite movimentazioni inerenti la gestione aziendale. d) fiduciaria o fiduciarie : soggetto designato che esercita l attività riservata di cui all allegato 1 lett. C) della LISF o soggetto estero abilitato a svolgere attività equivalente. Articolo 2 Soggetti destinatari e ambito di applicazione 1. La presente Istruzione si applica alle fiduciarie nonché alle banche per quanto attiene gli adempimenti previsti dalla presente Istruzione. 2. Le disposizioni di cui alla presente Istruzione non si applicano ai mandati fiduciari rientranti nelle categorie B e C, così come definite nella lettera uniforme n. 48/F del 07/02/2005 della Banca Centrale. Articolo 3 Disposizioni sui rapporti intestati fiduciariamente 1. Dall entrata in vigore della presente Istruzione è vietato aprire nuovi rapporti omnibus. 2. È vietato l utilizzo di rapporti di proprietà nell operatività fiduciaria. 3. Le fiduciarie dovranno avviare senza ritardo i processi organizzativi necessari al fine di estinguere e sostituire i rapporti omnibus con rapporti dedicati. Tale incombente dovrà avere termine entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente Istruzione. Articolo 4 Trasparenza contabile 1. Le movimentazioni dei singoli rapporti dedicati dovranno trovare esatta corrispondenza con la contabilità aziendale e, di conseguenza, con le movimentazioni del singolo mandato fiduciario. 2. Salvo quanto stabilito al comma precedente, non è preclusa la possibilità di accendere, per un medesimo mandato, più di un conto dedicato. 3. Per ciascun rapporto dedicato, le banche sono tenute a richiedere, e le fiduciarie a comunicare in forma scritta, la codificazione attribuita nel Registro dei Mandati Fiduciari, o registro estero equipollente, al mandato fiduciario corrispondente al rapporto bancario; della veridicità, correttezza e completezza del dato risponde unicamente la fiduciaria. 4. La comunicazione di cui al comma precedente, nonché relativa a nuovi rapporti dedicati,avviene mediante utilizzo del modulo allegato alla presente Istruzione sotto la lett. A). Il medesimo modulo dovrà inoltre essere utilizzato per le comunicazioni relative a rapporti diversi da quelli dedicati. Pagina 3 di 4

5 5. L informazione raccolta dalla banca ai sensi del comma 3 deve trovare inserimento nella intestazione del rapporto dedicato, appalesandone così la natura fiduciaria, o, in subordine, nell anagrafica del rapporto, con conseguente annotazione, in entrambi i casi, sul Sistema Informatico di Base. 6. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti prescindono dalla circostanza che la banca abbia esercitato o meno la facoltà di adempiere ad obblighi semplificati di adeguata verifica ai sensi dell art. 26 Legge n. 92/2008. Articolo 5 Comunicazioni all 1. Decorso il termine indicato al precedente articolo 3, comma 3, le banche devono comunicare senza ritardo all i rapporti omnibus per i quali non sia stato possibile effettuare la sostituzione, ovvero l assenza di indicazioni da parte della fiduciaria, specificandone i motivi. 2. La comunicazione di cui al comma precedente avviene mediante utilizzo del modulo allegato alla presente Istruzione sotto la lett. B). Articolo 6 Rapporti fiduciariamente intestati a soggetti esteri 1. Le banche sono obbligate al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della presente Istruzione anche con riferimento a rapporti fiduciariamente intestati a soggetti di diritto estero. Articolo 7 Violazioni 1. L inosservanza degli obblighi di cui alla presente Istruzione è punita ai sensi dell art. 67 della Legge. Articolo 8 Entrata in vigore e abrogazioni 1. La presente Istruzione entra in vigore il 15 marzo Ogni disposizione in contrasto con la presente Istruzione è abrogata. San Marino, 08 marzo 2010 Pagina 4 di 4

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