Regolamento Edilizio modificato ai sensi dell art. 28 della L.R. 12/05

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1 COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA Provincia di Varese Regolamento Edilizio modificato ai sensi dell art. 28 della L.R. 12/05 Castiglione Olona, Ottobre 2007 Marzo 2008 Redazione: UFFICIO TECNICO COMUNALE 0

2 REGOLAMENTO EDILIZIO...10 NORME PRELIMINARI E GENERALI...10 TITOLO I...13 NORME PROCEDURALI CAPO I L iniziativa...13 Sezione I - Soggetti...13 Articolo 1 - Permesso di costruire e denuncia di inizio attività Articolo 2 - Autorizzazione paesaggistica Articolo 3 - Piani attuativi Articolo 4 - Certificati di agibilità...15 Sezione II - Contenuti dell'istanza...15 Articolo 5 - Domanda di permesso di costruire Articolo 6 - Domanda di voltura Articolo 7 - Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività Articolo 8 - Domanda di autorizzazione paesaggistica Articolo 9 - Proposte di piani attuativi di iniziativa privata Articolo 10 - Richiesta di certificati di agibilità...18 Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze...19 Articolo 11 - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Articolo 12 - Permesso di costruire Articolo 13 - Certificati di agibilità Articolo 14 - Autorizzazione paesaggistica Articolo 15 - Piani attuativi...22 Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione...22 Articolo 16 - Autocertificazione Articolo 17 - Asseverazione

3 CAPO II Le fasi del procedimento amministrativo...23 Sezione I - Fase di avvio...23 Articolo 18 - Presentazione dell istanza Articolo 19 - Responsabilità del procedimento...23 Sezione II - Fase istruttoria...24 Articolo 20 - Denuncia di inizio attività Articolo 21 - Permesso di costruire Articolo 22 - Autorizzazione paesaggistica Articolo 23 - Piani attuativi...26 Sezione III - Fase decisionale...26 Articolo 24 - Permesso di costruire Articolo 25 - Autorizzazione paesaggistica Articolo 26 - Piani attuativi...27 Sezione IV - Provvedimento finale...28 Articolo 27 - Provvedimento di permesso di costruire Articolo 28 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori Articolo 29 - Rilascio dell autorizzazione di agibilità...31 Sezione V - Fase integrativa dell efficacia...32 Articolo 30 - Comunicazione del provvedimento Articolo 31 - Pubblicazione del provvedimento Articolo 32 - Autorizzazione paesaggistica...33 CAPO III Semplificazione dei procedimenti amministrativi...33 Sezione I - Conferenza dei servizi...33 Articolo 33 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune Articolo 34 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse...34 Sezione II - Sportello unico Sportello unico per le attività produttive...34 Articolo 35 - Ambito di applicazione

4 Articolo 36 - Definizione di impianti a struttura semplice Articolo 37 - Struttura organizzativa Articolo 38 - Procedimento mediante Conferenza dei servizi Articolo 39 - Procedimento mediante autocertificazione Articolo 40 - Verifica Articolo 41 - Procedura di collaudo Sportello unico per l edilizia...39 Articolo 42 - Sportello unico per l edilizia...39 Sezione III - Collaborazione tra privati e Comune...40 Articolo 43 - Parere preventivo Articolo 44 - Indicazioni interpretative...40 CAPO IV L accesso ai documenti...41 Sezione I - Fonti normative...41 Articolo 45 - Norme applicabili Articolo 46 -Casi di esclusione Articolo 47 - Differimento dell accesso ai documenti...42 Sezione II - Procedimento di accesso...42 Articolo 48 - Modalità di accesso ai documenti Articolo 49 - Richiesta di accesso Articolo 50 - Conclusione del procedimento Sezione III - Rilascio di copie Articolo 51 - Esame del documento Articolo 52 - Estrazione di copia del documento...43 CAPO V Vigilanza e sanzioni...44 Sezione I - Fonti normative...44 Articolo 53 - Sanzioni edilizie Articolo 54 - Sanzioni paesaggistiche Sezione II - Fasi del procedimento sanzionatorio

5 Articolo 55 - Avvio del procedimento...44 Articolo 56 - Fase istruttoria Articolo 57 - Fase decisionale Articolo 58 - Fase integrativa dell efficacia Articolo 59 - Fase di esecuzione d ufficio Titolo II LA COMMISSIONE EDILIZIA...46 CAPO I Composizione e nomina...46 Sezione I - Composizione...46 Articolo 60 - Composizione...46 Sezione II - Nomina e durata...47 Articolo 61 - Nomina e designazione Articolo 62 - Scadenza...47 Sezione III - Casi di incompatibilità...47 Articolo 63 - Conflitto d interessi...47 Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari...47 Articolo 64 - Assenze ingiustificate...47 CAPO II Le attribuzioni...48 Sezione I - Individuazione delle attribuzioni...48 Articolo 65 - Attribuzioni della Commissione Articolo 66 - Pareri obbligatori ex legge...48 Sezione II - Casi di esclusione del parere...48 Articolo 67 - Casi di esclusione del parere...48 Sezione III- Ambito di valutazione...49 Articolo 68 - Modalità di valutazione della Commissione edilizia Articolo 69 - Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica49 CAPO III Funzionamento

6 Sezione I - Modalità di convocazione...50 Articolo 70 - Convocazione Articolo 71 - Ordine del giorno...50 Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni...51 Articolo 72 - Validità delle sedute e delle decisioni Articolo 73 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale 51 Articolo 74 - Pubblicità delle sedute Articolo 75 - Verbalizzazione Articolo 76 - Sopralluogo...52 Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune...52 Articolo 77 - Rapporto tra Commissione edilizia e strutture organizzative comunali Titolo III DISPOSIZIONI SULL ATTIVITA EDILIZIA CAPO I Ambiente Urbano...53 Sezione I - Spazi pubblici o ad uso pubblico...53 Articolo 78 - Disciplina del verde su aree pubbliche Articolo 79 - Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 80 - Insegne e mezzi pubblicitari Articolo 81 - Chioschi, cabine telefoniche, edicole Articolo 82 - Passaggi pedonali e Percorsi ciclabili Articolo 83 - Spazi porticati Articolo 84 - Occupazione degli spazi pubblici Articolo 85 - Disciplina d uso del sottosuolo...56 Articolo 86 Reti di servizi pubblici, volumi tecnici ed impiantistici...57 Articolo 87 - Intercapedini, bocche di lupo e griglie di aerazione...58 Sezione II - Spazi privati...58 Articolo 88 - Accessi pedonali e passi carrabili Articolo 89 - Strade private Articolo 90 - Allacciamento alle reti fognarie

7 Articolo 91 - Allacciamento alle reti impiantistiche Articolo 92 - Recinzioni Articolo 93 - Spazi inedificati Articolo 94 - Sistemazioni esterne ai fabbricati Articolo 95 - Toponomastica e segnaletica Articolo 96 - Numeri civici...63 Capo II Requisiti delle costruzioni in rapporto all ambiente e allo spazio urbano...64 Sezione I - Inserimento ambientale delle costruzioni...64 Articolo 97 - Decoro delle costruzioni Articolo 98 - Allineamenti Articolo 99 - Spazi conseguenti ad arretramenti Articolo Prospetti su spazi pubblici Articolo Ombre portate Articolo Sporgenze e aggetti Articolo Portici e gallerie Articolo Salubrita dei terreni edificabili Articolo Disciplina del colore Articolo Disciplina dell uso dei materiali di finitura Articolo Disciplina del verde su aree private...71 Sezione II - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni...73 Articolo Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni CAPO III Requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili...73 Sezione I - Requisiti di benessere ambientale...73 Articolo Qualità dell aria in spazi confinati Articolo Ventilazione naturale Articolo Ventilazione attivata Articolo Illuminazione naturale

8 Articolo 112 bis - Illuminazione artificiale Articolo 112 ter Controllo del soleggiamento Articolo 113 Comfort termo igrotermico Articolo Benessere acustico...82 Sezione II - Requisiti spaziali...82 Articolo Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari Articolo Cortili, cavedi, patii Articolo Locali sottotetto Articolo Spazi di cantinato e sotterraneo Articolo Boxes ed autorimesse...85 Articolo 119 bis Flessibilità distributiva...85 Articolo 119 ter Flessibilità impiantistica...85 Sezione III - Requisiti funzionali...86 Articolo Dotazione di servizi Articolo Spazi di cottura Articolo Accessibilità Sezione IV Norme e requisiti relativi all utilizzo delle fonti energetiche e al risparmio energetico...86 Articolo 123 Norme, ambito di applicazione, sanzione Articolo 124 Valorizzazioni delle fonti energetiche rinnovabili Articolo Contenimento dei consumi energetici: contabilizzazione dei consumi di energia Articolo 126 Adozione di regolazioni termostatiche sugli elementi di diffusione del calore Articolo 127 Risparmio energetico nel periodo invernale Articolo Impianti di climatizzazione estiva Articolo 129 Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario Articolo 130 Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque Articolo 131 Contenimento dei consumi idrici: contabilizzazione dei consumi di acqua potabile Articolo 132 Contenimento dei consumi idrici: installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso delle cassette di scarico

9 Articolo 133 Contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie...95 Articolo 134 Contenimento dei consumi idrici: utilizzo acque meteoriche 96 Articolo 135 Zone soggette a vincolo ambientale-paesistico e Zone A centro storico 97 Articolo 136 Facilitazioni 98 Articolo 137 Certificazione energetica 98 Articolo 138 Incentivi..98 CAPO IV Realizzazione degli interventi Sezione I - Disciplina delle opere Articolo Requisiti delle costruzioni Articolo Richiesta e consegna dei punti fissi Articolo Inizio dei lavori Articolo Disciplina del cantiere Articolo Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie Articolo Sicurezza del cantiere Articolo 145 Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi delle cadute dall alto Articolo Scavi e demolizioni Articolo Conferimento dei materiali di risulta Articolo Rinvenimenti Articolo Ultimazione dei lavori CAPO V Modalità di predisposizione dei progetti Sezione I Unificazione grafica Articolo Modalità di rappresentazione grafica Sezione II Criteri di rappresentazione dell inserimento ambientale Articolo Rappresentazione del contesto ambientale Sezione III Elenco degli elaborati grafici e degli elementi di dimensionamento soggetti a verifica tecnica Articolo Documentazione tecnica

10 Sezione IV Indice dei capitoli della relazione illustrativa e degli allegati di calcolo Articolo Relazione illustrativa Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I Durata del regolamento edilizio Articolo Modifiche al regolamento edilizio Articolo Testi coordinati CAPO II Rapporti tra regolamento edilizio e le N.T.A. del P.R.G Articolo Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G CAPO III Norme tipologiche ed ambientali Articolo Interventi edilizi nei Centri Storici Articolo Finiture delle murature esterne Articolo Abrogazioni

11 REGOLAMENTO EDILIZIO Ai sensi degli art. 11 e 12 della L.R. n. 23/97 NORME PRELIMINARI E GENERALI A - In armonia con le disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche e nelle leggi sanitarie, nonché nel Piano Regolatore Generale, il presente Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale ed i controlli sull esecuzione delle attività stesse. Ai sensi di legge, le attività di cui sopra sono subordinate a permesso di costruire ovvero a Denuncia di Inizio Attività, onerosa o gratuita. Sulle attività medesime per assicurare le rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel Permesso di Costruire o dalla Denuncia di Inizio Attività il Sindaco esercita la vigilanza, avvalendosi della collaborazione e dell assistenza della Commissione Edilizia, dei Funzionari ed agenti comunali, e di ogni altro modo di controllo dal Sindaco stesso ritenuto opportuno. Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco sentita la Commissione Edilizia può rilasciare permesso di costruire in deroga alle norme del presente Regolamento solo per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell art.14 del DPR 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L edificazione, l uso del territorio e degli ambienti deve avvenire secondo quanto dettano le prescrizioni generali e particolari contenute nelle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. e degli altri elaborati che lo costituiscono, nonché nelle presenti norme. Per ciascuna delle zone in cui, secondo la vigente normativa urbanistica, è suddiviso tutto il territorio comunale, il Piano Regolatore, nell osservanza delle norme di cui ai D.M. 1 e 2 aprile 1968, fissa prescrizioni di densità, di altezze e di distanze, nonché di destinazione, di rapporto di copertura e di utilizzo degli spazi scoperti, alle quali si rinvia e che in questo regolamento s intendono riportate integralmente. B - In relazione alle tipologie degli interventi riguardanti il patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni, nonché loro definizioni e contenuti si fa espresso rinvio, in linea generale, all Art. 3 D.P.R. 380/01 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e in particolare per le zone A (Centro Storico) alle Norme di attuazione dei piani di recupero allegato B e alle Schede normative unità minime di intervento Allegato C, di cui all Art. 44 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. C - Richiamo alle norme igieniche di particolare interesse edilizio attinenti ai capi I II III del titolo III del presente Regolamento. C1) Igiene e salubrità dei fabbricati, degli ambienti confinanti e del suolo. 1. per ogni intervento edilizio regolato dal presente Regolamento devono essere predisposte tutte le attività ed adottate tutte le cautele ritenute 10

12 necessarie od opportune a garantire le finalità di igiene e salubrità dei fabbricati, degli ambienti confinanti e del suolo. 2. il Comune, d intesa con il Servizio n.1 del A.S.L. può ordinare l assunzione di particolari interventi ritenuti indispensabili alla tutela degli obbiettivi di cui al comma precedente. C2) Fattispecie e normativa applicabile 1. le norme igieniche regolamentari (sia quelle generali che procedurali), demandate dalla legge al presente regolamento r riguardanti: a) le costruzioni, i terreni edificabili, i cantieri, i requisiti degli alloggi; b) i cavedi, cortili o e suolo pubblico; c) i soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti e scale; d) gli esercizi di ospitalità e d abitazione collettiva; e) i locali di ritrovo e per pubblici spettacoli; f) alberghi diurni e piscine; g) le case rurali, pertinenze e stalle; h) gli edifici per attività produttive e depositi; i) le lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini; j) le autorimesse private e pubbliche; k) gli ambulatori, ospedali e case di cura; l) i fabbricati per abitazioni temporanee e 7 provvisorie; m) i complessi ricettivi all aria aperta (campeggi e villaggi turistici); sono contenute nel Titolo Terzo del vigente Regolamento Locale di igiene approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del e successive modificazioni e integrazioni, nonché eventualmente emendate, nelle forme previste, dall A.S.L. competente. C3) Disposizioni particolari 1. per le abitazioni di nuova costruzione, le norme igieniche riguardanti: a) la ventilazione e l areazione; b) la installazione e la gestione degli impianti di climatizzazione ambientale e degli apparecchi di combustione; c) l allontanamento dei prodotti della combustione; sono contenute nella Circolare/atto di indirizzo e coordinamento n,8/san emessa dalla Giunta Della Regione Lombardia, prot. N in data 19 gennaio Le disposizioni di cui ai sopra citati Titolo Terzo del vigente Regolamento Locale di igiene e Circolare n. 8/SAN della Giunta Regione Lombardia si intendono qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento Edilizio, e pertanto le norme contenute nel presente Regolamento Edilizio sono conformi a quelle presenti nel Regolamento Locale d Igiene A.S.L. distretto di Tradate - e nelle norme regionali e statali vigenti. 2. Le richieste di modifica di destinazione di ogni singolo locale e/o di unità immobiliari dovranno prevedere il rispetto di ogni norma del Regolamento Locale d Igiene, sotto l aspetto igienico-sanitario. 3. la superficie drenante e scoperta dei fabbricati di nuova costruzione dovrà rispettare quanto previsto dall art del Regolamento Locale d Igiene; 11

13 4. per quanto riguarda la presenza di ostacoli all aeroilluminazione dovrà essere rispettato quanto previsto all art del Regolamento Locale d Igiene; 5. nei casi di tamponamenti e/o chiusura di loggiati e porticati è obbligatorio ricalcolare i rapporti illuminanti dei retrostanti locali abitabili o agibili ai sensi dell art del regolamento Locale D Igiene; 6. negli interventi edilizi su locali e/o edifici esistenti sono ammessa le deroghe concedili per i soli aspetti igienico- sanitari dall art del Regolamento Locale D Igiene; 7. per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche, dovrà essere garantito, quanto stabilito nella normativa vigente, con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione. Si demanda comunque la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli organismi istituzionali individuati dai commi 4 e 7 art. 24 della Legge n. 104; D - Il presente Regolamento Edilizio, infine, è redatto in ossequio alle disposizioni di cui agli Art. 2 comma 4 e 4 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e Art. 11 e 12 L.R n. 23, nonché sulla scorta del Testo Tipo Regionale emanato con delibera di Giunta Regionale n. 6/46917 del (BURL 2 SUPPL: STRAORD: al n. 2 del ) ed in applicazione dei criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunale di cui alla del. G.R. N 6/38573 del opportunamente rapportato al dimensionamento, alle esigenze locali e alle modalità organizzative del comune di Castiglione Olona 12

14 TITOLO I NORME PROCEDURALI CAPO I L iniziativa Sezione I - Soggetti Articolo 1 - Permesso di costruire e denuncia di inizio attività 1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di costruire), nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), i seguenti soggetti: a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari; b) l amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; c) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l intervento avviene su parti comuni; d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l indicazione della procura; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie; g) l usufruttuario, nei limiti di cui all art. 986 c.c.; h) l enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l esercizio della servitù; l) l affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203; m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; n) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; o) il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all esercizio dell attività in concessione; p) il conduttore o l affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; q) colui che abbia ottenuto dall Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; r) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio; s) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, servizi telefonici, aziende municipalizzate, ecc..), nell esercizio dei loro compiti istituzionali, anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall accordo 13

15 preliminare tra il proprietario del suolo e l azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l intervento. 2. Per richiedenti di cui alle lettere da a), ad h) del precedente comma 1, il titolo è attestato da uno dei seguenti documenti: - certificato rilasciato dalla competente agenzia del territorio; - copia di atto notarile. Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell art. 51, della legge , n Per i richiedenti di cui alle lettere da i) ad r) del precedente comma 1, il titolo è attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell art del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle associazioni di categoria o dell ufficio regionale dell agricoltura. 4. In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, ai soli fini della presentazione della domanda, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia semplice dell atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione. Il titolo prescritto dovrà essere prodotto in copia semplice e, in ogni caso, prima del ritiro del permesso di costruire o nel caso di denuncia di inizio attività, prima di dare inizio ai lavori. 5 I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art. 2. Articolo 2 - Autorizzazione paesaggistica 1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l'art. 151 del D.lvo 490 del 29/10/99 (ex art.7, L. 29 giugno 1939, n. 1497), il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare. 2. In conformità a quanto disposto dall'art.25 del Regio Decreto 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base al D.Lvo 490/99 (ex leggi 1497/39 e 431/85), il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.lvo 490 del 29/10/99 (ex art.7 della legge 1497/39) è, in ogni caso, preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi. 14

16 Articolo 3 - Piani attuativi 1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano. 2. La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente può essere presentata anche dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari. 3. La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi dell'art. 3, lett. F del D.P.R. n. 380/2001, dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Articolo 4 - Certificati di agibilità 1. Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria. Sezione II - Contenuti dell'istanza Articolo 5 - Domanda di permesso di costruire 1. La domanda di permesso di costruire, indirizzata alla struttura competente, deve contenere tutti i seguenti dati: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: - della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, boschivo, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) descrizione sommaria dell intervento, con l indicazione della qualificazione dell intervento stesso ai sensi dell art. 3 del D.P.R. 380/2001; 15

17 f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. Articolo 6 - Domanda di voltura 1. Nell ipotesi di trasferimento del permesso di costruire o D.I.A., i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che il permesso di costruire o la D.I.A. sia intestata agli stessi. 2. Il successore o l avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura) con indicazione, in via di autocertificazione, dell atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del permesso di costruire o D.I.A.. Articolo 7 - Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività 1. Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati: a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella denuncia stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione : - della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, boschivo, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività; f) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; g) indicazione dell impresa alla quale si intente affidare i lavori; 16

18 h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 3. Il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della D.I.A., ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente regolamento edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti. Articolo 8 - Domanda di autorizzazione paesaggistica 1 I soggetti legittimati, ai sensi dell art. 151 del D.Lvo ottobre 1999 (ex art. 7 della L. 1497/39), a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica devono indicare nell istanza medesima i seguenti elementi: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi catastali e ubicazione dell immobile oggetto dell intervento; d) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; e) specificazione della natura del vincolo (apposto in base alle procedure previste dalla legge 1497/39 ovvero operante ai sensi del D.Lvo 490/99 ex L. 431/85); f) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85 oppure art. 151 del D.Lvo 490/99, oppure di compatibilità ambientale emessi sull immobile in questione, risalenti agli ultimi cinque anni; g) solo nel caso di nuova costruzione, di sopraelevazione o di ampliamento, vanno indicati, qualora sia necessario a giudizio del responsabile del procedimento, gli estremi catastali dei fondi confinanti ed i proprietari, quali risultano dai pubblici registri immobiliari; h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 3. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 17

19 Articolo 9 - Proposte di piani attuativi di iniziativa privata 1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso modello ed in particolare deve indicare: a) generalità del proponente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: - della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata; f) luogo e data di presentazione della domanda nonchè sottoscrizione del richiedente e del progettista. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 10 - Richiesta di certificati di agibilità 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità. 2. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 3. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma La domanda di certificato di agibilità deve indicare: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le 18

20 generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l agibilità; d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data); e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente. 5. È fatto divieto di utilizzare gli edifici prima del rilascio del certificato di agibilità. Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha formulato la denuncia di inizio attività o i loro successori o aventi causa, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 24, comma 3, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, rispondono, in solido, con gli utilizzatori del bene del rispetto sopraindicato. 6 La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Articolo 11 - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 1. All istanze di permesso di costruire, alle dichiarazioni di inizio attività ed alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata deve essere allegata la documentazione come indicata al successivo art. 135 del presente regolamento. 2. Il titolo legittimante l istanza può essere anche oggetto di autocertificazione. Articolo 12 - Permesso di costruire 1. A corredo delle domande di permesso di costruire oppure equivalente D.I.A., devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto, redatti secondo quanto disposto dall art. 135 del presente regolamento: a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetria di progetto con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà, dagli edifici adiacenti e dalle strade, il calcolo del volume del progetto, l altezza dell edificio, la destinazione d uso e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG, ed eventuali aree vincolate; c) piante relative a tutti i piani compreso quello di copertura debitamente quotate e con l indicazione delle destinazioni 19

21 d'uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, la posizione delle canne fumarie e comignoli, la posizione delle caldaie, l indicazione delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi; d) almeno due sezioni quotate di cui almeno una sul vano scala ove esistente; prospetti con indicazione dei materiali impiegati. 2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione: a) copia atto notarile oppure autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta; b) estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile; c) estratto della tavola di azzonamento del PRG con inserimento dell immobile oggetto d intervento; d) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; e) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti nel caso di mancato inserimento delle stesse nel Programma OO.PP. del Comune; f) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'igiene; g) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M ; h) se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; i) se necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.151 D.Lvo 490/99 (ex art. 7 legge 1497/39) in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale (ex legge 1497/39, ex legge 431/85); l) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario; m) relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, in forma cartacea e in forma digitale. Il progettista provvede ad effettuare i alcoli necessari per le verifiche per mezzo della procedura di calcolo definita dalla Regione Lombardia. Tale documentazione va consegnata anche per varianti al titolo abilitativi che alterino le prestazioni energetiche dell edificio. 3. Qualora l istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria) richiede, nel termine perentorio di 15 giorni di cui all art.20 del D.P.R. n. 380/2001, la documentazione mancante. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente la concessione non presenti la necessaria documentazione integrativa entro il termine 20

22 di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d ufficio. 4. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l emanazione del provvedimento finale. Articolo 13 - Certificati di agibilità 1. A corredo delle richieste dei certificati di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti: a) denuncia di ultimazione dei lavori; b) certificato di collaudo statico delle opere realizzate; c) copia della dichiarazione presentata per l iscrizione in catasto dell immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; d) dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente regolamento comunale d igiene nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti; e) asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e l attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore, corredato da un autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/00, dichiari di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace; f) dichiarazioni di conformità resi dalle ditte installatrici per gli impianti tecnologici ai sensi dalla legge n. 46/90; g) certificato di collaudo ad integrazione delle dichiarazioni rese dagli installatori nei casi previsti dalla legge n. 46/90; h) certificato di prevenzione incendi per le attività rientranti nell allegato A del D.M. 16/02/1982; i) planimetria aggiornata degli allacciamenti ai pubblici servizi degli impianti tecnologici; j) dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle "barriere architettoniche" ( legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236); 21

23 k) dichiarazione di conformità resa dall Impresa e dalla D.L. isolamenti termici per il rispetto delle norme sul risparmio e consumo energetico ai sensi della normativa vigente. Articolo 14 - Autorizzazione paesaggistica 1. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nell abaco contenuto nell allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3 Supplemento Straordinario al n.42 del B.U.R.L. del 17 ottobre Articolo 15 - Piani attuativi 1. Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata si rimanda a quanto specificamente indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 1997, supplemento ordinario. Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione Articolo 16 - Autocertificazione 1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, relativa alla semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce. Articolo 17 - Asseverazione 1. Nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, l'interessato deve produrre perizia asseverata a firma del professionista incaricato consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25 settembre 1998 n. 6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. 22

24 2. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, deve essere asseverata: a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti; b) la superficie delle aree da edificare; c) la volumetria di fabbricati esistenti; d) le distanze di edifici esistenti dal confine; e) i distacchi dagli edifici; f) l'altezza dei fabbricati. CAPO II Le fasi del procedimento amministrativo Sezione I - Fase di avvio Articolo 18 - Presentazione dell istanza 1. L istanza di permesso di costruire e Autorizzazione paesaggistica, redatte in conformità con la vigente normativa sull imposta di bollo, o di D.I.A, può essere presentata personalmente nei giorni e nelle ore previste,all ufficio protocollo, corredata dei documenti di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III del presente regolamento, redatti secondo quanto disposto al successivo Titolo III, Capo V. 2. In caso di presentazione di persona, viene rilasciata ricevuta dell avvenuta presentazione dell istanza con l indicazione: a) della data del protocollo d ingresso; b) nominativo del responsabile del procedimento; 3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. 4. L esame delle domande deve avvenire secondo l ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa. Articolo 19 - Responsabilità del procedimento 1. L Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall art. 20 comma 2 D.P.R. 380/2001, a comunicare all interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili, nelle forme consentite, l avvio del procedimento. 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese: a) le generalità del responsabile dell istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico; b) l unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento; c) la persona legittimata ad assumere l atto finale; 23

25 d) l indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al segretario comunale. Sezione II - Fase istruttoria Articolo 20 - Denuncia di inizio attività 1. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. di cui all art. 23, comma 1, D.P.R. 380/2001 il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della D.I.A. 2. Qualora venga riscontrata l assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile della struttura competente, con provvedimento motivato da notificare nello stesso termine di cui al comma 1, ordina all interessato di non effettuare le previste trasformazioni. Articolo 21 - Permesso di costruire 1. Il responsabile del procedimento (o dell istruttoria), secondo quanto previsto dall art. 20 del D.P.R. 380/01, qualora emerga non conformità della documentazione prevista dal Titolo I, Capo I, Sezione III del presente regolamento, provvede a formulare la richiesta di regolarizzazione della documentazione stessa entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 2. Completato l esame dei documenti allegati alla pratica edilizia e calcolato il contributo di costruzione, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria), laddove necessario, chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia secondo le procedure previste nel Titolo II, Capo III, Sezione I del presente regolamento per l espressione del parere di competenza. 3. Ottenuto il parere della Commissione edilizia, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria) predispone, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. 4. Qualora la Commissione edilizia non si esprima nel termine di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria) prescinde dalla necessità del parere della Commissione stessa e predispone una relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento indicando i motivi per cui il termine non è stato rispettato. 5. La relazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve contenere: a) la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto; 24

26 b) la valutazione da parte del responsabile del procedimento (o dell istruttoria) della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni. 6. La relazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 può essere divisa in tre parti: a) la prima parte riguarda la domanda nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi: - il richiedente (legittimazione, titolo, elezione del domicilio nell ambito del Comune ecc.) e il progettista (abilitazione professionale al tipo di intervento proposto); - l area (individuazione catastale, disciplina urbanistica, vincoli, superficie reale, urbanizzazioni ecc.); - il progetto (descrizione dell intervento, elaborati presentati ecc.); - le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti; b) la seconda parte riguarda la qualificazione dell intervento; c) la terza parte indica la conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie, mettendo in rilievo con puntualità, in caso contrario, le difformità. Articolo 22 - Autorizzazione paesaggistica 1. Il termine per il rilascio della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla presentazione dell istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l integrazione della documentazione di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III del presente regolamento, ovvero per accertare gli elementi di cui al successivo comma 2; il termine riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. 2. Successivamente alla presentazione dell istanza, il responsabile del procedimento: - verifica la presenza relativa al titolo legittimante la presentazione dell istanza; - verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati; - individua il tipo di vincolo in cui ricade l intervento e l eventuale motivazione esplicitata; - predispone una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento; - chiede al Presidente di convocare la Commissione edilizia, mettendo contestualmente a disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione scritta da presentare alla Commissione medesima. 3. La relazione di cui al comma precedente deve essere depositata, se possibile, prima della relativa discussione della Commissione edilizia o direttamente nella seduta della Commissione stessa. 25

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