Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Convenzione in materia fiscale tra Italia e Stato del Vaticano Provvedimenti attuativi del Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria: Varie Nell'ambito degli accordi di collaborazione che la Repubblica italiana ha siglato con i vari Stati esteri è stato segnato sicuramente un primato importante: l'italia è stata il primo Stato con la quale lo Stato del Vaticano ha sottoscritto una Convenzione finalizzata allo scambio di informazioni e tassazione delle attività finanziarie e conseguentemente in materia fiscale. La Convenzione del 2015 è stato sicuramente un passo determinante e ancora più importante è stata la sua recente entrata in vigore e la pubblicazione dei due Provvedimenti attuativi emessi dell'agenzia delle Entrate. PREMESSA La Convenzione siglata il tra lo Stato Italiano e lo Stato del Vaticano, recependo il contenuto in materia di scambio delle informazioni di natura fiscale di cui all'art. 26 del Modello OCSE, è finalmente entrata in vigore ( ) per effetto della pubblicazione da parte dell'agenzia delle Entrate dei due Provvedimenti pubblicati in data che ne consentono la corretta applicabilità e attuazione. L'accordo del 2015 è il risultato di una serie di riforme approvate dalla Santa Sede a partire dal 2010 che ha portato anche alla successiva creazione di organismi con specifiche competenze in materia economica e finanziaria. 1
2 Costituisce il primo accordo sullo scambio delle informazioni in materia fiscale che lo Stato del Vaticano ha sottoscritto con un Paese estero. Ripercorrendo il contenuto della Convenzione analizzeremo anche gli aspetti più interessanti dei due Provvedimenti. Grazie alla sottoscrizione della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del si sono maggiormente rafforzati e consolidati i rapporti istituzionali e giuridici dando concretezza agli sforzi messi in atto dalla Santa Sede in materia di trasparenza, di vigilanza e di scambio di informazioni. In particolare la Convenzione introduce l'importante collaborazione tra lo Stato del Vaticano e la Repubblica Italiana in materia fiscale. Ciò non è assolutamente di poco conto se teniamo in considerazione la rapida evoluzione del contesto internazionale che appare sempre più ampio, articolato e globalizzato. Lo scopo essenziale della Convenzione è così sintetizzabile: consentire la cooperazione amministrativa tra i due Stati per conseguire una sempre maggiore trasparenza fiscale; semplificare in futuro gli adempimenti fiscali per alcune categorie di contribuenti italiani che detengono attività finanziarie presso Enti e Istituzioni finanziarie presso la Santa Sede; introdurre per gli stessi contribuenti sopra indicati una regolarizzazione ad hoc per il passato, che si affianca alla voluntary disclosure italiana, e che tiene conto della peculiarità di tali soggetti. Sono altresì previste alcune disposizioni fiscali in materia di beni immobili della Santa Sede situati in Italia e di notifica degli atti tributari. Possiamo suddividere il contenuto della Convenzione in due grandi capitoli: il primo riguarda l'accordo sottoscritto in materia di scambio delle informazioni su richiesta ai fini fiscali, consentendo anche un più favorevole sistema di tassazione reso attuabile dal Provvedimento n. 2016/ del ; il secondo affronta gli aspetti più pratici individuando le modalità operative di comunicazione dell'istanza di regolarizzazione, l'individuazione del modello da utilizzare e gli aspetti tecnici, reso attuabile dal Provvedimento n. 2016/ del
3 Ricordiamo inoltre che la Convenzione è stata ratificata dalla Legge n. 137 del 07 luglio 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 170 del ed entrata in vigore il I due Provvedimenti pubblicati sul sito dell'agenzia delle Entrate, in luogo della Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data , sono stati approvati dall'agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 4 Disposizioni relative al periodo transitorio, paragrafo 2 della Convenzione del il quale prevedeva che... entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del paragrafo 1 con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo Anche la Santa Sede si è rapidamente attivata promulgando il Provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del , immediatamente in vigore, pubblicato sul quotidiano cattolico Osservatore Romano prima e sul Bollettino Acta Apostolicae Sedis n. 743 del poi. Vediamo ora nel dettaglio gli aspetti maggiormente significativi: Lo scambio di informazioni (art. 1 della Convenzione): La Santa Sede comunicherà allo Stato Italiano... le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.... Un così ampio scambio di informazione consente di operare sicuramente un adeguato contrasto all'evasione fiscale. Quello che è di maggior interesse è che la Santa Sede si è impegnata a garantire questo scambio di informazioni anche nel caso di assenza di interesse per i propri fini fiscali della Parte interpellata. Il paragrafo n. 4 dell'articolo 1 infatti prevede che Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformità del presente articolo, l'altra Parte Contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili ai fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha interesse ai propri fini fiscali. 3
4 Il concetto di informazioni verosimilmente rilevanti è opportunamente spiegato al successivo paragrafo n. 8 dell'articolo 1 il quale afferma che il riferimento a informazioni verosimilmente rilevanti ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ( fishing expedition ) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.... Pertanto le informazioni richieste devono avere effettiva inerenza e rilevante interesse in ambito fiscale. In ogni caso però l'assenza di alcuni elementi informativi nella richiesta non deve in nessun modo ostacolare lo scambio effettivo delle informazioni il quale deve rimanere garantito nella misura più ampia possibile. Il sistema di tassazione (articolo 2 della Convenzione e art. 2 del Provvedimento n. 2016/ del ) L'articolo 2 della Convenzione e parimenti del Provvedimento n. 2016/ del , fissa un nuovo sistema di tassazione applicabile nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione (entrata in vigore il e pertanto periodo di imposta 2016) a favore di determinati soggetti individuati con riferimento ai proventi e alle attività finanziarie detenute presso Enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di taluni soggetti residenti in Italia. Per quanto riguarda le annualità pregresse, in particolare dal 2010 al 2015 è prevista la possibilità di accedere ad una procedura di regolarizzazione delle stesse attività, con i medesimi effetti stabiliti dalla Legge n. 186/2014 (voluntary disclosure). La regolarizzazione delle posizioni fiscali di persone fisiche e giuridiche avverrà attraverso la trasmissione all'agenzia delle Entrate di istanze nominative contenti gli elementi necessari ai connessi controlli. Rimangono inalterati tutti i presidi antiriciclaggio. 4
5 I soggetti che possono aderire a questa procedura di regolarizzazione, come previsto dall'articolo 2 paragrafo 1, lettera a) della Convenzione, sono: le persone fisiche: religiosi, chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, Dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri Enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati; gli enti: istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri Enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana. Con riferimento alle persone fisiche le stesse devono essere: fiscalmente residenti in Italia; titolari di attività finanziarie presso Enti che svolgono professionalmente un'attività finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Le indicazioni e i chiarimenti in merito alle modalità operative sono indicate nel Provvedimento n. 2016/171521, il quale all'articolo 4 Modalità e termini di presentazione del modello, oltre ad individuare il modello di istanza di definizione da utilizzare ed indicare la sua reperibilità sul sito istituzionale dell'agenzia delle Entrate, fissa un duplice termine di presentazione in relazione all'ente destinatario, ovvero: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, a pena di inammissibilità, il modulo dovrà essere trasmesso, a cura dei soggetti sopra indicati, all'autorità Competente della Santa Sede (I.O.R. - Istituto Opere Religiose); entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione all'agenzia delle Entrate a cura dello I.O.R. attraverso il così detto canale FTP (protocollo di trasferimento file). L'attestazione dell'avvenuta ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione Finanziaria Italiana (Agenzia delle Entrate) verrà inviata direttamente al contribuente dall'istituto per le Opere di Religione. Dal modulo dovranno essere individuabili: il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ogni anno oggetto di comunicazione; l'ammontare dei redditi di capitale e dei redditi diversi generati dalle suddette attività finanziarie; l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione. 5
6 La procedura di regolarizzazione prevede la corresponsione di somme forfettarie e con il suo perfezionamento si avranno anche benefici sanzionatori ed esimenti in ambito penale. Si ricorda però che il contribuente potrà avvalersi della regolarizzazione semplificata e a sanzioni ridotte solo se l'istanza sia trasmessa e ricevuta dall'agenzia delle Entrate prima che la stessa abbia avviato attività di accertamento, di ispezione, di accessi, verifiche, accertamenti amministrativi o penali di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza e che abbiano attinenza con i tributi oggetti di regolarizzazione; giusto quanto previsto all'articolo 3 Disposizioni relative a periodi pregressi - paragrafo n. 5 Per quanto riguarda gli anni d imposta dal 2012 in poi, il contribuente dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione anche in materia di Ivafe (Imposta sulle attività finanziarie all'estero) potendo anche in questo caso beneficiare dell'impianto sanzionatorio e delle esimenti in materia penale previste dalla Legge n. 184/2014 (voluntary disclosure). Per ultimo precisiamo che la procedura di regolarizzazione si perfeziona con il versamento da parte del Contribuente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, delle somme dovute (pari al 20% dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria connessi alle attività finanziarie detenute presso la Santa Sede), oltre all'ivafe, se dovuta. Il Provvedimento n. 2016/ del , all'articolo 2 paragrafo 1 prevede la modalità di tassazione applicabile nel periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione (quindi 2016) che prevede... Per le attività finanziarie detenute dai soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello stato della Città del Vaticano, la tassazione dei relativi redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti e realizzati nel medesimo periodo è applicata, anche in mancanza di opzione, con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del In quest'ultimo caso, l'imposta sul valore delle attività finanziarie è applicata sul valore complessivo del rapporto rendicontato, ove dovuta.... Le modalità operative (Provvedimento n. 2016/ del ): Il Provvedimento, al fine di rendere attuabile la Convenzione tra Santa Sede e Stato Italiano, ha disposto in particolare: l'approvazione del modello di istanza di definizione, diversificato per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, delle istruzioni e delle specifiche tecniche dei tracciati dei dati (rilevabili dal 6
7 sito istituzionale dell'agenzia delle Entrate articolo 1 del Provvedimento; l'ambito soggettivo, individuando così i soggetti che possono presentare l'istanza di definizione articolo 2 del Provvedimento; la modalità e i termini di presentazione del modello articolo 4 del Provvedimento; la documentazione da produrre ad integrazione dell'istanza articolo 6 del Provvedimento; le modalità di pagamento delle somme dovute ai fini della regolarizzazione articolo 3 e 4 della Convenzione e articolo 7 del Provvedimento. La Convenzione sottoscritta dalla Santa Sede con lo Stato Italiano, ora che i Provvedimenti dell'agenzia delle Entrate del , l'hanno resa effettivamente operativa, è destinata a segnare una tappa importante nella cooperazione tra Italia e Santa Sede. Rappresenta un importante accordo bilaterale (il primo tra la Santa Sede ed uno Stato estero) che rafforza l'impegno di sostenersi reciprocamente e rinsaldano alcuni vincoli reciproci, soprattutto nell'ambito di un contesto internazionale sempre più articolato, complesso, ampio e globalizzato. RIFERIMENTI NORMATIVI Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del entrata in vigore il ; Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 recante Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della Legge n Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del Supplemento Ordinario n. 2 ed entrato in vigore il ; Legge n. 186 del recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio - pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del ed entrata in vigore il ; Legge n. 137 del recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 01 aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 170 del ed entrata in vigore il ; 7
8 Provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 2016/ del recante Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 01 aprile 2015, ratificata dalla legge del 07 luglio 2016 n pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia delle Entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; Provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 2016/ del recante Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 01 aprile 2015, ratificata dalla legge del 07 luglio 2016 n Approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia delle Entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007 n Riproduzione riservata - 8
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