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1 COMUNE DI CERRO VERONESE PROVINCIA DI VERONA PIANO CASA REGOLAMENTO DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 08/07/2009 E S.M.I., COSI COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 08/07/2011 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 25/11/2011, PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 1 di 18

2 INDICE ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO......pagina 3 ART. 2 DEFINIZIONI pagina 3 ART. 3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI SUGLI AMPLIAMENTI...pagina 9 ART. 4 - RICOGNIZIONE E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ CON CUI CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI CUI ALL ART. 9, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE......pagina 12 ART. 5 - LIMITI ALL APPLICABILITÀ DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009 E S.M.I., COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 13/2011, IN RELAZIONE A SPECIFICI IMMOBILI E ZONE DEL PROPRIO TERRITORIO, SULLA BASE DI SPECIFICHE VALUTAZIONI O RAGIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE......pagina 13 ART. 6 VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE..pagina 14 ART. 7 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONNESSO AL MAGGIOR CARICO URBANISTICO.pagina 15 ART. 8 - NORME NON DEROGATE E DISCIPLINA DELLE DISTANZE pagina 17 ART. 9 DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE... pagina 17 ART. 10 RAPPORTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI. pagina 17 PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 2 di 18

3 ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO 1. La finalità del presente Regolamento è la definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della L.R. 8 luglio 2009 n. 14, e dell art. 8, comma 4, della L.R. 8 luglio 2011 n. 13, di ulteriori limitazioni e modalità di applicazione della medesima L.R. n. 14/2009 Piano Casa come successivamente modificata con L.R. n. 26/2009, integrata dalle D.G.R. n del 4/08/2009, D.G.R. n del 4/08/2009, D.G.R. n del 4/08/2009, D.G.R. n del 17/06/2009 e D.G.R. n del 22/09/2009 e successivamente modificata con L.R. n. 13/ In particolare il presente Regolamento: procede alla ricognizione ed alla definizione delle modalità con cui consentire gli interventi di cui all artivolo 9, comma 1, lettera a) della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011; definisce i casi di esclusione o limitazione dall applicabilità degli articoli 2 e 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, in relazione a specifici immobili e zone del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale; disciplina gli strumenti e le modalità di attuazione con i quali gli interventi di cui alla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, dovranno garantire il rispetto del vincolo di subordinazione all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti; precisa le modalità con le quali definire le norme statali in materia di distanze non derogate dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, e dalle presenti disposizioni attuative. ART. 2 - DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono: Piano Casa : la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata con L.R. 26/2009, integrata dalle D.G.R. n del 04/08/2009, D.G.R. n del 04/08/2009, D.G.R. n del 4/08/2009, D.G.R. n del 17/06/2009 e D.G.R. n del 22/09/2009 e successivamente modificata con L.R. n. 13 del 08/07/2011. "P.R.G": il Piano Regolatore Generale comprensivo delle varianti approvate. "P.A.T.I.": il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale previsto dalla L.R. n. 11/2004 e PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 3 di 18

4 s.m.i. "Piano Attuativo (P.U.A.): i piani di cui all'art. 19 della L.R. n. 11/2004. D.I.A : la Denuncia di Inizio Attività di cui all articolo 22, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come prevista dall articolo 6 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i. prima casa di abitazione : le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. edifici esistenti destinati ad uso residenziale : gli edifici destinati a residenza comprese le relative pertinenze (magazzini, garage, cantine, ecc.). edifici adibiti ad uso diverso : gli edifici non ricadenti nella definizione precedente. volume esistente : il volume edilizio legittimamente realizzato o legalmente legittimato sulla base di titolo abilitativo edilizio presentato al Comune entro il 31/05/2011 in relazione alla destinazione d'uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza, calcolato in conformità delle norme di P.R.G. vigente. superficie coperta esistente : la superficie coperta legittimamente realizzata o legalmente autorizzata sulla base di titolo abilitativo edilizio presentato al Comune entro il 31/05/2011, in relazione alla destinazione d'uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza, calcolata secondo le norme di P.R.G. vigente. "superficie utile lorda esistente": la superficie utile lorda legittimamente realizzata o legalmente autorizzata sulla base di titolo abilitativo edilizio presentato al Comune entro il 31/05/2011 in relazione alla destinazione d'uso urbanistica vincolata con le modalità definite dagli strumenti urbanistici in vigore alla data di presentazione della D.I.A. o della richiesta del permesso di costruire. La superficie utile lorda si misura in metri quadrati ed è la somma delle superfici lorde comprese entro il perimetro esterno della muratura di tutti i livelli fuori terra degli edifici, qualunque sia le loro destinazioni d'uso. zona territoriale propria : zona territoriale omogenea del PRG vigente di cui al D.M. 1444/68, nella quale è ammessa o compatibile la destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento. edifici realizzati anteriormente al 1989 : gli edifici legittimati da titoli abilitativi, ancorché in sanatoria, realizzati in conformità al titolo abilitativo edilizio la cui dichiarazione di fine lavori, depositata in Comune, documenti la data di fine lavori entro il 31/12/1988. In mancanza può essere assunta la data di fine lavori indicata nel certificato di collaudo statico regolarmente depositato o nella richiesta o certificato di agibilità/abitabilità. PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 4 di 18

5 Nei casi di titolo abilitativo in sanatoria, quale data di fine lavori si assume quella dichiarata nell istanza o desumibile dagli allegati alla medesima. Per gli edifici realizzati in data anteriore al 01/09/1967, l assenza del titolo abilitativo, in quanto non espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali, e la non successiva modificazione necessitante di titoli abilitativi è dichiarata dal titolare della D.I.A. mediante autocertificazione. ampliamento : per ampliamento di un legittimo edificio preesistente, o legittimato da idoneo titolo abilitativo per accertamento di conformità o sanatoria (condono edilizio), si intende quella parte aggiuntiva, in termini di superficie e/o di volume, priva di propria autonomia individuale e funzionale, unita fisicamente all'edificio stesso al fine di diventarne parte integrante in modo che, una volta realizzata, completi l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è destinato. ampliamento in deroga : per ampliamento in deroga di un legittimo edificio preesistente, o legittimato da idoneo titolo abilitativo per accertamento di conformità o sanatoria (condono edilizio), ai soli fini della legge regionale 14/2009 ed ammesso dagli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa allo scopo di perseguire le finalità poste, si intende quella parte quantitativa, in termini di volume per gli edifici residenziali e in termini di superficie coperta per gli edifici non residenziali, calcolata in percentuale su quella esistente e/o legittimata e/o da legittimare con rilascio di titolo abilitativo edilizio su istanza presentata entro il 31/05/2011, da realizzare in aggiunta alla quantità esistente. L'ampliamento in deroga di cui alla legge regionale n. 14/2009 è cumulabile con altre capacità edificatorie. edificio esistente : ai fini dell'applicazione del Piano Casa si considera edificio esistente il manufatto, anche privo di agibilità, che alla data del 09/07/2011, data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2011, sia caratterizzato perlomeno dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura. Gli ampliamenti di cui agli articoli 2 e 4 del Piano Casa si applicano anche a quegli edifici che non sono ancora stati realizzati, ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31/05/2011. Gli ampliamenti di cui all'art. 3 del Piano Casa si applicano anche agli edifici che siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché alla data del 09/07/2011, data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2011, non siano già stati ricostruiti. Sono conseguentemente esclusi dal campo di applicazione del Piano Casa i manufatti di cui all articolo 44, comma 5 ter, della legge regionale n. 11/2004 ossia i modesti PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 5 di 18

6 manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. ristrutturazione edilizia : Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all'interno della sagoma del fabbricato precedente. Sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione per la parte in cui mantengono volumi e sagoma del volume esistente di cui rispettano le prescrizioni in materia di indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che è soggetta alle norme di legge vigenti per i nuovi edifici. Per le parti dell'edificio, non rispettanti le norme vigenti, l'eventuale ricostruzione delle stesse deve riproporre sporti e vedute con dimensione e posizione analoghe alla parte demolita. volume, altezza e superficie coperta : per le modalità di calcolo e definizioni si rimanda a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio vigenti. corpo edilizio contiguo già esistente : corpo edilizio legittimamente realizzato legalmente legittimato, che abbia almeno un punto di contatto fisico tra le murature dei solidi costituenti l'edificio di riferimento e quello oggetto di intervento. corpo edilizio separato : costruzione autonoma che preesista o venga realizzata nell'area di pertinenza dell'edificio principale. "case a schiera": edifici costituiti da alloggi e/o unità immobiliari, aperti con almeno due lati su area scoperta condominiale o di proprietà esclusiva, accorpati in numero superiore a due e separate da tratto verticale di muratura comune che unisca, senza soluzione di continuità, le fondazioni alla copertura, riconducibile ad un intervento unitario. edificio anche parzialmente abusivo soggetto all obbligo di demolizione : ai fini della legge regionale 14/2009 articolo 9, comma 1, lettera e), per edificio anche parzialmente abusivo soggetto all obbligo di demolizione, per il quale non trovano applicazione gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale stessa, si intende l edificio, o sua parte, realizzato in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ovvero con PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 6 di 18

7 variazioni essenziali, per i quali é previsto l obbligo di demolizione. Rientrano in tale nozione anche gli edifici per i quali non si procede materialmente alla demolizione per l applicazione della sanzione pecuniaria prevista dagli articoli 33, comma 2, e 34, comma 2, del testo unico edilizia di cui al DPR 380/2001. La non applicabilità degli interventi straordinari decade soltanto in seguito a preliminare accertamento di conformità ai sensi dell articolo 36 o dell articolo 37 del medesimo testo unico edilizia in relazione alla tipologia di abuso. riqualificazione intero edificio residenziale : intervento comprensivo anche di demolizione e ricostruzione, anche parziale; compromissione dell armonia estetica del fabbricato esistente : intervento che altera negativamente il decoro architettonico e la percezione estetica del fabbricato, data dall insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità; avvenuta ricostruzione : ai fini della legge regionale 14/2009, articolo 3, comma 4, la ricostruzione già avvenuta per la quale è esclusa l'applicazione dell'articolo 3, è da intendere quello stato della ricostruzione, contestualizzata temporalmente nell'ambito di un intervento unitario secondo il principio della contiguità temporale, per il quale non risulta possibile il pieno utilizzo/applicazione delle tecniche dell'edilizia sostenibile, così come definite dalla legge regionale n. 4/2007 e relative linee guida, per l'organismo edilizio nel suo complesso. destinazione d uso degli immobili : si intende quella autorizzata dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo. La destinazione di edifici ante 1967 sarà rilevata dall effettivo uso dell immobile. pertinenza : il concetto di pertinenza ai fini della legge regionale 14/2009, articolo 2, comma 2, viene riferito alle seguenti espressioni giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione: 1) (cfr. n. 6109/08) con il testo unico edilizia "non è mutato, invece, il concetto di pertinenza urbanistica, con gli altri connotati - individuati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte - che la contraddistinguono da quella civilista: deve trattarsi di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale; sfornita di un autonomo valore di mercato; dotata di un volume che non consenta, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede; non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, quindi non può considerarsi tale PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 7 di 18

8 l'ampliamento di un edificio; la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, di servizio, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale); deve accedere ad un edificio preesistente costruito legittimamente, poichè il bene accessorio ripete le sue caratteristiche dall'opera principale a cui è intimamente connesso."; 2) (cfr. n. 4081/08) "la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La strumentalità rispetto all'immobile principale, ossia la relazione funzionale con la costruzione preesistente, deve essere in ogni caso oggettiva, cioè connaturale alla struttura dell'opera, e non desumersi, a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore." Quindi non può essere pertinenza un manufatto che, assertitamente destinato ad un uso, consenta invece, "per natura e struttura, una pluralità di destinazioni e sia logicamente ed economicamente utilizzabile in altro modo che non sia quello di servire l'immobile al quale accede"; 3) (cfr. n /07) "In ogni caso non bisogna confondere il concetto di pertinenza con quello di parte dell'edificio ed è questo l'aspetto rilevante nella fattispecie. L'elemento distintivo tra la parte e la pertinenza non consiste solo in una relazione di congiunzione fisica, normalmente presente nella prima ed assente nella seconda, ma anche e soprattutto in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte al tutto e della pertinenza alla cosa principale: tale collegamento si esprime per la parte come necessità di questa per completare la cosa affinché essa soddisfi ai bisogni cui è destinata: la parte quindi è elemento della cosa. Nella pertinenza, invece, il collegamento funzionale consiste in un servizio o ornamento che viene realizzato in una cosa già completa ed utile di per sé: la funzione pertinenziale attiene non all'essenza della cosa ma alla sua gestione economica ed alla sua forma estetica. Inoltre - ed è questo l'elemento più rilevante ai fini della distinzione - la pertinenza si PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 8 di 18

9 riferisce ad un'opera autonoma dotata di propria individualità mentre la parte di un edificio è compresa nella struttura di esso ed è quindi priva di autonomia. Da ciò consegue che l'ampliamento di un edificio preesistente non può considerarsi pertinenza ma diventa parte dell'edificio stesso perché, una volta realizzato, completa l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è destinato"; 4) (cfr. n /07) "due vani che non hanno una propria autonomia individuale e funzionale ma si uniscono ad un preesistente edificio ed entrano a far parte di esso".. costituisce ampliamento. ART. 3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI SUGLI AMPLIAMENTI 1. L ampliamento definito dall art. 2, commi 1 e 2, della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, si considera aderente qualora venga effettuato in continuità rispetto al corpo di fabbrica preesistente, ovvero lungo vettori orizzontali o verticali che mantengono almeno un punto di contatto tra i solidi costituenti l'edificio esistente e quello di progetto. 2. Affinché possa essere realizzato un corpo edilizio separato, così come previsto dall art. 2, comma 2, del Piano Casa, il corpo edilizio separato dovrà ricadere all interno della medesima zona territoriale omogenea in cui è collocato il fabbricato da ampliare e ad una distanza non superiore a 50 metri dallo stesso fabbricato. 3. Qualora l ampliamento riguardi case a schiera, dovrà corrispondere ad un progetto architettonico unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo. Tale progetto dovrà garantire, come disposto dall art. 2 comma 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, che l ampliamento avvenga in maniera uniforme e con le stesse modalità. Il progetto assentito potrà comunque essere realizzato anche per parti purché corrispondenti alle singole unità edilizie che compongono la schiera, ammettendo inoltre tempi diversi per l ampliamento di tali singole unità edilizie; 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici: tali opere, infatti, non devono ledere i diritti degli altri condomini o creare problemi di tipo strutturale o estetico; ciò deve avvenire mediante presentazione di un istanza edilizia comune sottoscritta da parte di tutti i proprietari, e contestuale presentazione unica dell inizio lavori per la realizzazione degli interventi. 5. In caso di edifici con destinazioni d uso miste che comprendano la residenza, gli ampliamenti consentiti dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 9 di 18

10 13/2011, dovranno necessariamente, anche per l aumento volumetrico riferito alla residenza, rispettare in base al tipo di intervento proposto, il limite della superficie coperta ammissibile definito dalla medesima L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, per le destinazioni diverse dalla residenza esistenti nell edificio oggetto dell intervento. 6. La percentuale di ampliamento di cui all art. 2 comma 5 della Legge Regionale n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, riconosciuta nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, ancorché già installati, deve essere documentata nella D.I.A. da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da professionista abilitato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell energia e sul rendimento energetico in edilizia. 7. Gli ampliamenti di cui ai commi 2 e 3 dell art. 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, devono essere documentati nella D.I.A. da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da professionista abilitato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell energia e sul rendimento energetico e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n del 04/08/2009; 8. Al fine di perseguire comunque il miglioramento della qualità architettonica degli edifici nonché della connotazione urbana degli interventi, gli ampliamenti di cui all art. 3 comma 2 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, possono inoltre essere effettuati anche mediante una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti, comportanti la modifica dell area di sedime nonché della sagoma degli edifici originari, purché situati in zona propria. Tali interventi sono ammessi soltanto previa approvazione di un P.U.A. in analogia a quanto previsto dal comma 3 articolo 3 L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011. Gli interventi assoggettati a P.U.A. dal comma 3 art. 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, e dalle presenti disposizioni, potranno essere preceduti da una richiesta di parere preventivo sul progetto di fattibilità, sul quale l amministrazione comunale effettuerà un accertamento preventivo sulla ammissibilità ed esprimerà un orientamento per la stesura del successivo progetto definitivo. In tal caso il P.U.A. sarà presentato a seguito del riscontro positivo a tale richiesta preventiva ed in conformità alle eventuali prescrizioni/condizioni. 9. L aumento comunque ammesso della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, di cui al comma 9 art. 9 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, deve documentare nella D.I.A. l esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 10 di 18

11 loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico conseguente, nei modi previsti dall art. 7 delle presenti disposizioni. 10. Al fine di assicurare il rispetto delle finalità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto edificato è ammesso l ampliamento degli edifici mediante sopraelevazione, a condizione che detto ampliamento avvenga nel rispetto dei limiti di altezza previsti dalle specifiche disposizioni del Regolamento Edilizio comunale e delle Norme di Attuazione vigente P.R.G. Qualora l ampliamento avvenga senza alcuna modifica delle esistenti altezze di gronda e di colmo, nonché delle linee di pendenza della falda di copertura, è consentito derogare ai limiti di altezza come disposti dal Regolamento Edilizio comunale e dalle Norme di Attuazione vigente P.R.G. 11. E sempre ammesso l ampliamento mediante recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all art. 2, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 06 aprile 1999 n. 12 e di cui all art. 63 del vigente Regolamento Edilizio, con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento; 12. Con gli interventi di ampliamento ammessi è possibile il frazionamento in più unità edilizie rispetto a quelle esistenti ad eccezione degli ampliamenti eseguiti sulla prima casa di abitazione. Il frazionamento in più unità edilizie abitative, comprese le pertinenze, è comunque ammesso anche qualora l ampliamento riguardi la prima casa di abitazione nel caso in cui le unità edilizie abitative vengano utilizzate da componenti del nucleo famigliare residente nella prima casa di abitazione alla data di presentazione della D.I.A.; in tal caso dovrà essere prodotta, in allegato alla D.I.A., dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà contenete l obbligo a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Il mancato rispetto di succitati obblighi comporta la decadenza delle agevolazioni per la prima casa e l obbligo del pagamento del 60% del contributo di costruzione aumentato degli interessi legali. 13. L'ampliamento che determina un aumento delle unità abitative dovrà garantire il rispetto dei dettami della legge 122/1989 anche per l'esistente. 14.L'ampliamento potrà sempre adeguarsi a quanto previsto dalle Norme Tecniche vigenti in ordine a numero massimo dei piani abitabili e altezza massima dei fabbricati. 15. L'ampliamento deve sempre rispettare i requisiti edilizi ed igienici di legge. 16. Per gli edifici residenziali in zona agricola, l'ampliamento del 20% qualora sia realizzato PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 11 di 18

12 sulla prima casa del proprietario, è calcolato sulla volumetria massima assentibile; l'ampliamento dovrà utilizzare gli eventuali annessi presenti nell'aggregato non utilizzati, salvo diversa attestazione I.R.A. 17. Non possono beneficiare delle disposizioni di cui all articolo 2 gli edifici già ampliati ai sensi della legge regionale n. 14/2009 e che abbiano già completamente usufruito degli incrementi volumetrici da questa previsti, ciò anche in considerazione di quanto disposto dal sesto comma dell art. 8 della legge regionale n. 13/2011, secondo cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, del Piano Casa sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 18. Al fine di assicurare il corretto inserimento degli interventi nel contesto architettonico esistente, tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dalle Norme di Attuazione del P.R.G. in relazione alle prescrizioni sulle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali degli edifici; non è inoltre ammessa la realizzazione di scale esterne, ad eccezione di quelle funzionali al collegamento del terreno immediatamente circostante l edificio con il piano rialzato dell edificio stesso. 19. Le tettoie e pensiline, così come definite dal Piano Casa, sono finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici con un limite di 6Kwp. Gli eventuali serbatoi di impianti solari termici dovranno essere posti non in vista al fine di preservare la qualità del paesaggio e della tipicità dell'architettura del territorio. 20. Gli aumenti in termini di volume o superficie coperta derivanti dall applicazione della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, non incidono sul dimensionamento dello strumento di pianificazione generale vigente (P.R.G.), né sullo strumento urbanistico generale adottato (P.A.T.I.) né comportano alcuna limitazione o variazione alle potenzialità insediative degli stessi; pertanto tali ampliamenti vanno considerati come indipendenti dal dimensionamento della strumentazione urbanistica vigente e ancorché calcolati sulle caratteristiche degli edifici esistenti, in aggiunta alle eventuali capacità insediative residue di piano. ART. 4 - RICOGNIZIONE E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ CON CUI CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI CUI ALL ART. 9, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE. 1. Per gli edifici ricadenti all interno dei centri storici è consentito il solo intervento di cui all articolo 2 del Piano Casa con utilizzo dei sottotetti come unica modalità esecutiva degli PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 12 di 18

13 ampliamenti, con esclusione di modifiche delle altezze dell edificio esistente, purché tali ampliamenti avvengano nel pieno rispetto delle specifiche disposizioni previste dai gradi di protezione assegnati alle singole unità edilizie dal vigente P.R.G. 2. I perimetri dei centri storici sono quelli individuati dalla TAV. 13/1 del vigente P.R.G., nonché dal P.A.T.I. nell elaborato 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e nell elaborato 4 Carta della Trasformabilità ATO Azioni strategiche, Valori e Tutele, e disciplinati dagli articoli 8 e 55 delle Norme di Attuazione del P.R.G. ART. 5 - LIMITI ALL APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009 E S.M.I., COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 13/2011, IN RELAZIONE A SPECIFICI IMMOBILI E ZONE DEL PROPRIO TERRITORIO, SULLA BASE DI SPECIFICHE VALUTAZIONI O RAGIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del Piano Casa non si applicano: ai beni vincolati ai sensi della parte seconda del d.lgs. 22/01/2004 n. 42 " Codice dei Beni Culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni.; agli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; per tali edifici si intendono gli edifici tutelati ai sensi degli articoli 27 e 28 della L.R. 61/1985 e ai sensi dell art. 10 della L.R. 24/1985, e per il quale la tutela esclude interventi di ampliamento di qualsiasi genere ovvero interventi di integrale demolizione e ricostruzione; agli edifici ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; agli edifici anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; agli edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; agli edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive modificazioni; PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 13 di 18

14 in aree individuate dal P.A.T.I. nell elaborato 3 Carta delle Fragilità con le diciture: aree non idonee ai fini edificatori, aree soggette a dissesto idrogeologico aree di frana, ambiti parzialmente interessati da elementi di tutela aree boschive o destinate a rimboschimento, ambiti parzialmente interessati da elementi di tutela corsi d acqua/zone di tutela; agli immobili individuati dal P.A.T.I. nell elaborato 4 Carta della Trasformabilità ATO Azioni strategiche, Valori e Tutele quali opere incongrue ed elementi di degrado; agli edifici definiti baiti o giassare; alle attività produttive site fuori zona da trasferire come indicate dal vigente P.R.G.; agli allevamenti zootecnici rurali, intensivi e non intensivi. ART. 6 - VALUTAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO, EDILIZIO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 1. Le valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale che sono alla base del provvedimento, sono volte a salvaguardare gli aspetti della conformazione del territorio comunale, nonché la pianificazione in corso, sia con riguardo allo stato di fatto che a quello risultante dai potenziali incrementi volumetrici straordinari. 2. Esse riguardano essenzialmente: la definizione di concetti ed approfondimenti a chiarimento per una migliore applicabilità del Regolamento; data la conformazione altimetrica dell edificato, la definizione del limite massimo di altezza entro il quale possono essere assentiti gli ampliamenti in sopraelevazione, al fine di ottenere un corretto inserimento degli eventuali ampliamenti nel contesto edificato, nonché evitare eccessi che possono deturpare il paesaggio; l esclusione dall applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della legge agli edifici definiti come baiti e giassare, al fine di preservarne il valore storico, culturale ed ambientale e le caratteristiche tipologiche caratterizzanti; la limitazione degli interventi assentibili all interno delle zone E1b, come individuate dal P.R.G. vigente, disposta per porre in essere una maggior tutela a tali zone agricole caratterizzate dalla presenza di zone boscate, aree panoramiche o ad alta valenza paesistica o ambiti naturalistici di livello regionale ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico, per le quali porre in essere una maggior tutela; PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 14 di 18

15 per quanto concerne la possibilità di autorizzare la costruzione di un corpo edilizio separato, la definizione di un ulteriore vincolo a quanto previsto dal comma 2 dell art. 2 della legge regionale, al fine di evitare il proliferare di manufatti troppo isolati non collegati al fabbricato principale, e scollegati dal tessuto urbano; l esclusione di ampliamenti di attività produttive site fuori zona da trasferire, come indicate dal vigente P.R.G., è posta al fine di preservare il contesto ambientale ove sono ubicate, nonché al fine di salvaguardare la pianificazione urbanistica in corso; l esclusione di ampliamenti di allevamenti zootecnici rurali, intensivi e non intensivi, posta al fine di tutelare il rispetto dei parametri igienico sanitari disposti dalla legislazione nazionale e regionale, nonché al fine di evitare possibili contenziosi; l esclusione di deroghe a tutte le disposizioni comunali che prevedono vincoli e prescrizioni sulle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali degli edifici, posta a salvaguardia delle tipologie costruttive tipiche della fascia prealpina della Lessinia; l esclusione di ampliamenti di edifici aventi destinazione commerciale è volta ad evitare il rischio di evoluzioni incontrollate di strutture a grande impatto commerciale, oltre che urbanistico, che causerebbero deleterie conseguenze sotto il profilo territoriale e danni irreparabili al tessuto commerciale esistente. ART. 7 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONNESSO AL MAGGIOR CARICO URBANISTICO. 1. Ad eccezione degli interventi relativi alla prima casa di abitazione, la presentazione della D.I.A. per la realizzazione degli interventi è subordinata all accertamento da parte del progettista asseverante l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero alla previsione progettuale del loro adeguamento, in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti. 2. Si applicano, in materia di determinazione degli standard le vigenti norme urbanistiche. 3. Le opere di urbanizzazione primaria la cui esistenza, sufficienza o necessità di adeguamento devono essere documentate dal professionista abilitato in sede di progettazione dell intervento, sono le seguenti: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature con eventuali impianti di depurazione; d) rete idrica; PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 15 di 18

16 e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono; f) pubblica illuminazione; g) spazi a verde attrezzato. 4. Qualora le opere di cui al precedente comma, lettere b) e g) e le relative aree di sedime non possano essere realizzate: a) per impedimenti fisici o giuridici, b) nel caso in cui il Comune, sulla base di criteri definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale, non ritenga opportuna, in base a valutazioni tecniche, dimensionali, geometriche o localizzative, la loro realizzazione e cessione gratuita unitamente all area di sedime, in sede di presentazione delle istanze (D.I.A. o P.U.A.), in conformità ai tipi di procedimento, l Ufficio competente provvede alla determinazione dell onere di monetizzazione sostitutiva a carico del richiedente, sulla base del computo metrico estimativo e preventivo di spesa allegati dal progettista o rilasciati dai gestori dei pubblici servizi competenti. 5. La monetizzazione sostitutiva è data dalla somma tra il valore venale dell area di sedime delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate, valutato con perizia giurata, ed il costo stimato, mediante computo metrico e preventivo di spesa, delle opere di urbanizzazione non eseguite. La perizia giurata ed il preventivo di spesa, redatti e sottoscritti da professionista abilitato sono prodotti a cura e spese del titolare della D.I.A. o del P.U.A.. 6. La quota di monetizzazione sostitutiva relativa al costo stimato delle opere di urbanizzazione primaria è scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria ai sensi dell art. 86 della L.R. 61/ In caso di cessione gratuita delle aree ed esecuzione diretta dei lavori di adeguamento delle opere di urbanizzazione, in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, o nel caso l intervento sia subordinato a P.U.A., si applica la disciplina attualmente vigente. 8. In ogni caso, all atto della presentazione della D.I.A., deve essere allegata l autodeterminazione del contributo di costruzione sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato e l attestazione di versamento del contributo autodeterminato, compresa la quota di monetizzazione sostitutiva, qualora dovuta. 9. L Amministrazione comunale, si riserva di richiedere eventuali integrazioni del contributo di costruzione, qualora lo stesso fosse stato erroneamente autodeterminato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 16 di 18

17 ART. 8 - NORME NON DEROGATE E DISCIPLINA DELLE DISTANZE. 1. Gli interventi sugli edifici esistenti ammessi in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, devono rispettare le norme statali di competenza esclusiva dello Stato nelle materie di cui all art. 117, comma 2 della Costituzione, oltre alle norme statali contenenti principi fondamentali nelle materie riservate alla legislazione concorrente, secondo quanto previsto dall art. 117, comma 3, della Costituzione, con particolare riferimento alla disciplina delle distanze. 2. Qualora il progettato ampliamento risulti ad una distanza dai confini di proprietà inferiore a quella minima prevista dal vigente strumento urbanistico comunale, in allegato alla D.I.A., dovrà essere prodotto, atto notarile registrato e trascritto, di consenso dei proprietari confinanti, fermo restando il rispetto delle distanze fra le costruzioni così come disciplinate dalla normativa statale. ART. 9 - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. Ai fini dell applicazione dell art. 7 della L.R. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, per contributo di costruzione si intende quello disciplinato dall art. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. Si conferma la riduzione del 60% del contributo di costruzione nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo. 2. Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, che utilizzano fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 Kwh, il contributo di costruzione disciplinato dall art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo. ART. 10 RAPPORTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI. Il presente Regolamento, nelle materie disciplinate dal Piano Casa costituisce disciplina speciale rispetto alle previsioni del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione del P.R.G. In caso di sovrapposizione, sul medesimo immobile, di più cause di esclusione, limitazione o condizione, si applica sempre prioritariamente nell'ordine, quelle di esclusione, limitazione o condizione ed ogni caso, a priorità di ordine, quella più restrittiva. Nel caso di entrata in vigore nel biennio di validità del Piano Casa di varianti o nuovi atti di pianificazione comunale, i richiami od i riferimenti contenuti nel presente regolamento sono PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 17 di 18

18 automaticamente sostituiti dalle nuove previsioni senza necessità di nuovi atti. E' facoltà dell'amministrazione nel biennio di valenza del Piano Casa integrare le presenti norme con apposita e motivata delibera di Consiglio Comunale. PIANO CASA REGOLAMENTO Pagina 18 di 18

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