DETASSAZIONE Area sindacale e delle relazioni industriali. Piero Baggi. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE della Provincia di Varese

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1 DETASSAZIONE 2016 Area sindacale e delle relazioni industriali Piero Baggi ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE della Provincia di Varese aderente CONFAPI

2 INDICE 1. Genesi della detassazione 2. Condizioni attuali 3. Variabilità del premio 4. Soggetti legittimati 5. Welfare 6. Il deposito

3 FONTI NORMATIVE DAL 1 GENNAIO 2016 L art. 1, commi della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016); Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sottoscritto il 25 Marzo Pubblicato in G.U.Serie Generale n.112 del Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016

4 LA PRIMA VERSIONE Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 sin dall origine, sanciva l'introduzione di una imposta del 10%, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali Sui compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, nonché in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza.

5 Successivamente, per 2009 e 2010, l'art. 5 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazione nella Legge n. 2/2009, e l'art. 2, commi 156 e 157 della Legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha prolungato la detassazione solo per misure temporanee per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93/2008, con conseguente esclusione delle prestazioni per lavoro straordinario e supplementare nonché per quelle rese in funzione di clausole elastiche se non collegate ad incrementi di produttività.

6 Ed, ancora, a mente dell'art. 53 del D.L. n. 78/2010 e all'art. 26, D.L. n. 98/2011, convertiti, rispettivamente, nella Legge n. 122/2010 e nella Legge n. 111/2011, il beneficio in discussione viene differito per gli anni 2011 e 2012, mentre, ai fini della detassazione del c.d. salario di produttività risultano allocati precipui fondi per il triennio dall'art. 1, commi , della Legge n. 228/2012.

7 2015 In relazione all anno 2015, nei fatti la detassazione è risultata puramente virtuale, nel senso che, pur essendo espressamente prevista come misura dalla Legge n. 228/2012, non essendo emanato il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze La stessa è rimasta pertanto inerte e quiescente, non producendo quindi alcun effetto apprezzabile.

8 ELEMENTI DI CONTINUITA La nuova disciplina presenta elementi di continuità rispetto all esperienza degli anni precedenti: l agevolazione consta nell applicazione di un imposta sostitutiva di Irpef e addizionali del 10%; il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato. Il beneficio rimane condizionato (requisito reddituale) e limitato a un importo massimo di retribuzione; l erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione di un contratto di secondo livello (territoriale o aziendale).

9 ELEMENTI DI NOVITA La nuova disciplina ha previsto, per l ammissione all agevolazione: un innalzamento, a mila euro, del limite massimo di redditi percepiti dal lavoratore nell anno precedente; una riduzione, a euro (elevabile a euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori), del limite massimo di importo assoggettabile a tassazione agevolata. L. n. 208/2015, c. 186 «Le disposizioni ( ) trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedentequello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro ( )» c «Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro lordi( )»

10 LIMITE REDDITUALE L agevolazione è riconosciuta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro (al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all imposta sostitutiva) Applicabilità Ipso Facto, salvo espressa rinuncia del prestatore di lavoro. Occorre quindi non superare tale soglia con esclusivo riferimento ai titolari redditi di lavoro dipendente (sono quindi neutri altri introiti e/o redditi fuori dalla definizione ex art. 49 TUIR, ivi compresi i redditi assimilati). La condizione reddituale in parola è attestabile dal beneficiario per iscritto se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente.

11 IMPORTO DETASSABILE - TRETTENUTE PREVIDENZIALI Circa le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, valgono i principi di sempre: Il sostituto d'imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a detta imposta le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Esempio: lavoratore di un azienda superiore a 15 dipendenti che percepisce 1,200,00 di premio lordo 1, ,88 (9,49% ctr Inps) = 1,086,12 Imponibile fiscale cui applicare l imposta sostitutiva

12 IMPORTO DETASSABILE - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI Il decreto stabilisce che l incremento del limite da euro lordi a euro lordi per i premi detassabili viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell organizzazione del lavoro.

13 DETASSAZIONE E BONUS 80 EURO Le somme soggette all imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l importo del credito spettante in relazione alla soglia dei di cui al comma 1-bis dell articolo 13 del TUIR

14 CONGEDO MATERNITA Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità Di tale aspetto si dovrà tenere conto anche in sede di contrattazione sindacale, poiché sembra si tratti di un precetto che, di per sé, prescinda dalla sola influenza sulla detassazione. L. n. 208/2015, c. 183 «( ) Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità( )

15 QULIFICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI PRODUTTIVITA L. n. 208/2015, c. 182 «( ) sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento ( ) i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili ( ), nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa». D.M. 25/03/2016, art. 2 «Ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva di cui all art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione». La detassazione riguarda: premi di risultato di ammontare variabile; somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa che competano sulla base delle previsioni di un contratto collettivo aziendale o territoriale (ex. D.Lgs. n. 81/2015).

16 PREMI DI RISULTATO - DEFINIZIONE I premi di risultato devono essere di ammontare variabile e spettare in funzione a incrementi di produttività e redditività, qualità, efficienza ed innovazione dell impresa. I contratti collettivi devono prevedere criteri e modalità di misurazione e verifica per la spettanza del beneficio. La verifica va operata dopo un congruo periodo sempre stabilito dagli accordi aziendali. È irrilevante come le retribuzioni sono denominate negli accordi (es. premio annuo; salario variabile): se hanno la struttura prevista dalla legge sono «premi di risultato».

17 PREMIO DI RISULTATO - SPETTANTE A CONSUNTIVO Tale approccio deve ritenersi superato. Il D.M. condiziona l accesso agli incentivi al raggiungimento di un risultato (diverso rispetto alla «vecchia» detassazione). Le retribuzioni spettano dopo la verifica dei risultati. La verifica va effettuata trascorso il periodo congruo stabilito dal contratto. I benefici non potranno che essere fruibili a consuntivo. Non viene più premiata la potenzialità delle misure adottate. Ministero del Lavoro, circ. n. 15/2013 «Tali voci retributive possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una efficientazioneaziendale ( ) è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l applicabilità della agevolazione».

18 PRINCIPALI INDICATORI

19 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Una novità introdotta dalla legge è data dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche «le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa». L agevolazione è ammessa a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione Art (Partecipazioni agli utili) Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

20 RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Il comma 187 della legge di stabilità prevede che le somme e valori per i quali può applicarsi l imposta sostitutiva devono «essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81» Salvo diversa previsione, legittimati alla sottoscrizione di accordi sono individuati nelle «associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali aziendali o nelle rappresentanze sindacali unitaria»

21 INDICI DI RAPPRESENTATIVITA Rileva a tal fine: a) numero complessivo dei lavoratori occupati; b) numero complessivo delle imprese e dei lavoratori associate; c) equilibrata diffusione territoriale, quale numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali; d) numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti. l'avverbio "comparativamente" introduce, di fatto, un elemento di confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici in parola.

22 ESCLUSIONI Non beneficiano dell imposta sostitutiva: Accordo individuali Accordi individuali plurimi Accordi nazionali, accordi interconfederali Accordi aziendali e/o territoriali sottoscritti da OOSS non rappresentative

23 IPOTESI DI FORMULAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI Le parti, con la sottoscrizione del presente verbale, attestano e confermano reciprocamente, senza alcuna riserva in merito, nessuna esclusa, e per ogni finalità di legge e di contrattazione collettiva applicata, di avere puntualmente adempiuto ad ogni obbligo di informazione e/o consultazione e/o confronto e che il contratto stipulato manifesta e possiede i requisiti di cui all art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, anche con precipuo riferimento alle caratteristiche e prerogative dei soggetti firmatari. Le parti si danno altresì atto, inequivocabilmente, che l intesa sottoscritta è conforme alle prescrizioni dettate dal Decreto 25 Marzo 2016 promulgato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze e dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi

24 WELFARE - LEGGE DI STABILITA Legge n. 208/2015 Art. 1, comma 184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191

25 WELFARE - LEGGE DI STABILITA Oggetto del beneficio sono le somme erogate per effetto dei premi aziendali Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborsi spese aventi finalità di rilevanza sociale Viene meno anche l imposta sostitutiva del 10% Non è prevista neppure l assoggettabilità contributiva Devono essere offerte alla generalità dei dipendenti o categorie di essi

26 MODIFICHE AL TUIR -ART. 100 oneri di utilità sociale Gli interventi sul TUIR Viene riscritta la lett. f del comma 1 dell art. 51 TUIR relativa agli oneri di utilità sociale In particolare il nuovo testo prevede la non concorrenza dal reddito imponibile dell utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente, ovvero in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell art. 12 per le finalità indicate dal comma 1 dell art. 100 TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).

27 MODIFICHE AL TUIR - ART. 51, commi 2 e 3 "f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari"; 3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: "f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12";

28 CORRESPONSIONE MEDIANTE TITOLI DI LEGITTIMAZIONE L erogazione di beni o prestazioni da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico (voucher) Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare Non possono essere ceduti a terzi Non possono essere emessi a parziale copertura del costo Non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi

29 WELFARE - BENEFIT PER I DIPENDENTI Massimali di legge CARRELLO SPESA, MOBILITA < 258,23 SPESE SCOLASTICHE No limits PREVIDENZA COMPLEMENT. 5,164 CASSA SANITARIA 3,615 SERVIZI MINORI, ASSISTENZA ANZIANI No limits PRESTAZIONI SANITARIE, SPORT, FORMAZIONE, CULTURA < 5 X 1000* Vouchere e-voucher Rimborso Catalogo Versamento * Del costo del personale dipendente totale (esclusa la contrattazione aziendale)

30 VANTAGGI AZIENDA

31 Aumento del potere di acquisto VANTAGGI DIPENDENTE

32 ELEMENTO PEREQUATIVO DELLA RETRIBUZIONE In quasi tutti i CCNL è presente un elemento perequativo della retribuzione Viene erogato mensilmente o in prossimità delle ferie collettive E soggetto a tassazione Irpef e contribuzione piena E ipotizzabile una trasformazione in premio di risultato / welfare aziendale

33 DEPOSITO - FINALITA D. Lgs. n. 151/2015, art. 14 «I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente( )». Il Decreto semplificazioni ha previsto che le agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi decentrati spettino a condizione che sia effettuato il deposito in via telematica presso la DTL competente. Il deposito non è più richiesto esclusivamente per finalità di monitoraggio, ma è condizione necessaria per la fruizione della detassazione.

34 DEPOSITO - TEMPISTICHE Disciplina a regime (contratti sottoscritti dopo l entrata in vigore del decreto). Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto collettivo, unitamente ad una dichiarazione di conformità. Disciplina transitoria (contratti sottoscritti in precedenza). Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in avviso in G.U., unitamente alla dichiarazione di conformità. Con proroga intervenuta il termine ultimo per il deposito è fissato nel 15 luglio 2016.

35 DEPOSITO - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Il Ministero ha predisposto un modello specifico per la dichiarazione di conformità. Richiede l indicazione di numerose informazioni, tra cui anche gli indicatori previsti dalla contrattazione collettiva.

36 EFFICACIA La regolamentazione della nuova detassazione si rende applicabile alle erogazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio anche se riferite a premi di risultato maturati nel corso di esercizi precedenti (es. premio di risultato o partecipazione agli utili relativi all anno 2015) e in virtù di contratti collettivi siglati prima del L applicazione del regime di favore è subordinato al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208/2015 e dal decreto attuativo.

37 SINTESI DELLA MISURA DI DETASSAZIONE 2016 PLATEA DEGLI INTERESSATI: Datori di lavoro del settore privato BENEFICIARI: Lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente nell anno precedente non superi la soglia dei 50,000 euro SOMME AGEVOLABILI: Premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, misurabili e verificabili LIMITE MASSIMO: 2000 euro, elevabili a 2500 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori in azienda MISURA DEL BENEFICIO: Imposta sostitutiva di Irpef e addiz. del 10% WELFARE AZIENDALE: In luogo della tassazione agevolata si può optare per un sistema di welfare, con sgravio totale per lavoratore e azienda

38 Area sindacale e delle relazioni industriali GRAZIE PER L ATTENZIONE Confapi Varese 29 giugno 2016 ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE della Provincia di Varese aderente CONFAPI

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