COMUNE DI REZZATO PROVINCIA DI BRESCIA

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1 COMUNE DI REZZATO PROVINCIA DI BRESCIA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 3 del Aggiornamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del Aggiornamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del Aggiornamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del

2 Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione TITOLO I... 4 DISPOSIZIONI GENERALI... 4 Art. 1 - Quadro normativo di riferimento... 4 Art. 2 - Oggetto del piano... 4 Art. 3 - Suddivisione del territorio in zone omogenee... 4 Art. 4 - Divieto pubblicità per gioco d'azzardo....5 Art. 5 - Richiesta di autorizzazione... 6 Art. 6 - Rilascio autorizzazione... 7 Art. 7 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette... 8 Art. 8 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune... 9 TITOLO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI CAPO I - MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI Art. 9 - Definizione di mezzo o impianto pubblicitario Art Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari Art Regole generali di installazione Art Caratteristiche strutturali e materiche Art Illuminazione Art Limitazioni Art Divieti Art Vincoli culturali e ambientali Art Targhette di identificazione CAPO II - INSEGNE DI ESERCIZIO Art Definizione di insegna di esercizio Art Insegna di esercizio frontale Art Insegna di esercizio a bandiera Art Insegna di esercizio su palo Art Insegna di esercizio su tetto Art Insegna di esercizio a totem Art Insegna di esercizio su targa Art Insegna di esercizio su tenda Art Insegna di esercizio decorativa Art Insegna di esercizio a vetrofania CAPO III - CARTELLI E INSEGNE PUBBLICITARIE Art Definizione di cartello pubblicitario Art Cartello pubblicitario Art Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza CAPO IV - STRISCIONI, CARTELLI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA, LOCANDINE, STENDARDI E CONTENITORI PORTA INSERZIONI PUBBLICITARIE Art. 31- Definizione di striscione Art Definizione di cartelli di locazione e compravendita Art Definizione di locandina Art Definizione di stendardo Art Definizione di contenitore porta inserzioni pubblicitarie CAPO V - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO Art Definizione di segno orizzontale reclamistico CAPO VI - PREINSEGNE Art Definizione di preinsegna Art Ubicazione delle preinsegne lungo le strade e le fasce di pertinenza CAPO VII - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO Art Definizione di segnale turistico e di territorio

3 Art Ubicazione dei segnali turistici e di territorio lungo le strade e le fasce di pertinenza CAPO VIII - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI Art Definizione di segnale di servizio utile Art Ubicazione della segnaletica di servizio utile CAPO IX - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO Art Definizione di impianto pubblicitario di servizio CAPO X - IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA Art Definizione di impianto di pubblicità o propaganda CAPO XI - ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE VISIVA Art Cartello di cantiere Art Cartello pubblicitario di cantiere Art. 47- Telo pubblicitario su ponteggio di cantiere Art Mezzi e impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi pertinenziali alle stesse Art Arredo urbano negli spazi verdi e nelle rotatorie...42 Art Pubblicità su Dehors Art Altre forme di comunicazione visiva CAPO XII - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA FONICA Art Pubblicità fonica CAPO XIII - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI PUBBLICITARI Art Autoveicoli pubblicitari Art Utilizzo dei veicoli pubblicitari, autorizzazioni, divieti CAPO XIV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art Sanzioni Art Disposizioni finali e transitorie Art Interventi in deroga

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Quadro normativo di riferimento Il piano generale degli impianti e le norme tecniche di attuazione fanno riferimento al seguente quadro normativo: a) D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) c) D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni) d) D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) e) Regolamento comunale di applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; f) L.R. Lombardia 17/2000 integrata da D.G.R. Lombardia 2611/2000, L.R. Lombardia 38/2004 e regolamento di attuazione D.G.R. Lombardia 7/6162/2001, volta a contenere gli effetti dell inquinamento luminoso. Art. 2 Oggetto del piano Obiettivo del presente piano è quello di inserire armonicamente nel tessuto urbano nel rispetto dell ambiente e del suo territorio, i mezzi e gli impianti di pubblicità per poter soddisfare le diverse esigenze della comunità, non escluse quelle delle attività produttive e dei servizi, anche locali. A tal fine sono oggetto del piano generale degli impianti pubblicitari: a) la pianificazione del territorio comunale attraverso la suddivisione in diverse zone omogenee e l individuazione dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare l esposizione di mezzi e impianti pubblicitari; b) le norme per la localizzazione, il dimensionamento e l installazione delle diverse tipologie di mezzi e impianti pubblicitari nelle zone e nelle strade individuate nel piano; c) le modalità di effettuazione di forme di comunicazione visiva o acustica diverse dai mezzi e dagli impianti pubblicitari. Art. 3 Suddivisione del territorio in zone omogenee Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee e strade considerate significative dal punto di vista del tema trattato, in cui s individuano la tipologia, le quantità e le modalità di installazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari a seconda della zona. Le zone individuate nelle tavole grafiche allegate TAV 1a e TAV1b al presente Regolamento sono di seguito descritte: 1. Zona 1: luoghi sottoposti a vincoli storici, ambientali e paesaggistici e luoghi agricoli (ZONA BIANCA) Comprende i centri storici, i nuclei antichi, i cimiteri, le chiese e gli edifici di interesse storico ed artistico ed i luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali; comprende inoltre i luoghi agricoli ed i corsi d acqua, fossi irrigui etc. Per sua natura poco si appresta ad accogliere mezzi e impianti pubblicitari, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica. 2. Zona 2: la città residenziale e collettiva (ZONA ARANCIO) 4

5 Comprende i quartieri residenziali caratterizzati dalla presenza di attività commerciale medio-piccola, dei servizi ed i luoghi collettivi connessi a queste realtà. Per sua natura si appresta ad accogliere una limitata quantità di mezzi e impianti pubblicitari, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica. 3. Zona 3: (ZONA VIOLA). la città del commercio, della produzione e degli spazi di sosta Comprende le aree di produzione commerciale medio-grande, industriale e artigianale, nonché i parcheggi urbani di grandi dimensioni pertinenziali a queste attività. Per sua natura può accogliere mezzi e impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica. Fanno eccezione le medie e grandi strutture di vendita e le grandi industrie (n. dipendenti > 250), purché non ubicate nei centri storici o nuclei antichi, o in vicinanza a cimiteri, chiese e edifici di interesse storico ed artistico o in luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, a cui si applicano i parametri della Zona 3. Nel territorio comunale sono state inoltre indicate le strade/vie considerate idonee dal punto di vista dell installazione dei cartelli pubblicitari: 4. Strade (INDICATE CON IL COLORE CIANO). Comprende le strade che per loro natura possono accogliere mezzi e impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni, ovvero altre forme di comunicazione visiva o acustica, con l indicazione del lato della carreggiata ove è possibile installare impianti pubblicitari. Art. 4 Divieto pubblicità per gioco d azzardo 1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità (attraverso insegne d esercizio, cartelli pubblicitari, striscioni, teli, locandine, stendardi e contenitori porta inserzioni pubblicitarie, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda con dimensioni. singole superiori al formato A4 e con dimensione complessiva per ciascuna vetrina superiore 0,50 mq., cartelli di cantiere, manufatti ed arredo urbano negli spazi verdi, pubblicità fonica, autoveicoli pubblicitari) di: - qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 ; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficienza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali. - Sale da gioco, (cioè quei locali, allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito, ove dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme e modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, sono messi a disposizione degli avventori apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, come definiti all art. 110 del T.U.L.P.S., oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke box e simili, considerati leciti dalla legge), sale scommesse (cioè queli locali in cui viene esercitata la raccolta di scommesse su competizioni ippiche o sportive e su eventi non sportivi), pubblici esercizi (cioè quei locali aperti al pubblico in cui si svolga un'attività di impresa avente come 5

6 oggetto la prestazione di servizi al pubblico) aventi attività prevalente connessa al gioco d azzardo. 2. Nelle insegne o nei messaggi pubblicitari, non possono essere utilizzati il termine casinò, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco di azzardo (ad esempio, slot machine, video lottery, scommesse, ecc.) 3. Chi trasgredisce ai suddetti divieti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali. 4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia. Art. 5 Richiesta di autorizzazione 1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare la richiesta all ufficio preposto. 2. La richiesta di autorizzazione può essere trasmessa in formato cartaceo o in formato telematico allegando l attestazione di pagamento della marca da bollo, inoltre deve contenere: a) l indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l indirizzo del rappresentante legale; b) un elaborato tecnico in scala (pianta e planimetria generale), con l ubicazione esatta del luogo ove si intende collocare l impianto. c) La descrizione tecnica dell impianto o del tipo di cartello o insegna con l indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione deve essere corredata da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario, con l indicazione delle dimensioni (base x altezza). d) Qualora si intenda collocare un insegna, dovrà essere indicata la dimensione (base x altezza) della facciata dell edificio, vetrata, etc. e) La documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all ambiente circostante. f) Qualora si intenda installare l impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta l apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal regolamento per l applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. g) Qualora si intenda installare l impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell ottenimento o del possesso della disponibilità dell area o del fabbricato interessato. h) L autorizzazione condominiale (o dell Amministratore) in caso di installazione di tende, insegne e segnaletiche, comprese le targhe con indicazione di sedi di società ed attività, su edifici e complessi di tipo condominiale. i) La richiesta di autorizzazione dovrà indicare, tramite bozzetto, la descrizione pubblicitaria da esporre. 6

7 j) Qualora la posizione dell impianto richiesto sia collocata all interno della fascia di rispetto di un corso d acqua individuato nel Reticolo idraulico di Rezzato (planimetria consultabile sul sito istituzionale del Comune) dovrà essere prodotta, al ritiro dell atto autorizzativo, copia dell autorizzazione rilasciata dall Ente gestore Consorzio di Bonifica Chiese. k) Qualora l impianto pubblicitario per il quale si richiede l autorizzazione all installazione sia visibile da strade appartenenti a proprietà di Enti diversi dal Comune, dovrà essere prodotta unitamente all istanza idonea autorizzazione. Non è richiesta alcuna domanda di autorizzazione per cartelli di locazione e compravendita con superficie inferiore a mq 0,25 (vedasi articolo 32). Art. 6 Rilascio autorizzazione 1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, previo parere dell ufficio tecnico per quanto concerne il presente regolamento e dell ufficio polizia locale per quanto concerne il Codice della Strada, verrà rilasciata l autorizzazione all installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio. 2. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione. 3. L autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l autorizzazione si intende revocata con l irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio pubbliche affissioni e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta. 4. Entro due mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione dovrà essere eseguita l installazione dell impianto pubblicitario. Nel caso di mancata installazione nei suddetti termini, quest ultima si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza. 5. Non è ammessa la sola installazione del palo di sostegno; l impianto deve essere installato comprensivo di pannello pubblicitario delle dimensioni previste nell atto autorizzativo; ad avvenuta autorizzazione è possibile richiedere la sostituzione del messaggio pubblicitario autorizzato, con un nuovo messaggio avente le stesse dimensioni indicate nell atto autorizzativo. 6. Nel caso in cui si verificasse un periodo temporale nel quale non sia individuata la ditta reclamizzata, il titolare dell autorizzazione è obbligato a richiedere al Comune di Rezzato il nulla-osta necessario all esposizione di un messaggio pubblicitario delle dimensioni riportate nell atto autorizzativo riproducente il proprio nome e numero telefonico. Non è ammesso il solo messaggio spazio libero. 7. L autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui CAPO II all art.13 del Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per 7

8 l effettuazione del servizio pubbliche affissioni che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell assolvimento tributario. 8. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che comunque o da chiunque, in qualsiasi tempo o sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitarie e installare mezzi pubblicitari. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative a pubblici servizi cittadini. 9. Nel caso in cui il contribuente, che ha inoltrato richiesta di rilascio dell autorizzazione all installazione di mezzi pubblicitari, o che ha inoltrato richiesta di rinnovo di un autorizzazione già concessa, non sia in regola con i versamenti dell imposta sulla pubblicità dovuti, detta autorizzazione o detto rinnovo verranno rilasciati subordinatamente alla regolarizzazione della posizione ai fini dell imposta sulla pubblicità. In caso contrario, entro 30 gg dalla data di notifica di richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva, verrà emesso provvedimento di diniego. Art. 7 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette Gli impianti che risultano senza provvedimento autorizzativo riferito al singolo mezzo o impianto pubblicitario rilevato, sono da ritenersi abusivi. Sono inoltre abusivi anche tutti gli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell autorizzazione. A seguito delle opportune verifiche, senza riscontro alcuno del rilascio del provvedimento autorizzativo, si procederà all emissione ed alla notifica dei seguenti atti amministrativi nel rispetto del Codice della Strada art.23 comma 13bis: -Verbale di violazione amministrativa, emesso a carico del soggetto pubblicizzato e/o della ditta installatrice o al proprietario del terreno, con applicazione delle sanzioni ivi previste. -Diffida di rimozione del mezzo o dell impianto pubblicitario abusivo, nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, (CAPO II - art.16 del Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio pubbliche affissioni) o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio comunale, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 8. Nella diffida viene prevista, in caso di inottemperanza all ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l esecuzione d ufficio addebitando all utente le spese relative. Qualora l impianto sia collocato su suolo pubblico o demaniale, ai sensi dell art. 23 comma 13 quater, l ente proprietario della strada provvederà senza indugio alla rimozione dell impianto pubblicitario abusivo con relativa ordinanza di rimozione. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, l ufficio competente comunale o il Concessionario del Servizio provvede alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura e spese del Comune o ditta Concessionaria del Servizio, per inadempienza dell utente all ordinanza di rimozione, sono rimossi i e custoditi presso il proprio magazzino; tutte le spese riferite alla rimozione, al trasporto e alla custodia dell impianto saranno addebitate unitamente alla sanzione prevista. Nella stessa ordinanza viene stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del 8

9 materiale sequestrato, previo pagamento dell imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione, trasporto e deposito o deaffissione. Decorsi ulteriori 90 giorni dell avvenuta rimozione forzata del manufatto, qualora lo stesso non venga reclamato, l ufficio competente si riserva di provvedere al suo conferimento presso impianto autorizzato al trattamento di rifiuti, addebitando le relative spese all interessato. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente alla rimozione del mezzo pubblicitario e la relativa ordinanza viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Art. 8 Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, per qualsiasi motivazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso, l interessato dovrà provvedere a rimuovere l impianto entro e non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali. Qualora l intimato non ottemperi all ordine di rimozione, l impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni del presente Regolamento. 9

10 TITOLO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI CAPO I - MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI Art. 9 Definizione di mezzo o impianto pubblicitario. Si definisce mezzo o impianto pubblicitario qualunque manufatto o struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere. In tale definizione sono comprese insegne d esercizio, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità o propaganda e qualsiasi altra forma di comunicazione visiva diversa dagli autoveicoli dal segnale turistico di territorio (Art. 134 R.A.), dai segnali che forniscono indicazioni di servizi utili alla guida (Art. 136 R.A. C.d.S.). Qualsiasi impianto pubblicitario ed indicazione, deve essere certificata. Art. 10 Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari. La possibilità di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari nelle zone del territorio comunale dipende dalla tipologia del mezzo. Il presente Piano individua le zone in cui il loro utilizzo è ammesso in relazione a ciascuna specifica tipologia di mezzo o impianto. Art. 11 Regole generali di installazione. Le caratteristiche strutturali, materiche, geometriche, le dimensioni, il posizionamento, l altezza dal suolo, le distanze e gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, oltre che nel successivo art.12, sono specificati dal presente Piano per ciascuna delle tipologie ammesse e in schede tecniche depositate presso l ufficio di competenza. Art. 12 Caratteristiche strutturali e materiche. I mezzi pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali non deperibili e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell impianto, per poter ritirare il provvedimento autorizzativo. I manufatti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non occulti o alteri la percezione della segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell abbinamento dei colori in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni e in prossimità e in allineamento con impianti semaforici specialmente nell utilizzo del colore rosso e verde. Art. 13 Illuminazione. I mezzi e gli impianti pubblicitari possono essere illuminati o no, in relazione alle varie tipologie specificate di seguito, ovvero possono essere: a) illuminati per luce diretta: con sorgente luminosa interna quali cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc. b) illuminati per luce indiretta: con sorgente luminosa esterna, la quale può essere frontale o riflessa dal supporto retrostante c) non illuminati 10

11 Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento; inoltre, va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici. Le sorgenti luminose devono essere conformi a quanto disposto dalla L.R. Lombardia 17/2000 integrata da D.G.R. Lombardia 2611/2000, L.R. Lombardia 38/2004 e regolamento di attuazione D.G.R. Lombardia 7/6162/2001, volta a contenere gli effetti dell inquinamento luminoso. Art. 14 Limitazioni. Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari seguono le seguenti limitazioni, ai sensi dell art.23 del vigente Codice della Strada: a) non devono ingenerare confusione, riproducendone i colori o le forme, con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia; b) non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con particolare riferimento a immagini in movimento o con luci abbaglianti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. c) non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide nel rispetto della Legge 13/89 e s.m.i., norme sulle barriere architettoniche. d) non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento e) non possono essere posizionati sulle isole di traffico né sulle intersezioni canalizzate, fatte salve le deroghe contenute nel presente regolamento f) non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia. Altre o diverse limitazioni inerenti a particolari forme di pubblicità o propaganda vengono, nel caso, indicate nei successivi specifici articoli. Sono altresì valide le limitazioni previste dal regolamento comunale di applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 15 Divieti. Il posizionamento di mezzi e impianti pubblicitari lungo le strade, sia all interno che all esterno del centro abitato, ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti, ai sensi dell art. 51, comma 3, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e in corrispondenza delle intersezioni; b) sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue, se all esterno del centro abitato; c) lungo il lato interno delle curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza, fatta eccezione per le insegne d esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, con pendenza superiore a 45 se non corredato da calcoli e progetto specifico. e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari, all esterno del Centro Abitato. g) sui cavalcavia stradali e loro rampe sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; h) nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, se non specificatamente autorizzati dall autorità competente. 11

12 Altri o diversi divieti inerenti a particolari forme di pubblicità o propaganda vengono, nel caso, indicate nei successivi specifici articoli. Sono altresì valide le limitazioni previste del Regolamento comunale di applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per progettazioni specifiche di particolari mezzi o impianti pubblicitari all interno del centro abitato, la cui installazione provveda a ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune si riserva la facoltà di deroga così come previsto dall art.23, comma 6, del vigente Codice della Strada e dall art.51, comma 4, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada. Art Vincoli culturali e ambientali. Ai sensi degli articoli 49 e 153 del D.Lgs n. 42/2004 è fatto divieto di installare mezzi o impianti pubblicitari nelle zone di vincolo, istituito con le procedure e nelle forme di legge a tutela delle bellezze naturali culturali ed ambientali, se non previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela. È fatto divieto di installare mezzi o impianti pubblicitari sugli edifici del centro storico classificati dal PGT come A1, se non previo parere favorevole dell Ufficio Tecnico Comunale. Art Targhette di identificazione. Su ogni mezzo o impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente apposta, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica fissata in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare del provvedimento autorizzativo c) numero, data dell'autorizzazione ed estremi dell eventuale nulla osta rilasciato da altri enti interessati; d) data di scadenza del provvedimento autorizzativo (gg/mm/aa) e) limitatamente ai tratti di strada correnti all esterno del centro abitato, indicazione della Strada (SP n ), progressiva chilometrica del punto di installazione (Prog. km + ) e lato stradale (dx / sx) Per i mezzi o impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita dal titolare ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa. Nel caso in cui si accerti la mancanza della targa, l Amministrazione è tenuta ad informare il soggetto interessato dando tempo 15gg per il ripristino prima di emanare la sanzione prevista. Non essendo obbligatoria l esposizione della targa sulle insegne di esercizio, deve essere tenuta a disposizione all interno dell esercizio stesso, copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall amministrazione concedente. 12

13 CAPO II - INSEGNE DI ESERCIZIO Art Definizione di insegna di esercizio. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli o da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, atta all individuazione della sede dell attività stessa. Sono da ritenersi pertinenze accessorie dell attività anche i piazzali e i parcheggi non di proprietà, purché connessi all attività stessa. Le insegne di esercizio sono classificate a seconda della tipologia in: a) insegna di esercizio frontale: si definisce di tipo frontale, l'insegna di esercizio realizzata tramite manufatto bidimensionale posta in aderenza alla parete dell edificio in cui si svolge l attività; b) insegna di esercizio a bandiera: si definisce di tipo a bandiera, l'insegna d'esercizio realizzata tramite manufatto tridimensionale posta perpendicolarmente alla parete dell edificio in cui si svolge l attività; c) insegna di esercizio su palo: si definisce di tipo su palo, l insegna di esercizio realizzata tramite manufatto tridimensionale, anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno vincolati al terreno pertinenziale in cui si svolge l attività; d) insegna di esercizio su tetto: si definisce di tipo su tetto l insegna di esercizio realizzata tramite manufatto tridimensionale posizionata su struttura autoportante, vincolata alla copertura dell edificio in cui si svolge l attività; e) insegna di esercizio a totem: si definisce di tipo a totem, l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multi facciale, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo del terreno pertinenziale in cui si svolge l attività; f) insegna di esercizio su targa: si definisce di tipo su targa l insegna di esercizio realizzata con manufatto bidimensionale finalizzato alla individuazione di attività professionali, installato in aderenza alla parete dell edificio in cui si svolge l attività; g) insegna di esercizio su tenda: si definisce di tipo su tenda l insegna di esercizio realizzata tramite scritta su tenda parasole realizzata con qualsiasi materiale privo di rigidità propria, supportato da una struttura vincolata alla facciata dell edificio in cui si svolge l attività; h) insegna di esercizio decorativa: si definisce di tipo decorativa l insegna di esercizio realizzata tramite decorazione cromatica murale di pregevole qualità, sulla parete dell edificio in cui si svolge l attività; i) insegna di esercizio a vetrofania: si definisce di tipo a vetrofania l insegna di esercizio realizzata tramite apposizione di messaggio esplicitamente riconducibile all attività esercitata realizzato con manufatti adesivi, posti in aderenza alle superfici vetrate di vetrine, porte e finestre dell edificio in cui si svolge l attività; Le insegne di esercizio, apposte su edifici e complessi di tipo condominiale devono essere uguali per forma, dimensione, colore, tipologia ecc. Art Insegna di esercizio frontale. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 - ogni singola insegna frontale deve essere posizionata nella fascia vetrata del vano sopraluce, e la 13

14 singola insegna dovrà avere identica superficie del vano; nel caso in cui non sia possibile installare l insegna nel vano sopraluce per motivati problemi tecnici, è consentita l installazione sopra la vetrina, nel rispetto delle dimensioni della larghezza della stessa, con un altezza non superiore a 0,50 m. e con superficie totale non superiore a mq. 2,0. nella zona 2 - la superficie di ogni singola insegna frontale non può superare la superficie di mq.3, ad eccezione dei casi in cui venga posizionata nella fascia del vano sopraluce: in quest ultimo caso la singola insegna dovrà avere identica superficie. nella zona 3 - la superficie di ogni singola insegna frontale non può superare il 20% della superficie di facciata non eccedenti i mq. 100, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% per ogni mq. 100 di superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, fino al limite massimo di mq. 50. SPORGENZA DALLA FACCIATA ILLUMINAZIONE non superiore ai cm. 10 per altezze inferiori o uguali a mt. 2,5 dal suolo ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta, salvo quanto successivamente predisposto per la zona 1, per i nuclei antichi e per gli edifici sottoposti a vincoli In ogni caso, per forma, colore e collocazione, le insegne frontali non devono alterare l equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell edificio e non devono occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori e similari. Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne a frontali devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori. Si privilegia l uso di ferro, ottone, rame, bronzo, marmo di Botticino, legno ed altri materiali tradizionali; se luminose, sono preferibili insegne illuminate da luce indiretta. Soluzioni diverse saranno valutate dal Comune in relazione al caso specifico, e comunque nel rispetto del D.lgs 42/2004. Art. 20 Insegna di esercizio a bandiera. I requisiti geometrici ammessi per l installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 e 2- ogni singola insegna a bandiera non può superare la superficie di mq. 1,20 per ogni singola facciata. nella zona 3 - ogni singola insegna a bandiera non può superare la superficie di mq. 3 per ogni singola facciata SPORGENZA DALLA FACCIATA 1/10 della larghezza stradale e comunque non superiore a cm DISTANZE -dallo spigolo d angolo degli edifici: non inferiore a cm dalla proiezione verticale del cordolo del marciapiede, se 14

15 ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE ALTEZZA DAL SUOLO DEL BORDO SUPERIORE esistente: non inferiore ai cm nelle strade prive di marciapiede non inferiore a mt.4,50; -nelle strade con marciapiedi e negli spazi pedonali non inferiore a mt. 3,00 per insegne con sporgenze comprese tra cm.1 e cm.30; -nelle strade con marciapiedi e negli spazi pedonali non inferiore a mt. 3,50 per insegne con sporgenze superiori a cm.30; non inferiore a mt.1,50 dalla massima sporgenza dell intradosso della gronda del fabbricato sede dell attività. ILLUMINAZIONE ammessa, sia per luce diretta che per luce indiretta, salvo quanto successivamente predisposto per la zona 1, per i nuclei antichi e per gli edifici sottoposti a vincoli Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne a bandiera devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori. Si privilegia l uso di ferro, ottone, rame, bronzo, marmo di Botticino, legno ed altri materiali tradizionali; se luminose, sono preferibili insegne illuminate da luce indiretta. Soluzioni diverse saranno valutate dal Comune in relazione al caso specifico, e comunque nel rispetto del D.lgs 42/2004. Art Insegna di esercizio su palo. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 non è ammessa la collocazione di insegna su palo nella zona 2 la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale privata e la proiezione al suolo non deve insistere su area pubblica: ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq. 1,20 per ogni singola facciata. nella zona 3 - la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa su area pertinenziale privata o in mancanza, su area pertinenziale accessoria dell attività: ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq 5,0 per ogni singola facciata. SUPPORTI ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE ALTEZZA DAL SUOLO DEL BORDO SUPERIORE ILLUMINAZIONE strutture metalliche vincolate al suolo (così come definito per forma e colore: scatolato colore nero opaco). l altezza dal suolo del bordo inferiore dell insegna su palo è minimo mt.1 non inferiore a mt.1,00 della massima sporgenza dell intradosso della gronda del fabbricato sede dell attività ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta 15

16 Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne su palo, purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. Art Insegna di esercizio su tetto. L insegna di esercizio su tetto è ammessa esclusivamente su tetto piano e con i requisiti geometrici per l installazione indicati di seguito: ZONA/SUPERFICIE SUPPORTI ILLUMINAZIONE nella zona 1 e 2 non è ammessa la collocazione di insegna su tetto. nella zona 3 - la collocazione di insegna su tetto è ammessa purché l ingombro sia proporzionato alla superficie della facciata dell edificio su cui è collocata e, in ogni caso, non superi in lunghezza orizzontale il limite del 60% della lunghezza della facciata dell edificio occupato dall attività e in altezza verticale il limite del 25% dell altezza totale dell edificio occupato dall attività e comunque non eccedente la superficie totale di 20 mq. Esclusivamente per le medie e grandi strutture di vendita e per le grandi industrie (n. dipendenti > 250) collocate in zona 3 potrà essere derogato il rispetto delle dimensioni sopra riportate previo presentazione di idonea soluzione progettuale nella quale vengano motivate le ragioni di tale scelta. strutture metalliche vincolate alla copertura ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta In ogni caso, per forma, colore e collocazione, le insegne di esercizio su tetto non devono alterare l equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell edificio e non devono occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori e similari. Art Insegna di esercizio a totem. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 non è ammessa la collocazione di insegna a totem; nella zona 2 la collocazione di insegna a totem, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale privata e la proiezione al suolo non deve insistere su area pubblica: l insegna a totem non può superare la superficie di mq. 5,00 per ogni singola facciata. nella zona 3 - la collocazione di insegna a totem, è ammessa su area pertinenziale privata o in mancanza, su area pertinenziale accessoria dell attività: l insegna a totem non può superare la superficie di mq.10,00 per ogni singola facciata. 16

17 SUPPORTI ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE ALTEZZA DAL SUOLO DEL BORDO SUPERIORE ILLUMINAZIONE strutture metalliche vincolate al suolo. l altezza dal suolo del bordo inferiore dell insegna a totem non deve superare il mt.1,00 non inferiore a mt.1,00 della massima sporgenza dell intradosso della gronda del fabbricato sede dell attività. ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali che hanno un area pertinenziale accessoria all attività, sono preferibili strutture che raggruppino più messaggi pubblicitari su un unica insegna a totem, purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. Art. 24 Insegna di esercizio su targa. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nelle zone 1, 2, 3 - ogni singola insegna su targa è ammessa sulle superfici murate laterali degli ingressi delle sedi di attività professionali, Associazioni, Enti e R.S.A., con esclusione di stipi di portali in pietra o su particolari decorazioni di facciata o su colonnati adiacenti, e per la superficie massima di mq 0,24. SPORGENZA DALLA FACCIATA non superiore ai cm. 4 ILLUMINAZIONE non ammessa L insegna di esercizio su targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nominativo del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e altre indicazioni simili; può riportare le indicazioni relative a Associazioni, Enti, R.S.A. siano esse pubbliche o private. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui vengono installate ed in caso di presenza di due o più targhe di medesima ubicazione è necessaria l uniformità di dimensioni, materiale e colori. Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le targhe devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori; è privilegiato l uso di ferro, ottone, rame, bronzo, marmo Botticino, ed altri materiali tradizionali. Art. 25 Insegna di esercizio su tenda. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: 17

18 ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 e 2 - ogni singola tenda aggettante sul suolo pubblico può essere collocata sopra le vetrine, le finestre e le porte di sedi di attività e, per necessità di ancoraggio, può superare in larghezza, fino ad un massimo di 20 cm per lato, la misura stessa di ogni singola vetrina, finestra o porta sopra la quale viene posizionata. Eventuali iscrizioni o altri segni grafici non possono superare, nel loro sviluppo complessivo, il 30% dell intera superficie della tenda. nella zona 3 ogni singola tenda aggettante sul suolo pubblico può essere collocata sopra le vetrine, le finestre e le porte di sedi di attività e, per necessità di ancoraggio, può eccedere in larghezza, fino ad un massimo di 20 cm per lato, oltre i margini esterni delle vetrine o delle finestre o delle porte sopra le quali viene posizionata. Eventuali iscrizioni o altri segni grafici non possono superare, nel loro sviluppo complessivo, il 40% dell intera superficie della tenda. SPORGENZA DALLA FACCIATA la distanza minima, se in presenza di marciapiede, tra il margine inferiore della tenda nella sua massima estensione e il cordolo del marciapiede non potrà essere inferiore a cm. 40. la distanza massima, in assenza di marciapiede, tra la superficie di ancoraggio e il margine inferiore della tenda nella sua massima estensione non potrà essere maggiore a mt. 2,00. ALTEZZA DAL SUOLO ILLUMINAZIONE il margine inferiore della struttura o della tenda nella sua massima estensione non potrà essere inferiore a mt.2,20 ammessa per luce indiretta Le tende possono essere fisse o retrattili e devono essere prive di sostegni verticali fissati al suolo: nelle strade prive di marciapiedi, nelle zone pedonali e nelle strade di limitata larghezza le tende sono ammesse solo di tipo retrattile, ovvero che possano essere immediatamente ritratte nell eventualità di passaggio di mezzi autorizzati o di soccorso. Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le tende devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori e saranno valutate dal Comune caso per caso e solo in seguito a progettazione specifica. Tra le colonne di porticati e nei vani delle relative arcate possono essere consentite solo tende di tipo verticale munite di meccanismo per l innalzamento, purché esista omogeneità di materiale, di forma e di colore e nel caso verranno valutate progettazioni specifiche e la loro compatibilità con il contesto urbanistico circostante. Art. 26 Insegna di esercizio decorativa. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona la superficie di ogni insegna 18

19 decorativa non può superare la superficie di mq. 2 e, in ogni caso, non può eccedere, in larghezza, oltre i margini esterni delle vetrine o delle finestre o delle porte sopra le quali viene posizionata. Se l insegna decorativa viene eseguita a fianco della vetrina o dell ingresso dell attività, non potrà superare la superficie pari a mq. 2 e comunque non dovrà eccedere in altezza dal limite del serramento stesso. nella zona 3 - la superficie di ogni insegna decorativa non può superare il 15% della superficie di facciata non eccedente i mq. 100, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% per ogni mq. 100 di superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, fino al limite massimo di mq. 50. ILLUMINAZIONE ammessa per luce indiretta. In ogni caso, per forma, colore e collocazione le insegne decorative non devono alterare l equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell edificio e non devono interessare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori e similari. Nella zona 1, sugli edifici e nei nuclei antichi le insegne decorative devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma, nelle dimensioni e nei colori e saranno valutate dal Comune caso per caso e solo in seguito a progettazione specifica, e comunque nel rispetto del D.lgs 42/2004. Art. 27 Insegna di esercizio a vetrofania. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE - nella zona 1 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq 0,50 per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate. - nella zona 2 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq.1,50 per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate. - nella zona 3 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq. 2,00 per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate. Nella zona 1, sugli edifici e nei nuclei antichi, le vetrofanie devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma e nei colori. 19

20 Per motivate esigenze di tutela della privacy, per esigenze tecniche legate all esercizio dell attività, è possibile posizionare vetrofanie di colore neutro, senza alcuna scritta o decoro senza che queste debbano rispettare i parametri previsti. 20

21 CAPO III - CARTELLI E INSEGNE PUBBLICITARIE Art. 28 Definizione di cartello pubblicitario. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno a terra con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Rientrano in questa fattispecie anche i cartelli pubblicitari costituiti da manufatti a messaggio variabile, tramite rotazione interna, verticale o orizzontale, del messaggio stesso. Art. 29 Cartello pubblicitario. I requisiti geometrici ammessi per l installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona non ammessa nelle strade evidenziate in colore ciano, nelle posizioni indicate dall Amministrazione comunale è ammessa la collocazione di cartello pubblicitario, anche bifacciale, purché di dimensioni (mt.1,50x2,00 oppure mt. 2,00x1,50 secondo le indicazioni dell ufficio tecnico) pari a mq.3,00 di superficie per ogni singola facciata se non addossato ad edificio; se il cartello pubblicitario viene addossato sulla parete di edificio esistente esso non può superare il 10% della superficie di facciata non eccedente i mq.100, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 5% per ogni mq.100. FORMA ALTEZZA DAL SUOLO SUPPORTI ILLUMINAZIONE: regolare riconducibile alle comuni figure geometriche piane quali il rettangolo il bordo inferiore del cartello posto in opera, deve essere ad una quota pari a mt. 2,20 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti. sia per luce diretta che indiretta L installazione di cartelli pubblicitari nel territorio comunale deve tenere conto di quanto stabilito nel presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, prediligendo l installazione di gruppi omogenei lungo le strade abilitate all installazione, ove per gruppo omogeneo si intende un insieme di manufatti che rispettino i seguenti criteri: a) identica altezza minima dal suolo b) identica distanza dal ciglio stradale c) identiche dimensioni (base per altezza) d) identica tipologia del supporto La domanda di autorizzazione deve riportare con esattezza l ubicazione della posizione e devono essere esattamente riportati il numero della posizione e l indicazione della via e direzione In caso di più richieste sulla stessa posizione farà fede il n di protocollo di arrivo della domanda. 21

22 Art Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza. La collocazione dei cartelli sul territorio comunale, dove ne è consentita l installazione, è autorizzata ed effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicarsi nel senso delle singole direttrici di marcia, intendendo per tale la banchina del lato di percorrenza. 1. Interno centro abitato o tratti di strada extraurbana con limite di velocità permanente inferiore o uguale a 50 km/h a) non inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata ovvero non inferiore a mt. 1,5 per le strade di tipo D, E ed F, così classificate dall art. 2, comma 2, del vigente Codice della Strada b) non inferiore a mt. 25 da altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici dalle intersezioni stradali c) non inferiore a mt. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni stradali d) non inferiore a mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie 2. Esterno centro abitato a) non inferiore a mt. 100 da altri cartelli e mezzi pubblicitari b) non inferiore a mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione c) non inferiore a mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione d) non inferiore a mt. 150 prima dei segnali di indicazione e) non inferiore a mt. 100 dopo i segnali di indicazione f) non inferiore a mt. 100 dal punto di tangenza delle curve planimetriche di raggio inferiore a 2,50 m g) non inferiore a mt. 250 prima delle intersezioni stradali h) non inferiore a mt. 100 dopo le intersezioni stradali i) non inferiore a mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie In deroga ai punti 1.a) e 2.a) in presenza di ostacoli fissi, già esistenti, a distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento in allineamento con questi ultimi. E vietata la collocazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile collocati in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti. 22

23 Mt.000 Mt.000 Mt.200 Mt.100 Mt.100 Mt.25 Mt.250 Mt.150 Mt.50 Mt.25 Segnali di pericolo e di prescrizione Mt.250 Segnali di pericolo e di prescrizione Mt.50 Mt.100 Segnali di preavviso e di indicazione Mt.25 Segnali di preavviso e di indicazione Mt.150 Mt.25 Mt.100 Mt.25 Mt.100 Mt.25 Distanza dal limite della carreggiata Salvo allineamento Mt.3 Calcolata dalla metà della linea bianca delimitante sul nastro d asfalto LA CARREGGIATA Art.51/2 (dopo la lettera ) L DIRETTRICE DI MARCIA art.51/2 (dopo lettera L) art.51/3 (dopo lettera D) DIRETTRICE DI MARCIA art.51/2 (dopo lettera L) art.51/3 (dopo lettera D) Distanza dal limite della carreggiata Salvo allineamento Regolamento Comunale Calcolata dalla metà della linea bianca delimitante sul nastro d asfalto LA CARREGGIATA Art.51/2 (dopo la lettera ) L Mt.100 Mt.100 POSIZIONAMENTO LUNGO LE CURVE POSIZIONAMENTO LUNGO LE CURVE Punto di tangenza Punto di ta ngenza Mt.100 Punto di ta ngenza Mt.100 Area compresa tra i punti di tangenza Limite della carreggiata (striscia bianca delimitante la corsia di marcia ) Valgono i Regalamenti Comunali. In ogni caso, all interno del Centro Abitato l unic o punto da interdire è eventualmente quello corrispondente alla zona rossa del disegno a fianc o. L Art. 17/2 (fasce di rispetto) prevede che l esterno delle curve sia equiparato ad un rettilineo. Lo stesso dovrebbe valere per l installazione dei cartelli pubblicitari e quindi tutta la zona segnata in arancione dovrebbe non più essere interdetta. 23

24 CAPO IV - STRISCIONI, CARTELLI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA, LOCANDINE, STENDARDI E CONTENITORI PORTA INSERZIONI PUBBLICITARIE Art.31 Definizione di striscione. Si definisce striscione un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto da cavi opportunamente dimensionati, situato trasversalmente su vie o piazze oppure vincolato a strutture e posto parallelamente alla sede stradale. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona è ammessa la collocazione di striscione aereo trasversale alla strada o alla piazza con dimensioni massime di mt. 7 di base per mt.1 di altezza, esclusivamente per la promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali, sociali e di categoria nonché derivanti da sponsorizzazioni in favore dell Amministrazione Comunale. nelle strade evidenziate in colore ciano è ammessa la collocazione di striscione con dimensioni massima di mt. 6 di base x mt.1,00 di altezza, nei soli spazi previsti dall Amministrazione Comunale, per la promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria e per particolari eventi commerciali nonché derivanti da sponsorizzazioni in favore dell Amministrazione Comunale. SUPPORTI i cavi di sostegno devono essere opportunamente dimensionati al sostegno del manufatto e, in ogni caso, non possono essere affrancati ai lampioni della pubblica illuminazione ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE ILLUMINAZIONE l altezza dal suolo del bordo inferiore dello striscione posizionato sopra strade o piazze nelle quali è consentita la viabilità non può essere inferiore a mt. 5,10 dal piano viabile stesso non ammessa Lo striscione è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo. Nelle zone e negli appositi spazi definiti dall Amministrazione comunale, per le promozioni di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali, sociali e di categoria, Il periodo di esposizione per ogni richiesta non può superare i 60 (sessanta) giorni consecutivi; l installazione può essere effettuata non prima di quindici giorni dall inizio della manifestazione o dell evento e la sua rimozione deve avvenire entro le 48 (quarantotto) ore dalla fine della manifestazione o dell evento pubblicizzato. Lo striscione può riportare uno spazio con l indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 15% dell intera superficie dello striscione. 24

25 Per le promozioni di particolari eventi commerciali, la collocazione degli striscioni temporanei è ammessa esclusivamente negli spazi individuati dall Amministrazione Comunale, lungo le strade evidenziate in colore ciano; l esposizione non può superare un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni consecutivi, limitando le domande a n 2 richieste annue, salvo disponibilità dello spazio in assenza di altre domande. Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale. Art.32 Definizione di cartelli di locazione e compravendita Si definisce cartello di locazione e compravendita, un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto da cavi opportunamente dimensionati e appeso esclusivamente su parapetti, recinzioni, serrande, cancellate, porte o vetrine e similari, e comunque non sui prospetti degli edifici I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/SUPERFICIE nella zona 1 esclusivamente appeso alla recinzione dell edificio, parapetto del balcone, vetrina o similari, di dimensioni non superiori a mq 0,40. nella zona 2 esclusivamente appeso alla recinzione dell edificio, parapetto del balcone, vetrina o similari, di dimensioni non superiori a mq 0,60. nella zona 3 esclusivamente appeso alla recinzione dell edificio, parapetto del balcone, vetrina o similari, di dimensioni non superiori a mq 1,00. SUPPORTI i cavi di sostegno devono essere opportunamente dimensionati al sostegno del manufatto. ILLUMINAZIONE non ammessa I cartelli vendesi o affittasi sono da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione non può superare i 6 (sei) mesi annui, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi; l installazione può essere effettuata non prima di 24 (ventiquattro) ore dall inizio della promozione commerciale sopra descritta e la sua rimozione deve avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore dalla fine della promozione. Si precisa inoltre che è fatto divieto l installazione di cartelli di locazione/compravendita sui prospetti degli edifici. Si precisa che tali mezzi pubblicitari dovranno rispettare le prescrizioni e le distanze minime previste dal codice della strada. Per ogni unità immobiliare è ammessa la collocazione di un solo cartello. Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, solo per l esposizione dei cartelli di locazione e compravendita riferiti ad aree facenti parte di piani attuativi. I cartelli di locazione e vendita immobiliare con superficie inferiore a mq. 0,25 non necessitano di alcuna autorizzazione. 25

26 Art.33 Definizione di locandina. Si definisce locandina un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d appoggio. Può essere esposto in aderenza a sostegno rigido: nel caso costituisce il cosiddetto cavalletto o struttura similare. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/ SUPERFICIE nella zona 1 è ammessa la collocazione di locandina con dimensioni massime di mt.1 di base per mt.1,4 di altezza, esclusivamente appesa ad ogni vetrina per le sole promozioni di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria; per la promozione di attività commerciali è ammessa la collocazione di locandina con dimensioni massime di m. 0,50 di base per m. 0,70 di altezza. In zona 1 non è ammessa la collocazione di cavalletti. nella zona 2 - è ammessa la collocazione di locandina o cavalletto con dimensioni massime di mt.1 di base per mt.1,4 di altezza, sostegno escluso, esclusivamente per la promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria; per la promozione di attività commerciali è ammessa la collocazione di locandina con dimensioni massime di m. 0,50 di base per m. 0,70 di altezza collocate in aderenza alla vetrina o su cavalletto purché lo stesso non costituisca intralcio alla circolazione ciclo-pedonale o dei mezzi. nella zona 3- è ammessa la collocazione di locandina o cavalletto con dimensioni massime di mt. 1 di base per mt.1,4 di altezza, sostegno escluso, per la promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria, e anche per promozioni di particolari eventi commerciali; nelle strade evidenziate in colore ciano è ammessa la collocazione di locandina su cavalletto con dimensioni massime di mt.1 di base per mt.1,4 di altezza, sostegno escluso, per la promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria e anche per promozioni di particolari eventi commerciali limitatamente a via Treponti, via Mazzini e via Papa Giovanni XXIII, via San Giacomo direzione Nord-Sud nel tratto compreso tra via Einaudi e la Tangenziale Sud, con esclusione di via Garibaldi. SUPPORTI ILLUMINAZIONE il manufatto di sostegno deve essere opportunamente dimensionato al sostegno della locandina non ammessa 26

27 La locandina è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione non può superare i 30 (trenta) giorni, fino ad un massimo tre richieste per ogni anno solare; l installazione può essere effettuata non prima di quindici giorni dall inizio della manifestazione o dell evento e la sua rimozione deve avvenire entro le 48 (quarantotto) ore dalla fine della manifestazione o dell evento pubblicizzato. Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, per l esposizione di proprie locandine promozionali di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale. Nella zona 1 - la locandina può riportare uno spazio con l indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi di privati che sponsorizzano, ovvero degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 15% dell intera superficie della locandina. In zona è possibile esporre, esclusivamente sulle vetrine, fino a n. 2 locandine aventi dimensioni massime ciascuna di m. 0,50 x 0,70 senza alcuna richiesta di autorizzazione. Per dimensioni superiori (fino ad un massimo di mt.1 di base per mt.1,4 di altezza) dovrà essere richiesta apposita autorizzazione. In zona 1 non è ammessa la collocazione di cavalletti. In zona 1, per le strutture ricettive e strutture ospitanti convegni, manifestazione di particolare interesse, è possibile autorizzare l apposizione di locandine posizionate all ingresso della struttura. Gli impianti devono essere collocati il giorno di inizio dell evento e rimossi il giorno di chiusura. Limitatamente ai cavalletti si precisa che gli stessi debbono rispettare le prescrizioni e le distanze minime previste per i cartelli pubblicitari di cui al precedente art. 29 e 30 la distanza minima prima e dopo altri cartelli pubblicitari non può essere inferiore a mt.10 all interno del centro abitato, mt. 30 sulle strade fuori dal centro abitato con limite di velocità di km/h 70 e mt. 45 sulle strade fuori dal centro abitato con limite di velocità di km/h 90. Art.34 Definizione di stendardo. Si definisce stendardo un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto superiormente o lateralmente per un suo lato da apposita struttura a palo opportunamente dimensionata. Per similitudine viene così definito il gonfalone, riportante messaggio pubblicitario. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: ZONA/ SUPERFICIE nella zona 1 non è ammessa. nella zona 2 è ammessa la collocazione di stendardo o gonfalone con dimensioni massime di mt. 1 di base per mt.1,4 di altezza, sostegno escluso, esclusivamente per la promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria. nella zona 3 è ammessa la collocazione di stendardo o gonfalone con dimensioni massime di mt. 1,00 di base per mt.3 di altezza, sostegno escluso, per la promozione di attività culturali, sportive, filantropiche, sindacali e di categoria. E ammessa la collocazione di stendardo o 27

28 gonfalone su area pertinenziale privata anche per la promozione di particolari eventi commerciali SUPPORTI ALTEZZA DAL SUOLO ILLUMINAZIONE il manufatto di sostegno deve essere opportunamente dimensionato al sostegno dello stendardo o del gonfalone il bordo inferiore dello stendardo o gonfalone posto in opera, deve essere ad una quota pari a un minimo di mt. 0,70 rispetto al suolo, ad un altezza minima di mt. 2,20 rispetto al marciapiede e ad un altezza minima di mt. 5,10 da sedi viarie. non ammessa Lo stendardo o il gonfalone è da considerarsi un mezzo pubblicitario temporaneo e il periodo di esposizione non può superare i 30 (trenta) giorni; l installazione può essere effettuata non prima di quindici giorni dall inizio della manifestazione o dell evento e la sua rimozione deve avvenire entro le 48 (quarantotto) ore dalla fine della manifestazione o dell evento pubblicizzato. In zona 1, per le strutture ricettive e strutture ospitanti convegni, manifestazione di particolare interesse, è possibile autorizzare l apposizione di n 2 stendardi, posizionati all ingresso della struttura. Gli impianti devono essere collocati il giorno di inizio dell evento e rimossi il giorno di chiusura. Nella zona 3 il periodo di esposizione non può superare i 60 (sessanta) giorni consecutivi. Sono derogabili le caratteristiche dimensionali e qualitative di stendardi riportanti i soli loghi e marchi registrati. Il Comune si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra previsto, per l esposizione di propri stendardi o gonfaloni promozionali di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale. Nella zona 2 lo stendardo o il gonfalone può riportare uno spazio con l indicazione dei nominativi, dei loghi o dei marchi di privati che sponsorizzano, ovvero degli enti che patrocinano la manifestazione stessa: tale spazio non può, in ogni caso, essere superiore al 15% dell intera superficie dello stendardo o del gonfalone. Nelle zone 1, 2 e 3 è ammessa la collocazione di stendardo sui pali della pubblica illuminazione di proprietà del Comune solo per contratti di sponsorizzazione in favore dell Amministrazione Comunale. Il periodo di esposizione non può essere superiore a 12 mesi. La misura dello stendardo non può essere superiore a cm. 100, orizzontali, e cm. 300, verticali, e deve essere installato ad una altezza tale che la parte inferiore sia collocata a più di 220 cm. dal suolo ed il lato non vincolato non fuoriesca dalla proiezione verticale del cordolo del marciapiede, ove esistente. Lo stendardo deve necessariamente essere sostenuto lateralmente da apposita struttura a sua volta ancorata al palo nel lato più lungo. A tal fine è obbligo acquisire il parere del responsabile di servizio della Polizia Locale e dei Lavori Pubblici. Art.35 Definizione di contenitore porta inserzioni pubblicitarie. Si definisce contenitore porta inserzioni o manifesti pubblicitari per campagne promozionali, la struttura di qualsiasi materiale collocata all interno dei locali e visibile dalla strada comunale, in prossimità della vetrina/e dell attività, sulla quale apporre annunci, manifesti promozionali riguardanti l attività commerciale del richiedente. 28

29 ZONA/SUPERFICIE Nella zona 1 2 è ammessa la collocazione di bacheche porta inserzioni e/o manifesti pubblicitari aventi superfici totali (comprensivi della struttura) non eccedenti il 70% della superficie totale della vetrina. Nella zona 3 è ammessa la collocazione di bacheche porta inserzioni e/o manifesti pubblicitari aventi superfici totali (comprensivi della struttura) non eccedenti il 80% della superficie totale della vetrina. DISTACCO DALLA VETRATA ILLUMINAZIONE Non inferiore a 10 cm ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta 29

30 CAPO V - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO Art.36 Definizione di segno orizzontale reclamistico. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non sono ammessi nel territorio comunale, salvo che in occasione di manifestazione sportive di rilevanza nazionale e su progettazione specifica: nel caso possono essere collocati quarantotto ore prima e devono essere rimossi entro le 48 (quarantotto) ore successive del termine della manifestazione sportiva. L utilizzo dei materiali decorativi deve garantire la sicurezza stradale non diminuendo l aderenza dei veicoli al manto stradale. 30

31 CAPO VI - PREINSEGNE Art.37 Definizione di preinsegna. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto rigido bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede in cui si esercita una determinata attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci compresi entro un raggio di 5 km dalla sede stessa. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SAGOMA SUPERFICIE rettangolare con la freccia direzionale all interno Nella zona 1 e 2 non ammessa. Nella zona 3 e 4 ammessa nella dimensione di mt.1,20 di base per mt.0,20 di altezza (limite di velocità 50 orari) ed mt.1,25 di base per mt. 0,25 di altezza (limite velocità orari) COLORI il colore di fondo può essere grigio azzurro (RAL 5024) con scritta e simboli bianchi e/o neri. Non deve comunque confondersi con la segnaletica direzionale. ALTEZZA DAL SUOLO SUPPORTI il margine inferiore della preinsegna non può essere inferiore a mt. 1,50 e non può essere inferiore a mt.2,20 in presenza di viabilità pedonale: il margine superiore non può essere superiore a mt 3,30 strutture metalliche vincolate al suolo ILLUMINAZIONE non ammessa, così come non ammessa è la catarifrangenza Un unica struttura di sostegno può raggruppare un numero massimo di sei preinsegne, a condizione che le stesse siano riferite ad attività diverse: in questo caso la prima preinsegna deve essere posizionata all altezza massima consentita e le successive a scalare. Art Ubicazione delle preinsegne lungo le strade e le fasce di pertinenza. La collocazione di preinsegne sul territorio comunale, dove ne è consentita l installazione, è autorizzata ed effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicarsi nel senso delle singole direttrici di marcia, intendendo per tale la banchina del lato di percorrenza: Vedi disposti dell Art. 79 Art. 126 e Art. 51 commi 2 e 4 del Regolamento Attuazione del Codice della Strada In deroga al punto a), in presenza di ostacoli fissi già esistenti a distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento in allineamento con questi ultimi. L installazione delle preinsegne è subordinata alla distanza di avvistamento dei segnali verticali di indicazione, pericolo e prescrizione. 31

32 Poiché tale distanza varia al variare della velocità di percorrenza del tratto stradale interessato, si fornisce una tabella per le tre velocità più comunemente imposte, precisando che per velocità diverse si dovrà adattare eventualmente il metodo della interposizione lineare. UBICAZIONE PREINSEGNE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA VELOCITA DISTANZE DA: PRIMA DOPO PRIMA DOPO PRIMA DOPO Segnali di pericolo Segnali di Prescrizione Segnali di Indicazione Cartelli pubblicitari Punto di tangenza delle curve Gallerie Intersezione Non ammessa Non ammessa Non ammessa Dalla carreggiata mt.3 salvo deroghe per allineamento. 32

33 CAPO VII - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO Art.39 Definizione di segnale turistico e di territorio. Si definisce segnale turistico e di territorio, la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a fornire agli utenti della strada l indicazione per l individuazione di itinerari turistici e di territorio I segnali turistici e di territorio si distinguono in temporanei o permanenti a seconda del tipo di messaggio: a) segnali temporanei: sono segnali che possono riportare indicazioni relative a percorsi di avvicinamento a luoghi di manifestazioni e mostre, limitatamente alla durata delle stesse; b) segnali permanenti: sono segnali che possono riportare: - indicazioni turistiche; - indicazioni territoriali; - indicazioni di luoghi di pubblico interesse; - indicazioni alberghiere e ricettive; - indicazioni relative a zone o complessi industriali, artigianali e/o commerciali; - indicazioni relative a singole attività industriali, artigianali e commerciali. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SAGOMA SUPERFICIE COLORI - nel centro abitato: è ammessa la sagoma rettangolare, bidimensionale e bifacciale, con freccia di indicazione inserita all interno della sagoma rettangolare (tabella II 13/a e 13/b. R.A. Cod. Str.) fuori dal centro abitato: è ammessa la sagoma rettangolare con punta di freccia ( art.128 del D.P.R. 495/92); la freccia all interno della sagoma rettangolare non è ammessa. Non inferiori (1 x 0,20) mq e non superiori a (1,50x0,30) mq. per le attività industriali, artigianali e commerciali fondo nero opaco con scritte gialle (come da figura II 297 art.134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR 16/12/1992 n 495): è ammessa la riproduzione grafica propria delle parole e dei simboli, nell apposito spazio, che contraddistinguono il logotipo dell attività segnalata per le attività alberghiere e ricettive similari fondo bianco con scritte nere e simbolo circoscritto da quadrato marrone (come da figura II 301 art.134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR 16/12/1992 n 495): è ammessa la riproduzione grafica propria delle parole che contraddistinguono il logotipo dell attività segnalata ALTEZZA DAL SUOLO SUPPORTI il margine inferiore del segnale non può essere inferiore a mt. 2,20; il margine superiore non può essere superiore a mt 3,30 strutture metalliche vincolate al suolo 33

34 ILLUMINAZIONE obbligatoria la catarifrangenza in ogni caso deve essere assicurata identica percettività sia di giorno che di notte Un unica struttura di sostegno può raggruppare un numero massimo di sei segnaletiche direzionali di attività, a condizione che le stesse siano riferite ad attività diverse: in questo caso la prima segnaletica direzionale di attività deve essere posizionata all altezza massima consentita e le successive a scalare. Non è consentita la collocazione di nuova struttura contenente segnaletica direzionale di attività, se non dopo l avvenuto completamento di quella già esistente nella medesima ubicazione: in questo caso può essere collocata una seconda struttura adiacente, sempre con il limite massimo di sei segnali direzionali di attività. All interno di aree o complessi commerciali, artigianali o industriali, in cui è riconosciuta un effettiva difficile reperibilità dei luoghi, i segnali relativi alle singole attività, possono essere ammessi anche in vie diverse da quelle di diretto accesso alle stesse. Art Ubicazione dei segnali turistici e di territorio lungo le strade e le fasce di pertinenza. La collocazione dei segnali turistici e di territorio sul territorio comunale, dove a discrezione dell Amministrazione ne è consentita l installazione, è autorizzata ed effettuata in prossimità delle intersezioni stradali purché indichino effettivamente la direzione necessaria al fine del raggiungimento dell attività segnalata e sempre ché sia comprovata la necessità di un percorso di avvicinamento. Inoltre: a) non siano collocate fuori dai centri abitati a distanza superiore ai km. 1 dal luogo di insediamento dell attività segnalata. (Dentro i centri abitati la distanza massima è a discrezione dell amministrazione comunale). b) siano collocate in posizione autonoma rispetto alla segnaletica stradale esistente e, fuori dal centro abitato, solo in prossimità delle intersezioni della strada di diretto accesso all attività segnalata nello spazio compreso entro i mt. 50 dall intersezione stessa. c) non devono compromettere la sicurezza della circolazione e non devono interferire con l avvistamento e la visibilità dei segnali stradali di pericolo, prescrizione e indicazione. d) devono essere disposte con orientamento tale da essere visibili dalla corrente di traffico alla quale sono dirette. e) devono essere in possesso del certificato di qualità rilasciato dall Ente preposto selezionato dal Ministero dei Trasporti comprovata dall apposito bollino posto sul retro di ciascun segnale. 34

35 CAPO VIII - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI Art Definizione di segnale di servizio utile Segnale verticale atto a informare che nelle immediate vicinanze vi è un punto che fornisce servizi specifici all utente della strada fra quelli specificati dall Ar136 vengono presi in particolare considerazione nella stesura del presente regolamento (poiché sono quelli più richiesti ai fornitori di servizi di pubblicità esterna) Quelli previsti dall Art.136 del Regolamento di Attuazione codice della strada, ai commi: 3 Assistenza meccanica 5 Fermata autobus 8 Informazioni turistiche o di altro genere 21 Polizia Manufatto monofacciale di forma rettangolare utilizzabile nelle misure previste dalla tabella II 7 e II 8 pagina 480 titolo II del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada eventualmente integrabile con un pannello modello II punto 1 indicante la distanza in metri. Art. 42 Ubicazione della segnaletica di servizio utile I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire (al massimo 500 m). Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 Reg. C.d.S., indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte del Comune di Rezzato, il quale valuterà l effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in funzione dell utilità per la generalità degli utenti della strada interessata. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività. Per la distanza dalla carreggiata si utilizza quella prevista per i segnali verticali. 35

36 CAPO IX - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO Art.43 Definizione di impianto pubblicitario di servizio. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (paline fermata autobus, pensiline fermata autobus, transenna parapedonale, cestino rifiuti, panchina, orologio, pannello planimetrico e simili) recante uno o più spazi pubblicitari. Il Comune si riserva la valutazione preventiva sull effettiva utilità pubblica del manufatto di servizio; in caso positivo saranno prese in considerazione solo progettazioni specifiche che individuino, oltre che la tipologia dei singoli manufatti, anche la loro collocazione ed eventuale presenza sul manufatto di messaggi pubblicitari. I messaggi pubblicitari comunque non potranno superare il 60% della superficie per ogni facciata dell impianto pubblicitario di servizio. Sono ammessi impianti pubblicitari di servizio solo a seguito di autorizzazione dell ufficio competente. 36

37 CAPO X - IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA Art. 44 Definizione di impianto di pubblicità o propaganda. Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come cartello, né come insegna pubblicitaria, né come striscione, né come telo, né come locandina, né come stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come preinsegna, né come segnaletica direzionale di attività, né come impianto pubblicitario di servizio. Appartengono a tale definizione gli impianti destinati alle affissioni pubbliche e private a seconda che la proprietà sia del Comune o di privati, atti al supporto di manifesti cartacei o di altro materiale privo di rigidità propria. I primi vengono meglio identificati con la definizione di impianti destinati alle pubbliche affissioni : i secondi con la definizione impianti destinati alle affissioni dirette. 1. impianti destinati alle pubbliche affissioni Sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni preesistenti, installato stabilmente come supporto per l esposizione di manifesti cartacei o di altro materiale privo di rigidità propria. Costituiscono patrimonio del Comune e della comunità: servono a garantire ai cittadini, tramite il servizio delle pubbliche affissioni di cui all art.26 del regolamento di applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la propria libertà costituzionale di espressione, anche commerciale, di religione e di fede politica. Per la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale si rimanda all art.6-27 del regolamento di applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per le modalità di utilizzo del servizio pubbliche affissioni di rimanda agli artt , 31, 32 del Regolamento di applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti destinati alle pubbliche affissioni vengono così ulteriormente definiti: STRUTTURA DIM. SUPPORTO PER DESTINAZIONE D USO Tabella su pali mono o bifacciale Tabella su pali mono o bifacciale 100x140 o 2 fogli 200x140 o 2 fogli n 2 manifesti del formato 100x140 n 8 manifesti del formato 50x70 n 4 manifesti del formato 100x70 n 4 manifesti del formato 100x140 n 16 manifesti del formato 50x70 n 18 manifesti del formato 70x50 n 8 manifesti del formato 100x70 n 2 manifesto del formato Manifesti istituzionali del Comune e manifesti istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica Manifesti istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica Annunci mortuari, ringraziamenti e ricorrenze Manifesti commerciali 37

38 200x140 Tabella su pali mono o bifacciale Tabella su pali mono o bifacciale 140x200 o 4 fogli 280x200 o 8 fogli n 4 manifesti del formato 140x100 n 16 manifesti del formato 70x50 n 18 manifesti del formato 50x70 n 8 manifesti del formato 70x100 n 2 manifesti del formato 140x200 n 8 manifesti del formato 140x100 n 32 manifesti del formato 70x50 n 36 manifesti del formato 50x70 n 16 manifesti del formato 70x100 n 4 manifesti del formato 140x200 n 2 manifesti del formato 280x200 Manifesti istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica Annunci mortuari, ringraziamenti e ricorrenze e Manifesti commerciali Manifesti istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica Annunci mortuari, ringraziamenti e ricorrenze Manifesti commerciali Il Comune, avvalendosi delle facoltà di deroga previste dall art.23 comma 6 del nuovo Codice della Strada, individua all interno del centro abitato l ubicazione, il collocamento, le dimensioni e la destinazione d uso degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, con particolare riguardo alle esigenze dell amministrazione e dell utenza. Il Comune, previa richiesta, concede l installazione di bacheche a Partiti, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro conformemente alle prescrizioni adottate nello specifico Regolamento. 2. quantità degli impianti La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nell art. 6 del Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio pubbliche affissioni; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva: a) impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale: rientrano tutte le comunicazioni amministrative, sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e da altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui l art. 6 del Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio pubbliche affissioni ; b) Impianti destinati alle onoranze funebri: vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all affissione dei necrologi e, ove nel caso, regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui 38

39 all art. 6 del Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio pubbliche affissioni ; c) Impianti destinati alle affissioni commerciali: vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all art.6 del Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio pubbliche affissioni. d) Ai sensi dell art.3 del D.lgs 507/93 può essere attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della minima superficie prevista dall art.18, comma 3, del citato D.Lgs 507/93. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente art.6, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificati nel presente Regolamento e nel Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d oneri che prevede la durata della concessione, l ammontare del deposito cauzionale, l obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto. 3. altre disposizioni in materia di impianti ed affissioni La Giunta comunale, su proposta del settore Tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente punto 2 sulla base di riscontrate esigenze di servizio. L eventuale concessionario del servizio, nell ambito delle prescrizioni del punto 2, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal contratto e per motivate esigenze del servizio. La Giunta, adotta la proposta di adeguamento del presente Regolamento formulata dal Concessionario con le modifiche ritenute necessarie. 39

40 CAPO XI - ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE VISIVA Art.45 Cartello di cantiere. Si definisce cartello di cantiere il manufatto bidimensionale, monofacciale, collocato nei pressi dell ingresso del cantiere di lavoro in aderenza allo steccato delimitante il cantiere stesso, ovvero collocato nei pressi dell ingresso del cantiere di lavoro su propri pali di sostegno ancoranti internamente ed in aderenza allo steccato di cantiere, ovvero collocato nei pressi dell ingresso del cantiere di lavoro direttamente sull edificio oggetto del cantiere o nei pressi dell ingresso del cantiere di lavoro sul ponteggio dell edificio oggetto di cantiere. La sua esposizione è obbligatoria e deve, nel suo contenuto, riportare tutti i dati relativi al committente, all impresa costruttrice, al direttore dei lavori e quant altro previsto dalla normativa vigente. Deve rispettare quanto previsto nel vigente Regolamento edilizio comunale. Laddove si utilizzino cartelli prestampati riportanti pubblicità di terzi la parte dedicata alla pubblicità non può essere maggiore di 1/4 del cartello stesso. Diversamente il committente dei lavori deve inoltrare la richiesta di autorizzazione come cartello pubblicitario di cantiere di cui al successivo articolo. Art.46 - Cartello pubblicitario di cantiere. Si definisce cartello pubblicitario di cantiere il manufatto bidimensionale, monofacciale, collocato in aderenza allo steccato delimitante il cantiere di lavoro, ovvero su propri pali di sostegno ancoranti internamente ed in aderenza allo steccato del cantiere di lavoro, ovvero collocato direttamente sull edificio oggetto del cantiere di lavoro, sul ponteggio dell edificio oggetto del cantiere di lavoro o nell area di pertinenza del cantiere di lavoro. Esso è finalizzato all esposizione di messaggi pubblicitari inerenti le ditte impegnate nel cantiere, le ditte impegnate nelle installazioni di impianti nel cantiere o le ditte impegnate nella compravendita o nella locazione dell edificio oggetto del cantiere. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SAGOMA SUPERFICIE CARATTERISTICHE MATERICHE Rettangolare - nelle zone 1 e 2 ammesso per superficie non superiore a mq.6 complessivi. - nella zona 3 - ammesso per superficie non superiore a mq.15 - nelle strade evidenziate in colore ciano ammesso per superficie non superiore a mq.15 ammesso in materiale rigido. ammesso in materiale privo di rigidità propria, tipo pvc o similari, purché posto in aderenza alla struttura di sostegno e ancorato ad essa in totale sicurezza, assicurando che il manufatto sia sottratto all azione del vento. 40

41 ALTEZZA DAL SUOLO SUPPORTI ILLUMINAZIONE Il margine inferiore del cartello pubblicitario di cantiere non può essere inferiore a mt. 1,00, se esposto in aderenza allo steccato, ovvero a mt.1,80 se esposto su altre strutture strutture metalliche vincolate al suolo ammessa unicamente per luce indiretta Nella zona 1, sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, i cartelli pubblicitari di cantiere sono soggetti comunque a valutazione, da parte del Comune, in ordine al caso specifico: essi dovranno essere compatibili con il contesto urbano in cui si inseriscono ed essere particolarmente curati nei materiali, nella forma e nei colori. La durata di esposizione dei cartelli pubblicitari di cantiere è limitata alla durata del cantiere stesso: essi devono essere rimossi contestualmente al cantiere oggetto dei lavori. Art.47 Telo pubblicitario su ponteggio di cantiere. Si definisce telo pubblicitario su ponteggio di cantiere il manufatto bidimensionale, monofacciale e privo di rigidità propria, collocato in aderenza al ponteggio di un cantiere edile, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari di attività, prodotti o servizi non direttamente interessati al cantiere oggetto dei lavori. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SAGOMA SUPERFICIE Rettangolare Nella zona 1- ammesso solo se riproduce la facciata dell edificio oggetto dei lavori. nella zona 2 e 3 ammesso di superficie non superiore al 25% per ogni facciata del fronte di appoggio del ponteggio; la restante superficie può essere occupata solo con la riproduzione della facciata dell edificio retrostante CARATTERISTICHE MATERICHE ALTEZZA DAL SUOLO SUPPORTI ammesso in materiale privo di rigidità propria, tipo pvc o similari, purché posto in aderenza alla struttura di sostegno e ancorato ad essa in totale sicurezza, assicurando che il manufatto sia sottratto all azione del vento il margine inferiore del telo pubblicitario su ponteggio di cantiere non può essere inferiore a mt. 3,00 e il margine superiore non può superare l altezza totale del ponteggio stesso strutture metallica costituita dal ponteggio ovvero proprio telaio di sostegno opportunamente dimensionato e vincolato in aderenza e in elevazione al ponteggio stesso 41

42 La durata di esposizione dei teli pubblicitari su ponteggio di cantiere è limitata alla durata del cantiere stesso: essi devono essere installati non prima dell inizio dei lavori e rimossi contestualmente alla fine dei lavori medesimi. Art.48- Mezzi e impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi pertinenziali alle stesse. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse pertinenziali, all interno o all esterno del centro abitato, possono essere collocati mezzi e impianti pubblicitari, ivi comprese le insegne di esercizio, purché la superficie complessiva non superi l 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio stesse: da tale computo, da presentarsi in fase di richiesta, sono esclusi i mezzi e gli impianti pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l area di parcheggio. I mezzi pubblicitari e gli impianti pubblicitari non possono essere collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi: in ogni modo non devono occultare la visibilità di accesso e di uscita dall area di servizio. Per la posizione di strumenti tecnologici al servizio dell impianto quali possono essere le informazioni relative ai prezzi di vendita dei prodotti petroliferi è sufficiente presentare una semplice comunicazione. Il Comune si riserva la valutazione del rilascio di provvedimento autorizzativo, solo in conseguenza di progettazione specifica e dettagliata. Art.49 Arredo urbano negli spazi verdi e nelle rotatorie. Il Comune può consentire l esposizione di arredo urbano (ad esempio delle sculture) negli spazi verdi delle aiuole pubbliche e nelle rotatorie a privati che, tramite apposita progettazione e conseguente convenzione, da approvare con delibera di Giunta Comunale, realizzino e curino a propria cura e spese, la manutenzione del verde pubblico, anche con l ausilio di terzi interessati. L arredo urbano può essere corredato di manufatti (riportanti loghi, nomi, ecc. del privato a cui è affidata la manutenzione del verde pubblico), la cui tipologia e dimensioni devono essere indicate nel progetto ed approvate dall ufficio tecnico competente. Nel caso in cui la rotatoria sia già dotata di arredo urbano, sulla stessa, è consentita la collocazione dei manufatti, di cui sopra, da parte di ditte, interessate alla cura e alla manutenzione del verde e dell arredo urbano, da installarsi previo gara e nel rispetto delle norme di cui al regolamento sulle sponsorizzazioni. Il Comune si riserva la possibilità di collocare negli spazi verdi delle aiuole pubbliche indipendentemente da quanto previsto, propri mezzi o impianti pubblicitari a carattere temporaneo per la promozione di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale. Alla scadenza della convenzione o in caso di mancato rispetto di quanto pattuito nella convenzione stessa, i manufatti dovranno essere rimossi conformemente alle prescrizioni dell articolo 7 del presente regolamento. Art. 50 Pubblicità su Dehors. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione di impianti pubblicitari su dehors, sono i seguenti: 42

43 ZONA/SUPERFICIE - nella zona 1 - può essere collocato un singolo impianto/messaggio pubblicitario solo sul prospetto frontale della struttura, e non può superare la dimensioni di mq.1,00; oppure più messaggi, pari ai lati della struttura stessa, la cui superficie totale non sia superiore a mq 1,00, purché riportino esclusivamente il nome e/o il logo del pubblico esercizio. - nella zona 2 - può essere collocato un singolo impianto/messaggio pubblicitario solo sul prospetto frontale della struttura, e non può superare la dimensioni di mq.1,50; oppure più messaggi, pari ai lati della struttura stessa, la cui superficie totale non sia superiore a mq 1,50, purché riportino esclusivamente il nome e/o il logo del pubblico esercizio. - nella zona 3 - può essere collocato un singolo impianto/messaggio pubblicitario solo sul prospetto frontale della struttura, e non può superare la dimensioni di mq.1,80; oppure più messaggi, pari ai lati della struttura stessa, la cui superficie totale non sia superiore a mq 1,50. Nella zona 1, sugli edifici e nei nuclei antichi, i messaggi pubblicitari devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma e nei colori. Art.51 Altre forme di comunicazione visiva. Per altre e diverse forme e luoghi di comunicazione visiva, quali possono essere impianti pubblicitari riproducenti loghi propri o marchi registrati, non già comprese e non definite nel presente Piano Generale degli impianti pubblicitari, l eventuale loro possibilità di collocazione sul territorio comunale sarà valutata in base a progettazione dettagliata e specifica. 43

44 CAPO XII - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA FONICA Art.52- Pubblicità fonica. Per l effettuazione della pubblicità fonica, effettuata mediante sorgente mobile o fissa, valgono le regole stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Urbana. Laddove consentita non deve comunque superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM del 1 marzo Per la pubblicità fonica in occasione di consultazioni elettorali o referendarie si applicano le disposizioni dell articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n 130: se effettuata solo nel territorio comunale deve essere espressamente autorizzata dal Sindaco. Il Comune si riserva la facoltà di limitare o ampliare i limiti di orario previsti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, così come di escluderla anche in determinate zone, in occasione di particolari eventi di carattere sociale, politico o ricreativo. 44

45 CAPO XIII - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI PUBBLICITARI Art.53 Autoveicoli pubblicitari La pubblicità effettuata tramite la sosta di autoveicoli pubblicitari del tipo a vela, è consentita, all interno del centro abitato delle zone 2 e 3 solo nelle aree di parcheggio pubbliche e private, o nelle posizioni autorizzate su richiesta a discrezione dell amministrazione comunale non può essere luminosa per fonte propria diretta o indiretta. Gli autoveicoli a ciò adibiti devono: a) non avere massa a pieno carico superiore a q.li 35 b) essere immatricolati ai sensi dell art.203, comma 2, lett. g. del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada c) essere di proprietà o nella disponibilità per acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria o locazione senza conducente, di ditte che effettuano attività imprenditoriale di pubblicità e che siano iscritte nel registro delle imprese presso la CCIA titolari di licenza di autonoleggio senza conducente. d) avere la struttura di sostegno del messaggio pubblicitario realizzata con supporti mono o bifacciali saldamente ancorati al veicolo e posti in posizione parallela al senso di marcia e) avere la superficie massima di mq. 18 per lato e le singole dimensioni lineari non possono essere superiori a mt. 6 di base per mt. 3 di altezza f) mantenere le distanze previste dal Codice della Strada da altri cartelli o impianti pubblicitari. Qualora gli autoveicoli pubblicitari sostino nello stesso punto per un periodo superiore alle quarantotto ore si assimila ad un impianto pubblicitario fisso di propaganda, quindi soggetto all ottenimento di apposito provvedimento autorizzativo e alla collocazione nel rispetto delle distanze minime stabilite dal precedente art.42. Art.54 Utilizzo dei veicoli pubblicitari, autorizzazioni, divieti L Utilizzo dei veicoli, di cui al comma precedente, è consentito all esterno del centro abitato solo se il veicolo stesso è in movimento. Durante la fermata (non dovuta alla normale circolazione lungo la carreggiata) o durante la sosta è sempre vietata l esposizione del messaggio pubblicitario che deve essere opportunamente oscurato. All interno del centro abitato è consentita la sosta solo nei punti previsti dal precedente comma per un periodo non superiore alle 48 ore. Per periodi superiori è necessario ottenere l autorizzazione alla sosta rilasciata dal comando di Polizia Locale con le procedure e nei tempi in uso per rilasciare le autorizzazioni all occupazione di suolo pubblico. 45

46 CAPO XIV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art.55 Sanzioni. Chiunque viola le disposizioni del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Regolamento di applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Art.56 Disposizioni finali e transitorie. Per tutto quanto non previsto dal presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia ed in particolare il nuovo Codice della Strada (D. L.gs del 30 aprile 1992, n.285) e del relativo Regolamento di Esecuzione (DPR 16 dicembre 1992, n.495). I mezzi e gli impianti pubblicitari installati sulla base di provvedimenti autorizzativi in essere all entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati secondo le seguenti disposizioni: L ufficio competente o ditta Concessionaria del servizio, invierà la comunicazione dell avvenuta approvazione del Nuovo Regolamento degli impianti pubblicitari a tutte le persone fisiche o giuridiche titolari dei provvedimenti autorizzativi in essere. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario non dovesse rispondere sia per caratteristiche sia per zona, alle nuove disposizioni del Regolamento, la persona fisica o giuridica titolare del provvedimento autorizzativo avrà l obbligo di rimuovere a propria cura e spesa il mezzo pubblicitario entro la data di scadenza del titolo autorizzativo e comunque non oltre il tempo massimo di due anni dalla comunicazione dell entrata in vigore del presente Regolamento da parte dell ufficio competente comunale o della Ditta concessionaria del servizio. Il Comune si riserva la facoltà, per giustificati motivi di pubblico interesse e di decoro cittadino, di affidare a privati la gestione, la collocazione e la manutenzione di determinate tipologie di mezzi e\o impianti pubblicitari: tale affidamento, anche disgiunto, avverrà conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Art.57 articoli abrogati Con l approvazione del presente Regolamento vengono abrogati i seguenti articoli del Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni : CAPO VI (artt ); CAPO VII (art.48, art ); Art.58 Interventi in deroga E data la possibilità all Amministrazione Comunale di intervenire comunque in deroga alle disposizioni impartite nel presente regolamento, su proposta di un progetto organico o per esigenze del comune stesso, purché il progetto riguardi attività organizzate o patrocinate dallo stesso, aventi particolare rilevanza sociale o culturale. 46

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