I.T.S. E.MATTEI DI DECIMOMANNU

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1 I.T.S. E.MATTEI DI DECIMOMANNU ACCORDO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA IN MATERIA DI RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI L anno 2015, nel mese di MAGGIO, il giorno VENTUNO Decimomannu, in sede di contrattazione integrativa tra, presso l I.T.S. E.MATTEI di il Dirigente Scolastico Prof. Gian Pietro Demurtas, in rappresentanza della parte pubblica e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell Istituzione Scolastica, Prof. Carlo Manovella e Prof.ssa Daniela Brau per i Cobas-Scuola e Sig.Paoletto Ena per la Uil Scuola viene sottoscritto il presente Accordo in materia di relazioni e diritti sindacali. il vigente CCNL stipulato in data Le parti sopra indicate, visto il contratto integrativo d Istituto inerente le relazioni e i diritti sindacali stipulato in data e tuttora vigente concordano quanto segue. PARTE I RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA Art. 1 Campo di applicazione. Procedura di rinnovo dei contratti integrativi d Istituto. Il presente contratto si applica a tutto il personale scolastico, docente e Ata, sia con contratto di lavoro T.I che T.D., in servizio presso l Istituto. Le materie di contrattazione integrativa e informazione, preventiva e successiva, sono quelle di cui all art.6 del CCNL 2006/09, tuttora vigente. Il Dirigente Scolastico si impegna a presentare la piattaforma alla RSU in tempo utile per consentire l apertura delle trattative ad inizio dell anno scolastico di riferimento. Di norma, salvo impossibilità sopravvenute, le Parti si impegnano a concludere le trattative per il rinnovo del C.I.I. (leggesi Contratto Integrativo d Istituto) entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, salvo impedimenti oggettivi riconosciuti dalle parti. Art. 2 - Strumenti I rapporti di contrattazione tra R.S.U. e Dirigente scolastico si realizzano attraverso i seguenti strumenti: a) informazione preventiva e successiva attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;

2 b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese; c) contrattazione integrativa d istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie previste dalle norme vigenti; d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie Art. 3 - Soggetti delle Relazioni e Composizione delle Delegazioni I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: - per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico, che può avvalersi dell assistenza del D.S.G.A. o del personale del proprio Ufficio; - per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all interno dell istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un suo delegato. Art. 4 - Informazione Preventiva annuale Il Dirigente fornisce l'informazione, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie: a) formazione delle classi e organici dell istituto; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei, territoriali; d) criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; e) utilizzazione dei servizi sociali; f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa; h) tutte le materie oggetto di contrattazione di cui all art.6 del CCNL 2006/09; In caso di divergenze in ordine all interpretazione autentica di articoli o parti di essi contenuti in una o più dei C.I.I., il Dirigente informa tutti i soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni. Nel caso l intesa non si raggiunga perché le posizioni dell amministrazione si discostano da quelle della parte sindacale, le interpretazioni autentiche divergenti sulle clausole contrattuali proposte dovranno essere riportate a verbale dell ultima riunione tenuta e, qualora l amministrazione adotti la propria interpretazione, dovrà comunicarne per iscritto alla RSU la motivazione di tale determinazione. Art.5 - Contrattazione La contrattazione si svolge sulle materie previste dalle norme vigenti, comprese:

3 a) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000; b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c) criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto e per l attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente e ATA; criteri generali per l attribuzione di fondi relativi a progetti comunitari o nazionali o a intese. Art. 6 Tempi e modi della contrattazione Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico dopo avere concordato con la RSU data e ora degli stessi. Al termine di ogni incontro potrà essere redatto apposito verbale, a cura della R.S.U., firmato da tutti i presenti. Le intese raggiunte si ritengono valide se sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti la Rsu. Prima della firma di ciascun accordo integrativo d Istituto i componenti la Rsu, singolarmente o congiuntamente, devono disporre del tempo utile per convocare l assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l ipotesi di accordo. Le RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere di svolgere un referendum tra i lavoratori, che non deve pregiudicare il normale svolgimento del servizio, su tutte le materie relative all attività sindacale di Istituto. La richiesta va rivolta al Dirigente che assicura l informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la pubblicazione all'albo d Istituto, cartaceo e/o elettronico, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici anche mediante pubblicazione sul sito web dell Istituto. I contratti sottoscritti saranno affissi inoltre all albo sindacale. Art. 7 - Clausole di raffreddamento, tentativo di conciliazione e interpretazione autentica In caso di controversie, la parte pubblica e la RSU convengono di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Art. 8 Controversie In caso di controversie il Tribunale di riferimento è quello di Cagliari. Art. 9 Agibilità sindacale PARTE II DIRITTI SINDACALI Alle RSU è consentito e deve essere concretamente assicurato: a) l uso di un locale idoneo per le riunioni che l Amministrazione mette a disposizione in maniera temporanea;

4 b) l uso gratuito, per motivi sindacali, del telefono, del fax, del fotocopiatore, del PC e di tutti gli altri strumenti, informatici e non, necessari allo svolgimento dell attività sindacale. Art. 10 Albo sindacale Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo nella sede dell Istituzione scolastica, separato e distinto dall Albo Sindacale cui possono avere accesso tutte le OO.SS., per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. L affissione del materiale, siglato dal soggetto che affigge, non è soggetto al visto preventivo del Dirigente Scolastico, è a cura delle RSU e dei sindacati dei lavoratori della scuola. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva consegna ai destinatari del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria nonché le comunicazioni inviate dalle organizzazioni sindacali provinciali. Art. 11 Assemblee sindacali I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con il dirigente scolastico per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno: dalla R.S.U. nel suo complesso, anche su richiesta di un singolo componente; singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ; dalla R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali; La convocazione dell assemblea dovrà giungere al dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dello svolgimento. Copia della convocazione potrà altresì essere inviata per conoscenza agli altri soggetti sindacali aventi titolo a indire le assemblee. Il Dirigente Scolastico contestualmente al ricevimento della convocazione, comunica tramite circolare interna l indizione dell assemblea. Non possono essere convocate più di 2 assemblee al mese per il personale docente. L assemblea interna all Istituto può avere una durata massima di 2 ore e può essere convocata all inizio o al termine delle lezioni. Il dipendente, al fine di permettere l organizzazione del servizio scolastico, dovrà comunicare la sua partecipazione all assemblea almeno 48 ore (non festive) prima dell inizio della stessa. La comunicazione di partecipazione all Assemblea fa fede ai fini del computo del monte ore individuali. Per le assemblee territoriali, al personale docente in servizio in più scuole sarà comunque data la possibilità di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell interessato; di norma tutti i dipendenti potranno partecipare all assemblea più vicina al luogo di lavoro; nei casi in cui sia espressamente indicato dall organizzazione sindacale che indice le assemblee territoriali, è consentito al dipendente di partecipare all assemblea più vicina al luogo di lavoro. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare durante l orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico: per ore s intende l unità oraria di sessanta minuti e non unità di lezione. Nel caso di assemblea che si svolga in sede diversa da quella di servizio, il Dirigente Scolastico autorizzerà il dipendente che vi partecipa ad uscire da scuola fino a trenta minuti prima dell inizio dell assemblea stessa, in funzione del tempo necessario per il raggiungimento della sede nella quale si tiene, scalandoli dal monte orario.

5 Esclusivamente in caso di partecipazione totale del personale amministrativo e collaboratore scolastico in servizio nella unità scolastica, sia in caso di assemblee territoriale che di scuola, verrà comandata in servizio a rotazione una sola unità di tale personale per piano (collaboratori scolastici), per garantire il minimo di servizio necessario alla vigilanza. Possono essere indette altresì assemblee sindacali al di fuori dell orario di servizio concordando con il dirigente scolastico l uso di un locale idoneo; non si applica in tal caso il limite di 5 giorni di preavviso per la convocazione dell assemblea. Non possono essere convocate assemblee sindacali nel periodo degli scrutini finali e degli esami. Art Scioperi Il dirigente scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalle RSU o dalle OO.SS. provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste dall art. 2 dell allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della legge 146/90. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l adesione allo sciopero di norma entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il dirigente scolastico valuterà l entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, dell allegato al CCNL vigente. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di: un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa; un collaboratore scolastico per le attività connesse all uso dei locali interessati per l apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull ingresso. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali è necessaria la presenza di: un assistente amministrativo; un assistente tecnico, qualora indispensabile; un collaboratore scolastico per le attività connesse all uso dei locali interessati, per l apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull ingresso. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza di: il direttore dei servizi generali ed amministrativi; un assistente amministrativo; un collaboratore scolastico. Il dirigente scolastico individua il personale da includere nel contingente tenendo conto del criterio della rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l intenzione di aderire allo sciopero stesso.

6 Art.13 - Permessi Sindacali Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (30 minuti da moltiplicare per il numero dei dipendenti) è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni, assemblee e congressi di natura sindacale. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente n. 5 giorni lavorativi, e, in ogni caso n. 12 giorni nel corso dell anno scolastico. Della fruizione del permesso sindacale va data comunicazione al Dirigente due giorni prima. La verifica dell effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta all organizzazione di appartenenza. Le RSU hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti in misura non inferiore ad otto giorni l anno cumulabili anche trimestralmente. I permessi sindacali retribuiti possono essere usufruiti anche per gli incontri concordati tra le parti. Art Accesso agli Atti La R.S.U. ha diritto di accesso agli atti della scuola da effettuarsi secondo l ordinaria procedura dell accesso per tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. L accesso agli atti deve essere garantito tempestivamente in seguito alla richiesta e, in ogni caso, non oltre due giorni dalla presentazione della stessa. Analogamente alle persone che per ragioni d Ufficio vengano a conoscenza di atti riservati o sottoposti al rispetto della privacy, le rappresentanze sindacali sono tenute alla non divulgazione delle relative notizie. Art. 15 Clausola finale e successione dei contratti Il presente Accordo sostituisce integralmente il precedente C.I.I. sulle stesse materie, sottoscritto in data e la cui vigenza cesserà di avere effetto dalla data di sottoscrizione e di conseguente entrata in vigore del nuovo C.I.I. Il presente testo contrattuale resterà in vigore a tempo indeterminato e, in ogni caso, sino alla sua futura eventuale sostituzione con altro accordo tra le parti rinnovato secondo le procedure sopra meglio descritte. Decimomannu, lì 21 Maggio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Gian Pietro Demurtas LA RSU D ISTITUTO Daniela Brau Paoletto Ena Carlo Manovella

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