Regolamento edilizio di Piombino - Osservazioni art. 22 comunicazione inizio lavori ed adempimenti
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- Guido Romeo
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1 Regolamento edilizio di Piombino - Osservazioni Si riportano di seguito le osservazioni che riteniamo utile trasmettere al Comune di Piombino per la revisione prevista del regolamento edilizio attualmente in vigore con l'iniziativa promossa dal Comune Io semplifico. Si è scelto, per rendere più semplice la lettura del documento, di riportare in ciascun paragrafo il titolo dell'articolo del regolamento edilizio su cui sono state indicate delle osservazioni e sono stati inseriti i riferimenti normativi ritenuti opportuni. art. 22 comunicazione inizio lavori ed adempimenti All'articolo in oggetto osserviamo che andrebbe inserito il richiamo alla nomina obbligatoria contestuale all'inizio lavori del certificatore energetico, nei casi previsti dal D.M. 26/06/2009 (e dal D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii). Si riportano di seguito gli stralci delle norme prese a riferimento: Allegato A, punto 8 DM 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici : Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell ambito di applicazione di cui all articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo (D.Lgs. 192/05), in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell inizio dei lavori. Art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), D. Lgs. n. 192/2005: 2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b); 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 3) sostituzione di generatori di calore. art. 32 ultimazione dei lavori: certificato di conformità e certificato di abitabilità o agibilità Si ritiene importante che in questo articolo venga inserito un richiamo alla redazione ed al deposito contestuale dell'attestato di Prestazione Energetica (di seguito, APE) alla fine lavori, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 192/05, coerentemente con quanto previsto anche dalla Legge Reg. Toscana n. 39/2005, come modificata dalla Legge n. 71/2009. Riteniamo utile che all'art. 32 sia anche riportato un richiamo all'obbligo, a fine lavori, del Direttore lavori di asseverare la conformità delle opere con quanto riportato nella relazione L. 10/91 depositata; tale assevarazione è prevista dall'art. 8, comma 2 del DLgs 192/05.
2 Si riportano di seguito gli stralci della norma presa a riferimento: art. 6, comma 1, D.Lgs. 192/05 e art. 8, comma 2, D.Lgs. 192/05: comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. comma 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. art. 23Bis, commi 1,3 e 6 della L. Reg. Toscana n. 39/2005 come modificata dalla L. Reg. Toscana n. 71/2009: comma 1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all articolo 23 sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati,oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia cheriguardano l intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell articolo 6 del d.lgs. 192/2005. L attestato di certificazione energetica è presentato ai comuni al momento in cui è presentato il certificato di cui all articolo 86 della l.r. 1/2005.L attestato di certificazione energetica è presentato secondo le modalità di cui al comma comma 3. Il certificato di cui all articolo 86 della l.r.1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato l attestato di certificazione energetica.... comma 6. L attestato di certificazione energetica tiene luogo dell attestato di qualificazione energetica di cui all articolo 8 del d.lgs. 192/2005. Infine riteniamo che sarebbe utile, per gli interventi nei quali sia stata prevista l'installazione di una linea vita, richiamare gli obblighi stabiliti dal D.P.G.R. 75R/2013, in particolare all art.6 Comma 1 Lettera c). art. 6, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. Toscana n. 75R/2013: c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all articolo 5, comma 4. art. 5, comma 4 del D.P.G.R. Toscana n. 75R/2013: 4. L elaborato tecnico della copertura deve avere i seguenti contenuti : a) elaborati grafici in scala adeguata, in cui siano indicati: 1) l area di intervento; 2) l ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi; 3) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta pe r il transito e l esecuzione dei lavori in copertura ; 4) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti; 5) l altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta ; 6) i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso ; 7) le aree della copertura non calpestabili; 8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisori e prescelte ; 9) le misure relative al recupero in caso di caduta
3 art. 47 requisiti dei locali Al punto 6.2 dell'art. 47, riferito ai sottotetti non abitabili e soffitte, è precisato che questi ambineti non possono essere riscaldati né condizionati. Osserviamo che, nel caso in ci i sottotetti e le soffitte comunichino con il piano sottostante mediante una scala o un vano scala privi nella parte terminale di porte di chiusura, l'impossibilità fisica di chiudere ed isolare fisicamente i sottotetti e/o soffitte, può causare in assenza di riscaldamento in detti locali, un discomfort termico al piano sottostante, dovuto allo spostamento dell'aria calda verso l'alto, dove il riscaldamento è assente. Al punto 6.5 dell'art. 47, riferito a sottotetti abitabili, andrebbe modificato il riferimento alla trasmittanza termica del solaio del tetto che deve essere minore di 0,40 W/mq K; si ritiene più opportuno un rimando generale agli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed in particolare dal D.P.R. n. 59/2009. Si ricorda che, il valore limite di trasmittanza del componente opaco copertura previsto in zona C (zona climatica di Piombino) attualmente è U = 0,38 W/mq K; ricordiamo però che questa verifica è prevista dall'attuale normativa termica solo per alcune tipologie di intervento edilizio e non su tutte. Al punto 11.6 dell'art. 47, sulle serre bioclimatiche, osserviamo che la norma UNI indicata non è più in vigore. Ad oggii, glli apporti termici attraverso una serra solare andrebbero valutati in altro modo: la specifica tecnica UNI/TS :2008 accenna alle serre solari nell ambito del calcolo degli apporti solari attraverso ambienti non climatizzati ed indica per esse la necessità di considerare tali apporti. In quanto ambienti non climatizzati, le serre sono da intendersi separate dall ambiente climatizzato adiacente da una parete divisoria, la quale trasferisce all interno sia il calore di origine solare che incide direttamente su di essa attraverso la parte vetrata dell involucro della serra (apporti diretti, Qsd), sia il calore che incide su altre superfici opache della serra, si accumula in quest ultima, e viene dunque trasferito indirettamente all interno, parzialmente, attraverso la stessa parete di separazione (apporti indiretti, Qsi). Il metodo di calcolo degli apporti solari diretti e indiretti è contenuto nell appendice E della norma UNI EN ISO 13790:2008. Si consiglia su questo punto di indicare in modo esplicito nel nuovo regolamento edilizio quali verifiche (energetiche, dimensionali, eccetera) dovranno essere soddisfatte affinchè una serra possa configurarsi come serra bioclimatica, eventualmente anche rivedendo, riaggiornando ed adattando al contesto cittadino quanto indicato nelle linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 febbraio 2005, n. 322 e s.m.i.. art. 49 distanza tra i fabbricati e dai confini Su questo articolo, consigliamo di prendere visione, se non già noto, di quanto riportato dall'art. 14 del D..Lgs. n. 102/2014 in merito alle deroghe nelle distanze. Art. 14, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 102/2014: comma 6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti é permesso derogare, nell'ambito delle
4 pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. comma 7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, é permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. art. 51 isolamento termico e fonico All'art. 51 viene fatto un richiamo generico alla normativa vigente per quanto attiene l'isolamento termico. Consigliamo di valutare anche la possibilità di richiamare anche in questo articolo le nuove indicazioni riportate nel D.Lgs. 102/2014 per le deroghe altri spessori, alle distanze, ecc. (vedere osservazioni all'art. 49) nel caso in cui si preveda una riduzione dell'indice di prestazione energetica o delle trasmittanze termiche previsti dal D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. art. 52 impianti termici, di climatizzazione, di refrigerazionee di distribuzione del gas canne fumarie e camini Al comma 1.1 dell'art. 52, si richiamano norme non più vigenti, per cui consigliamo la loro eliminazione e l'aggiornamento al D.M. n. 37/2008. Riteniamo che andrebbe anche introdotto qualche richiamo preciso ai documenti da consegnare, obbligatori, ed al loro contenuto minimo. In particolare, ricordiamo che gli impianti termoidraulici, di adduzione e gli scarichi devono rispondere al D.M. n. 37/2008 e ed è previsto l'obbligo della consegnata a fine lavori al Comune competente di una dichiarazione di conformità comprensiva dei rispetti allegati OBBLIGATORI per legge, tra cui ricordiamo il progetto, redatto da un professionista abilitato, nei casi previsti dal D.M. n. 37/08 stesso. Si ricorda altresì che, qualora si vada a modificare od ampliare un impianto preesistente, deve essere allegata copia della precedente dichiarazione di conformità o della Dichiarazione di Rispondenza, nei casi previsti sempre dal D.M. n. 37/08. Al comma 1.2 dell'art. 52, per gli impianti a gas metano e gpl, si richiamano le vecchie norme UNI CIG, per cui si consiglia un aggiornamento delle stesse, sia per potenze installate inferiori ai 35kW, sia per potenze installate superiori ai 35 kw. Al comma 1.4 dell'art. 52, sulle caldaie murali e l'installazione esterna, riteniamo opportuno faer riferimento a quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 412/93, anche a seguito delle recenti modifiche apportate con la Legge n. 90/2013 e con il D.Lgs. n. 102/2014. Art. 5, commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, D. Lgs. n. 102/2014: 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati
5 ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. 9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio: i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del d.p.r. del 2 aprile 2009, n. 59; ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.p.r. del 2 aprile 2009, n. 59; iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. Al comma 1.4 dell'art. 52, si ritiene che la prescrizione, nei nuovi impianti termici, di utilizzare solo caldaie a condensazione, non sia più opportuna vista l'innovazione tecnologica in corso e l'esistenza ormai sul mercato di molti prodotti alternativi ed in taluni casi migliori sul piano dell'efficienza energetica dei generatori di calore a condensazione; sulla sostituzione delle caldaie esistenti con nuove caldaie, inoltre si consiglia di non mantenere l'attuale prescrizione che siano a condensazione, ma di rimandare agli obblighi normativi imposti dal D.P.R. 59/2009, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 dalla Legge n. 116/2014. Al comma 1.5 dell'art. 52, nel caso di nuova costruzione, ristrutt. urbanistica, ecc., consigliamo di togliere l'esplicita preferenza per le caldaie in cascata, lasciando spazio all'innovazione tecnologica in corso e consentendo ai progettisti di poter scegliere la soluzione tecnicamente più adatta (e comunque compatibile con gli obblighi di legge vigenti). Ai commi dell'art. 52, sulle canne fumarie, consigliamo di rimandare agli obblighi normativi presenti all'art. 5 del D.P.R. 412/93, come recentemente modificato; ricordiamo anche gli obblighi di legge previsti per le canne fumarie collettive dal D.M. n. 37/2008.
6 In merito infine al comma 3.1 dell'art. 52, sugli impianti tecologici, ricordiamo che tutti gli impianti tecnologici posti sulle coperture devono rispettare il D.P.G.R. n. 75/R per quanto concerne le linee vita almeno nella zona di intervento ove è posizionato il nuovo impianto. Si consiglia pertanto che alla consegna della pratica edilizia sia richiesto un documento firmato dal professionista, come previsto dal D.P.G.R., n 75/R, in cui sia dichiarato che l elaborato della copertura è conforme al D.P.G.R. n. 75/R e s.m.i.. art. 53 impianti elettrici e t.v. Al comma 2, si ritiene che il riferimento alla lampade alimentate da sistema fotovoltaico sia superfluo, poiché è già previsto, per le nuove costruzioni, dal D.Lgs. n. 28/2011, l'obbligatorietà dell'impianto fotovoltaico, secondo le modalità indicate nell'allegato 3. Si rimanda su questo punto alle note riportate sull'articolo 63. In merito al comma 4 dell'art. 53, per i nuovi interventi da effettuarsi sulle coperture, si consiglia di rimandare o di richiamare il D.P.G.R. n. 75/R per quanto concerne la messa in sicurezza della copertura. Infine, ricordiamo l'obbligatorietà anche per questa tipologia di impianti del rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 37/2008, compreso l'obbligo della consegnata a fine lavori al Comune competente di una dichiarazione di conformità comprensiva dei rispetti allegati OBBLIGATORI per legge, tra cui ricordiamo il progetto, redatto da un professionista abilitato, nei casi previsti dal D.M. n. 37/08 stesso. Si ricorda altresì che, qualora si vada a modificare od ampliare un impianto preesistente, deve essere allegata copia della precedente dichiarazione di conformità o della Dichiarazione di Rispondenza, nei casi previsti sempre dal D.M. n. 37/08. art. 62 rendimento energetico degli edifici Si osserva che il comma 1 dell'art. 62 non è attualmente aggiornato con la normativa vigente; si consiglia pertanto di aggiornarne i contenuti, magari introducendo i campi di applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., rimandando ai decreti attuativi per le verifiche e gli adempimenti obbligatori (in particolare il D.P.R. n. 59/2009). Si consiglia anche di inserire alcune precisazioni sul deposito dell'attestato di Prestazione Energetica, in merito ai casi in cui è obbligatorio, facendo riferimento sia al D.Lgs. n. 192/05 (come recentemente modificata dalla Legge n. 90/2013), sia alla Legge Reg. Toscana n. 39/2005 e sue s.m.i. ed al regolamento approvato con D.P.G.R. del 25 febbraio 2010, n. 17/R. Si osserva inoltre che per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti ad interventi rilevanti, come definiti all'art. 2 Del D.Lgs. n. 28/2011, andrebbero introdotte le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 28/2011 (art. 11 e Allegato 3) sulla quota rinnovabile per la copertura del fabbisogno energetico finalizzato a riscaldamento e produzione di ACS. In merito invece al comma 2, riteniamo che, ai fini dell'applicazione per gli incentivi di cui all'allegato ES edilizia sostenibile, sarebbe consigliabile rivedere la classificazione energetica proposta nella tabella A, precedente all'entrata in vigore del D.M. 26 giugno 2009 sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, alla luce proprio delle disposizioni del D.M. 26 giugno art. 63 installazione di pannelli solari termici In merito all'installazione di impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, ricordiamo che per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti ad interventi rilevanti, come definiti all'art. 2 Del D.Lgs. n. 28/2011, sono state introdotti degli obblighi normativi molto precisi dal D.Lgs. n. 28/2011 (art. 11 e
7 Allegato 3) sulla quota rinnovabile minima richiesta per la copertura del fabbisogno energetico finalizzato a riscaldamento e produzione di ACS. Rimandiamo pertanto a detto decreto legislativo e ricordiamo anche che, per gli edifici sottoposti ad interventi rilevanti, lo stesso decreto introduce all'art. 12 un bonus volumetrico di cui beneficiare in sede di rilascio del titolo edilizio, a fronte di una copertura con fonti rinnovabili dei consumi di calore di un ulteriore 30% rispetto ai valori minimi previsti (ed obbligatori) riportati nell'allegato 3 dello stesso decreto. Art. 12, comma 1, D. Lgs. 28/2011: 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Livorno, li 30/10/2014 Dott. Ing. Luca Cavazzuti Dott. Ing. Simona Comelato Dott. Ing. Alessandro Scheveger
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