PREMESSO INOLTRE CHE

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1 IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ANCHE A PROGETTO MEDIANTE IL RICORSO A CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO PER CALL & CALL LA SPEZIA (ai sensi dell art. 1, commi Legge N 296 del 27 dicembre 2006) Il giorno 24/04/2007 del mese di aprile 2007 presso la sede della Call & Call La Spezia in Via Fontevivo 21/m, si sono incontrati: in rappresentanza dell Azienda Call & Call La Spezia: Umberto Costamagna e Giampaolo Gualla, rappresentanti dell Azienda in rappresentanza delle OO.SS. territoriali: Daniele Bordigoni NIDIL-CGIL, Enrico Montefiori SLC-CGIL, Riccardo Serri CPO-UIL, Andrea Cerretti, Emiliano Cerretti UILCOM-UIL, Antonio Montani ALAI-CISL efabrizio Tedesco FISTEL CISL in rappresentanza dei lavoratori le RSA: Fabio Bernardini, Tiziana Venelli, Simone Brizzi, Rosanna Cioli, Spitale Jessica, Olivieri Carlo, Montani Luca, Carla Blangero Con il presente atto da valere ad ogni effetto di Legge, si stipula il seguente accordo aziendale. PREMESSO CHE Le parti intendono procedere alla stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e a tal fine congiuntamente dichiarano che gli eventuali contratti di tale fattispecie che dovessero essere nuovamente impiegati in Azienda, dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla Circolare emessa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 17 del 14 giugno 2006 con particolare riferimento a: Definizione di tutti gli elementi qualificanti la prestazione al momento della stipula del contratto; Individuazione, al momento della stipula del contratto a progetto, della singola e specifica campagna la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento del contratto stesso; Autodeterminazione da parte del collaboratore dei ritmi di lavoro, delle durata delle prestazioni giornaliere, compatibilmente con le caratteristiche del progetto stesso e con le forme consentite di coordinamento;

2 Il compenso sarà esplicitamente riferito al risultato enunciato nel progetto stesso; Svolgimento da parte dei collaboratori delle sole attività legate al progetto ; L onere della prova del corretto contratto a progetto è in capo all Azienda. PREMESSO INOLTRE CHE - Il presente accordo segue le intese succedutesi negli ultimi anni tra le parti, in particolare l accordo , la successiva adesione all accordo nazionale ASSOCALCENTER, l intesa aziendale l accordo sulla qualità del lavoro del Luglio 2005 e intende raccordare questi accordi con quanto introdotto dalla circolare del Ministero del Lavoro n 17 del 14 giugno La Legge 27 dicembre 2006, n.296, all art. 1 commi da 1202 a 1210, prevede la possibilità per il committente datore di lavoro, di promuovere la stabilizzazione dell occupazione attraverso l assunzione, con contratti di lavoro subordinato, dei lavoratori già in forza all Azienda con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, interessati alla trasformazione e stabilizzazione del rapporto di lavoro; - Tale possibilità è subordinata alla stipulazione di un Accordo Aziendale con le OO.SS. aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative e con le RSA presenti; - Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare, per ogni lavoratore interessato dalla trasformazione del rapporto di lavoro, alle competenti gestioni assicurative somme a titolo di contributo straordinario integrativo con le modalità, termini e entità previsti nei citati commi dell art. 1 Legge 296 del 27 dicembre 2006; - Ai sensi di legge il citato Accordo Aziendale deve inoltre promuovere la sottoscrizone di verbali di conciliazione individuali, ai sensi degli art. 410 e 411 del c.p.c., al fine di sanare ogni eventuale pendenza relativamente ai periodi di lavoro pregressi alla stabilizzazione; - Il presente accordo viene applicato ai collaboratori presenti nella sede Call & Call della Spezia;

3 TUTTO CIO PREMESSO Le parti convengono quanto segue: 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 2) L Azienda provvederà a stabilizzare i contratti dei collaboratori interessati, attraverso la trasformazione del rapporto di lavoro da collaborazione coordinata e continuativa a progetto a contratto di lavoro subordinato e alla conseguente sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale del quale si allega lo schema di riferimento da modificare nelle sole parti variabili (dati anagrafici date) in coerenza con il contenuto del presente Accordo. (Allegato C) 3) I lavoratori con contratto a progetto interessati al processo di stabilizzazione sono, alla data del 24/04/07 minimo 200 (esistendo la volontarietà dell accettazione da parte del collaboratore alla trasformazione del contratto, alla data odierna non è possibile quantificare esattamente quanti saranno i collaboratori interessati) 4) I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro verranno assunti al II livello del CCNL Telecomunicazioni secondo il seguente schema di inquadramento e di progressione di livello contrattuale: a) I collaboratori che hanno già svolto con tale modalità contrattuale la propria attività in Azienda per un periodo superiore ai 48 mesi, dopo l iniziale assunzione al II livello contrattuale passeranno, trascorsi 10 mesi dal momento dell assunzione, al III livello b) I collaboratori che hanno già svolto con tale modalità contrattuale la propria attività in Azienda per un periodo superiore ai 36 mesi e inferiore ai 48 mesi, dopo l iniziale assunzione al II livello passeranno, trascorsi 16 mesi dall assunzione, al III livello c) I collaboratori che hanno già svolto con tale modalità contrattuale la propria attività in Azienda per un periodo superiore o uguale ai 24 mesi e inferiore ai 36 mesi, dopo l iniziale assunzione al II livello passeranno, trascorsi 20 mesi dall assunzione, al III livello.

4 d) I collaboratori che hanno già svolto con tale modalità contrattuale la propria attività in Azienda per periodo inferiore ai 24 mesi, dopo l iniziale assunzione al II livello passeranno, trascorsi 24 mesi dall assunzione, al III livello. L anzianità utile ai fini del passaggio dal II livello al III livello di cui sopra, sarà quella maturata al momento del passaggio da collaboratore a progetto a lavoratore subordinato così come da impegno di seguito riportato. L Azienda si impegna all utilizzo del contratto a tempo indeterminato, ad eccezione dei collaboratori che potranno essere assunti con contratto di apprendistato individuati secondo criteri di età e di minor anzianità aziendale. Per questi ultimi l Azienda si impegna alla trasformazione a tempo indeterminato alla scadenza del contratto per almeno il 90% delle risorse interessate. In ogni caso le stabilizzazioni con contratto di lavoro subordinato non prevederanno l utilizzo del periodo di prova. 5) L orario di lavoro settimanale che verrà proposto ai collaboratori interessati all assunzione sarà di 30 ore settimanali, in base alle esigenze dei singoli e compatibilmente con l organizzazione dell attività lavorativa. I collaboratori potranno richiedere all impresa la stipula di un contratto di assunzione con un orario contrattuale inferiore o superiore alle 30 ore settimanali, l impresa si riserva di vagliare ogni singola richiesta. La collocazione oraria attuale sarà inoltre mantenuta, in via prevalente, dal lavoratore anche per la fase transitoria alle stabilizzazioni. L orario settimanale verrà regolarmente specificato nella lettera di assunzione. 6) A differenza di quanto convenuto nell avviso comune siglato tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL in data 4 ottobre 2006, e come trattamento di miglior favore, l Azienda effettuerà la trasformazione dei rapporti di lavoro nel periodo compreso tra il 2 Maggio 2007 e il Gennaio Le specifiche sono evidenziate nell Allegato A del presente accordo. 7) Eventuali riduzioni degli scaglioni di assunzioni trimestrali dal 1 maggio 2007 al gennaio 2008, per effetto di possibili rinunce da parte dei lavoratori interessati,

5 saranno completati con i lavoratori dello scaglione successivo fino al completamento dei numeri previsti. 8) Per ciò che riguarda l inserimento dei dipendenti di cui al punto 4, verrà riconosciuto il diritto di priorità per la scelta della fascia oraria, compatibilmente con le esigenze aziendali e il numero di risorse che possono essere impegnate per fascia 9) Per la definizione delle modalità di accesso agli scaglioni previsti dall allegato A del presente accordo verrà utilizzato il criterio dell anzianità della collaborazione. A parità di anzianità si terrà conto dei carichi famigliari presenti e a parità di questo dell età anagrafica. Nella determinazione dell anzianità aziendale varranno eventuali periodi di sospensione contrattuale della collaborazione comunque non superiori a 60 giorni cumulati nel periodo. 10) Quanto al passato, l Azienda provvederà ai sensi dell art.1, commi 1205 e 1206 della legge 296 del 2006 al versamento presso gli istituti previdenziali competenti, del contributo straordinario integrativo dovuto per i periodi di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto prestati nei termini, modalità ed entità previsti nei commi 1205 e 1206 citati. 11) I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro dovranno sottoscrivere i verbali di conciliazione individuale, al fine di pervenire ad una definizione conciliativa di eventuali controversie, con riferimento ai diritti connessi e conseguenti per i periodi regolarizzati, così come previsto dalle normative vigenti. 12) L Azienda si impegna sin da ora a depositare presso la sede INPS competente i contratti di lavoro stipulati ed i verbali di conciliazione sottoscritti con ciascun lavoratore, oltre all attestazione dell avvenuto versamento, a titolo di anticipo, del contributo straordinario integrativo, di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205 dell art. 1 della Legge 296/06. 13) Le parti costituiranno una commissione paritetica, con tre nominativi indicati dalle parti sindacali e tre nominativi indicati dall azienda al fine di valutare l andamento del processo di stabilizzazione e l attuazione delle disposizioni del presente

6 Accordo Sindacale. Tale commissione si riunirà su richiesta di una delle parti con preavviso di 10 giorni e concluderà la sua attività entro il 28 febbraio ) Il presente accordo è costituito in maniera inscindibile e in coerenza tra loro oltre al presente dagli allegati denominati: Allegato A: Numero dei Contratti di normalizzazione suddivisi per data Allegato B: Schema della lettera di assunzione Allegato C: Schema di Verbale di Conciliazione Letto, confermato e sottoscritto alla Spezia, presso la sede di Call&Call La Spezia in Via Fontevivo 21/M, il 24 Aprile Per Call&Call La Spezia Per le Organizzazioni Sindacali ALLEGATO A : Numero di stabilizzazioni e scaglioni temporali da effettuare in Call&Call La Spezia Numero di collaboratori a progetto interessati al presente accordo: almeno 200 tenendo presente quanto previsto dall art. 3 dell Accordo Sindacale

7 Scaglioni di stabilizzazione a tempo indeterminato: Numero minimo 55 collaboratori assunti Numero minimo 55 collaboratori assunti Numero minimo 50 collaboratori assunti Numero minimo 40 collaboratori assunti (qualora il numero dei collaboratori che a fronte della proposta aziendale di assunzione rinunciasse, in forma scritta, a tale possibilità, facesse scendere la cifra complessiva sotto i 200 inizialmente previsti, questo ultimo scaglione sarà pari alla differenza tra il numero complessivo dei collaboratori che hanno accettato, meno quelli assunti nei precedenti scaglioni) Per Call & Call La Spezia Per le organizzazioni sindacali ALLEGATO B LETTERA DI ASSUNZIONE

8 A seguito dei contatti intercorsi siamo lieti di comunicarle l assunzione alle nostre dipendenze a tempo indeterminato, senza periodo di prova, con decorrenza dal. alle seguenti condizioni: a) Sarà inquadrato con la qualifica di II livello del c.c.n.l. dipendenti Imprese Servizi di Telecomunicazioni, con mansione di operatore di Call Center; b) La sua retribuzione sarà di Euro., mensili al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali per 13 mensilità; c) il suo orario di lavoro sarà di. ore settimanali, così distribuite : dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato, con predeterminazione settimanale del turno di lavoro d) Il luogo di lavoro è presso la sede di La Spezia, resta inteso che ella dichiara fin d ora la sua disponibilità a svolgere temporaneamente l attività lavorativa anche in luoghi diversi da quello di assunzione e dalla sua originaria sede di lavoro, come regolamentato dal CCNL delle Telecomunicazioni e) Il suo nominativo viene iscritto al numero.. del libro matricola; In armonia con precise disposizioni di Legge (art. c.c. e artt. 622 e 623 c.p.c.), richiamiamo la sua attenzione sulla necessità di mantenere la più rigorosa riservatezza su notizie e dati che potranno venire a Sua conoscenza nello svolgimento delle sue mansioni. Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione il c.c.n.l. delle Telecomunicazioni e l accordo sindacale stipulato in La Spezia in data 24/04/07 La informiamo che i dati personali che ci fornirà verranno trattati in ottemperanza del D.Lgs 196/2003 a tutela della privacy. La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione del suo contenuto. La Spezia,

9 ALLEGATO C VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE Il giorno, in., presso la sede.., il sig... ed il sig..., al quale il collaboratore interessato con il presente atto conferisce delega ai fini della rappresentanza, nella loro qualità di Conciliatori designati rispettivamente dalle Organizzazioni.. e, hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra il sig. (anche Collaboratore ) e Call & Call La Spezia Srl., nella persona del procuratore sig...: I CONCILIATORI accertata l identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi della Legge n. 533 (art. 411 c.p.c.). Hanno dato quindi corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della vicenda, risoltosi nei seguenti termini. PREMESSO CHE - il Collaboratore per il periodo ha prestato la sua opera a favore della Società in virtù di più contratti di collaborazione autonoma (sotto forma di contratti di collaborazione occasionale, coordinata e continuativa e di contratti di collaborazione a progetto. In avanti anche indistintamente richiamati con l espressione contratti di collaborazione autonoma ) - la prestazione di lavoro è stata eseguita dal collaboratore con effettiva autonomia e conseguente piena autodeterminazione dei tempi di lavoro; - la circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 2006 ha fornito nuovi criteri interpretativi relativi ai requisiti di legittimità delle collaborazioni autonome nello specifico settore dei Call Center; - gli art della legge n. 296 del 27/12/2006 hanno introdotto nuove misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro finalizzate ad incentivare l utilizzo di contratti di lavoro subordinato;

10 - l Azienda si impegna a versare alla gestione separata INPS, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, le somme indicate all art. 1, comma 1205, della Legge 296/06, a copertura del periodo dal al, con le modalità e nei termini previsti dal comma in attuazione delle previsioni contenute nella finanziaria, con accordo del.. le parti stipulanti. hanno concordato la stabilizzazione dei soggetti interessati - tra il Collaboratore e la Società, anche in considerazione delle sopravvenute novità interpretative, è insorta controversia in merito alla qualificazione dei rapporti di collaborazione intercorsi; - le parti, anche in conseguenza dell accordo sindacale, hanno manifestato interesse all attuazione delle misure di stabilizzazione volendo definire transattivamente ogni pretesa relativa alla qualificazione dei rapporti di collaborazione autonoma intercorsi a fronte della assunzione del Collaboratore con contratto di lavoro subordinato; - il presente verbale di conciliazione produce anche nei confronti dei terzi gli effetti di cui agli art della legge n. 296 del 2006 e la sua validità, conformemente alle previsioni di legge vigenti, rimane condizionata agli adempimenti previsti; SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 2. Il collaboratore con la sottoscrizione del presente verbale rinuncia espressamente e definitivamente ad ogni diritto ed azione anche mediatamente connessi con una diversa qualificazione di tutti i rapporti di collaborazione autonoma intercorsi tra le parti. 3. La Società accettata le rinunce di cui al punto che precede e senza riconoscimento alcuno delle opposte pretese, che qui vengono nuovamente contestate in quanto prive di qualsiasi fondamento, con la sottoscrizione del presente verbale offre al Collaboratore l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo. con effetto dal. 4. Il contenuto del contratto di lavoro subordinato viene condiviso tra le parti e risulta come da allegata lettera di assunzione 5. Il Collaboratore accetta la proposta di assunzione ed il contratto di lavoro subordinato viene stipulato, in presenza dei Conciliatori, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale. Con la

11 sottoscrizione del presente verbale e con la decorrenza del contratto di lavoro subordinato le parti danno consensualmente atto che ogni rapporto di collaborazione autonoma è definitivamente cessato; Le parti si danno atto che per effetto della presente transazione, tesa a prevenire ogni eventuale controversia anche indirettamente inerente i rapporti di collaborazione autonoma intercorsi, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere. In particolare il Collaboratore dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia - ad ogni diritto comunque connesso con la qualificazione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di collaborazione autonoma intercorsi tra le parti. Letto, confermato e sottoscritto. IL COLLABORATORE LA SOCIETA. I CONCILIATORI.... Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale viene depositato: - presso la Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, per l ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di..; - presso la sede INPS di (ai sensi di quanto previsto dagli art , della legge n. 296 del 2006), a cura di.. unitamente ai contratti stipulati tra le parti ed all attestazione di avvenuto versamento della quota di contribuzione prevista da quella medesima disposizione a copertura degli anni di collaborazione indicati in premessa.

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