Vademecum delle Attività Imprenditoriali

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1 Vademecum delle Attività Imprenditoriali Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amministrazione

2 Pubblicazione realizzata con il contributo di INDICE Presentazione... 7 Introduzione... 9 Il SUAP come strumento di innovazione dei rapporti tra amministrazione e utenti Elaborazioni del volume a cura di Ufficio Semplicazione Amministrativa e Coordinamento SUAP - Provincia di Bologna Caterina Benni, Elena Fabbri, Giovanna Trombetti Consulenza Giuridica Avv. Alessandro Lolli, Avv. Giuseppe Piperita, Avv. Leonardo Zanetti Collaborazioni Ufficio Progetti d Impresa - Provincia di Bologna Cinizia Coli, Giorgia Olivieri, Chiara Pozzi Ufficio Turismo - Provincia di Bologna Claudia Nerozzi, Giovanna Pizzi, Mirka Signorini, Ilaria Vecchi Ufficio Diversificazione Rurale - Provincia di Bologna Dania Tamarri Servizio alla Persona e alla Comunità - Provincia di Bologna Patrizia Tartarini Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti - Provincia di Bologna Patrizia Lolli, Natalia Negrini, Sandra Sabattini, Camera di Commercio di Bologna Emiliano Bergonzoni, Elisabetta Occhionorelli, Cinzia Romagnoli Comune di Faenza Claudio Facchini Si ringraziano i responsabili di Sportello Unico dei Comuni per il continuo apporto conoscitivo fornito Semplificazione amministrativa e Sportello Unico per le Attività Produttive Sportello Unico e sistema delle competenze Profili organizzativi Profili funzionali Un quadro in evoluzione Attività Economiche Agricoltura Agriturismo Vendita diretta di prodotti ricavati dalla propria azienda (produttori agricoli)...26 Autotrasporto pubblico non di linea Noleggio veicoli con conducente Noleggio veicoli senza conducente Rimessa di veicoli Taxi Commercio Centri di telefonia Commercio elettronico Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Commercio su aree pubbliche con posteggio Erboristerie Esercizi commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi struttura di vendita) Vendita al domicilio del consumatore... 80

3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione Vendita per mezzo di apparecchi automatici Vendita in spacci interni Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Somministrazione in circoli privati Somministrazione annessa ad altra struttura principale (mense, impianti sportivi, discoteche, locali di intrattenimento, ecc.) Giornali e riviste, tabaccherie Giornali e riviste Tabaccheria Impianti stradali di distribuzione carburante Attività di distributori di carburante Laboratorio di produzione alimentare Laboratorio e/o deposito di alimenti Molini Panificio Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento Sicurezza Cinema Impianti sportivi Pubblici spettacoli Agenzia d affari Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici disabili Fuochi d artificio (fochino e pirotecnico) Gas tossici Manifestazione di sorte locali Spettacoli viaggianti - temporanei Servizi alla persona Acconciatore, barbiere Autoriparatore Autoscuole Estetisti Facchini Imprese di pulizia Imprese funebri Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie Orafi Servizi all infanzia: nidi dell infanzia Servizi all infanzia: servizi integrativi Servizi all infanzia: servizi sperimentali Servizi all infanzia: servizi ricreativi Tatuatori e piercing Telefonia mobile e emittenza radio e televisiva Impianti fissi per la telefonia mobile - impianti dvb-h Impianti mobili per la telefonia mobile Turismo Affittacamere Agenzia di viaggi Appartamenti ammobiliati per uso turistico in forma non imprenditoriale Bed and breakfast Case e appartamenti per vacanze Strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere Strutture ricettive all aria aperta Strutture ricettive extralberghiere Tutela del benessere animale Tutela del benessere animale...258

4 Presentazione Rendere la Pubblica Amministrazione a misura di cittadino è una delle priorità della Provincia di Bologna. Consapevoli dell importanza della funzione di promozione e di coordinamento del nostro Ente, abbiamo lavorato molto per sviluppare anche la rete degli Sportelli Unici sul nostro territorio. Il percorso è cominciato fin dai primi mesi del 1999, quando, a seguito della normativa che istituiva gli Sportelli Unici nei Comuni, la Provincia di Bologna si è attivata per favorirne il rapido avvio e l efficace funzionamento. A distanza di quasi dieci anni, abbiamo raggiunto importanti risultati. La quasi totalità dei Comuni ha istituito lo Sportello Unico: infatti su 60 Comuni, si possono contare ad oggi 44 sportelli attivi, di cui due associati che comprendono nell insieme 15 Comuni presenti sul territorio. In un anno, mediamente, cittadini utilizzano questi uffici, che trattano più di pratiche con tempi di attesa medi di 60 giorni, se pur variabili in base alla tipologia di pratica presentata. Superata oramai la fase di avvio degli Sportelli Unici e rese oramai omogenee le procedure sul territorio provinciale, una nuova sfida dobbiamo cogliere negli anni a venire: diventare un punto di riferimento per il sistema imprenditoriale locale. Vorremmo far sì che gli Sportelli Unici per le attività produttive non fossero solo adibiti allo svolgimento delle procedure burocratiche ed amministrative per l avvio e lo sviluppo dell impresa, ma che fossero anche un luogo in cui il cittadino possa reperire informazioni e possa usufruire di azioni di supporto e di accompagnamento. L offerta di un servizio chiavi in mano è il primo passo per rendere tangibile al cittadino che fa impresa la semplificazione della Pubblica Amministrazione. Questo vademecum rappresenta il frutto di un lavoro di analisi approfondita sia dei procedimenti afferenti allo Sportello Unico sia delle esigenze dell imprenditore. Con il proposito di coniugare il rigore amministrativo della Pubblica Amministrazione con la necessità di semplificazione proveniente dal cittadino, pensiamo di aver realizzato uno strumento completo ma al tempo stesso di semplice comprensione, punto di riferimento per chi voglia avviare un attività di impresa. Un ringraziamento alla Fondazione Carisbo per averci dato la possibilità di realizzarlo. Beatrice Draghetti Presidente Provincia di Bologna 7

5 Introduzione L istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nasce dalla necessità, espressa dalla società civile, di garantire tempi certi e precisi per l avvio di attività imprenditoriali. Il mondo delle imprese si trova ad operare in un sistema complesso ed in continua trasformazione. Diventa prioritario per la Pubblica Amministrazione, quindi, migliorare e semplificare il contesto in cui le imprese operano. L esigenza di ridurre i costi amministrativi derivanti dai vincoli, dalla complessità delle procedure e dalla lunghezza dei tempi, si è poi accentuata con l istituzione del mercato unico europeo. Un impresa, infatti, che decide di iniziare l attività all interno di uno Stato membro dell Unione Europea, è sottoposta a difficoltà legate alla lingua, alla cultura differente e alla mancata conoscenza del funzionamento dell amministrazione degli altri paesi. Proprio per questo motivo, la Comunità Europea si è da tempo data come priorità l elaborazione di politiche a favore delle piccole e medie imprese, all interno delle quali si collocano gli indirizzi forniti agli stati membri per il miglioramento e la semplificazione dell attività d impresa. Prioritaria è risultata essere la costituzione di un unico punto di contatto presso cui compiere tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi richiesti dalle varie amministrazioni. Ogni Stato, pertanto, ha adottato soluzioni diversificate, tenendo conto dell organizzazione di ogni territorio e delle conseguenti caratteristiche peculiari. L Italia attraverso il D.P.R. 447/98 ha recepito le indicazioni europee non limitandosi ad uniformare solo gli adempimenti legati alle dichiarazioni e alle informazioni che gravano sull imprenditore ma ha provveduto ad istituire un unico ufficio che fungesse da coordinamento e da supervisione rispetto ai diversi atti istruttori che convergono in un unica autorizzazione finale. La Provincia di Bologna, consapevole dell importanza delle proprie funzioni di promozione e coordinamento attribuite dalla Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 3/1999, si è attivata fin dai primi mesi del 1999 per rendere concrete le indicazioni comunitarie e nazionali. Contestualmente all istituzione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive nei comuni del territorio, è stato istituito un ufficio provinciale per il coordinamento della rete SUAP. Lo scopo dell ufficio di coordinamento è quello di organizzare gli Sportelli Unici sul territorio, attraverso processi di aggregazione, di razionalizzazione delle procedure e di omogeneizzazione della modulistica, fungendo così da organo di raccordo con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, tramite la stipula di accordi di programma. 9

6 Importante sottolineare come ad oggi la quasi totalità del territorio bolognese ha visto l istituzione degli Sportelli Unici con risultati significativi: 44 sportelli attivi su 60 comuni, con un copertura totale del 94%; 2 sportelli associati comprendenti 15 comuni; persone mediamente ogni anno utilizzano gli Sportelli Unici; pratiche trattate ogni dagli sportelli; 60 giorni è il tempo d attesa medio per l evasione di una pratica. In questi anni, la Provincia di Bologna ha svolto una costante attività di supporto, finalizzata allo sviluppo della rete SUAP, incentrando la propria attività su cinque temi portanti: Omogeneizzazione e semplificazione Aggregazione e associazione Nuovi servizi per il territorio Telematica Formazione Omogeneizzazione e semplificazione Il lavoro dell ufficio di coordinamento SUAP, basato sul principio di omogeneizzazione e di semplificazione, ha fatto sì che oggi ci trovassimo di fronte a sportelli comunali in grado di fornire alle imprese risposte chiare e uniformi su tutto il territorio provinciale. Aggregazione e associazione La costituzione di gruppi di lavoro provinciali e intercomunali ha posto le basi per iniziare a ragionare concretamente sulla nascita di Sportelli Unici associati. Esistono, tuttavia, esperienze già consolidate in alcune realtà sovra-comunali, quali l Unione Reno Galliera e l Unione Valle del Samoggia, dove si è scelto di organizzare il servizio su una base territoriale ampia, facendo leva sulle strutture già esistenti di Comunità Montana o Associazione di Comuni. dell Unione, che servirà tutti gli 8 comuni dell area. Telematica Grande è stato l impulso dato allo sviluppo della telematica da parte dell Ufficio di Coordinamento. È stato sviluppato un sito internet con la funzione di front office per l impresa per il reperimento della modulistica, la consultazione dei Regolamenti comunali e delle novità normative. Questo costante e continuo aggiornamento normativo, disponibile sul portale del coordinamento, permette agli sportelli un rapido e corretto passaggio di informazioni, di fondamentale importanza per dare risposte all impresa in modo preciso, puntuale e tempestivo. Importante è stato l investimento realizzato sulla telematica, il primo step verso l abbattimento delle barriere comunicative tra la Pubblica Amministrazione e cittadino. Formazione L Ufficio di Coordinamento SUAP ha organizzato corsi di aggiornamento su tematiche amministrative specifiche su richiesta del territorio e corsi volti all informatizzazione del personale per contribuire alla formazione dei responsabili di Sportello Unico. Il progetto di questo vademecum nasce dall esigenza, manifestata dai responsabili degli Sportelli Unici Attività Produttive e dagli operatori di Progetti d impresa, di avere uno strumento da consegnare nella mani dell aspirante imprenditore da intendersi come una bussola per orientarsi in modo chiaro ed esaustivo nella fase di avvio di un attività imprenditoriale. Partendo dall analisi accurata dei procedimenti che sono istruiti dallo Sportello Unico, tenendo conto del meticoloso incrocio delle normative presenti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, si è voluto dare alla luce uno strumento che nel linguaggio e nell approccio fosse semplice e vicino all imprenditore. La Provincia di Bologna mette, pertanto, a disposizione dell impresa un vademecum dettagliato, al quale si affianca un portale costantemente aggiornato per fornire tutti i documenti necessari che l aspirante imprenditore deve presentare ai vari Sportelli Unici del territorio provinciale. In questo modo, il cittadino ha la possibilità di presentare una documentazione completa e correttamente compilata, che gli permettono di ottenere in tempi brevi le autorizzazioni necessarie per l avvio di un attività. Nuovi servizi per il territorio Uno dei risultati più importanti è stata l integrazione tra gli Sportelli Unici e gli sportelli territoriali di Progetti d impresa. Progetti d impresa ( il servizio della Provincia di Bologna a supporto della creazione di impresa è un punto di riferimento consolidato per gli aspiranti imprenditori alle prese con le complessità della burocrazia prevista per aprire una qualsiasi attività di impresa. L integrazione tra i SUAP e gli sportelli territoriali di Progetti d impresa nasce proprio dalla consapevolezza che la presenza sul territorio di servizi di supporto come questi siano da stimolo per la nascita di imprese più solide e capaci di stare sul mercato. Il primo SUAP integrato ai servizi di Progetti d impresa è stato quello di Casalecchio di Reno nel 2002, seguito dallo sportello dalla Valle dell Idice e della Comunità montana - Unione di Comuni Valle del Samoggia. L ultimo sportello integrato avviato, a settembre 2008, è quello nell Associazione Reno Galliera, localizzato a San Giorgio di Piano presso la sede 10 11

7 IL SUAP COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONI E UTENTI Semplificazione amministrativa e Sportello Unico per le Attività Produttive 12 L aumento dei compiti pubblici ha avuto numerose ricadute sull organizzazione delle strutture amministrative, tra le quali spicca la sostituzione del modello organizzativo a piramide con il modello a rete dei pubblici poteri, questi ultimi organizzati secondo il criterio della dispersione e della differenziazione e non più della concentrazione delle competenze. Per far fronte alle possibili disfunzioni derivanti da tale situazione di policentrismo se non addirittura di frammentazione, gli ultimi governi della Repubblica hanno adottato numerose iniziative legislative, le quali si sono sviluppate prevalentemente intorno ad una precisa filosofia d azione: la semplificazione. Essa, infatti, rappresenta non solo una tendenza che intreccia tutti i recenti provvedimenti normativi destinati a riscrivere i confini, gli attori, le azioni ed i rapporti della sfera pubblica, ma anche un vero e proprio principio generale dell ordinamento giuridico, una «funzione permanente» cui collegare sempre le iniziative di razionalizzazione del sistema amministrativo italiano, soprattutto dopo la sua codificazione come principio generale dell azione amministrativa da parte della l. 7 agosto 1990, n Tra gli strumenti più innovativi preordinati all obiettivo della semplificazione amministrativa va annoverato anche lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Si tratta di un istituto già anticipato all inizio degli anni 90 dal legislatore (si pensi al principio di concentrazione degli uffici periferici previsto dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537), ma definitivamente introdotto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, provvedimento normativo adottato sulla base di alcuni criteri e principi contenuti nella l. 15 marzo 1997, n. 59 e riaffermati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con la finalità di semplificare i procedimenti di autorizzazione per la razionalizzazione, l ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi. Successivamente, la figura dello Sportello Unico è stata ripresa, in modo più o meno simile al meccanismo 13

8 disciplinato dal D.P.R. n. 447/1998, anche in altri ambiti di intervento pubblico: così, sono stati previsti lo Sportello Unico per l immigrazione (art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), lo sportello telematico dell automobilista (art. 2, D.P.R. 19 settembre2000, n. 358), lo Sportello Unico regionale per l internazionalizzazione delle attività produttive (art. 2, D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161), lo Sportello Unico per l edilizia (art. 5, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), e lo Sportello Unico doganale (art. 4, co. 57 ss., l. 24 dicembre 2003, n. 350). In ogni caso, lo Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce il modello a cui il legislatore ha dedicato le maggiori attenzioni. Lo Sportello Unico si distingue dagli altri istituti di semplificazione, in quanto si basa su di un meccanismo particolarmente innovativo. Infatti, lo strumento in questione, senza toccare il sistema delle competenze, implica, da un lato, un modello procedimentale unico, dentro il quale ricondurre i subprocedimenti svolti da tutti gli altri apparati pubblici coinvolti, e dall altro, un modello organizzativo altrettanto unico, al quale affidare più che la titolarità degli atti di consenso necessari per il privato, la regia di tutte le fasi di cui il modello procedimentale suddetto si compone. In tale contesto, i due modelli innovativi costituiscono facce della medesima medaglia e si completano a vicenda nella prospettiva della realizzazione degli obiettivi di efficienza e celerità per i quali sono stati pensati: il modello procedimentale rappresenta un paradigma semplificato d azione, le cui fasi tendono ad assicurare maggiore celerità ed efficienza dell apparato pubblico; il modello organizzativo unico, a sua volta, è strutturato come un vero e proprio centro di coordinamento ed è dotato di poteri e strumenti nei confronti del procedimento unico e dei subprocedimenti autorizzatori tali da consentire che entrambi si svolgano nei tempi fissati senza lungaggini o blocchi procedimentali. Sportello Unico e sistema delle competenze Profili organizzativi Sotto il profilo organizzativo, come anticipato, spetta al Comune dotarsi di una struttura unica attraverso la quale svolgere i compiti che gli artt. 23 e ss., D.Lgs. n. 112/1998, e il D.P.R. n. 447/1998, riservano all ente locale a proposito di attività produttive. A tal fine, la normativa di riferimento consente all amministrazione territoriale di realizzare la struttura secondo tre differenti modelli: autonomamente, associandosi con altri Enti Locali o delegando mediante convenzione un amministrazione pubblica, ad esempio, la Camera di Commercio. Inoltre, lo Sportello Unico inteso come figura organizzativa si compone di tre momenti strutturali: la struttura, lo Sportello Unico e l archivio informatico. Innanzitutto, il descritto disegno organizzativo impone l individuazione di una struttura unica di back-office, cioè di un ufficio cui ricondurre la titolarità di tutti i compiti decisionali, del governo operativo del procedimento unico e del coordinamento delle fasi endoprocedimentali svolte dalle amministrazioni coinvolte (art. 3, c. 1, D.P.R. n. 447/1998). Al vertice di tale struttura, poi, il Comune pone un unico soggetto, al quale affidare contemporaneamente la responsabilità (unica) dell ufficio e del procedimento. In secondo luogo, la struttura contiene al suo interno uno Sportello Unico di front-office, al quale spetta il compito di relazionarsi con gli amministrati, in particolare di raccogliere le domande indirizzate alla struttura per ottenere le autorizzazioni necessarie all avvio di un attività imprenditoriale, di fornire all utenza le informazioni richieste, di garantire l accesso alle banche dati sul sistema economico e territoriale in possesso dell ufficio, di assicurare l assistenza consulenziale, previa istanza degli interessati, sui progetti preliminari e su ogni altro aspetto informativo riguardante gli insediamenti produttivi a conoscenza dell ente (art. 3, D.P.R. n. 447/1998). Infine, lo Sportello Unico realizza al proprio interno e con finalità di ausilio per lo svolgimento dei compiti ad esso spettanti un archivio informatico, dentro il quale inserire le domande presentate e tutte le informazioni possedute dalla struttura con riferimento ai procedimenti di realizzazione di impianti produttivi, in modo da renderle accessibili anche dall esterno per via telematica e assicurare così il ruolo di «centro di informazioni» che lo sportello è chiamato a svolgere (art. 3, c. 2, D.P.R. n. 447/1998). In una prospettiva di sussidiarietà verticale il legislatore ha attribuito la responsabilità dello Sportello Unico direttamente ai Comuni (art. 23, D.Lgs. n. 112/1998). Tuttavia, anche alla Come si può notare il descritto quadro organizzativo dettato dal legislatore per lo Sportello luce del D.P.R. n. 447/1998, così come interpretato correntemente, alla struttura unica Unico ruota intorno a tre principi di riferimento, quelli di unicità, elasticità e tecnicità. Il principio non è attribuita la titolarità di alcuna nuova funzione, ma ad essa viene soltanto riservato il di unicità pervade l intero disegno ordinamentale in materia e non riguarda solo l aspetto strutturale dell istituto, ma, come vedremo, esso conforma anche l aspetto procedimentale. compito di coordinare e razionalizzare i diversi interventi pubblici in materia di attivazione di Il principio di elasticità, poi, emerge dal fatto che la disciplina di riferimento solo in alcuni casi impianti produttivi. In pratica, la struttura unica non sostituisce le amministrazioni competenti si sostanzia in puntuali e precise prescrizioni di natura strutturale, preferendo fissare alcune sui diversi profili connessi alla realizzazione degli impianti produttivi, ma essa rappresenta linee guida di tipo organizzativo così elastiche da consentire all ente locale di individuare solo l apparato cui la norma affida una serie di meccanismi di semplificazione da utilizzare discrezionalmente la soluzione più adeguata alla propria articolazione interna e alla realtà al fine di coordinare l intervento delle singole amministrazioni coinvolte. socio-economica del territorio di riferimento. Il principio di tecnicità, infine, trova la sua 14 15

9 maggiore manifestazione in quelle disposizioni del decreto che tendono a disegnare tale ufficio come elemento organizzativo dell ente locale a forte vocazione telematica. A conferma di quanto detto da ultimo, si deve sottolineare che il legislatore ha ritenuto opportuno puntare proprio sulla vocazione telematica dello Sportello Unico al fine di rilanciarne l attuazione ed il funzionamento. Così, il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, contenente il Codice dell amministrazione digitale, ha previsto la realizzazione in modalità informatica dello Sportello Unico, in modo da consentirne l integrazione con gli altri servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto al fine di aprire tra la struttura e l utenza canali telematici per la erogazione dei servizi e la trasmissione degli atti (art. 10). Profili funzionali Gli articoli 23 e ss. del D.Lgs. n. 112/1998 e quelli 4 e 6 del D.P.R. n. 447/1998 delineano gli aspetti procedurali finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per l apertura e l insediamento di nuove attività industriali, anche in questo caso facendo ricorso al criterio della concentrazione in un unico contenitore funzionale dell insieme dei momenti istruttori, decisionali e subprocedimentali che di regola caratterizzano i percorsi di assenso di cui si è detto. In tale contesto, lo Sportello Unico svolge il ruolo di filtro tra utenti e apparati pubblici coinvolti e, rispetto a questi ultimi, di centro di coordinamento di tutti i subprocedimenti destinati ad immettersi nell unico procedimento autorizzatorie. In particolare, il Regolamento sullo Sportello Unico prevede due modelli procedimentali alternativi, anche se entrambi retti dal carattere dell unicità, da avviare mediante presentazione di unica istanza allo sportello e da concludersi con un unico provvedimento rilasciato dalla medesima struttura come titolo per la realizzazione dell intervento industriale. Il secondo modello, detto Procedimento mediante autocertificazione, si caratterizza per un alleggerimento procedimentale dovuto al riconoscimento in capo all interessato della potestà di avvalersi dell autocertificazione per attestare la conformità del progetto che intende realizzare alle prescrizioni vigenti. La possibilità di ricorrere al meccanismo autocertificativo - sia pur in una versione anomala rispetto all istituto tipico - riverbera soprattutto sul termine entro cui concludere il procedimento, che scende a sessanta giorni dalla presentazione della domanda (art. 6, D.P.R. n. 447/1998). Di regola, spetta all interessato scegliere il modulo procedurale da attivare per ottenere l autorizzazione, fatti salvi alcuni casi in cui si esclude il ricorso all autocertificazione a tutela di particolari interessi attinenti alla sicurezza, alla salute e all ambiente. Il Regolamento n. 447/1998 si occupa anche del procedimento di collaudo degli impianti autorizzati, semplificandone le modalità di esecuzione attraverso il riconoscimento per gli interessati della facoltà di avvalersi di professionisti privati, ma comunque confermando ampi poteri di controllo in capo agli enti pubblici (art. 9). Inoltre, il medesimo Regolamento prevede un particolare meccanismo di variante agli strumenti urbanistici già oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali (art. 5). Un quadro in evoluzione Il quadro descritto sommariamente in precedenza appare destinato ad evolversi ulteriormente, viste le dichiarate intenzioni del legislatore di intervenire nuovamente sulla disciplina dei rapporti tra amministrazione e imprese. Per limitarsi qui agli sviluppi che sembrano allo stato più probabili, occorre menzionare soprattutto l iniziativa sulla cd. impresa in un giorno, oggetto dell articolo 38 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e volta a far sì che l avvio dell attività imprenditoriale sia tutelato sin dalla presentazione della Dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. Il primo modello, detto Procedimento semplificato (o mediante conferenza di servizi), In pratica, si immagina di riordinare la normativa sulle attività produttive, anche con specifico prevede l obbligo delle amministrazioni interessate, una volta coinvolte dallo Sportello riguardo alla disciplina sullo SUAP, per la quale si prevede un regolamento governativo che Unico, di adottare e trasmettere alla struttura comunale di riferimento gli atti di propria si ispiri - tra gli altri - ai seguenti criteri: competenza nel termine di novanta giorni (centoventi nel caso di progetti di opere individuazione del SUAP come unico punto di contatto per le richieste del da sottoporre a VIA) dal ricevimento della documentazione. Sempre per ragioni di privato e le risposte della p.a. in merito a qualunque vicenda amministrativa semplificazione, il modello in questione consente anche l attivazione di una conferenza di riguardante le attività produttive; servizi su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura unica - in caso di raccordo con la disciplina in tema comunicazione unica per la costituzione inerzia delle amministrazioni coinvolte - o dell interessato - se ha ricevuto comunicazione dell'impresa (cfr. articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 di conclusione del procedimento in seguito a pronunciamento negativo da parte di una convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40); amministrazione e al fine di superare tale pronunciamento. In ogni caso, il procedimento applicazione degli strumenti in esame non solo alle procedure per gli in questione deve concludersi nel termine di cinque mesi (nove se richiesta la VIA) (art. 4, interventi in tema di impianti ma anche a quelle relative alla prestazione di D.P.R. n. 447/1998). servizi (cfr. direttiva 2006/123/Ce del 12 dicembre 2006); 16 17

10 possibilità di affidare a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese») le funzioni in tema di verifica dei requisiti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell esercizio dell attività di impresa; obbligo per i Comuni che non hanno istituito lo Sportello Unico, ovvero il cui Sportello Unico non risponda ai requisiti che vengano stabiliti dall'emanando regolamento, di esercitare le relative funzioni tramite delega alla Camera di Commercio, nell'ambito di iniziative concordate con l'anci. Senza entrare qui nel merito delle singole questioni che emergono da quanto sopra, le quali non di rado presentano dei chiaroscuri, non vi è dubbio che il legislatore si ponga in continuità con il passato almeno per ciò che concerne la centralità del SUAP, che risulta ulteriormente confermata e valorizzata. Attività Economiche 18

11 AGRICOLTURA Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amministrazione Vademecum delle Attività Imprenditoriali

12 Presentazione della pratica: SUAP AGRITURISMO Attività economica: Agricoltura 22 AGRITURISMO Si intende per attività agrituristica l attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all art Codice Civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Costituisce attività agrituristica: a) dare alloggio in appositi locali dell azienda agricola (ammesse massimo n. 8 camere elevabili a 15 in zone di prevalente interesse agrituristico); b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (ammesse massimo n.10 piazzole elevabili a 15 in zone di prevalente interesse agrituristico); c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio così come specificato all art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 26/94; d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell azienda; e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini del richiamo turistico; f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti. Il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell azienda e da produzioni considerate tipiche della zona particolare in cui è ubicata l azienda agrituristica. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo, ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell imprenditore agricolo purché si tratti di strutture strettamente connesse all attività agricola. I locali destinati all uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienicosanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. La somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari potrà essere iniziata previa presentazione di apposita notifica direttamente all Azienda USL competente secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008. All esterno dell attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna. Modalità di iscrizione all albo regionale La domanda in marca da bollo, viene presentata all Ufficio Competitività e Diversificazione dell Economia Rurale presso l Assessorato Agricoltura della Provincia di Bologna oppure presso le Comunità Montane competenti per territorio, completa di documentazione e di una seconda marca da bollo che sarà utilizzata per l attestato. La Provincia di Bologna ha tempo 60 giorni per completare l istruttoria e iscrivere l azienda all albo. Viene data esplicita comunicazione dell avvenuta iscrizione all azienda medesima allegando l attestato di iscrizione in originale, al Comune e alla Comunità Montana competente allegando copia dell attestato. Una volta in possesso dell attestato l azienda, secondo la normativa vigente, quando è pronta per esercitare l attività agrituristica, deve richiedere al SUAP di competenza l autorizzazione ad esercitare la suddetta attività. Al SUAP spetta anche l assegnazione del numero di margherite. Requisiti Essere imprenditore agricolo Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Essere in possesso dell attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico attivato nel territorio della Provincia Essere in possesso di iscrizione nell elenco regionale degli operatori agrituristici tenuto dalla competente Provincia Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell immobile oggetto dell intervento Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e rispettare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi Modalità di presentazione della domanda L istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull apposita modulistica al SUAP del Comune di competenza. Oneri Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori. Attività economica: Agricoltura 23

13 AGRITURISMO AGRITURISMO Attività economica: Agricoltura Tempo 60 giorni Descrizione Iter La domanda viene presentata su apposita modulistica al SUAP che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali, acquisendo d ufficio la documentazione necessaria. Nel caso l istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l autorizzazione all apertura, diversamente tale autorizzazione viene negata. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti. Gli operatori agrituristici devono esporre al pubblico l autorizzazione comunale o il documento equipollente e rispettare i limiti e le modalità indicate nell autorizzazione medesima. Devono trasmettere al Comune entro il 31 luglio di ogni anno per l anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l attività agrituristica. In caso di mancata trasmissione delle tariffe, si intendono confermate quelle previste per l anno precedente. In ogni caso, le tariffe che subiscono variazioni nel corso dell anno, avranno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al Comune. Nel caso in cui nell agriturismo si offra anche l alloggio, l operatore deve presentare al SUAP comunicazione preventiva relativa ai periodi di apertura dell attività ricettiva. Delibera di Giunta regionale n. 1015/ Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia- Romagna n. 9223/ Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008 Regolamento comunale edilizio Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria Attività economica: Agricoltura Documentazione e modulistica da presentare Domanda di autorizzazione agriturismo Domanda di classificazione e attribuzione delle margherite Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all Azienda USL competente Normative 24 L.R. n. 26/ Norme per l esercizio dell agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione Circolare Assessorati Sanità e Servizi Sociali e all Edilizia e Casa n. 19 del 24 aprile Indirizzi in materia igienico-edilizia in applicazione della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 sull esercizio dell Agriturismo Delibera del Consiglio regionale n. 389/ Criteri generali e procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ricezione Legge n. 96/ Disciplina dell agriturismo 25

14 Presentazione della pratica: SUAP VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA Attività economica: Agricoltura 26 VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA (PRODUTTORI AGRICOLI) La vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è consentita agli imprenditori singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. La vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante, previa comunicazione al SUAP del luogo ove ha sede l azienda di produzione almeno 30 giorni prima contenente la specificazione dei prodotti e le modalità con cui si intende praticare la vendita, compreso il commercio elettronico. Qualora si intenda esercitare la vendita in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio, è necessario presentare apposita comunicazione al SUAP in cui si intende esercitare la vendita, contenente, se del caso, la richiesta di assegnazione del posteggio. Nel caso di vendita al dettaglio esercitata su superfici all aperto nell ambito dell azienda agricola o di altre aree private di cui l imprenditore abbia la disponibilità, non è invece richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività. Possono essere posti in vendita anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici. Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 114/98, tranne il caso in cui l ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell anno solare precedente sia superiore a euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società. Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 che definiscono le modalità operative da seguire per ottenere la registrazione delle imprese del settore alimentare, prima dell inizio dell attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell impresa direttamente all Azienda USL competente. La vendita di latte crudo può essere svolta soltanto dagli imprenditori agricoli nell azienda di produzione dal produttore al consumatore finale senza dare comunicazione al SUAP oppure mediante distributori automatici collocati nella stessa azienda agricola o al di fuori di essa. Se i distributori sono collocati al di fuori dell azienda, in spazi non di proprietà dei produttori agricoli, è necessario presentare al SUAP dove si intende installare il distributore 30 gg prima dell inizio dell attività la comunicazione dell attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli prevista dall art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e la notifica sanitaria all Azienda USL. Requisiti Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna Nel caso di vendita all interno di locali, gli stessi devono avere i prescritti requisiti edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi Nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche normative igienico-sanitarie vigenti Modalità di presentazione della domanda In caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, la comunicazione deve essere presentata al SUAP del Comune ove ha sede l azienda di produzione, specificando le generalità del richiedente, gli estremi dell iscrizione nel Registro delle Imprese, l ubicazione dell azienda, i prodotti di cui s intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. A seguito di ciò, risulta ammessa l attività di vendita in forma itinerante in tutto il territorio nazionale. In caso di vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere presentata al SUAP in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita su aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta anche l assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti. Oneri Diritti di istruttoria Tempo 30 giorni Descrizione Iter La comunicazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in duplice copia; una copia, con l apposizione del protocollo di arrivo, è riconsegnata all interessato affinché sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza. Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell inizio dell attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell impresa direttamente all Azienda USL competente. Il SUAP verifica la completezza della comunicazione e la rispondenza della stessa alle norme Attività economica: Agricoltura 27

15 VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA Attività economica: Agricoltura vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP interrompe o sospende i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune, l attività può essere iniziata, senza attendere il rilascio di alcun atto. Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvede a notificare all interessato motivato diniego all esercizio dell attività. In caso di eventuale richiesta di assegnazione di un posteggio, devono essere attivate le relative procedure fissate dai Regolamenti comunali vigenti. AUTOTRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA Documentazione e modulistica da presentare 28 Modulo Comunicazione relativa alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante oppure Modulo Comunicazione relativa alla vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico inoltre Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all'azienda USL competente Normative D.Lgs. 18 maggio n. 228/ Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell art.7 della L.5 marzo 2001, n.57 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Delibera di Giunta regionale n.1015/ Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia- Romagna n. 9223/ Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008 Regolamento comunale d Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria Vademecum delle Attività Imprenditoriali Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amministrazione

16 Presentazione della pratica: Comune NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE Il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l autorizzazione, qualunque sia la destinazione. La prestazione non è obbligatoria. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti Requisiti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo I requisiti per svolgere l attività di noleggio veicoli con conducente sono i seguenti: o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all Unione Europea o Sono servizi pubblici non di linea: di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a servizi analoghi trazione animale; Essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all art. 6 della Legge 21/1992 o in altro elenco analogo di altro Stato appartenente all Unione Europea o di altro b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi natante e veicoli a trazione animale. analoghi. L iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di una apposita Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica, che avanza, presso commissione, che accerta i requisiti di idoneità all esercizio del servizio, con la sede del noleggiatore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/ particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. Per o viaggio ed utilizza mezzi per il trasporto fino a nove persone. Oltre le nove persone quanto riguarda l iter per l iscrizione al ruolo dei conducenti si veda la subentra la disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di scheda sui TAXI autobus con conducente, di cui alla legge 218/2003. Lo stazionamento dei mezzi avviene Possedere la patente di guida per il veicolo destinato al servizio di noleggio all interno delle rimesse. con conducente Possedere il certificato di abilitazione professionale (CAP), previsto dal Il Comune, con proprio Regolamento, stabilisce: Codice della strada e rilasciato dall Ispettorato alla Motorizzazione Civile il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio; Non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con le modalità per lo svolgimento del servizio; conducente nei 5 anni antecedenti nell ambito della stessa Provincia i requisiti e le condizioni per il rilascio dell autorizzazione. Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con I titolari di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio conducente rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo, con conducente possono: appositamente disciplinato Non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa essere titolari di impresa artigiana di trasporto e, quindi, essere iscritti Essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un all Albo delle Imprese Artigiane; veicolo adatto allo svolgimento del servizio, appositamente collaudato dalla associarsi in cooperative di produzione e lavoro; Motorizzazione Civile. A tal fine il Comune rilascia un apposito nulla-osta a associarsi in consorzi di imprese artigiane; seguito di domanda in bollo essere imprenditori privati. Essere iscritto alla Camera di Commercio L esercizio del servizio noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, Non essere affetto da malattie incompatibili con l esercizio del servizio; che viene rilasciata attraverso uno specifico concorso bandito dal Comune o a se- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato guito di subingresso, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetti ai o di collaboratori o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti massimali minimi, previsti per legge morali e professionali. Insussistenza, nei confronti dell interessato di cause di divieto, di decadenza I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto o di sospensione di cui all art.10 della legge n.575 (antimafia). il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Unione Europea dove, Nel caso di società l insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentano. dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

17 NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea Modalità di presentazione della domanda Il settore è soggetto a pianificazione comunale. Il rilascio di nuove autorizzazioni può avvenire solo tramite bando emesso dal Comune. Il trasferimento di sede dell attività deve essere autorizzato. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell attività di noleggio veicoli con conducente va presentata in bollo al Comune di residenza, utilizzando l apposita modulistica, a seguito di assegnazione con bando pubblico. Tuttavia è possibile acquisire l autorizzazione a seguito di subingresso in una azienda già operante. L autorizzazione fa parte della dotazione dell azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti: a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente. In caso di morte dell intestatario, l autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione del Comune a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti. In caso di subingresso nell autorizzazione per atto fra vivi, il titolare della stessa deve presentare domanda. Contestuale domanda deve essere inoltrata dal soggetto alla quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità dell autovettura (passaggio di proprietà della vettura del precedente titolare). In caso di subingresso nell autorizzazione per atto mortis causa, gli eredi devono comunicare, al Comune che ha rilasciato l autorizzazione, il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dall evento, indicando nella comunicazione anche: la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessario da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità; oppure la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di Oneri Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori. Tempo Il Comune ha 60 giorni di tempo per il rilascio dell autorizzazione. Descrizione iter Il Comune pubblica il bando. L interessato presenta domanda di partecipazione al bando, secondo le indicazioni dello stesso. A seguito di collocazione nella graduatoria in posizione utile per poter ottenere l autorizzazione, l interessato presenta domanda al Comune su apposita modulistica. Nel caso di carenze e incompletezze nella documentazione, il Comune può sospendere il procedimento, stabilendo un termine per l integrazione e il completamento della documentazione. La comunicazione di diniego dovrà indicare l espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono fare richiesta di rimborso dell imposta di fabbricazione sul carburante, ai sensi del DM , in carta semplice indirizzata alla Circoscrizione Doganale della Provincia. Sulla richiesta il Comune redige apposita attestazione delle presenze effettuate in servizio. Documentazione e modulistica da presentare La documentazione da presentare per poter esercitare l attività di noleggio con conducente è la seguente: Domanda di autorizzazione per l attività di noleggio di veicoli con conducente Normative Legge n. 21/ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea D.Lgs. n. 285/ Nuovo codice della strada Delibera del Consiglio regionale dell Emilia-Romagna n. 2009/ Direttive per l esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: legge 15 gennaio 1992 n. 21 D.P.R. n. 407/ Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività trasferire ad altri l autorizzazione. private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

18 NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE Presentazione della pratica: Comune Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea 1990, n. 241 (All. 1, n. 69) D.Lgs. n. 395/ Attuazione della direttiva del Consiglio dell Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali Legge 218/ Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente Regolamento comunale specifico in materia NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l attività con la quale, il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest ultimo, un veicolo. Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 481/ Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l esercizio dell attività di noleggio di veicoli senza conducente pubblicato nella G.U. n.37 del L attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni, vidimato dal Sindaco. Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico: autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati; veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate; veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente); veicoli per il trasporto promiscuo; autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive; motoveicoli, cicli, acquascooter, scooter. Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del , inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n Requisiti Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell art. 10 della L. 575/65 e dell art. 11 del T.U.L.P.S. Disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l ingresso sia invece limitato.la rimessa pubblica deve essere espressamente autorizzata L attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, nonché a quelle che attengono 34 35

19 NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea al Codice della strada e alla circolazione dei veicoli Sono necessari gli estremi del Certificato Prevenzione Incendi, se richiesto in relazione al numero delle autovetture ricoverate I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell attività, sarà poi necessario indicare, numero e tipo di veicoli che si intendono utilizzare nell attività, e relativo titolo di disponibilità Modalità di presentazione della domanda L esercizio dell attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a Dichiarazione di inizio attività da presentarsi ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell impresa stessa per il cui esercizio si presenta la dichiarazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, edilizi-urbanistici e di prevenzione incendi da autocertificare. Oneri Diritti istruttori Tempo 30 giorni Ulteriori adempimenti Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. Documentazione e modulistica da presentare Modulo Dichiarazione di inizio attività noleggio veicoli senza conducente Accettazione nomina da parte del rappresentante Normative D.M. 16/02/ Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi Legge n. 241/ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti D.Lgs. n. 285/ Nuovo codice della strada D.P.R. n. 481/ Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l esercizio dell attività di noleggio di veicoli senza conducente Eventuale Regolamento comunale specifico in materia Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea Descrizione iter La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al Comune che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali. L attività può essere avviata decorsi 30gg dalla data di presentazione della DIA. Il Comune trasmette entro 5 giorni copia della DIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l esercizio dell attività nei casi previsti dall art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto terrestre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate

20 Presentazione della pratica: Comune RIMESSA DI VEICOLI Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea Per rimessa di veicoli si intende la gestione di locali, appositamente adibiti ed attrezzati, per la temporanea custodia e dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulottes o caravans. Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 480 del Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l esercizio dell attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse. Requisiti Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell art. 10 della L. 575/65 e dell art. 11 del T.U.L.P.S. Essere in possesso della disponibilità dei locali, con indicazione degli estremi del titolo autorizzativo o del Certificato di conformità edilizia e di agibilità (se già rilasciato) L attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi Modalità di presentazione della domanda RIMESSA DI VEICOLI trasmette entro 5 giorni copia della DIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l esercizio dell attività nei casi previsti dall art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Documentazione e modulistica da presentare Modulo Dichiarazione di inizio attività rimessa veicoli Accettazione nomina da parte del rappresentante eventuale Domanda di autorizzazione agli scarichi idrici Normative D.M. 16/02/ Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi Legge n. 241/ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti D.P.R. n. 480/ Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l esercizio dell attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse Eventuale Regolamento comunale specifico in materia Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea L esercizio dell attività di rimessa di veicoli è sottoposto a Dichiarazione di inizio attività da presentarsi ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio ha sede l attività, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, edilizi-urbanistici e di prevenzione incendi da autocertificare. Oneri Diritti istruttori Tempo 30 giorni Descrizione iter La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al Comune che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali. L attività può essere avviata decorsi 30gg dalla data di presentazione della DIA. Il Comune 38 39

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