La Regione Toscana per cittadini, lavoratori e famiglie in difficoltà

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1 La Regione Toscana per cittadini, lavoratori e famiglie in difficoltà La Regione Toscana ha messo a punto e finanziato una serie di progetti contro la povertà, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà. Non si tratta di assistenzialismo, ma di un aiuto concreto, ancor più necessario in tempi di crisi, per fare in modo che nessuno rimanga indietro e che chi ha meno o incontra più difficoltà, sia aiutato dal nostro sistema di protezione sociale. La Toscana è solidale. In queste pagine tutte le informazioni utili per accedere agli aiuti. La legge 45/2013, pubblicata sul BURT il 7/8/2013 ed entrata in vigore l'8/8/2013, prevede quindi l'erogazione di diverse misure di sostegno: I bebè in arrivo troveranno qualcosa di buono Le famiglie numerose hanno problemi numerosi: togliamone qualcuno Un figlio disabile non sarà un figlio escluso I lavoratori in difficoltà non sono lasciati soli Se il debito è un problema grande come una casa Per informazioni: - rivolgersi a: URP - Comune di San Piero a Sieve - orario 09:00-13:00 dal lunedì al sabato e 15:00-18:00 il giovedì - tel urp@comune.san-piero-a-sieve.fi.it URP Regione Toscana: numero verde , urp@regione.toscana.it - visitare il sito: 1

2 I bebè in arrivo troveranno qualcosa di buono La legge, in prima applicazione, istituisce le misure di sostegno finanziario per il triennio 2013, 2014 e Il contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati o collocati in affido preadottivo, ammonta a 700,00 euro (una tantum). Il bonus riguarda i bambini nati a partire dal 1 gennaio I requisiti di accesso al beneficio sono i seguenti: essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); essere residenti in Toscana da almeno un anno alla data del 1 gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario (esempio: per le istanze di contributo relative al 2013, si deve essere residenti in Toscana almeno dal 1 gennaio 2012); avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad ,00 euro; non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. Presentazione delle istanze Le istanze di contributo devono essere presentate, per l'anno in corso, a partire dal 7 ottobre 2013 al Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità organizzative indicate dal Comune stesso, tenuto conto delle formule associative a cui l'ente partecipa, ed entro il 31 gennaio Per gli anni successivi al 2013, le istanze di contributo dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. (esempio: per l'anno 2014, le istanze potranno essere presentate dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015). Per la presentazione delle istanze di contributo il richiedente dovrà utilizzare lo schema-tipo regionale approvato con apposito Decreto dirigenziale. La presentazione e la gestione della istanza avviene attraverso l'applicazione webmessa a disposizione della Regione Toscana e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale. Le modalità di presentazione al Comune di residenza delle istanze di concessione dei benefici saranno le seguenti: presentazione autonoma dell'istanza da parte del richiedente utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata); presentazione dell'istanza da parte del richiedente con il supporto di un facilitatore utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata); presentazione dell'istanza da parte del richiedente mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta certificata del Comune di residenza. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo cartaceo in formato digitale attraverso scanner; presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante consegna presso gli uffici del Comune di residenza; presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante spedizione postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di residenza (per l'inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale). L'istanza per il contributo per figli nuovi nati, adottati o collocati in affido preadottivo può essere presentata dalla madre oppure, in assenza di quest'ultima, dal padre. Di seguito, le autocertificazioni possibili e i documenti da produrre: se si è stranieri: il richiedente può autocertificare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 2

3 il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione dell' istanza stessa uguale o inferiore a ,00 euro. Su quanto dichiarato il riscontro sarà effettuato mediante l'accesso alle banche dati di riferimento; il richiedente può autocertificare di essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1 gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario; il richiedente può autocertificare di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. nuovi nati: il richiedente può autocertificare la nascita del figlio; figli adottati con adozione nazionale: il richiedente dichiara gli estremi del provvedimento emesso dal competente Tribunale per i minorenni; figli adottati con adozione internazionale: il richiedente dichiara gli estremi del provvedimento con il quale il competente Tribunale per i minorenni ordina la trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione internazionale pronunciato dallo Stato estero, oppure dichiara di aver presentato al competente Tribunale per i Minorenni l'istanza per ottenere il provvedimento che ordina la trascrizione della pronuncia esecutiva di adozione internazionale emessa dall'autorità straniera; figli in affidamento preadottivo: o nazionale: il richiedente dichiara estremi del provvedimento di affidamento preadottivo da parte del competente Tribunale per i Minorenni; o internazionale: il richiedente dichiara estremi del provvedimento di affidamento preadottivo da parte del competente Tribunale per i Minorenni con il quale ha riconosciuto il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo. La richiesta di contributo per l'affidamento preadottivo (nazionale o internazionale) relativa ad un/una minore esclude la possibilità di presentare la richiesta di contributo anche per l'adozione (nazionale o internazionale) e viceversa. Il contributo ex art. 2 l.r. 45/2013 per il figlio nuovo nato, (oppure adottato, o collocato in affidamento preadottivo) è cumulabile con gli altri contributi di sostegno alle famiglie previsti dalla L.R. 45/2013, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali. Stante la permanenza dei requisiti, il contributo di cui all'art 2 (per il figlio nuovo nato, adottato o collocato in affidamento preadottivo) può essere richiesto per ciascun nuovo nato nell'arco dei tre anni di prima applicazione della Legge. Per quanto riguarda il contributo per il figlio nuovo nato, adottato o in affidamento preadottivo, è concesso per ogni figlio nuovo nato (se nascono due gemelli, la madre ha diritto a due contributi; lo stesso se vengono adottati contemporaneamente due bambini). Vai alla pagina per presentare l'istanza 3

4 Le famiglie numerose hanno problemi numerosi: togliamone qualcuno La legge, in prima applicazione, istituisce le misure di sostegno finanziario per il triennio 2013, 2014 e Il contributo a favore delle famiglie numerose (almeno 4 figli), ammonta a 700,00 euro (annuali) con un incremento di 175,00 euro per ogni figlio oltre il quarto. I requisiti di accesso al beneficio sono i seguenti: essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); essere residenti in Toscana da almeno un anno alla data del 1 gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario (esempio: per le istanze di contributo relative al 2013, si deve essere residenti in Toscana almeno dal 1 gennaio 2012); avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad ,00 euro; non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. Presentazione delle istanze Le istanze di contributo devono essere presentate, per l'anno in corso, a partire dal 7 ottobre 2013 al Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità organizzative indicate dal Comune stesso, tenuto conto delle formule associative a cui l'ente partecipa ed entro il 31 gennaio Per gli anni successivi al 2013, le istanze di contributo dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. (esempio: per l'anno 2014, le istanze potranno essere presentate dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015). Per la presentazione delle istanze di contributo il richiedente dovrà utilizzare lo schema-tipo regionale approvato con apposito Decreto dirigenziale. La presentazione e la gestione della istanza avviene attraverso l'applicazione webmessa a disposizione della Regione Toscana e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale. Le modalità di presentazione al Comune di residenza delle istanze di concessione dei benefici saranno le seguenti: presentazione autonoma dell'istanza da parte del richiedente utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata); presentazione dell'istanza da parte del richiedente con il supporto di un facilitatore utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata); presentazione dell'istanza da parte del richiedente mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta certificata del Comune di residenza. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo cartaceo in formato digitale attraverso scanner; presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante consegna presso gli uffici del Comune di residenza; presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante spedizione postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di residenza (per l'inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale). L'istanza per il contributo per le famiglie numerose può essere presentata dal soggetto titolare dei carichi di famiglia ( D.P.C.M. 221 del 1990 aggiornato al D.C.P.M. 242 del 2001) 4

5 Di seguito, le autocertificazioni possibili e i documenti da produrre: se si è stranieri: il richiedente può autocertificare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione dell' istanza stessa uguale o inferiore a ,00 euro. Su quanto dichiarato il riscontro sarà effettuato mediante l'accesso alle banche dati di riferimento; il richiedente può autocertificare di essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1 gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario; il richiedente può autocertificare di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. Il contributo ex art. 3 l.r.45/2013 per la famiglia numerosa è cumulabile con gli altri contributi di sostegno alle famiglie previsti dalla L.R. 45/2013, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali. Il contributo a favore delle famiglie numerose può essere richiesto per ognuno dei tre anni di prima applicazione della Legge. Vai alla pagina per presentare l'istanza 5

6 Un figlio disabile non sarà un figlio escluso La legge, in prima applicazione, istituisce le misure di sostegno finanziario per il triennio 2013, 2014 e Il contributo a favore delle famiglie con figlio disabile a carico ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è di 700,00 euro (annuali). I requisiti di accesso al beneficio sono i seguenti: essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); essere residenti in Toscana da almeno un anno alla data del 1 gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario (esempio: per le istanze di contributo relative al 2013, si deve essere residenti in Toscana almeno dal 1 gennaio 2012); avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad ,00 euro; non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n Presentazione delle istanze Le istanze di contributo devono essere presentate, per l'anno in corso, a partire dal 7 ottobre 2013 al Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità organizzative indicate dal Comune stesso, tenuto conto delle formule associative a cui l'ente partecipa ed entro il 31 gennaio Per gli anni successivi al 2013, le istanze di contributo dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. (esempio: per l'anno 2014, le istanze potranno essere presentate dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015). Per la presentazione delle istanze di contributo il richiedente dovrà utilizzare lo schema-tipo regionale approvato con apposito Decreto dirigenziale. La presentazione e la gestione della istanza avviene attraverso l'applicazione webmessa a disposizione della Regione Toscana e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale. Le modalità di presentazione al Comune di residenza delle istanze di concessione dei benefici saranno le seguenti: presentazione autonoma dell'istanza da parte del richiedente utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata); presentazione dell'istanza da parte del richiedente con il supporto di un facilitatore utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata); presentazione dell'istanza da parte del richiedente mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta certificata del Comune di residenza. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo cartaceo in formato digitale attraverso scanner; presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante consegna presso gli uffici del Comune di residenza; presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante spedizione postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di residenza (per l'inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale). L'istanza per il contributo per le famiglie con figlio disabile a carico può essere presentata dal soggetto titolare dei carichi di famiglia ( D.P.C.M. 221 del 1990 aggiornato al D.C.P.M. 242 del 2001). 6

7 Di seguito, le autocertificazioni possibili e i documenti da produrre: se si è stranieri: il richiedente può autocertificare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione dell' istanza stessa uguale o inferiore a ,00 euro. Su quanto dichiarato il riscontro sarà effettuato mediante l'accesso alle banche dati di riferimento; il richiedente può autocertificare di essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1 gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario; il richiedente può autocertificare di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale; le istanze di contributo a favore delle famiglie con figlio disabile devono essere corredate da apposita Certificazione attestante la condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il contributo ex art. 4 l.r.45/2013 per le famiglie con disabile a carico è cumulabile con gli altri contributi di sostegno alle famiglie previsti dalla L.R. 45/2013, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali. Il contributo a favore delle famiglie con figli disabili a carico può essere richiesto per ognuno dei tre anni di prima applicazione della Legge. Vai alla pagina per presentare l'istanza 7

8 I lavoratori in difficoltà non sono lasciati soli La misura introduce contributi a totale copertura degli interessi e alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico Accordo con la Giunta Regionale. Il finanziamento concedibile è di euro 3.000,00 e sarà erogato in un'unica soluzione. La restituzione della somma erogata avverrà in 36 mesi, comprensiva di 12 mesi di preammortamento, mediante rate mensili. La legge istituisce la misura per il triennio 2013, 2014 e Possono accedere ai benefici i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, con contratto di lavoro subordinato, residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che da almeno due mesi non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore dell'indicatore ISEE relativo all'anno in cui si richiede il finanziamento non superiore ad euro ,00. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nuova disciplina dell'indicatore ISEE, che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all'art. 7 della L.R. 45/2013 è costituito dall'appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà definita all'articolo 7 comma 2 e descritta alla lettera A delle Finalità. Le modalità di attuazione dell'intervento sono: a) Garanzia rilasciata a valere sulle risorse di cui all'art. 7 della legge regionale 45/2013 Il finanziamento sarà assistito dalla garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile pari al 100% del finanziamento erogato, ed escutibile dagli istituti finanziatori a prima richiesta. Potranno essere attivati prestiti garantiti pari a cinque volte l'entità delle risorse stanziate. Sul finanziamento garantito non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative. La garanzia è concessa al lavoratore/lavoratrice gratuitamente. b) Contributi in conto interessi Gli interessi bancari sono fissati nella misura del 4% nominale annuo, come stabilito nell'accordo di Progetto sottoscritto dalla Regione Toscana e le Banche. Il contributo in conto interessi - pari al 100% - è a carico delle risorse stanziate dall'articolo 7 ed è erogato da Fidi Toscana S.p.A. in unica soluzione al singolo lavoratore/lavoratrice entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della banca finanziatrice dell'avvenuta erogazione del finanziamento garantito. La misura sarà operativa a partire dagli inizi di Novembre 8

9 Se il debito è un problema grande come una casa Le famiglie residenti in Toscana che non riescono a ottenere il credito bancario ordinario per fronteggiare situazioni di indebitamento, possono richiedere il rilascio di una garanzia per agevolare la concessione, da parte delle banche, di mutui immobiliari destinati all'estinzione dei debiti. La Regione Toscana ha impegnato risorse economiche pari a euro ,00 per costituire un fondo da utilizzare per il rilascio di garanzie. Le garanzie sono rilasciate dalla Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura Onlus, a titolo gratuito, nella misura del 25% dell'importo di ogni singolo finanziamento concesso dalle banche, sino a un massimo di euro ,00, cui andrà ad aggiungersi la garanzia che la Fondazione rilascia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 108/1996, utilizzando fondi statali. Grazie a questo intervento un mutuo potrà essere complessivamente garantito, oltre che dall'ipoteca, da una garanzia in denaro fino ad un massimo di euro ,00 del suo importo, aumentando così le possibilità di concessione da parte delle banche. L'intervento congiunto Regione Toscana - Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'usura consentirà di garantire mutui per circa euro ,00 consentendo così a tante famiglie toscane di evitare che la propria abitazione cada nelle mani di profittatori o usurai. Gli interessati possono rivolgersi all' URP Regione Toscana, numero verde , per avere maggiori informazioni e l'indicazione del centro di ascolto della Fondazione più vicino fra i 42 operanti in Toscana o consultare il sito della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura. L'intervento della Fondazione è a titolo completamente gratuito, senza cioè recupero di alcuna spesa o commissione compreso il rilascio delle garanzie. Link utili Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura Rete di sostegno antiusura 9

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