Fascicolo Informativo. Contratto di Assicurazione danni a motoveicoli. Il presente fascicolo, contenente: Nota Informativa Condizioni di Assicurazione
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- Alina Berardi
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1 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione danni a motoveicoli Il presente fascicolo, contenente: Nota Informativa Condizioni di Assicurazione Deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Nota Informativa 1 di 14
2 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Nota informativa aggiornata al 1/12/2010 Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: Nota Informativa 2 di 14
3 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, Milano - Italia c) Telefono 02/ fax 02/ Sito internet: benvenutinitalianarem@italiana.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA (dati relativi all ultimo bilancio approvato) Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 263 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 223 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 138%, tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto non prevede tacito rinnovo. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI La Società indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sottoelencate che siano indicate sul modulo di polizza, con l applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti: A) FURTO B) INCENDIO C) CALAMITA NATURALI D) EVENTI SOCIOPOLITICI Nota Informativa 3 di 14
4 La SEZIONE DANNI contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da eventi quali: A) FURTO Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto punto 2.3 DANNI ESCLUSI, 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 2.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione. B) INCENDIO Incendio,fulmine, esplosione e scoppio. AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto punto 2.3 DANNI ESCLUSI, 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 2.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione C) CALAMITA NATURALI Trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali. AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto punto 2.3 DANNI ESCLUSI, 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 2.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione D) EVENTI SOCIOPOLITICI Scioperi, sommosse, tumulti popolari AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto punto 2.3 DANNI ESCLUSI, 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 2.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE Per calcolare l indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti (punto 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE) e dei degradi (punto 2.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle Condizioni Generali di Assicurazione. ESEMPI: 1 FURTO TOTALE di un motoveicolo nuovo valore ,00 Assicurato residente in provincia BA ,00 scop. 25% ( 2.500,00) = importo indennizzato 7.500,00 2 CALAMITA NATURALE di valore 600,00 500,00 Franchigia= importo indennizzato 100,00 Nota Informativa 4 di 14
5 4. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITA Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio di cui al punto 1.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio: Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio 6. PREMI Il premio è unico e ricorrente. E possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla Legge vigente; assegno bancario e circolare; bonifico bancario; bollettino postale; bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS). 6.1 Costi Il Premio pagato è comprensivo delle spese relative all acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. Le spese di acquisizione rappresentano la remunerazione media riconosciuta da Italiana Assicurazioni all Intermediario mentre le spese di gestione rappresentano la media dell importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto. TIPOLOGIA DI COSTO Percentuale media del premio imponibile Importo medio in euro Quota parte del costopercepita dall intermediario Spese di acquisizione 13,00% 19,11 100% Spese di gestione 17,50% 25,72 0,0% AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento la Società restituirà alla Contraente/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 1.6 è indicato il metodo di restituzione del premio per le singole garanzie danni. In alternativa, su richiesta dell Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Nota Informativa 5 di 14
6 7. RIVALSE AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. 8. DIRITTO DI RECESSO AVVERTENZA: l Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di scadenza anniversaria alle modalità di cui al punto 2.3 DISDETTA DEL CONTRATTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui al punto 2.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata di quest ultimo, il Contraente richiederà alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria 10. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 12. REGIME FISCALE - per le garanzie relative alla Sezione Danni si applica l aliquota d imposta del 13,50%; C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Il Contraente o l Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì: a. dare avviso del sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo; b. fare denuncia scritta all Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; c. presentare su richiesta della Società la documentazione necessaria tra cui: estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà; procura a vendere a favore della Società. Nota Informativa 6 di 14
7 In caso di sinistro verificatosi all estero l Assicurato dovrà presentare denuncia all Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti 14. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, Milano, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00), fax , Benvenutinitalianarem@italiana.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversia con un Impresa d assicurazione con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet sezione Per il consumatore, oppure inoltrando reclamo all ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. 15. ARBITRATO AVVERTENZA: Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione (può identificarsi con l Assicurato). ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FRANCHIGIA Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiale al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione. Nota Informativa 7 di 14
8 PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RELITTO Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. RESIDENZA Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso. VALORE COMMERCIALE Il valore del veicolo in comune commercio. VEICOLO Il veicolo assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo gli accessori di normale uso incorporati o fissi. ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Legale Rappresentante Sergio Finesso Nota Informativa 8 di 14
9 PROGRAMMA MOTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD PPM 04/2010 Nota Informativa 9 di 14
10 Si richiama l attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo. ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione (può identificarsi con l Assicurato). ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FRANCHIGIA Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiale al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RELITTO Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. RESIDENZA Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso. VALORE COMMERCIALE Nota Informativa 10 di 14
11 Il valore del veicolo in comune commercio. VEICOLO Il veicolo assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo gli accessori di normale uso incorporati o fissi. CONDIZIONI GENERALI Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'assicurato sono evidenziate mediante grassetto. 1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione è valida per sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. 1.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art Cod. Civ MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto. 1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato dal Contraente e/o Assicurato sulla scheda di adesione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. 1.6 ESCLUSIONE TACITO RINNOVO Alla naturale scadenza il contratto si estingue, senza necessità di disdetta. Se il contratto è gravato da vincolo, l Assicurato ha l obbligo di inviare comunicazione di cessazione dell assicurazione, mediante lettera raccomandata, anche allo spettabile ente vincolatario. 1.7 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente e/o dell Assicurato. 1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. SEZIONE DANNI Nota Informativa 11 di 14
12 Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'assicurato sono evidenziate mediante grassetto. COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate sul modulo di polizza, con l applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti: FURTO Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio CALAMITA NATURALI Trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali EVENTI SOCIOPOLITICI Scioperi, sommosse, tumulti popolari. COME ASSICURA 2.2 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere al valore commerciale del veicolo e relativi accessori. COSA NON ASSICURA 2.3 DANNI ESCLUSI La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall ACI e /o C.S.A.I.; 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 5. dolo dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi; 6. colpa grave dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi. Sono inoltre esclusi: 7. le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro. Un atto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere timori nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE Nota Informativa 12 di 14
13 In caso di sinistro, verranno applicati gli scoperti più sotto dettagliati: VEICOLI CON IMMOBILIZER Scoperto del 25% con il minimo di 500,00; per tutte le province. Per i motoveicoli marchiati Honda, lo scoperto è del 25% con il minimo di VEICOLI CON SATELLITARE Scoperto del 15% con il minimo di 400,00. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il Contraente o l Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì: a. dare avviso del sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo; b. fare denuncia scritta all Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; c. presentare su richiesta della Società la documentazione necessaria tra cui: estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà; procura a vendere a favore della Società. In caso di sinistro verificatosi all estero l Assicurato dovrà presentare denuncia all Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. 2.6 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo. L Assicurato ha facoltà di chiedere e la Società di concedere, entro un mese dall avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l importo già riscosso. Se la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra la Società e l Assicurato. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell indennizzo, la Società liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato. 2.7 RELITTI Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, la Società ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta della Società, il Contraente o l Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. 2.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO n IN CASO DI DANNO TOTALE, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per il veicolo. n IN CASO DI DANNO PARZIALE, si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all età ed allo stato del veicolo. In nessun caso la Società potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 2.2, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento per spese di ricovero. In caso di sinistro verificatosi all estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di documentazione fotografica e regolare fattura o documento equipollente. Nota Informativa 13 di 14
14 2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui designata CONDIZIONE SPECIALE (sempre operante) 3.1 CLAUSOLA BROKER L Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società IMB.Affinity S.r.l. per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A.. Tutte le comunicazioni alle quali l Assicurato è tenuto devono essere fatte per iscritto a IMB.Affinity S.r.l.. Pertanto, agli effetti della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato che riconosce che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se richiamate sul Modulo di Polizza) 4.1 IMMOBILIZER L Assicurato dichiara che il veicolo è protetto dall immobilizer descritto sul modulo di richiesta copertura. 4.2 SATELLITARE L Assicurato dichiara che il veicolo è dotato di sistema antifurto con localizzazione satellitare descritto sul modulo di richiesta copertura e di aver sottoscritto il relativo abbonamento; le parti convengono che la validità della copertura assicurativa: a) è subordinata al rilascio da parte della ditta costruttrice del certificato di collaudo del sistema antifurto con localizzazione satellitare ed alla presenza di un contratto di manutenzione in corso valido; b) è operante sempre ché il veicolo assicurato abbia il sistema antifurto attivato. 4.3 VINCOLO La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell Ente Vincolatario (ove riportato sulla scheda di adesione) e la Società si impegna a riconoscere detto vincolo come l unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell apposizione del vincolo stesso. La Società si obbliga altresì: 1. a conservare inalterato il vincolo ed a riportarlo nelle nuove eventuali polizze che sostituissero l originale; 2. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso dello spettabile Ente Vincolatario ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità e l efficacia della garanzia, fatta salva l interruzione del rapporto contrattuale. Nota Informativa 14 di 14
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