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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Sanzioni in materia di antiriciclaggio Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie Continuano i controlli della GDF negli studi professionali e, di conseguenza, i professionisti continuano a temere per l eventuale irrogazione delle pesantissime sanzioni. Ma in cosa si concretizzano queste temute sanzioni? Sono di natura penale o amministrativa? A quanto ammontano? In primo luogo è necessario precisare che, con riferimento alla disciplina antiriciclaggio, il legislatore ha previsto l applicabilità in capo ai professionisti sia di sanzioni di natura penale che di natura amministrativa. Con riferimento alle prime, l art. 55 del D.Lgs. 231/2007 prevede, addirittura, l arresto da sei mesi a un anno (o un ammenda da a euro) qualora sia violato il divieto di comunicazione a terzi dell avvenuta segnalazione dell operazione sospetta. Sono previste sanzioni penali, anche, qualora il professionista non identifichi il cliente nel rispetto degli obblighi di adeguata verifica, oppure non provveda a registrare le informazioni relative al cliente e all operazioni effettuate (in entrambi i casi, è prevista una multa da a euro). Anche le sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio devono essere tenute in debito conto dal professionista. Sono, infatti, previste sanzioni pecuniarie da a euro per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell operazione sospetta, mentre è applicabile una sanzione da a euro, in caso di violazione all obbligo di istituire l archivio unico informatico o il registro della clientela. Nel caso in cui, il professionista non provveda a segnalare un operazione sospetta è, inoltre, prevista una sanzione dall 1% al 40% del valore dell operazione non segnalata, mentre nel caso di violazione degli altri obblighi informativi nei confronti dell UIF (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette), la sanzione va dai ai euro. 1

2 Non bisogna, infine, dimenticare che il professionista è passibile di sanzione anche nel caso di omessa comunicazione al MEF delle infrazioni in tema di limitazione all uso del contante e degli altri strumenti di pagamento. In questo caso la sanzione prevista va dal 3 al 30 per cento dell importo dell operazione, ma è prevista, inoltre, una sanzione minima di euro. Premessa Il sistema sanzionatorio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, rivolte sia ai destinatari della normativa antiriciclaggio che ai privati. Sanzioni antiriciclaggio (penali e amministrative) Ai privati che non ottemperano alle disposizioni in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, oppure che non rispettano gli obblighi di collaborazione sanciti dalla disciplina antiriciclaggio. Ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non rispettano correttamente gli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti. Le sanzioni penali in capo al professionista L inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all applicazione delle seguenti sanzioni penali previste dall art. 55 del D. 231/2007. SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da a euro. Il professionista che omette di effettuare la registrazione, di cui all'art. 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto, è punito con la multa da a euro. I soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari della normativa, che omettono le comunicazioni previste dall art. 52 del D.Lgs. 231/2007, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a euro. Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli art. 46, co. 1, e 48, co. 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da a euro. 2

3 Le sanzioni penali in capo agli altri soggetti Anche ai soggetti che non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, possono essere irrogate sanzioni penali. Analizziamole attraverso lo schema che segue. SANZIONI PENALI PREVISTE PER GLI ALTRI SOGGETTI L'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale, eventualmente, esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a euro. L'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale, o le fornisce false, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da a euro. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Le sanzioni amministrative in capo ai professionisti Relativamente alle infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari della normativa stessa, l articolo 57 del D.Lgs. 231/2007 prevede l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAPO AI PROFESSIONISTI Sanzione da euro a euro , in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell operazione sospetta, ai sensi dell art. 6, co.7, lett. c), del D. 231/2007. Sanzione fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni 3

4 professionali, ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi black list di cui all art. 28, co. 7 bis, del D. 231/2007. In caso di violazioni di importo superiore a euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell importo dell operazione, mentre nel caso in cui, l importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Sanzione da euro a euro , in caso di violazione all obbligo di istituire l archivio unico informatico, ai sensi dell art. 37 del D. 231/2007. Nelle fattispecie più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento d irrogazione della sanzione, è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. La stessa sanzione, da euro a euro , è prevista per l omessa istituzione del registro della clientela, di cui all art. 38, ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione, di cui all art. 39 del D. 231/2007. Sanzione dall 1% al 40% del valore dell operazione non segnalata, in caso di violazione dell obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell art. 41. Anche in questo caso, per le situazioni più gravi, è prevista la pubblicazione del decreto sanzionatorio sui quotidiani a diffusione nazionale. Sanzione da a euro, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell UIF. Violazioni alle limitazioni del denaro contante Avuto riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l art. 58 del D. 231/2007, stabilisce l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, sia in capo al professionista che non effettua la comunicazione al MEF, che in capo al cliente che non rispetta le limitazioni previste in tema di circolazione del contante. 4

5 SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI Violazione Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per un valore pari o superiore a euro (art. 49, co. 1). Emissione di assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5). Violazione dell obbligo di girare per l incasso a una banca o a Poste italiane S.p.a. gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente (art. 49, co. 6). Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 7). Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro (art. 49, co. 12) Sanzione Sanzione pecuniaria: Dall 1% al 40% dell importo trasferito, se inferiore ad , con un minimo di 3.000; Dal 5% al 40% dell importo trasferito, se superiore ad , con un minimo di Nel caso di trasferimenti in contanti, la sanzione è applicabile, non solo al soggetto che ha effettuato il t asferimento, ma anche a colui che ha ricevuto la somma. Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo. Se superiore a sanzioni minime e massime aumentate del 50% (art. 58, co. 2). Mancata tempestiva estinzione o riduzione del saldo di libretti di deposito bancari o postali al portatore eccedente il valore di euro (art. 49, co. 13). Mancata tempestiva comunicazione alla banca o a Poste italiane S.p.a., dei dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, co. 14). Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, co. 1). Utilizzo di conti o libretti di risparmio, in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri (art. 50, co. 2). Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo del libretto al portatore. Se superiore a sanzioni minime e massime aumentate del 50% (art. 58, co. 3). Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo (art. 58, co. 5). Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo (art. 58, co. 6). 5

6 SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA Violazione Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all uso del contante e di altri strumenti di pagamento. Sanzione Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione con un minimo di euro. Principi generali In materia di violazioni amministrative antiriciclaggio trovano applicazione i principi della legge 689/81 in tema di legalità e soggettività. Sanzioni amministrative antiriciclaggio: principi cardine Principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1). Principio di soggettività: ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 3, co. 1). Non si può, pertanto, parlare di violazione se il soggetto era incapace di intendere e di volere al momento del fatto, o ha commesso il fatto nell adempimento di un dovere o nell esercizio di una facoltà legittima o in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4), ovvero in caso di errore sul fatto, quando l errore non è ascrivibile a colpa dell autore (art. 3, co. 2). I principi appena esposti assumono particolare rilievo, ove si vogliano richiamare le disposizioni in tema di concorso, solidarietà, e non trasferibilità dell obbligazione. Concorso Se più persone concorrono in una violazione, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 5). (si pensi, in tal senso, all emissione a firma congiunta di un assegno bancario, di importo superiore alla soglia di legge, privo della clausola di non trasferibilità). 6

7 Responsabilità solidale Si concretizza, come noto, nell obbligo di pagare la sanzione pecuniaria del trasgressore con diritto di rivalsa per intero nei confronti di quest ultimo, vengono individuati quali soggetti tenuti al pagamento in solido (art. 6): - il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione; - la persona rivestita dell autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, se la violazione è commessa da chi, pur capace di intendere e di volere, è soggetto all altrui autorità, direzione o vigilanza; - le persone giuridiche o l ente privo di personalità giuridica o, comunque, l imprenditore, se autore della violazione, è un rappresentante o dipendente. L art. 59, del D. 231/2007 specifica che per le violazioni amministrative antiriciclaggio, tale responsabilità solidale sussiste anche quando l autore della violazione non è stato identificato, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della L. n. 689/1981. Non trasferibilità dell obbligazione Non trasmissibilità agli eredi dell obbligazione di pagare la somma per la violazione. Le fasi del procedimento sanzionatorio Il procedimento previsto per l irrogazione delle sanzioni può essere così schematizzato: Contestazione delle sanzioni Istruttoria Decretazione e notifica del provvedimento sanzionatorio 7

8 Analizziamo, di seguito, ogni fase singolarmente. La contestazione delle sanzioni Il procedimento di accertamento si apre con la contestazione della violazione al soggetto responsabile ed all obbligato in solido. Con la contestazione si chiudono gli accertamenti condotti da parte della GDF, dell Uif e del MEF e si individuano le violazioni. Ai sensi dell art. 14 della L. n. 689/1981, la contestazione deve avvenire di regola immediatamente, nell ipotesi in cui l infrazione sia constatata dall Organo accertatore. Ove ciò non sia possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore, entro il termine di novanta giorni dall accertamento, che diventano 360 giorni se l interessato risiede all estero. Il mancato rispetto di detto termine comporta, per l Amministrazione, la decadenza del diritto di esigere la sanzione pecuniaria. Tuttavia, la notifica non è obbligatoria per i residenti all estero, quando non sia nota la residenza, la dimora o il domicilio. Termine per la contestazione delle sanzioni immediatamente, nell ipotesi in cui l infrazione sia constatata dall Organo accertatore; gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro il termine di novanta giorni dall accertamento. Ma quando può ritenersi concluso l accertamento? - ispezione antiriciclaggio o verifica fiscale: il termine di 90 giorni decorre dalla data di conclusione dell ispezione o della verifica; - indagine di polizia giudiziaria, il termine di decadenza della violazione decorre, di norma, dalla data di concessione dell autorizzazione dell Autorità Giudiziaria ai fini dell utilizzo dei dati e delle informazioni ai fini amministrativi. 8

9 Così come stabilito dall art. 28 della L. n. 689/1981, il diritto dello Stato alla riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria, si prescrive in cinque anni dal giorno della commessa violazione. IL CASO La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l obbligo di inviare all UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la segnalazione non sia stata effettuata, è prevista, ai sensi dell art. 57 del D.Lgs. 231/2007, l applicazione di una sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo dell operazione segnalata. Quando è possibile irrogare la sanzione? È ovvio come il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel caso di specie, sia decisamente più complesso rispetto agli altri casi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Le segnalazioni, infatti, si fondano su un giudizio valutativo del segnalante, e non si prestano alla formulazione di situazioni standardizzate. La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n /2012 ha riconosciuto tali difficoltà, fornendo importanti precisazioni. È stato quindi chiarito che, nella fase istruttoria e di irrogazione della sanzione, i militari operanti devono accertare (e verbalizzare adeguatamente) se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito, al momento dell effettuazione dell operazione anomala, un esame approfondito sul profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e capacità economica, sul suo consueto modus operandi e, se in definitiva, sia stato valutato il fattore conoscenza del cliente. In ragione di quanto appena chiarito, nel caso di controlli volti ad individuare eventuali omissioni in tema di segnalazione delle operazioni sospette, è richiesta una forte interazione con il professionista, e non sarà possibile limitare i controlli alla sola analisi della documentazione prodotta. Una volta individuata un eventuale omissione, l attenzione dei militari operanti si dovrà focalizzare sull individuazione del soggetto che, 9

10 secondo la normativa vigente, sarebbe stato tenuto alla segnalazione, nonché sull esatta quantificazione della violazione, che deve emergere chiaramente dal verbale di contestazione. L istruttoria La fase istruttoria spetta al Ministero dell Economia e delle Finanze e si conclude con l emissione del decreto d irrogazione, della sanzione pecuniaria nei confronti del responsabile della violazione e dell obbligato in solido. Si ricorda, tuttavia, che gli interessati, compresi quelli che non hanno inteso avvalersi della facoltà di oblazione, possono entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione, presentare al Ministero dell Economia e delle Finanze, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere personalmente sentiti. La decretazione Il decreto è l atto con il quale si definisce la sanzione amministrativa. I provvedimenti, con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative, sono comunicati dal Ministero dell Economia e delle Finanze alle Autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di competenza. Qualora l interessato non effettui, entro 30 giorni (o 60 giorni se residente all estero) dalla data di notifica del decreto sanzionatorio, il pagamento dell importo della sanzione pecuniaria inflitta, si passa alla fase della riscossione coattiva. In ogni caso, contro il decreto sanzionatorio è ammesso il ricorso al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla sua notificazione (il termine è di 60 giorni se l interessato risiede all estero). Ai sensi dell art. 6, co. 4, lett. e( e f), del D. L. n. 150/2011, l autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di antiriciclaggio, è il Tribunale e non il giudice di Pace. Entro 30 giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio: ricorso presso il Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione; pagamento; altrimenti, procedura di riscossione coattiva. 10

11 L Oblazione Qualora siano trasgredite le norme in materia di circolazione del contante (art. 49, co. 1,5,7, D.Lgs. 231/2007), il legislatore consente al trasgressore di beneficiare dell istituto dell oblazione, così come disciplinato dall art. 16 della L. n. 689/1981, purché l importo oggetto del trasferimento non sia superiore a euro ed il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell atto di contestazione concernente l illecito per cui si procede. oggetto del trasferimento superiore a euro; NO OBLAZIONE il sanzionato si è già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell atto di contestazione; no oblazione per il professionista che avrebbe dovuto effettuare la segnalazione. L istituto dell oblazione consente al sanzionato di estinguere il procedimento amministrativo, effettuando il versamento entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. La sanzione prevista Dall 1% al 40% dell importo trasferito (min ) La sanzione ridotta con l oblazione un terzo del massimo. Per importi superiori a dal 5% al 40% dell importo trasferito (minimo ) o, se più favorevole, il doppio del minimo. - Riproduzione riservata - 11

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