Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza
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1 Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza Il Servizio Nazionale di Protezione Civile Legislazione e normativa
2 Argomenti della lezione Storia della Protezione Civile. Quadro legislativo. Legge 225/92 Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Legge 100/2012 disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile Le attività di Protezione Civile. La tipologia degli eventi. SISTEMA, Sala Italia, i ruoli, gli attori e le competenze. I compiti della CRI 2
3 Obiettivi Conoscere l evoluzione storica della protezione civile in Italia. Conoscere il sistema nazionale di protezione civile. Saper distinguere le tipologie di eventi. Comprendere i ruoli e le responsabilità ai vari livelli. Acquisire coscienza e conoscenza del ruolo della CRI in Protezione Civile 3
4 Cos è la Protezione Civile? CULTURA & INFORMAZIONE PREVENZIONE INSIEME DELLE ATTIVITA VOLTE A FRONTEGGIARE EVENTI STRAORDINARI CHE NON POSSONO ESSERE AFFRONTATI CON SINGOLE FORZE ORDINARIE COORDINAMENTO STRAORDINARIO DI FORZE ORDINARIE INTEGRAZIONE SOCIALE ORGANIZZAZIONE OTTIMA COMUNICAZIONE TUTELA DELL AMBIENTE GESTIONE ORDINATA DI RISCHI E RISORSE TECNOLOGIA AVANZATA: TELEMATICA RADIO & TELEFONIA INFORMATICA 4
5 Obiettivi della Protezione Civile CONOSCERE e FAR CONOSCERE i rischi (CULTURA DEL RISCHIO) DIFFONDERE le nozioni di comportamento EVITARE le emergenze prevedibili LIMITARE al massimo le conseguenze di una catastrofe inevitabile 5
6 Ripercorrendo la storia Nel passato i fenomeni naturali venivano interpretati come manifestazioni delle divinità Gli ETRUSCHI avevano affidato ai sacerdoti il compito di prevedere i terremoti analizzando i segnali che la natura trasmetteva. I contadini ed i pastori avevano l incarico di riferire ai sacerdoti le informazioni relative a: Volo degli uccelli Variazioni temperatura dell acqua Comportamento degli animali 6
7 I ROMANI del periodo imperiale disponevano di un vero e proprio Corpo dei Vigili del Fuoco (VII Corte) impegnati a contrastare i violenti incendi che devastavano interi quartieri di Roma Nel MEDIOEVO le strutture costituite contro le avversità naturali si identificavano con le Misericordie che svolgevano la funzione di contrastare gli effetti del diffondersi di malattie Attribuivano un significato religioso agli eventi calamitosi: Il terremoto era una manifestazione divina da scongiurare recitando preghiere L intensità si un sisma veniva misurata in base alla lunghezza delle preghiere recitate durante il suo verificarsi 7
8 Gli eventi calamitosi nel 600 erano imputati a demoni malefici ed il sistema per combatterli era quello di bruciare maghi e streghe ritenuti di aver provocato il sisma, l incendio o la pestilenza attraverso malefici Con l ILLUMINISMO si è cercato di studiare i fenomeni in modo scientifico: Prevenire Limitare gli effetti Solo dal XIX secolo iniziò a diffondersi la convinzione che fosse necessario istituire sistemi e strutture di tutela a seguito di eventi calamitosi che si verificarono nel territorio italiano. 8
9 28 dicembre 1908 Terremoto Sicilia 13 gennaio 1915 Terremoto Marsica REGI DECRETI che individuavano modalità di intervento in occasioni di eventi calamitosi ma che nascevano sempre a posteriori R.D.L. 1915/1919 LA PROTEZIONE CIVILE NON HA ASSUNTO UNA SUA AUTONOMIA FUNZIONALE MA È ANCORA COMMISTA ALLA DIFESA CIVILE DEFINISCONO L ATTO DEL SOCCORSO RELATIVAMENTE AGLI EVENTI TELLURICI (MINISTERO LAVORI PUBBLICI) 9
10 09 ottobre 1963 Frana del Vajont Legge n.996 del 1970 Norme sul soccorso e l assistenza delle popolazioni colpite da calamità- Protezione Civile L. 996/1970 LA PROTEZIONE CIVILE INIZIA AD ASSUMERE UNA CONNOTAZIONE AUTONOMA NON COME FUNZIONE MA COME ATTIVITÀ 04 novembre 1966 Alluvione Firenze DEFINISCE L ATTO DEL SOCCORSO PER LE CALAMITÀ (MINISTERO DELL INTERNO) 10
11 06 maggio 1976 Terremoto Friuli 23 novembre 1980 Terremoto Irpinia D.P.R. 66/1981 L. 938/1982 SI REALIZZA UNA STRUTTURA DI COMANDO ATTRAVERSO L ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO DEL NASCENTE MINISTERO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORGANIZZA LE STRUTTURE IMPIEGATE NEL SOCCORSO (MINISTERO DELL INTERNO) ISTITUISCE IL DIPARTIMENTO DELLA P.C. A SUPPORTO DEL MINISTRO DELLA P.C. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) 11
12 L. 225/92 La protezione civile assume una connotazione autonoma come insieme di attività diverse e conseguenziali. Si definisce il ruolo della prevenzione e si inizia a prefigurare il coinvolgimento dei livelli periferici Definisce la protezione civile come insieme di attività che si realizza attraverso la competenza dei soggetti coinvolti D.L. 112/98 Aumenta la spinta verso un ruolo più marcato delle Regioni RUOLO DI CONCORRENZA DELLE REGIONI Ridefinisce le competenze tra le diverse componenti del Servizio Nazionale (Stato, Regioni, enti Locali) 12
13 RUOLO DI CONCORRENZA DELLE REGIONI L. 401/01 Ridefinisce il ruolo di coordinamento del DPC (Presidenza del Consiglio dei Ministri) L.C. 3/01 Modifiche al Titolo V La protezione civile assume definitivamente lo stato di funzione resa tale dalla integrazione di tutti gli Enti interessati Definisce le attività di protezione come materie di legislazione concorrente Circolare DPC 5164/02 Chiarisce la ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile 13
14 D.L. 245/02 anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il coinvolgimento delle strutture operative nazionali per fronteggiare l emergenza attraverso il Capo del Dipartimento della p.c. che provvede al coordinamento degli interventi D.L. 90/05 la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio RUOLO DI COORDINAMENTO DELLO STATO 14
15 Direttiva PCM 06 aprile 2006 DPCM e Direttiva PCM 03 dicembre 2008 Indicazioni per il coordinamento operativo in emergenza Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze - Sistema Sala Italia - flusso informazioni, - attivazione e coordinamento componenti - descrizione del modello organizzativo LEGGE 100/2012 RUOLO DI COORDINAMENTO DELLO STATO 15
16 24 Febbraio 1992 Disegno di legge 225 Zamberletti LEGGE 225/92 16
17 I fondamenti della Legge 225/92 1) Carattere multilivello per una materia a competenza mista (Stato; Regioni; Comuni) 2) Insieme di attività (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell emergenza) 3) Strutture operative nazionali (VVF; CFS; FFAA; CRI; Volontariato; ecc.) 4) Ruolo centrale del Dipartimento della protezione civile 5) Rischio inteso non come evento di natura fisica ma come livello di competenza
18 Finalità del Sistema di Protezione Civile Il sistema di Protezione Civile nasce al fine di tutelare l integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino grave rischio Attraverso le Attività di Protezione Civile 18
19 Attività di Protezione Civile PREVISIONE PREVENZIONE SOCCORSO SUPERAMENTO e RIPRISTINO 19
20 Previsione Analisi delle cause degli eventi calamitosi Analisi dei rischi e della loro storicità e frequenza Quantificazione dei possibili danni Censimento delle risorse alternative 20
21 Prevenzione Attività volte ad evitare o ridurre la pericolosità di un evento Azioni che comportano degli accorgimenti tendenti a diminuire la vulnerabilità cui siamo soggetti a seguito di un evento 21
22 Soccorso Attuazione degli interventi tecnici e sanitari diretti ad assicurare l assistenza alle popolazioni colpite 22
23 Superamento e Ripristino Svolgimento delle attività necessarie alla ripresa delle normali condizioni di vita 23
24 Tipologia di Rischi SISMICO IDROGEOLOGICO ALLUVIONI ESONSAZIONI FRANE NATURALE VULCANICO IDROLOGICO ATTIVITA INDUSTRIALI RADIOATTIVITA MAREGGIATE NEVICATE VALANGHE URAGANI SICCITA COLLASSO SISTEMI TECNOLOGICI RISCHIO ANTROPICO RILASCIO RADIOATTIVITA INCIDENTI NEI TRASPORTI: AEREI STRADALI FERROVIARI INCENDI INCIDENTI CHIMICI E BIOLOGICI COLLASSI EDIFICI INDUSTRIALI GRANDI EVENTI MANIFESTAZIONI DI MASSA TERRORISMO 24
25 Formula per il Rischio R = P x V RISCHIO = grado di perdite (numero atteso di perdite umane, feriti, danni alle proprietà, interruzione delle attività, ecc.) in conseguenza di un fenomeno naturale o artificiale; PERICOLOSITA = probabilità che un fenomeno potenzialmente dannoso si verifichi in un dato tempo e in una data area; VULNERABILITA = attitudine a subire danni di un elemento o gruppo di elementi esposti al rischio derivante da un fenomeno di determinata pericolosità. 25
26 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile Regioni Province/Uffici Territoriali di Governo-Prefetture Comuni Associazioni di Comuni altri Enti pubblici e privati Cittadini Servizio Nazionale di Protezione Civile: Componenti Istituzionali 26
27 27 Servizio Nazionale di Protezione Civile: Strutture Operative Nazionali Vigili del Fuoco Forze Armate Forze dell Ordine Corpo Forestale dello Stato Servizi Tecnici Nazionali Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica Croce Rossa Italiana Servizio Sanitario Nazionale Associazioni di Volontariato Soccorso Alpino
28 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze (art.2 L.225/92) A eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA B eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI EMERGENZA C calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari PIANIFICAZIONE NAZIONALE DI EMERGENZA 28
29 Emergenze di tipo A Eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria. Competenza Comunale / Inter-Comunale Attivazione: Unità di Crisi Locale COM / COI / COC 29
30 Emergenze di tipo B Eventi che per loro natura ed estensione comportano l intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. Competenza Provincie e/o Regioni Attivazione: CCS - Prefettura COP / COM 30
31 Emergenze di tipo C Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Competenza allo Stato Gestione: DPC COMITATO OPERATIVO - CCS DI.COMA.C. (sul posto) 31
32 LIVELLO NAZIONALE Eventi di tipo c LIVELLO PROVINCIALE Eventi di tipo b LIVELLO COMUNALE Eventi di tipo a Modello di Intervento Area Strategia Funzione decisionale C.O.C. Sala Operativa Funzione operativa C.O.M. Sala Operativa funzione operativa decentrata C.O.M. Sala Operativa funzione operativa decentrata C.O.M. Sala Operativa funzione operativa decentrata C.C.S. Area strategia funzione decisionale S.O.U.P. Dichiarazione dello Stato di Emergenza DI.COMA.C Da allestire in loco in caso di grande emergenza funzione operativa 32
33 Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C) Dipende dal Commissario Delegato, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro o Sottosegretario per il Coordinamento della P.C. che ha pieni poteri su tutte le operazioni di P.C. ed esercita, sul luogo dell evento, il coordinamento nazionale. è articolata con una struttura di 14 funzioni di supporto con a capo altrettanti responsabili, e da settori operativi diretti da dirigenti civili e/o militari. Deve essere ubicata in una struttura pubblica in posizione baricentrica rispetto alle zone di intervento. Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) Gestisce gli interventi a livello provinciale e individua le strategie e le modalità di intervento da mettere in atto per il superamento dell emergenza con il coordinamento dei C.O.M., di cui decide anche la posizione; viene costituito dal prefetto e opera con 14 funzioni di supporto. All interno del C.C.S. agiscono i responsabili di tutte le strutture operative presenti sull intero territorio provinciale. 33
34 Centro Operativo Misto (C.O.M.) Coordina le strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile, nel proprio territorio di competenza; Agisce a livello comunale e intercomunale; Per ogni C.O.M. il Prefetto nomina e delega con pieni poteri un Responsabile, che si avvale delle 14 funzioni di supporto. Centro Operativo Comunale (C.O.C.) Presieduto dal Sindaco, quale prima autorità di Protezione Civile per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Deve essere ubicato in strutture antisismiche e in aree di facile accesso. Opera attraverso 9 funzioni di supporto. Per le città con popolazione superiore a 35/40 mila abitanti il C.O.C. coincide con il C.O.M.. 34
35 Esempio C.O.M. Provincia di Verona COM 2 COM 18 COM 16 COM 15 COM 19 COM 14 COM 1 COM 3 COM 17 COM 8 COM 4 COM 13 COM 5 COM 12 COM 10 COM 6 COM 9 COM 11 35
36 Eventi naturali o connessi con l attività dell uomo che a) possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti in via ordinaria b) che per loro natura ed estensione comportano l intervento coordinato di più enti in via ordinaria COMUNE c) per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari DIPARTIMENTO REGIONE PROVINCIA PREFETTURA
37 03 Dicembre 2008 Direttiva PCM Indirizzi operativi per la gestione dell emergenza DPCM Organizzazione e Funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione ITALIA del D.P.C. 37
38 Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze (1) Procedure nate al fine di ottimizzare le capacità del Servizio Nazionale di Protezione civile in termini di: Allertamento Attivazione Intervento 38
39 Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze (2) Disciplinano la: Gestione del flusso delle informazioni L attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio Nazionale di P.C. Descrivono il modello organizzativo Indicano per ciascuno gli interventi prioritari da mettere in atto a livello nazionale per supportare e integrare la risposta locale 39
40 SISTEMA - Sala situazioni ITALIA Attiva 24 ore su gg. l anno con personale del Dipartimento della Protezione Civile e delle seguenti Strutture Operative: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Forze Armate (attraverso Comando Operativo di Vertice Interforze) Polizia di Stato Arma dei Carabinieri Guardia di Finanza Corpo Forestale dello Stato Capitaneria di porto Guardia Costiera Croce Rossa Italiana Previo accordo o se la situazione emergenziale lo richiede la struttura modulare permette l integrazione con la postazione per il rappresentante delle Regioni e Province Autonome e per le altre strutture operative. 40
41 SISTEMA: Funzioni in situazione ordinaria Ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne le evoluzioni, Assumere informazioni sugli interventi posti in essere e sulle misure adottate a livello locale e regionale, Mantenere un raccordo informativo con le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o pubblica utilità, le sale operative di protezione civile delle regioni e delle province autonome, quelle delle amministrazioni provinciali, gli UTG, le sale operative nazionali e le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi, All interno del Dipartimento opera in raccordo con i diversi uffici e servizi competenti e mantiene un collegamento informativo ed operativo costante con il Centro Funzionale Centrale, il Centro Operativo Emergenze Marittime (COEM) e il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), Produrre un Notiziario quotidiano pubblicato su internet con accesso riservato. 41
42 SISTEMA: Funzioni in emergenza Oltre a svolgere attività di monitoraggio e sorveglianza ha il compito di allertare e, se necessario, attivare le diverse componenti e strutture del Servizio, Nel caso di emergenza di carattere eccezionale si configura come struttura di ausilio all unità di crisi, la cui attività è organizzata per Funzioni di supporto a cui partecipano i diversi Uffici/Servizi del Dipartimento e se necessario le diverse componenti e strutture operative del Servizio, I partecipanti all Unità di Crisi devono possedere delega di potere decisionale, Garantire la propria attività di supporto al Comitato Operativo di protezione civile nelle prime ore dell evento. 42
43 Le Funzioni di SISTEMA Mantiene il raccordo con il COAU e il CFC (Centro Operativo Aereo Unificato Centro Funzionale Centrale) Riceve, richiede elabora e verifica le notizie Garantisce la diffusione delle informazioni alle componenti e strutture operative Allerta le componenti e le strutture operative In emergenza si configura come struttura di supporto al comitato operativo 43
44 Flusso delle informazioni CFC SALE OPERATIVE NAZIONALI SALE OPERATIVE REGIONALI E PROVINCIALI SALA SITUAZIONE ITALIA - SISTEMA SALE OPERATIVE NAZIONALI DEI SERVIZI 44 Prefetture - UTG
45 Le procedure operative Risorse disponibili (caratteristiche, quantità, dislocazione e tempistica) SALA SITUAZIONE ITALIA - SISTEMA Comunicazione della notizia verificata 45
46 Modifiche alla legge n. 225/1992 (dl n. 59/2012 convertito nella legge n100/2012) inserimento dell art. 1-bis Servizio Nazionale della Protezione Civile. È riproposta la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, già prevista dall art. 1 della legge n. 225/1992 che tuttavia, secondo alcune interpretazioni, risultava abrogato da parte della normativa di settore successivamente emanata. Si riafferma che la promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio e non un Ministro (come previsto dal decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, che aveva modificato la legge n. 225/1992). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 46
47 Modifiche all art. 2 Eventi di tipo c). Cambia la definizione degli eventi di tipo c) che sono definiti come calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Vengono in questo modo precisate le tempistiche per l impiego dei mezzi e poteri straordinari per fronteggiare l emergenza 47
48 Modifiche all art. 3 Attività di protezione civile. Accanto alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni e superamento dell emergenza vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al contrasto dell emergenza e alla mitigazione del rischio. Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (.omissis.) 48
49 Inserimento dell art. 3-bis Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico, nelle sue componenti statale e regionale, viene inquadrato in modo organico nell art. 3-bis che richiama i diversi provvedimenti che negli ultimi anni hanno disciplinato le attività di allertamento per fini di protezione civile, definendone compiti e responsabilità. In particolare, si evidenzia che il Sistema è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, che riguardano il preannuncio, l insorgenza e l evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi definiti dall art. 2 della legge n. 225/1992. Finalità del sistema è allertare e attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. 49
50 Inserimento dell art. 3-ter Reti di monitoraggio e radiofrequenze. Per la gestione delle reti strumentali e di monitoraggio le Regioni sono esentate da alcuni pagamenti relativi alla concessione d uso delle radiofrequenze. Le frequenze vengono individuate con un decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da adottare su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge. Lo schema di decreto verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni apporta le modifiche al decreto dovute agli aggiornamenti del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze o all evoluzione normativa. 50
51 Modifiche all art. 5 La legge n. 100/2012 modifica e integra in modo significativo l art. 5 della legge n. 225/1992, sul quale era intervenuta prima la legge n. 10/2011, poi la sentenza n. 22 del febbraio 2012 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies. Dichiarazione dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche nell imminenza e non solo al verificarsi di calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l intesa. Viene definita la durata e l estensione territoriale dello stato di emergenza. La durata non può, di regola, superare i 90 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 60 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. 51
52 In relazione all emergenza, viene individuata anche l amministrazione pubblica competente in via ordinaria che coordina gli interventi conseguenti l evento allo scadere dello stato di emergenza 52
53 art.5 Ordinanze Vengono emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Dispongono relativamente: Servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione; Messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggati o che costituiscono una minaccia per la pubblica incolumità; Ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità dell attività economica e produttiva e per la ripresa delle normali condizioni di vita; Interventi volti ad evitare le situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose. 53
54 Le ordinanze emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci. Dopo 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero delle Finanze, limitatamente ai poteri finanziari. Non è previsto nessun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i Commissari delegati 54
55 art. 14 Competenze del Prefetto Al verificarsi di un evento di tipo b o c, il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con quelle dei Sindaci dei Comuni interessati 55
56 art. 15 Competenze del Sindaco Ribadisce il ruolo del Sindaco autorità di protezione civile e precisa che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite. Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012 ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale 56
57 Normativa in materia di P.C. nella Regione Abruzzo
58 Normativa di riferimento Legge 24 febbraio 1992 n Istituzione del Servizio Nazionale di PC (legge nazionale) Legge Regionale del 14 dicembre 1993, n. 72 (recepisce a livello regionale la 225/92) Legge Regionale del 27 Dicembre 2002, n. 34 (Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo e interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio). Legge Regionale del 25 giugno 2007, n. 14. Protocollo di intesa fra Regione Abruzzo e Comitato Regionale C.R.I. Abruzzo L.R. 29 marzo 2005 n. 438 Indirizzi generali e disposizioni di attuazione dell'opcm n 3274 del 20 marzo 2003 su: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
59 LA PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO LOCALE (COMUNI) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI: Il sindaco può utilizzare direttamente la risorsa del volontariato di Protezione Civile; Formazione del volontariato; Attuazione delle attività di previsione e prevenzione secondo le direttive nazionali e regionali Predisposizioni di piani comunali di emergenza e loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali; Attivazione delle prime azioni di soccorso alla popolazione civile; 59
60 ATTUAZIONE DELLE 4 FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE: PREVISIONE attraverso la conoscenza del territorio; PREVENZIONE attraverso attività quotidiane a favore del territorio e della popolazione; SOCCORSO attraverso interventi sullo scenario emergenziale per dare assistenza alla popolazione colpita; SUPERAMENTO DELL EMERGENZA attraverso la messa a disposizione di tutte le strutture comunali per l accertamento del danno e il ritorno alla normalità; 60
61 IL SINDACO E L AUTORITA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Funzioni del Sindaco in situazioni di emergenza: è il responsabile della comunicazione alla popolazione circa i rischi esistenti sul territorio (non solo in caso di emergenza ma anche nel cd. tempo di pace); può emanare atti e ordinanze a carattere straordinario; è l unico responsabile dell emergenza sul proprio territorio; dirige e coordina i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; è tenuto ad informare Prefetto e Regione; Le responsabilità del Sindaco: Penale, Civile: risarcimento del danno, Patrimoniale: danni al demanio 61
62 Domande?
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