TABELLA A (in vigore dal 1 ottobre 2011)
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1 TABELLA A (in vigore l 1 ottobre 2011) PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI CONTRIBUTI E DELL ACCANTONAMENTO A TITOLO DI GRATIFICA NATALIZIA E FERIE TITOLO CONTRIBUTIVO delle imprese OPERAI degli operai Totale Cassa Edile 2,50% (1) 0,50%(1) 3,00%(1) Fondo addestramento 1,00%(2) --- 1,00%(2) Professionale Anzianità Professionale 6,00%(3) --- 6,00%(3) Comitato Paritetico Territoriale Prev. 0,45%(4) --- 0,45%(4) Inf. Indumenti di lavoro 0,50%(5) --- 0,50%(5) Contributo lavori usuranti 0,10%(6) --- 0,10%(6) Quote di adesione Contrattuale 0,96%(7) 0,96%(7) 1,92%(7) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (dovuto lle imprese fino a 15 dipendenti) CIGO (dovuto lle imprese per i soli apprendisti) Totale 11,51% 1,46% 12,97% 0,45%(8) --- 0,45%(8) 0,30%(9) --- 0,30%(9) BASE CONTRIBUTIVA Gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell Art. 24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell art.17 (escluso il 4 novembre). In particolare gli elementi della retribuzione prendere in considerazione sono: a) per gli operai che lavorano ad economia: - paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo); - indennità di contingenza; - indennità territoriale di settore; - E.D.R. (PROT. 31/7/92); b) per gli operai che lavorano a cottimo - paga base di fatto (minimo contrattuale ed eventuale superminimo); - indennità di contingenza; - indennità territoriale di settore; - E.D.R. (PROT. 31/7/92); - utile minimo o medio effettivo di cottimo MODALITA DI VERSAMENTO - Mod. Freccia di versamento mensile dei contributi e del= l accantonamento. Da stamparsi direttamente a cura della ditta attraverso il MUT. - Bonifico di versamento mensile dei contributi e dell accantonamento. N.B.: nel caso di versamento effettuato a mezzo bonifico viene meno uno dei requisiti previsti per poter usufruire della Norma Premiale ( art.19 accordo integrativo) Pagamenti presso: - Cassa di Risparmio di Savona SPA sul c/c n Dipendenza: Sede. IBAN IT10N Il versamento dei contributi e dell accantonamento deve essere effettuato entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferisce. Per i soli mesi di agosto e settembre i versamenti devono essere effettuati rispettivamente entro il 15 settembre e il 15 ottobre. Ferie e Gratifica Natalizia 8,50%+ 10,00%= (10-11) --- (10-11) BASE CONTRIBUTIVA PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA Gli elementi della retribuzione sopra indicati e la mag - giorazione contrattuale do - vuta ai capisquadra per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento ecoeconomico per le festività di cui al punto 3) dell Art. 17 (escluso il 4 novembre) nonché per tutte le ore relative alle assemblee retribuite di cui alle lettere A) e B) dell Art. 104 del C.C.N.L. Prospetto riassuntivo degli ulteriori contributi a carico delle società di fornitura di lavoro temporaneo. (N.B.: tali società dovranno versare in aggiunta ai contributi di cui alla precedente tabella quelli sotto riportati) TITOLO CONTRIBUTIVO delle imprese OPERAI degli operai Totale Ulteriore contributo per formaz. Prof.le 3,868% (12) ,868% (12) Gestione CIG 0,30% (12) ,30% (12) Totale 4,168% (12) ,168% (12) BASE CONTRIBUTIVA Si rinvia alle precisazione riportate per la base contributiva nella precedente tabella. MODALITA DI VERSAMENTO Si rinvia alle precisazioni riportate nella precedente tabella-
2 Note: 1) Con decorrenza 1º Ottobre 2011 (per la norma premiale si rinvia alla Tabella C). 2) Con decorrenza 1º Ottobre 2011(per la norma premiale si rinvia alla Tabella C). 3) Con decorrenza 1º Ottobre 2011 (per la norma premiale si rinvia alla Tabella C). 4) Con decorrenza l 1º Gennaio ) Con decorrenza l 1º Gennaio 2007 (per la norma premiale si rinvia alla Tabella C). 6) Con decorrenza l 1º Ottobre ) Con decorrenza l 1º Gennaio La percentuale dello 0,96% (contributo paritetico a carico del tore di lavoro e del lavoratore)comprende lo 0,74%(con decorrenza 1ºGennaio 2009) a titolo di quota di adesione contrattuale provinciale e lo 0,22% (con decorrenza l 1ºGennaio 2009) a titolo di quota di adesione contrattuale nazionale. 8) Con decorrenza l 1º Gennaio 2007: contributo dovuto lle sole imprese fino a 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 9) Con decorrenza l 1º Ottobre 2011: contributo dovuto per i soli apprendisti in forza. 10) Con decorrenza 1 Ottobre ) Dal 1º Ottobre 1983 con l accordo nazionale 22/9/83 è stato convenuto il criterio convenzionale per l accantonamento della maggiorazione per Ferie e Gratifica Natalizia al netto delle ritenute di legge. In base a tale criterio l Impresa: a) deve calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al ed alle relative aliquote ridotte in caso di infortunio; b) lla complessiva retribuzione lor, computata come sopra, per pervenire alla retribuzione netta in busta paga, deve detrarre i contributi e le ritenute nonché l importo dell accantonamento che a questi fini deve essere calcolato nella misura non più del bensì del 14,20% o delle relative aliquote ridotte. (Tabella D). Si richiama l attenzione sul fatto che l accordo succitato stabilisce, qualora la malattia o l infortunio interessino l intero periodo di paga durante il quale non vi sia corresponsione di retribuzione diretta a carico del tore di lavoro per lavoro prestato per l intero periodo (malattia e infortunio), il criterio convenzionale non trova applicazione. In tale caso l Impresa provvederà a versare alla Cassa Edile gli accantonamenti al netto dei contributi e delle ritenute fiscali. N.B. Si ricor che ai sensi dell Art. 9 della Legge 1/6/91, nº 106, le somme versate alla Cassa Edile non sono assoggettate a contribuzione nel limite del 15% del loro ammontare. Circa l individuazione della retribuzione imponibile su cui calcolare i contributi di legge, a carico del tore di lavoro e del lavoratore, si precisa che essa è costituita: a) lla retribuzione di cui all Art. 12 della Legge 30/4/69, nº 153 e successive modifiche, comprese ovviamente le somme accantonate alla Cassa Edile a titolo di Ferie e Gratifica Natalizia. Da tale retribuzione deve essere detratta la quota a carico del lavoratore (0,50%) del contributo istituzionale alla Cassa Edile che deve essere assoggettata, in base al settimo comma del citato Art. 9, soltanto nella misura del 15%; b) nel limite del 15% del loro ammontare, lle somme versate alla Cassa Edile per tutti gli altri titoli (contributo complessivo Cassa Edile 2,50% a carico dell Impresa e 0,50% a carico del lavoratore, Fondo Addestramento Professionale 1,00%, Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni 0,45%, Anzianità Professionale Edile 6,00%, Indumenti Lavoro 0,50%, Contributo Lavori usuranti 0,10%, se versati devono considerarsi anche Rappresentante della sicurezza 0,45% e CIGO 0,30%) Vanno escluse invece le somme versate alla Cassa Edile e a titolo di Quote di Adesione Contrattuale (0,96% a carico dell Impresa e 0,96% a carico del lavoratore). Al riguardo si rinvia alle nostre circolari nº 4 del 15/5/90 e nº 6 del 15/6/90 ed al relativo esempio di determinazione degli imponibili previdenziali e fiscali, della retribuzione netta erogare al dipendente e delle somme accantonare o versare alla Cassa Edile della Provincia di Savona. Per quanto attiene alla normativa riguarnte le ritenute fiscali sui contributi Cassa Edile si rinvia alla nostra circolare n. 17 dell 11 dicembre In particolare le locali Organizzazioni Sincali dei tori di lavoro e dei lavoratori hanno stabilito che a far ta l 01/08/10 l incidenza percentuale per spese di assistenza non sanitaria, è pari allo 0,41% (v. nostra circolare n. 9/10 del 9 settembre 2010). 12) Ai sensi dell accordo nazionale 10 Settembre TABELLA B (in vigore l 1 ottobre 2011) Contributi dovuti al Fondo Prevedi Si ricor che l adesione parte del lavoratore al fondo Prevedi comporta il versamento delle seguenti contribuzioni: - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico delle imprese; - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico dei lavoratori; - 100% dell accantonamento TFR maturato nell anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993; - 18% dell accantonamento TFR maturato nell anno per gi altri lavoratori. L accordo Nazionale 19 aprile 2010 rende possibile l adesione al Fondo anche senza la contribuzione di fonte TFR. E prevista, per il singolo lavoratore associato al fondo, la possibilità di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti alle condizioni stabilite llo Statuto del Fondo. In caso di omesso o ritarto versamento, anche parziale dei contributi contrattualmente dovuti, verranno applicate le sanzioni previste llo Statuto del Prevedi.
3 TABELLA C (in vigore l 1 ottobre 2011) NORMA PREMIALE L art. 19 del Contratto integrativo provinciale introduce, con decorrenza 1 ottobre 2011 la norma premiale per i versamenti effettuare alla Cassa Edile. Il dispositivo premiale opera su due livelli: un primo livello preliminare di ammissibilità dell impresa (lettera A) e un secondo livello per singolo lavoratore delle imprese ammesse, a valere sui contributi riguarnti i soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti (lettera B) come evidenziato nella Circolare n. 10 del 29 settembre 2011 cui si rinvia In sostanza, l impresa che non ha tutti i requisiti richiesti non può accedere alla norma premiale, anche se li possiedono i singoli lavoratori, in tale caso (mancanza dei requisiti dell impresa) la norma premiale non trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori. Per beneficiare della norma premiale, le imprese e i lavoratori devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti A. Requisiti per le imprese B. Requisiti per i lavoratori 1) essere iscritti alla Cassa Edile di Savona almeno 24 mesi ; 2) negli ultimi 12 mesi non aver ricevuto un DURC negativo fatti salvi comprovati errori di emissione; 3) non ricorrere all'utilizzo di part-time orizzontale, ad eccezione del personale impiegatizio, degli studenti lavoratori e dei lavoratori diversamente abili; 4) negli ultimi 12 mesi, aver versato e denunciato regolarmente, per ciascun mese, la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile e aver presentato regolarmente la sche anagrafica dei lavoratori riferita alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile; 5) aver inviato alla Cassa Edile di Savona le denunce mensili per via telematica entro il 20 del mese successivo, aver effettuato i relativi versamenti tramite il sistema del bollettino freccia e aver comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata intestato direttamente all'impresa garantendone il mantenimento e l'utilizzo nella corrispondenza con la Cassa Edile stessa; 6) aver espressamente dichiarato la disponibilità all'accesso nei propri cantieri parte dei tecnici del CPT di Savona per la consulenza gratuita prestata questi ultimi in materia di sicurezza e prevenzione e aver adempiuto agli obblighi formativi previsti gli artt. 34 e 37 previsti l T.U. sulla sicurezza; 7) aver espressamente dichiarato la disponibilità all'accesso nei propri cantieri parte dei promotori della Cassa Edile di Savona; 8) aver espressamente dichiarato l'impegno a procedere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in tutti i casi di licenziamento per riduzione di personale; 9)aver provveduto in proprio alla corretta fornitura del vestiario e dei DPI; 10) aver iscritto presso la Scuola Edile di Savona i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2011 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti gli articoli 87 e 91 del C.C.N.L. 18 giugno 2008; 11) aver ottemperato agli obblighi di legge relativi alle visite mediche periodiche; 12) una volta sottoscritto il protocollo di legalità attualmente in corso di definizione presso la Prefettura di Savona, ufficio territoriale del Governo, copia del quale sarà scaricabile l sito della Cassa Edile di Savona, aver aderito allo stesso. 1)siano iscritti alla Cassa Edile di Savona almeno 24 mesi fatti salvi i lavoratori di primo ingresso nel settore edile; 2)abbiano svolto un numero di ore mensili non inferiore a quello stabilito contrattualmente. Si considerano comunque utili al fine del raggiungimento del diritto le ore di assenza per: a. malattia, infortunio, malattia professionale; b. sospensione o riduzione dell attività con intervento della Cassa Integrazione Guagni; c. ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, nei limiti contrattuali; d. aspettativa come norme contrattuali; e. previste l D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, recante Norme a tutela della maternità e paternità ; f. assistenza a parente disabile ex legge 104; g. donazione di sangue; h. congedo matrimoniale; i. richiamo alle armi, servizio civile, vigili del fuoco o protezione civile; j. assemblee e permessi sincali retribuiti; k. sciopero; l. altre cause di forza maggiore non dipendenti lla volontà dell impresa o del lavoratore. Relativamente ai requisiti di cui alla lettera A punti 4) e 5), precisiamo che negli ultimi 12 mesi, i versamenti si considerano regolari se effettuati nei termini, senza versamenti di contributi aggiuntivi, a mezzo bollettino freccia e le denunce siano state inviate in via telematica e in forma cartacea con timbro e firma dell impresa alle scadenze previste contrattualmente e non devono essere state oggetto di modifica e/o integrazioni dopo le scadenze previste per l invio dei Mod. 1 e Mod.2. Il possesso di Posta Certificata (uno degli elementi essenziali per poter beneficiare del Bonus Contributivo) deve essere personale dell Impresa. Quindi le imprese dovranno autonomamente dotarsi di posta certificata. Le imprese che intendono usufruire della norma premiale dovranno verificare attentamente ed ogni mese il possesso di tutti i requisiti previsti l citato art.19 tenendo conto che l applicazione della norma premiale è tassativamente subordinata al reale possesso di tutti i requisiti previsti, in mancanza dei quali i DURC positivi rilasciati sulla base di menci dichiarazioni sono retroattivamente considerati a tutti gli effetti DURC negativi. Tale comportamento dà origine a carico dell impresa ad una irregolarità contributiva grave che comporta l applicazione di sanzioni penali a suo carico e le conseguenti azioni parte della Cassa Edile alle autorità competenti. L impresa in possesso di tutti i requisiti procede, sotto sua responsabilità, autonomamente alla scelta dell autoriduzione dei contributi, fornendo, nei modi e termini sotto riportati, alla Cassa Edile, in sede di prima istanza, l apposito modello predisposto lla Cassa Edile della Provincia di Savona a mezzo raccomanta con ricevuta di ritorno, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma autenticata, pertanto sotto responsabilità penale in caso di menci dichiarazioni. L autenticazione pertanto viene fatta una sola volta, fino all invarianza di tutti i suoi contenuti e il conseguente venir meno del diritto pone a carico dell impresa l obbligo immediato di procedere al versamento dei contributi in misura piena l momento della perdita del diritto e fino al momento in cui si trova nuovamente in situazione di conformità, ripresentando una nuova dichiarazione autenticata. Tale dichiarazione autenticata deve essere retta obbligatoriamente secondo il modello predisposto lla Cassa Edile della Provincia di Savona scaricabile l sito quale allegato alla circolare n. 9 (alla voce Novità: Ultimi Aggiornamenti sulla Cassa Edile e alla voce Norme generali - Circolari ) e deve pervenire alla Cassa Edile entro il giorno 10 relativo al mese di contribuzione di cui si ritiene di voler e
4 poter beneficiare della norma premiale di cui trattasi (esempio per poter beneficiare della norma premiale con riferimento alle retribuzioni del mese di ottobre 2011 la dichiarazione autenticata presentare nelle molità sopraindicate deve pervenire alla Cassa Edile a mezzo raccomanta con ricevuta di ritorno entro e non oltre il giorno 10 del mese di ottobre 2011). Nell ipotesi che tale dichiarazione autenticata pervenga oltre il 10 del mese di ottobre 2011, l impresa potrà beneficiare della norma premiale, sempre se in possesso di tutti i previsti requisiti, nel mese successivo (esempio: dichiarazione autenticata pervenuta alla Cassa Edile l 11 ottobre 11, permetterà all impresa di beneficiare della norma premiale con riferimento alle retribuzioni del mese di novembre 2011). Le dichiarazioni autenticate non rette secondo il modello predisposto lla Cassa Edile della Provincia di Savona non verranno accolte e l impresa non potrà beneficiare della norma premiale di cui trattasi. Le imprese che ritengono di poter usufruire della norma premiale, dovranno compilare ogni mese nel programma MUT, l apposito campo presente l mese di ottobre 2011 nella denuncia mensile dei lavoratori occupati (Mod. 1) e per ogni lavoratore che ad avviso dell impresa possa usufruire della riduzione contributiva 0,50% a 0,10% in possesso di tutti i requisiti previsti lla norma contrattuale dovranno compilare ogni mese il relativo campo presente l mese di ottobre 2011 nell elenco mensile dei lavoratori occupati (Mod. 2). Le imprese in possesso dei requisiti sopraindicati, usufruiranno della seguente Norma premiale che prevede, per i soli titoli contributivi sotto esposti, la riduzione e il conseguente versamento della percentuale sotto indicata: % applicare carico impresa carico lavoratore Contributo Cassa Edile 1,40% 0,10% Fondo Addestramento Professionale 0,60% A.P.E. 3,00% C.P.T. 0,20% Indumenti lavoro 0,00% Tutte le altre contribuzioni, contributo lavori usuranti, Quote di adesione contrattuale, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e contributi per le società di fornitura di lavoro temporaneo ecc, restano invariate (vedi tabella A). TABELLA D (in vigore l 1 ottobre 2011) Termini di versamento dell accantonamento e dei contributi In base alle vigenti disposizioni contrattuali il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato solo con cadenza mensile, entro il mese successivo (art. 12 del vigente accordo integrativo) a quello di riferimento. Per i soli mesi di agosto e settembre i versamenti devono essere effettuati rispettivamente entro il 15 settembre e il 15 ottobre. Si evidenzia che il termine di versamento dei contributi e dell accantonamento fa riferimento congiuntamente alla ta di operazione bancaria ed alla ta di valuta riconosciute a favore della Cassa Edile (esempio: versamento del periodo contributivo del mese di marzo 2012: si considera effettuato nei termini contrattuali se risulta alla Cassa Edile con ta valuta per il beneficiario - Cassa Edile - e ta operazione bancaria risultante sul conto corrente della Cassa Edile entro e non oltre il 30 aprile 2012). Nel caso che una delle due te risulti oltre i termini previsti lle vigenti disposizioni contrattuali, l Impresa non disporrà di uno degli elementi essenziali per poter usufruire della Norma Premiale e con riferimento alla ta valuta, dovrà versare un contributo aggiuntivo pari all interesse legale su base annua - aumentato di sette punti (Art. 12 del vigente accodo integrativo). Nel caso in cui la scadenza del versamento coincidesse con un giorno festivo, o di sabato, il versamento potrà risultare effettuato nel primo giorno lavorativo utile (ta operazione e ta valuta per il beneficiario). Si evidenzia che l impresa si considera a tutti gli effetti inadempiente se non effettua il versamento integrale dell accantonamento e dei contributi e se omette o non indica correttamente i completi ti relativi al cantiere e al committente sulle denunce dei lavoratori occupati - Mod. 01 e Mod. 02 nel caso che il committente risulti essere un condominio, devono essere indicati i ti e l indirizzo relativi all amministratore dello stesso. In merito alle molità di effettuazione del versamento e ai citati Mod. 01 e Mod.02 si ricor che: - i versamenti alla Cassa Edile devono essere effettuati esclusivamente tramite il bollettino freccia; - l elenco mensile dei lavoratori occupati (Mod.2) deve essere trasmesso, completo di tutti i ti, per via telematica entro il 20 del mese successivo, mentre vi è l obbligo per l impresa di inviare in cartaceo originale nello stesso termine (20 del mese successivo) - a mezzo raccomanta con ricevuta di ritorno - la denuncia mensile dei lavoratori occupati (Mod.1) obbligatoriamente con l apposizione del timbro e firma dell impresa. Al riguardo, si ricor che solo tale ricezione cartacea con l apposizione del timbro e firma dell impresa rende possibile la reale acquisizione delle relative denunce in forma telematica e il rimborso all impresa delle indennità di malattia ed infortunio stabilite l C.C.N.L.. L invio a mezzo lettera raccomanta con ricevuta di ritorno si rende necessaria per poter recepire, ai fini della nuova norma premiale, il rispetto della ta di invio della denuncia mensile dei lavoratori occupati (Mod.1)
5 TABELLA E ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA OD INFORTUNIO ALIQUOTE DELLE PERCENTUALI DEL DA ACCANTONARE ALLA CASSA EDILE MALATTIA (1) Infortunio o malattia professionale (1) A)per i primi 3 giorni di assenza (in cui si ha carenza dell intervento dell INPS) assoggettare accantonare (2) 14,20% A)per i primi 3 giorni di assenza (in cui si ha carenza dell intervento dell INAIL) assoggettare accantonare (2) 14,20% B)per il periodo di conservazion posto durante il quale viene erogata l indennità di malatti l 4^ giorno di malattia e pe 14.20% tutta la durata delle prestazio B)per i giorni successivi e fino al 90 giorno continuativo di durata dell infortunio (liquizione INAIL: 60% del ) 7,40% 5,70% C) per ulteriore periodo di conservazione del posto (l 181 giorno) durante il quale non viene erogata l indennità di malattia (3) 14,20% C)per i giorni successivi al 90 entro i limiti della conservazione del posto (liquizione INAIL: 75% del ) 4,60% 3,60% Note: 1) Nel caso di ripartizione dell orario normale contrattuale su cinque giorni nessun accantonamento deve essere effettuato per i giorni di malattie e di infortunio cadenti il sabato e la domenica, mentre nel caso di ripartizione di detto orario su sei giorni l accantonamento deve essere effettuato anche per la sesta giornata con esclusione comunque della domenica. 2) Nei casi di malattia o infortunio che interessano l intero periodo di paga l accantonamento va effettuato previo assoggettamento delle relative percentuali alle ritenute previdenziali e fiscali calcolate nella misura effettiva. 3) Nel caso di malattia a cavaliere si consigliano le Imprese, prima di procedere all accantonamento dell eventuale percentuale del di prendere contatti con gli uffici della Cassa Edile. TABELLA F PRESTAZIONE C.I.G.O. A FAVORE DEGLI APPRENDISTI Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di sospensione o riduzione dell attività lavorativa per eventi meteorologici a partire l 1 gennaio Condizioni per l erogazione della prestazione parte della Cassa Edile sono: - la sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro; - l iscrizione dell apprendista, all atto dell evento, presso la Cassa Edile; - aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G.O. dell apprendista e l indicazione del cantiere in cui ha operato; - la regolarità dell impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all atto di liquizione della doman di prestazione; - tale prestazione verrà anticipata all apprendista ll impresa che ne richiederà poi il rimborso, tramite apposita doman alla stessa Cassa Edile. - La doman, per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro 30 giorni successivi al rilascio parte dell INPS, dell autorizzazione all intervento C.I.G.O. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato l apprendista; autorizzazione che dovrà essere allegata alla citata doman di rimborso (V. circolare n.2/09 del 16 marzo 2009 riportata sul sito della Cassa Edile della Provincia di Savona).
6 TABELLA G SCADENZARIO 1) Accantonamenti e Contributi Per i termini e le molità di versamento dell accantonamento e dei contributi si rinvia alle precedenti tabelle A e D. Le Imprese che non effettuano il versamento integrale dell accantonamento e dei contributi alle scadenze contrattuali sono considerate a tutti gli effetti inadempienti e sono segnalate alla Banca ti Nazionale delle Imprese Irregolari con impossibilità di ottenere il rilascio del DURC. 2. Denuncia dei lavoratori occupati ( Mod. 1 e Mod. 2) La denuncia dei lavoratori occupati (Mod.1) e l elenco dei lavoratori occupati ( Mod.2) devono essere trasmessi alla Cassa Edile, esclusivamente in via telematica e indipendentemente lla posizione contributiva, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono (es. denuncia del mese di luglio entro il 20 agosto). Si precisa che entro tale termine, deve essere obbligatoriamente trasmessa in cartaceo ed in originale debitamente firmata e sottoscritta (e non a mezzo fax), la sola denuncia dei lavoratori occupatati (Mod 1), generata l programma telematico nazionale MUT, con l apposizione obbligatoria del timbro e della firma del legale rappresentante e solo tale ricezione cartacea, renderà possibile la reale acquisizione delle relative denunce inviate in forma telematica. Il termine di presentazione delle citate denunce, se cadente di sabato o in giorni festivi, si intende automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 3) Casi di lavoratori assenti per malattia o per infortunio. Nel caso di lavoratori in malattia o in infortunio, con l invio delle denunce dei lavoratori occupati le Imprese non devono trasmettere nessun altra documentazione. Qualora l INPS o l INAIL trasmettano una comunicazione concernente il mancato riconoscimento della malattia o dell Infortunio (in tutto o in parte), l impresa è tenuta ad inviare con cortese sollecitudine copia di tale comunicazione alla Cassa Edile, la quale provvederà ad impartire le necessarie istruzioni.
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