Gabriele Gentilini dicembre 2005

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1 1 L istituto dell avvalimento nella nuova direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Gabriele Gentilini dicembre 2005 I contenuti normativi della direttiva 2004/18/CE I precedenti con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali Il futuro codice degli appalti pubblici I contenuti normativi della direttiva 2004/18/CE - Con la recente direttiva 2004/18/CE del 31/3/2004 si è provveduto al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Un istituto di particolare interesse è rappresentato dal cosiddetto avvalimento il quale viene positivamente regolamentato negli artt. 47 e 48. Sostanzialmente il predetto principio dell avvalimento comporta che i partecipanti alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per un determinato appalto, possono fare legittimo affidamento sulle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, nominati ausiliari, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami, mediante la presentazione di un loro impegno a tal fine. Per avvalimento viene inteso l istituto attraverso il quale una determinata impresa utilizza le capacità tecnico economiche di un altra impresa, con lo scopo di rispettare le condizioni richieste dal bando di gara. Qualora

2 2 l impresa in questione non potesse ricorrere ai requisiti dell altra impresa cosiddetta avvalsa, la stessa non potrebbe partecipare alla predetta gara. Tale principio dell avvalimento ha il principale scopo, nelle intenzioni del legislatore comunitario, di onorare il principio di libertà di concorrenza e comporta che il concorrente ad una gara d appalto per poter raggiungere l importo del fatturato, oppure la capacità tecnica richiesta dal bando quale condizione minima di partecipazione che di per sé non avrebbe, può utilizzare la capacità economico finanziaria e tecnico professionale di altre imprese infra o extra gruppo. A tal proposito non è inutile ricordare che l appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro. Alla base del contratto citato sta un obbligazione di risultato dalla quale discendono per l appaltatore determinate obbligazioni quali l obbligo per l appaltatore di compiere direttamente e con la propria organizzazione l opera o il servizio che ha assunto, senza affidarla in subappalto a eventuali terzi,salvo che il committente non abbia prestato il suo consenso a tal fine. I rischi incidenti sull opera, durante l esecuzione dell opera, ricadono pertanto sull appaltatore. L opera deve essere eseguita secondo le modalità convenute, a regola d arte, e nel termine ed al corrispettivo pattuito. L appaltatore deve inoltre garantire l opera da eventuali difformità o vizi. Il diritto dell appaltatore al corrispettivo è subordinato all accettazione dell opera da parte del committente una volta compiuta l opera. Si tratta di un tipo contrattuale caratterizzato dalla fiduciarietà che il committente riversa nei confronti dell appaltatore (intuitu personae) oltre che dall organizzazione dei mezzi e la gestione a proprio rischio.

3 3 Risalta la connessione necessaria tra l appalto e l impresa: l appaltatore infatti è un imprenditore che organizza i mezzi per la realizzazione di un risultato e per mettere a disposizione di altri il risultato stesso in cambio di un corrispettivo. La gestione a proprio rischio significa che l appaltatore-imprenditore è responsabile verso il committente per gli eventuali difetti, vizi o difformità dell opera, non potendo imputare gli stessi ai suoi ausiliari. In particolare l art. 47 della direttiva in questione, rubricato con la capacità economica e finanziaria, dispone che, in linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili. Dispone, altresì, che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi stessi soggetti.

4 4 Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 47 della direttiva in analisi, può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1, sopra citate, da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate. L operatore economico, dispone la direttiva, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. Con riferimento al fenomeno del gruppo d imprese, secondo i migliori commentatori, esso è definibile quale aggregazione di forze produttive collegate a livello organizzativo ma indipendenti dal punto di vista giuridico. Tale aggregazione sarebbe determinata dall esigenza di organizzare, sotto il profilo strettamente economico, un attività comune in alcuni settori operativi. Ogni impresa partecipante al gruppo, il quale pertanto non costituisce un diverso soggetto di diritto, conserva ad ogni modo la propria autonomia patrimoniale, con la relativa limitazione di responsabilità, pur sussistendo di fatto una direzione economica unitaria la quale consente a tutte le imprese coinvolte gli stessi scopi. Resta da dire in sintesi che una vera e propria regolamentazione del gruppo, fatta eccezione per alcuni aspetti particolari, è intervenuta solo recentemente per mezzo della riforma del diritto societario, d. lgvo 17/1/2003 n. 6, che per la prima volta ha esposto nel diritto oggettivo italiano una disciplina del gruppo societario ridefinito come direzione e coordinamento di società.

5 5 Rispetto all art. 47 sopra riportato il successivo art. 48 della citata direttiva 18, dispone in materia di capacità tecniche e professionali ed in particolare le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3 del medesimo art. 48. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi: a) i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente; ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate: - quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente; - quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico; b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

6 6 d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori; f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare; j) per i prodotti da fornire: i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di

7 7 prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione. I precedenti con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali - La giurisprudenza comunitaria, come accennato, si è da tempo pronunciata in merito alla legittimità dell istituto dell avvalimento. Per questo è utile richiamare alcune delle sentenze più significative nel merito del menzionato istituto. Tale principio dell avvalimento trova appunto la sua principale elaborazione in ambito giurisprudenziale e la normativa europea contenuta nella citata direttiva 18/2004 non ha fatto altro che recepirlo come diritto

8 8 positivo il quale, in virtù della preminenza del diritto comunitario sul diritto statuale, sta per essere reso efficace anche all interno dei singoli Stati membri. L istituto dell avvalimento, a salvaguardia della libera concorrenza, esprime il concetto per il quale l operatore economico che intende partecipare ad una gara d appalto bandita da una pubblica amministrazione comunitaria, pur non avendo i requisiti necessari per partecipare, può utilizzare la capacità economico finanziaria nonché i requisiti tecnico professionali di altri operatori economici, a prescindere dall appartenenza degli operatori medesimi allo stesso gruppo imprenditoriale. Ricordiamo che sia la direttiva 2004/17/CE che la 2004/18/CE, rispettivamente relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sia nei settori speciali che in quelli classici, prevedono entrambe una specifica disciplina abbastanza similare sia per quanto riguarda la qualificazione alla singola gara che per la certificazione S.o.a. La stessa giurisprudenza comunitaria si è da tempo pronunciata in merito alla legittimità dell istituto dell avvalimento. Si fa riferimento a varie pronunce, menzionate ricorrentemente da parte dei commentatori di questa tematica, tra le quali la sentenza Siemens AG e Arge Telekom causa G314/01 del 18/3/2004 in cui la Corte di giustizia europea, a seguito di una gara di servizi di gestione di un sistema di elaborazione dati elettronica, ha ammesso la facoltà a favore dell offerente di avvalersi dei requisiti di capacità tecnica mediante l indicazione dei tecnici dei subappaltatori. Altro caso esemplare è rappresentato nel caso Holst Italia Comune di Cagliari sentenza CGE n. 176/98 del 2/12/99. Anche in questo caso la Corte di giustizia ha riconosciuto, nell ambito della procedura di affidamento del servizio di gestione di un impianto di depurazione delle

9 9 acque reflue all aggiudicataria Ruhrwasser società per azioni di diritto tedesco, il cui capitale è detenuto in maniera paritetica da sei società tra le quali la Ruhrverband, ente di diritto pubblico gestore del servizio di gestione delle acque reflue in Germania, la possibilità di avvalersi dei requisiti della Ruhrverband da parte della predetta Ruhrwasser. Il ricorso si era pertanto incentrato sul fatto che la società tedesca aggiudicataria di un servizio di gestione di impianti di depuarazione non aveva fornito la documentazione richiesta dal bando per dimostrare la sua idoneità a partecipare alla gara in quanto aveva fornito una documentazione relativa ai mezzi in possesso di un altro soggetto ente pubblico azionista unico di una società che, a sua volta, aveva partecipato per un sesto alla costituzione della stessa società tedesca aggiudicataria. Di particolare rilievo risulta essere il caso discusso dalla Corte di giustizia e decis con sentenza n. 389/02 del 14/4/94 Ballast Nedam Group -. Nello specifico si trattava della società holding di diritto olandese Ballast Nedam iscritta all Albo belga. La Corte di giustizia confermava la possibilità di utilizzo dei requisiti per l esecuzione delle società partecipate/controllate, avendo precisato la stessa Corte di giustizia, nella successiva sentenza interpretativa n del 18/12/97, che tale predetto avvalimento, confermato con idonei strumenti di prova, doveva essere accettato dall Autorità preposta alla iscrizione nell Albo belga. Ne emerge, in generale, che alla luce delle norme contenute nelle direttive di recente concepimento a livello comunitario, è pienamente legittimo che un impresa societaria, quale avvalente, possa dichiarare di avvalersi dei requisiti della società madre avvalsa, ovviamente con precipuo riferimento ad un gruppo imprenditoriale. Ed è altrettanto evidente che, tenuto conto di quanto disposto nella normativa citata afferente le direttive europee 17 e 18 del 2004, la società avvalente deve comunque, nel senso che se ne

10 10 assume l onere, conferire all amministrazione che ha indetto la gara la prova di quei requisiti dell impresa avvalsa ausiliaria, dei quali si viene a servire. D altra parte, come sopra ne abbiamo fatta menzione, la stessa direttiva 18/2004 sancisce che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che può disporre dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. A livello italiano sul tema dell avvalimento sono a tutt oggi riscontrabili alcune decisioni. La giurisprudenza amministrativa ed in particolare il Consiglio di Stato (sentenza n. 5194/2005) sostiene, in relazione all istituto dell avvalimento, la necessità della dimostrazione di un formale accordo negoziale tra impresa avvalente ausiliata ed impresa avvalsa ausiliaria, in merito all utilizzo dei requisiti in considerazione proprio di quella norma comunitaria, contenuta nella recente direttiva, secondo la quale il concorrente ha l onere, se vuole avvalersi dei requisiti di un altra impresa, di dimostrare la effettiva disponibilità dei requisiti, a prescindere dai legami giuridici intercorrenti con l impresa avvalsa. In sostanza l imprenditore che partecipa ad un procedimento concorsuale, nell ambito di una gara disposta da un amministrazione pubblica, con conseguente aggiudicazione per mezzo dei requisiti forniti, tramite avvalimento, da altro imprenditore, ha concluso un accordo contrattuale tramite il quale l impresa ausiliaria si è obbligata a mettere a disposizione dell impresa ausiliata gli strumenti tecnici e finanziari necessari. Tuttavia il medesimo Consiglio di Stato ammette una presunzione di conoscenza in merito ai requisiti conferiti dall ausiliaria di cui l avvalente fa utilizzazione, quando si tratti di imprese facenti parte di un medesimo

11 11 gruppo imprenditoriale. Secondo questo discutibile orientamento la dimostrazione da parte dell impresa avvalente dell effettivo possesso dei requisiti forniti da un impresa ausiliaria, dovrebbe darsi solo nel caso in cui l impresa avvalsa non faccia parte della holding alla quale appartiene l avvalente che partecipa alla gara. Il futuro codice degli appalti pubblici - L art. 49 del redigendo codice degli appalti pubblici in gestazione, dispone in materia di avvalimento ed in particolare il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione S.O.A. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell attestazione S.O.A. di altro soggetto. Ai fini di quanto previsto sopra il concorrente allega, oltre all eventuale attestazione S.O.A. propria e dell impresa ausiliaria: a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell articolo 48, attestante l avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all articolo 38; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest ultima dei requisiti generali di cui all articolo 38; d) una dichiarazione sottoscritta dall impresa ausiliaria con cui quest ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall impresa ausiliaria con cui questa attesa che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi

12 12 dell articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l applicazione dell articolo 38, lettera h) del menzionato codice degli appalti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all Autorità per le sanzioni di cui all articolo 6, comma 11. La norma contenuta nel nuovo codice degli appalti pubblici dispone correttamente che il concorrente e l impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell importo dell appalto posto a base di gara. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell importo dell appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione S.O.A. relative alla stessa categoria.

13 13 Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all importo dell appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dalla impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all aggiudicatario. Tuttavia e con una certa contraddittorietà rispetto alla citata precedente disposizione che prevede la solidarietà passiva a carico dell impresa concorrente e dell impresa ausiliaria, il contratto è in ogni caso eseguito dall impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore. Il successivo art. 50 del citato codice degli appalti pubblici, dispone in materia di avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione. In particolare il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l attestazione S.O.A. nel rispetto delle disposizioni previste dall articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi: a) tra l impresa che si avvale dei requisiti e l impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell articolo 2359, commi 1 e 2 codice

14 14 civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile; b) l impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA; c) l impresa ausiliata e l impresa ausiliaria hanno l obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse; d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 8-bis dell articolo 49. L omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell attestazione SOA, da parte dell Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni. L attestazione di qualificazione S.O.A. mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell impresa ausiliaria verso la stazione appaltante. Le disposizioni sopra citate, recita altresì l art. 50, si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi. Con riguardo alle vicende particolari che possono verificarsi con riferimento alle imprese concorrenti la norma dell art. 51 contenuta nel codice degli appalti pubblici dispone che qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l azienda o un ramo d azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di

15 15 ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal codice.

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