DISPOSIZIONI GENERALI

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2 -1- SOMMARIO - ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.... pag. - 3 Capo Obiettivi del P.D.C Elaborati costitutivi del P.D.C ARTICOLO 2 - FUNZIONI DEL COMUNE..... pag. - 6 ARTICOLO 3 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI... pag. - 8 Capo Rilascio di nuova concessione Durata della concessione Variazione di concessione esistente Revoca e decadenza della concessione Autorizzazione all affidamento ed al sub-ingresso in concessione corrente Autorizzazione all'affidamento delle attività oggetto della concessione Canone di concessione Richiami legislativi ARTICOLO 4 - PROTEZIONE DELLE AREE DEMANIALI..... pag ARTICOLO 5 - AMBITO DELL'INTERVENTO pag ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA..... pag Capo Fasce ortogonali al mare Fasce parallele al mare ARTICOLO 7 - MODALITA DI ATTUAZIONE DEL P.D.C pag ARTICOLO 8 - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI... pag Capo Tipologie d insediamento ARTICOLO 9 - ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI... pag Capo Zone per concessioni balneari Zone per spiagge libere

3 Aree per servizi turistici di pubblica utilità Aree di verde attrezzato per il gioco e lo sport ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE E TECNICO COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SPIAGGIA pag Capo Criteri generali Norme di carattere urbanistico Norme di carattere edilizio Elementi di arredo ARTICOLO 11 - PIANO DEL COLORE... pag ALLEGATI ALLEGATO A - PIANO DEL COLORE -Tavolozza dei colori di base. ALLEGATO B - VERIFICA CONSISTENZA SPIAGGE LIBERE.

4 -3- ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Le presenti disposizioni costituiscono normativa del Piano Demaniale Comunale (P.D.C.), redatto in esecuzione a quanto previsto dal Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo e dalla L.R. n 141 del , in conformità all'ordinamento regionale, nazionale ed europeo, in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, con finalità turistico ricreative. 2 - I soggetti aventi titolo ai sensi di legge ad intervenire sulle aree demaniali marittime, delimitate dal piano, sono tenuti al rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 3 - Il principio fondamentale che regola l esercizio del demanio marittimo, inteso come finalità del presente P.D.C., è la massima valorizzazione dello spazio pubblico, mediante la riqualificazione e il potenziamento delle attività turistico ricreative, salvaguardando i valori ambientali e paesaggistici dell arenile di Giulianova. 1.1 OBIETTIVI DEL P.D.C. 1- Gli obiettivi specifici del P.D.C. sono: a) la tutela ambientale, paesaggistica e lo sviluppo eco-sostenibile nell uso del demanio marittimo, anche ai fini della valorizzazione delle acque e dell arenile, con particolare attenzione ai fenomeni di erosione, sia naturali ( mareggiate ) che artificiali ( cementificazione ); b) garantire agli operatori turistici di ottimizzare gli investimenti, al fine di offrire strutture e servizi di qualità per il turismo balneare; c) creare le interconnessioni con le strutture turistiche esistenti sul territorio, per migliorare la valenza turistica socio economica della città;

5 d) recuperare ambiti di arenile per pubblica utilità, al fine di un adeguata - 4- distribuzione delle spiagge libere sull intero litorale. 1.2 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEMANIALE COMUNALE ELABORATO A - VARIANTE - RELAZIONE ELABORATO B - VARIANTE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ELABORATO C - STRALCIO DI P.R.G. ELABORATO D - ESTRATTO CATASTALE SID ELABORATO E - VARIANTE - INQUADRAMENTO GENERALE: E 1 zona centro-sud E 2 zona nord ELABORATO F - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ELABORATO G - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI STATO DI FATTO : G.1 zona centro sud G.2 zona nord ELABORATO H - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI MODIFICHE CONCESSIONI ESISTENTI : H.1 zona centro sud H.2 zona nord ELABORATO I - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI ZONIZZAZIONE : I.1 zona centro sud I.2 zona nord ELABORATO L - PREVISIONI PROGETTUALI PIANO DEL COLORE ELABORATO M - VARIANTE - PREVISIONI PROGETTUALI TIPI EDILIZI

6 ELABORATO N - TABULATI CONCESSIONI ESISTENTI ELABORATO O - SCHEMA DEI SOTTOSERVIZI E DELLE RETI : O.1 zona centro sud O.2 zona nord ELABORATO P - BANDO TIPO CONCESSIONI DEMANIALI ELABORATO Q - MODULISTICA SID -5-

7 -6- ARTICOLO 2 FUNZIONI DEL COMUNE Per quanto previsto dal P.D.M. della Regione Abruzzo e dalla L.R. n 141 del , oltre al potere di pianificazione, le funzioni amministrative svolte dal Comune di Giulianova per le aree di propria competenza, in base al principio della sussidiarietà sono: a) rilascio delle concessioni; b) variazioni di concessioni esistenti; c) revoca delle concessioni: d) autorizzazione al sub-ingresso in concessione corrente; e) autorizzazione per affidamento a terzi delle attività complementari nell ambito della concessione; f) applicazione dei canoni e loro riscossione; g) vigilanza e controllo sull uso delle aree demaniali marittime in concessione, salvaguardando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal Codice della Navigazione, ed il diritto di sopralluoghi e controlli della Regione Abruzzo; h) gestire il ripascimento morbido stagionale dell arenile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalla Regione Abruzzo; i) rilasciare permessi di costruire, autorizzazioni e quanto altro di competenza al fine di disciplinare la qualità architettonica e l inserimento paesaggistico ambientale dei manufatti da realizzare sulle aree demaniali; j) rilasciare autorizzazioni temporanee per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli itineranti, avvenimenti sportivi e ricreativi;

8 -7- k) disciplinare il sistema delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione alla raccolta e lo smaltimento delle acque reflue. l) relazionare al Servizio Marittimo della Regione Abruzzo, entro il 31 Ottobre di ogni anno, ai sensi dell art. 7, punto 5, del P.D.M. regionale ed alla Giunta Regionale, entro il 31 Gennaio, ai sensi della L.R. 141/97 ( art. 4 comma 2 ), le funzioni svolte in materia di Demanio Marittimo per finalità turistiche ricreative ed in particolare trasmettere l elenco aggiornato delle concessioni, comprensivo dei relativi dati dimensionali; m) - provvedere alla proposta di classificazione delle aree demaniali marittime di propria competenza, a norma del D.M. n 342 del (art. 6 comma 1) e della Legge n 296, e verificarne l aggiornamento con scadenza biennale.

9 -8- ARTICOLO 3 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI Il Comune, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l occupazione e l uso di beni demaniali marittimi, per un tempo determinato, ai fini turistici ricreativi. Le concessioni sono rilasciate per uso pubblico e non sono ammesse richieste di concessioni per l uso esclusivo del demanio marittimo da parte dei privati. 2 - Il Comune, in qualità di autorità concedente ha competenza sui seguenti atti concessori: a) rilascio di concessione; b) - durata della concessione; c) variazione di concessione esistente; d) revoca e decadenza della concessione; e) autorizzazione al sub-ingresso in concessione corrente; F) - autorizzazione all'affidamento delle attività oggetto della concessione. 3 - Gli atti concessori sono soggetti da parte dell ente concedente, a comunicazione alla Regione Abruzzo ed alla Capitaneria di porto di Pescara, al fine dello svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza. 3.1 RILASCIO DI CONCESSIONE 1 - Le concessioni, finalizzate alle attività turistico ricreative sono rilasciate in conformità del presente P.D.C. ( elaborato I zonizzazioni: I.1 zona centro-sud, I.2 zona nord ). 2 - Per quanto previsto dal P.D.M. della Regione Abruzzo ed in conformità all'ordinamento regionale, nazionale ed europeo, in materia di concessioni di beni

10 -9- demaniali marittimi, con finalità turistico ricreative, alla scadenza di ciascun periodo di validità delle singole concessioni demaniali, o previa verifica della disponibilità di aree individuate nel presente P.D.C. ( elaborato I zonizzazioni: I.1 zona centro - sud, I.2 zona nord ), il rilascio di concessione è subordinato all attivazione della seguente procedura: il Comune a mezzo di bando pubblico e con ampia diffusione, nel rispetti dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell esercizio, dello sviluppo della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, invita i soggetti interessati a presentare domanda di concessione sulle aree a disposizione. 3 - Il bando, allegato al presente P.D.C., redatto in conformità al bando tipo, predisposto dal servizio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo con finalità turistico ricreative, contiene la procedura di aggiudicazione delle aree richieste. 3.2 DURATA DELLA CONCESSIONE 1 - Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni, salvo quanto previsto dall'articolo 03 comma 4-bis del D.L n 400 convertito con modificazioni dalla legge n Alla scadenza del periodo di validità delle singole concessioni demaniali, si procederà, nei modi previsti dal precedente articolo 3.1, al rilascio di un nuovo titolo concessorio. 3 - Per ragioni di pubblico interesse il Comune può modificare o ridurre le concessioni demaniali esistenti all entrata in vigore del presente P.D.C., in conformità alla zonizzazione prevista ( elaborato H H.1 zona centro-sud e H.2 zona nord ). La riduzione non dà diritto ad indennizzo, salvo quanto previsto dall'articolo 42 del Codice della Navigazione. 3.3 VARIAZIONE DI CONCESSIONE ESISTENTE

11 Su richiesta del concessionario il Comune può concedere, in conformità al presente P.D.C., variazioni delle concessioni esistenti ( scambi di concessioni, spostamenti di confini, ecc. ) salvaguardando l interesse pubblico ed il fine turistico ricreativo del presente P.D.C Negli arenili a scarsa profondità, interessati dal fenomeno dell'erosione, dove possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml. 100 per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell'assenso preliminare del competente Servizio Regionale. 3 - Eventuali modifiche di zonizzazione del presente piano, sono soggette a procedura di variante. 4 - In relazione a quanto sopra, il Comune ha diritto di richiedere al concessionario eventuali conguagli onerosi, derivanti dalla variazione di concessione richiesta. 3.4 REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1 - Il diritto di concessione può annullarsi per revoca o decadenza della stessa. 2 - L atto di revoca, in tutto o in parte, della concessione è esercitato dall ente concedente esclusivamente per ragioni di pubblico interesse. 3 - La revoca delle concessioni, in tutto o in parte, è sottoposta ad indennizzo, quando ricorrono le condizioni previste dall art. 42 del Codice della Navigazione. 4 - Nel caso di revoca parziale il concessionario ha diritto all adeguata riduzione del canone o in alternativa ha facoltà di rinunciare alla concessione, dandone comunicazione all autorità concedente. 5 - Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione : a) per mancata realizzazione dei servizi minimi prescritti nell atto di concessione; b) per mancato inizio o per uso non continuativo della gestione nei termini concessori o per cattivo uso; c) per omesso pagamento del canone fissato all atto di concessione; d) per mutamento della destinazione d uso non autorizzato;

12 e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione. Nei casi di cui alle lettere a) b) il comune può concedere una proroga al concessionario fino ad un anno. 6 - Per quanto non previsto si fa espresso riferimento agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione AUTORIZZAZIONE AL SUB-INGRESSO IN CONCESSIONE CORRENTE 1 - Il Comune su specifica richiesta del concessionario può autorizzare il subingresso, nel godimento della concessione corrente, a norma dell art. 46 del Codice della Navigazione. La validità temporale della concessione non subisce variazione per effetto della voltura. 2 - In ogni caso la concessione demaniale originaria non può essere divisa, se non per intervento dell autorità concedente, per motivi di pubblica utilità, previa procedura di variante, se non previsto dalla zonizzazione del presente P.D.C. 3 - In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, previo obbligo di richiesta di conferma entro sei mesi dall evento, sotto pena di decadenza. Se l autorità concedente non ritiene opportuno, per comprovata non idoneità tecnica o economica degli eredi, confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 1 - Il concessionario, in casi eccezionali e per un periodo di tempo determinato, puo affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione. Possono altresì, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie, compatibili con la concessione stessa.

13 In ambedue i casi è vincolante l autorizzazione dell autorità concedente, richiesta preventivamente. 3 - L affidamento deve intendersi riferito all espletamento dei servizi primari e/o secondari, non implicando la titolarità della concessione demaniale. 4 - Il concessionario resta corresponsabile della regolare conduzione della gestione, si da poter subire a titolo di sanzione la revoca della concessione per i disservizi o inosservanza delle regole imposte a riguardo. 3.7 CANONE DI CONCESSIONE 1 - Le concessioni demaniali marittime sono subordinate al pagamento di un canone annuo determinato in conformità a quanto previsto dalla Legge 494 del 4 Dicembre 1993 e dal D.M. n 342 del 5 Agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 2 - Qualora per fenomeni naturali si verifichi un aumento o una diminuzione significativa della profondità dell arenile in concessione, il concessionario deve darne comunicazione al Comune che provvede alla regolarizzazione del titolo concessorio ed alla revisione del canone. 3 - Per l utilizzo di aree demaniali da parte del Comune, per uso pubblico si applica il canone di mero riconoscimento. 3.8 RICHIAMI LEGISLATIVI 1 - Per quanto non previsto dai presenti articoli sono fatte salve le disposizioni del Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima, oltre alle Leggi Nazionali e Regionali del settore, in linea con i principi dell ordinamento dell Unione Europea, che ne formano parte integrante e sostanziale.

14 -13- ARTICOLO 4 PROTEZIONE DELLE AREE DEMANIALI Il Comune vigila sulla protezione delle aree demaniali. 2 - E vietata la realizzazione di opere fisse o mobili che riflettono il moto ondoso o che per dimensioni e caratteristiche producono rilevanti impatti ambientali e/o paesaggistici. 3 - Eventuali opere di difesa della costa o sostanziali ripascimenti sono di competenza pubblica, subordinati alla preventiva verifica degli organi competenti e comunque rispondenti ai criteri indicati nel piano coste regionale. 4 - Per accertati eventi erosivi stagionali, al fine di ripristinare il profilo costiero precedente, possono essere autorizzati interventi di ripascimento morbido, all interno della stessa concessione, o con materiale di diversa provenienza, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle normative vigenti in materia di ripascimento degli arenili. 5 - Al fine di tutelare la visione del mare e ridurre la barriera visiva, non sono ammessi manufatti sul marciapiede est del lungomare, per tutta l estensione della zona demaniale. 6 - Sono fatti salvi i manufatti esistenti, la segnaletica stradale e/o pubblicitaria e le apparecchiature per pubblici servizi, che comunque dovranno essere adeguati, in caso di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, per garantire il minimo impatto visivo possibile. Nel caso che ostacolano la libera visione, in corrispondenza delle Vie del mare, individuate sugli elaborati di piano, è prevista la delocalizzazione. 7 - Al fine di garantire il rispetto della barriera visiva, in asse con le cosi dette Vie del mare, individuate negli elaborati di piano, è vietata la collocazione di manufatti in corrispondenza della porzione di area edificabile prospiciente, per una larghezza pari

15 -14- alla sede stradale comprensiva dei marciapiedi o, dove possibile, per una porzione doppia della sede stradale. I manufatti esistenti, prospicienti le Vie del mare, dovranno essere delocalizzati, in caso di ampliamento o demolizione e ricostruzione. Tale criterio, ove possibile, va applicato anche alle altre strade, ortogonali alla fascia edificabile, anche in deroga a quanto previsto dal successivo art punto c comma 3. Sono fatti salvi gli stabilimenti storici (Venere e Caprice) limitatamente al manufatto principale, che non potrà essere oggetto di ampliamento, neanche in deroga a quanto previsto dal successivo art punto a. 8 - Per quanto previsto dalla Legge 296 del ( art. 251 comma 2.2 lettera e ) è fatto obbligo per i titolari di concessioni, di consentire il libero gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini di balneazione.

16 -15- ARTICOLO 5 AMBITO D INTERVENTO L ambito d intervento del P.D.C., delimitato negli elaborati G1 e G2 (stato di fatto) coincide sostanzialmente con l arenile fra i fiumi Tordino e Salinello, dalla linea di costa al confine est del lungomare. L ambito comprende gran parte delle aree demaniali, meglio definite nell estratto catastale SID (elaborato D) ed alcune aree esterne in prossimità della foce dei fiumi. 2 - Per le aree demaniali ricadenti fuori dall ambito d intervento, cosi come sopra definito, valgono le norme e le destinazioni urbanistiche del P.R.G. vigente. 3 - Le aree portuali delimitate dai moli Sud e Nord e dal L.re Spalato prospiciente il porto, sono escluse dal presente P.D.C.. Ai soli fini concessori resta escluso inoltre il tratto di arenile tra il molo sud ed il limite di mt. 230, indicato nelle planimetrie di piano ( area sottratta a delega ai sensi dell art. 59 del D.P.R. n 616 del ). 4 - In base alla localizzazione delle spiagge, il litorale è stato suddiviso in cinque ambiti omogenei : - Ambito n 1 : zona periferica sud - L.re Rodi: dal fiume Tordino a via Lepanto. - Ambito n 2 : zona semicentrale sud - L.re Spalato: da via Lepanto al molo Sud. - Ambito n 3 : zona centro - L.re Zara, zona monumentale: da via N. Sauro a via Milano. - Ambito n 4 : zona semicentrale nord - L.re Zara: da via Milano a via Mantova. - Ambito n 5 : zona periferica nord - L.re Zara: da via Mantova al fiume Salino.

17 -16- ARTICOLO 6 ORGANIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA La spiaggia è suddivisa per fasce ortogonali al mare, che determinano le unità di gestione, e per fasce parallele al mare, a cui corrispondono le varie funzioni. 2 - Nel caso di difformità, della delimitazione del fronte mare in concessione esistente, fra lo stato di fatto e quanto previsto negli elaborati del presente P.D.C., prevale la localizzazione e l estensione risultante dalla concessione demaniale. Eventuale rettifica costituisce variante al presente P.D.C. 6.1 FASCE ORTOGONALI AL MARE 1 - Le delimitazioni delle fasce ortogonali al mare, previste nell'elaborato I - zonizzazione ( I.1 zona centro sud e I.2 zona nord ) evidenziano le concessioni, le spiagge libere, le aree per servizi turistici di pubblica utilità e gli accessi al mare. 2 - Esse hanno carattere prescrittivo, eventuali variazioni sono soggette a procedura di variante. 3 - In caso di variazione dei limiti di concessione, la massima estensione del fronte mare non può superare 50 ml., sia in caso di nuove concessioni che per adeguamento di concessioni esistenti aventi un fronte inferiore. 4 - Fra le nuove concessioni, deve essere previsto un corridoio di penetrazione della larghezza di 5 metri, per il libero accesso al mare. Sono fatte salve le concessioni esistenti e le zone destinate a servizi turistici di pubblica utilità, per le quali deve comunque essere garantito un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti di 5 metri ( ml. 2,5 ciascuno ). Tale norma non si applica alle concessioni confinanti con le spiagge libere.

18 FASCE PARALLELE AL MARE 1 - Le delimitazioni delle fasce parallele al mare, così come previste nell'elaborato I - zonizzazione ( I.1 zona centro sud e I.2 zona nord ) evidenziano la zona edificabile, la zona per i giochi sulla sabbia, la zona per l'ombreggiatura e il corridoio per il soccorso al mare: a) Fascia per soccorso a mare : Costituisce una zona parallela alla linea di battigia, per una profondità costante minima di mt. 5, che interessa l intero litorale dal fiume Tordino al fiume Salinello. In tale fascia non sono ammessi nessun tipo di installazione, neanche semplice ombreggiatura o stazionamento natanti. Può essere utilizzata esclusivamente per il libero transito pedonale dei bagnanti. b) - Fascia per ombreggiatura dell arenile: Costituisce una zona di profondità variabile, che si estende dal limite definito al precedente punto a) fino alla fascia edificabile, definita al successivo punto c). In tale fascia trovano collocazione gli ombrelloni, teli ombreggianti, tende, sedie a sdraio, lettini e quanto altro idoneo a svolgere la temporanea funzione di ombreggiatura e balneazione. Non sono ammesse costruzioni, piantumazioni e pavimentazioni di nessun genere, salvo i percorsi di accesso al mare, ammessi fino al limite della linea di posa degli ombrelloni e le attrezzature per il soccorso a mare. Al fine di consentire l accesso al mare delle persone diversamente abili, uno dei camminamenti interni alle concessioni può arrivare in prossimità della battigia. La posa degli ombrelloni, sia per le spiagge in concessione che per quelle libere, deve garantire un distacco minimo dalla battigia di mt. 30,00 ed avere un interasse minimo di posa pari a mt. 2,50, salvaguardando un area di pertinenza non inferiore a 9,00 mq. Va inoltre salvaguardato un distacco minimo di ml. 0,60 ( misurato dal margine della circonferenza dell ombrellone aperto) dai corridoi di accesso al mare. Si può derogare a tale norma solo nei

19 tratti di spiaggia con profondità molto ridotta, che comunque devono attenersi a quanto previsto dal precedente punto a). c) Fascia edificabile : Costituisce una zona di profondità regolare, individuata negli elaborati I.1 e I.2 ( zonizzazioni ), estesa dal limite definito dal precedente punto b), al bordo del lungomare. Per le concessioni prospicienti il lungomare monumentale, il margine superiore è limitato dalla successiva fascia per giochi sulla sabbia. In tale fascia, oltre alle destinazioni già definite al punto b), trovano collocazione i servizi di spiaggia, intesi come qualsiasi manufatto a carattere fisso o mobile, compatibile con le destinazioni d uso ammesse dal successivo articolo 9.1 e realizzate secondo le prescrizioni definite al successivo art.10. d) Fascia per giochi sulla sabbia: Costituisce una zona ( individuata negli elaborati I zonizzazioni), che interessa le aree centrali dell arenile, compresa fra la fascia edificabile ed il lungomare monumentale. In tale fascia sono ammesse esclusivamente le attrezzature mobili a carattere stagionale, strettamente connesse al gioco ed attività ludiche ricreative, da svolgersi sulla sabbia ( giochi per bambini, bocce, ping-pong, pallavolo, calcetto sulla sabbia ecc.) Le eventuali parti pavimentate, da eseguirsi con manufatti posti a secco direttamente sulla sabbia, devono essere limitate a definire l ingresso dello stabilimento balneare. Sono ammesse zone piantumate sistemate a verde, previa attenta scelta delle essenze arboree compatibili, effettuata da esperti botanici e/o naturalisti, arredate con tavoli, sedie e panchine, salvaguardando i limiti di cui al successivo art. 10.2, lettera b. -18-

20 Le spiagge libere e quelle in concessione, prive di fasce parallele al mare ( salvo il corridoio di transito per i mezzi di soccorso ), devono essere utilizzate solo per semplice ombreggiatura e dotate dei soli servizi minimi previsti dall Art comma f.

21 -20- ARTICOLO 7 MODALITA DI ATTUAZIONE DEL P.D.C Il P.D.C. si attua per intervento diretto da parte dei privati sulle aree in concessione e dal Comune con le modalità di progetto pubblico sulle aree di propria competenza. 2 - Sono di competenza pubblica : spiagge libere, verde attrezzato di carattere pubblico, attrezzature turistiche di pubblica utilità, opere di urbanizzazione primaria e il sistema informativo di segnaletica pubblica. 3 - Sono di competenza privata : spiagge in concessione, le zone in concessione per attrezzature turistiche, il verde attrezzato in concessione, le insegne e la segnaletica privata. 4 - Gli interventi devono attenersi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie del presente piano ed attuati previa richiesta di Permesso di Costruire a norma dell art comma a). 5 - Per quanto non previsto dalle presenti N.T.A. bisogna fare riferimento alle N.T.A. del PRG, al regolamento edilizio vigente, al Codice della Navigazione, al Regolamento per la Navigazione Marittima, nonché a quanto previsto dal P.D.M. regionale ed alle vigenti Leggi in materia di Demanio Marittimo.

22 -21- ARTICOLO 8 UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI I tratti di litorale, classificati in zone omogenee dal precedente Art. 5, possono essere concessi in uso, in conformità alla zonizzazione prevista dal presente piano, per fini turistici ricreativi, mediante l utilizzo di strutture fisse o mobili. 2 - Sono considerate strutture fisse quelle che, pur avendo caratteristiche di facile rimovibilità, a fine stagione balneare non vengono rimosse. Esse possono essere autorizzate per l intero anno e per tutta la durata della concessione. 3 - Sono considerate strutture mobili quelle che a fine stagione balneare sono effettivamente rimosse. Esse possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell anno stabilito nell Ordinanza balneare regionale. 8.1 TIPOLOGIE D INSEDIAMENTO 1 - Le aree demaniali marittime possono essere utilizzate, con finalità turistiche ricreative, esclusivamente per le seguenti tipologie di insediamento : a) Attività balneari senza strutture fisse: sono da intendersi le spiagge libere e le concessioni destinare alla semplice balneazione, da dotare comunque dei servizi minimi previsti al successivo Art comma f. b) Attività balneari con strutture fisse: sono da intendersi gli impianti destinati alla balneazione ed alle attività turistiche ricreative ( stabilimenti balneari, piano bar, sale da ballo e/o spettacoli ) dotati di attrezzature di spiaggia previsti al successivo Art. 10. c) Servizi di ristorazione: sono da intendersi i servizi destinati alla distribuzione di cibi e bevande: bar,

23 -22- gelaterie, pizzerie, ristoranti e chioschi. d) Impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico: sono da intendersi gli spazi all aperto per il gioco, lo sport e attività ricreative da svolgersi sulla sabbia o su pavimentazione di facile rimovibilità, considerati come pertinenze dello stabilimento balneare; le sovrastrutture impattanti ( delimitazioni e strutture verticali di qualsiasi tipo strettamente connesse al tipo di attività ) devono essere rimosse a fine stagione balneare. e) Impianti termali: sono da intendersi i servizi che utilizzano la sabbia ed il mare per attività terapeutiche di cura e di benessere fisico. f) Servizi di noleggio ed alaggio barche: sono da intendersi le attività nautiche di tipo turistico ricreativo per piccole imbarcazioni da diporto, barche a vela, pattini, pedalò ecc. g) Servizi turistici: sono da intendersi le strutture per l informazione e promozione turistica, pronto soccorso e vigilanza dell attività balneare. h) Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio: sono da intendersi le aree di accesso per i mezzi di soccorso e le aree di verde pubblico. 2 - La concessione per l utilizzo delle aree demaniali può essere rilasciata per più tipologie fra loro compatibili.

24 -23- ARTICOLO 9 ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI Il P.D.C. è suddiviso in zone secondo quanto previsto dall elaborato I - zonizzazioni ( tavola I.1 zona centro-sud e tavola I.2 zona nord): zone per concessioni balneari; zone per spiagge libere; zone per servizi turistici di pubblica utilità; zone di verde attrezzato; zone di accesso per i mezzi di soccorso; 2 - La delimitazione di tali zone ha carattere prescrittivo. Eventuali variazioni sono soggette a procedura di variante al presente P.D.C. 9.1 ZONE PER CONCESSIONI BALNEARI 1 - Sono zone destinate alla balneazione a gestione privata e devono essere dotate dei servizi minimi previsti al successivo art comma f. 2 - Le destinazioni d uso ammesse sono: attività balneari senza strutture fisse; attività balneari con strutture fisse; impianti termali; 3 - Le strutture da spiaggia, dove previste ( fascia edificabile ), possono essere utilizzate per usi compatibili alle destinazioni ammesse ed in particolare: - stabilimenti balneari : servizi igienici, magazzino, cabine e spogliatoio,

25 -24- impianto docce, locale di pronto soccorso, noleggio pattini e pedalò, - servizi di ristorazione : bar, gelaterie e pasticcerie, ristoranti e pizzerie, pub, - servizi ricreativi : sale da ballo, sale per spettacoli ed intrattenimento, aree esterne per il gioco ed attività ricreative, - impianti sportivi : aree per attività sportive sulla sabbia, aree per attività sportive su pedane rigide, - zone piantumate : aiuole, zone alberate. Nell ambito della stessa struttura sono ammesse più destinazioni fra loro compatibili. 4 - Le concessioni sprovviste di fascia edificabile, oltre i servizi minimi previsti dal successivo art comma f, previa richiesta di autorizzazione, possono collocare su una zona, in linea con la fascia edificabile prevista dal piano, attrezzature mobili a carattere stagionale, strettamente connesse al gioco ed attività ludiche ricreative da svolgersi sulla sabbia ( giochi per bambini, bocce, ping-pong, pallavolo, calcetto sulla sabbia ). Le attrezzature possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno stabilito nell'ordinanza balneare regionale. 5 - Le strutture esistenti, legittimamente realizzate o condonate, su concessioni sprovviste di fascia edificabile, possono essere ristrutturate, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, con diritto di conservazione delle superfici esistenti,

26 -25- fino ai limiti massimi previsti dal successivo art comma a e b. Al fine del miglioramento della barriera visiva, non sono ammessi corpi staccati dal manufatto principale. 9.2 ZONE PER SPIAGGE LIBERE 1 Sono zone destinate alla libera balneazione. In tali aree non sono ammesse strutture fisse, salvo la dotazione di sevizi minimi previsti dal successivo art comma f. 2 Le strutture mobili, finalizzate all ombreggiatura ed alla sosta sulla spiaggia (ombrelloni, tende, sdraio, lettini ecc. ) dovranno essere rimosse dopo il tramonto. 3 Come criterio generale le spiagge libere devono essere utilizzate esclusivamente per la libera attività balneare. Il comune può disporre occasionalmente l uso temporaneo per manifestazioni di carattere pubblico ( manifestazioni pirotecniche, concerti, tornei per sport sulla sabbia, gare folcloristiche ecc. ). 4 Le spiagge libere o comunque destinate alla semplice balneazione devono essere dotate dei servizi minimi e dovrà essere garantita la sorveglianza ed il salvataggio a mare, per la sicurezza dei bagnanti, la pulizia dell arenile e quanto previsto al successivo art comma c. 5 I titolari di concessioni limitrofe possono, dietro specifica richiesta autorizzata dal Comune, garantire gratuitamente la pulizia, la sorveglianza, il soccorso a mare ed i servizi, sulle spiagge libere, senza interferire nell uso pubblico e gratuito di esse. 6 Il Comune, in una o più aree destinate a spiaggia libera, può con apposita ordinanza, consentire l accesso con animali d affezione. Le spiagge interessate dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli, riportanti il regolamento di conduzione stabilito nell Ordinanza balneare regionale. 7 Al fine di garantire la consistenza minima del 20% delle spiagge, da destinare alla libera balneazione, così come previsto dall art. 5 del P.D.M. regionale, il Comune si riserva di utilizzare temporaneamente le aree già destinate a nuove concessioni balneari, come spiaggia libera.

27 AREE PER SERVIZI TURISTICI DI PUBBLICA UTILITA 1 - Sono zone destinate ai servizi turistici a gestione pubblica o privata. 2 - Le destinazioni d uso ammesse sono: - attività balneari riservate ad associazioni impegnate nel sociale o colonie marine, - servizi di noleggio ed alaggio barche, - scuole legate a sport acquatici: nuoto surf vela canottaggio ecc., - servizi di informazione e promozione turistica, - servizio di pronto soccorso pubblico di spiaggia. - servizio di vigilanza dell attività balneare. 3 - Nelle zone soggette a regolare concessione demaniale, a norma del precedente art. 3.1, è ammesso l'utilizzo di ombreggiatura e balneazione solo se connessa alla destinazione d'uso. 4 - Eventuali attrezzature fisse sono ammesse nei limiti di quanto previsto per gli stabilimenti balneari (ART.10) e la loro localizzazione deve comunque salvaguardare, ove possibile, l allineamento con la fascia edificabile limitrofa. 5 - Tali aree non concorrono a garantire la consistenza minima, del 20% delle spiagge destinate alla libera balneazione, prevista dall art. 5 del P.D.M. regionale. 9.4 AREE DI VERDE ATTREZZATO 1 - Sono zone di verde attrezzato a gestione pubblica o privata. 2 - Le destinazioni d uso ammesse, sono: - verde sistemato a giardino; - verde attrezzato per il gioco e la ricreazione, percorsi pedonali, parco giochi per bambini, giardini pubblici ecc.; - verde attrezzato per lo sport, compatibile con l attività turistica ( mini golf, parco ginnico, tennis su manto erboso, campi di calcetto ecc.). - attività ricreative all aperto.

28 3 - Non sono ammesse attrezzature fisse, se non strettamente connesse alla destinazione di zona. Eventuali manufatti dovranno essere limitati alla costruzione dei soli servizi igienici ( bagni e docce ) e/o strettamente connessi alle attività ricreative, comunque non superiori a quanto previsto dall'art comma f. -27-

29 -28- ARTICOLO 10 PRESCRIZIONI URBANISTICHE E TECNICO COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SPIAGGIA CRITERI GENERALI a) Le strutture di spiaggia, da realizzare sulle concessioni sono subordinate al titolo concessorio e soggette alla richiesta di apposito Permesso di Costruzione, a norma del D.P.R. 6 Giugno 2001 n 380, come modificato dal D.Lgs 27 Dicembre 2002 n 301 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni, urbanistiche e tipologiche, del presente piano e delle presenti prescrizioni tecnico funzionali. Il rilascio del titolo abilitativo da parte del preposto ufficio comunale è condizionato alle autorizzazioni degli organi competenti. Avuto riguardo alla natura giuridica dei beni demaniali, non è consentito alcun intervento, anche di natura manutentivo, che non sia preventivamente segnalato è concordato ( S.C.I.A. o C.I.A. ) con i competenti uffici comunali. b) Le concessioni esistenti, all entrata in vigore presente PDC, devono essere adeguate alle presenti norme in caso di: - nuova costruzione - demolizione e ricostruzione - ampliamento E fatto salvo quanto legittimamente realizzato o condonato esclusivamente per opere di ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione anche se prevista dall art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., e di ordinaria e straordinaria manutenzione.

30 -29- c) - Tutte le concessioni devono essere attrezzate o adeguate al rispetto della Legge 9 Gennaio 1989 n 13, ai fini dell abbattimento delle barriere architettoniche, prevedere i regolamentari servizi igienici ed assicurare la reale possibilità di accesso al mare. Le opere strettamente connesse ( scivoli e bagno per disabili ) sono da considerarsi al di fuori ed oltre la superficie coperta e pavimentata realizzabile, di cui al successivo art d) - E vietata qualsiasi tipo di recinzione delle aree in concessione e degli stabilimenti balneari, ad eccezione di eventuali siepi, di altezza non superiore a cm. 80, poste solo lungo il fronte Ovest dell arenile. Eventuali opere di protezione temporanee ( pannellature ante infrazione ) dovranno essere strettamente relazionate ai manufatti e preventivamente autorizzate con apposita pratica edilizia valevole per tutto il periodo concessorio anche se rimosse e successivamente conformemente riposizionate. e) - Per ogni concessione è possibile realizzare un solo stabilimento balneare. Fermo restando il criterio che i manufatti di spiaggia debbano essere accorpati in un unico corpo principale è possibile realizzare corpi staccati salvaguardando la barriera visiva in conformità a quanto previsto dal successivo 10.2 comma c) punto 2. f) - I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse limitatamente ai servizi igienici. Eventuali altre attrezzature, strettamente legati all attività dovranno essere di semplice amovibilità, con una superficie coperta massima del 5% dell'area di spiaggia, comunque non superiore a 50 mq.. La superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non può eccedere il 15% dell area di spiaggia e comunque non superiore a 150 mq.. g) - Nelle aree individuate sull elaborato R ( rapporto con il piano difesa alluvioni ) non sono ammesse costruzioni di qualsiasi tipo e potranno essere utilizzate con le sole attrezzature di ombreggiamento.

31 -30- h) - Che la realizzazione degli interventi dovrà comunque tener conto delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l Assetto Idrogeologico per i Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo e specificamente in ordine alle eventuali scarpate morfologiche, di competenza comunale; i) - Che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del DM e della Circolare esplicativa n 30483, che prescrive le indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione; j) - Che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della Normativa Sismica in relazione al territorio; k) - Che gli interventi dovranno essere realizzati tenendo anche conto che le sezioni di deflusso del reticolo idrografico minore, siano in grado di smaltire le portate di massima piena NORME DI CARATTERE URBANISTICO a) All interno della fascia edificabile, la superficie coperta dei manufatti edilizi (volumi - portici e tettoie), intesa come proiezione verticale, al netto dei cornicioni, non può essere maggiore del 20% dell area in concessione e comunque non superiore a 250 mq. Nei casi degli interventi di ristrutturazione generale e/o di demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, legittimamente realizzati, aventi superficie coperta superiore a 250 mq., è possibile recuperare l intera superficie del corpo principale, mentre quella dei corpi accessori staccati, nella misura del 50%, purché tale superficie venga accorpata alla struttura principale, anche mediante cambio di destinazione d uso. Le tende ombreggianti non rientrano nel computo della superficie coperta. b) - La superficie pavimentata per passerelle e piazzole, intesa come qualsiasi trasformazione del piano arenile non può essere maggiore del 20% dell area in

32 -31- concessione e comunque non superiore a 250 mq. Eventuali zone scoperte della piattaforma, al piano stabilimento, devono essere ricomprese nei limiti delle superfici sopra definite. Al fine del miglioramento della barriera visiva è altresì possibile, previa demolizione di manufatti esistenti staccati dal corpo principale, legittimamente realizzati, recuperare il doppio della superficie coperta da utilizzare per lastricature compatibili con le attività definite al comma 9.1. Tali superfici sono da considerarsi in deroga a quelle sopra previste e comunque non possono eccedere oltre il limite del 40%, inteso come superficie coperta della fascia edificabile. In deroga di limiti previsti al fine di consentire la sosta delle biciclette, all interno delle concessioni è possibile prevedere lastricature rigide, ricoperte da sabbia, nel limite massimo di 50 mq. Tali lastricature devono essere posizionati in prossimità dell ingresso delle concessioni. c) - La collocazione del manufatto all interno dell area in concessione è determinata dai seguenti parametri : 1 - FASCIA EDIFICABILE. Il manufatto deve essere collocato all interno della fascia di arenile edificabile individuata negli elaborati I.1 e I.2 del presente Piano Demaniale Comunale. Eventuali manufatti principali (stabilimento balneare) preesistenti che ricadono in parte fuori della delimitazione sono fatti salvi per i soli casi di ampliamento e/o ristrutturazione generale che non prevede la demolizione totale. In ogni caso la parte in ampliamento deve essere posta all interno della fascia edificabile. Le concessioni sprovviste di fascia edificabile, non possono essere soggette ad edificazione, salvo i servizi minimi individuati al precedente art comma f e le attrezzature a carattere stagionali per il gioco e lo sport sulla sabbia, che devono essere posti in allineamento con la fascia edificabile prevista dal piano.

33 BARRIERA VISIVA. I volumi e superfici accessorie coperte che superano l altezza di 1,50, dal piano arenile, non possono creare una barriera visiva, verso il mare, superiore al 25 % del fronte mare in concessione. 3 - DISTANZA. Il criterio generale da osservare in materia di distanze dai limiti laterali di concessione è quello di posizionare il manufatto in asse con la linea mediana della concessione, perpendicolare al lungomare. Si può derogare a tale norma solo in presenza di evidenti impedimenti ( canali di scolo ) e comunque si deve salvaguardare una distanza minima dai limiti di concessione e dal lungomare compreso il marciapiede pari a 5 mt. 4 - CANALI A MARE. I manufatti ( stabilimenti e/o cabine ) devono essere collocati ad una distanza congrua dalla direttrice dei canali adducenti al mare acque meteoriche, pari ad almeno ml. 10,00. Si può derogare a tale prescrizione con opere, che comunque salvaguardano il libero deflusso del canale, preventivamente concordate con l ufficio pubblico competente. d) L altezza massima consentita dei manufatti ( volumi, portici e tettoie ) non potrà essere superiore a mt. 4,50 intesa come la quota fra il piano di pavimentazione dei manufatti ed il bordo superiore della fascia a coronamento del tetto. Per eventuali coperture in pendenza per bordo superiore è da intendersi il colmo del tetto. Eventuali strutture di protezione ( parapetti ) di cui al successivo comma e, vanno ricompresi all interno della quota massima ammessa. I nuovi manufatti, o quelli esistenti soggetti ad interventi di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione generale, al fine di consentire l espansione dell onda massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell arenile di almeno un metro e comunque di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota I.m.m. misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84. Tale quota non concorre ai fini della determinazione dell altezza massima sopra determinata.

34 -33- e) Le coperture dei manufatti possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche ricreative, senza istallazione di ulteriori opere fisse salvo quelle atte a garantire le norme di sicurezza NORME DI CARATTERE EDILIZIO a) - STRUTTURE. Come criterio generale, i manufatti da costruire sulle aree demaniali in concessione devono salvaguardare la vigente normativa antisismica e quanto previsto dal Codice della Navigazione marittima. In ogni caso devono essere di facile rimozione. Ne consegue che le strutture portanti devono avere il carattere della prefabbricazione, essere cioè realizzate in cemento armato prefabbricato,metallo, legno strutturale, o rattan. Gli elementi costituenti i manufatti, in base alla tecnica costruttiva prescelta, devono essere assemblati a secco, tramite incastri e/o bullonature, o realizzati per accostamento di volumi già precostituiti. Non sono ammessi getti di massetti in cemento armato direttamente sul piano dell arenile; la platea di base dei manufatti edilizi, dovrà essere staccata e poggiante su pali tubolari, che consentono l espansione dell onda massima in caso di mareggiate. Le tipologie edilizie, pur salvaguardando il criterio della libera progettazione, devono indicativamente uniformarsi ai tipi edilizi definiti nell elaborato M allegato al presente P.D.C., e comunque salvaguardare l uniformità tipologica dei manufatti di spiaggia, evitando forme e caratteristiche troppo articolate che contrastano con le tipologie ricorrenti. b) - RIFINITURE. Il manto di copertura dei manufatti, se non destinato a solarium, dovrà essere realizzato con materiali direttamente applicati sul piano di copertura. Indicativamente possono essere realizzati con guaine bituminose, tegola canadese, lamierini metallici, rame o similari. In ogni caso non sono ammesse coperture tradizionali in coppi o tegole in laterizio.

35 -34- Le pavimentazioni di carattere fisso, interne solarium zone porticate, sono scelte direttamente dai privati, salvaguardando i criteri di igiene, resistenza, sicurezza e compatibilità con l ambiente. Le pavimentazioni esterne, gli accessi ed i percorsi pedonali lastricati, devono avere caratteristica di facile rimozione e posati a secco. Possono essere indicativamente realizzati con i seguenti materiali: legno elementi in cemento auto bloccanti lastre di cemento, graniglia colorata, elementi in pvc. Eventuali lastricature uniformi, dovranno essere di tipo prefabbricato e poggianti su fondazioni che non permettono getti diretti sul piano dell arenile ( pali tubolari ). Gli infissi esterni possono essere realizzati in legno, metallo o pvc. - IMPIANTI TECNOLOGICI. Gli impianti elettrici, del gas, termo idrici - sanitari e condizionamento, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sanità e sicurezza degli ambienti. Le canalizzazioni esterne ed i relativi allacciamenti alle reti generali devono essere preventivamente autorizzati dall Ufficio Tecnico Comunale o enti preposti. I corpi esterni, pannelli solari - unità ventilanti dei condizionatori ecc., devono essere posizionati con soluzioni che garantiscono un buon inserimento formale. Le docce esterne devono essere realizzate con elementi prefabbricati ed essere collocate comunque all interno della fascia edificabile della concessione. c) - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE. Il colore che può essere quello naturale dei materiali di realizzazione, di tutti gli elementi costituenti i manufatti, deve essere riferito alla tavolozza definita nell elaborato L, ( piano del colore ) allegato al presente P.D.C., ed a quanto previsto al successivo articolo ELEMENTI DI ARREDO a) - INSEGNE. Le insegne per le concessioni di spiaggia sono di due tipi:

36 di indicazione pubblica, che è uguale per tutte le concessioni, così come definita nell elaborato M ( tipi edilizi ) allegato al presente P.D.C.; deve essere posta a ridosso del limite del lungomare, in prossimità dell ingresso della concessione demaniale, riportare lo stemma del Comune di Giulianova, il numero di concessione, il nome dello stabilimento balneare ed eventualmente parti di ordinanza, che regolano le attività particolari da svolgere sull arenile. 2 - di indicazione privata, di libera progettazione, può essere posta su qualsiasi lato dello stabilimento e non può svettare oltre il volume di esso. Tutte le altre indicazioni di esercizio devono trovare posto all interno del manufatto. b) - ILLUMINAZIONE ESTERNA. L illuminazione esterna dell area in concessione e degli stabilimenti balneari è di competenza dei concessionari. Deve essere strettamente connessa all uso della concessione e comunque non creare impatto ambientale con fasci luminosi rivolti verso il cielo o il mare. Per le spiagge libere non sono ammessi impianti di illuminazione fissa. Eventuali illuminazioni occasionali relative a manifestazioni temporanee dovranno essere rimosse dopo l uso. c) - ATTREZZATURE OMBREGGIANTI. Tendaggi, teli ombreggianti ed ombrelloni sono di libera scelta formale. Devono comunque essere dotati dei requisiti di sicurezza ed installati con criteri finalizzati a salvaguardare l incolumità dei bagnanti. Il colore deve essere armonizzato a quello dello stabilimento balneare, comunque conforme a quanto previsto dall elaborato L (Piano del Colore) definito al successivo articolo 11.

37 -36- ARTICOLO 11 PIANO DEL COLORE - a) - Il colore dei manufatti e delle attrezzature, a servizio delle concessioni demaniali, è normato dal piano del colore ( elaborato L ), integrato dalla tavolozza dei colori di base, allegata alle presenti N.T.A.. b) - Le concessioni esistenti, all entrata in vigore del PDC, sono fatte salve, ma devono adeguarsi in caso di rinnovo della tinteggiatura dei manufatti o delle attrezzature di spiaggia, previa richiesta a norma del precedente art comma a, delle presenti norme. c) - La tavolozza dei colori ( allegato A ) definisce le tinte di base, divise in quattro settori omogenei ( Mare Cielo Sabbia Sole ) con riferimento indicativo al tintometro Caparol 3D System. Essa ha carattere prescrittivo sulla composizione dei colori che possono essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale. Nell ambito della stessa concessione, possono essere utilizzati più colori di base, purché compresi in un unico settore omogeneo previsto. d) - Il piano del colore ha carattere prescrittivo nella definizione dei metodi di colorazione. Nell ambito della stessa concessione possono essere utilizzati più metodi di colorazione, purché conformi a quelli previsti. e) - Gli elementi in legno, acciaio, vetro, marmo e pietra possono conservare il colore naturale del materiale stesso.

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