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1 SU QUALI OGGETTI DEVE TROVARSI LA MARCATURA CE - Materiale elettrico di bassa tensione - Recipienti semplici a pressione - Giocattoli - Prodotti da costruzione - Apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche - Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento - Dispositivi di protezione individuale - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Dispositivi medici impiantabili attivi - Apparecchi a gas - Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite - Nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi - Esplosivi per uso civile - Dispositivi medici - Imbarcazioni da diporto - Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - Ascensori - Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Attrezzature a pressione - Dispositivi medico diagnostici in vitro - Impianti di trasporto pubblico a fune - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA UFFICIO ISPEZIONI E SANZIONI - EX UPICA - MANUALE OPERATIVO PER IL CONTROLLO DEI D.P.I. - 1a cat. Dispositivi Protezione Individuale CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO UFFICIO ISPEZIONI E SANZIONI - EX UPICA - Corso Silvano Fedi, PISTOIA - Tel Fax CF/P.IVA a cura di: Davide PACINI 2 agg. gennaio 2004

2 Davide PACINI ispettore Servizio Regolazione del Mercato Ufficio Ispezioni e Sanzioni - (Ex UPICA) Tel Fax

3 copie ed a certificarne l'autenticità. Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente. Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente. (Art. 6, commi , DPR 571/82) NORMA UNI-EN Nel 2001 ha mosso un giro d'affari lordo di più di milioni di Euro: l'industria italiana dell'occhialeria ha continuato il suo trend di crescita anche durante tutto il 2002, un anno che ha sofferto dei risvolti della crisi economica mondiale più forte degli ultimi decenni (secondo ANFAO - Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici). Questo settore, così prestigioso per l industria e lo stile italiano, ha trovato un sicuro riferimento anche in UNI che, per accrescere ulteriormente gli standard di qualità dell occhiale da sole made in Italy, ha pubblicato la norma UNI EN 1836 Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale. Questa norma specifica le proprietà fisiche (cioè meccaniche, ottiche, ecc.) degli occhiali da sole e dei filtri solari (solo le lenti) che non sono lenti correttive, aventi la funzione di protezione contro le radiazioni solari. Per rispettare i requisiti essenziali definiti dalla norma, gli occhiali da sole sicuri devono essere privi di parti sporgenti, di spigoli vivi che possono causare disagio o addirittura lesioni all utilizzatore. Inoltre, i materiali con i quali vengono prodotti, sia lenti che montature, non devono in alcun modo causare irritazioni o reazioni tossiche alla pelle dell utilizzatore. La norma specifica anche i requisiti per le lenti da sole che devono proteggere l occhio dell utilizzatore dalla trasmissione dei raggi solari (UV, UVA e UVB). Pur lasciando ampio spazio al design e alla creatività del fabbricante (per ciò che concerne forme e colori), le lenti da sole devono sempre mantenere le caratteristiche necessarie per proteggere l occhio dell utilizzatore ad esempio dai raggi infrarossi oppure dagli ultravioletti che potrebbero danneggiare anche in modo permanente l occhio esposto - senza protezioni - a tali radiazioni. Inoltre, le lenti solari possono essere fotocromatiche cioè al variare dell intensità della luce varia anche la trasmissione luminosa delle lenti (con più luce la lente sarà più scura per proteggere maggiormente e viceversa). Come ogni prodotto a norma gli occhiali da sole o le lenti devono essere etichettate con il marchio di fabbrica e corredate dalle informazioni del fabbricante che devono contenere almeno: il nome del produttore, il numero e l anno della norma applicata, il tipo di filtro (es. fotocromatico, ecc.), le istruzioni per la cura, la manutenzione e la pulizia. Appartengono ai D.P.I. Dispositivi Individuali Di Protezione - categoria 1 - i dispositivi destinati a salvaguardare una persona dalla azione lesiva dei raggi solari (Art. 4 - punto f - D.lgs 475/92) La competenza di controllo delle Camere di Commercio è limitata a questo tipo di D.P.I. OBIETTIVO DEI CONTROLLI: Accertare che gli occhiali da sole immessi in commercio sul territorio nazionale siano conformi alla legge vigente: Norme nazionali: D.lgs 04/12/1992, n. 475 D.lgs 02/01/1997, n. 10 D.lgs 17/03/1995, n. 115 Norme comunitarie: Direttiva CE n. 89/686 del 21/12/1989 Specifiche tecniche: principali protocolli - European CE CEN.TC 85/WG1 standard - USA FDA Registration Number: USA ANSI Z80, Standard - USA Impact Resistent Test (Military Standard 105) Atti di accertamento: Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi purché diversi dalla privata dimora, a rilievi segnalatici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. (Legge 689/81 -sez. II art. 13 comma 1). GLI OCCHIALI DA SOLE Gli occhiali da sole sono molto di più di un semplice accessorio di moda: assolvono infatti funzioni di ben altro rilievo, al punto che L'Unione Europea li ha classificati come DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), da indossare per difendersi dai rischi dovuti alle radiazioni solari. Se muniti di lenti adeguate 16 1

4 possono essere usati durante la guida di autoveicoli. Tra i dispositivi di protezione individuale gli occhiali da sole appartengono alla prima delle tre categorie: sono infatti progettati tendo conto che è la persona che li usa a dover valutare l'efficacia, in relazione al possibile rischio dal quale vuole proteggersi. QUANDO SI PUÒ EFFETTUARE IL CONTROLLO: Durante il ciclo industriale Durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione sia all'ingrosso, sia al dettaglio CONTROLLI: Gli occhiali devono assicurare una protezione adeguata contro l'azione lesiva dei raggi del sole. Per poter essere immessi sul mercato devono rispondere ai seguenti requisiti: 1) Deve avere allegata la NOTA INFORMATIVA. La Nota Informativa, preparata e rilasciata dal fabbricante e redatta in lingua italiana, deve contenere, oltre al nome e indirizzo del fabbricante o di colui che lo rappresenta, le seguenti informazioni: a) il grado di filtro della lente: categoria 0-1 ( filtro trasparente, molto chiaro o chiaro) per locali chiusi e giornate con poca illuminazione; categoria 2 (filtro medio) per illuminazioni medie e giornate nuvolose categoria 3 (filtro scuro) per uso generale in pieno sole categoria 4 (filtro molto scuro) per forti illuminazioni, alta montagna, superfici riverberanti. Non idoneo alla guida I filtri non conformi ai requisiti per l'uso su strada devono essere corredati dall'avvertimento "Non idoneo alla guida" oppure dal simbolo a lato b) il tipo di filtro solare: Normale Fotocromatico (scurisce al sole e schiarisce all'ombra) 2 Modalità del sequestro di cose (Capo II, DPR 571/82) SEQUESTRO Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge 689/81 il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate. (E' bene elencare dettagliatamente i D.P.I. sequestrati, indicando se possibile il fabbricante o l'importatore) (Art. 4, comma 1, DPR 571/82) Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge 689/81, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate. (Art. 4, comma 2, DPR 571/82) Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma dell' art. 7 del DPR 571/ 82. (Art. 5, comma 1, DPR 571/82) Quando si tratta di cose che possono alterarsi, il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al comma 2 dell' art. 7, D.PR. 571/82 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge 689/81, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo se del caso, che delle stesse siano preventivamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni. (Art. 4, comma 2, DPR 571/82) Qualora siano stati sequestrati atti o documenti, coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge 689/ 81, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche. La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le 15

5 La sanzione amministrativa pecuniaria, consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 6,19 e non superiore a Euro 10329,13 (salvo diverse disposizioni delle leggi specifiche). Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo. (Art.10 - Legge 689/81) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'ispettore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità della persona che ha commesso la violazione e alle sue condizioni economiche. (Art.11 - Legge 689/81) Nel caso che il materiale oggetto della verifica non sia conforme e la sua commercializzazione sia "PERICOLOSA PER IL CONSUMATORE" o il suo smercio sia configurabile come "TRUFFA IN COMMERCIO" si procede al sequestro e si invia comunicazione all'autorità competente per le relative SANZIONI di carattere PENALE: Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio Art 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Libro 2 Capo II Titolo VIII del Codice Penale "Delitti contro l'economia pubblica l'industria e il commercio Polarizzante (filtra i riflessi, protegge gli occhi, migliora la visibilità) Degradante (più scuro verso l'alto, molto adatto alla guida) Specchiato (la specchiatura é applicabile ad ogni tipo di lente, utile in caso di luce molto intensa) c) la classe ottica (1 a o 2 a a seconda della qualità della lente) Gli occhiali a stanghetta possono montare oculari con diversa classe ottica, che indica il grado di neutralità ottica dell oculare. Esistono tre differenti livelli di classe ottica che dipendono dal potere rifrattivo degli oculari: 1-potere sferico 0,06 potere astigmatico 0,06 2-potere sferico 0,12 potere astigmatico 0,12 3-potere sferico + 0,12-0,25 potere astigmatico 0,25 La classe ottica n 1 corrisponde ad una migliore qualità ottica. Gli occhiali a stanghetta, spesso, vengono indossati per lunghi periodi di tempo; è necessario, quindi, scegliere occhiali di sicurezza con lenti oculari di classe 1. Per impieghi saltuari è ammesso l utilizzo anche di occhiali con lenti di classe 3 d) le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione. Se manca la NOTA INFORMATIVA gli occhiali da sole non possono essere immessi sul mercato. (Art. 12 bis, comma 2 e Allegato II, punto 1.4, D.lgs 475/92) 2) devono essere muniti della marcatura CE La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico che segue: in caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di 14 3

6 piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. Tuttavia se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio. (All. IV - D.lgs 475/92) 3) La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Non sono regolari le marcature apposte con adesivo oppure direttamente sulle lenti. (Art comma 3 - D.lgs 475/92) è punito con la sanzione amministrativa da Euro a Euro (art.14 - comma 1 - D.Lgs 475/92) pagamento in misura ridotta Euro 15493,70 (Art Legge 689/1981) Il COSTRUTTORE che inizi la produzione di DPI di qualsiasi categoria omettendo di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art. 12 del D.lgs 475/92 da Euro a Euro (Art.14 - comma 3 - D.lgs 475/92) pagamento in misura ridotta Euro 10329,12 (Art Legge 689/1981) PRODOTTI VIETATI: esempio di marcatura non regolare violazione all'art 12, comma 3, D.Lgs 475/92 da Euro a Euro (Art.14 - comma 4 - D.lgs 475/92) pagamento in misura ridotta Euro 5164,56 (Art Legge 689/1981) E' vietato apporre sul DPI marcature che possono essere scambiate per il marchio CE. Sul DPI, e sul suo imballaggio possono essere apposti altri marchi purché non limitino la visibilità della marcatura CE. (Art punto 4, D.lgs 475/92) CHIUNQUE non osservi i provvedimenti adottati dal Ministero per il ritiro dal mercato di DPI pericolosi quando correttamente utilizzati, o di DPI che sono stati ritirati perché non legittimamente muniti della marcatura CE, o che ne sono privi, o che risultino difformi dai dispositivi sottoposti all'esame per l'ottenimento del marchio CE violazione all'art. 13, commi 4 e 7, D.lgs 475/92 da Euro a Euro (Art comma 5 - D.lgs 475/92) pagamento in misura ridotta Euro 15493,70 (Art Legge 689/1981) esempio di etichettatura regolare esempio di etichettatura NON regolare 4) Ogni DPI può essere commercializzato solo dopo aver ottenuto l'attestato di certificazione CE. L'attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizione del D.lgs 475/ Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. (art. 8 - com.1 - L. 689/81) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o se più favorevole del doppio del minimo oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione. (Art Legge 689/81)

7 I mancati obblighi sono così sanzionati: MARCATURA CE: SANZIONI CHIUNQUE pone in commercio DPI privi della marcatura CE violazione all'art 12, comma 3, D.Lgs 475/92 da Euro a Euro (Art.14 - comma 4 - D.lgs 475/92) pagamento in misura ridotta Euro 5164,56 (Art Legge 689/1981) CHIUNQUE pone in commercio DPI con marcature che non sono la marcatura CE ma che possono trarre in errore terzi circa il loro significato violazione all'art 12, comma 4, D.Lgs 475/92 da Euro a Euro (Art.14 - comma 4 - D.lgs 475/92) pagamento in misura ridotta Euro 5164,56 (Art Legge 689/1981) NOTA INFORMATIVA: CHIUNQUE pone in commercio DPI privi della nota informativa (istruzioni e avvertenze) o con nota informativa redatta in linugua NON ITALIANA violazione all'art 12 bis, comma 2, e all'allegato II, punto 1.4, D.Lgs 475/92 da Euro 7746,85 a Euro 46481,12 (Art.14 - comma 4 - D.lgs 475/92) pagamento in misura ridotta Euro 15493,70 (Art Legge 689/1981) SICUREZZA: La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella Comunità Europa, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI. Nell'attestato rilasciato dall'organismo di controllo sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione di vigilanza per 10 anni dalla commercializzazione del DPI. (Art. 7, D.lgs 475/92) 5) Prima della commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità Europea deve preparare una Documentazione Tecnica di costruzione, al fine di esibirla anche all'amministrazione di vigilanza (Art.5 - comma 2 - D.lgs 475/92) La Documentazione Tecnica del fabbricante deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità del DPI, ed in particolare: 1) un fascicolo tecnico così costituito: a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali; b) l'elenco esautivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello; 2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante; 3) una copia della nota informativa. (All. III - D.lgs 475/92) Il COSTRUTTORE o il RAPPRESENTATE DEL COSTRUTTORE che produce o pone in commercio DPI di prima categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato II del D.lgs 475/92, violazione all'art. 3 commi 1 D.lgs 475/

8 MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA modulo Allegato VI Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità (1) dichiara che il nuovo DPI descritto appresso (2) è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686 CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n. (per i DPI di cui all art. par. 3 D.lgs 475/92) è identico al DPI oggetto dell attestao di certificazione CE n. rilasciato da (3) è stato sottoposto alla procedura prevista dall art.11, punto A (4) della direttiva 89/686/CEE sotto il controllo dell organismo notificato (3) Fatto a il Firma (5) 1) Ragione sociale, indirizzo completo; se c é il mandatario, indicare anche la ragione sociale e l indirizzo del fabbricante 2) descrizione del DPI 3) Nome e indirizzo dell organismo notificato designato 4) Cancellare la menzione inutile 5) Nome e funzione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il mandatrio di quest ultimo 6) Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni ripor- INFORMAZIONI AL CONSUMATORE Nei casi non previsti dalle normative specifiche dobbiamo fare riferimento alla Legge n.126/1991, Norme per l'informazione al consumatore (Legge 10 aprile 1991, n G.U. n.89 del 16/04/1991) I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatorestabilito nella Comunità economica europea; e) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; d) ai materiali impiegati e su metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Nei casi in cui debba essere applicata la sopra citata normativa, vengono applicate le seguenti sanzioni: violazione all' art. 1 della Legge 126/91 Chiunque immetta in commercio sul territorio nazionale prodotti o confezioni di prodotti che non riportino, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, da Euro 516,45 a Euro 25822,84 (art. 2 comma 2 - Legge 126/91) La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. pagamento in misura ridotta Euro1032,90 (Art. 16, legge 689/81) 6 11

9 della Previdenza Sociale. (Art.13 - comma 3 - D.lgs 475/92) Qualora sia segnalata la pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero delle Attività Produttive, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione anche in via immediata. (Art.13 - comma 4 - D.lgs 475/92) Il controllo di un DPI deve riguardare: a) la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II b) una applicazione non corretta delle norme armonizzate e delle norme nazionali di cui all'art 2 del D.lgs 475/92. c) una lacuna delle norme di cui all'art.2 del D.lgs 475/92 tate nell' allegato VI con la quale attesta che gli esemplari di DPI sono prodotti conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'art. 12 del D.lgs 475/92. (Art.11 - D.lgs 475/92) 7) ORGANISMI AUTORIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE DEGLI OCCHIALI DA SOLE (Marcatura CE) A.N.C.C.P. Codice identificativo: 0302 Via Bronzino, Milano CERMET Scarl Codice identificativo: 0476 Via Aldo Moro S. Lazzaro di Savena (BO) CERTOTTICA Scarl Codice identificativo: 0530 Via Fortogna, Longarone (BL) Istituto Ricerche e Collaudi M. MASINI Srl Codice identificativo: 0068 Via Moscova, Rho (MI) REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA (Allegato II - D.lgs 475/1992) 1) I D.P.I. devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi 2) I D.P.I. devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. 3) I livelli di protezione ottimale da prendere in cosiderazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il D.P.I. ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività. 4) I D.P.I. devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. 5) I materiali costruttivi dei DPI e i loro prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore. 10 7

10 6) I D.P.I. devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possono mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone. 7) I D.P.I. devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile dall'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i D.P.I. devono rispondere il più possibile ala morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. 8) I D.P.I. devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità e la loro efficacia. 9) I D.P.I. devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego prevedibili REQUISITI SUPPLEMENTARI (Art.2 punto Allegato II - D.lgs 475/92) a) I DPI degli occhi devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore; b) devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore; c) I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione. Non devono esserci spigoli o sporgenze e le aste devono essere elastiche ed aderenti. ALTRE CARATTERISTICHE DEGLI OCCHIALI DA SOLE: Per la montatura devono essere utilizzate leghe metalliche o sostanze plastiche biocompatibili. (All. II - Art.1 - punto D.lgs 475/92) La forma e le dimensioni delle lenti sono molto importanti, occhiali troppo piccoli o troppo avvolgenti permettono a grandi quantità di luce riflessa di raggiungere l'occhio, vanificando l'effetto protettivo. Difficilmente occhiali di questo tipo hanno passato tutte le fasi di certificazione e sono a norma. Il colore delle lenti é generalmente ininfluente sul potere filtrante, comunque le caratteristiche dei colori sono: GIALLO Accentuano i contrasti. Generalmente sono lenti consigliate per lo sci; BLU Danno una visibilità simile al bianco e nero. Consigliate a chi ha difficoltà a vedere da vicino; ROSA Hanno effetto riposante. Sono adatte ad essere graduate per la correzione della vista; GRIGIO Sono riposanti e non alterano i colori. Consigliate per la guida; OCCHIALI PER BAMBINI Lo sviluppo dell'apparto visivo si compie dalla nascita fino ai sette/otto anni, perciò è necessario che gli occhi del bambino siano seguiti con particolare cura. Anche i bambini dovrebbero indossare occhiali da sole quando la luce è particolarmente intensa. Gli occhiali per i bambini devono essere robusti ma leggeri. Le lenti devono offrire resistenza ai graffi ed assicurare un campo visivo ampio e regolare, in modo da coprire sufficentemente l'occhio (il bambino è obbligato ad alzare il viso per vedere il mondo degli adulti). Il materiale della montatura deve essere morbido, indeformabile e biocompatibile (i bambini spesso rosicchiano i terminali delle aste. MARRONE Offrono una buona protezione dai raggi nocivi. Consigliate per chi ha problemi di miopia; VERDE Sono molto riposanti. Consigliate come quelle BLU per gli ipermetropi. COMPITI DI VIGILANZA Per gli accertamenti tecnici le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici dello Stato (Art.13 - comma 2 - D.lgs 475/92) Qualora durante un controllo sia accertata la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del D.lgs 475/92, deve essere data immediata comunicazione al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero del Lavoro e 8 9

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