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1 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 95/16/CE (come modificata da Direttiva 2006/42/CE) e DPR 162/99 (e s. m. i.) In vigore dal 28/02/2015 RINA Services S.p.A. Società coordinata dal Socio unico RINA S.p.A. Via Corsica, Genova Tel Fax C.F. / P. Iva / R.I. Genova N Cap. Soc ,00 i.v. Regolamento Ascensori rev. 8 1/35

2 INDICE CAPITOLO 1. - GENERALITA'... 3 CAPITOLO 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO... 3 CAPITOLO 3. - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE... 3 CAPITOLO 4. - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE... 5 CAPITOLO 5. - RIFIUTO DELLA CERTIFICAZIONE E REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA... 5 CAPITOLO 6. - ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE... 5 CAPITOLO 7. - VOLTURA DEL CERTIFICATO... 6 CAPITOLO 8. - PUBBLICITA' - USO DELLA CERTIFICAZIONE RINA... 6 CAPITOLO 9. USO DEL MARCHIO RINA E DEI MARCHI DI ACCREDITAMENTO... 6 CAPITOLO 10. CONTESTAZIONI DIVERGENZE E RICORSI... 6 CAPITOLO RESPONSABILITÀ DI RINA... 6 CAPITOLO RISERVATEZZA DEI RAPPORTI E DI ALTRI DOCUMENTI... 7 CAPITOLO 13. DEFINIZIONI... 7 CAPITOLO COMUNICAZIONI AI CLIENTI DI EVENTUALI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE. 7 ALLEGATI Allegato 1 Verifiche periodiche biennali... 8 Allegato 2 Verifica periodica biennale piattaforme e montacarichi Allegato 3 Verifiche straordinarie Allegato 4 Esame finale Allegato VI Direttiva 95/16/CE Allegato 5 Modulo G Verifica Unico prodotto Allegato X Direttiva 95/16/CE Allegato 6 Modulo D Garanzia Qualità Produzione All. XIV Direttiva 95/16/CE Allegato 7 Modulo H Garanzia Qualità Totale Allegato XIII Direttiva 95/16/CE Allegato 8 FORMS / 37

3 1.1 CAPITOLO 1. - GENERALITA' Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA SERVICES S.p.A. (di seguito indicata come RINA ) per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo quanto disposto dal DPR n 162 del 30/04/1999 e s.m.i. (di seguito indicato come DPR 162/99) che recepisce la Direttiva comunitaria 95/16/CE come modificata da Direttiva 2006/42/CE (nel prosieguo indicata brevemente DIRETTIVA ), e le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione. Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE, reperibili sul sito internet L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. 1.3 La certificazione rilasciata da RINA è riferita agli ascensori indicati nel certificato installati dall Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, giuridicamente riconosciuta, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione. 1.4 Le informazioni acquisite nel corso dell attività certificativa vengono considerate e trattate come riservate. 1.5 La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella Direttiva. 1.6 Il numero di identificazione RINA da apporre sulle targhe degli ascensori coperti da certificazione rilasciata da RINA stesso è il nr (solo per certificazioni emesse in conformità agli allegati VI, X, XIII, XIV della Direttiva). Tale numero va apposto in accordo a quanto previsto dalla Direttiva 95/16/CE. CAPITOLO 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 2.1 La legislazione applicabile ai fini della Valutazione della Conformità di ascensori è il DPR 162/99 pubblicato sulla G.U. nr. 134 del 10/06/1999, che recepisce la Direttiva Comunitaria 95/16/CE (pubblicata sulla G.U.C.E. nr. 213 del 07/09/1995), integrato dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 214, pubblicato in G.U. 292 del , Per l applicazione e l interpretazione omogenea della Direttiva, RINA utilizza le Linee Guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea per la Direttiva 95/16/CE. 3.1 CAPITOLO 3. - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE Le Organizzazioni che desiderino ottenere la suddetta certificazione per gli ascensori che intendono commercializzare e, per quelli già commercializzati, avere accesso ai servizi di verifica periodica biennale (art.13 DPR 162/99 e s.m.i.) o straordinaria (art.14 DPR 162/99 e s.m.i.) devono inviare a mezzo fax, posta od una apposita richiesta utilizzando i seguenti forms: form ASC005 (per la richiesta di verifiche periodiche); form ASC006 (per la richiesta di verifiche straordinarie); form ASC004 e ASC023 (per la richiesta di certificazioni di cui agli Allegati V, VI e X della Direttiva); form ASC008 (per la richiesta di certificazioni di cui agli allegati XIII e XIV della Direttiva). N.B.:Come specificato nel documento contrattuale per le verifiche periodiche (form ASC005 rev 3), qualora in sede di verifica periodica vengano riscontrate modifiche o sostituzioni rientranti fra quelle per cui il DPR 162/99 prevede obbligatoriamente l esecuzione di una verifica straordinaria, Rina, se possibile e se disponibile la necessaria documentazione, effettuerà la verifica straordinaria addebitando al Cliente i soli costi relativi al maggior impegno di tempo richiesto. In ogni caso il maggior onere non potrà eccedere la tariffa contrattuale per la verifica periodica..3.2 Per i soli servizi di cui agli Allegati XIII, e XIV, al ricevimento del modulo di richiesta debitamente compilato per accettazione della proposta di servizio, RINA invierà all'organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa. 3.3 Nel caso di verifiche periodiche di cui all art 13 del DPR 162/99 e s.m.i., RINA invierà copia della richiesta presentata dall Organizzazione controfirmata per accettazione dei servizi richiesti. 3.4 Nel caso di verifiche periodiche di cui all art 13 del DPR 162/99 e s.m.i., RINA invierà copia della richiesta presentata dall Organizzazione controfirmata per accettazione dei servizi richiesti. 3.5 I moduli di cui al punto 3.1 debitamente compilati dall Organizzazione e la relativa accettazione da parte di RINA, quando prevista, formalizzano contrattualmente gli interventi di RINA espletati secondo il presente Regolamento. RINA richiede, per esame, i documenti meglio specificati negli allegati al presente Regolamento, applicabili in base al modulo prescelto. 3.6 Come specificato in ciascun modulo di richiesta, RINA non accetta domande di verifica o certificazione che siano già state presentate ad altri Organismi Notificati. 3 / 37

4 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori Direttiva 95/16/CE e DPR 162/ VALUTAZIONI DI CONFORMITA SECONDO GLI ALLEGATI XIII, XIV DELLA DIRETTIVA Nel caso di Valutazioni di Conformità dei Sistemi di Qualità (Moduli D, H), a buon esito dell'esame della documentazione, RINA effettua una visita di valutazione presso l Organizzazione, comunicando previamente i nominativi del gruppo di valutazione incaricato di verificare la corretta applicazione di tutte le procedure applicabili relative alla progettazione, costruzione e controllo degli ascensori esaminati in fase di esame documentale. L Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi. La visita consiste in: una riunione iniziale con l Organizzazione per concordare le modalità della visita stessa; un'ispezione degli uffici, del/i sito/i produttivo/i, e, ove necessario, del/i siti di installazione; una riunione finale per illustrare l'esito della visita. Il gruppo di valutazione RINA verifica l adeguatezza del Sistema di Gestione Qualità dell Organizzazione al fine del rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili, previsti dall allegato I della Direttiva e, in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema, può notificare all Organizzazione una o più non conformità. Durante la visita, l Organizzazione deve dimostrare, oltre al possesso delle norme di riferimento ad esso applicabili, che il sistema è pienamente operante da almeno tre mesi e di attuare in modo effettivo tale sistema e le relative procedure documentate. A tale scopo, anche durante le verifiche di sorveglianza (di seguito specificate), deve essere garantito ai tecnici RINA il libero accesso ai luoghi di produzione, al personale ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del personale responsabile incaricato della verifica Qualora l Organizzazione sia già in possesso di un Sistema di Gestione Qualità certificato da RINA, le procedure di valutazione della conformità secondo gli Allegati XIII, e XIV della Direttiva 95/16/CE e la visita ispettiva si limiteranno alla valutazione della conformità dei prodotti progettati e/o installati ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall Allegato I della Direttiva 95/16/CE Qualora un Organizzazione con certificazione in corso di validità rilasciata da un altro Organismo accreditato da un Ente che aderisce all accordo di mutuo riconoscimento EA/IAF presenti domanda di certificazione, il RINA effettua una verifica che prevede: l analisi documentale; il riesame dei rapporti delle precedenti verifiche ispettive condotte dall Organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione precedente; l eventuale visita di valutazione presso l Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza. Dopodiché la visita ispettiva procede con le stesse modalità riportate nel paragrafo Al termine della visita di valutazione è consegnato all Organizzazione un rapporto di verifica ispettiva, sul quale sono riportate le eventuali non conformità e raccomandazioni riscontrate. L Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva. In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all Organizzazione. L Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso. In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende. Qualora il suddetto termine sia superato, l FPC adottato dall Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo. Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l Organizzazione che desideri proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l iter certificativo. I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell Organizzazione, a giudizio di RINA I rilievi relativi all oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie: (a) Rilievi di tipo A (non conformità maggiori): la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento; una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme alla Direttiva o non rispondente alle regolamentazioni vigenti nello Stato Membro di immissione del prodotto; il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento; una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di FPC o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto oggetto di marcatura. 4 / 37

5 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori Direttiva 95/16/CE e DPR 162/99 (b) Rilievi di tipo B (mancanze secondarie o non conformità minori): condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza del sistema di FPC e non riduca la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto o del prodotto. (c) Rilievi di tipo C (raccomandazioni, osservazioni): 3.7 suggerimenti allo scopo di migliorare il sistema, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al prodotto. A buon esito di tutti gli esami e prove previsti dagli allegati al presente Regolamento, RINA provvederà ad emettere l attestato/autorizzazione/approvazione previsto dal modulo di valutazione prescelto. In caso di esito negativo, RINA provvederà a comunicare all Organizzazione tale esito e a concordare con la stessa le modalità per l eventuale riprova. In caso di esito negativo di una verifca periodica o straordinaria, la specifica procedura è descritta nei relativi allegati 1 e CAPITOLO 4. - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE L attestato/verbale/certificato rilasciato da RINA ha le seguenti validità: - tre anni, per le attività di cui agli Allegati XIII, XIV della Direttiva; - due anni, per le attività ispettive di cui all art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i.; - indefinita, per le attività di cui agli Allegati VI, X della Direttiva; - le attività di verifica di cui all art.14 del DPR 162/99 e s.m.i. esprimono un parere di conformità limitato al momento dell ispezione e solo per le modifiche apportate al prodotto, e non variano la periodicità delle ispezioni di cui all art.13 del DPR 162/99 e s.m.i CAPITOLO 5. - RIFIUTO DELLA CERTIFICAZIONE E REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA Qualora il rilascio di un attestato/certificazione/ verbale dovesse essere motivatamente rifiutato, RINA deve fornire i motivi dettagliati per tale rifiuto. In tal caso l Organizzazione può dare avvio ad una procedura di ricorso come descritto al seguente paragrafo 9. La validità dell attestato/certificazione/verbale relativa ad un ascensore o ad una Organizzazione può essere revocata da RINA se vengono rilevate inadempienze gravi, quali ad esempio: rilevante non conformità dei prodotti fabbricati o commercializzati, rispetto alla documentazione tecnica sottoposta a RINA; significative modifiche apportate ai prodotti senza informare RINA La validità della certificazione può anche essere revocata nel caso che siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili ai prodotti e l Organizzazione non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi. RINA comunica agli altri Organismi Notificati le informazioni utili riguardanti eventuali certificazioni negate o revocate. RINA comunica inoltre al Ministero competente le informazioni utili riguardanti eventuali certificazioni revocate. A richiesta comunica inoltre le informazioni utili sulle certificazioni rilasciate. 5.2 L'Organizzazione cui venga annullato l attestato/certificazione/verbale deve restituire a RINA il relativo certificato. L'Organizzazione che dopo l annullamento intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter. 5.3 L'Organizzazione certificata non potrà far uso del/i dell attestato/certificazione/verbale e sue/loro copie quando l attestato/certificazione/verbale stesso sia annullato. 6.1 CAPITOLO 6. - ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE RINA invia periodicamente al Ministero competente l'elenco delle Certificazioni emesse. L elenco suddetto può essere pubblicato da RINA sul proprio sito. Tale elenco contiene: la ragione sociale dell'organizzazione ed il suo indirizzo; il numero dell Attestato//certificazione/verbale; la descrizione dell ascensore certificato (Elettrico/Idraulico) la data di emissione dell Attestato/certificazione/verbale; la data di scadenza dell Attestato/certificazione/verbale; 5 / 37

6 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori Direttiva 95/16/CE e DPR 162/ CAPITOLO 7. - VOLTURA DEL CERTIFICATO In caso di cambio di ragione sociale, l Organizzazione deve comunicare al RINA le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione: - copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente, - copia dell atto notarile attestante la variazione. Il RINA, effettuati gli accertamenti del caso, deve rilasciare un nuovo certificato di conformità, annullando quello precedente. CAPITOLO 8. - PUBBLICITA' - USO DELLA CERTIFICAZIONE RINA 8.1 L'Organizzazione può rendere noto nei modi da essa ritenuti più opportuni l'ottenimento da parte di RINA del/i dell Attestato/certificazione/verbale. 8.2 L'Organizzazione può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non venga in nessun modo alterato. 8.3 Nell'utilizzazione del Certificato, l'organizzazione deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa ad ascensori non rientranti tra quelle coperti dalla certificazione rilasciata da RINA. 8.4 In caso di uso del Certificato non conforme a quanto indicato nei punti precedenti o nel caso di loro uso illecito, RINA prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'organizzazione, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali. CAPITOLO 9. USO DEL MARCHIO RINA E DEI MARCHI DI ACCREDITAMENTO Per quanto riguarda il rilascio e l uso del Marchio di certificazione trovano applicazione le disposizioni contenute nei Documenti RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale e nel Regolamento per l utilizzo del logotipo di certificazione RINA, nella edizione in vigore. I documenti sono scaricabili dal sito CAPITOLO 10. RICORSI 10.1 CONTESTAZIONI DIVERGENZE E Eventuali contestazioni sulla condotta di operazioni da parte di tecnici o sulle conclusioni da questi tratte devono essere sollevate dagli interessati al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo l audit o l ispezione o dopo la comunicazione della conclusione agli interessati stessi. In ogni caso la contestazione o il ricorso saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l audit o l ispezione e presa la decisione di certificazione.nel caso pervengano reclami o segnalazioni da parte di soggetti terzi, ritenute particolarmente significative, relative alla non rispondenza degli ascensori certificati o del Sistema di Gestione ai requisiti della norma di riferimento ed al presente Regolamento, RINA procederà parimenti all esame degli stessi con modalità analoghe a quelle previste per i ricorsi da parte dei diretti interessati al processo di certificazione In mancanza di tali contestazioni, si intende che gli interessati riconoscono che procedura, interpretazioni e conclusioni sono state corrette In caso di divergenze tra i tecnici RINA e gli interessati, questi possono fare ricorso in prima istanza al Coordinatore di Area di RINA per i servizi inerenti il DPR 162/99 e s.m.i. territorialmente competente In seconda istanza gli interessati possono ricorrere per iscritto, motivando esaurientemente la propria richiesta, al Responsabile di Schema di RINA per i servizi inerenti il DPR 162/99 e s.m.i., che a suo giudizio e discrezione provvederà agli accertamenti del caso e deciderà insindacabilmente I ricorsi devono essere presentati al più presto dopo sorta la divergenza, sempre, ove possibile, lasciando quanto oggetto di essa nelle condizioni pristine Gli oneri sostenuti dall'istituto per gli accertamenti addizionali occorrenti sono a carico degli interessati ricorrenti, salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Tutti gli altri oneri rimangono comunque a carico del ricorrente Il committente accetta che, per ogni eventuale controversia, il Foro competente sia quello di Genova. CAPITOLO RESPONSABILITÀ DI RINA RINA esplica le sue mansioni per mezzo di tecnici ES o NES che giudica in possesso di requisiti di idoneità e competenza per i compiti loro affidati, e qualificati secondo le procedure interne definite da RINA Nella sua qualità di Organismo Notificato, RINA esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di conformità alle norme e regolamenti validi per quanto riguarda l attività ispettiva all interno del territorio della Repubblica Italiana e per quanto riguarda la certificazione di ascensori o Sistemi, all interno della Comunità Europea. Rina non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilità facenti capo ai proprietari, ai progettisti, agli installatori, ai costruttori, ai collaudatori, ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono inalterate rispettive responsabilità, anche nel caso di interventi consultivi di RINA. 6 / 37

7 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori Direttiva 95/16/CE e DPR 162/ Per quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati di cui al successivo comma, RINA risponde a termini di legge Nell'ambito dei compiti che a RINA fanno capo in qualità di Organismo Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, eventuali responsabilità possono essere ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati RINA declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni nella documentazione di impianto e nelle parti del libretto di impianto che non siano state redatte dai suoi funzionari e conservate nei suoi archivi L'incarico affidato a RINA nell'ambito del presente Schema Particolare di Certificazione costituisce accettazione di tutte le clausole in esso contenute. CAPITOLO RISERVATEZZA DEI RAPPORTI E DI ALTRI DOCUMENTI 12.1 I rapporti dei tecnici, come pure altri documenti RINA, sono di carattere riservato. Per alcuni di essi l'inoltro agli interessati che ne hanno titolo ha luogo secondo le apposite procedure vigenti; per altri la CRT, se del caso e a suo giudizio, si riserva la facoltà di rilasciarne copia agli interessati che ne facciano richiesta e che ne abbiano titolo o benestare equivalente I rapporti e le risultanze di operazioni eseguite a richiesta di una Autorità possono essere comunicati subito, senza particolari autorizzazioni, all'autorità stessa, che deve peraltro essere edotta che tali comunicazioni, quando non promanano dalla Direzione Generale di RINA, devono considerarsi preliminari, essendo soggette a vaglio superiore. di di un gruppo di Tecnici di norma raggruppati per aree geografiche contigue. CZ Coordinatore di Zona : Tecnico non esclusivo RINA che con il supporto di RS ed eventualmente di RT costituisce il riferimento gestionale di di un gruppo di tecnici raggruppati di norma in aree geografiche contigue, e si avvale, in accordo col Responsabile di Schema, dell aiuto di un Coordinatore di Area come tutor tecnico. ES: FPC: NES: SEG: SGQ Ascensore: Montacarichi: Tecnico Esclusivo; Controllo Produzione Fabbrica Tecnico Non Esclusivo; Segreteria di Area Sistema di Gestione per la Qualità Elevatore destinato al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile alle persone e dotata di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno. Elevatore destinato al trasporto di sole cose con portata non inferiore a 25 kg destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. CAPITOLO COMUNICAZIONI AI CLIENTI DI EVENTUALI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE Eventuali modifiche allo schema di certificazione saranno gestite in conformità a quanto previsto nell Art. 11 del documento Rina Condizioni Generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotto e personale visionabile sul sito CAPITOLO 13. DEFINIZIONI RS Responsabile di Schema: Tecnico Dipendente RINA responsabile delle attività gestionali, amministrative e di coordinamento sul DPR 162/99 e s.m.i. nell ambito della Repubblica Italiana e della Direttiva Ascensori 95/16/CE nel Territorio della Unione Europea. RT Responsabile Tecnico: tecnico dipendente RINA responsabile delle attività tecniche sul D.P.R. 162/99 e s.m.i. nell ambito della Repubblica Italiana come previsto da Ministero delle Attività Produttive nella circolare del 19/12/2002. CA Coordinatore di Area : dipendente o Collaboratore esterno RINA, che con il supporto di RS ed eventualmente di RT costituisce il riferimento tecnico e gestionale 7 / 37

8 Allegato 1 PROCEDURA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ASCENSORI SECONDO ART DPR 162/99 COME MODIFICATO DA DPR 214/ APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando il proprietario di un ascensore o di un montacarichi, dà a RINA l'incarico delle verifiche periodiche biennali sull'impianto, ai sensi dell'art. 13 del DPR , n 162 (punto 5.1 della presente procedura). 2. DEFINIZIONI Si faccia riferimento a quanto contenuto nel capitolo 10 del presente Regolamento Prima del 1987 nella normativa italiana erano definite le seguenti categorie di ascensori: - Categoria A: Ascensori adibiti al trasporto di persone; - Categoria B : Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; - Categoria C: Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico. - Categoria D: Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg; - Categoria E: Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda all articolo 5 della presente procedura 4. RESPONSABILITA La responsabilità del processo operativo descritto nella presente procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella relativa istruzione interna RINA per quanto riguarda il coordinamento delle attività di verifica ed il rilascio di documenti; le attività di verifica periodica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche periodiche in accordo con l'art. 13 del DPR n 162/99 e s.m.i., utilizzando il modulo ASC005 e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. La documentazione da tenere a disposizione (possibilmente nel locale del macchinario), nel caso più generale, deve essere costituita da: - per impianti collaudati secondo quanto previsto dalla legge 1415/42, libretto di impianto e schema elettrico, nonché, per gli impianti idraulici, lo schema del circuito idraulico; - per impianti installati secondo quanto previsto dalla Direttiva 95/16/CE, la documentazione di cui all art. 16 comma 1 e 2, ed eventuali documenti integrativi previsti dal DPR 162/99 e s.m.i.; - copia degli eventuali precedenti verbali di verifica straordinaria o dei documenti su cui sono state annotate eventuali modifiche apportate all'impianto; - copia dei rapporti delle verifiche semestrali/annuali effettuate dal manutentore e dei verbali rilasciati dall'organismo di controllo, ai sensi della legge 1415/42 (abrogata il ) e dell'art. 13 del DPR n 162/99 e s.m.i., in particolare copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata. Tale documentazione deve consentire di valutare le caratteristiche dell'impianto e le norme tecniche a cui lo stesso deve rispondere secondo il DPR 162/99 e s.m.i.. 8 / 37

9 Allegato 1 PROCEDURA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ASCENSORI SECONDO ART DPR 162/99 COME MODIFICATO DA DPR 214/ ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CA, CZ o SEG, ricevuta e verificata il modulo di incarico: - conferma l'accettazione dell incarico restituendo al proprietario copia del modulo sottoscritta per accettazione da RS, oppure da RT, CA o SEG - consegna l incarico a SEG per l inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/ PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE Prima della scadenza della verifica CA o NES da lui delegato pianifica la verifica con il proprietario e/o con la Ditta incaricata della manutenzione, in conformità all'incarico ricevuto ed accettato. 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE Successivamente, in accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione, il tecnico NES o ES si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove prescritte: - dall'art. 13, punto 3 del DPR n 162/99 e s.m.i., - nell'appendice E1 delle norme UNI EN 81.1 per gli ascensori elettrici a fune, - nell appendice E1 delle norme UNI EN 81.2 per gli ascensori idraulici, - nelle norme ed istruzioni applicabili, quali risultano dalla documentazione dell'impianto, - nelle eventuali istruzioni RINA applicabili. Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell impianto, in accordo con quanto previsto dal punto 3, art. 13, del DPR 162/99 e s.m.i., il tecnico incaricato della verifica dovrà invece fornire gli strumenti di misura e controllo eventualmente necessari, tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA. In generale, le verifiche periodiche, effettuate con cadenza biennale, comprendono: - l'esame della documentazione relativa all'ascensore o al montacarichi, - la prova di funzionamento dell'impianto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, dispositivi di blocco porte, paracadute, ecc.); - la prova di funzionamento dei dispositivi di emergenza e di allarme in caso di mancanza di energia; NORMATIVA DI RIFERIMENTO Si faccia riferimento a quanto contenuto nella tabella di cui all Allegato I CONTROLLI DOCUMENTALI Saranno controllati in particolare i seguenti punti: a) regolarità e correttezza del fascicolo o libretto dell'impianto, conformità dell'impianto alle caratteristiche riportate nel libretto, presenza e conformità delle targhe e dei cartelli; b) rispondenza delle procedure adottate per la messa in esercizio degli impianti a quanto prescritto dalla direttiva 95/16/CE e dal DPR n 162/99 e s.m.i. (se pertinente), c) adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite in verifiche precedenti; d) esiti delle verifiche periodiche eseguite dal manutentore (art. 15, Punto 4 del DPR n 162/99 e s.m.i.); 9 / 37

10 Allegato 1 PROCEDURA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ASCENSORI SECONDO ART DPR 162/99 COME MODIFICATO DA DPR 214/ PROVE E VERIFICHE Le operazioni di prova e verifica devono essere eseguite dal manutentore come previsto nell'appendice E.1 delle norme UNI EN 81.1 e UNI EN 81.2 e/o nelle norme applicabili (vedi Tabella 1) e riguardare, in particolare, i seguenti punti, se pertinenti e se applicabili in relazione alla tipologia di impianto ed alle norme tecniche di riferimento: N.B.: Il tecnico NES o ES dovrà preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato alla manutenzione degli ascensori. Per tutte le tipologie di impianto: a) dispositivi di blocco porte; b) funi e/o catene, elementi di sospensione e relativi attacchi; c) misura della resistenza di isolamento dei differenti circuiti; d) interruttori di extracorsa; e) ammortizzatori a dissipazione, con cabina vuota, a velocità ridotta; f) ammortizzatori con caratteristiche non lineari (controllo dell integrità / validità); g) dispositivo di allarme e/o sistema bidirezionale di comunicazione. h) Precisione di arresto e livellamento ai piani (x asc. certificati dopo 31/12/2010) i) Dispositivi di protezione contro i movimenti incontrollati a porte aperte (x asc. certificati dopo 31/12/2010) Per gli ascensori elettrici a fune: a) limitatore di velocità; b) paracadute della cabina, con cabina vuota, a velocità ridotta; c) paracadute del contrappeso, se previsto; d) eventuale dispositivo di protezione contro l'eccesso di velocità in salita; e) sistema di frenatura; f) verifica dell'aderenza delle funi alla puleggia di frizione. Per gli ascensori idraulici: k) eventuale dispositivo a morsa; l) eventuale dispositivo paracadute; m) eventuale dispositivo a tacchetti; n) valvola di sovra-pressione; o) valvola di blocco o valvola limitatrice di flusso; p) verifica delle condizioni e della data di installazione delle eventuali tubazioni flessibili; q) prova di abbassamento lento; r) dispositivo antideriva (rilivellamento). 5.5 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico NES o ES redige un Verbale relativo alle prove effettuate, sul quale vengono annotate le eventuali prescrizioni relative a non conformità riscontrate, specificando un parere positivo o negativo all esercizio. In caso di parere negativo al manutentore sarà richiesto di porre immediatamente fuori servizio l ascensore. Sono previste due modalità di redazione dei verbali: 1. Su supporto cartaceo Il verbale viene redatto in 3 copie: - una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l unica che riporta l esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica; - due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come non ufficiali in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione 2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet) In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF.L autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di controllo grafometrico avanzato e tramite archiviazione sostitutiva di copia del verbale presso il formitore dei servizi connessi alla firma. In caso di Verbale con parere negativo al mantenimento in esercizio dell ascensore, SEG, sentito RS, RT o CA, trasmette al più presto e comunque entro max 2 giorni lavorativi, copia del verbale al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR n 162/99 e s.m.i., il fermo dell'impianto. 5.6 VERIFICA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA PERIODICA Nel caso 1 (redazione del verbale su supporto cartaceo) i verbali di verifica periodica prima dell invio al proprietario, sono soggetti a verifica da parte del Responsabile tecnico o da persona da lui incaricata. La verifica e la relativa registrazione dell esito, viene effettuata tramite un apposita applicazione informatica Lift Approval alla quale sono abilitati il reponsabile tecnico e le persono da lui delegate. 10 / 37

11 Allegato 1 PROCEDURA PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ASCENSORI SECONDO ART DPR 162/99 COME MODIFICATO DA DPR 214/2010 Nel caso uno o più verbali siano ritenuti non conformi, essi vengono rimandati al tecnico ES/NES specificando le non conformità riscontrate. Il tecnico ES/NES provvederà alla rettifica del verbale ed ad un nuovo invio a SEG per l approvazione. Una volta approvato il nuovo verbale, il tecnico ES/NES provvederà inoltre all invio di copia del verbale corretto al manutentore. Nel caso 2 (redazione del verbale su supporto informatico) i verbali sono soggetti ad un controllo di congruità e completezza direttamente da parte dell applicazione installata sul supporto informatico. Eventuali errori o incongruenze vengono segnalate in tempo reale al tecnico per le opportune correzioni. I verbali sono soggetti a riesame da parte di RT o del tecnico indipendente delegato da RT come precedentemente descritto solo nei seguenti casi: Inserimento di rilievi non codificati Inserimento di note nell apposito campo Presenza di verifica straordinaria Peso eccessivo dei rilievi inseriti Presenza di rilievi particolari e/o ripetuti Esito negativo della verifica. In tutti gli altri casi il verbale è da considerarsi validato da sistema e non è soggetto a verifica o riesame da parte di RT o di tecnico da lui incaricato. 6. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO Il proprietario dell'ascensore è tenuto a: a) In caso di messa in esercizio di un nuovo ascensore comunicare all'ufficio comunale competente l'accettazione dell'incarico per le verifiche periodiche biennali da parte di RINA (art. 12, comma 2, lettera f) del DPR n 162/99 e s.m.i.), b) informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto e degli eventuali cambi di proprietà o di ditta a cui è affidata la manutenzione (art. 12, comma 4 del DPR n 162/99 e s.m.i.), c) fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di certificato di abilitazione per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR n 162/99 e s.m.i.), d) farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche (art. 13, comma 6, DPR n 162/99 e s.m.i.), e) richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR n 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare: 1. Cambiamento della velocità, 2. Cambiamento della portata, 3. Cambiamento della corsa, 4. Cambiamento del tipo di azionamento, 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali, le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto. Allegati: ASC005 Modulo di incarico ASC Verbale di verifica periodica Tabella1 Elenco Norme e Leggi 11 / 37

12 Allegato 2 Procedura per la verifica periodica biennale di montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità non maggiore di 0,15 m/s (art. 13 DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/2010) 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando il proprietario di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice per disabili (avente altezza di caduta superiore a 2 m) o di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensori la cui velocità non supera 0,15 m/s, in servizio privato, dà a RINA l'incarico delle verifiche periodiche biennali sull'impianto, ai sensi dell art. 13 DPR 162/99 e s.m.i. (punto 5.1 del presente schema). 2. DEFINIZIONI Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto dal Capitolo 13 del presente Regolamento. Inoltre, si definisce: Piattaforma elevatrice Per disabili: Montacarichi Apparecchiatura atta a consentire, in alternativa ad un ascensore, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita attività motoria. Un apparecchio a motore di portata non inferiore a Kg 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull orizzontale è superiore a 15, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno a alla portata di una persona che si trova al suo interno (art. 2.1.b DPR 162/99 e s.m.i.) 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda all articolo 5 della presente procedura 4.RESPONSABILITA La responsabilità del processo operativo descritto nella presente procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella relativa istruzione interna RINA - per quanto riguarda il coordinamento delle attività di verifica ed il rilascio di documenti; le attività di verifica periodica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 12 / 37

13 Allegato 2 Procedura per la verifica periodica biennale di montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità non maggiore di 0,15 m/s (art. 13 DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/2010) 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche periodiche in accordo con l'art. 13 del DPR n 162/99 e s.m.i., utilizzando il modulo ASC005 e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati.. La documentazione da tenere a disposizione all atto della verifica, nel caso più generale, deve essere costituita da: Piattaforme elevatrici per disabili installate prima del 21/9/1996 -Schemi elettrici/idraulici -copia della comunicazione del proprietario al Comune per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l assegnazione del n di matricola. Piattaforme elevatrici per disabili installate dopo il 21/9/1996 -Dichiarazione di conformità CE della Ditta Costruttrice -Manuale di istruzioni per l uso e la manutenzione -Schemi elettrici/idraulici -copia rapporti verifiche annuali effettuate dal manutentore -copia del verbale dell ultima verifica periodica effettuata dall Ente di controllo -copia della comunicazione del proprietario al Sindaco per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio (per le piattaforme installate dal 21/9/1996 al 25/6/1999) -Evidenza della licenza di esercizio rilasciata dal Comune (per le piattaforme installate dal 21/9/1996 al 25/6/1999) o della comunicazione del Comune competente al proprietario per l assegnazione del n di matricola (per piattaforme installate dopo il 25/6/1999) Montacarichi installati prima del 25/6/1999 -Schemi elettrici/idraulici -copia della comunicazione del proprietario al Comune per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l assegnazione del n di matricola Montacarichi installati dopo il 25/6/1999 -Dichiarazione di conformità CE della Ditta Costruttrice -Manuale di istruzioni per l uso e la manutenzione -Schemi elettrici/idraulici -copia rapporti verifiche annuali effettuate dal manutentore -copia del verbale dell ultima verifica periodica effettuata dall Ente di controllo -Evidenza della comunicazione del proprietario al comune competente per la richiesta del n di matricola -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l assegnazione del n di matricola. -Marcatura CE apposta all interno della cabina Tale documentazione deve consentire di valutare le caratteristiche dell'impianto e le norme tecniche a cui lo stesso deve rispondere nell'ambito dei requisiti di sicurezza richiesti dalla Direttiva Macchine, secondo il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CA, CZ o SEG, ricevuta e verificata la lettera d'incarico: - conferma l'accettazione dell incarico restituendo al proprietario copia del modulo sottoscritta per accettazione da RS, oppure da RT, CA o SEG - consegna l incarico a SEG per l inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/ PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE Prima della scadenza della verifica CA o NES da lui delegato pianifica la verifica con il proprietario e/o con la ditta incaricata della manutenzione, in conformità all'incarico ricevuto ed accettato. 13 / 37

14 Allegato 2 Procedura per la verifica periodica biennale di montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità non maggiore di 0,15 m/s (art. 13 DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/2010) 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE Successivamente, in accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione, il tecnico NES o ES si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove prescritte: - dall'art. 13, punto 3 del DPR n 162/99 e s.m.i., - nelle norme ed istruzioni applicabili, quali risultano dalla documentazione dell'impianto, - nelle istruzioni RINA applicabili. Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell impianto, in accordo con quanto previsto dall'art. 13, punto 3, del DPR 162/99 e s.m.i., il tecnico incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alle procedure interne definite da RINA.. In generale, le verifiche periodiche, effettuate con cadenza biennale, comprendono: - l'esame della documentazione relativa alla piattaforma per disabili o al montacarichi; - la prova di funzionamento dell'impianto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, dispositivi di blocco porte, paracadute, ecc.); - la prova di funzionamento dei dispositivi di emergenza e di allarme in caso di mancanza di energia, se presenti NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 9 Gennaio 1989 n 13 Disposizione per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 236/89, Regolamento di attuazione dell art 1 della legge n 13/89 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n 17 Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine DPR 162/99 e DPR 214/2010 ISO Power operated lifting platform for persons with impaired mobility Rules for safety, dimensions and functional operation Part 1 Vertical lifting platforms UNIEN CONTROLLI DOCUMENTALI Saranno controllati in particolare i seguenti punti e) regolarità e correttezza del fascicolo o libretto dell'impianto, conformità dell'impianto alle caratteristiche riportate nel fascicolo o libretto, presenza e conformità delle targhe e dei cartelli; f) rispondenza delle procedure adottate per la messa in esercizio degli impianti a quanto prescritto dal DPR n 162/99 e s.m.i.; g) adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite in verifiche precedenti dell Ente di controllo; h) esiti delle verifiche periodiche annuali eseguite dal manutentore (art. 15, Punto 4 del DPR n 162/99 e s.m.i.. 14 / 37

15 Allegato 2 Procedura per la verifica periodica biennale di montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità non maggiore di 0,15 m/s (art. 13 DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/2010) PROVE E VERIFICHE Le operazioni di prova e verifica devono essere eseguite dal manutentore e riguardare, in particolare i seguenti punti, se pertinenti e se applicabili in relazione alla tipologia di impianto, alle norme tecniche di riferimento ed alle istruzioni fornite dal fabbricante: N.B.: Il tecnico NES o ES dovrà preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato richiedendo copia del certificato di abilitazione. Per tutte le tipologie di impianto: a) dispositivi di blocco porte; b) funi e/o catene, elementi di sospensione e relativi attacchi; c) misura della resistenza di isolamento dei differenti circuiti; d) interruttori di extracorsa; e) ammortizzatori a dissipazione, con cabina vuota, a velocità ridotta; f) ammortizzatori con caratteristiche non lineari (controllo dell integrità / validità); g) dispositivo di allarme; h) eventuali dispositivi per la protezione del manutentore e/o dell utente durante l uso normale e durante le operazioni di verifica/manutenzione. Per le piattaforme per disabili o i montacarichi elettrici a fune: a) sistema di frenatura; b) limitatore di velocità; c) paracadute della cabina, con cabina vuota, a velocità ridotta; d) paracadute del contrappeso, se previsto; e) verifica dell'aderenza delle funi alla puleggia di frizione. Per le piattaforme per disabili o i montacarichi idraulici; a) eventuale dispositivo paracadute; b) eventuale dispositivo a tacchetti; c) valvola di sovra-pressione; d) valvola di blocco; e) verifica delle condizioni delle eventuali tubazioni flessibili; f) prova di abbassamento lento; g) eventuale dispositivo anti-deriva. 5.5 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico NES o ES redige un Verbale relativo alle prove effettuate (modulo 928/3), sul quale vengono annotate anche le eventuali prescrizioni relative ad interventi correttivi da apportare all impianto, specificando un parere positivo o negativo all esercizio. Sono previste due modalità di redazione dei verbali: 1. Su supporto cartaceo Il verbale viene redatto in 3 copie: - una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l unica che riporta l esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica; - due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come non ufficiali in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione 2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet) In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF.L autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di controllo grafometrico avanzato e tramite archiviazione sostitutiva di copia del verbale presso il formitore dei servizi connessi alla firma. In caso di Verbale con parere negativo al mantenimento in esercizio dell ascensore, SEG, sentito RS, RT o CA, trasmette al più presto e comunque entro max 2 giorni lavorativi, copia del verbale al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR n 162/99 e s.m.i., il fermo dell'impianto VERIFICA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA PERIODICA Nel caso 1 (redazione del verbale su supporto cartaceo) i verbali di verifica periodica prima dell invio al proprietario, sono soggetti a verifica da parte del Responsabile tecnico o da persona da lui incaricata. La verifica e la relativa registrazione dell esito, viene effettuata tramite un apposita applicazione informatica Lift Approval alla quale sono abilitati il reponsabile tecnico e le persono da lui delegate. Nel caso uno o più verbali siano ritenuti non conformi, essi vengono rimandati al tecnico ES/NES specificando le non conformità riscontrate. Il tecnico ES/NES provvederà alla rettifica del verbale ed ad un nuovo invio a SEG per l approvazione. Una volta approvato il nuovo verbale, il tecnico ES/NES provvederà inoltre all invio di copia del verbale corretto al manutentore. 15 / 37

16 Allegato 2 Procedura per la verifica periodica biennale di montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità non maggiore di 0,15 m/s (art. 13 DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/2010) Nel caso 2 (redazione del verbale su supporto informatico) i verbali sono soggetti ad un controllo di congruità e completezza direttamente da parte dell applicazione installata sul supporto informatico. Eventuali errori o incongruenze vengono segnalate in tempo reale al tecnico per le opportune correzioni. I verbali sono soggetti a riesame da parte di RT o del tecnico indipendente delegato da RT come precedentemente descritto solo nei seguenti casi: Inserimento di rilievi non codificati Inserimento di note nell apposito campo Presenza di verifica straordinaria Peso eccessivo dei rilievi inseriti Presenza di rilievi particolari e/o ripetuti Esito negativo della verifica. In tutti gli altri casi il verbale è da considerarsi validato da sistema e non è soggetto a verifica o riesame da parte di RT o di tecnico da lui incaricato. 6. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO Il proprietario di una piattaforma per disabili o di un montacarichi è tenuto a: Allegati: a) In caso di messa in esercizio di una nuova piattaforma per disabili o di un montacarichi, comunicare all'ufficio comunale competente l'accettazione dell'incarico per le verifiche periodiche biennali da parte di RINA (art. 12, comma 2, lettera f) del DPR n 162/99 e s.m.i.); b) informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto e degli eventuali cambi di proprietà o di ditta a cui è affidata la manutenzione (art. 12, comma 4 del DPR n 162/99 e s.m.i.), c) fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di certificato di abilitazione, per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR n 162/99 e s.m.i.; d) farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche (art. 13, comma 6, DPR n 162/99 e s.m.i.); e) richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR n 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare: 1. Cambiamento della velocità, 2. Cambiamento della portata, 3. Cambiamento della corsa, 4. Cambiamento del tipo di azionamento, 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto. ASC005 Modulo di incarico ASC Verbale di verifica periodica Tabella1 Elenco Norme e Leggi 16 / 37

17 Allegato 3 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE VERIFICA STRAORDINARIA DI ASCENSORI AI SENSI DELL ART. 14 DEL DPR N 162 COME MODIFICATO DA DPR 214/ APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando il proprietario di un ascensore o di un montacarichi, dà a RINA l'incarico per la verifica straordinaria sull'impianto, ai sensi dell'art. 14 del DPR , n 162. Si applica inoltre, se possibile e se la necessaria documentazione è disponibile, qualora in sede di verifica periodica vengano riscontrate modifiche o sostituzioni rientranti fra quelle per cui il DPR 162/99 prevede obbligatoriamente l esecuzione di una verifica straordinaria. 2. DEFINIZIONI Per le principali definizioni si faccia riferimento a quanto descritto all art. 13 del presente Regolamento Prima del 1987 nella normativa italiana erano definite le seguenti categorie di ascensori: - Categoria A: Ascensori adibiti al trasporto di persone; - Categoria B : Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; - Categoria C: Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico. - Categoria D: Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg; - Categoria E: Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda all articolo 5 della presente procedura 4. RESPONSABILITA La responsabilità del processo operativo descritto nella presente procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella relativa istruzione interna RINA per quanto riguarda il coordinamento delle attività di verifica ed il rilascio di documenti; le attività di verifica periodica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 INCARICO PER VERIFICHE STRAORDINARIE Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche straordinarie in accordo con l'art. 14 del DPR n 162/99 e s.m.i., utilizzando il modulo ASC006 e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati, nei seguenti casi: a) rimessa in servizio dell impianto dopo aver rimosso le cause che hanno determinato l esito negativo di una verifica periodica; b) rimessa in servizio dell impianto dopo un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da infortunio; c) dopo aver apportato all impianto modifiche costruttive o sostituzione di componenti di cui all elenco del comma i) dell Art. 2 del DPR 162/99 e s.m.i.. La documentazione da tenere a disposizione (possibilmente nel locale del macchinario), nel caso più generale, deve essere costituita da: - libretto di impianto e schema elettrico, nonché, per gli impianti idraulici, lo schema del circuito idraulico, per impianti collaudati secondo quanto previsto dalla legge 1415/42, - la documentazione di cui all art. 16 comma 1 e 2, per impianti installati secondo quanto previsto dalla Direttiva 95/16/CE, ed eventuali documenti integrativi previsti dal DPR 162/99 e s.m.i., - copia dei precedenti verbali di verifica straordinaria o dei documenti su cui sono state annotate eventuali modifiche precedentemente apportate all'impianto; - copia dei rapporti delle verifiche semestrali/annuali effettuate dal manutentore e dei verbali rilasciati dall'organismo di controllo, ai sensi della legge 1415/42 (abrogata il ) e dell'art. 13 del DPR n 162/99 e s.m.i., in particolare copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata. Tale documentazione deve consentire di valutare le caratteristiche dell'impianto e le norme tecniche a cui lo stesso deve rispondere nell'ambito dei requisiti di sicurezza richiesti dalla Direttiva 95/16/CE, secondo il DPR 162/99 e s.m.i.. 17 / 37

18 Allegato 3 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE VERIFICA STRAORDINARIA DI ASCENSORI AI SENSI DELL ART. 14 DEL DPR N 162 COME MODIFICATO DA DPR 214/ ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CA o CZ o SEG, riceve e verifica la lettera d'incarico: SEG provvede all inserimento dell incarico nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/ PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE STRAORDINARIE CA o NES da lui delegato pianifica la verifica con il proprietario e/o con la Ditta incaricata della manutenzione/dell esecuzione dei lavori, in conformità all'incarico ricevuto. 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE Preliminarmente alla verifica il tecnico NES o ES dovrà verificare la congruità della documentazione tecnica eventualmente ricevuta. In accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione/dell esecuzione dei lavori, il tecnico NES o ES si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove prescritte: - dall'art. 13, punto 3 del DPR n 162/99 e s.m.i. - dall art. 14 del DPR n 162/99 e s.m.i. - nell'appendice E delle norme UNI EN 81.1 per gli ascensori elettrici a fune, - nell appendice E delle norme UNI EN 81.2 per gli ascensori idraulici, - nelle norme ed istruzioni applicabili, quali risultano dalla documentazione dell'impianto, - nelle istruzioni RINA eventualmente applicabili. Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell impianto, in accordo con quanto previsto dal punto 3, art 13, del DPR 162/99 e s.m.i., il tecnico incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI (ascensori elettrici a fune) e UNI (ascensori idraulici) CONTROLLI DOCUMENTALI Saranno controllati in particolare i seguenti punti: i) regolarità e correttezza del fascicolo tecnico relativo alla modifica (qualora la verifica straordinaria sia stata richiesta per modifiche o sostituzioni di parti dell ascensore) PROVE E VERIFICHE Le operazioni di prova e verifica devono essere eseguite dal manutentore (a tal fine abilitato) come previsto nell'appendice E delle norme UNI EN 81.1 e UNI EN 81.2 e/o nelle norme applicabili. N.B.: Il tecnico NES o ES dovrà preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato. 5.5 VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico NES o ES redige un Verbale relativo alle prove effettuate (modulo ), sul quale vengono annotate anche le prescrizioni relative ad eventuali non conformità rilevate, specificando un parere positivo o negativo all esercizio. Sono previste due modalità di redazione dei verbali: 1. Su supporto cartaceo Il verbale viene redatto in 3 copie: - una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l unica che riporta l esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica; - due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come non ufficiali in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione 2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet) In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF una volta che il verbale è approvato.l autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di controllo grafometrico avanzato e tramite archiviazione sostitutiva di copia del verbale presso il formitore dei servizi connessi alla firma. In caso di Verbale con parere negativo alla rimessa in esercizio dell ascensore, SEG, sentito RS, RT o CA, trasmette al più presto e comunque entro max 2 giorni lavorativi, copia del verbale al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR n 162/99 e s.m.i., il fermo dell'impianto. 5.6 VERIFICA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA STRAORDINARIA I verbali di verifica straordinaria prima dell invio al proprietario, sono soggetti a verifica da parte del Responsabile tecnico o da persona da lui incaricata. Nel caso siano ritenuti non conformi, essi vengono rimandati al tecnico ES/NES specificando le non conformità riscontrate. Il tecnico ES/NES provvederà alla rettifica del verbale ed ad un nuovo invio a SEG per l approvazione. Nel caso 1 (redazione del verbale su supporto cartaceo) i verbali di verifica straordinaria prima dell invio al proprietario, sono soggetti a verifica da parte del Responsabile tecnico o da persona da lui incaricata. La verifica e la relativa registrazione dell esito, viene effettuata tramite un apposita applicazione informatica Lift Approval alla quale sono abilitati il reponsabile tecnico e le persono da lui delegate. 18 / 37

19 Allegato 3 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE VERIFICA STRAORDINARIA DI ASCENSORI AI SENSI DELL ART. 14 DEL DPR N 162 COME MODIFICATO DA DPR 214/2010 Nel caso uno o più verbali siano ritenuti non conformi, essi vengono rimandati al tecnico ES/NES specificando le non conformità riscontrate. Il tecnico ES/NES provvederà alla rettifica del verbale ed ad un nuovo invio a SEG per l approvazione. Una volta approvato il nuovo verbale, il tecnico ES/NES provvederà inoltre all invio di copia del verbale corretto al manutentore. Nel caso 2 (redazione del verbale su supporto informatico) i verbali sono soggetti ad un controllo di congruità e completezza direttamente da parte dell applicazione installata sul supporto informatico. Eventuali errori o incongruenze vengono segnalate in tempo reale al tecnico per le opportune correzioni. I verbali di verifica straordinaria sono comunque sempre soggetti a riesame da parte di RT o del tecnico indipendente delegato da RT. 5.7 FASCICOLO TECNICO INTEGRATIVO DA ALLEGARE AL LIBRETTO DI IMPIANTO Qualora la verifica straordinaria abbia esito positivo e se la modifica apportata è tale da variare le caratteristiche dell ascensore riportate sul libretto di impianto, il tecnico NES o ES compila il modulo ASC007 nelle parti attinenti alle caratteristiche modificate. Tale modulo viene redatto in 2 copie, le quali vengono inviate a SEG: - una copia viene conservata negli archivi RINA; - una copia viene trasmessa al Proprietario/Legale rappresentante dell impianto. 19 / 37

20 Allegato 3 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE VERIFICA STRAORDINARIA DI ASCENSORI AI SENSI DELL ART. 14 DEL DPR N 162 COME MODIFICATO DA DPR 214/ RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO Il proprietario dell'ascensore è tenuto a: - in caso di modifica all impianto, il proprietario, previo adeguamento dell impianto, per la parte modificata o sostituita invia la comunicazione di cui al comma 1 art. 12 DPR 162/99 e s.m.i. al comune competente per territorio, nonché a Rina; - informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto; - fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di certificato di abilitazione, per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR n 162/99 e s.m.i.); - farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie (art. 14, comma 4, DPR n 162/99 e s.m.i.); - richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR n 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare: 1. Cambiamento della velocità, 2. Cambiamento della portata, 3. Cambiamento della corsa, 4. Cambiamento del tipo di azionamento, 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano delle difese del vano e di altri componenti principali, le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto. Allegati: ASC006 Modulo di incarico per verifica straordinaria ASC Verbale di verifica periodica/straordinaria ASC007 Modulo fascicolo tecnico integrativo da allegare al libretto di impianto Tabella1 Elenco Norme e Leggi 20 / 37

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