AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n. (Omissis) IPOTECAR. - ALTRO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO VENTIDUESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Izzi Giovanni - Presidente Chiametti Guido - Relatore Tavazza Mario - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 476/12 depositato il 30/01/ avverso la sentenza n. 175/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia contro: (Omissis) proposto dal ricorrente: (Omissis) difeso da: (Omissis) Atti impugnati: AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n. (Omissis) IPOTECAR. - ALTRO AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n. (Omissis) REGISTRO FATTO Con proprio atto di ricorso depositato tempestivamente, parte appellante interponeva Appello alla sentenza n. 175/02/11, pronunciata dalla Sezione 2 della C.T.P. di Pavia, con cui il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente, limitatamente alle sanzioni, il ricorso promosso dall'appellante avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. (Omissis), relativo all'imposta di registro, anno La pretesa erariale traeva origine dalla compravendita avvenuta con contratto registrato in (Omissis)

2 il 27 novembre 2008 al n. (Omissis), serie IT. Con tale atto i soci (Omissis), rappresentanti l'intera compagine sociale della società (Omissis) S.r.l., cedevano le rispettive quote di partecipazione al valore nominale e, congiuntamente, la totalità delle quote della suddetta società alla "(Omissis) S.r.l.". L'atto di cessione quote de quo veniva assoggettato dai contribuenti ad imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 168,00, sulla base del disposto dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86. In data 9 febbraio 2010, l'ufficio emetteva l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta in oggetto, con il quale accertava una maggiore imposta di registro per Euro ,02, maggiori imposte ipotecaria e catastale rispettivamente per Euro 9.530,00 ed Euro 4.765,00, oltre sanzioni ed interessi. (Omissis), infatti, considerato il dettato di cui all'art. 20 del D.P.R. 131/86, riteneva sussistenti le condizioni che consentivano alla stessa di riqualificare l'operazione posta in essere, assimilabile, a suo dire, ad una cessione di azienda. Nello specifico, nell'atto impositivo si leggeva che: "Ritenuta la cessione delle quote un'operazione chiaramente elusiva consistente nel trasferimento indiretto dell'azienda, attuato mediante la cessione delle partecipazioni, che rappresentano l'intero capitale sociale della società, e quindi attraverso la cessione di beni di secondo livello, anziché cedere direttamente l'azienda, cioè i beni di primo livello. Tale operazione ha consentito ai cedenti di conseguire notevoli vantaggi fiscali altrimenti non conseguibili ai fini delle imposte indirette". Parte appellante proponeva tempestivo ricorso avverso tale avviso di rettifica, avanti la C.T.P. di Pavia, che in parziale accoglimento, annullava le sole sanzioni irrogate (pari ad Euro ,00), confermando nel resto. Il Consesso giudicante di primo grado riteneva, a tal proposito, che l'art. 20 del D.P.R. 131/86 fosse stato legittimamente applicato dall'ufficio. I Primi giudici ritenevano, altresì, realistico la determinazione del valore riferito al complesso aziendale ceduto. Con proprio ricorso in Appello, depositato separatamente il 30 gennaio 2012, parte appellante impugnava il pronunciamento di prime cure, sottolineando preliminarmente l'illegittimità e l'erroneità della stessa, sotto molteplici profili. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 20 del D.P.R. 131/86. Evidenziava l'appellante che la società acquirente (Omissis) S.r.l. svolgeva l'attività di holding e, per tale motivo, aveva avuto precisamente l'intento di acquistare le quote della (Omissis) S.r.l. (esercente l'attività di tour viaggi) e non, bensì, l'azienda vera e propria. Sottolineava altresì, che se tale società acquirente avesse proceduto, dopo l'acquisto delle quote della (Omissis), ad incorporare la stessa, allora il risultato finale dell'operazione sarebbe stato analogo a quello di una cessione di azienda "diretta", come sostenuto dall'ufficio. Tuttavia, l'appellante evidenziava che la (Omissis) non aveva proceduto alla fusione della (Omissis) dopo averne acquistato la totalità delle quote, ma ne aveva mantenuto la partecipazione, che si andava ad aggiungere ad altre partecipazioni già detenute.

3 Eccepiva altresì l'errata motivazione della sentenza nei suoi presupposti in diritto ed in fatto. In particolare, parte appellante eccepiva l'errata interpretazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/86, in quanto a suo dire non esisteva, in tema di imposta di registro, una norma antielusiva generale che consentisse all'a.f. di disconoscere i negozi giuridici posti in essere dal contribuente. Rilevava inoltre la differenza degli effetti giuridici ed economici fra cessione di azienda e cessione delle partecipazioni. Parte appellante eccepiva, altresì, l'inesistenza dell'intento elusivo nel caso de quo; al contrario evidenziavano come si fosse soltanto utilizzato in modo legittimo lo strumento tecnico ritenuto maggiormente adatto alle proprie finalità. A ciò aggiungeva il fatto che vi erano anche valide motivazioni economiche nell'operazione. Contestava, poi, l'illegittimità della sentenza per aver ritenuto corretto, senza motivarlo, il valore dell'azienda stimato dall'ufficio complessivamente in Euro ,00 (di cui Euro ,00 per avviamento ed Euro ,00 per immobili). Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello e della sentenza impugnata, la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato. L'ufficio, in qualità di appellato ed appellante incidentale, presentava proprie controdeduzioni ed appello incidentale. Contestava, preliminarmente l'impugnata sentenza, considerata non motivata nella parte in cui i Giudici avevano ritenuto di annullare le sanzioni irrogate con l'avviso di rettifica e liquidazione, accogliendo così la richiesta subordinata di controparte. Con riferimento alle eccezioni dell'appellante, (Omissis) riteneva completamente infondate le stesse, sottolineando a tal proposito la legittima applicazione del disposto dell'art. 20 del D.P.R. 131/86, che consentiva di riqualificare gli atti sulla base della loro "intrinseca natura". In riferimento alla valutazione effettuata, l'agenzia precisava di avere calcolato, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 131/86, il valore venale in comune commercio dei beni che componevano l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dai libri. Sulla base di quanto motivato, l'ufficio chiedeva, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, la parziale riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, confermare la legittimità delle sanzioni irrogate; chiedeva altresì il rigetto dell'appello di parte per infondatezza delle eccezioni addotte in merito all'applicazione dell'art. 20 del T.U. imposta di registro. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni. La Sezione giudicante così decide. L'ufficio per giungere nella determinazione di ricavare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con gli importi in esso indicati ha voluto interpretare in modo diverso il contenuto dell'atto oggetto di tassazione. La preoccupazione principale dell'ufficio è stata quella di riqualificare l'atto da tassare, come atto totalmente diverso e, quindi, su sue ideazioni ha considerato l'operazione in esame, anziché come cessione di quote, come compravendita d'azienda e, pertanto ha creato una fattispecie elusiva da tassare ai fini dell'imposta di registro. L'intento principale del Collegio giudicante verte invece nel leggere e nell'interpretare in modo

4 corretto l'operazione economica che riguarda la vendita di quote. L'ufficio, con notevole sforzo interpretativo, ha fatto ricadere nella fattispecie di cui all'art. 20 del D.P.R. 131/86 l'atto di cessione d'azienda, tanto che lo stesso, dal canto suo, è giunto persino alla valorizzazione dell'azienda medesima (che non era tenuto a fare), segnalando l'importo di Euro ,00 a titolo di avviamento e Euro ,00 per immobili. Il Collegio giudicante, tenuto conto di quanto sopra descritto, non condivide il comportamento dell'ufficio perché la parte non ha messo in atto un'operazione elusiva, ma solo la vendita di quote sociali. Sottolinea questo Giudice d'appello che le scelte economiche devono essere lasciate alla libertà dell'imprenditore e, pertanto, i fatti aziendali che ne derivano non possono subire un'analisi critica o essere stravolti dall'amministrazione finanziaria. L'imprenditore deve essere autonomo di fare le selezioni economiche che meglio gli si addicono nel contesto sociale in cui si trova, senza elementi di criticità e di censura o di stravolgimento totale che, purtroppo, portano ad interpretare in modo diverso, e quindi sbagliato, il negozio giuridico compiuto dallo stesso. L'elemento ostile adottato dall'ufficio, che ha considerato la natura dell'atto posto in essere come operazione di cessione d'azienda, con l'unico scopo di assoggettare a tassazione in materia di imposta di registro, nella misura proporzionale, sulla base dell'applicazione dei dettami di cui all'art. 20 del D.P.R. 131/86, non viene condiviso. Nel caso in esame non si è in presenza di elusione d'imposta, così come sostenuto dall'ufficio, in quanto parte ricorrente non ha raggirato norme fiscali, pertanto le complessive imposte da versare devono essere la diretta conseguenza della lettura dell'atto stesso. L'atto era stato battezzato compravendita di quote e, quindi, l'ufficio non poteva sbattezzarlo a suo piacimento. L'ufficio nel caso de quo si è fatto in quattro per riqualificare l'operazione commerciale, tanto che, con i conteggi suoi propri, è giunto nella determinazione di calcolare persino l'avviamento e il valore degli immobili, come già meglio sopra specificato. In questo modo l'amministrazione finanziaria erroneamente e volontariamente si è allontanata dal contenuto vero dell'atto che doveva invece correttamente tassare, tenuto conto, fra l'atro, che l'imposta di registro è un'imposta d'atto. Alla luce di ciò, l'operato dell'ufficio viene totalmente annullato e, per l'effetto, la sentenza del primo giudice viene riformata totalmente perché prevalgono le ragioni e le motivazioni dell'appello del contribuente, e non trova neppure conferma l'appello incidentale dell'ufficio. Le spese di lite sono poste a carico dell'ufficio, come da dispositivo. Il Collegio giudicante P.Q.M. Accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di rettifica e liquidazione. Respinge l'appello incidentale e condanna l'ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore del contribuente in complessivi Euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

5 Così deciso in Milano, il 20 settembre Depositata in Segreteria il 27 settembre 2012.

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