GRUPPO DI FALCO SRL. VIA LAMBRO Opera (Mi)
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- Floriano Simoni
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1 GRUPPO DI FALCO SRL VIA LAMBRO Opera (Mi) DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DVR ATTIVITA DI COSTRUZIONI EDILI VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Documento di cui all art. 7 c. lettera a D.Lgs. 8/2008 Redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda per la sicurezza e la salute ai sensi dell art. 28 D.Lgs. 8/2008 Revisione 3.4 del FEBBRAIO 206 Il Datore di Lavoro Rappr. dei Lavoratori per la sicurezza Resp. servizio protezione prevenzione Medico Competente / 33
2 INDICE INDICE... 2 PREMESSA... 3 Oggetto e scopo... 3 Obiettivi... 4 Revisione... 4 Definizioni ricorrenti IDENTIFICATIVO DITTA... 6 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE... 7 INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE GENERALE DELL AZIENDA... 8 VALUTAZIONE DEI RISCHI... 8 SCHEMA GENERALE DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO A MOVIMENTAZIONE... METODO DI CALCOLO... 2 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ADDETTI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE MOVIMENTI RIPETUTI POSTURE INCONGRUE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE / 33
3 PREMESSA Il presente allegato è da considerarsi parte integr ante del Documento di Valutazione dei rischi Aziendale parte principale. OGGETTO E SCOPO Il D. Lgs. 8/08 e s.m.i al Titolo VI ( art. 67, 68, 69) e all Allegato III disciplina la tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari. Le norme del decreto si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e rischio di movimenti ripetitivi con i rischi, tra l altro, di lesioni dorso lombari per i lavoratori durante il lavoro.. Per Movimentazione Manuale dei Carichi s intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti ad un impropria movimentazione manuale dei carichi sono: Traumi e malattie osteoscheletriche in particolare del rachide lombare; Traumi e malattie muscolotendinee; Traumi e malattie nervovascolari; Schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere; Affezioni cardiache, vascolari e nervose. Il D. Lgs. 8/08 non definisce un valore limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore. Oltre al peso del carico, per valutare l insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è necessario prendere in considerazione anche i seguenti elementi: Carico eccessivo Le dimensioni, la forma e le caratteristiche del carico con eventuale difficoltà di presa o prese particolari; Stato di equilibrio o con contenuto non solidale con l involucro esterno; È collocato in una posizione tale per cui deve essere tento o maneggiato ad una certa istanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; Può, a motivo della struttura esterna o/e consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso d urto; Il tipo di mansione svolta dal lavoratore ( se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o meno previste, oppure se è un lavoro normale e continuo). Al fine di eliminare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro dovrà in primo luogo adottare le misure necessarie ad evitarla. Nel caso in cui ciò non sia possibile, egli dovrà adottare le misure necessarie per ridurre il più possibile i rischi, procedendo nel modo seguente: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; 3 / 33
4 b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO III; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO III; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 4, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all ALLEGATO III. La sorveglianza sanitaria è svolta dal medico competente e consta principalmente di due fasi: a) accertamenti preventivi per valutare l idoneità del lavoratore alla specifica mansione; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore OBIETTIVI Scopo del presente documento è valutare i rischi derivanti dalla Movimentazione Manuale dei carichi ai sensi del Titolo VI D. Lgs. 8/08. Dall esito della valutazione saranno adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezione, in particolare sarà valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte, ove sia possibile. Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria. REVISIONE La presente valutazione sarà, comunque, aggiornata nel caso in cui gli elementi in oggetto subiscano variazioni e/o nel caso in cui emergono ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e anche in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta s introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio, quando si effettua una variazione dell organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi. L azienda pienamente consapevole di quanto sopra, si propone di adeguarsi alla filosofia del D.Lgs. 8/08 ponendosi anche come obiettivo un approccio culturale d apprendimento cognitivo che permetta di unire quelle che sono le finalità aziendali con l attenzione al fattore umano e professionale, attenzione rivolta ad ogni persona che opera in azienda. DEFINIZIONI RICORRENTI. Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti: Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità ( es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni; Danno: lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni; Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore; Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per ridurlo; Valutazione rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell espletamento delle loro mansioni, derivante dalla circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro; Progettazione: percorso di ideazione e pianificazione delle attività; 4 / 33
5 Processo: attività lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente lo scopo di applicare quanto ideato e pianificato durante la fase di progettazione. Un processo può indifferentemente identificarsi in una reazione o serie di reazioni chimiche, nella manipolazione di agenti biologici, nel funzionamento di macchine, ecc..; Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi dli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all art., comma 2, del D. Leg. 3 febbraio 993, n 29, per datore di lavoro si intende il dirigente quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell azienda, ovvero unità produttiva. Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: o Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica; o Docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; o Autorizzazione di cui all art. 55 del D. Lgs. 5 agosto 99 n 277 e s.m.i.; Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro; Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno. Agente: l agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 5 / 33
6 IDENTIFICATIVO DITTA INQUADRAMENTO TERRITORIALE La ditta GRUPPO DI FALCO SRL, ha sede legale in VIA LAMBRO 5 OPERA (MI). L aera produttiva, trattandosi di cantieri temporanei, ha delle tipologie distinte, per cui si rimanda al singolo POS la descrizione del luogo. DENOMINAZIONE GRUPPO DI FAL CO SRL FORMA GIURIDICA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEDE LEGALE VIA LAMBRO 5 OPERA (MI) UNITA LOCALE VIA LAMBRO 5 OPERA (MI) CODICE FISCALE/ PARTITA IVA ATTIVITÀ SVOLTE LAVORI EDILI IN GENERE 6 / 33
7 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE Un efficace gestione e sviluppo del sistema sicurezza richiede il sostegno e l impegno dei dipendenti e le loro conoscenze ed esperienze. L azienda definirà modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in particolare per attuare: la consultazione preventiva in merito all individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive; riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto delle richieste minime imposte dalla legislazione vigente. Può essere opportuno, in relazione alle esigenze ed alla struttura aziendale, realizzare forme di coinvolgimento utilizzando prioritariamente le riunioni previste per la gestione aziendale e secondariamente attraverso gruppi o comitati di analisi e discussioni su temi inerenti il sistema sicurezza. Ulteriore mezzo di coinvolgimento può essere la raccolta di osservazioni e commenti sulle misure preventive adottate, sulla organizzazione della sicurezza, sulle procedure ed i metodi di lavoro. Comunicazione, flusso informativo e cooperazione La circolazione delle informazioni all interno dell azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza sul lavoro (SSL). Il principio che dovrebbe ispirare la realizzazione del flusso informativo è quello della cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all impresa. La cooperazione si dovrebbe realizzare in una cultura aziendale che dia risonanza al flusso informativo tramite la partecipazione attiva di tutto il personale aziendale ed in particolare di tutti i lavoratori. Maggiore è la condivisione delle informazioni e la partecipazione attiva alla gestione del sistema, maggiore sarà la probabilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro. Il processo di comunicazione ed informazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale di SSL. La direzione dovrebbe definire ed attuare efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e risultati, dovrebbe incoraggiare il ritorno di informazione in materia di SSL e la comunicazione interpersonale per migliorare gli aspetti relazionali. Pertanto il personale dovrebbe essere: consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni inerenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione; informato sul nominativo e sull incarico delle persone che detengono responsabilità sulla SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda.a questo scopo si dovrebbe realizzare: ) una adeguata comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli aziendali, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni, (dall alto verso il basso e dal basso verso l alto), attraverso l utilizzo di strumenti adeguati in funzione delle specifiche esigenze e dimensioni dell impresa; 2) un opportuna comunicazione esterna rivolta: al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori); al pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); alle autorità; 3) la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale. 7 / 33
8 INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE GENERALE DELL AZIENDA La Ditta GRUPPO DI FALCO S.R.L,esplica la propria attività nel settore delle lavorazioni edili settore della manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti, ed in maniera prevalente del montaggio di opere trasformazione, uso e smontaggio di impalcature e ponteggi in genere. Tali operazioni si possono riassumere principalmente in: montaggio, trasformazione, uso e smontaggio di impalcatura e ponteggi; Opere murarie: demolizione e ricostruzione intonaci; Tinteggiatura facciate; Consolidamento e ricostruzione facciate in cemento decorativo; Rifacimento facciate in klinker; Sverniciatura graffiato; Pavimentazioni balconi e terrazzi; Verniciatura opere in ferro; Verniciatura opere in legno; Posa guaine per coperture provvisorie; Ristrutturazione in genere. VALUTAZIONE DEI RISCHI Il D. Lgs. 8/2008 al Titolo VI ( art. 67, 68, 69, e all Allegato III disciplina la tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività che comportano l uso della forza manuale per spostare dei carichi. Le norme del decreto si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi (MMC) con i rischi, tra l altro, di lesioni dorso lombari per i lavoratori durante il lavoro.. Per Movimentazione Manuale dei Carichi s intendono azioni o operazioni comprendenti, non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi. Gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti ad un impropria movimentazione manuale dei carichi sono: Traumi e malattie muscolo scheletriche in particolare del rachide lombare; Schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere; Affezioni cardiache, vascolari e nervose. Il D.Lgs. 8/2008 non definisce un valore limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore, ma indica unicamente il valore che, se superato, crea le condizioni di rischio, tale valore è di 25 Kg. Oltre al peso del carico, per valutare l insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è necessario prendere in considerazione anche i seguenti elementi: Le dimensioni, la forma e le caratteristiche del carico; L altezza di sollevamento, la distanza da percorrere, la possibilità o meno di riportare il carico; Le caratteristiche dell ambiente di lavoro (quanto spazio si a disposizione, dove spostare i carichi, il percorso da fare); Il tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o meno previste, oppure se è un lavoro normale e continuo). Al fine di eliminare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei Carichi, il datore di lavoro dovrà in primo luogo adottare le misure necessarie ad evitarla. Nel caso in cui ciò non sia possibile, egli dovrà adottare le misure necessarie per ridurre il più possibile i rischi, procedendo nel modo seguente: 8 / 33
9 Valutare le condizioni di sicurezza e di salute al lavoro connesse al lavoro in questione, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche del carico ( peso, forma, dimensioni) e fornendo ai lavoratori informazioni al riguardo, Fornire ai lavoratori adeguata formazione (relativa alle corrette modalità di movimentazione Manuale) mezzi ausiliari appropriati e dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati. Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria secondo l art. 4 del D. Lgs. 8/2008. ALLEGATO III D. LGS. 8/08. ELEMENTI DI RIFERIMENTO. Esso fornisce un ampia lista dei diversi elementi lavorativi ed individuali che, se presenti da soli o in modo reciprocamente interrelato, comportano un rischio più o meno elevato per il rachide dorso-lombare. Di tali elementi, fra loro integrati, va tenuto in debito conto tanto in fase di valutazione preliminare del rischio quanto in fase di verifica dell adeguatezza dei provvedimenti adottati per il contenimento del rischio medesimo. L allegato è il frutto dell accorpamento dei due allegati originari alla direttiva CEE 269/90 dedicati rispettivamente ai fattori lavorativi e ai fattori individuali di rischio.. Caratteristiche del carico. La movimentazione manuale di carico può costituire un rischio tra l altro dorso- lombare nei casi seguenti: Il carico è troppo pesante È ingombrante o difficile di presa; Non permette la visuale; È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; È con spigoli acuti o taglienti; È troppo caldo o troppo freddo; Contiene sostanze o materiali pericolosi; Il peso è sconosciuto o frequentemente variabile; Può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 2. Sforzo fisico richiesto. Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra altro dorso lombare nei seguenti casi: È eccessivo; Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; Può comportare un movimento brusco del carico; È compiuto con il corpo in posizione instabile. 3. Caratteristiche dell ambiente di lavoro. Le caratteristiche dell ambiente di lavoro possono aumentare la possibilità di rischio tra l altro dorso lombare nei casi: Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell attività richiesta; Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; Il posto o l ambiente di lavoro non consentono la movimentazione manuale di carichi a un altezza di sicurezza o in buona posizione; Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; La temperatura, l umidità o la circolazione dell aria sono inadeguate. 4. Esigenze connesse all attività. 9 / 33
10 L attività può comportare un rischio tra l altro dorso lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze: Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 5. Fattori individuali di rischio. Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. PROCEDURE, MODELLI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE La valutazione del rischio connesso all attività di movimentazione manuale di carichi va necessariamente proceduta da una analisi del lavoro ( verosimilmente operata nel contesto della più generale valutazione dei rischi di cui all art. 7 comma let. a) del D. Lgs. 8/08) con cui in particolare si possa evidenziare se, tra i compiti lavorativi previsti per uno o più lavoratori sono compresi quelli di movimentazione manuale di carichi nonché, nel caso, le caratteristiche tipologiche, di durata e di frequenza degli stessi. Individuati tali compiti si dovrebbe, nello spirito di quanto previsto al titolo VI, operare secondo lo schema di flusso generale qui indicato di seguito. Per quanto attiene più specificatamente le tecniche di valutazione verranno qui proposti dei metodi di facile utilizzo derivati dalla letteratura e da linee guida internazionali che tengono conto dei diversi riferimenti fin qui a lettura ed interpretazione del testo del D. Lgs 8/08. Si tratta di due percorsi diversi a seconda che si tratti di valutare da un lato azioni di sollevamento ( o abbassamento ) di carichi e dall altro azioni di trasporto con cammino o di tirare o di spingere. È del tutto evidente che i metodi suggeriti non rappresentano l unico percorso possibile per la valutazione del rischio e che pertanto sono parimenti accettabili anche altri approcci che tuttavia dovranno al contempo derivati da esperienze validate dalla letteratura e tenere adeguato conto dell interrelazione tra i diversi elementi di rischio riportati nell allegato VI. Sotto questo profilo si vuole tuttavia sottolineare che il metodo del NIOSH proposto per l esame delle azioni di sollevamento offre il duplice vantaggio di essere stato sperimentato da molti anni negli USA e di rappresentare la base per standard europei in corso di avanzata elaborazione. 0/ 33
11 SCHEMA GENERALE DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO A MOVIMENTAZIONE IL LAVORO COMPORTA ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE MANUALE NO SI VI È UN POSSIBILE RISCHIO DI LESIONI DORSO LOMBARI, OVVERO RICORRE UNO O PIÙ DEGLI ELEMENTI DELL ALLEGATO VI NO SI/FORSE È POSSIBILE AUTOMATIZZARE, MECCANIZZARE O AUSILIARE LA/LE OPERAZIONI NO ATTIVARE LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VI È UN POSSIBILE RISCHIO RESIDUO SI/FORSE NO IL RISCHIO È INSIGNIFICANTE SI NO DETERMINARE LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO ATTUARE LE MISURE IL RISCHIO È SUFFICIENTEMENTE CONTENUTO SI NO TERMINE DELLA VALUTAZIONE / 33
12 METODO DI CALCOLO Il metodo proposto dal NIOSH ( National Istitute of Occupational Safety and Health) determina per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto limite di peso raccomodato attraverso un equazione che, a partire da un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera una serie di elementi sfavorevoli e tratta questi iltimi con appositi fattori di demoltiplicazione ( compresi tra 0 ed ). Quando l elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di e risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l allontanamento dalla condizione ottimale, in questo caso il peso iniziale ideale diminuisce. Infine, quando l elemento di rischio è considerato estremo perché si è in una condizione di assoluta inadeguatezza, il relativo fattore viene posto uguale a 0. Applicando la procedura, si determina il peso limite raccomandato, la cui formula è riportata di seguito: PLR = CP x HM x VM x DM x AM x CM x FM Legenda CP HM VM DM AM FM CM PLR Peso Massimo raccomandato in condizioni ideali Fattore distanza Orizzontale Fattore distanza Verticale Fattore Altezza Fattore Asimmetria Fattore Frequenza Fattore Presa Peso Limite Raccomandato Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato ( numeratore) e peso limite raccomandato ( denominatore) per ottenere un indicatore sintetico del rischio, denominato Indice di Sollevamento Semplice (ISS) Peso sollevato ISS = PLR Tale indice di rischio è minimo per valori inferiori a ed inizia a diventare non trascurabile per valori superiori ad, quindi, tanto più alto è il valore dell indice tanto maggiore è il rischio. La procedura di calcolo è applicabile, quando sussistono le seguenti condizioni: Sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi ( non seduta o inginocchiata) in spazi non ristretti; Sollevamento di carichi eseguito con due mani; Altre attività di movimentazione manuale ( trasporto, spingere o tirare ) minimali; Adeguata frizione tra i piedi (suola) e pavimento ( coefficiente di frizione statica > 0.4); Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; Carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile; Condizioni microclimatiche favorevoli. Quando il lavoro viene svolto da un gruppo di addetti, con più compiti diversificati di sollevamento, per valutare il rischio si dovranno seguire procedure di analisi più articolate. In particolare per ciascuno dei compiti potranno essere aggiunti altri fattori a cui corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione. Questi elementi sono ancora oggetto di studio e di dibattito in letteratura; ma risulta utile applicarli nella pratica comune per migliorare la capacità di analisi in alcuni contesti quali: Sollevamenti eseguiti con un solo arto ( applicare un fattore pari a 0,6); Sollevamenti eseguiti da 2 persone ( applicare un fattore pari a 0,85 e considerare il peso effettivamente sollevato diviso 2). 2/ 33
13 Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro non superare il valore di 5 Kg per frequenze di movimento ogni 5 minuti ( diminuire il peso per frequenze superiori). LIVELLI DI RISCHIO A seguito della valutazione e del calcolo dell ISS, si stabiliscono i livelli di rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito: VALORE INDICE SOLLEVAMENTO PROVVEDIMENTI Inferiore a 0,75 Nessun provvedimento. Compreso tra 0,75 e Non è necessario uno specifico intervento, si consiglia l informazione e la formazione del personale. Superiore a Sorveglianza sanitaria (annuale). Informazione e formazione del personale. Laddove è possibile, si dovrà ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l indice. Vi è necessità di un intervento immediato per situazioni con indice maggiore di 3, in quanto la situazione può comportare un rischio notevole. VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI SOLLEVAMENTO La classificazione dei gruppi omogenei è stata effettuata in funzione della mansione svolta, del sesso e dell età e ad ognuna di queste caratteristiche corrisponde il peso limite raccomandato (vedi tabella). ETÀ MASCHI FEMMINE > 8 anni anni 20 5 > 45 anni / 33
14 I gruppi omogenei dell azienda, con l indicazione se soggetti o meno al rischio MMC, sono elencati nella seguente tabella: GRUPPO OMOGENEO MANSIONE RISCHIO MMC e CALCOLO NIOSH IMPIEGATA/O NO 2 OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE SI 3 OPERAIO EDILE /MURATORE SI 4 IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE SI In linea generale si può suggerire che, se si esclude il rischio d infortunio, la movimentazione manuale di carichi di peso modesto (inferiore ai 5 Kg) oppure di carichi di peso anche superiore ma svolta occasionalmente, può essere, in genere, considerata a rischio scarsamente significativo e non meritare, quindi, un preciso processo di valutazione per rischio di lesioni dorso-lombari (secondo le indicazioni dell ISPESL). Considerato che per movimentazione occasionale si può intendere, ad esempio, un'attività che: è svolta saltuariamente o non quotidianamente; che viene svolta con frequenze di sollevamento inferiori a 2 movimenti per ora nella giornata lavorativa tipo; che è svolta con frequenza bassa per periodi brevi (es. inferiore ad una o due ore), che permettono sufficienti tempi di recupero. Si ritengono la mansione impiegatizia e quella di addetta alla rivendita del pane esposte a rischio scarsamente significativo. 4/ 33
15 Le altre mansioni nel dettaglio: OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE GRUPPO OMOGENEO 2 A = Maschio, costante di peso pari a 20 Kg, cioè quella dei lavoratori con età superiore ai 45 anni o inferiore a 8 anni. GRUPPO OMOGENEO 2 B = Maschio, costante di peso pari a 25 Kg, cioè quella dei lavoratori con età compresa fra 8 ei 45 anni di età. OPERAIO EDILE/MURATORE GRUPPO OMOGENEO 3 A = Maschio, costante di peso pari a 20 Kg, cioè quella dei lavoratori con età superiore ai 45 anni o inferiore a 8 anni. GRUPPO OMOGENEO 3 B = Maschio, costante di peso pari a 25 Kg, cioè quella dei lavoratori con età compresa fra 8 ei 45 anni di età. IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE GRUPPO OMOGENEO 4 A = Maschio, costante di peso pari a 20 Kg, cioè quella dei lavoratori con età superiore ai 45 anni o inferiore a 8 anni. GRUPPO OMOGENEO 4 B = Maschio, costante di peso pari a 25 Kg, cioè quella dei lavoratori con età compresa fra 8 ei 45 anni di età. 5/ 33
16 OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE GRUPPO OMOGENEO 2A COSTANTE DI PESO (kg.) 8-45 ANNI <8 e >45 ANNI Uomini Donne CP ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO ALTEZZA (cm) >75 A VM 0,93 FATTORE 0,77 0,85 0,93 0,93 0,85 0,78 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO DISLOCAZIONE (cm) >75 B DM 0,87 FATTORE 0,97 0,93 0,9 0,88 0,87 0,86 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) DISTANZA (cm) >63 C HM FATTORE 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) Dislocazione angolare >35 D AM FATTORE 0,90 0,8 0,7 0,52 0,57 GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO E GIUDIZIO BUONO SCARSO E CM 0,9 FATTORE 0,90 FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA F FM FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO) AZIONI/MIN. 8 ORE 2 ORE ORA (LUNGA) (MEDIA) (BREVE) <0, <0,2 to <=0, 0,2 0, >5 0,85 0,85 0,8 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,27 0,22 0,8 0,95 0,95 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,97 0,94 0,9 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,4 0,37 MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM NO SI G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 0,60 NO SI H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 0,85 20 KG. DI PESO PESO LIMITE 4,5638 EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg. SOLLEVATO, PESO SOLLEVATO,4 INDICE DI PESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO 6/ 33
17 OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE GRUPPO OMOGENEO 2B COSTANTE DI PESO (kg.) 8-45 ANNI <8 e >45 ANNI Uomini Donne CP ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO ALTEZZA (cm) >75 A VM 0,93 FATTORE 0,77 0,85 0,93 0,93 0,85 0,78 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO DISLOCAZIONE (cm) >75 B DM 0,87 FATTORE 0,97 0,93 0,9 0,88 0,87 0,86 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) DISTANZA (cm) >63 C HM FATTORE 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) Dislocazione angolare >35 D AM FATTORE 0,90 0,8 0,7 0,52 0,57 GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO E GIUDIZIO BUONO SCARSO E CM 0,9 FATTORE 0,90 FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA F FM FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO) AZIONI/MIN. 8 ORE 2 ORE ORA (LUNGA) (MEDIA) (BREVE) <0, <0,2 to <=0, 0,2 0, >5 0,85 0,85 0,8 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,27 0,22 0,8 0,95 0,95 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,97 0,94 0,9 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,4 0,37 MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM NO SI G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 0,60 NO SI H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 0,85 20 KG. DI PESO PESO LIMITE 8,20475 EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg. SOLLEVATO, PESO SOLLEVATO, INDICE DI PESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO 7/ 33
18 OPERAIO EDILE\MURATORE GRUPPO OMOGENEO 3A COSTANTE DI PESO (kg.) 8-45 ANNI <8 e >45 ANNI Uomini Donne CP ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO ALTEZZA (cm) >75 A VM 0,93 FATTORE 0,77 0,85 0,93 0,93 0,85 0,78 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO DISLOCAZIONE (cm) >75 B DM 0,87 FATTORE 0,97 0,93 0,9 0,88 0,87 0,86 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) DISTANZA (cm) >63 C HM FATTORE 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) Dislocazione angolare >35 D AM FATTORE 0,90 0,8 0,7 0,52 0,57 GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO E GIUDIZIO BUONO SCARSO E CM 0,9 FATTORE 0,90 FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA F FM FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO) AZIONI/MIN. 8 ORE 2 ORE ORA (LUNGA) (MEDIA) (BREVE) <0, <0,2 to <=0, 0,2 0, >5 0,85 0,85 0,8 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,27 0,22 0,8 0,95 0,95 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,97 0,94 0,9 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,4 0,37 MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM NO SI G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 0,60 NO SI H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 0,85 20 KG. DI PESO PESO LIMITE EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO 4,5638 Kg. SOLLEVATO, PESO SOLLEVATO,4 INDICE DI PESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO 8/ 33
19 OPERAIO EDILE\MURATORE GRUPPO OMOGENEO 3B COSTANTE DI PESO (kg.) 8-45 ANNI <8 e >45 ANNI Uomini Donne CP ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO ALTEZZA (cm) >75 A VM 0,93 FATTORE 0,77 0,85 0,93 0,93 0,85 0,78 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO DISLOCAZIONE (cm) >75 B DM 0,87 FATTORE 0,97 0,93 0,9 0,88 0,87 0,86 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) DISTANZA (cm) >63 C HM FATTORE 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) Dislocazione angolare >35 D AM FATTORE 0,90 0,8 0,7 0,52 0,57 GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO E GIUDIZIO BUONO SCARSO E CM 0,9 FATTORE 0,90 FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA F FM FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO) AZIONI/MIN. 8 ORE 2 ORE ORA (LUNGA) (MEDIA) (BREVE) <0, <0,2 to <=0, 0,2 0, >5 0,85 0,85 0,8 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,27 0,22 0,8 0,95 0,95 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,97 0,94 0,9 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,4 0,37 MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM NO SI G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 0,60 NO SI H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 0,85 20 KG. DI PESO PESO LIMITE 8,20475 EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg. SOLLEVATO, PESO SOLLEVATO, INDICE DI PESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO 9/ 33
20 IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE GRUPPO OMOGENEO 4A COSTANTE DI PESO (kg.) 8-45 ANNI <8 e >45 ANNI Uomini Donne CP ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO ALTEZZA (cm) >75 A VM 0,93 FATTORE 0,77 0,85 0,93 0,93 0,85 0,78 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO DISLOCAZIONE (cm) >75 B DM 0,87 FATTORE 0,97 0,93 0,9 0,88 0,87 0,86 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) DISTANZA (cm) >63 C HM FATTORE 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) Dislocazione angolare >35 D AM FATTORE 0,90 0,8 0,7 0,52 0,57 GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO E GIUDIZIO BUONO SCARSO E CM 0,9 FATTORE 0,90 FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA F FM FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO) AZIONI/MIN. 8 ORE 2 ORE ORA (LUNGA) (MEDIA) (BREVE) <0, <0,2 to <=0, 0,2 0, >5 0,85 0,85 0,8 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,27 0,22 0,8 0,95 0,95 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,97 0,94 0,9 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,4 0,37 MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM NO SI G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 0,60 NO SI H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 0,85 20 KG. DI PESO PESO LIMITE EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO 4,5638 Kg. SOLLEVATO, PESO SOLLEVATO,4 INDICE DI PESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO 20/ 33
21 IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE GRUPPO OMOGENEO 4B COSTANTE DI PESO (kg.) 8-45 ANNI <8 e >45 ANNI Uomini Donne CP ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO ALTEZZA (cm) >75 A VM 0,93 FATTORE 0,77 0,85 0,93 0,93 0,85 0,78 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO DISLOCAZIONE (cm) >75 B DM 0,87 FATTORE 0,97 0,93 0,9 0,88 0,87 0,86 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) DISTANZA (cm) >63 C HM FATTORE 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) Dislocazione angolare >35 D AM FATTORE 0,90 0,8 0,7 0,52 0,57 GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO E GIUDIZIO BUONO SCARSO E CM 0,9 FATTORE 0,90 FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA F FM FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO) AZIONI/MIN. 8 ORE 2 ORE ORA (LUNGA) (MEDIA) (BREVE) <0, <0,2 to <=0, 0,2 0, >5 0,85 0,85 0,8 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,27 0,22 0,8 0,95 0,95 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,97 0,94 0,9 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,4 0,37 MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM NO SI G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 0,60 NO SI H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 0,85 20 KG. DI PESO PESO LIMITE 8,20475 EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg. SOLLEVATO, PESO SOLLEVATO, INDICE DI PESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO 2/ 33
22 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE VALUTAZIONE DELL INDICE DI SOLLEVAMENTO VALORE INDICE SOLLEVAMENTO SITUAZIONE PROVVEDIMENTI Inferiore a 0,75 ACCETTABILE Nessun provvedimento. Compreso tra 0,75 e Superiore a LIVELLO DI ATTENZIONE RISCHIO Non è necessario uno specifico intervento, si consiglia l informazione e la formazione del personale. Sorveglianza sanitaria (annuale). Informazione e formazione del personale. TABELLA CONCLUSIVA: GRUPPO OMOGENEO MANSIONE COSTANTE DI PESO VALORE INDICE DI SOLLEVAMENTO IMPIEGATA/O - < 0,75 2 A OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE 20 Kg,4 2 B OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE 25 Kg, 3 A OPERAIO EDILE /MURATORE 20 Kg,4 3 B OPERAIO EDILE /MURATORE 25 Kg, 4 A IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE 20 Kg,4 4 B IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE 25 Kg, MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Viene effettuata la sorveglianza sanitaria specifica a tutti i lavoratori soggetti al rischio e l aggiornamento della formazione e informazione. 22/ 33
23 LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ADDETTI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI L art. 68, comma 2, punto d) del D. Lgs. 8/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende: Accertamenti preventivi per valutare l eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico, Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore, Tali accertamenti comportano l espressione di giudizi di idoneità e comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate allo specifico rischio, ossia, lesioni del rachide dorso-lombare. Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo preventivo e destinare a verificare, prima dell avvio al lavoro e poi nel tempo l adeguatezza del rapporto tra specifica condizione di salute e specifica di lavoro dei lavoratori. Si possono individuare obiettivi più specifici della sorveglianza, quali: Identificare eventuali condizioni negative di salute ad uno stadio precoce al fine di prevenirne l ulteriore decorso Identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per quali vanno previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori Contribuire all accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale Verificare nel tempo l adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione adottate Raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti. In fase di assunzione si tratta di sottoporre a screening quelle patologie del rachide anche di natura non lavorativa la cui presenza potrebbe rilevarsi la cui presenza potrebbe rilevarsi incompatibile con la specifica condizione di lavoro anche per i livelli di esposizione relativamente sicuri per la grande maggioranza della popolazione. La sorveglianza sanitaria periodica, ha invece, finalità diverse e più ampie di quella preventiva. Essa va attivata per tutti i soggetti esposti a condizioni di movimentazione manuale di carichi in cui l indice di movimentazione sia risultato, alla valutazione del rischio, superiore a. La cadenza dei controlli andrà stabilita dal medico competente scelga di adottare periodicità differenziate per i singoli soggetti. In linea di massima si stabilisce una periodicità triennale per monitorare soggetti esposti a condizioni di movimentazione con relativo indice compreso tra e 3, e età compresa tra 8 e 45 anni. Qualora l indice fosse superiore, per il periodo necessario a ridurre il rischio lavorativo, sarà bene aumentare la frequenza dei controlli sanitari mirati (annuale e/o biennale). Per i soggetti più giovani e per ultraquarantacinquenni la periodicità dei controlli dovrebbe di norma essere biennale. MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE Nella introduzione si è fatto un breve cenno alla specificità della forma e delle funzioni statiche e dinamiche del rachide. Tali proprietà sono uniche nel regno animale e si sono consolidate nel corso della evoluzione caratterizzando e perfezionando la stazione eretta. E interessante osservare, come risulta dagli studi di antropologia e paleontologia, che negli ominidi risalenti a più di 3 milioni di anni fa la stazione eretta è la caratteristica che contraddistingue la specie umana ben prima dello sviluppo della scatola cranica, del linguaggio, della capacità di fabbricare utensili, etc. Tale postura, per essere mantenuta, comporta lo svolgimento da parte del rachide di lavoro muscolare complesso, continuo e con un consumo di energia. La posizione fissa (statica) è ottenuta tramite un gioco di tiranti e di leve della muscolatura posteriore del rachide che genera equilibrio tra forza di gravità e tensione/trazione dei muscoli. Si comprende dunque come le curvature fisiologiche della colonna vertebrale nella stazione eretta assumono un valore e una configurazione differente rispetto ai quadrupedi o anche a quei primati che non hanno seguito la nostra evoluzione, nei quali gli impulsi della forza di gravità vengono scaricati sui quattro piloni degli arti. Ecco dunque perché avvertiamo facilmente disagio o fastidio alla schiena, quando non vero e proprio dolore, dopo una prolungata stazione eretta o seduta o dopo un utilizzo scorretto o eccessivo delle notevoli proprietà del nostro rachide. Il settore lombare è quello predominante e conferisce le maggiori libertà di movimento del tronco rispetto agli altri 23/ 33
24 distretti della colonna. E utile sapere che il dolore lombare acuto, (lombalgia o low back pain) - il comune mal di schiena - è assai diffuso nella popolazione generale di tutti i paesi e non è certo una malattia professionale. Si tratta anzi, di una malattia multifattoriale che può essere correlata alla adozione di posture scorrette anche, ma non solo, durante il lavoro. Esso può dipendere da molte cause, inclusi difetti congeniti, fattori genetici o legati alle dimensioni corporee, disfunzioni neurologiche, stress emozionali e socio-economici, disturbi psicosomatici ed altro ancora. Ci sono quindi molti motivi per decidersi ad adottare, anche nella vita extralavorativa, misure di comportamento e di igiene della postura che ci aiutino a proteggere questa delicata e importante parte del nostro corpo. Per imparare ad assumere un corretto atteggiamento in generale si raccomanda di apprendere e praticare costantemente esercizi per preservare e rinforzare la schiena. Un esempio di tali esercizi viene suggerito nel prossimo capitolo. Esiste anche la possibilità di frequentare appositi corsi di ergonomia e igiene della postura che trattano in generale i seguenti argomenti: definizioni di centro di gravità e base di appoggio; conoscenza e pratica delle condizioni di maggior stabilità in diverse posture; educazione gestuale e posturale; apprendimento del gesto ergonomico, cioè di quel movimento che più si adatta a seconda del compito lavorativo da eseguire; rilassamento e stretching (stiramento). Per assumere un atteggiamento corretto ogni volta che si deve effettuare la movimentazione manuale di un carico occorre tenere bene in mente alcune raccomandazioni, che costituiscono i principi e i contenuti da applicare anche in campo formativo e nell addestramento nella maggior parte delle attività, a cura dei datori di lavoro. Avere bene in mente e sapere adottare al bisogno ogni raccomandazione, costituisce un valido presidio di prevenzione di qualsiasi alterazione del rachide, sia che la movimentazione di carichi avvenga nella quotidiana attività lavorativa sia che la si effettui nella vita extralavorativa. Per eseguire in maniera corretta la movimentazione manuale dei carichi, occorre: non superare mai i limiti di peso del carico sopra richiamati; evitare la flessione del rachide, puntando sempre al massimo equilibrio evitare di sottoporre la colonna vertebrale ed il resto del corpo a tensioni meccaniche nocive, attenendosi alle regole di seguito illustrate. Chiedere informazioni ai dirigenti e ai preposti sul peso e sul centro di gravità del carico, ove non riportato chiaramente sui contenitori dei pesi da movimentare. Infatti un carico può essere più pesante di quanto sembri oppure disposto male all interno di un contenitore ed indurre un soggetto non pronto a fare uno sforzo muscolare troppo grande, che può provocare sbilanciamento del corpo. 24/ 33
25 Se il carico è pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) è necessario attenersi alla seguente sequenza di azioni: prendere posizione vicino al carico, di fronte alla direzione di spostamento, con i piedi su una base stabile e leggermente divaricati a circondare parzialmente il carico; Così facendo si allontanano i rischi di squilibrio, si ottiene un maggior controllo dello sforzo e si avvicina il centro di gravità corporeo a quello del carico da sollevare. flettere le anche e le ginocchia e non la colonna; La pressione sui dischi e i corpi vertebrali, imposta dall inclinazione del tronco e dal carico supplementare, sarà contenuta e molto più sopportabile; tendere i muscoli della schiena prima di spostare il carico ed afferrare il carico con una presa sicura; Tendendo i muscoli della schiena si favorisce il sostegno della colonna durante lo sforzo e ogni situazione imprevista sarà meglio gestita. Una presa sicura, poi, è estremamente importante. Infatti, cedimenti o scivolamenti delle mani possono portare a movimenti a scatto o incontrollati che possono creare problemi o causare infortuni. 25/ 33
26 portare a movimenti a scatto o incontrollati che possono creare problemi o causare infortuni. Riducendosi le distanze tra i centri di gravità ogni movimento diventa più semplice ed equilibrato e si ottiene un controllo migliore dello sforzo; eseguire il movimento con gradualità e senza strappi; Il movimento graduale evita eventuali tensioni muscolari che potrebbero causare strappi o eccessiva pressione sui dischi vertebrali. Esaminando nel suo complesso questa tecnica di sollevamento a ginocchia flesse è opportuno osservare quanto segue: deve esserci una effettiva riduzione della distanza tronco-carico e il peso deve trovarsi tra le ginocchia; se per ipotesi, a causa del volume eccessivo, il carico venisse sollevato davanti alle ginocchia, si avrebbe l effetto contrario di un aumento della forza applicata sulle vertebre lombari; il carico non deve essere troppo pesante, poiché la forza dei muscoli delle gambe è inferiore a quella che può essere sviluppata dai muscoli erettori della schiena; quando si solleva un carico troppo pesante, chinati e con le ginocchia flesse, si tende d istinto a sporgersi in avanti con il tronco per utilizzare la forza dei muscoli della schiena. In tal caso, si cadrebbe nell errore di operare il sollevamento a schiena flessa. 26/ 33
27 Se il carico è molto pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) e non è possibile ricorrere ad un ausilio meccanico o di altre persone, occorre : tentare di far scivolare il carico, appoggiandolo su tappeti, rulli, ecc., senza inarcare mai la schiena in avanti o indietro, spingendolo anziché tirarlo; preferibilmente aiutarsi mettendo sotto il carico da spostare un carrello i carrelli a quattro ruote, se non hanno timone o apposite barre di tiro, devono essere spinti (e non tirati) e devono essere caricati in modo che l operatore possa vedere dove si sta dirigendo Tenere le mani in modo da evitare di essere stretti pericolosamente tra carrello ed ingombri fissi (pareti, colonne, ecc.); 27/ 33
28 Non trasportare carichi dove il pavimento non è uniforme (buche, sporgenze, salti o gradini) senza che siano state prese le necessarie precauzioni. Anche se il carico è leggero, purché superiore a Kg. 3, (solo al di sotto di questo peso, infatti, il rischio di lesioni è generalmente ritenuto trascurabile) occorre seguire alcune regole: è meglio effettuare più volte il tragitto con un carico minore che fare meno tragitto con carichi più pesanti; se l oggetto è munito di manico, si può portare lungo il corpo (ovviamente se non è troppo pesante) con l accortezza di cambiare frequentemente il lato; 28/ 33
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno art. 167, D.Lgs. 81/2008 Movimentazione manuale dei carichi
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