CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

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2 Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI. _ Confederazione Italiana Federazioni Autonome E F.I.A.DEL S.P. (Federazione Italiana Autonoma del Settore Privato) CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Settore Commercio, Servizi e Trasporti (IN VIGORE DAL 18-giugno-2010 AL 17-giugno-2013) 1

3 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI, DEI SERVIZI E DEI TRASPORTI. L'anno duemiladieci il giorno 18 del mese di giugno in Roma tra la FED.AR.COM., (Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI), con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 185 e cod. fisc , rappresentata dal Presidente Nazionale, Rag. EMANUELE CAFÀ la C.I.F.A. (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) con sede in Roma, Via Appia Nuova, 185, cod. fisc rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Sig. Micheleantonio Patti; E La FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato) con sede in Roma Via Innocenzo n. 11 Rappresentata dal Segretario Generale Francesco Garofalo si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro. Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti. Sig. EMANUELE CAFÀ Sig. MICHELEANTONIO PATTI Sig. FRANCESCO GAROFALO PREMESSA Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento. Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un ottica di rilancio reale dell occupazione, fattore indispensabile per un espansione strutturale dell economia e della produttività del Paese. Il contratto si muove nelle logiche dettate dall Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. I Governi dell Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell ambito del dialogo sociale. Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all esercizio dell impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea. 2

4 Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all Ente Bilaterale pariteticamente già costituito l esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente C.C.N.L. di mettere le aziende del settore del commercio e dei servizi e dei trasporti, nelle condizioni di poter sostenere l occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l aspetto puramente sociale. Si è ritenuto opportuno sottoporre alla stessa disciplina contrattuale tutte le categorie della piccola e media impresa (PMI) del commercio e assimilabili sotto l aspetto normativo generale, sia per quanto attiene agli obblighi nei confronti della burocrazia e degli enti competenti di cui anche quelli previdenziali ed assistenziali per quanto attiene al rapporto con il personale dipendente. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. PARTE GENERALE TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Art. 1 - Sfera di applicazione Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese commerciali e dei servizi e, dalle società cooperative e loro consorzi, associate alle organizzazioni stipulanti, direttamente o indirettamente tramite associazioni territoriali aderenti, operanti nei settori medesimi., di cui all Allegato A - elenco secondo i codici Istat Ateco Inoltre, ricadono nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività assimilabili a quelle di cui all allegato A. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro. TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 2 - Livelli I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli alle quali corrispondono 7 (sette) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili. I valori minimi mensili sono quelli risultanti dalla tabella di cui all allegato B. 3

5 I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Le parti demandano all Ente Bilaterale il compito di approfondire i termini connessi alla classificazione del personale. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL per le relative applicazioni. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, e rimandando per ulteriori esemplificazioni al successivo art. 4. si riportano le seguenti declaratorie: QUADRO Appartengono ai quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato che, all interno delle direttive generali imposte dall imprenditore e dai dirigenti dell azienda : a) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa; b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, di responsabilità ed elevata professionalità, alla ricerca e definizione di progetti, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo di determinati risultati. PRIMO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzati da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidati, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. SECONDO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. TERZO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica. QUARTO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche. 4

6 QUINTO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche. SESTO LIVELLO A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. SETTIMO LIVELLO Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti. DICHIARAZIONE A VERBALE Agli effetti della interpretazione e dell applicazione del presente contratto collettivo la dizione lavoratore e/o dipendente si intende indicativa della categoria, quadri, impiegati ed operai. Art. 3 Inquadramento unico In relazione a quanto previsto dall articolo precedente resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie con i relativi profili esemplificativi e le diverse qualifiche vale quanto segue: Livello Impiegati Operai Q Quadro I Impiegati prima categoria II Impiegati seconda categoria III Impiegati terza categoria Operaio specializzato provetto IV Impiegati quarta categoria Operaio specializzato V Impiegati quinta categoria Operaio qualificato VI Primo impiego Operaio comune VII Operaio addetto alla pulizia Operaio Da 3 a 5 Apprendisti Livello di inquadramento Art. 4 - Esemplificazione delle qualifiche Esemplificazione delle qualifiche dei dipendenti valide per tutte le imprese rientranti nel presente accordo. Dichiarazione a verbale: La contrattazione nazionale non può indicare in maniera completa tutte le possibili figure professionali presenti nelle imprese interessate al presente contratto del variegato e dinamico mondo del terziario, sempre in evoluzione, dove nascono ogni giorno figure aziendali innovative. Le parti concordano che la oggettiva difficoltà di elencare tutte le possibili mansioni rientranti nei diversi livelli di inquadramento, nonché le figure professionali oggi non ancora esistenti (si pensi che qualche anno fa non esistevano professioni quali il RESPONSABILE DELL AGGIORNAMENTO del Sito Web, o webmaster!) potrà essere superata nelle aziende con più di 15 dipendenti attraverso la costruzione di una tabella di inquadramento che tenga conto dell effettività delle mansioni svolte dalle varie figure in concreto L esemplificazione che segue è pertanto indicativa, in particolare se la tabella di collegamento tra i livelli e le effettive figure professionali dell organigramma presenti in concreto in azienda viene concordata in sede di contrattazione aziendale con 5

7 l RSA. Tale procedura si potrà adottare anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti di concerto con la commissione di conciliazione provinciale. LIVELLO - QUADRO ESEMPLIFICAZIONE 1) Responsabile di servizio amministrativo; 2) Responsabile di servizio commerciale; 3) Responsabile di servizio di produzione; 4) Responsabile di servizio EDP; 5) Progettista di complessi ed opere; 6) Ricercatore; 7) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. LIVELLO I ESEMPLIFICAZIONE 1) Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro sindacale e legale; 2) Capo EDP, analista sistemista; 3) Capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti; 4) Capo e/o esperto di sviluppo organizzativo; 5) Capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, di uffici studi; 6) Tecnico programmatore di macchine elettroniche complesse; 7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione. LIVELLO II ESEMPLIFICAZIONE 1) Vice capo ufficio; 2) Capo settore; 3) Impiegato con laurea o titolo equipollente; 4) Chimico di laboratorio; 5) Specialista di controllo di qualità; 6) Revisore contabile; 7) Analista di procedure organizzate; 8) Tecnico programmatore di macchine elettroniche; 9) Viaggiatore o piazzista di prima categoria, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico; 10) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione. LIVELLO III ESEMPLIFICAZIONE 1) Contabile amministrativo incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci consuntivi e preventivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi; 2) Operai specializzati provetti, caporeparto; 3) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione. 6

8 LIVELLO IV ESEMPLIFICAZIONE 1) Impiegato di concetto; 2) Analista programmatore C.E.D. - Corrispondente con Mansioni di concetto; Tecnico diplomato responsabile degli impianti tecnici; 3) Viaggiatore o piazzista, assunto stabilmente dall'azienda con incarichi di collocare gli articoli trattati dalla medesima; 4) Operai specializzati, caporeparto, capo squadra; 5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione. LIVELLO V ESEMPLIFICAZIONE 1) Impiegato d'ordine; 2) Fatturista; Preparatore di commissione; Dattilografo; Schedarista; Operatore su macchine contabili non richiedenti elevata capacità; Addetto al centralino telefonico; 3) Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di normale difficoltà; 4) Conduttore di carrelli elevatori; Addetto alla manovra dei vagoni, Manovratore di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento; Trasporto carico scarico di materiali; 5) Manutentore meccanico od elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e riparazioni di guasti; 6) Conducente di automezzi fino a 35 q.li; 7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione. 8) Caposquadra. LIVELLO VI ESEMPLIFICAZIONE 1) Operaio comune; 2) Fattorino; Guardiano diurno e/o notturno; Custode; Usciere; Imballatore; Portapacchi; 3) Conducente di motofurgone e motobarche; 4) Personale di fatica e/o pulizia; 5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione. LIVELLO VII ESEMPLIFICAZIONE Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti. TITOLO III - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTI MANSIONI - JOLLY Art. 5 - Mansioni promiscue Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà adibito nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte. Art. 6 - Mutamento di mansione Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della nuova mansione. 7

9 Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore e si concluda entro un tempo determinato. Art. 7 - Jolly Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa. L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte. TITOLO IV - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA Art. 8 - Assunzione L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di legge. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni: 1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro; 2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 3) la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto dal presente contratto; 4) la qualifica e il livello d'inquadramento; 5) il trattamento economico. La lettera di assunzione deve inoltre contenere il cognome e nome o la ragione sociale, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro o società. L'Azienda deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente contratto. Art. 9 - Documenti necessari Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: 1) dichiarazione nei modi previsti dalla legge relativa allo stato occupazionale (decreto legislativo 297 del 19/12/2002 art. 3 e D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 46); 2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso; 3) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge; 4) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali; 5) accettazione della lettera di assunzione; 6) altri documenti e certificati che l'azienda richiederà per le proprie esigenze. Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale di data non superiore a tre mesi. Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti. Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti. 8

10 L'Azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Art Visita pre - assunzione Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato. Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore, nei modi previsti dalla legge. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore. TITOLO V - PERIODO DI PROVA Art Periodo di prova La durata massima del periodo di prova non potrà superare: Livello Quadro Centoventi giorni Di effettiva prestazione lavorativa I Cento giorni Di effettiva prestazione lavorativa II Ottanta giorni Di effettiva prestazione lavorativa III Sessanta giorni Di effettiva prestazione lavorativa IV Sessanta giorni Di effettiva prestazione lavorativa V Sessanta giorni Di effettiva prestazione lavorativa VI Sessanta giorni Di effettiva prestazione lavorativa VII Sessanta giorni Di effettiva prestazione lavorativa Apprendisti Sessanta giorni Di effettiva prestazione lavorativa Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto. Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia o infortunio, di esperire la prova per il tempo minimo necessario,non considerandosi i giorni di assenza per malattia o infortunio, ma ricominciando a conteggiare i giorni della prova dal primo giorno in cui il lavoratore riprende a lavorare. Il lavoratore in prova non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia o infortunio alcuna integrazione da parte del datore di lavoro rispetto a quanto corrisposto dagli enti assicurativi e previdenziali (inail inps) Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio. TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO Art Orario di lavoro 9

11 Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 (quaranta) ore settimanali, distribuiti su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni lavorativi. Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno dell'azienda che all'esterno, le soste previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l orario di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo. Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro. L orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico produttive, meglio specificate nei comma successivi. La durata massima dell orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni è di 48 ore medie, che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi. Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge agli uffici competenti. Il computo della media della durata dell orario settimanale di lavoro è individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro prestato per il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare slittare in avanti il termine del periodo a seguito di interruzione imprevista dell attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con periodi di minore intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale flessibilità, porrebbero l azienda innanzi all esigenza di attivare ore di lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali dell attività negli altri periodi. Il ricorso alla flessibilità, è possibile anche per tutte quelle attività che pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di stagionalità produttiva nell arco dell anno, sono invece caratterizzate da una oscillazione della produzione tipica del settore, quale, ad esempio, il settore alimentare del fresco altamente deperibile. Resta comunque inteso che l attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori. L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, oppure non sottoposti ad alcun controllo, in quanto lavoratori in trasferta, tipo il personale viaggiante, o personale inviato a svolgere dei lavori fuori dalla sede aziendale in assenza di personale direttivo responsabile del cantiere o della prestazione, è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. In assenza di norme specifiche, per questa tipologia di lavoratori, la contrattazione aziendale, o individuale, potrà stabilire diverse modalità di computo delle ore lavorative effettive e retribuibili, che tengano conto della effettività, della modalità e della continuità della prestazione, nonché della possibilità degli stessi lavoratori di autodeterminare i parametri ( tempi, modi, pause) della prestazione stessa. La stessa possibilità, di contrattazione aziendale o individuale, in ordine alla determinazione dell orario effettivo di lavoro e retribuibile vale per il personale direttivo e/o assimilabile le cui attività si svolgono in piena autonomia con libertà di determinare tempi, modi e pause, anche se svolte all interno della sede normale di lavoro. Si rimanda, in particolare all art. 34. La distribuzione dell orario di lavoro per le aziende che commercializzano merci altamente deperibili può essere variata, al fine di evitare i danni conseguenti al deperimento fisico delle merci, per imprevedibili e 10

12 giustificate esigenze tecnico produttive, previa tempestiva comunicazione ai lavoratori. Eventuali altre clausole di elasticità e flessibilità possono essere previste dalla contrattazione aziendale. La contrattazione aziendale può inoltre disciplinare i contratti di lavoro ripartito (job sharing) e di lavoro a chiamata (job on call) secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per i quali, in mancanza, per l attivazione di tali modalità ed altre forme contrattuali eventualmente previste si richiamano le rispettive norme di legge. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme di legge, in particolare per i minorenni e altre categorie o situazioni particolari. TITOLO VII - LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO FESTIVO - SUPPLEMENTARE Art Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. E' facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto. Si intendono per ore straordinarie, quelle eccedenti l'orario normale di lavoro, effettivamente svolto, previsto dal presente contratto. Non si calcolano dunque ai fini dello straordinario le ore non lavorate per qualsiasi ragione. Le ore lavorate nella settimana, saranno remunerate ordinariamente fino alla 40esima ora di effettiva prestazione e le successive con le previste maggiorazioni.( Es: il lavoratore da Lunedì a Venerdì lavora effettivamente 32 ore perché Mercoledì ha preso un giorno di ferie. Se sabato lavora altre 8 ore, queste dovranno essere retribuite in aggiunta ma senza le maggiorazioni. Se invece sabato lavorasse 10 ore: 8 ore si dovrebbero retribuire senza maggiorazione mentre 2 ore con le previste maggiorazioni del caso). Il lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo viene retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazioni: 1) lavoro straordinario... 15% 2) lavoro festivo...30% 3) lavoro festivo straordinario...45% 4) lavoro notturno % 5) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati....25% 6) lavoro eccedente l orario normale multi periodale...5% 7) lavoro notturno a carattere continuativo che può eseguirsi esclusivamente di notte...15% 8) lavoro notturno straordinario...30% 9) lavoro festivo notturno...45% 10) lavoro festivo notturno straordinario...55% 11) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti...5% 12) lavoro supplementare per i lavoratori part time fino a 40 ore settimanali... 5% Il periodo notturno è compreso tra le ore 23 e le ore 6 del mattino. Per lavoratore notturno si intende chi svolge almeno tre ore di lavoro durante il periodo notturno. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni di cui all'art

13 Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla legge. TITOLO VIII - LAVORI DISAGIATI Art Lavori disagiati Per quanto concerne particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro le parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari. Inoltre, la contrattazione aziendale potrà prevedere delle maggiorazioni retributive per i lavoratori che operano in tali condizioni di disagio. TITOLO IX - LAVORO A COTTIMO Art Cottimo E ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per legge. Le tariffe di cottimo devono garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore del 5% (cinque per cento) del minimo di paga base nazionale. La suddetta condizione si presume realizzata quando gli operai a cottimo nel medesimo gruppo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 5% (cinque per cento). Nel caso in cui un operaio, a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del minimo. TITOLO X - LAVORO A SQUADRE Art Lavoro a squadre E' considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo può allontanarsi dal posto di lavoro, ed anche uscire fuori dall'impresa. TITOLO XI - SOSTE - SOSPENSIONE E RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI Art Soste Per soste di breve durata, quando nel loro complesso non superano i 30 minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle soste stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta dovesse perdurare e l'azienda trattiene il dipendente, allo stesso è dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza. 12

14 Art Sospensione del lavoro In caso di sospensione del lavoro, o riduzione delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto, per decisione della direzione aziendale, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione/riduzione, salva la facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore non lavorate ma retribuite. Ove non ricorrano gli estremi per richiedere l attivazione degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro può accordarsi con i lavoratori, con l intervento delle Rsa o Rsu, se presenti, per stabilire una sospensione anche rotazione per periodi di una settimana per ciascun lavoratore coinvolto. Potranno altresì essere stipulati contratti di solidarietà difensivi. In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non matura alcuna mensilità aggiuntiva. TITOLO XII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA - FERIE - PERMESSI Art. 19 Riposo settimanale Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento. Si rinvia in particolare alle norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale. Si dovrà tenere conto anche delle particolari esigenze delle imprese alimentari che trattano prodotti freschi altamente deperibili e tutte le attività interessate a fenomeni di concentrazione della domanda in particolari momenti dell anno. Il riposo settimanale coincide di norma con la Domenica, ma per le particolari attività e situazioni su richiamate ed in ogni caso per giustificabili esigenze può essere individuato in un giorno diverso dalla Domenica. Oppure, occasionalmente, può essere spostato concedendo un giorno di riposo compensativo e corrispondendo la maggiorazione come previsto. Per tenere conto delle esigenze legate al culto di particolari religioni, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze e le possibilità aziendali, il datore di lavoro potrà concedere allo stesso lavoratore richiedente, o più lavoratori in gruppo, il riposo settimanale in un giorno diverso dagli altri lavoratori. Art Festività Sono considerati festivi, quindi dovranno essere retribuiti anche se non lavorati, i giorni appresso specificati: a) festività nazionali 25 aprile - ricorrenza della liberazione; 1 maggio - festa dei lavoratori. 2 giugno - festa della repubblica b) festività infrasettimanali il primo giorno dell'anno; l'epifania; il giorno del lunedì di Pasqua; il 15 agosto - festa dell'assunzione; il 1 novembre - Ognissanti; l'8 dicembre - Immacolata Concezione; 13

15 il 25 dicembre - Natale; il 26 dicembre - S. Stefano; la solennità del Santo Patrono. Se le suddette festività cadono di Domenica, oppure nel giorno del riposo settimanale se diverso dalla Domenica, dunque non sono godute, in aggiunta alla paga mensile sarà corrisposto un importo pari alla retribuzione giornaliera lorda. Nei suddetti giorni dovranno, altresì, essere retribuite le ore eventualmente lavorate, con le maggiorazioni previste. Art Ferie Il personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane, salvo diverse prescrizioni di legge, retribuito. Il datore di lavoro all inizio di ogni anno, o di un periodo diverso stabilito con i lavoratori, redige il piano delle ferie tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell azienda e per quanto possibile delle richieste dei lavoratori. Le ferie potranno essere frazionate ma il lavoratore deve godere nell anno un periodo continuativo di almeno due settimane. Si rinvia alle norme di legge in vigore. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore dalle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute non recuperabili perché non godute a causa dell improvviso rientro, purché documentate e anche per i propri familiari se questi debbono rientrare a seguito del lavoratore nella propria residenza abituale per riprendere il lavoro. Inoltre, il datore di lavoro dovrà remunerare le ore lavorate dopo il richiamo improvviso dalle ferie con una maggiorazione del 30%, per un periodo equivalente al residuo delle ferie che si stavano godendo. In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno. Art. 22 Permessi retribuiti Ad ogni lavoratore saranno concessi ogni 60 ore di lavoro effettive, computando, solo a tal fine, anche le ore di malattia o infortunio, 1 ora di permesso retribuito, corrispondenti per un lavoratore che presta la sua attività lavorativa 40 ore settimanali medie (o fisse) ad un massimo di 32 ore annue. I permessi non usufruiti entro i sei mesi dell anno successivo alla maturazione saranno monetizzati e retribuiti. Resta inteso che l azienda concederà gli altri permessi retribuiti o non, in base alle disposizioni di legge. I permessi saranno usufruiti a richiesta del lavoratore con un congruo preavviso (almeno 3 giorni) e in accordo con l azienda in considerazione delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Art Permessi parentali Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio

16 La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. Per detti riposi è dovuta dall'inps un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre ami, dietro presentazione di certificato medico. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n.903. I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n 1204, e al trattamento di fine rapporto. TITOLO XIII - CONGEDO MATRIMONIALE - MATERNITA Art. 24 Congedo matrimoniale Al dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante tale periodo sarà corrisposto il trattamento previsto per legge. Per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile, mentre l'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto. Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal dipendente, salvi casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo, tramite il certificato di matrimonio. I casi di gravidanza e puerperio, nonché gli altri eventi e stati legati alla maternità, sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Durante il periodo di astensione obbligatoria, o di interdizione dal lavoro disposta dall autorità sanitaria, il datore di lavoro non dovrà integrare il trattamento economico previsto dalla legge a carico degli enti preposti, salvo quanto e se diversamente 15

17 previsto dalla stessa normativa. Al padre del bambino/a, o al coniuge/convivente della madre del nascituro, spettano, dopo il parto, due giorni di permessi retribuiti. TITOLO XIV - TRASFERTE - MEZZI DI TRASPORTO Art. 26 Spese sostenute dai dipendenti per le trasferte Al dipendente in trasferta e/o missione, spetta il rimborso dell'importo del viaggio, vitto e alloggio e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'azienda, preventivamente autorizzate. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'impresa. Il trattamento fiscale e previdenziale di tali somme sarà effettuato secondo le disposizioni di legge in materia vigenti al momento. Per il personale viaggiante, o le cui mansioni prevedono normalmente che l attività lavorativa si svolga fuori dalla sede principale dell azienda, valgono gli accordi aziendali, gli usi e gli accordi individuali. Art. 27 Impiego mezzi di trasporto propri Ai dipendenti cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione di loro proprietà, saranno rimborsati i costi sostenuti per l uso di tali mezzi secondo accordi o prassi aziendali. TITOLO XV - MALATTIE - INFORTUNI Art. 28 Malattie e infortuni Nei casi di malattia, il lavoratore deve dare immediata comunicazione all azienda, salvo giustificato motivo, e trasmettere la relativa certificazione medica entro due giorni successivi all assenza dal luogo di lavoro. In caso di assenza per malattia, viene assicurato il seguente trattamento: Periodo di comporto Solo per i lavoratori dipendenti non in prova: 1. mantenimento del posto di lavoro, per assenza continuativa per malattia fino ad un massimo di sei mesi, anche a cavallo di due anni solari; 2. mantenimento del posto di lavoro per assenze a causa di malattia, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni) nel periodo di tre anni, o periodo inferiore, dovute anche ad eventi morbosi diversi; 3. mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa per infortunio, solo se avvenuto durante il lavoro, o malattia professionale nei casi assistiti dall INAIL, fino alla guarigione clinica documentata dall'apposito certificato.. Sarà garantito al lavoratore il posto di lavoro e l anzianità di servizio durante l assenza; 4. Nel caso di infortunio avvenuto al di fuori della prestazione lavorativa, ad eccezione dell infortunio in itinere, si applicano le stesse condizioni del punto 1, relativo alla malattia. Qualora l'interruzione per malattia o infortunio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Il lavoratore al termine del periodo di malattia o infortunio potrà richiedere un periodo di astensione facoltativa non retribuita fino a 12 mesi. Trattamento economico per malattia e infortunio 16

18 Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale, l'azienda corrisponderà al dipendente una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio e malattia professionale l'80% della normale retribuzione mensile o giornaliera per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal primo giorno di assenza, mentre nel caso di infortunio o malattia professionale inizia il giorno stesso dell evento. I primi 3 giorni di carenza INPS/INAIL vengono retribuiti nella percentuale del 60%; per la malattia la carenza viene pagata solo se l evento supera i sette giorni di calendario, mentre in caso di infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o malattia professionale la carenza viene pagata anche se l evento non supera sette giorni. L integrazione dell azienda non potrà in ogni caso superare il limite del 30% della retribuzione, ad esclusione dei giorni di carenza. Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dagli Istituti. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal servizio per malattia sono espletate dalle competenti autorità sanitarie. TITOLO XVI ANZIANITA DI SERVIZIO Art. 29 Anzianità di servizio L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda, computando come intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Gli aumenti periodici triennali sono pari al 3% (tre per cento) della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del triennio. TITOLO XVII MENSILITA AGGIUNTIVE Art ^ Mensilità In occasione delle feste natalizie l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione per 13^ Mensilità. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di 13^ e 14^ mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. A tal fine i mesi in cui si è lavorato almeno 15 giorni di calendario si computano per interi. Agli effetti della liquidazione della 13^ mensilità verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. TITOLO XVIII Ente Bilaterale 17

19 Art. 31 Ente Bilaterale Aziende Private (E.BI.A.P.) Mensilmente le aziende che aderiranno ed usufruiranno dei servizi dell Ente Bilaterale verseranno le somme previste dal redigendo regolamento, non appena entrerà in funzione, calcolate in percentuale sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro. L Ente Bilaterale provvederà alle prestazioni di assistenza, secondo un regolamento da predisporre dalle parti stipulanti, entro un anno dall'inizio di decorrenza del presente accordo. Nessun versamento è dovuto fino all entrata in funzione dello stesso Ente e per le aziende che non vi aderiscono. Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte dell Ente Bilaterale il trattamento previsto dalla legge , n 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati all Ente Bilaterale, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti e compatibilmente con le norme di legge in vigore. TITOLO XIX - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 32 Retribuzione La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a) paga base nazionale conglobata riportata nell ALLEGATO B ; b) premio produzione e presenza; c) eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 29; d) altri elementi derivanti da contrattazione di secondo livello, o contratti individuali. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, dividendo l'importo mensile con il divisore convenzionale 173. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26. Art. 33 Premio produzione e presenza Il Premio Produzione e Presenza viene erogato in aggiunta alle sole ore ordinarie effettivamente lavorate. Tale importo pari a 0,125 per ogni ora lavorativa ordinaria viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assistenziali. Art. 34 Quadri e personale direttivo Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito (Paga Base) dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse al ruolo, nonché alle modalità di svolgimento delle prestazioni viene riconosciuta una indennità mensile di funzione determinata nella misura di 200,00 ( duecento/00), indennità non soggetta alla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli enti assistenziali e/o previdenziali. Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna, modifica a quanto disposto dal RDL n. 692/23 e successive modifiche e integrazioni, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda e della cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità 18

20 dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23). Sono altresì da assimilare al personale direttivo i lavoratori la cui durata dell orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell attività esercitata, non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai lavoratori stessi. I lavoratori dipendenti di cui sopra, assimilabili ai quadri, hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 10% della paga base nazionale. Art. 35 Indennità di cassa Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 10% (dieci per cento) mensile della paga base nazionale. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno esse depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del dipendente. TITOLO XX - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA PAGA Art. 36 Corresponsione retribuzione La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'impresa, il nome e cognome del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute. Art. 37 Reclami sulla busta paga Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata su busta paga o documento equipollente dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno di pagamento. La parte di retribuzione non contestata sarà comunque normalmente corrisposta al lavoratore. TITOLO XXI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO Art. 38 Risoluzione del rapporto di lavoro Ciascuno dei contraenti nei casi previsti dalla legge può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 40. La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da parte del datore di lavoro per giusta causa nei casi previsti dalla legge o per una delle cause sotto elencate, non esaustive: 19

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