PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE EX ART

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1 PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE EX ART. 71 COSTITUZIONE OMICIDIO STRADALE: INTRODUZIONE DEI REATI DI OMICIDIO, LESIONI E DANNEGGIAMENTO STRADALI CONSEGUENTI ALLA GUIDA SOTTO L EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E CON L ABUSO DI ALCOOL E ALTRE NORME DI CONTRASTO ALL USO DI SOSTANZE ALCOLICHE Il crescente allarme sociale causato dall aumento preoccupante di incidenti stradali, per lo più provocati da automobilisti, soprattutto giovani e giovanissimi, che si pongono alla guida di motoveicoli e autovetture sotto l effetto di alcool e stupefacenti, impone un attenta riflessione non solo sull aspetto della prevenzione ma anche e soprattutto sul sistema penale posto a tutela dell incolumità dei cittadini. Allarme sociale reso ancor più evidente da un sistema sanzionatorio e processuale che non risponde all esigenze di giustizia delle vittime della strada. Il codice penale distingue cinque ipotesi in materia di alcoolismo. Innanzitutto tratta dell ubriachezza accidentale provocata da caso fortuito o forza maggiore. In questo caso nessun rimprovero può essere mosso al soggetto. In secondo luogo viene in essere l ubriachezza che può essere preordinata al fine di commettere un reato o prepararsi una scusa. In questo caso l imputabilità non viene né esclusa, né diminuita, ma si fa luogo ad un aumento di pena. In terzo luogo l ubriachezza abituale, ossia di chi è dedito all uso di bevande alcoliche e viene a trovarsi frequentemente in una stato di alterazione psico-fisica. L imputabilità non viene né esclusa, né diminuita, si fa luogo ad un aumento di pena, cui si aggiunge di regola una misura di sicurezza, che può essere costituita dal ricovero in una casa di cura e custodia oppure dalla libertà vigilata. Poi la cronica intossicazione di alcool. In questo caso i fenomeni tossici sono stabili e l ordinamento richiama lo stesso regime del vizio totale o parziale di mente. In ultimo il codice prevede l ubriachezza volontaria o colposa. Si ha la prima quando il soggetto si è ubriacato intenzionalmente o ha accettato il rischio di ubriacarsi; si ha la seconda quando il soggetto si è ubriacato per imprudenza o negligenza ma poteva prevedere ed evitare tale eventualità. In questi casi il codice dispone che l imputabilità non viene né esclusa e né diminuita. Quanto all azione degli stupefacenti, anche qui il codice distingue tra l intossicazione accidentale, preordinata, abituale, cronica e l intossicazione nelle due forme della volontaria e della colposa. Il codice sottopone tali casi al medesimo regime previsto per le corrispondenti forme di alcoolismo. Tra le varie ipotesi previste dal codice, occorre soffermarsi sull assunzione di alcool e stupefacenti volontarie, le quali rappresentano le cause più frequenti di incidenti mortali. Da tempo la migliore dottrina ha evidenziato come una interpretazione letterale dell art. 85/1 del codice penale, secondo il quale l agente per sottostare a pene deve essere imputabile (cioè avere la capacità di intendere e di volere) al momento del reato, condurrebbe all assurdo che l incapacità procuratasi anteriormente al reato dal soggetto, lo renderebbe perciò sempre non punibile. Occorre concludere che in determinati casi il soggetto deve ritenersi imputabile e responsabile, pur essendo incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Pertanto il problema dell imputabilità va risolta non solo sulla base dell art. 85, ma alla luce del superiore principio della responsabilità personale, in virtù del quale la responsabilità del soggetto sussiste, tra l altro, nell ipotesi di incapacità volontaria e colposa, che non esclude né diminuisce l imputabilità nei limiti in cui tale incapacità sia riconducibile nell ambito del dolo eventuale o della colpa cosciente. Al fine di comprendere la ratio del disegno di legge in oggetto, riteniamo opportuno soffermarsi sulla nozione di dolo e della particolare forma del dolo eventuale e la distinzione con la colpa cosciente. Sotto il profilo intellettivo il dolo è la rappresentazione del fatto, ma non necessariamente conoscenza, poiché il dubbio non esclude il dolo, pur non essendo conoscenza della realtà. 1

2 Sotto il profilo volitivo il dolo può essere intenzionale, che si ha quando la volontà è diretta alla realizzazione dell evento tipico ovvero eventuale, che si ha quando la volontà non si dirige direttamente verso l evento, ma l agente lo accetta come conseguenza eventuale, accessoria della propria condotta. L evento può dirsi accettato nei casi in cui l agente: si rappresenta almeno la possibilità positiva e concreta del verificarsi di esso; permane nella convinzione o anche nel dubbio che esso possa verificarsi; tiene, ciò nonostante la condotta, anche a costo di cagionare l evento, accettandone il rischio. Con una presa di posizione orientata verso la lesione del bene giuridico tutelato dall ordinamento, che nel nostro caso sono l incolumità pubblica, la vita e l integrità fisica delle persone. Nella colpa cosciente l evento, pur non essendo voluto dall agente, è tuttavia previsto come conseguenza concretamente possibile dell inosservanza della regola cautelare. Ma il soggetto ha il preciso convincimento che l evento non si verificherà. L istituto confina con il dolo eventuale, nel quale nell agente permane la convinzione o anche soltanto il dubbio che l evento possa verificarsi, accettandone il rischio. Pertanto è nell accettazione o meno del rischio che sta la differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale. Si ritiene che coloro che si pongono alla guida in uno stato non lucido non sono in grado di ritenersi convinti e certi che l evento non si verificherà, ma al contrario proprio per il loro particolare stato, accettano il rischio di provocarlo, rientrando la condotta nel dolo eventuale. Pertanto nel caso dell incapacità volontaria provocata da uso eccessivo di alcool e droghe, se l incapacità è piena, l agente risponde a titolo di dolo se si è posto in stato di incapacità prevedendo ed accettando il rischio del reato; nel caso essa sia parziale, risponderà sempre a titolo di dolo se al momento della commissione del fatto, questo fu da lui previsto e voluto. L automobilista, il quale ha assunto una quantità eccessiva di alcol o di droghe, pur sapendo che successivamente dovrà prendere la propria autovettura o altro mezzo per tornare a casa e non acconsente ad esempio ad un amico lucido di farsi sostituire alla guida ovvero, se ciò non sia possibile, tornare a casa con un taxi o altro mezzo, ben si rappresenta la possibilità di provocare un incidente dalle conseguenza anche mortali e ciò nonostante accetta il rischio di cagionarlo, rientrando in tal modo nell ipotesi del dolo eventuale. Il rischio di incidente grave cresce in maniera paurosa all'aumento del tasso alcolemico: fatto pari ad 1 il rischio di quando si è sobri, cresce a 380 quando il tasso alcolemico è pari o superiore a 1,5 g/l: in pratica, l'incidente grave non è più solo molto probabile, ma addirittura quasi sicuro. Ma anche semplicemente con valori compresi tra 0,5 e 0,9 g/l il rischio è 11 volte superiore! Le violazione per ebbrezza alla guida accertate nel periodo luglio-agosto 2007 ammontano a All attenzione del Parlamento non si vuole sottoporre solo i casi delle stragi del sabato sera, ma anche quelli dove criminalità ed emarginazione si legano in una morsa mortale come ad esempio nel caso di Appignano del Tronto (AP), nel quale un delinquente rom di ventidue anni ubriaco ha falciato con il suo furgone quattro ragazzi fra i 16 e i 18 anni e la difesa dell imputato ha chiesto un patteggiamento a tre anni e sei mesi per omicidio colposo plurimo e un mese di arresto per guida in stato di ebbrezza. Questa è la giustizia del nostro attuale ordinamento. Il disegno di legge che si sottopone all attenzione del Parlamento si propone, quindi, di offrire risposte concrete ai cittadini. Innanzitutto si introduce un nuovo capo, il IV, del Titolo VI del codice penale dedicato ai delitti contro l incolumità pubblica. Nei delitti di questa classe il bene giuridico viene tutelato anche quando viene semplicemente messo in pericolo; la ratio sta nel fatto che quando azioni o omissioni che ledono beni facenti capo ai singoli, manifestando una potenza espansiva che trascende il riferimento all individuo, si afferma la necessità di anticipare la tutela penale. La nozione di pubblica incolumità si è andata delineando e strutturando con riferimento alla sicurezza collettiva, identificandosi con il complesso delle condizioni necessarie ed indispensabili alla esplicazione primaria della convivenza collettiva, trattasi quindi, di reati plurioffensivi. L autonomia concettuale del bene giuridico protetto deriva dalla particolare tecnica di tutela, 2

3 in cui, in considerazione della potenza espansiva dell azione criminosa, vi è anticipazione della tutela individuale, prima ancora che la singola persona divenga bersaglio della condotta penalmente sanzionata. La messa in pericolo del bene protetto è in alcuni casi presunto, per la particolare violenza e diffusività della condotta. In altri casi si è provveduto a menzionare il pericolo concreto come requisito della fattispecie, che dunque va verificato dal giudice. L articolo 1 inserisce nel codice penale il capo IV (Dei delitti di comune pericolo per guida sotto l azione di sostanze stupefacenti, psicotrope o con abuso di alcool), e gli artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452- sexies, 452-septies. L articolo 2 inserisce nel codice penale l articolo 452-bis Atti contro la pubblica incolumità, distruzione e danneggiamento di impianti o cose di pubblica utilità. Il comma 1 punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da a , chiunque conduce un veicolo sotto l effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope o con abuso di alcool, ferma le sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, ovvero distrugga o danneggi impianti o cose di pubblica utilità. Oggetto specifico della tutela penale in relazione al delitto di guida in stato di ubriachezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti è la tutela da parte dell ordinamento di quel complesso di condizioni necessarie per la sicurezza della vita, dell integrità personale e degli impianti di pubblica utilità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente al riferimento a determinate persone. Il delitto può essere commesso da chiunque essendo un reato comune. L elemento materiale consiste nel fatto di porre in pericolo la pubblica incolumità. L azione si concreta nel compimento di atti aventi obiettivamente l idoneità a creare pericolo a causa della preordinata intossicazione da alcol o droghe. Il delitto in esame richiede due requisiti: innanzitutto che l agente, maggiorenne o minorenne, si ponga alla guida di un veicolo dopo aver assunto una dose di alcol superiore a quella consentita, ovvero dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope idonee ad alterare la percezione psico-fisica o entrambe; in secondo luogo occorre che compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, ciò al fine di non estendere l incriminazione, a condotte che, pur se riprovevoli, non comportano un pericolo concreto alle persone ma solo a beni materiali pubblici. Esempi di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità possono essere: guidare a velocità non consentita, o non rispettare le segnalazioni semaforiche, ovvero guidare a zig zag ecc.. Nel caso in cui l agente con la sua condotta distrugga o danneggi impianti o cose di pubblica utilità come ad esempio guarda-reil, semafori, cabine telefoniche, pali dell illuminazione, la pericolosità della condotta è in re ipsa. L evento è di pericolo, in particolare deve essere effettivo e non come mera possibilità o probabilità di pericolo; nel caso in cui non vengano coinvolte persone non basta l essersi posto al volante dopo aver assunto alcol o droghe per consumare il delitto, ma si richiede un requisito in più, ossia il compimento di atti capaci di creare un pericolo concreto alla pubblica incolumità. La competenza a giudicare questa fattispecie spetta al tribunale monocratico; la procedibilità è d ufficio; il fermo consentito. Il comma 2 consente al giudice di valutare casi di minore gravità per comportamenti con bassa pericolosità o per danni lievi a cose materiali, permettendogli di graduare la pena al caso concreto. L articolo 3 inserisce l art. 452-ter Morte della persona offesa. Il comma 1 prevede il caso in cui l agente in stato di ubriachezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente mortale di una persona, non è richiesto il compimento di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, ritenendo sufficiente la circostanza che l agente pur essendo consapevole di non essere idoneo alla guida, ha comunque accettato il rischio di provocare incidenti; in questo caso il pericolo si presume. E punito con una pena da dieci a diciotto anni tenendo conto che la forma di dolo eventuale è meno grave rispetto al dolo intenzionale e si prevede la multa da a

4 Il secondo comma prevede l aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso dai conducenti che esercitano l attività di trasporto di cose e persone. Infine il terzo comma prevede la pena non inferiore ad anni ventuno se il fatto ha determinato la morte di più persone e la multa da a La competenza a giudicare queste condotte è attribuita nella fattispecie al tribunale collegiale; la procedibilità è d ufficio, l arresto è obbligatorio; il fermo consentito. L articolo 4 inserisce la fattispecie delle lesioni. Il comma 1 disciplina il caso che dalla condotta antigiuridica dell agente si verifichi non la morte bensì delle lesioni personali; anche in questa fattispecie è sufficiente l essersi posto alla guida del veicolo consapevole di non esser in grado di guidare accettando il rischio di provocare incidenti. E prevista la reclusione da due mesi a due anni e la multa da a Il comma 2 prevede il caso se dal fatto deriva una lesione grave, si applica la reclusione da due a cinque anni e la multa da a ; se dal fatto deriva una lesione gravissima si applica la reclusione da quattro a otto anni e la multa da a ovvero vi è la diminuzione di un terzo rispetto alle ipotesi di cui all articolo 583 c.p. con l aggiunta della multa. Il comma 3 prevede la fattispecie che il fatto cagioni la lesione di più persone con un aumento della pena della metà. La competenza a giudicare nel caso di lesioni personali e gravi spetta al tribunale monocratico; per le lesioni gravissime o che vengano coinvolte più persone è competente il tribunale collegiale; la procedibilità è d ufficio; l arresto è obbligatorio; il fermo consentito. L articolo 5 introduce l articolo 452-quinquies che fornisce la nozione di veicolo in materia penale. Per veicoli si intendono non solo tutti quelli a motore, ma anche quelli a trazione animale o umana e quelli elettrici. L articolo 6 introduce l articolo 452-sexies pene accessorie ed altri effetti penali. Si introducono una serie di pene accessorie quali il ritiro della patente tra un anno e dieci anni per i casi più gravi. In ultimo si prevede la pubblicazione della sentenza su due quotidiani nazionali. L articolo 7 introduce l articolo 452-septies Computo delle circostanze. Le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all aggravante prevista per coloro che esercitano professionalmente l attività di trasporto di persone o cose (452-ter, secondo comma), tranne nel caso di minore degli anni diciotto (art. 98) ovvero per colui che pur concorrendo nel reato, abbia avuto minima importanza o vi è stato determinato (art. 114). L articolo 8 abroga il terzo comma dell articolo 589 c.p. in merito alla condotta colposa avendo la riforma lo scopo di rendere la condotta dolosa e conseguentemente sopprime le parole contenute nell articolo 590- bis. L articolo 9 modifica le contravvenzioni del libro III, titoli I, capo I, sezione III, paragrafo 2, del codice penale in materia di prevenzione dell alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza. Si affida la competenza nuovamente ad un giudice togato, in particolare al tribunale monocratico, togliendo la competenza al giudice di pace. Si ritiene che l allarmante abuso di sostanze alcoliche si sostanzi in un complesso fenomeno nel quale concorrono problematiche non solo giuridiche, ma anche sociologiche e psicologiche, e che non può essere affidato ad un giudice onorario chiamato a risolvere casi di microconflittualità, inoltre il sistema sanzionatorio previsto per il giudice di pace è inidoneo ad operare un efficace azione deterrente. Inoltre si propone un aumento generale delle pene detentive e pecuniarie e in alcuni casi l aggiunta, ove non prevista precedentemente, anche dell ammenda. Da sottolineare che in merito all art. 689 Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente si innalza il divieto di somministrazione da sedici a diciotto anni, al fine di contrastare il diffondersi dell uso di alcol tra i giovanissimi. 4

5 In merito all articolo 688 ubriachezza si aggiunge un ulteriore periodo che contiene l aggravante del caso in cui l agente oltre ad essere manifestatamente ubriaco, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, disturbi o molesti le persone. L articolo 10 prevede la creazione di un Fondo di Prevenzione. Le multe e le ammende irrogate vengono vincolate a programmi di prevenzione da effettuarsi attraverso il coordinamento del Ministero dell Istruzione, dell Università e Ricerca, della Salute e della Giustizia oltre a studi e ricerche relativi ai vari aspetti del fenomeno dell alcolismo e della tossicodipendenza. Tale disposizione è già stata prevista con successo in materia di contrasto alla prostituzione, pornografia e turismo sessuale. Riteniamo fondamentale che le istituzioni non si limitino ad una generica repressione, ma si impegnino in programmi di informazione studio e ricerca per contrastare il fenomeno anche in termini culturali e sociali. 5

6 DISEGNO DI LEGGE INTRODUZIONE DEI REATI DI OMICIDIO, LESIONI E DANNEGGIAMENTO CONSEGUENTI ALLA GUIDA SOTTO L EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E CON L ABUSO DI ALCOOL E ALTRE NORME DI CONTRASTO ALL USO DI SOSTANZE ALCOLICHE Articolo 1 (Introduzione del Capo IV, Titolo VI del codice penale Dei delitti di comune pericolo per guida sotto l azione di sostanze stupefacenti, psicotrope o con abuso di alcool ) 1. Dopo il Capo III del Titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il capo IV (Dei delitti di comune pericolo per guida sotto l azione di sostanze stupefacenti, psicotrope o con abuso di alcool), art. 452-bis, 452-ter, 452- quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-septies introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge. Articolo 2 (Atti contro la pubblica incolumità, distruzione e danneggiamento di impianti o cose di pubblica utilità) 1. E inserito l art. 452-bis: 1. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo sotto l effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope o con abuso di alcool, ferma le sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, ovvero distrugga o danneggi impianti o cose di pubblica utilità, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da a Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo 3 (Morte della persona offesa) 1. E inserito l art. 452-ter: 1. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo sotto l effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope o con abuso di alcool, cagiona la morte di una persona, si applica la reclusione da dieci a diciotto anni e la multa da a La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso: 1) da conducenti del trasporto ferroviario ed aereo; 2) da conducenti che esercitano l attività di trasporto di persone o cose ai sensi degli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 3. La pena è della reclusione non inferiore ad anni ventuno se il fatto ha determinato la morte di più persone e la multa da a

7 Articolo 4 (Lesioni della persona offesa) 1. E inserito l articolo 452-quater: 1. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo sotto l effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope o con abuso di alcool, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e la multa da a Se dal fatto deriva una lesione grave si applica la reclusione da due a cinque anni e la multa da a ; se dal fatto deriva una lesione gravissima si applica la reclusione da quattro a otto anni e la multa da a Se dal fatto deriva la lesione di più persone le pene sono aumentate della metà. Articolo 5 (Nozione di veicolo) 1. E inserito l art quinquies. 1. Agli effetti della legge penale, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall uomo. Articolo 6 (Pene accessorie e altri effetti penali) 1. E inserito l articolo 452-sexies: 1. Il giudice con la sentenza di condanna per i reati previsti dal presente capo applica la pena accessoria della revoca della patente di guida per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a due anni per la violazione prevista e punita dall articolo 452-bis, comma 1 e per un tempo non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci per la violazione prevista e punita dall articolo 452-ter e per un tempo non inferiore ad anni tre e non superiore ad anni cinque per la violazione prevista e punita dall articolo 452-quater. 2. La condanna per taluni dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Articolo 7 (Computo delle circostanze) 1. E inserito l articolo 452-septies: 1. Quando ricorre la circostanza di cui all articolo 452-ter, secondo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. 7

8 Articolo 8 (Abrogazioni) 1. Il comma 3, dell articolo 589, del codice penale è abrogato. 2. All articolo 590-bis le parole di cui all articolo 589, terzo comma, ovvero quella sono soppresse. Articolo 9 (Contravvenzioni) 1. L articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono abrogate le seguenti parole: 689, 690 e All art. 689, primo comma del codice penale, le parole minore degli anni sedici sono sostituite da minore degli anni diciotto e le parole fino a un anno sono sostituite con le seguenti fino a due anni e con l ammenda da 258 a 2528 ; 3. all art. 690, del codice penale, le parole fino a sei mesi o con l ammenda da 30 a 309 sono sostituite con le seguenti fino a un anno e con l ammenda da 258 a all art. 691, primo comma le parole da tre mesi a un anno sono sostituite con da un anno a due anni. 5. Le parole contenute al primo comma dell articolo 688 del codice penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 sono sostituite dalle seguenti con l arresto da tre a sei mesi o l ammenda da 258 a All articolo 688 del codice penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: la pena è dell arresto fino a un anno e l ammenda da 500 a 3500 se il fatto è commesso recando molestia o disturbo alle persone. Articolo 10 (Fondo di Prevenzione) 1. Le multe e le ammende irrogate ai sensi della presente legge sono versate all entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione e contrasto all uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, in collaborazione con i Ministeri dell Istruzione, dell Università e Ricerca, della Salute e della Giustizia, studi e ricerche relative agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. 8

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