IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 12/10/2012, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. Fatto Con ricorso del 17 gennaio 2012 il ricorrente titolare di un mutuo fondiario stipulato con la resistente in data 6 giugno 2008 per l importo di euro ,80 da rimborsare in dieci anni mediante rate mensili di euro 489,32 ciascuna esponeva di aver beneficiato della temporanea sospensione del pagamento delle rate prevista dai provvedimenti d urgenza emanati a sostegno delle popolazioni abruzzesi a seguito del sisma dell'aprile In particolare, il medesimo otteneva la sospensione del pagamento delle rate del mutuo dall aprile al dicembre 2009, successivamente prorogata ad iniziativa della banca sino al 30 giugno 2010 in adesione alle misure di sostegno elaborate dall ABI a favore della popolazione interessata dall evento calamitoso. Esaurito il periodo di sospensione, con reclamo del 9 febbraio 2011 il ricorrente contestava l indebita applicazione di interessi nel suddetto periodo e diffidava l intermediario dal richiedere loro il pagamento di somme a titolo di interessi non Pag. 2/7
2 dovuti, assumendo che la pretesa della banca fosse in palese contrasto con la ratio della richiamata normativa. Replicava la banca con nota del 4 marzo 2011 nella quale evidenziava di aver accordato al cliente il differimento nel tempo delle date di pagamento delle rate per capitale e interessi del mutuo in oggetto e la ripianificazione del relativo piano di ammortamento, in ottemperanza alla normativa intervenuta in materia, e che, secondo l interpretazione prevalente, in nessun modo poteva ritenersi che la sospensione dei termini per il pagamento delle rate di mutuo e per gli adempimenti contrattuali in genere, ( ) comportasse la cessazione, per tutta la durata della sospensione stessa, della maturazione degli interessi a termini di contratto sul debito residuo in linea capitale del mutuo. Il ricorrente, insoddisfatto del riscontro ricevuto, a mezzo del ricorso introduttivo del presente procedimento insisteva sui motivi di doglianza e evidenziava altresì che, alla ripresa dell ammortamento intervenuta nel luglio 2010, l intermediario: - allungava la durata del mutuo di nove mesi ponendo in coda al piano di ammortamento le rate sospese nel corso dell anno 2009 nonché aumentava indebitamente l importo di ciascuna rata mensile originaria da 500 a 530 euro ; - richiedeva il pagamento in un unica soluzione delle quote interessi afferenti le rate sospese nel corso del 2010; - calcolava gli interessi al tasso convenzionale sul debito residuo per tutto il periodo di sospensione, determinando in capo al cliente un obbligo restitutorio aggiuntivo rispetto alla quota di interessi contrattualmente stabilita. Il ricorrente chiedeva pertanto all ABF di condannare la banca ad eseguire il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo espungendo gli interessi indebitamente applicati sul debito residuo per i mesi di sospensione, nonché a restituire gli interessi medesimi eventualmente già corrisposti dai debitori. In via subordinata, in caso di pronuncia sulla legittimità della maturazione di interessi nel periodo di sospensione ex lege, il ricorrente chiedeva al Collegio di disporre l applicazione degli interessi di sospensione al saggio legale in luogo di quello convenzionale. Resisteva l intermediario con controdeduzioni del 1 marzo 2012 a mezzo delle quali rilevava: Pag. 3/7
3 - che il ricorrente aveva sottoscritto le richieste di sospensione tempo per tempo su cui veniva indicato il riferimento alla maturazione di interessi nel periodo di sospensione; - di essersi limitato a dar corso alle richieste di sospensione delle rate a cui il cliente aveva liberamente aderito applicando in modo pienamente legittimo gli interessi di sospensione al tasso contrattuale e informando adeguatamente il cliente in ordine alle modalità applicative dell agevolazione; - di aver provveduto a posticipare il pagamento delle quote di capitale delle rate sospese nel corso dell anno 2009 in coda al piano di ammortamento, in tal modo allungando la durata del finanziamento per un periodo corrispondente al numero delle mensilità posticipate; - che non potesse essere contestato il diritto dell intermediario a percepire gli interessi al tasso convenzionale maturati nel periodo di sospensione del mutuo, in aggiunta a quelli già inclusi nell ammontare delle rate sospese; - che il ricorrente non aveva rifiutato la sospensione, né manifestato l intenzione di riprendere anticipatamente il pagamento delle rate; - che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la banca non aveva conteggiato interessi su interessi limitandosi ad applicare gli interessi contrattualmente previsti; - di essersi limitato a ripartire in quote costanti, sulle rate residue in essere al termine del periodo di sospensione, gli interessi compresi nelle rate scadute durante detto periodo (che il cliente avrebbe dovuto corrispondere in ogni caso all intermediario, anche qualora non avesse beneficiato dell agevolazione). Ciò posto, la resistente chiedeva all ABF di respingere il ricorso in quanto infondato. Diritto Il ricorso non merita di essere accolto per i motivi di seguito indicati. Il ricorrente contesta la condotta illegittima della banca mutuante per aver aumentato, al termine del periodo di sospensione, l importo delle rate mensili stabilite nel contratto di mutuo inter partes, imputando a carico dei medesimi gli interessi compresi nelle rate sospese, nonché per aver addebitato gli ulteriori interessi maturati sul debito residuo durante il suddetto periodo di sospensione. Il rilievo è infondato. Pag. 4/7
4 L esame della fattispecie si inquadra nell ambito della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti stabilita dalla normativa emanata in via d urgenza a seguito del sisma dell'aprile 2009 verificatosi in Abruzzo (cfr. decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77, e ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile e del 6 agosto 2009), nonché prevista nell ambito delle misure di sostegno alla popolazione abruzzese approvate dal Comitato Esecutivo dell ABI il 16 dicembre 2009, ad adesione volontaria da parte delle banche. Il Collegio è chiamato innanzitutto ad accertare se alla stregua della richiamata normativa, in caso di un mutuo i cui termini di rimborso siano stati temporaneamente sospesi, possano essere legittimamente applicati al termine del periodo di sospensione sia gli interessi compresi nelle rate sospese sia ulteriori interessi generati dalla maggiore dilazione concessa al mutuatario. In secondo luogo occorre verificare la correttezza del calcolo effettuato dalla resistente nel rielaborare il piano di ammortamento del mutuo al termine del periodo di sospensione nonché delle relative modalità di pagamento. Con riguardo al primo profilo si evidenzia che il funzionamento della predetta sospensione, prevista al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma (artt. 5 e ss., l. 24 giugno 2009, n. 77, cit.) e a beneficio di coloro che sono tenuti all osservanza dei termini di scadenza come questo Collegio ha avuto modo di osservare comporta in ogni caso il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le parti, tale da ridurre al minimo l onerosità del differimento nel rimborso dei prestiti contratti dai beneficiari, senza comportare pregiudizi economici per il creditore. Pertanto la sospensione dei termini stabiliti per il pagamento delle rate di un mutuo, determinando un mero posticipo dell'esigibilità del credito, non fa venir meno il diritto della banca ad ottenere dall accipiens la restituzione del tantundem (art c.c.) e il pagamento degli interessi (art c.c.); e ciò sia con riguardo agli interessi inclusi nell ammontare delle rate sospese (quota interessi distinta dalla quota capitale), il cui pagamento viene meramente posticipato rispetto ai termini originariamente stabiliti nel piano di ammortamento, sia in relazione agli interessi "compensativi" sulle somme non riscosse, aggiuntivi rispetto a quelli normalmente compresi nelle rate. Pag. 5/7
5 Si ritiene dunque che la maturazione di questi ultimi distinti sia dagli interessi moratori, che presuppongono la mora (art c.c.) che da quelli corrispettivi, che possono essere pretesi solo in relazione ai crediti liquidi ed esigibili (art c.c.) non sia preclusa da un provvedimento che, come nella specie, disponga la sospensione dei termini di pagamento e non possa di conseguenza essere contestato il diritto della banca a percepirli. Appare pertanto legittima la condotta della banca nella misura in cui ha imputato a carico del cliente unicamente gli interessi compresi nelle rate sospese nonché gli interessi maturati sulle somme non riscosse qualificabili come compensativi (pari a euro 194,18). Quanto al secondo profilo, e segnatamente alle modalità applicative della sospensione, dalla documentazione agli atti è possibile rilevare che la banca ha disposto d ufficio la sospensione del pagamento delle rate lasciando salva al mutuatario la facoltà di rinunciare al beneficio concordando con il cliente i nuovi termini e le modalità di rimborso del debito. In particolare la parte ha espressamente convenuto: (i) con riguardo alle rate in scadenza dal 6 aprile al 31 dicembre 2009 (sospensione ex lege), la sospensione del pagamento delle rate con conseguente spostamento nel tempo del piano di ammortamento e proroga della scadenza del mutuo per il periodo corrispondente alla durata della sospensione. L importo degli interessi che matureranno nel corso del periodo di sospensione sarà ripartito per quote costanti e sommato alle rate residue del piano di ammortamento ; (ii) quanto alle rate in scadenza dal 1 gennaio al 30 giugno 2010 (sospensione su base volontaria), il pagamento in unica soluzione, entro il 10 luglio 2010, della sola parte interessi delle rate sospese e contestuale rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo con mantenimento della durata originaria, ma con ricalcolo delle rate in quanto integrate con la quota capitale delle rate sospese, oltre agli interessi maturati sulle stesse dalla data del ricalcolo fino alla scadenza del mutuo stesso. Il mutuo presenterà quindi uguale tasso, uguale durata ma importo delle rate diverso dall originario. Ora, sulla base della documentazione disponibile appare che l intermediario, in linea con gli accordi di cui sopra, abbia: a) riattivato l ammortamento a luglio 2010; Pag. 6/7
6 b) rielaborato il piano di ammortamento, posticipando la riscossione delle rate dalla n. 10 (con scadenza 06/04/2009) alla n. 18 (con scadenza 06/12/2009) e prorogando la durata del mutuo per il periodo corrispondente alla sospensione stessa, nonché suddiviso gli interessi convenzionali compresi nelle rate sospese di cui sopra (pari ad euro 1.636,95), e non corrisposti dal debitore, in quote costanti (euro 15,74) distribuite sulle rate residue (n. 104 rate) in essere al termine del periodo agevolativo, senza applicazione di ulteriori oneri; c) posticipato la riscossione delle rate dalla n. 19 (con scadenza 06/01/2010) alla n. 24 (con scadenza 06/06/2010) senza modificare la durata del piano di ammortamento (ridefinito come supra al punto b) e mantenendo invariato il tasso contrattuale. A tal fine la banca, alla ripresa dei pagamenti, ha imputato una maxirata (denominata rata di ripresa pari a euro 1.445,32) composta in parte (euro 1.251,14) dalla sommatoria degli interessi compresi nelle rate sospese (dalla n. 19 alla n. 24) e in parte (euro ) dagli interessi di sospensione, calcolati forfettariamente per trenta giorni, al tasso contrattuale sul debito residuo in linea capitale ante sospensione, con la formula dell interesse semplice senza applicazione di anatocismo. Per quanto innanzi, si ritiene che la banca resistente, a seguito della sospensione, abbia ricalcolato il piano di ammortamento e imputato interessi con modalità rispettose della richiamata normativa nonché coerenti con gli accordi intercorsi tra le parti. Da ciò discende l infondatezza delle pretese formulate dal ricorrente. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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