Gli elementi essenziali del processo telematico

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1 Agenzia Giuffrè Basilicata Consulenti dello Studio Legale per il Processo Civile Telematico Abilitati al Rilascio della Firma Digitale CNS 3 (ultima generazione) per l accesso al PolisWeb, e per l assegnazione di caselle PEC (Posta Elettronica Certificata).

2 La Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria per tutti gli Avvocati dal 29 Novembre 2009 per adeguarsi alle disposizioni dell'art. 16 decreto legge 185/2008, convertito nella l. 28 gennaio 2009, n. 2. Il comma 7 dell'art. 16 della L. 2/09 dispone l'obbligo per gli avvocati di dotarsi di una casella di PEC, (o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali) La Posta Elettronica Certificata è un servizio di posta elettronica che permette di ottenere la garanzia del ricevimento del messaggio da parte del destinatario e della integrità del messaggio ricevuto. In Italia, oggi, l'invio di una certificata (nelle forme stabilite dalla normativa vigente) è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento -a condizione che la stessa venga spedita ad analoga casella di posta certificata del destinatario- con attestazione anche dell'orario esatto di spedizione. Per questo motivo la Posta Elettronica Certificata garantisce l opponibilità a terzi del messaggio in caso di contenzioso. I messaggi sono infatti trasmessi tramite gestori abilitati che ne garantiscono l autenticità e l integrità, nonché il loro recapito. Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": che il messaggio è stato spedito che il messaggio è stato consegnato che il messaggio non è stato alterato A questo proposito il decreto 68/2005 dispone che la ricevuta di avvenuta consegna (rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata del destinatario) fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. Nessuna garanzia viene invece assicurata sull autenticità dell allegato: tale risultato si potrà raggiungere solo se l'allegato sarà firmato digitalmente.

3 In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, dovrà rivolgersi al proprio gestore di casella PEC, il quale ha l'obbligo di conservare la traccia informatica delle operazioni per 30 mesi, e quindi potrà rilasciarne una riproduzione, che avrà lo stesso valore giuridico delle ricevute originali. l'art. 20 delle nuove regole tecniche stabilisce soltanto che l'avvocato deve conservare con ogni mezzo idoneo le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia. Le modalità di accesso alla casella PEC sono sostanzialmente le stesse previste per la casella di posta elettronica ordinaria. Mediante autenticazione, che può essere con username e password, oppure mediante smart card, si può infatti accedere alla propria casella di PEC, sia attraverso un client di posta elettronica che attraverso un browser Internet. Nel primo caso, prima di poter utilizzare la propria casella sarà necessario configurare il proprio client con i parametri forniti dal Gestore di PEC scelto. E' opportuno, in questo caso, creare un'apposita cartella ove verranno conservati i messaggi, in modo da renderli facilmente reperibili. La PEC è quindi diversa dalla posta elettronica ordinaria (quella che tutti abbiamo usato fino ad oggi e che potremo continuare ad usare) che si appoggia su un gestore di servizi di posta elettronica o sul server che gestisce il sito internet dello studio. Con riferimento alla conservazione bisogna anche tenere presente che smarrire un messaggio con ALLEGATO FIRMATO DIGITALMENTE, se pure nel termine dei 30 mesi, non significa recuperare l allegato richiedendo copia del messaggio al gestore. Infatti il gestore delle PEC garantisce la conservazione del messaggio e dei certificati, ma non degli allegati. Ad oggi la PEC presenta dei punti critici che è opportuno conoscere: 1. Il messaggio di PEC come sopra visto viene conservato sul server del Gestore per 30 mesi, le vertenze giudiziarie mediamente durano molto più a lungo sicché decorsi i predetti 30 mesi si pongono svariate questioni riguardanti la conservazione, la richiesta di dati informazioni e verifiche, la risoluzione delle contestazioni riguardanti i messaggi di PEC etc.; 2. Quando si invia un messaggio di PEC vengono restituite due ricevute, la prima attestante che il messaggio è stato consegnato (o meglio preso in carico), la seconda attestante che il messaggio è stato ricevuto. Il tutto va conservato (messaggio e due ricevute) in quanto solo il loro insieme da valore legale alla PEC ma l'esistenza di dati separati specie in caso di massiccio e costante invio di messaggi di PEC può dar luogo a problemi sia di ricerca che di archiviazione dei dati.

4 Si possono avere più indirizzi di PEC? Nessuna norma vieta di avere più indirizzi di Posta Elettronica Certificata analogamente a quanto accade per i domicili fisici o i numeri di fax, fermo restando che solo l indirizzo comunicato all'ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale. La comunicazione dei biglietti cancelleria ai sensi dell art. 51 legge 133/08 e effettuata all indirizzo PEC che ho inserito nel frontespizio degli atti? Le comunicazioni di cancelleria sono inviate all indirizzo PEC comunicato dall avvocato all Ordine di appartenenza ai sensi dell art. 16 comma 7 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2/2009. Vi è l'obbligo di indicare negli atti la PEC comunicata all'ordine di appartenenza ai sensi dell art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2/2009? Il professionista deve indicare negli atti l indirizzo comunicato all'ordine di appartenenza e non altre PEC eventualmente possedute. L'indirizzo comunicato all'ordine sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale. Si ricorda altresì che l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata nel primo atto di causa è previsto dal novellato art. 125 c.p.c. ed in ogni caso che la mancata indicazione dello stesso comporta la sanzione del pagamento del contributo unificato aumentato della metà. Cosa succede a chi non disponga di un valido indirizzo PEC? Le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti costituite che non hanno comunicato l indirizzo PEC sono fatte presso la Cancelleria: è onere di chi sia sfornito di casella PEC controllare quotidianamente presso le Cancellerie se vi siano comunicazioni a lui dirette. Articolo estratto da diritto.it L'art. 16 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ( Crescita 2.0 ) contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria che, per la verità, non brillano per semplicità espositiva; proviamo, quindi, ad esaminarne i passi principali. Comma 4: Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La norma è perentoria: le cancellerie devono usare esclusivamente la PEC per comunicazioni e notifiche. Ma quali PEC devono essere utilizzate? L'art. 16 individua le PEC destinatarie delle comunicazioni telematiche non attraverso un riferimento specifico al registro generale degli indirizzi elettronici del processo telematico (c.d. REGINDE), ma mediante un riferimento più generico a pubblici elenchi o comunque accessibili alle

5 pubbliche amministrazioni, secondo la normativa generale sul documento informatico. Pertanto, in base a tale ultimo riferimento, sono già individuabili i seguenti pubblici elenchi: PEC iscritte nel registro delle imprese; PEC che i professionisti comunicano ai propri ordini; PEC di pubbliche amministrazioni iscritte nell'ipa; CEC-PAC di cittadini (occorre peraltro considerare anche le novità introdotte proprio dal decreto Crescita 2.0 e, in particolare, gli istituendi elenchi di cui agli articoli 4 e 5). Nonostante il REGINDE non sia espressamente citato, per i soggetti abilitati esterni del processo telematico (come gli avvocati) vi sarà comunque una coincidenza tra le PEC comunicate all'ordine e le PEC iscritte nel REGINDE. Comma 6: Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. La norma si può riferire non solo agli avvocati, ma anche ai CTU che, essendo iscritti in albi, hanno l'obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale (peraltro i CTU potrebbero anche iscriversi autonomamente al REGINDE, qualora il loro ordine non abbia trasmesso l'albo informatico). Comma 7: Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. Il decreto Crescita 2.0, come sopra precisato, sancisce il principio della esclusività delle comunicazioni telematiche tramite PEC; pertanto, viene meno anche la necessità di mantenere le precedenti analoghe disposizioni di cui all'art. 51 del D.L. 112/2008 che, infatti, sono abrogate dal comma 11 del decreto. da diritto.it La PEC per le notifiche in proprio degli avvocati: legge 53/1994 e regole tecniche PCT Premessa. L'art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT), contenute nel D.M n. 44, consente agli avvocati, autorizzati ai sensi della legge n. 53, di eseguire le notifiche tramite PEC; il predetto art. 18 non richiede ulteriori specifiche tecniche e, pertanto, appare immediatamente attuabile. Occorre peraltro precisare che, dopo il D.M. n. 44/2011, è intervenuta la legge n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Analizziamo questo quadro normativo partendo dall'art. 18 delle regole tecniche e, di seguito, le novità derivanti dalla legge n. 183/ Art. 18 regole tecniche PCT. a) la PEC utilizzabile L'art. 18 si riferisce solo ai soggetti abilitati esterni e, in particolare, ai difensori delle parti private o pubbliche, secondo quanto precisato nell'art. 1, lettera m) delle regole tecniche. Di questi soggetti occorre utilizzare esclusivamente le PEC risultanti nel registro generale

6 degli indirizzi elettronici (REGINDE), perché solo queste garantiscono la certificazione dello status di difensore nel PCT; quindi l'avvocato che intenda procedere ad una notifica ai sensi dell'art. 18 dovrà consultare previamente il REGINDE per individuare la PEC del difensore destinatario; inoltre anche la PEC dell'avvocato mittente dovrà essere iscritta nel REGINDE. b) la copia informatica dell'atto da notificare L'art. 18 precisa che la notifica si effettua "anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo"; a tal fine l'avvocato "trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale". Occorre, quindi, precisare in cosa consista la suddetta "copia informatica": distinguiamo a tal fine due ipotesi. Prima ipotesi: il documento da notificare è un atto difensivo predisposto dall'avvocato. Questo atto, ove possibile, può nascere in originale informatico; in tal caso più correttamente si dovrebbe parlare di duplicato informatico, anziché di copia, ai fini della successiva notifica; se invece l'atto difensivo nasce cartaceo, l'avvocato potrebbe estrarre una copia informatica c.d. "per immagine". L'avvocato potrebbe quindi apporre la sua firma digitale e procedere alla notifica tramite PEC, certificando nella relata di spedire una copia conforme. c) la verifica del certificato di firma e i problemi di validazione temporale L'avvocato notificante dovrà scrupolosamente verificare la perdurante validità del suo certificato di firma digitale, prima di firmare l'atto da notificare; ciò anche per la necessità di fornire al giudice gli elementi di valutazione della regolarità informatica della notifica che, è bene ricordare, potrà avvenire anche in tempi non vicini al momento della stessa notifica. In questo lasso temporale si potranno verificare ipotesi di cessazione della validità del certificato di firma dell'avvocato notificante (ad esempio per scadenza o revoca) e, quindi, occorre che l'avvocato si cauteli contro tali rischi. Se la firma digitale è apposta con un certificato valido al momento dell'invio tramite PEC, questa costituisce, in base alle regole tecniche sul documento informatico (DPCM ), riferimento temporale opponibile ai terzi e, quindi, una data certa che consente di provare la validità della firma digitale dell'avvocato anche se, al momento della verifica da parte del giudice, il relativo certificato nel frattempo è scaduto o revocato. Un altro problema potrebbe sorgere con riferimento al certificato di firma apposto dal gestore della PEC: anche tale certificato ha una scadenza, pertanto occorre cristallizzare innanzi al giudice la validità temporale dei certificati connessi alla notifica. Ma in quale modo si può offrire al giudice una concreta possibilità di verifica? L'art. 18 nulla dice sul punto, quindi proviamo di seguito a rispondere a tale quesito. d) cosa produrre in giudizio dopo la notifica Trattandosi di documento informatico firmato digitalmente e allegato alla PEC con firma del gestore, occorre produrre le relative evidenze informatiche, essendo altrimenti impossibile, per il giudice, effettuare una verifica dei certificati. In effetti, una scrupolosa verifica della regolarità della firma digitale dell'avvocato notificante e del certificato del gestore di PEC presuppone una procedura on line, cioè avere la disponibilità almeno di un PC connesso in Internet e di un verificatore di firma digitale. A seguito della verifica on line, occorrerebbe dare atto a verbale della validità dei certificati, in modo da cristallizzare il momento di tale validità e porsi al riparo da successivi eventi che possano compromettere la validità degli stessi certificati (in media la durata di un processo supera quella della validità di un certificato di firma).

7 Ad integrazione dei suddetti documenti informatici, si potrebbe produrre anche una stampa cartacea dei documenti informatici notificati, per consentire una immediata percezione del contenuto dei predetti documenti. Ma cosa si dovrebbe stampare esattamente? Una risposta ci viene dall'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale che, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all'originale informatico "in tutte le sue componenti". Pertanto occorre considerare la struttura complessa, in tutte le sue componenti, di un atto con firma digitale allegato alla PEC e, di conseguenza, stampare: l'atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione. Naturalmente non si tratterà di un documento cartaceo conforme all'originale informatico, ma solo di un aiuto al giudice per un primo orientamento nelle attività di verifica. 2. La PEC nella legge n. 53/1994. La possibilità di effettuare le notifiche in proprio tramite PEC era prevista solo nella suddetta norma tecnica; la legge 183/2011, quindi, ha modificato la legge 53/1994 inserendo appunto la PEC quale strumento di notifica "in proprio" degli avvocati. Riteniamo censurabile, tuttavia, l omesso coordinamento con l art.18 delle regole tecniche del PCT; infatti, il nuovo art. 4 della legge 53 stabilisce che l'avvocato autorizzato possa eseguire le notifiche dirette tra avvocati anche tramite PEC, ma l'art. 5, comma 1, precisa che l'atto debba essere trasmesso a mezzo PEC "all'indirizzo che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici". Per quanto concerne l'individuazione della PEC del destinatario, sostanzialmente possiamo ritenere che la norma corrisponda a quella dell'art. 18 delle regole tecniche, poiché la PEC comunicata dall'avvocato al proprio ordine è quella che viene fatta confluire nel REGINDE, a seguito di certificazione dell'albo informatico tramite firma digitale del presidente dell'ordine (o di un suo delegato). Il problema nasce invece dall'inafferrabile riferimento alla normativa generale sul documento informatico, di cui è difficile cogliere il senso, in un contesto tecnico che era già tracciato dall'art. 18: una interpretazione potrebbe essere che il legislatore non abbia inteso riferirsi alle regole tecniche del PCT, perché queste presentano caratteri di specialità che non possono assimilarsi alla normativa generale sul documento informatico. Sarebbe possibile, dunque, con la nuova legge 53 aprire un varco alla notifica tramite PEC non costruita sulla base dei tratti tecnici del citato art. 18, ma sulla base della normativa generale del documento informatico; una sorta di binario parallelo per fare entrare nel processo documenti informatici slegati dai rigidi vincoli del PCT: ad esempio, verrebbero meno i limiti di formato dell'atto del processo, la necessità delle c.d. informazioni strutturate, il divieto di scansione per immagini; ci sarebbe la possibilità di impostare senza problemi la ricevuta completa di consegna PEC. Altra novità riguarda il comma 3 bis della legge 53, che si riferisce alla possibilità di effettuare la notifica tramite PEC "solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi". Il riferimento qui è alla normativa generale sulla PEC, dalla quale possiamo desumere che i destinatari di queste notifiche, al momento, possono essere: le imprese in forma societaria (la cui PEC è dichiarata nel registro delle imprese; peraltro è prossimo l'allargamento alle imprese individuali ad opera del decreto "Crescita 2.0"); i professionisti

8 iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato (per gli avvocati si veda invece il citato art. 4); le pubbliche amministrazioni iscritte nell'ipa. Il comma 3 bis prosegue precisando, in modo invero infelice, che per tali notifiche "il notificante procede con le modalità previste dall'art. 149 bis cpc, in quanto compatibili". estratto legge Crescita 2.0 Legge - 24/12/2012, n Gazzetta Uff. 29/12/2012, n.302 EPIGRAFE LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ordinario n. 212 alla Gazz. Uff., 29 dicembre 2012, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA' 2013): «Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali) Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e

9 sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve"; c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato; d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

10 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto; g) l'attestazione di conformita' di cui al comma Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."; e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse; f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici".

11 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto DA DIRITTO & GIUSTIZIA Disposizioni operative comuni. Il ricorso al deposito telematico in luogo di quello tradizionale cartaceo ha imposto al legislatore di prevedere espressamente alcune disposizioni anche per fronteggiare emergenze prevedibili e non. In primo luogo, ha chiarito al comma 7 che il «deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia»: l attestazione del sistema sostituisce, quindi, la certificazione ad opera del cancelliere dell avvenuto deposito. In secondo luogo, ha previsto che per fronteggiare il mancato funzionamento del sistema informatico «il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti». Peraltro, con riferimento ai termini processuali occorre ricordare una disposizione generale rappresentata dall art. 1, d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437 in base al quale «qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il provvedimento» con il quale il Ministro della giustizia accerta la causa di mancato funzionamento. Ebbene, quella disposizione dovrà trovare applicazione sia quando tutti i canali di accesso all ufficio giudiziario siano chiusi (ad esempio: mancanza di tutto il personale di cancelleria e sistemi informativi non operativi) sia quando uno dei due canali soltanto non sia funzionante: ed infatti, avendo il depositante tempo fino all ultimo secondo utile, il mancato funzionamento del sistema informatico rende del tutto irrilevante ciò che l altro canale fosse funzionante. In altri e più chiari termini, e a scanso di equivoci, non potrà essere - a mio avviso - mai rimproverato al depositante l aver preferito (ove e fino a quando scelta vi sia) un canale rispetto all altro e, quindi, imporre al depositante telematico di non aver previsto che il sistema informatico avrebbe potuto non funzionare. Altra eventualità potrà, invece, essere quella (non predeterminabile a priori, ma che sicuramente comprenderà tutte le ipotesi in cui l originale cartaceo sia indispensabile: pensiamo alla verificazione delle scritture private oppure al disconoscimento di una copia rispetto all originale, ad esempio) che rende necessaria la produzione. Ebbene, in questi casi il comma9 elimina alla radice ogni dubbio prevedendo che «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche»: l aver sottolineato «ragioni specifiche» esprime il chiaro volere del legislatore che quell evenienza sia eccezionale e non la norma! Notificazione e comunicazioni. In maniera del tutto opportuna l art. 16-quater modifica la legge n. 53/1994 che consente agli avvocati - preventivamente autorizzati dal Consiglio dell Ordine - di notificare direttamente a mezzo posta (e, quindi, senza passare dall Ufficiale giudiziario). Modifica opportuna perché testualmente, ora, è prevista la notificazione con modalità telematica che dovrà essere effettuata da una PEC verso una PEC: vediamo come funzionerà attraverso i vari passaggi che dovranno essere compiuti dall avvocato.

12 Prima di tutto dovrà essere inserito il destinatario della mail certificata: ma quali sono i luoghi (e, cioè, i registri) dove poter reperire gli indirizzi telematici di posta elettronica certificata ai quali indirizzare e inviare le mail? Ebbene, l indicazione viene fornita dall art. 16-ter in base al quale dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Successivamente dovrò indicare nell oggetto del messaggio PEC la seguente dicitura: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» così da rendere immediatamente chiaro al destinatario il contenuto del messaggio. Una volta inviata la mail occorrerà attendere la ricevuta di accettazione generata dal sistema (e che rappresenta il momento nel quale si perfeziona la notifica per il notificante) e, poi, in ogni caso, la ricevuta di avvenuta consegna (e che rappresenta il momento nel quale si perfezione la notifica per il notificato). Infine, l avvocato dovrà predisporre su documento informatico separato ed allegato al messaggio di posta elettronica la relazione di notificazione secondo questo schema - il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante - gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario - l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato - l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto - l'attestazione di conformità di cui al comma 2 - l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (per le notificazioni effettuate in corso di procedimento) Laddove, poi, l atto da notificare non è un atto digitale ma è cartaceo la notificazione telematica potrà comunque essere effettuata secondo le indicazioni del comma 2 dell art. 3-bis, l. 53/1994 e, cioè, tramite estrazione di copia informatica con attestazione di conformità. Ed infatti, quella norma prevede che «quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata». Stampare il tutto per il deposito tradizionale. Una volta notificato telematicamente l atto e laddove non si possa procedere al deposito con modalità telematiche «l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». DEPOSITO PEC CONSIGLIO DI STATO Il Deposito dei presso la giurisdizione amministrativa avviene da già da tempo tramite PEC. Il deposito deve comunque sempre essere seguito dal deposito cartaceo, pertanto

13 non è necessario firmare digitalmente i documenti inviati tramite PEC. L invio avviene all indirizzo dell ufficio competente (indicato al sito Gli allegati devono essere sempre e solo due: Il modulo pdf contenente la tipologia dell atto per il quale si deposita la copia informatica, nonchè il numero di protocollo ed il numero di registro del giudizio a cui si riferisce; Il file da trsmettere. Nel caso in cui, a fronte di un unico numero di protocollo, ci sono più documenti da trasmettere (tipico il caso del ricorso introduttivo con la produzione documenti ad esso allegati), questi dovranno essere riuniti in un unico file compresso di tipo.zip. LA RIFORMA FALLIMENTARE - Obblighi di comunicazione a mezzo PEC Il fallimento diventa telematico Fallimenti telematici. La posta elettronica certificata irrompe nelle procedure concorsuali e la giustizia fallimentare diventa digitale. Questo il programma dell'articolo 17 del dl sulla crescita, convertito il 13 dicembre 2012 dalle camere, che interviene con modifiche puntuali sulla legge 267/1942 e sul dlgs 270/1999 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese). Di particolare importanza l obbligo da parte del Curatore di conservare tutte le comunicazioni effettuate a mezzo PEC, per i successivi 2 anni dalla chiusura della procedura. Si rende quindi necessaria una gestione attenta e sicura di tutte le comunicazioni oggetto del procedimento. Diventa inoltre essenziale firmare digitalmente le comunicazioni al fine di attribuire alle stesse VALIDITA LEGALE. I primi assolvimenti per le nuove curatele assegnate dopo l entrata in vigore della legge: ENTRO 10 GIORNI DALLA NOMINA IL CURATORE COMUNICA L INDIRIZZO PEC SPECIFICO DELLA PROCEDURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE; Entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà comunicare LE CREDENZIALI DELL INDIRIZZO PEC DEDICATO presso la cancelleria fallimentare in busta sigillata; Vediamo nel dettaglio le innovazioni introdotte: All'inizio del procedimento di fallimento la legge prevede che il tribunale convochi il debitore e i creditori con decreto: ricorso e il decreto dovranno essere notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Tra l'altro l'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso del creditore. Inoltre le comunicazioni poste a carico del curatore del fallimento sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai destinatari e lo stesso curatore ha l'obbligo di conservare i messaggi di posta elettronica durante tutta la durata del procedimento e per il periodo di due anni dalla chiusura dello stesso. Si usa la pec anche per trasmettere la relazione periodica del curatore - COPIA DI TUTTI I MESSAGGI PEC OGGETTO DELLA PROCEDURA DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE IN CANCELLERIA SU SUPPORTO DVD O USB DAL CURATORE. Insinuazione al passivo; La domanda di ammissione al passivo di un credito (articolo 93 della legge fallimentare) è inviata all'indirizzo Pec del curatore fallimentare (IL CURATORE HA L OBBLIGO DI PROTOCOLLARE IN ORDINE DI ARRIVO LE DOMANDE). Nella domanda di ammissione al passivo, inoltre, il creditore deve indicare l'indirizzo Pec. Il progetto di stato

14 passivo depositato dal curatore dovrà essere inviato all'indirizzo Pec indicato nelle medesime domande ai creditori, i quali, sempre con Pec, possono inviare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell udienza. Quanto alla comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, la novella sopprime ogni riferimento al deposito in cancelleria privilegiando la Pec quale strumento di comunicazione. Anche per le domande tardive di insinuazione al passivo (articolo 101 della legge fallimentare) si deve usare la posta elettronica certificata. Un'altra modifica (all'articolo 110,secondo comma, della legge fallimentare) prevede che il giudice disponga la comunicazione a mezzo Pec a tutti i creditori del progetto di ripartizione delle somme disponibili. Rendiconto Curatore: Cambia anche il rendiconto del curatore: il giudice deposita il conto presentato dal curatore e fissa l'udienza che, secondo la modifica, non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Inoltre, il decreto legge sopprime la disposizione secondo la quale fino alla data dell'udienza ogni interessato può presentare osservazioni e contestazioni. Osservazioni e contestazioni potranno essere presentate fino a cinque giorni prima dell'udienza usando la Pec. Inoltre, le comunicazioni del curatore ai creditori ammessi al passivo circa l'avvenuto deposito e fissazione dell'udienza è effettuata, sempre mediante Pec. La modifica specifica infine che al fallito, se non sia possibile procedere con i mezzi telematici, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Concordato: Altre modifiche riguardano l'esame della proposta di concordato e il giudizio di omologazione dello stesso. In particolare il ricorso proposto da un terzo deve contenere l'indicazione dell'indirizzo Pec. Inoltre, sempre tramite Pec sono effettuate le comunicazioni del curatore ai creditori in ordine alla proposta di concordato. Quanto al giudizio di omologazione, è previsto l'uso della Pec per la comunicazione del curatore al proponente e ai creditori dissenzienti dell'avvenuta approvazione della proposta di concordato. In caso di impossibilità della comunicazione al fallito tramite i mezzi telematici, si procede con lettera raccomandata. Esdebitazione: Anche nel procedimento di esdebitazione i relativi ricorso e decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo Pec. Nella procedura di concordato preventivo, gli obblighi di comunicazione del commissario giudiziale saranno effettuati tramite Pec e, in ogni altro caso, tramite raccomandata o telefax. L'inventario e la relazione del commissario giudiziale dovranno essere depositate in cancelleria entro dieci giorni (e non più tre) prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la relazione deve essere comunicata tramite Pec. Ancora, il commissario giudiziale è tenuto a dare comunicazione via Pec ai creditori circa l'apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato. Amministrazione straordinaria: Modifiche nel senso della introduzione della Pec riguardano la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Per quest'ultima procedura si prevede che il commissario giudiziale invii tramite Pec, ai creditori, le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza riguardanti l'accertamento del passivo, oltre al proprio indirizzo Pec ai fini dell'invio delle domande da parte dei creditori Si ricorda che al fine di dare validità legale alle comunicazioni inviate a mezzo PEC, è necessario disporre del dispositivo di FIRMA DIGITALE.

15 CON L ENTRATA IMMEDIATAMENTE IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, procedure nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria aperte a partire da quella data, e in quelle già pendenti in cui non sia stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori, tutti gli atti più importanti della procedura (ad esempio: stato passivo, rendiconto, proposta di concordato preventivo e così via) sono comunicati, nella loro interezza, dal curatore o dal commissario al l'indirizzo di Pec dei creditori in base alla regola generale introdotta con il nuovo articolo articolo 31 bis della legge fallimentare. A questo fine, con la prima comunicazione ai creditori (che va inviata ai relativi indirizzi di Pec se risultanti dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti o, in mancanza, a mezzo posta o fax) il curatore o il commissario indicano il proprio indirizzo Pec. Allo stesso tempo richiedono ai creditori la tempestiva comunicazione del relativo indirizzo Pec informandoli che, in mancanza dell'indicazione, le successive comunicazioni degli atti saranno effettuate, a ogni effetto (e quindi anche per la decorrenza dei termini per opposizioni o reclami), esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 31-bis senza ulteriori avvisi. Sempre con riguardo alle procedure aperte dalla data di conversione del decreto Sviluppobis, (e in quelle pendenti nelle quali non è stato ancora inviato l'avviso ai creditori), le domande di ammissione al passivo nei fallimenti e nelle amministrazioni straordinarie (non essendo esse previste nel concordato preventivo e nella liquidazione coatta amministrativa) non vanno più, come ora, depositate o inviate alla cancelleria a mezzo posta ma solo trasmesse, unitamente ai documenti, all'indirizzo Pec del curatore o del commissario; con le stesse modalità vanno presentate, entro cinque giorni prima del l'udienza di verifica, le osservazioni al progetto di stato passivo (per la cui comunicazione alle Pec dei creditori rimane invece fermo il termine di 15 giorni prima della verifica). Ditta chiusa il curatore dà la PEC il Curatore fallimentare può comunicare la propria posta elettronica certificata in sostituzione all indirizzo PEC dell impresa solo nel caso di fallimento senza prosecuzione di attività (in esenzione dal pagamento dell imposta di bollo e del diritto di segreteria). Nel caso in cui il fallimento autorizzi invece l impresa all esercizio provvisorio dell attivatà la PEC del curatore con il pagamento del solo diritto di segreteria 10 euro, deve aggiungersi a quella dell impresa (rilasciata gratuitamente). Questo è quanto contenuto nella nota del ministero dello sviluppo economico del 4 febbraio 2013 prot. n in risposta ad un quesito della Camera di Commercio di Monza Brianza. Questa Camera di commercio poneva un quesito in merito alla possibilità di sostituire la PEC dell impresa con quella del Curatore. Visto che alcuni curatori avevano difficoltà nel gestire la PEC ufficiale dell Impresa perchè, ho il legale rappresentante non consegnava la password, oppure perchè non riuscivano a reperirlo. I tecnici di prassi, nel rispondere al quesito in oggetto, distinguono due ipotesi: il fallimento con prosecuzione di attività e il fallimento senza prosecuzione di attività: Il curatore può comunicare la propria PEC in sostituzione di quella dell impresa (se già iscritto nel registro imprese) solo nel caso di sentenza di fallimento senza prosecuzione dell attività. In questo caso l adempimento non è soggetto ne all imposta di bollo ne al diritto di segreteria. Se invece la sentenza di fallimento autorizza l impresa all esercizio provvisorio dell attività, la PEC del curatore deve aggiungersi a quella dell impresa, in

16 questo caso l adempimento è soggetto al pagamento del solo diritto di segreteria di 10 euro. Ricordiamo che il curatore entro dieci giorni dalla propria nomina deve comunicare il proprio indirizzo PEC per l iscrizione al registro imprese (Art.1, comma 19 della legge n. 228/2012). Da Italia Oggi del 23 Febbraio 2013

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