PROGETTO COMPLESSIVO

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1 Provincia di Siena SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO U.O. Demanio Stradale LINEE GUIDA PER UN PROGETTO COMPLESSIVO DI SEGNALETICA STRADALE E PUBBLICITA Luglio 2012

2 SOMMARIO Progetto complessivo La filosofia del progetto complessivo. Pag. 4 Mezzi pubblicitari Pubblicità sulle strade e sui veicoli (art.23 CDS). Pag. 5 Autorizzazioni (art.53 Reg.CDS). Pag. 8 Obblighi del titolare dell autorizzazione (art.54 Reg.CDS). Pag. 10 Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni (art.7 Reg.COSAP). Pag. 10 Definizione dei mezzi pubblicitari (art.47 Reg.CDS). Pag. 13 Dimensioni (art.48 Reg.CDS). Pag. 14 Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (art.49 Reg.CDS). Pag. 15 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art.50 Reg.CDS). Pag. 16 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza (art.51 Reg.CDS). Pag. 16 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art.52 Reg.CDS). Pag. 24 Targhette di identificazione (art.55 Reg.CDS). Pag. 24 Vigilanza (art.56 Reg.CDS). Pag. 25 Pubblicità sui veicoli (art.57 Reg.CDS). Pag. 25 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all entrata in vigore del codice (art.58 Reg.CDS). Pag. 27 Pubblicità sulle strade (art.33 Reg.COSAP). Pag. 27 Definizione dei mezzi pubblicitari (art. 34 Reg.COSAP). Pag. 28 Dimensioni (art.35 Reg. COSAP). Pag. 29 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari (art.36 Reg.COSAP). Pag. 29 Ubicazione dei mezzi pubblicitari (art.37 Reg.COSAP) : - distanze minime Pag divieti assoluti Pag criteri geometrici Pag. 33 Collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o nell ambito e in prossimità dei beni paesaggistici (art.38 Reg.COSAP). Pag. 34 Stazioni di rifornimento carburante (art.39 Reg.COSAP). Pag. 35 Esposizione di striscioni, locandine e stendardi pubblicità temporanea (art.40 Reg.COSAP). Pag. 35 Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi (art.41 Reg.COSAP). Pag. 36 Canone COSAP - struttura e tariffa: Pag definizione del canone. Soggetti obbligati al pagamento (art.46 Reg.COSAP). Pag esenzioni, esclusioni e speciali agevolazioni (art.51 Reg.COSAP). Pag canone di occupazione per l installazione di impianti pubblicitari (art.52 Reg.COSAP) Pag determinazione del canone di occupazione con installazione di mezzi pubblicitari (art.53 Reg.COSAP). Pag. 37 2

3 - versamento del canone di occupazione (art.54 Reg.COSAP) Pag coefficienti moltiplicatori da allegare alle tariffe base per l occupazione di spazi ed aree pubbliche ed esempio di calcolo (estratto Allegato A Reg.COSAP). Pag. 39 Segnaletica stradale SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (art.134 Reg.CDS). Pag. 40 La regolamentazione provinciale: - indicazioni territoriali (art. 42-bis Reg.COSAP) Pag indicazioni industriali,artigianali,commerciali (art. 42-ter Reg.COSAP) Pag indicazioni alberghiere (art. 42-quater Reg.COSAP) Pag. 44 SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (art.136 Reg.CDS). Pag. 46 La regolamentazione provinciale (art. 42 Reg.COSAP). Pag. 48 Definizioni Definizione e classificazione delle strade (art.2 CDS). Pag. 50 Definizioni stradali e di traffico (art.3 CDS). Pag. 52 SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI Pag. 55 3

4 LA FILOSOFIA DEL PROGETTO COMPLESSIVO La Provincia di Siena, anche con riferimento alle sue funzioni di programmazione, di sviluppo economico e di pianificazione territoriale, riconosce l esigenza di assicurare un adeguata visibilità alle aziende che operano nel territorio e quindi di affrontare la materia nell ottica di un "sistema" e quindi di un "progetto complessivo", che veda insieme ognuno nel suo ambito di applicazione e quindi con i suoi limiti e funzionisegnaletica stradale e mezzi pubblicitari. Visione unitaria e sistema presuppongono infatti un progetto attraverso il quale possano essere individuate le soluzioni possibili tra tutte quelle offerte dall'ordinamento. Visione unitaria vuol dire pensare a più strati (come nei sistemi cartografici) dove, partendo dai segnali di indicazione ordinaria, si aggiungono via via tutti gli altri secondo necessità. Sistema vuol dire metodo dell'aggregazione e sviluppo dei meccanismi di solidarietà tra le Associazioni di categoria e dentro di esse; tra i Consorzi ed all interno degli stessi, tra le Strade del Vino e dentro le stesse. Da promuovere, in particolare, l'azione relativa alla possibilità di costruire un sistema integrato di comunicazione telematica che metta insieme informazioni turistiche ed informazioni "dedicate". Con la possibilità di integrare tutte queste comunicazioni nelle applicazioni per la ricerca delle aziende mediante sistemi GPS. Se guardiamo al complesso degli istituti ci accorgiamo che la cosa più importante da fare è quella di assicurare che alle località si possa arrivare innanzitutto con l'ausilio della segnaletica di indicazione ordinaria (fondo blu), da verificare sotto i tre profili della congruenza, coerenza ed omogeneità (art.124 Reg. CDS) e da potenziare soprattutto attraverso una più puntuale utilizzazione dei preavvisi di intersezione (art.127 Reg. CDS) ed una migliore organizzazione dei segnali di direzione (art.128 Reg. CDS). Nell'ambito ciascuno della propria disciplina sono poi da utilizzare: - le indicazioni territoriali (art.134 -lett.d- Reg. CDS); - le indicazioni di luoghi di pubblico interesse (art.134 -lett.e- Reg. CDS); - le indicazioni turistiche (art.134 -lett.a- Reg. CDS); -.le indicazioni industriali, artigianali, commerciali (art.134 -lett.b- Reg. CDS); - le indicazioni alberghiere (art.134 -lett.c- Reg. CDS); - i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art.136 Reg. CDS), istituti segnaletici da considerare e valutare in relazione ad un già avvenuto (o almeno progettato) intervento sulla segnaletica di indicazione "ordinaria" come sopra indicato. La segnaletica e cartellonistica delle Strade del vino riconducibile al Decreto Dirigenziale Regionale n.2148 del 13/4/2004 può essere senz altro utilizzata allo scopo. Più in generale, mezzi pubblicitari e relativa disciplina sono elementi da tenere in considerazione anche ai fini di una comunicazione latamente istituzionale diretta a fornire ulteriori indicazioni agli utenti della strada su come raggiungere determinate località (oltre che su come raggiungere le attività in funzione di valorizzazione territoriale). E aree demaniali potrebbero essere date in concessione al fine di installarvi (con realizzazione di aree di sosta o non, a seconda dei casi e delle esigenze) pannelli di indicazioni "dedicate" (profilo della strada o cartografia e indicazioni ulteriori che si aggiungono a quelle della segnaletica di indicazione) in tutti i casi in cui determinate configurazioni territoriali o l'esistenza di reti stradali secondarie aventi caratteristiche di complessità siano tali da richiedere oggettivamente un intervento ulteriore che, nell'impossibilità di poterlo attuare con la normativa della segnaletica stradale, lo si potrebbe fare proprio ricorrendo alla tipologia del cartello (art.47, comma 4, Reg. CDS) nel rispetto dei limiti previsti per quest'ultimo dall'art.51 Reg. CDS. 4

5 Da altro punto di vista deve considerarsi la possibilità per i Comuni, all interno dei centri abitati, di derogare con proprio regolamento alle distanze minime fissate dal regolamento di esecuzione del CDS (art.23, comma 6, CDS). Con il regolamento, infatti, i Comuni hanno la possibilità di stabilire distanze che rispondano maggiormente alle caratteristiche (ed alle esigenze) dei propri centri abitati ed inoltre fissare ulteriori regole per la collocazione di mezzi pubblicitari nei tratti di interesse paesaggistico. I MEZZI PUBBLICITARI Pubblicità sulle strade e sui veicoli (1) (Art. 23 Codice della Strada) 1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. [3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. Comma abrogato dall'art. 184 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", approvato con DLGS 22/01/04, n. 42. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore dal 1 maggio 2004.] 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale. [art. 2, comma 7, C.D.S. - Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.] 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 5

6 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. 8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. 9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. (D.P.R. 495/92 del ) 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse. 11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro ( 2 ) 12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. ( 2 ) 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni 6

7 di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. [Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale (1) (2) 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; (3) e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3) 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'a.n.a.s.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4) 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. ] Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro ; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. ( 2 ) 7

8 13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. [comma aggiunto dall art. 30 della legge 472/99, cit. sub nota 8, e successivamente così modificato dall art. 184 del D. Lgs. 42/2004, cit. sub nota 2, che ha abrogato il primo periodo, con decorrenza dal 1 maggio 2004] 13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. [13-quinquies. Se il manifesto riguarda l attività di soggetti elencati nell articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. Comma aggiunto dalla L 30/12/04, n. 311, comma 481 (Legge Finanziaria 2005) e successivamente abrogato dalla L 27/12/2006, n. 296, comma 176 (Legge Finanziaria 2007).] (1) Articolo così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n (2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del Autorizzazioni. (Art. 53 Reg.CdS) 1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'a.n.a.s. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; 8

9 d) per le strade militari dal comando territoriale competente. 2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai princìpi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio. 3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. 4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento. 5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. 6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino. 8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. 9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di 9

10 esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. 10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice. Obblighi del titolare dell'autorizzazione. (Art. 54 Reg.CdS) 1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. 2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni (Art. 7 Regolamento Provinciale COSAP) 1. Chiunque intenda, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda scritta in bollo: - alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati; - al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti. La domanda potrà essere inoltrata allo Sportello Unico competente ove costituito. 10

11 2. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile, e può comprendere anche più tipologie di opere con il limite massimo di 5 impianti per i mezzi pubblicitari. Per le preinsegne il limite massimo è di 3 impianti. 3. La domanda deve contenere: a) le generalità del richiedente; b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico; c) dichiarazione di proprietà dell area su cui ricade l intervento, nel caso di suolo privato; d) la descrizione dell'opera che si intende eseguire ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta; e) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria [(diritto fisso e sopralluogo) vedi tabella a pag. 38]; f) n 3 copie del progetto quotato, comprendente: relazione tecnico descrittiva; corografia in scala 1:25.000; planimetria catastale della zona scala 1:2.000 con indicazione dei mappali interessati; piante e sezioni scala 1:100 o 1:200; documentazione fotografica; g) dichiarazione per eventuale allaccio a impianti pubblici servizi; h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; i) n 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio della concessione/autorizzazione. 4. Ogni domanda di autorizzazione riguardante l occupazione con installazione di uno o più mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), h), i) del precedente comma, deve contenere: a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune; b) verbale di constatazione previsto dall art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/92 n. 495, redatto in contraddittorio con il competente Capo Cantoniere del Settore Strade. Per i casi di rinnovo (delle autorizzazioni in scadenza) il verbale di constatazione è sostituito da un «tagliando dei mezzi pubblicitari» approvato con disposizione del Dirigente Servizio Patrimonio e Demanio e compilato in ogni sua parte a cura e sotto la responsabilità del richiedente. c) n 3 copie a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario; d) n 3 copie della planimetria in scala 1: con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario; e) n 3 copie della planimetria in scala adeguata (1:500 1:1.000) indicante per 11

12 metri 250 prima e dopo la posizione dell impianto, ubicazione e distanza dell impianto stesso da segnaletica verticale, mezzi pubblicitari presenti, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell art. 51 Reg. C.d.S., dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione; f) n 3 copie della sezione trasversale in scala adeguata (1:100 1:200) indicante la distanza dell impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate; g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall altra del punto di installazione; h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92. i) Laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l insegna di esercizio, pur parallela all asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell impianto dalla carreggiata. 5. Per il primo rinnovo delle autorizzazioni in essere e con scadenza successiva al 30 giugno 2011 è richiesta tutta la documentazione di cui al comma precedente. Per i successivi rinnovi in assenza di variazioni- non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del precedente comma. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istanza corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del precedente comma. 6. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi 4 e 5, l U.O. Demanio Stradale ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario. 7. In nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete o irregolari. Pertanto, qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l acquisizione di nuova documentazione, l U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni. Quest ultime dovranno pervenire entro 60 giorni per le occupazioni di suolo e 30 giorni per l installazione di mezzi pubblicitari, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 8. Qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai soggetti interessati o all Ente o Ufficio di riferimento. 9. Salvo particolari esigenze che saranno comunicate, il provvedimento dovrà essere rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o da eventuali documenti integrativi. 10. Per quanto riguarda le richieste di subentro e rinnovo per interventi di occupazione permanente, queste saranno assoggettate alle verifiche e condizioni delle norme del presente regolamento. 11. Se la domanda è volta a ottenere la concessione di superficie di suolo stradale, per 12

13 opere o costruzioni soggette ad uso pubblico, l interessato deve dichiarare la destinazione o l uso della costruzione o dell opera ed avviare le procedure di uso dell area con il Servizio Gestione Patrimoniale. 12. (abrogato) 13. La domanda deve contenere l impegno dichiarato del richiedente stesso a sottostare nel corso dell esecuzione dei lavori, oltre che al rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia comprese le norme di sicurezza sui lavori, alle prescrizioni previste in concessione/autorizzazione nonché alle disposizioni che potranno essere impartite dagli addetti alla sorveglianza del Settore OO.PP.. 14.Gli elaborati grafici e il tagliando dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 4, lettera b), dovranno essere redatti a firma di tecnico iscritto al relativo ordine professionale, ad esclusione delle pratiche di subentro per le opere (accessi e scavi), e di quelle relative alla segnaletica di indicazione di cui ai successivi articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater. 15. L istanza per ottenere l autorizzazione di cui agli articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater, è corredata dalla documentazione specificamente indicata in ciascuno di tali articoli secondo il procedimento ivi previsto. 16. Per le occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa si applicano le disposizioni di cui al successivo art.29, comma 3. D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada Definizione dei mezzi pubblicitari. (Art. 47) 1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi 13

14 pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari». 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. Dimensioni. (Art. 48) 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m². 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. 14

15 3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m 0,20 m e superiori di 1,50 m 0,30 m [per quanto riguarda le preinsegne l art. 35, comma 3, del regolamento provinciale fissa le dimensioni a 1,25 x 0,25]. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (Art. 49). 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale [Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati - art. 3, comma 4), D.L.vo 285/92] misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92], sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. 6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. 15

16 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi. (Art. 50) 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92]. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92], salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. 4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza. (Art. 51) 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92]; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 16

17 c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice [Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92]; h) 250 m prima delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92] ; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale (Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza art. 3, comma 46) e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. (*)(**) (*) [Art. 79 DPR 495/92 - Visibilità dei segnali. 1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento. 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Tipi di strade Autostrade e strade extraurbane principali Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) Segnali di pericolo Segnali di prescrizione m 150 m 250 m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 17

18 (**) (Art. 126 DPR 495/92 - Posizionamento dei segnali di indicazione. 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m b) velocità = 110 km/h: d = 40 m c) velocità = 90 km/h: d = 30 m B) intersezioni senza corsia di decelerazione: a) velocità = 110 km/h: d = 130 m b) velocità = 90 km/h: d = 100 m c) velocità = 70 km/h: d = 80 m d) velocità = 50 km/h: d = 60 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. ] 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette [Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. art. 3, comma 19) D.L.vo 285/92] e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92] ; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza [Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92]; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92] in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; 18

19 e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi [Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. art. 3, comma 40), D.L.vo 285/92]; e convessi segnalati [Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. art. 3, comma 41), D.L.vo 285/92] ; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: [Art. 23, comma 6, C.D.S. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.] a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento [Art. 2, comma 2, C.D.S. - Strada urbana di scorrimento (Strada di categoria D): strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.] e le strade urbane di quartiere [Art. 2, comma 2, C.D.S. - Strada urbana di quartiere (Strada di categoria E): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata], prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali [Art. 2, comma 2, C.D.S. - Strada locale (Strada di categoria F) strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92); c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92]; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 19

20 I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), [3 m dal limite della carreggiata] limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92] si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. (*)(**) (*) [Art. 79 DPR 495/92 - Visibilità dei segnali. 1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento. 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Tipi di strade Autostrade e strade extraurbane principali Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) Segnali di pericolo Segnali di prescrizione m 150 m 250 m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 (**) (Art. 126 DPR 495/92 - Posizionamento dei segnali di indicazione. 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m 20

21 b) velocità = 110 km/h: d = 40 m c) velocità = 90 km/h: d = 30 m B) intersezioni senza corsia di decelerazione: a) velocità = 110 km/h: d = 130 m b) velocità = 90 km/h: d = 100 m c) velocità = 70 km/h: d = 80 m d) velocità = 50 km/h: d = 60 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. ] 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), [lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza] non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92], non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92], non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 21

22 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali. 12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi [Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. Art. 3, comma 33, D.L.vo 285/92] e dei cigli stradali. 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92], non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento (*)(**) previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m. (*) [Art. 79 DPR 495/92 - Visibilità dei segnali. 1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento. 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: 22

23 Tipi di strade Autostrade e strade extraurbane principali Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) Segnali di pericolo Segnali di prescrizione m 150 m 250 m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 (**) (Art. 126 DPR 495/92 - Posizionamento dei segnali di indicazione. 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m b) velocità = 110 km/h: d = 40 m c) velocità = 90 km/h: d = 30 m B) intersezioni senza corsia di decelerazione: a) velocità = 110 km/h: d = 130 m b) velocità = 90 km/h: d = 100 m c) velocità = 70 km/h: d = 80 m d) velocità = 50 km/h: d = 60 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. ] 14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. [15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela. Comma 3, art. 23, CDS, abrogato dall'art. 184 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", approvato con DLGS 22/01/04, n. 42. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore dal 1 maggio 2004.] 23

24 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio. (Art. 52) 1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio. 2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato. 4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento. ( ). Targhette di identificazione. (Art. 55) 1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. 24

25 Vigilanza. (Art. 56) 1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. 2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. 6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio. Pubblicità sui veicoli. (Art. 57) 1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni: 25

26 a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa 26

27 determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice. Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice. (Art. 58) 1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso. 2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria. Regolamento provinciale COSAP TITOLO IV - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI (Art. 33) Pubblicità sulle strade Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. Artt Reg. C.d.S. 1. La pubblicità sulle strade è disciplinata, oltre che dal Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento. 2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Siena, nell ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del C.d.S.. 3. La pubblicità sulle strade è intesa lungo la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l installazione in vista dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque 27

28 orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell intenzionalità dell interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale. (Art. 34) Definizione dei mezzi pubblicitari Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. Art. 47 Reg. C.d.S. 1. Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell esercizio. Laddove l insegna di esercizio sia del tipo a bandiera, cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale. (Fig. 2 schemi grafici allegati). 2. Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. (Fig. 3 schemi grafici allegati). 3. Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento. 4. Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall ufficio competente per ogni singolo caso. 5. Striscione, locandina o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidezza ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell iniziativa pubblicizzata si distinguono in: Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli. Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. 6. (abrogato) 7. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all interno del resede in cui si svolge l attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all art. 35 del presente Regolamento. Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5. 28

29 8. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze. 9. Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell art. 23, comma 1, del C.d.S.). 10. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi. 11. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile. (Art. 35) Dimensioni Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. Art. 48 Reg C.d.S. 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati ( 6,00 mq.). 2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell edificio ove ha sede l attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell insegna e per entrambi i sensi di marcia. 3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E ammesso l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all inserimento di nuove preinsegne nell impianto originario hanno la scadenza dell autorizzazione di quest ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da copia della autorizzazione originaria, da n. 3 copie del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all impianto nel suo complesso. 4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq. 5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del C.d.S. (Art. 36) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. Art. 49 Reg C.d.S. 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata ), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo. 29

30 3. Per strutture complesse di cui all art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all art. 7 del Regolamento Provinciale per la disciplina delle autorizzazioni e concessioni e del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore. (Art. 37) Ubicazione dei mezzi pubblicitari: distanze minime - divieti assoluti criteri geometrici Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n distanze minime Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del C.d.S, del Reg. C.d.S. e delle seguenti disposizioni: a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell art. 23, comma 1, del C.d.S. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 art. 129 Reg. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (Fig. II 295 art. 134 Reg. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità. b) Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, fermi restando i divieti di cui all art. 51, comma 3, Reg. C.d.S., i cartelli ed altri mezzi pubblicitari possono derogare alle distanze previste dall art. 51, comma 2, Reg. C.d.S. rispettando le distanze minime previste dal comma 4, lettere b) e c) dell art. 51, del Reg. C.d.S. tali deroghe non sono consentite laddove la riduzione del limite di velocità sia imputabile a particolari situazioni di criticità stradale. (es. consistente traffico veicolare, serie di curve pericolose, serie di intersezioni, fondo stradale deformato, presenza di numerosi accessi, etc.). c) Le distanze di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste, in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell art. 23, comma 1, C.d.S. (art.51, comma 5, Reg. C.d.S.). Nel caso di insegne di esercizio parallele all asse stradale, il divieto di installazione di cui all articolo 51, comma 3, lettera b), può essere disatteso nell ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l installazione ricada fuori dall area dell intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5. d) Le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti, per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della 30

31 carreggiata, ed dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell art. 23, comma 1, C.d.S. (art. 51, comma 6, Reg. C.d.S.). Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5. e) Distanza dalle curve: per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall art. 51 comma 5 Reg. C.d.S.). (Figg.8.a e 8.b). f) In considerazione di quanto stabilito dall art. 51, comma 13, Reg. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 150 metri prima dell intersezione (spazio che deve essere esclusivamente riservato all installazione della segnaletica stradale) è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Spazio di avvistamento previsto per la segnaletica di pericolo e di prescrizione (art. 79, comma 3, Reg. C.d.S.) Tipi di strade Segnali di pericolo Segnali di prescrizione Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250 Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità m 100 m 150 superiore a 50 km/h).. Altre strade m 50 m 80 Spazio di avvistamento previsto per la segnaletica di indicazione (art. 126, Reg. C.d.S.) 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: B) intersezioni senza corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m a) velocità = 110 km/h: d = 130 m b) velocità = 110 km/h: d = 40 m b) velocità = 90 km/h: d = 100 m c) velocità = 90 km/h: d = 30 m c) velocità = 70 km/h: d = 80 m d) velocità = 50 km/h: d = 60 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 31

32 2. divieti assoluti 2.a - E sempre vietato, sia dentro che fuori dai centri abitati, installare mezzi pubblicitari: aa) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall inizio della barriera. a) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie; b) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle c) strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all area dell intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza; e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare curva pericolosa (Fig. II 4 II 5 II 6 II 7 Art. 86 Reg. C.d.S), nonchè quelle segnalate sul posto con delineatore di curva stretta o di tornante (Fig. II 466 art. 174 Reg. C.d.S.), delineatori modulari di curva (Fig. II 468 art. 174 Reg. C.d.S.). Nell ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante l estesa (Modello II 2 art. 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura (Fig. 8.c All.C); f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (Fig. 5 Allegato C ): il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l area compresa tra i due segnali di dosso (Figura II 2 art. 85 Reg. C.d.S.) o cunetta (Figura II 3 art. 85 Reg. C.d.S.) Fig. II 2 Fig. II 3 h) sulle barriere stradali; i) sui ponti e sottoponti non ferroviari; j) sui cavalcavia stradali e loro rampe; k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità; m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto si estende ad entrambi i sensi di marcia lungo tutto lo sviluppo dell area segnalata (fig. II 8 / fig. II 11/c). Fig. II 8 Fig. II 9 Fig. II 10/a -10/c Fig. II 10/b 10/d 32

33 Fig. II 11/a Fig. II 11/b Fig. II 11/c 2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano: a) generare confusione con la segnaletica stradale; b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l efficacia; c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; d) costituire ostacolo o,comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide; e) produrre abbagliamento. 2.c - E vietata l installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni di cui agli art. 49 e 153 D.Lgs. n.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio (vedi art. 38). 3. criteri geometrici - Si definiscono: a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale; b) Area dell intersezione: (corrispondenza dell intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l intersezione stessa. Fanno parte dell area dell intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. (Figg. 6.a, 6.b, 6.c Allegato C ) Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell anello centrale; c) Distanza dall intersezione: E la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettifilo su cui è collocato il cartello e l arco di raccordo dell intersezione (Fig. 7.a Allegato C ) oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l inizio dell area d intersezione come sopra definita (Figg. 7.b, 7.c Allegato C ). d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta. e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i cartelli pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta o autorizzazione da parte dell Amministrazione provinciale. f) Curva: ( Figg. 8.a, 8.b Allegato C ) in base all Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due: - la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo; - la limitata visibilità. Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica di cui alle Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri. 33

34 Nell ipotesi che alle Figg. II 6 e II 7 sia abbinato il pannello integrativo riportante l estesa (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura. Fig. II 4 Fig. II 5 Fig. II 6 Fig. II 7 Fig. II 6 + Fig. II 7 + Mod. II 2 Mod. II 2 Fig. II 466 Fig. II 468 Nota: Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell intero sviluppo della curva e su tutta l area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall art. 51, comma 5, Reg. C.d.S. ( Fig. 8.c Allegato C ). (Art. 38) Collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o nell ambito e in prossimità dei beni paesaggistici. Riferimenti normativi: Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n La collocazione di INSEGNE DI ESERCIZIO nell ambito ed in prossimità dei luoghi di cui all art. 23 comma 3 del C.d.S. è subordinata oltre che all autorizzazione di cui all art. 23, comma 4, del C.d.S., al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela. 2. Nel caso di installazione di CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI in zone vincolate, la collocazione è subordinata oltre che all autorizzazione di cui all art. 23, comma 4, del C.d.S., al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela. 3. L autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 23, comma 4, C.d.S dall ente proprietario della strada, viene concessa ai soli fini della sicurezza stradale. Sarà cura del soggetto interessato attivare le relative procedure per l ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi di tutela. Le stesse dovranno essere ottenute prima della collocazione dell impianto pubblicitario. Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. 2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. 34

35 Ai sensi dell art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. 1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. (Art. 39) Stazioni di rifornimento di carburante Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. Art. 51 e 52 Reg. C.d.S. 1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all interno dell area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada. 2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei preziari. 3. Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata. 4. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell art. 23, comma 1, C.d.S. 5. In assenza di specifico regolamento comunale o di elementi di protezione (non costituiscono protezioni sufficienti marciapiedi, siepi e semplici cordoli rialzati), deve comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 3, Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l insegna di esercizio a bandiera abbia superficie compresa tra 4,00 mq e 6,00 mq dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata. 7. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5. 8. La proiezione a terra dell insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo questa amministrazione potrà disporre la rotazione della bandiera all interno dell area di servizio. 9. Qualora oltre all insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall art. 52, comma 1, Reg. C.d.S. 10. All interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del C.d.S.. (Art. 40) Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S. 1. Il periodo di esposizione di striscioni, stendardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive. 35

36 2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell art. 51 Reg. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani. 3. Ai fini dell installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell art. 7 del presente Regolamento. 4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all inizio del periodo di esposizione richiesto. (Art. 41) Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. Art. 57 Reg. C.d.S. 1. Non è ammessa lungo o in vista delle strade Provinciali la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi (tipo vele). 2. Il veicolo o rimorchio che viola le prescrizioni di cui al presente articolo verrà considerato a tutti gli effetti un impianto pubblicitario abusivo. ( ) Canone COSAP: struttura e tariffa (Art. 46) Definizione del canone. Soggetti obbligati al pagamento 1. Il canone di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia. 2. Il canone COSAP è dovuto alla Provincia di Siena dal titolare della concessione/autorizzazione. Nell ipotesi di contitolarità il canone è dovuto in via solidale ed è richiesto a chi figura come primo intestatario. La domanda diretta ad ottenere l autorizzazione/concessione, in caso di più proprietari/interessati, è sottoscritta da tutti e indica il soggetto che deve figurare come primo intestatario quale destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa. Il provvedimento di autorizzazione/concessione indicherà nominativamente il primo intestatario e tutti i titolari. L abbreviazione per le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa è data dal nome del primo intestatario seguita dall indicazione numerica degli altri titolari ( nome primo intestatario + n ). 3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell atto di concessione, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno. 4. Nella occupazione abusiva l occupante è obbligato al pagamento secondo l art. 50. ( ) (Art. 51) Esenzioni, esclusioni e speciali agevolazioni. 1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni; da Enti religiosi per l'esercizio del culto; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle associazioni, fondazioni, Enti non aventi scopo di lucro per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 36

37 ( ) 3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni, fondazioni, Enti non aventi scopo di lucro che richiedono l occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative o per la pubblicizzazione di attività che non possono essere ricomprese in quelle di cui alla lettera a) del comma 1, sono agevolate mediante l abbattimento del 50% della misura del canone altrimenti dovuto. (Art. 52) Canone di occupazione per l installazione di impianti pubblicitari e segnali di indicazione. 1. ll canone di occupazione per l installazione di impianti pubblicitari si applica alle preinsegne, cartelli e agli altri mezzi pubblicitari, con esclusione delle insegne di esercizio. Il suddetto canone si applica altresì ai segnali di indicazione di cui ai precedenti articoli 42 e 42-ter, nei casi negli stessi indicati. 2. Il canone è dovuto per l'occupazione con installazione dei mezzi pubblicitari e segnali di indicazione di cui al comma 1 in aree del patrimonio indisponibile e del demanio della Provincia di Siena. (Art. 53) Determinazione del canone di occupazione con installazione di mezzi pubblicitari e segnali di indicazione. 1. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione per i mezzi pubblicitari e per i segnali di indicazione di cui agli articoli 42 e 42-ter è determinato sulla base della tabella 1 di cui all allegato A tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori e della proiezione reale a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari, con esclusione dei sostegni. Ai segnali di cui all art.42 contenenti la denominazione dell esercizio si applica il coefficiente previsto per i cartelli. Ai segnali di cui all art.42-ter contenenti denominazione o logotipo si applica il coefficiente previsto per le preinsegne. 2. Per le installazioni temporanee, in deroga al precedente art. 47, comma 3, lettera b), il canone mensile è calcolato come per le installazioni annuali dei cartelli, ed è ridotto al 10 per cento. Il canone è corrisposto per i giorni di effettiva occupazione con importo minimo pari ad una mensilità come sopra determinata (canone annuale per un cartello ridotto al 10%). 3. Per ogni impianto pubblicitario e segnale soggetto a COSAP collocati fuori dai centri abitati sono dovuti oneri di manutenzione stradale determinati dall Amministrazione Provinciale in base alla proiezione reale a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari. 4. Il pagamento del canone annuale non sana l irregolarità dell occupazione. [vedi tabella a Pag. 38] (Art. 54) Versamento del canone di occupazione 1. Per le occupazioni permanenti si provvede al pagamento della prima rata di canone al momento del rilascio della concessione, ed è commisurata ai mesi intercorrenti fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Si considera mese intero quello in cui viene rilasciata la concessione. 2. Le successive annualità dovranno essere pagate entro il 30 aprile di ogni anno con gli aggiornamenti/adeguamenti di cui al precedente art.47. In tutti i casi in cui il soggetto autorizzato ha titolo al rimborso del canone versato anticipatamente, lo stesso rimborso avrà luogo su specifica istanza dell interessato. 37

38 2-bis. La mera rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone. Si considera tuttavia efficace per l anno successivo la rinuncia che venga comunicata all Amministrazione entro il 31 dicembre dell anno in corso con rimozione del mezzo pubblicitario da effettuarsi entro i successivi 10 gg.. La comunicazione dell avvenuta rimozione deve essere trasmessa alla Provincia, entro i successivi 3 giorni. 3. Per le occupazioni temporanee si provvede al pagamento del canone sempre al momento del rilascio della concessione. 38

39 COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DA APPLICARE ALLE TARIFFE BASE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Estratto Allegato A Tab.1 Reg.COSAP) Categoria (*) Tariffa Base Euro OCCUPAZIONI PERMANENTI TARIFFE ANNUALI A METRO LINEARE Sacrificio per la collettività Centro abitati Fuori centri abitati Valore economico della disponibilità dell area Cartelli e segnali Cartelli pubblicitari Preinsegne e altri mezzi pubblicitari ,00 1, ,00 1, ,00 1, (*) 1 cat. : Strade Regionali (SR2 SR68 SR 222 SR 429) 2 cat. : Strade Provinciali bitumate 3 cat. : Strade Provinciali non bitumate [art. 4, comma 2, Reg. COSAP : Ai fini dell applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico in relazione ai criteri di cui all art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 le strade sono classificate nelle seguenti tre categorie: Categoria 1 - strade regionali SR2, SR68, SR429, SR222; Categoria 2 - strade provinciali bitumate; Categoria 3 - strade provinciali non bitumate.] ESEMPIO DI CALCOLO: tariffa x sacrificio x valore economico x superficie occupata (base pannello in ml) CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI SPESE D ISTRUTTIRIA (estratto: Delibera di G.P. n. 275 del ) SPESE D ISTRUTTORIA OCCUPAZIONI IN GENERE, MEZZI PUBBLICITARI E SEGNALI euro Autorizzazioni per accessi, percorrenze, attraversamenti e occupazione di suolo pubblico in genere Autorizzazioni per cartelli, preinsegne e altri mezzi pubblicitari (escluso insegne d esercizio) Autorizzazioni per insegne d esercizio Nulla Osta, rinnovi, subentri e proroghe 50 Autorizzazioni per segnali che forniscono indicazioni di servizio utile (art. 136 Reg. CDS) 70 Autorizzazioni per segnali di cui all art. 134 Reg. CDS - comma1, lettere b) e c); - comma1, lettere a), d), e); Autorizzazioni per striscioni, locandine e stendardi (temporanei) 50 ONERI DI MANUTENZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI E SEGNALI EX ART.136 REG.CDS CON DENOMINAZIONE (da corrispondere anticipatamente per l intero triennio) euro/ml Oneri di manutenzione:

40 LA SEGNALETICA STRADALE La segnaletica stradale verticale è disciplinata dagli artt CDS e dagli artt Reg. CDS. Le regole sull installazione dei segnali stradali in generale sono contenute principalmente negli artt del Reg. CDS. In particolare: gli artt. 134 e 136 Reg.CDS Art. 134 Reg. CDS Segnali turistici e di territorio. 1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; [vedi pag. 42 ( art. 42-ter Reg.COSAP)] c) alberghiere; [vedi pag. 43 (art. 42-quater Reg.COSAP)] d) territoriali; ; [vedi pag. 41 (art. 42-bis Reg.COSAP)] e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione. 4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte. 40

41 5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione. 7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla «zona industriale» o «zona artigianale» o «zona commerciale» in genere (fig. II.297). 8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione. 9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera. 10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301). 11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure. 41

42 La regolamentazione provinciale: Art. 42-bis Regolamento COSAP Indicazioni territoriali [Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. C.d.S.] 1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall art. 134 Reg. CDS. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CDS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale. 2. L istanza in bollo per l installazione dei suddetti segnali dovrà contenere: a) le generalità del richiedente; b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l attività; c) dichiarazione di proprietà dell area su cui ricade l intervento, nel caso di suolo privato; d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo); e) n 3 copie a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 11); f) n 3 copie della planimetria in scala 1: che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale; h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall altra del punto di installazione; i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; j) n 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell autorizzazione; k) dichiarazione di stabilità; l) verbale di posizionamento del Capo Cantoniere del Settore OO.PP.. 3. L istanza, regolarmente sottoscritta dall interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l acquisizione di nuova documentazione, l U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 4. L autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio previo parere del Settore OO. PP.. L autorizzazione contiene i criteri tecnici per l installazione. In ogni 42

43 caso: a) i segnali territoriali devono essere realizzati in alluminio da ditte appositamente autorizzate ai sensi dell art.193 del D.P.R. 495/1992 e devono essere muniti del Certificato di Conformità del prodotto rilasciato da riconosciuti Organi di Controllo alla ditta che ha fabbricato il segnale stradale; b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia; c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2; d) devono avere fondo di colore marrone; e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all art. 125 Reg. CDS; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo; f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale; g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco; h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati: - l ente proprietario della strada (Provincia di Siena); - il nome della ditta che ha fabbricato il segnale; - l anno di fabbricazione; - gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto come prescritto dalla vigente normativa. 5. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico. 6. E ammesso l abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l autorizzazione relativa all ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all impianto nel suo complesso. ; 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell autorizzazione per l installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell art.134 Reg. CDS. Art. 42-ter Regolamento COSAP Indicazioni industriali, artigianali, commerciali. [Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.] 1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all art. 134, commi 5-8, Reg. CDS. Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. 43

44 Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. 2. Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg.CDS possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. I segnali di cui al presente comma sono soggetti al pagamento del canone COSAP come per le preinsegne. L autorizzazione è rilasciata per la durata di anni nove. 3. L istanza in bollo per l installazione dei suddetti segnali, oltre alla indicazione delle ragioni che rendono necessaria l installazione ai sensi del comma 1, dovrà contenere: a) le generalità del richiedente; b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l attività; c) n 3 copie a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 12); d) n 3 copie della planimetria in scala 1: che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione; e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall altra del punto di installazione; f) dichiarazione di proprietà dell area su cui ricade l intervento, nel caso di suolo privato; g) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo); h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; i) n 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell autorizzazione; j) dichiarazione di stabilità; l) verbale di posizionamento del Capo Cantoniere del Settore OO.PP.. 4. L istanza, regolarmente sottoscritta dall interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l acquisizione di nuova documentazione, l U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 5. L autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio previo parere del Settore OO. PP.. L autorizzazione contiene i criteri tecnici per l installazione. Art. 42-quater Regolamento COSAP Indicazioni alberghiere [Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.] 1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all art. 134, commi 9-11, Reg. CDS. 2. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. 44

45 3. Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. CDS, la segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. 13.a); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. 13.b); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. 13.c e 13.d). 4. (abrogato). 5. L istanza in bollo per l installazione dei suddetti segnali dovrà contenere: a) le generalità del richiedente; b) la denominazione della strada o area cui si riferisce; c) cartografia d insieme contenente l esatta indicazione di tutti gli oggetti del sistema segnaletico unitario di cui al precedente comma 3 e del relativo posizionamento (progressiva chilometrica e lato); d) n 3 copie a colori del bozzetto relativo a ciascun segnale; e) n 3 copie della planimetria in scala 1: che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione; f) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall altra del punto di installazione; g) dichiarazione di proprietà dell area su cui ricade l intervento, nel caso di suolo privato; h) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo); i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; j) n 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell autorizzazione; k) dichiarazione di stabilità; l) verbale di posizionamento del Capo Cantoniere del Settore OO.PP.. 6. L istanza, regolarmente sottoscritta dall interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l acquisizione di nuova documentazione, l U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 7. Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Per i segnali di cui alla figura 13.d è ammesso l inserimento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l autorizzazione relativa all ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente a cura e spese dell interessato- ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all impianto nel suo complesso. ; 45

46 8. L autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio previo parere del Settore OO. PP.. L autorizzazione contiene i criteri tecnici per l installazione. Art. 136 Reg. CDS Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili. 1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde. 2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale. 3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana. 4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana. 5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana. 6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato. 7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura. 9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù. 10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare. 46

47 11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e autocaravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica. 12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada. 13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. 14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati. 15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata. 16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada. 17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco. 18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di cm, quelle grandi cm. 47

48 19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli. 20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti. 21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia. La regolamentazione provinciale (Art. 42 Regolamento COSAP) 1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell art. 136 Reg. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell art. 136 sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale. 2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del canone COSAP (come previsto dall art.53, comma 1, del presente Regolamento) e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale. [Art. 53, comma 1, Reg. COSAP: ( )Ai segnali ex art. 136 Reg. C.d.S. con denominazione si applica il coefficiente previsto per i cartelli. vedi tabella a pag. 38] 3. La Provincia ha la facoltà di valutare l opportunità dell installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell ultima arteria stradale di competenza che conduce all attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari. 4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell art. 193 del D.P.R. 495/92 e per 48

49 l installazione si fa applicazione dell art.81, comma 2, Reg. CDS. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale. 5. I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo (figura 4). 6. L istanza in bollo per l installazione dei suddetti segnali dovrà contenere: a) le generalità del richiedente; b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l attività; c) dichiarazione di proprietà dell area su cui ricade l intervento, nel caso di suolo privato; d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo); e) n 3 copie a colori del bozzetto relativo al segnale; f) n 3 copie della planimetria in scala 1: con evidenziato il punto di installazione del segnale e la sede dell attività; h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall altra del punto di installazione; i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; j) n 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell autorizzazione; k) dichiarazione di stabilità; l) verbale di posizionamento del Capo Cantoniere del Settore OO.PP.. 7. All istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell esercizio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, dovranno essere allegati: - n 3 copie a colori del bozzetto relativo al segnale; - n 3 copie della planimetria in scala adeguata (1:500 1:1.000) indicante l ubicazione del segnale e, per metri 150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti. 8. L istanza, regolarmente sottoscritta dall interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l acquisizione di nuova documentazione, l U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 9. L autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio previo parere del Capo Area o del Capo Cantoniere del Settore OO.PP. 49

50 DEFINIZIONI Definizione e classificazione delle strade (Art.2 CDS) 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; ( 1 ) B - Strade extraurbane principali; ( 1 ) C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis Itinerari ciclopedonali. ( 2 ) [Art. 4, comma 1, Reg. COSAP: Tutte le strade, appartenenti alla rete di proprietà provinciale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in seguito denominato C.d.S., sono suddivise con la seguente classificazione: Strade extraurbana di Categoria C - tutte le strade Regionali - le strade ad un'unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine - le strade che rappresentano: collegamenti primari nell ambito della rete provinciale, in relazione all orientamento dei flussi veicolari e alla loro rilevanza interconnessione importante con altri ambiti provinciali; non eliminabili, anche provvisoriamente, se non con grosse criticità per i flussi veicolari; Strade extraurbane di Categoria F tutte le altre Strade non classificate C, come da planimetria allegata alla Disposizione del Direttore di Area Politiche del Territorio n 843 del ] 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 50

51 F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada. ( 2 ) 4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale. 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in: A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale. B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali. 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il consiglio di amministrazione dell'azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento. 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. ( 3 ) (1) Si veda l art. 4 del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n (2) Questa lettera è stata aggiunta dal D.L. 27 giugno 2003, n (3) Vedi art. 2, art. 3 e art. 4 reg. cod. strada. 51

52 Definizioni stradali e di traffico (Art. 3 CDS) 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. ( 1 ) 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione. 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni. 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. ( 2 ) 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata. 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli. 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro. 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. 52

53 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada. 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli. 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico. 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione. 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente. 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico. 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali. 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità. ( 3 ) 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria. 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. 53

54 41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione. 43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione. 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada. 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari. 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati. 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato. 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. ( 3 ) 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue. 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare. 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico. ( 4 ) (1) Questo numero è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n (2) Si veda la circolare 29 dicembre 1997, n. 6709, recante direttive in ordine all individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all interno dei centri abitati. (3) Questo numero è stato inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n (4) Vedi art. 5 reg. cod. strada. 54

55 SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI (rappresentazioni esemplificative non in scala) Figura 1. Elementi geometrici della sezione stradale 55

56 Figura 2. Insegne di esercizio - Art. 34, comma 1, Reg. COSAP FERRAMENTA FERRAMENTA FERRAMENTA FERRAMENTA - PROPRIETA PRIVATA RESEDE O PERTINENZA DELL ATTIVITA Figura 3. Preinsegne - Art. 34, comma 2, Reg. COSAP logo (DIMENSIONI: 1,25 m x 0,25 m) 56

57 Figura 4. Segnale con indicazione di servizio utile - Art Reg. COSAP (DIMENSIONI PANNELLO: 0,60 m x 0,90 m) (DIMENSIONI PANNELLO DISTANZIOMETRICO : 0,60 m x 0,20 m) Figura 5. Raccordi verticali concavi e convessi segnalati (dossi e cunette) Art. 37, comma 2, lett. g) Reg. COSAP Divieto di installazione in ambo i sensi 57

58 Figura 6.a Area dell intersezioni - intersezione semplice Art. 37, comma 3, lett. B) - Reg. COSAP Figura 6.ba Area dell intersezioni - quadrivio Art. 37, comma 3, lett. B) - Reg. COSAP 58

59 Figura 6.c Area dell intersezioni - Caso limite: rotatoria Art. 37, comma 3, lett. B) - Reg. COSAP 59

60 Figura 7.a Distanza dalle intersezioni: intersezione semplice - Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg. COSAP C.P. distanza dall intersezione Figura 7.b Distanza dalle intersezioni: intersezione con corsia di accumulo C.P. Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg. COSAP distanza dall intersezione Figura 7.c Distanza dalle intersezioni: intersezione con aiuola spartitraffico Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg. COSAP C.P. distanza dall intersezione C.P. distanza dall intersezione 60

61 Figura 8.a Distanza dalle curve con raggio inferiore o uguale a 250 mt.- Art. 37, comma 1, lett. e) - Reg. COSAP lato esterno: d 50 mt. C.P. r 250 mt. C.P. lato interno: d 100 mt. Figura 8.b Distanza dalle curve in presenza di segnaletica di pericolo - Art. 37, comma 1, lett. e) - Reg. COSAP lato esterno: d 50 mt. C.P. Figg. II 4 - II 5 II 6 II 7 Reg. CDS C.P. lato interno: d 100 mt. 61

62 Figura 8.c Divieto di installazione lungo le curve con raggio inferiore o uguale a 250 mt. e/o in presenza di segnaletica di pericolo - Art. 37, comma 2, lett. e) - Reg. COSAP Divieto di installazione sia nel lato interno, sia nel lato esterno Figura 9 Sezione stradale: quota e distanza di installazione mezzi pubblicitari d 3,00 α 45 h 1,50 62

63 Figura 10 - Distanze da rispettare per l installazione di insegne pubblicitarie in ambito extraurbano con limite massimo di velocità superiore a 50 km/h (art. 51 Reg. CDS) 63

64 Figura 11. Indicazioni territoriali [ex art. 134, comma 1, lettera d), Reg.CDS] - (Art. 42-bis, Reg. COSAP) Strade urbane (DIMENSIONI: 1,25 m x 0,25 m) Strade extraurbane (DIMENSIONI: 1,30 m x 0,30 m) Figura 12. Indicazioni industriali, artigianali, commerciali [ex art.134, comma 1, lettera b), Reg.CDS] - (Art. 42-ter, Reg. COSAP) 64

65 Figura 13. Indicazioni alberghiere: sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione [ex art.134, comma 1, lettera c), Reg.CDS] (Art. 42-quater, Reg. COSAP) Fig. 13.a Fig. 13.b (Fig. II 298 Reg.CDS) (Fig. II 299 Reg.CDS) Fig. 13.c Fig. 13.d (Fig. II 300 Reg.CDS) (Fig. II 301 Reg.CDS) 65

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