PROGETTO COMPLESSIVO

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1 Provincia di Siena SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO U.O. Demanio Stradale LINEE GUIDA PER UN PROGETTO COMPLESSIVO DI SEGNALETICA STRADALE E PUBBLICITA Luglio 2012

2 SOMMARIO Progetto complessivo La filosofia del progetto complessivo. Pag. 4 Mezzi pubblicitari Pubblicità sulle strade e sui veicoli (art.23 CDS). Pag. 5 Autorizzazioni (art.53 Reg.CDS). Pag. 8 Obblighi del titolare dell autorizzazione (art.54 Reg.CDS). Pag. 10 Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni (art.7 Reg.COSAP). Pag. 10 Definizione dei mezzi pubblicitari (art.47 Reg.CDS). Pag. 13 Dimensioni (art.48 Reg.CDS). Pag. 14 Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (art.49 Reg.CDS). Pag. 15 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art.50 Reg.CDS). Pag. 16 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza (art.51 Reg.CDS). Pag. 16 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art.52 Reg.CDS). Pag. 24 Targhette di identificazione (art.55 Reg.CDS). Pag. 24 Vigilanza (art.56 Reg.CDS). Pag. 25 Pubblicità sui veicoli (art.57 Reg.CDS). Pag. 25 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all entrata in vigore del codice (art.58 Reg.CDS). Pag. 27 Pubblicità sulle strade (art.33 Reg.COSAP). Pag. 27 Definizione dei mezzi pubblicitari (art. 34 Reg.COSAP). Pag. 28 Dimensioni (art.35 Reg. COSAP). Pag. 29 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari (art.36 Reg.COSAP). Pag. 29 Ubicazione dei mezzi pubblicitari (art.37 Reg.COSAP) : - distanze minime Pag divieti assoluti Pag criteri geometrici Pag. 33 Collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o nell ambito e in prossimità dei beni paesaggistici (art.38 Reg.COSAP). Pag. 34 Stazioni di rifornimento carburante (art.39 Reg.COSAP). Pag. 35 Esposizione di striscioni, locandine e stendardi pubblicità temporanea (art.40 Reg.COSAP). Pag. 35 Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi (art.41 Reg.COSAP). Pag. 36 Canone COSAP - struttura e tariffa: Pag definizione del canone. Soggetti obbligati al pagamento (art.46 Reg.COSAP). Pag esenzioni, esclusioni e speciali agevolazioni (art.51 Reg.COSAP). Pag canone di occupazione per l installazione di impianti pubblicitari (art.52 Reg.COSAP) Pag determinazione del canone di occupazione con installazione di mezzi pubblicitari (art.53 Reg.COSAP). Pag. 37 2

3 - versamento del canone di occupazione (art.54 Reg.COSAP) Pag coefficienti moltiplicatori da allegare alle tariffe base per l occupazione di spazi ed aree pubbliche ed esempio di calcolo (estratto Allegato A Reg.COSAP). Pag. 39 Segnaletica stradale SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (art.134 Reg.CDS). Pag. 40 La regolamentazione provinciale: - indicazioni territoriali (art. 42-bis Reg.COSAP) Pag indicazioni industriali,artigianali,commerciali (art. 42-ter Reg.COSAP) Pag indicazioni alberghiere (art. 42-quater Reg.COSAP) Pag. 44 SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (art.136 Reg.CDS). Pag. 46 La regolamentazione provinciale (art. 42 Reg.COSAP). Pag. 48 Definizioni Definizione e classificazione delle strade (art.2 CDS). Pag. 50 Definizioni stradali e di traffico (art.3 CDS). Pag. 52 SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI Pag. 55 3

4 LA FILOSOFIA DEL PROGETTO COMPLESSIVO La Provincia di Siena, anche con riferimento alle sue funzioni di programmazione, di sviluppo economico e di pianificazione territoriale, riconosce l esigenza di assicurare un adeguata visibilità alle aziende che operano nel territorio e quindi di affrontare la materia nell ottica di un "sistema" e quindi di un "progetto complessivo", che veda insieme ognuno nel suo ambito di applicazione e quindi con i suoi limiti e funzionisegnaletica stradale e mezzi pubblicitari. Visione unitaria e sistema presuppongono infatti un progetto attraverso il quale possano essere individuate le soluzioni possibili tra tutte quelle offerte dall'ordinamento. Visione unitaria vuol dire pensare a più strati (come nei sistemi cartografici) dove, partendo dai segnali di indicazione ordinaria, si aggiungono via via tutti gli altri secondo necessità. Sistema vuol dire metodo dell'aggregazione e sviluppo dei meccanismi di solidarietà tra le Associazioni di categoria e dentro di esse; tra i Consorzi ed all interno degli stessi, tra le Strade del Vino e dentro le stesse. Da promuovere, in particolare, l'azione relativa alla possibilità di costruire un sistema integrato di comunicazione telematica che metta insieme informazioni turistiche ed informazioni "dedicate". Con la possibilità di integrare tutte queste comunicazioni nelle applicazioni per la ricerca delle aziende mediante sistemi GPS. Se guardiamo al complesso degli istituti ci accorgiamo che la cosa più importante da fare è quella di assicurare che alle località si possa arrivare innanzitutto con l'ausilio della segnaletica di indicazione ordinaria (fondo blu), da verificare sotto i tre profili della congruenza, coerenza ed omogeneità (art.124 Reg. CDS) e da potenziare soprattutto attraverso una più puntuale utilizzazione dei preavvisi di intersezione (art.127 Reg. CDS) ed una migliore organizzazione dei segnali di direzione (art.128 Reg. CDS). Nell'ambito ciascuno della propria disciplina sono poi da utilizzare: - le indicazioni territoriali (art.134 -lett.d- Reg. CDS); - le indicazioni di luoghi di pubblico interesse (art.134 -lett.e- Reg. CDS); - le indicazioni turistiche (art.134 -lett.a- Reg. CDS); -.le indicazioni industriali, artigianali, commerciali (art.134 -lett.b- Reg. CDS); - le indicazioni alberghiere (art.134 -lett.c- Reg. CDS); - i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art.136 Reg. CDS), istituti segnaletici da considerare e valutare in relazione ad un già avvenuto (o almeno progettato) intervento sulla segnaletica di indicazione "ordinaria" come sopra indicato. La segnaletica e cartellonistica delle Strade del vino riconducibile al Decreto Dirigenziale Regionale n.2148 del 13/4/2004 può essere senz altro utilizzata allo scopo. Più in generale, mezzi pubblicitari e relativa disciplina sono elementi da tenere in considerazione anche ai fini di una comunicazione latamente istituzionale diretta a fornire ulteriori indicazioni agli utenti della strada su come raggiungere determinate località (oltre che su come raggiungere le attività in funzione di valorizzazione territoriale). E aree demaniali potrebbero essere date in concessione al fine di installarvi (con realizzazione di aree di sosta o non, a seconda dei casi e delle esigenze) pannelli di indicazioni "dedicate" (profilo della strada o cartografia e indicazioni ulteriori che si aggiungono a quelle della segnaletica di indicazione) in tutti i casi in cui determinate configurazioni territoriali o l'esistenza di reti stradali secondarie aventi caratteristiche di complessità siano tali da richiedere oggettivamente un intervento ulteriore che, nell'impossibilità di poterlo attuare con la normativa della segnaletica stradale, lo si potrebbe fare proprio ricorrendo alla tipologia del cartello (art.47, comma 4, Reg. CDS) nel rispetto dei limiti previsti per quest'ultimo dall'art.51 Reg. CDS. 4

5 Da altro punto di vista deve considerarsi la possibilità per i Comuni, all interno dei centri abitati, di derogare con proprio regolamento alle distanze minime fissate dal regolamento di esecuzione del CDS (art.23, comma 6, CDS). Con il regolamento, infatti, i Comuni hanno la possibilità di stabilire distanze che rispondano maggiormente alle caratteristiche (ed alle esigenze) dei propri centri abitati ed inoltre fissare ulteriori regole per la collocazione di mezzi pubblicitari nei tratti di interesse paesaggistico. I MEZZI PUBBLICITARI Pubblicità sulle strade e sui veicoli (1) (Art. 23 Codice della Strada) 1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. [3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. Comma abrogato dall'art. 184 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", approvato con DLGS 22/01/04, n. 42. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore dal 1 maggio 2004.] 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale. [art. 2, comma 7, C.D.S. - Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.] 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 5

6 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. 8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. 9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. (D.P.R. 495/92 del ) 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse. 11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro ( 2 ) 12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. ( 2 ) 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni 6

7 di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. [Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale (1) (2) 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; (3) e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3) 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'a.n.a.s.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4) 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. ] Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro ; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. ( 2 ) 7

8 13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. [comma aggiunto dall art. 30 della legge 472/99, cit. sub nota 8, e successivamente così modificato dall art. 184 del D. Lgs. 42/2004, cit. sub nota 2, che ha abrogato il primo periodo, con decorrenza dal 1 maggio 2004] 13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. [13-quinquies. Se il manifesto riguarda l attività di soggetti elencati nell articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. Comma aggiunto dalla L 30/12/04, n. 311, comma 481 (Legge Finanziaria 2005) e successivamente abrogato dalla L 27/12/2006, n. 296, comma 176 (Legge Finanziaria 2007).] (1) Articolo così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n (2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del Autorizzazioni. (Art. 53 Reg.CdS) 1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'a.n.a.s. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; 8

9 d) per le strade militari dal comando territoriale competente. 2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai princìpi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio. 3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. 4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento. 5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. 6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino. 8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. 9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di 9

10 esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. 10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice. Obblighi del titolare dell'autorizzazione. (Art. 54 Reg.CdS) 1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. 2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni (Art. 7 Regolamento Provinciale COSAP) 1. Chiunque intenda, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda scritta in bollo: - alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati; - al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti. La domanda potrà essere inoltrata allo Sportello Unico competente ove costituito. 10

11 2. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile, e può comprendere anche più tipologie di opere con il limite massimo di 5 impianti per i mezzi pubblicitari. Per le preinsegne il limite massimo è di 3 impianti. 3. La domanda deve contenere: a) le generalità del richiedente; b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico; c) dichiarazione di proprietà dell area su cui ricade l intervento, nel caso di suolo privato; d) la descrizione dell'opera che si intende eseguire ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta; e) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria [(diritto fisso e sopralluogo) vedi tabella a pag. 38]; f) n 3 copie del progetto quotato, comprendente: relazione tecnico descrittiva; corografia in scala 1:25.000; planimetria catastale della zona scala 1:2.000 con indicazione dei mappali interessati; piante e sezioni scala 1:100 o 1:200; documentazione fotografica; g) dichiarazione per eventuale allaccio a impianti pubblici servizi; h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; i) n 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio della concessione/autorizzazione. 4. Ogni domanda di autorizzazione riguardante l occupazione con installazione di uno o più mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), h), i) del precedente comma, deve contenere: a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune; b) verbale di constatazione previsto dall art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/92 n. 495, redatto in contraddittorio con il competente Capo Cantoniere del Settore Strade. Per i casi di rinnovo (delle autorizzazioni in scadenza) il verbale di constatazione è sostituito da un «tagliando dei mezzi pubblicitari» approvato con disposizione del Dirigente Servizio Patrimonio e Demanio e compilato in ogni sua parte a cura e sotto la responsabilità del richiedente. c) n 3 copie a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario; d) n 3 copie della planimetria in scala 1: con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario; e) n 3 copie della planimetria in scala adeguata (1:500 1:1.000) indicante per 11

12 metri 250 prima e dopo la posizione dell impianto, ubicazione e distanza dell impianto stesso da segnaletica verticale, mezzi pubblicitari presenti, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell art. 51 Reg. C.d.S., dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione; f) n 3 copie della sezione trasversale in scala adeguata (1:100 1:200) indicante la distanza dell impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate; g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall altra del punto di installazione; h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92. i) Laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l insegna di esercizio, pur parallela all asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell impianto dalla carreggiata. 5. Per il primo rinnovo delle autorizzazioni in essere e con scadenza successiva al 30 giugno 2011 è richiesta tutta la documentazione di cui al comma precedente. Per i successivi rinnovi in assenza di variazioni- non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del precedente comma. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istanza corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del precedente comma. 6. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi 4 e 5, l U.O. Demanio Stradale ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario. 7. In nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete o irregolari. Pertanto, qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l acquisizione di nuova documentazione, l U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni. Quest ultime dovranno pervenire entro 60 giorni per le occupazioni di suolo e 30 giorni per l installazione di mezzi pubblicitari, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 8. Qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai soggetti interessati o all Ente o Ufficio di riferimento. 9. Salvo particolari esigenze che saranno comunicate, il provvedimento dovrà essere rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o da eventuali documenti integrativi. 10. Per quanto riguarda le richieste di subentro e rinnovo per interventi di occupazione permanente, queste saranno assoggettate alle verifiche e condizioni delle norme del presente regolamento. 11. Se la domanda è volta a ottenere la concessione di superficie di suolo stradale, per 12

13 opere o costruzioni soggette ad uso pubblico, l interessato deve dichiarare la destinazione o l uso della costruzione o dell opera ed avviare le procedure di uso dell area con il Servizio Gestione Patrimoniale. 12. (abrogato) 13. La domanda deve contenere l impegno dichiarato del richiedente stesso a sottostare nel corso dell esecuzione dei lavori, oltre che al rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia comprese le norme di sicurezza sui lavori, alle prescrizioni previste in concessione/autorizzazione nonché alle disposizioni che potranno essere impartite dagli addetti alla sorveglianza del Settore OO.PP.. 14.Gli elaborati grafici e il tagliando dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 4, lettera b), dovranno essere redatti a firma di tecnico iscritto al relativo ordine professionale, ad esclusione delle pratiche di subentro per le opere (accessi e scavi), e di quelle relative alla segnaletica di indicazione di cui ai successivi articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater. 15. L istanza per ottenere l autorizzazione di cui agli articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater, è corredata dalla documentazione specificamente indicata in ciascuno di tali articoli secondo il procedimento ivi previsto. 16. Per le occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa si applicano le disposizioni di cui al successivo art.29, comma 3. D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada Definizione dei mezzi pubblicitari. (Art. 47) 1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi 13

14 pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari». 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. Dimensioni. (Art. 48) 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m². 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. 14

15 3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m 0,20 m e superiori di 1,50 m 0,30 m [per quanto riguarda le preinsegne l art. 35, comma 3, del regolamento provinciale fissa le dimensioni a 1,25 x 0,25]. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (Art. 49). 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale [Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati - art. 3, comma 4), D.L.vo 285/92] misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92], sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. 6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. 15

16 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi. (Art. 50) 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92]. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92], salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. 4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza. (Art. 51) 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92]; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 16

17 c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice [Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92]; h) 250 m prima delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92] ; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale (Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza art. 3, comma 46) e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. (*)(**) (*) [Art. 79 DPR 495/92 - Visibilità dei segnali. 1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento. 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Tipi di strade Autostrade e strade extraurbane principali Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) Segnali di pericolo Segnali di prescrizione m 150 m 250 m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 17

18 (**) (Art. 126 DPR 495/92 - Posizionamento dei segnali di indicazione. 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m b) velocità = 110 km/h: d = 40 m c) velocità = 90 km/h: d = 30 m B) intersezioni senza corsia di decelerazione: a) velocità = 110 km/h: d = 130 m b) velocità = 90 km/h: d = 100 m c) velocità = 70 km/h: d = 80 m d) velocità = 50 km/h: d = 60 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. ] 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette [Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. art. 3, comma 19) D.L.vo 285/92] e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92] ; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza [Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92]; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92] in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; 18

19 e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi [Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. art. 3, comma 40), D.L.vo 285/92]; e convessi segnalati [Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. art. 3, comma 41), D.L.vo 285/92] ; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: [Art. 23, comma 6, C.D.S. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.] a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento [Art. 2, comma 2, C.D.S. - Strada urbana di scorrimento (Strada di categoria D): strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.] e le strade urbane di quartiere [Art. 2, comma 2, C.D.S. - Strada urbana di quartiere (Strada di categoria E): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata], prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali [Art. 2, comma 2, C.D.S. - Strada locale (Strada di categoria F) strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92); c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni [Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. art. 3, comma 25), D.L.vo 285/92]; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 19

20 I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), [3 m dal limite della carreggiata] limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata [Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine art. 3, comma 7), D.L.vo 285/92] si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. (*)(**) (*) [Art. 79 DPR 495/92 - Visibilità dei segnali. 1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento. 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Tipi di strade Autostrade e strade extraurbane principali Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) Segnali di pericolo Segnali di prescrizione m 150 m 250 m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 (**) (Art. 126 DPR 495/92 - Posizionamento dei segnali di indicazione. 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m 20

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