Lezione 2: Adeguata Verifica e Archivio Unico Informatico (Agenti)
|
|
- Clemente Stella
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Lezione 2: Adeguata Verifica e Archivio Unico Informatico (Agenti)
2 Indice: Casi vietati di trasferimento di denaro... 4 Disciplina dell uso del contante... 5 Chiarimenti ANIA su nuove disposizioni... 6 Limitazioni nell uso di assegni... 7 Rispetto degli obblighi antiriciclaggio... 8 Comunicazioni tra agente e Compagnia assicurativa... 9 Trasferimento di denaro tra soggetti privati... 9 Operatività per cassa in banca Obblighi di adeguata verifica degli intermediari assicurativi Gli obblighi di adeguata verifica Estensione del contenuto degli obblighi di adeguata verifica Esistenza del potere di rappresentanza per società o enti Modalità di identificazione Identificazione dell eventuale delegato Modalità di identificazione di più persone Finalità dell identificazione Acquisizione delle informazioni
3 Documenti per l identificazione Quali documenti sono validi Verifica della correttezza dei dati L'acquisizione del codice fiscale Attività costante di verifica della clientela Obblighi degli intermediari di adeguata verifica Caso di impossibilità di adeguata verifica Casi di autorizzazione a non applicare gli obblighi Astensione ed eventuale restituzione Casi di obblighi semplificati Casi di misure rafforzate Caso di persone politicamente esposte Verifica in caso di Persona Esposta Politicamente Elenco PEP (Persone politicamente esposte) Familiari e persone vicine alle PEP Approccio basato sul rischio
4 Casi vietati di trasferimento di denaro Per la normativa antiriciclaggio il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancario postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi è vietato quando il valore dell'operazione oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro. Il trasferimento è vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia ma che appaiono artificiosamente frazionati. Si ritiene infatti che il trasferimento di contanti senza traccia favorisca pagamenti illegittimi e quindi favorisca la criminalità. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. 4
5 Disciplina dell uso del contante L'uso del contante per il pagamento dei premi assicurativi è disciplinato anche dall'ivass all articolo 47 del regolamento 5 del 2006 e all articolo 20 del provvedimento 2720 del Le prescrizioni della normativa antiriciclaggio sono assorbite per il ramo vita dalla normativa del settore assicurativo che, più rigida, arriva a vietare l'uso del contante piuttosto che a limitarne la quantità. Per i contratti di assicurazione contro i danni è contemplato un limite annuo di premio per ciascun contratto pari a 750 euro, ben al di sotto di quello previsto dall'antiriciclaggio. Per le coperture del ramo responsabilità civile auto e delle relative garanzie accessorie l'uso del contante è concesso entro il limite previsto dalle norme antiriciclaggio. 5
6 Chiarimenti ANIA su nuove disposizioni La legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha mantenuto il nuovo limite per l'utilizzo del contante all'importo di 1000 euro. L ANIA ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione pratica delle nuove disposizioni. nel caso di pagamento di premi assicurativi r.c. auto la soglia di euro per l'utilizzo del contante rileva solo con riferimento al singolo rapporto assicurativo. Pertanto nel caso di pagamento contemporaneo di più premi, ciascuno relativo ad un diverso rapporto contrattuale, può essere corrisposta una somma in contanti complessiva pari o superiore ai euro, purché per ognuno di tali contratti il premio in pagamento non sia pari o superiore a detta cifra (ad esempio, pagamento complessivo di euro relativo a due contratti, ciascuno con premio di 900 euro); nel caso di pagamenti di premi assicurativi r.c. auto contrattualizzati in forma rateizzata, la soglia di euro per l'utilizzo del contante rileva solo con riferimento a ciascuna rata, senza considerare l'importo dell'intero premio. Quanto descritto deve trovare esatto riscontro nella documentazione di polizza e nei singoli quietanzamenti. 6
7 Limitazioni nell uso di assegni Lezione 2: Adeguata Verifica e Archivio Unico Informatico (Agenti) L'intermediario assicurativo deve fare i conti anche con alcune limitazioni che riguardano gli assegni come strumento di pagamento dei premi. La normativa antiriciclaggio stabilisce infatti che gli assegni di importo uguale o superiore a euro sono obbligatoriamente non trasferibili e devono indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario. Tutti i nuovi libretti bancari distribuiti dopo il 30 aprile 2008 hanno la clausola non trasferibile già presente. I titoli al di sotto di euro possono essere richiesti in forma libera ma a precise condizioni. Il richiedente deve pagare un'imposta di bollo per assegno bancario o per ogni assegno circolare richiesto e fornire il suo nominativo completo di codice fiscale che viene inserito in una lista a disposizione dell'amministrazione finanziaria. 7
8 Rispetto degli obblighi antiriciclaggio Il rispetto e l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio è previsto espressamente tanto per la Compagnia quanto per l'agente, anche in termini contrattuali. L'agente che ha proceduto alla Adeguata Verifica della Clientela dovrà seguire le istruzioni fornite dalla Compagnia, anche garantendo di individuare chi abbia provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio. Tutto il personale dell'agenzia deve essere consapevole dell importanza del rispetto della normativa antiriciclaggio nonché in grado di assolverla correttamente. 8
9 Comunicazioni tra agente e Compagnia assicurativa L'agente provvede alla trasmissione tempestiva delle informazioni e comunque non oltre il 30mo giorno, al fine di consentire alla Compagnia di poter effettuare le registrazioni nei termini di legge. Trasferimento di denaro tra soggetti privati La normativa antiriciclaggio inoltre prevede il divieto del trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti privati diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro Il trasferimento è comunque vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. 9
10 Operatività per cassa in banca In ogni caso è possibile il prelevamento e/o versamento per cassa in banca di denaro contante di importo superiore a euro, poiché non esiste alcun limite dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. Ovviamente, in questo caso deve sussistere la coincidenza tra l'intestatario del conto e l'esecutore: infatti, è necessario fare attenzione, qualora in presenza di deleghe rilasciate a terzi, se l'operazione è fatta coerentemente con la stessa o meno. Per l'operatività sugli assegni, infatti, è previsto che questi siano resi obbligatoriamente NON TRASFERIBILI quando l'importo è pari o superiore alla soglia. Attenzione perchè le sanzioni sono molto elevate, sia per chi movimenta ma anche per chi non procede alla relativa comunicazione obbligatoria in caso di infrazione. 10
11 Obblighi di adeguata verifica degli intermediari assicurativi Gli intermediari assicurativi devono osservare gli obblighi della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento della loro attività e in particolare nei seguenti casi: Instaurazione di un rapporto continuativo Esecuzione di operazioni occasionali con trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate. Sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione o soglia applicabile. Dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza per l'identificazione di un cliente. 11
12 Gli obblighi di adeguata verifica Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono in: Identificare il cliente e la sua identità. Individuare l eventuale Titolare effettivo e verificarne l identità. Ottenere informazioni sullo scopo o sulla natura prevista dal rapporto continuativo. Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. Gli obblighi si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita gli obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. 12
13 Estensione del contenuto degli obblighi di adeguata verifica Con il decreto legislativo 231 del 2007 è stata inserita un estensione del contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela con l identificazione del titolare effettivo e cioè la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. In caso di società, i Titolari Effettivi sono la o le persone fisiche che possiedono o controllano un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente (individuata nel 25%+1) delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto. 13
14 Esistenza del potere di rappresentanza per società o enti Qualora il cliente sia una società o un ente, è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza. Sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere. Al fine dell adeguata verifica, è consentito il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, contenenti informazioni sui titolari effettivi. 14
15 Modalità di identificazione Lezione 2: Adeguata Verifica e Archivio Unico Informatico (Agenti) L'identificazione del cliente persona fisica deve avvenire in sua presenza (se questo è diverso da persona fisica il riferimento è il delegato/esecutore) a mezzo rilevazione delle informazioni da un documento valido prima dell'esecuzione dell'operazione che viene richiesta e/o posta in essere, ovvero all'apertura del Rapporto Continuativo. Identificazione dell eventuale delegato Nel caso di cliente diverso da persona fisica (ad esempio, società), l identificazione va fatta nei confronti del delegato ad operare (per il quale sarà necessario anche verificare i poteri di rappresentanza ). 15
16 Modalità di identificazione di più persone L'identificazione del cliente e dell esecutore (persone fisiche) avviene effettuando il riscontro su un documento d identità originale non scaduto, e se ne acquisisce una copia. Nel caso in cui, le persone di cui verificare l'identità siano più di una (a titolo esemplificativo, nel caso di cointestatari, e/o di più esecutori) le verifiche dei dati possono avvenire in momenti diversi, a condizione che ciò avvenga prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza. 16
17 Finalità dell identificazione Si evidenzia in generale - che il processo di identificazione non è la mera trascrizione meccanica di dati ed informazioni da un documento ad un modulo di raccolta. Per identificazione di un soggetto, quindi, s intende l accertamento della sua identità, ovvero raggiungere la certezza che è proprio quella determinata persona e non un altra. Risulta di primaria importanza, durante l identificazione dell individuo, attribuirgli le sue generalità. 17
18 Acquisizione delle informazioni In ambito antiriciclaggio, la modalità prevista di conoscere ed effettuare tale operazione, è l'acquisizione dei dati da un documento di identità (di identificazione o di riconoscimento), mediante la comparazione con la persona effigiata nella fotografia, cui corrispondono specifiche generalità. 18
19 Documenti per l identificazione I documenti per l identificazione sono ogni documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, purché abbia come finalità prevalente quella di dimostrare l identità personale del suo titolare. Si ricorda che in Italia i documenti, validi hanno 3 requisiti: essere rilasciati da pubblica amministrazione centrale o periferica, la fotografia, e rientrare tra quelli indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica, 28 Dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione. 19
20 Quali documenti sono validi In termini pratici: la carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciate da un amministrazione dello Stato. Verifica della correttezza dei dati Nell'acquisizione degli indirizzi (residenza, domicilio, sede legale, sede operativa) deve essere anche verificata la loro correttezza: ad esempio, in una carta di identità l'indirizzo di residenza potrebbe non essere più valido, poiché questo documento resta valido anche nel caso di cambio di residenza. In questo caso è il cliente che dichiara la nuova residenza. 20
21 L'acquisizione del codice fiscale L'acquisizione del codice fiscale, sia per le persone fisiche che quelle giuridiche è sempre obbligatorio. Per le persone fisiche è il codice alfanumerico contenuto anche (ad esempio) nel tesserino sanitario. Attenzione a non elaborarlo, poiché non avremmo la certezza se quello risultante è realmente stato attribuito alla persona che abbiamo davanti, oppure è stato modificato nei casi di omocodia. Per le persone diverse da quelle fisiche (società, associazioni, fondazioni, etc.) è un codice numerico: ATTENZIONE NON sempre coincide con la partita iva. L'acquisizione del Codice Fiscale è obbligatoria in caso di persone fisiche e/o giuridiche residenti in Italia. Non è obbligatorio chiaramente, nel caso di non residenti in Italia, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 21
22 Attività costante di verifica della clientela Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che la compagnia o l'intermediario hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali, del suo profilo di rischio e dell origine dei fondi. È inoltre richiesto di tenere aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenute. L'attività di verifica della clientela non si esaurisce quindi al primo contatto ma è destinata a protrarsi nel tempo. 22
23 Obblighi degli intermediari di adeguata verifica I soggetti tenuti ad osservare la normativa antiriciclaggio per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono seguire le istruzioni dell'autorità di vigilanza IVASS e del MEF. I criteri generali fanno riferimento alle informazioni sul cliente, sul tipo di operazione o di rapporto continuativo. Per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela i clienti a loro volta sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo. Inoltre i clienti devono fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. Sono previste sanzioni penali per il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua l'operazione o le indica false o non fornisce informazioni sullo scopo del rapporto continuativo. 23
24 Caso di impossibilità di adeguata verifica Quando gli intermediari assicurativi non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non possono instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni (obbligo di astensione). Devono quindi porre fine al rapporto continuativo già in essere e valutare se effettuare una segnalazione all UIF (Unità Informazione Finanziaria). Quest'ultima attività è riservata alle imprese assicuratrici per le quali operano. Gli stessi intermediari si devono astenere dall'eseguire operazioni per le quali sospettino vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. 24
25 Casi di autorizzazione a non applicare gli obblighi Gli intermediari assicurativi sono invece autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi: Contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a euro. Forme di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare aventi determinate caratteristiche; Nei suddetti casi si è esonerati dall adeguata verifica della clientela, sempre che non vi sia sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 25
26 Astensione ed eventuale restituzione Per la clientela già acquisita alla data dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2007 (29 dicembre 2007) e per i quali non è stato possibile, anche successivamente alla prima occasione utile dopo tale data, effettuare l'adeguata Verifica della Clientela, si applicano le disposizioni del nuovo art. 23 comma 1-bis. Qualora ancora ad oggi, non si riesca ad effettuare l'adeguata Verifica della Clientela di tali rapporti a saldo attivo, nel rispetto delle procedure della Compagnia e delle previsioni di legge, è necessario bloccare la disponibilità e procedere secondo i seguenti principi: a) Richiede al cliente gli estremi di un conto corrente (IBAN) di Istituto italiano o di Paese a normativa Antiriciclaggio equivalente a quella Italiana, sul quale bonificare gli importi derivanti dalla liquidazione delle polizze per le quali non è stato possibile effettuare l Adeguata Verifica. Detto bonifico sarà accompagnato da un apposito messaggio a motivazione dell operazione stessa. b) Se il cliente non dovesse fornire gli estremi per perfezionare il bonifico, con quanto previsto al punto preceddnte, la compagnia procederà all apertura di un conto, infruttifero, sul quale depositare le somme derivanti dalla liquidazione. 26
27 Casi di obblighi semplificati Lezione 2: Adeguata Verifica e Archivio Unico Informatico (Agenti) Gli obblighi sono semplificati nel caso il cliente sia un ufficio della pubblica amministrazione, un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche. L identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un intermediario bancario e/o finanziario, un ufficio della Pubblica Amministrazione ovvero un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche. Casi di misure rafforzate In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le imprese assicuratrici ed i loro intermediari adottano invece misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e comunque quando il cliente non è fisicamente presente applicano, per compensare il rischio, una o più fra le misure seguenti: Accertare l identità tramite documenti e dati supplementari. Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario. Assicurarsi che il primo pagamento relativo all operazione sia effettuato tramite un conto intestato al Cliente presso un ente creditizio. 27
28 Caso di persone politicamente esposte Per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi con persone politicamente esposte, le imprese assicuratrici devono adottare cautele particolari: Stabilire adeguate procedure per determinare se il cliente è PPE Ottenere l autorizzazione del proprio direttore generale o persona equivalente Adottare ogni misura adeguata per stabilire l origine del patrimonio e dei fondi impiegati Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo 28
29 Verifica in caso di Persona Esposta Politicamente La verifica se il cliente o il delegato è una Persona Esposta Politicamente si effettua chiedendo direttamente al cliente o consultando fonti attendibili (vedi elenco). Si tratta di persone fisiche (clienti, delegati, rappresentanti, ecc.) residenti all'estero che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché dei loro familiari diretti o di coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. La Persona Politicamente Esposta è considerata a più elevato rischio di riciclaggio, poiché proprio in relazione alla carica potrebbe essere potenzialmente coinvolta nella commissione di reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, ovvero nella corruzione, concussione, abuso d ufficio, ecc. Per tale ragione, nel caso in cui ci si trovi in tale condizione, sarà necessario adottare la modalità rafforzata di adeguata verifica della clientela. 29
30 Elenco PEP (Persone politicamente esposte) 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari b) i parlamentari c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 30
31 Familiari e persone vicine alle PEP 2. Per familiari diretti s'intendono: il coniuge i figli e i loro coniugi coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere i genitori 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1 qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1 31
32 Approccio basato sul rischio Una verifica adeguata prevede il rispetto di precise modalità e necessita di un approccio basato sul rischio. Quest'ultimo segue criteri generali che si riferiscono sia al cliente che all'operazione. Nel rapporto continuativo sono previsti obblighi anche per il cliente. Nel caso sia impossibile procedere alla verifica devono essere applicate le disposizioni inerenti l'obbligo di Astensione. 32
D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A DISTANZA
D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A DISTANZA Art. 21 - Obblighi del cliente
DettagliCOOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO società cooperativa ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI
Mod. 07c-3 - rev.02-06/11/2015 COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO società cooperativa ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI [ ] La Banca Agenzia di ATTESTA CHE - il sig.
DettagliQUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)
Filiale nr. Convenzione nr. QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231) Gentile Convenzionato, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere
DettagliMODULO PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODULO PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Tipologia di operazione: Riscatto totale Riscatto parziale Scadenza* Sinistro* (*) Nei casi di più beneficiari, compilare un modulo per ciascun beneficiario.
DettagliMod. n. 51 rev. 05 del 06 novembre COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO società cooperativa
Mod. n. 51 rev. 05 del 06 novembre 2015 COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BERGAMO società cooperativa MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (1) (Modulo da sottoporre al soggetto presente) Il sottoscritto
DettagliSpett. le CS UNION S.P.A., Allego copia del mio documento di identità in corso di validità e, di seguito, fornisco le ulteriori informazioni:
OGGETTO: ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL ART. 18, COMMA 1 D. LGS. 231/2007 DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO EX ART. 21 D. LGS. 231/07 MODULO PER CLIENTE SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO DIVERSO DA
DettagliMODULO IDENTIFICAZIONE CLIENTELA Pag. 1 di 6
MODULO IDENTIFICAZIONE CLIENTELA Pag. 1 di 6 DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (da sottoporre
DettagliMODULO DI VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODULO DI VERIFICA DELLA CLIENTELA (ai sensi dell art.15 e 18 del D. Lgs 21 novembre 2007 n 231) Il sottoscritto nato a il, politicamente esposto, oppure non esposto, residente a in Via n., C.F. in qualità
DettagliDati identificativi del contraente del rapporto continuativo Beneficiario delle prestazioni
Polizza N MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt.15 e ss. D. lgs. 231/2007 e s.m.i.) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DettagliGli obblighi per i professionisti Simone Nepote
Antiriciclaggio: Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote IL QUADRO NORMATIVO Direttiva CEE 10 giugno 1991 n. 308 Direttiva CE 4 dicembre 2001 n. 97 Decreto legge 3 maggio 1991 n.143 (conv. Legge
DettagliL ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Dott. Annalisa DE VIVO Diretta 1 dicembre 2008 L AMBITO APPLICATIVO L adeguata verifica è dovuta (art. 16 d.lgs. 231/2007): a) per le prestazioni professionali aventi
DettagliSEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI DELL INTESTATARIO DEL RAPPORTO O DELL OPERAZIONE E INFORMAZIONI SULLA NATURA DEL RAPPORTO O DELL OPERAZIONE 2
Modulo di identificazione e adeguata verifica del cliente effettuata da Veneto Sviluppo S.p.A. 1 ai sensi degli artt. 19 e seguenti o dell art. 28 D.Lgs. 231/2007 SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI DELL INTESTATARIO
DettagliIL DECRETO CORRETTIVO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI. Dott.ssa Teresa Aragno
IL DECRETO CORRETTIVO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI Dott.ssa Teresa Aragno Diretta 22 marzo 2010 DECRETO CORRETTIVO Il d.lgs. 231/2007, attuativo della direttiva 2005/60/CE, è stato modificato
DettagliPersona fisica: Dipendente Imprenditore Libero professionista Lavoratore autonomo. Non occupato Casalinga Studente Pensionato Altro
Allegato 1 MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DettagliObbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia
Teresa Aragno (Dottore Commercialista) Obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia 1 Trasferimento di contante È vietato il trasferimento
DettagliDichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE
Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE Codice domanda:. SOGGETTO BENEFICIARIO Spett.le Finpiemonte S.p.A. PEC:
DettagliMODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (INSTAURAZIONE / AGGIORNAMENTO RAPPORTO CONTINUATIVO)
Polizza n. MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (INSTAURAZIONE / AGGIORNAMENTO RAPPORTO CONTINUATIVO) INFORMAZIONI SUGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
DettagliATTESTAZIONE DI IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO (Regolamento IVASS n. 5 del 21 Luglio 2014)
ATTESTAZIONE DI IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO (Regolamento IVASS n. 5 del 21 Luglio 2014) DA ABBINARE ALLA POLIZZA N CONTRAENTE Sezione a cura dell Intermediario finanziario presso cui è intrattenuto
DettagliMODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI. Normativa Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione
MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI Normativa Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione Obblighi di adeguata verifica della clientela Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento
DettagliIl sottoscritto: rappresentante del (indicare denominazione/ragione sociale)...
DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il sottoscritto: Codice fiscale:.
DettagliTITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)
2 TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1 AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO) 2 SEZIONE V - BANCA E FINANZA 2 2 TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 3 1 - D.Lgs. 21 novembre
DettagliDichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE
Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE Codice domanda:. SOGGETTO BENEFICIARIO Spett.le Finpiemonte S.p.A. PEC:
DettagliCERTIFICAZIONE DI CONFERMA IDENTIFICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA
Allegato g) CERTIFICAZIONE DI CONFERMA IDENTIFICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA APERTURA/ VARIAZIONE/CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000 INTESTATARIO
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Vicenza. I Professionisti e l Antiriciclaggio norme, adempimenti e casi pratici
Commissione di Studio per l Antiriciclaggio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Vicenza I Professionisti e l Antiriciclaggio norme, adempimenti e casi pratici 04-05.11.2011 Relatore:
DettagliAdeguata verifica della clientela
Teresa Aragno (Dottore Commercialista) Adeguata verifica della clientela 1 Adeguata verifica della clientela L adempimento è entrato in vigore il 29 dicembre 2007, con l emanazione del D.Lgs. 231/2007
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
La scheda di profilazione Come cambia l antiriciclaggio Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Fonti Normative Direttiva 2005/60/Ce relativa alla prevenzione dell uso del sistema
DettagliMODULO PER L ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
MODULO PER L ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E SS DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DettagliMODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI CLIENTE NON PERSONA FISICA. Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007
MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI CLIENTE NON PERSONA FISICA Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 Obblighi di adeguata verifica della clientela Gentile Cliente, al fine del corretto
DettagliIstruzioni per la compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio per IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE
Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio per IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE A CHI È RISERVATO La Dichiarazione Antiriciclaggio per IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE
DettagliModulo per l identificazione DIRETTA della clientela e l adeguata verifica ex art. 18 e 19 D. Lgs. 231/2007 (G.U. n 290 del 14/12/07 S.O.
Modulo per l identificazione DIRETTA della clientela e l adeguata verifica ex art. 18 e 19 D. Lgs. 231/2007 (G.U. n 290 del 14/12/07 S.O.) Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento degli obblighi
DettagliMODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Gentile cliente, al fine dell' assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal
DettagliMODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO (totale o parziale)
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO (totale o parziale) Dati identificativi della posizione creditoria: NDG/BIP presso la Banca/SPV Intestata
DettagliN.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi
QUADERNINEWS Approfondimenti schematici tecnico-giuridici Normative, Regole, Giurisprudenza, N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro
DettagliCagliari 1 aprile 2016 Antiriciclaggio. A cura del dott. Alfonso Gargano
Cagliari 1 aprile 2016 Antiriciclaggio A cura del dott. Alfonso Gargano 1 ANTIRICICLAGGIO ISCRITTI ALL ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI SOGGETTI PROFESSIONISTI DESTINATARI ISCRITTI ALL
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
Dettagli7 versione marzo 2017 Compilazione a cura della Banca / Intermediario
Modulo per l identificazione della clientela e l adeguata verifica tramite ALTRO INTERMEDIARIO ex art. 29 e 30 D. Lgs. 231/2007 (G.U. n 290 del 14/12/07 S.O.) Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento
DettagliIn qualità di: Titolare/legale rappresentante della ditta/società
DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il sottoscritto: Codice fiscale:.
DettagliL antiriciclaggio: oltre alla forma LA SOSTANZA
L antiriciclaggio: oltre alla forma LA SOSTANZA NAPOLI 18 MARZO 2014 1 Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei delitti contro il patrimonio) fuori dei casi
DettagliDICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il sottoscritto: codice fiscale:....
DettagliATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI (ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 231/2007) (1)
ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI (ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 231/2007) (1) Spettabile UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. in qualità di capogruppo mandataria dell A.T.I.
DettagliNormativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 (e successive modificazioni). Obblighi di adeguata verifica della clientela.
Gentile Cliente, Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 (e successive modificazioni). Obblighi di adeguata verifica della clientela. al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio
DettagliDICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231/2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO
DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231/2007 IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLE PARTI (1) (costituzione start-up innovative
DettagliMODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Art. 15 e ss. D. Igs. 231/2007) Informativa ai sensi dell art. 13 d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
DettagliNuovo socio Socio titolare di rapporto presso il Confidi Operazione occasionale Dati identificativi del titolare del rapporto
MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
DettagliANTIRICICLAGGIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PRATICA NUMERO FASCICOLO DOCUMENTI.. DATA..
ANTIRICICLAGGIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PRATICA NUMERO FASCICOLO DOCUMENTI.. DATA.. ALL. D) -OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA- PERSONE FISICHE Art. 21. D. LGS 231/07 Obblighi del cliente I clienti
DettagliIl decreto Antiriciclaggio
Il decreto Antiriciclaggio Gli aspetti principali di una normativa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. 1 aprile 2008 a cura di Stefano Rotondi 1 Il decreto Antiriciclaggio Conoscere la normativa
DettagliINDICE PRESENTAZIONE LINEAMENTI GENERALI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO... 13
INDICE PRESENTAZIONE... 11 1. LINEAMENTI GENERALI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO... 13 1. Profili evolutivi della normativa antiriciclaggio... 13 2. La IV Direttiva antiriciclaggio... 18 3. I presupposti
Dettagli* * * 1. OBBLIGO DI ASTENSIONE
Gentile Esercente Rete Cogetech, con la presente circolare, Orwell Union Limited intende fornirle alcune indicazioni operative di base per effettuare correttamente la prestazione di servizi di pagamento
DettagliMonitoraggio e comunicazione infrazioni utilizzo contanti
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IL MANUALE DELLE PROCEDURE Monitoraggio e comunicazione infrazioni utilizzo contanti Gruppo di studio antiriciclaggio ODCEC Torino Dott.
DettagliLimitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231n Così come modificato dal D.Lgs.n.90.90 del 25/05/2017 NORME IN VIGORE DAL 4 luglio 2017 Limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore 1 Art.49 Limitazioni
DettagliRICHIESTA DI RISCATTO TOTALE
RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE Da inviarsi a mezzo raccomandata a: Crédit Agricole Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Via Imperia, 35 20142 Milano (MI) Avvertenze: Il presente modulo è stato predisposto da
DettagliMonitoraggio e comunicazione infrazioni utilizzo contanti
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO MANUALE DELLE PROCEDURE (Documento a cura del CNDCEC) Monitoraggio e comunicazione infrazioni utilizzo contanti Gruppo di studio antiriciclaggio ODCEC Torino Dott. Fabio
DettagliMODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007)
MODULO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
DettagliStudi professionali: gli adempimenti antiriciclaggio
Teresa Aragno (Commercialista in Cuneo) Studi professionali: gli adempimenti antiriciclaggio 1 Definizione di titolare effettivo La persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un
DettagliD.Lgs. 231/2007. Art. 65. Allegato tecnico
D.Lgs. 231/2007 Art. 65. Allegato tecnico 1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta applicazione degli articoli 19, comma
DettagliPrevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo
Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo Corso per dealer 25/02/13 1 Che cos è il riciclaggio? Il riciclaggio è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita
DettagliModulo per l adeguata verifica del cliente attestazione da parte di terzi
Pag. 1 Modulo per l adeguata verifica del cliente attestazione da parte di terzi (ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007) Informazioni da rilasciarsi a cura del cliente ai sensi dell art.
DettagliCircolare N.170 del 20 dicembre Manovra salva Italia. Le novità in materia di contanti
Circolare N.170 del 20 dicembre 2011 Manovra salva Italia. Le novità in materia di contanti Manovra salva Italia: le novità in materia di contanti Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliAntiriciclaggio: l Adeguata verifica della clientela Modelli organizzativi e soluzioni operative per le banche e gli intermediari finanziari
Milano, giovedì [19]2013 Antiriciclaggio: l Adeguata verifica della clientela Modelli organizzativi e soluzioni operative per le banche e gli intermediari finanziari Avv. Sabrina Galmarini Adeguata verifica
DettagliMODULO DI QUESTIONARIO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODULO DI QUESTIONARIO PER L IDENTIFICAZIONE E L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Normativa Antiriciclaggio - Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231 e successive modificazioni). Dichiarazione resa ai
DettagliLezione 1: Riferimenti normativi
Lezione 1: Riferimenti normativi Indice Definizione di Antiriciclaggio... 3 Una normativa ad hoc per prevenire... 3 Principali fonti normative... 4 Esempi di attività delittuose... 5 L antiriciclaggio
DettagliImporto Scadenza Importo Scadenza...
Spett.le BCC CreditoConsumo S.p.A. Via Lucrezia Romana 41-47 00178 Roma [LUOGO/DATA] Egregi Signori, Oggetto: Contratto di prestito del N. Accordo transattivo di saldo e stralcio Proposta con riferimento
DettagliAntiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti
Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti Dr. Nicola Forte Torino, 20 ottobre 2015 19/05/2015 1 Riferimenti normativi Con il D.Lgs. N. 56 del 20 febbraio 2004 è stata recepita in Italia la II Direttiva
DettagliOGGETTO: Avvocati: obblighi antiriciclaggio
Informativa per la clientela di studio N. 160 del 19.10.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Avvocati: obblighi antiriciclaggio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo
Dettaglial fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 -rmativa antiriciclaggio OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti
DettagliInformativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. N. 196/ (Codice in materia di protezione dei dati personali)
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. N. 196/2003 - (Codice in materia di protezione dei dati personali) Gentile cliente; Gentile Esecutore. I dati personali da riportare
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del
Dettagli- in ogni altro caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del
OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Ambito di applicazione Per quali atti scattano gli obblighi della normativa? - Tutti gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni o attività economiche
DettagliSpett.le Comune di Mazzarino Piazza Vittorio Veneto, n MAZZARINO
1 Spett.le Comune di Mazzarino Piazza Vittorio Veneto, n 1 93013 MAZZARINO OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all istanza di ammissione al pubblico incanto per l appalto della fornitura e posa
DettagliATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI (ai sensi dell art. 30del D.Lgs. 231/2007) (1)
ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI (ai sensi dell art. 30del D.Lgs. 231/2007) (1) Spettabile UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. in qualità di mandataria dell R.T.I. per la gestione
DettagliAdeguata verifica della clientela
Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti (aggiornato con le novità del d.l. 78/2010) a cura del GRUPPO DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO di OPEN Dot Com Spa www.opendotcom.it antiriciclaggio@opendotcom.it
DettagliTrasferimenti di Denaro
COPYRIGHT ALAVIE SRL RIPRODUZIONE VIETATA Trasferimenti di Denaro Consulenza Formazione Dott. Stefano Germagnoli 08/04/2016 46 46 Supporto Cremona, 5/04/2016 GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO Trasferimenti
DettagliCONTRASTO AL RICILAGGIO E AL FINAZIAMENTO DEL TERRORISMO
CONTRASTO AL RICILAGGIO E AL FINAZIAMENTO DEL TERRORISMO 1 LIMITAZIONE ALL USO DEL CONTANTE LEGGE 197 DEL 5 LUGLIO 1991 DECRETO LEGISLATIVO 56 DEL 20 FEBBRAIO 2004 NORMATIVA DECRETO MINISTRERIALE 141 DEL
DettagliMancata o tardiva conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste dalla legge (art. 57)
Mancata verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione (art. 56, commi 1 e 3) Mancata
DettagliTrasferimenti di Denaro
ü Consulenza Trasferimenti di Denaro ü Formazione Dott. Stefano Germagnoli 08/04/2016 46 46 ü Supporto Cremona, 5/04/2016 COPYRIGHT ALAVIE SRL RIPRODUZIONE VIETATA GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO Trasferimenti
DettagliLimitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231n E successive integrazioni e modifiche NORME IN VIGORE Limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore 1 Art.49 Limitazioni all uso del contante e
DettagliIV Direttiva Antiriciclaggio. Roma, 5 luglio 2017
Roma, 5 luglio 2017 Contesto nazionale ed internazionale Convergenza/coerenza fra principi e criteri della normativa antiriciclaggio e monitoraggio valutario nazionale ed internazionale; già presente nella
DettagliProt Roma, 19 dicembre 2007
Prot. 125367 Roma, 19 dicembre 2007 Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 Supplemento Ordinario, n. 268
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL UTILIZZO DEL
DettagliMODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (AI SENSI DELL ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007)
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (AI SENSI DELL ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007) Il sottoscritto: Codice fiscale: In qualità di (selezionare una delle seguenti alternative): Titolare dell operazione/intestatario
DettagliIL TITOLARE EFFETTIVO
a cura di Davide Giampietri IL TITOLARE EFFETTIVO 43 IN BASE ALL ART.1, LETT. U DEL DLGS. 231/07 E ALL ART.1, CO. 2 DELL ALLEGATO TECNICO Il titolare effettivo è rappresentato: dalla persona fisica per
DettagliAllegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/
Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA... LUOGO E DATA DI NASCITA... INDIRIZZO DI RESIDENZA...
DettagliDichiarazione Sostitutiva di Certificazione
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione La compilazione della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dei relativi allegati è obbligatoria ai sensi dell artt. 15 e 21 del D. Lgs. n.
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare
DettagliPercorso professionalizzante per la funzione antiriciclaggio
www.abiformazione.it Percorso professionalizzante per la funzione antiriciclaggio Normativa / Antiriciclaggio Il percorso professionalizzante per la funzione antiriciclaggio nasce per sviluppare le conoscenze
DettagliNUOVO LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE
NUOVO LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NOVITA Il legislatore e` intervenuto piu` volte con provvedimenti restrittivi a modificare la soglia dalla quale e` vietato il trasferimento
DettagliANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO
ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 in recepimento delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70 CE Adempimenti e osservazioni per gli Agenti di Affari in Mediazione OBBLIGHI
DettagliData di validità della Scheda anagrafica: dal 6 aprile Persone giuridiche. Prodotto acquistato Data operazione
Data di validità della Scheda anagrafica: dal 6 aprile 2012 SCHEDA ANAGRAFICA per la sottoscrizione dei prodotti offerti da Vega Asset Management SGR S.p.A. Ai sensi del D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007
DettagliOGGETTO: Conti Dormienti: chi ha verificato di aver diritto al rimborso può presentare l istanza.
OGGETTO: Conti Dormienti: chi ha verificato di aver diritto al rimborso può presentare l istanza. Premessa Sono disponibili con una Circolare del Ministero dell Economia, le istruzioni per il rimborso
DettagliTRANSAZIONI PER CONTANTI
D.lgs. 21.11.2007 n. 231 Antiriciclaggio TRANSAZIONI PER CONTANTI...NON SOLO LIMITI Dott. Rag. Giuseppina Spanò art. 49 D. Lgs. 231 2007 DIVIETO DI TRASFERIRE DENARO CONTANTE LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI
DettagliSCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione Data di identificazione. Persona Fisica. Nome. Cognome. Nato a/il. Residenza anagrafica
Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del / / SCHEDA CLIENTE RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE Luogo di identificazione Data di identificazione Persona Fisica Nome Cognome Nato a/il Residenza
DettagliIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644 Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico
DettagliOBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini 2 Sommario 1. Le principali novità normative 2. Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio
DettagliPROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI E LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI E LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 1 PREMESSA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI Gli obblighi di registrazione
DettagliQuestionario Operazioni Occasionali
Questionario Operazioni Occasionali INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF ICBC Milan Branch informa che ai sensi dell art 15 e 18 del Decreto Legislativo 231/2007 è tenuta all osservanza degli obblighi di
Dettagli- SOCIETÀ O ENTITÀ GIURIDICHE - (Provvedimento Banca d Italia del 03/04/2013)
QUESTIONARIO PER L ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DEFINIZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL CLIENTE - SOCIETÀ O ENTITÀ GIURIDICHE
DettagliAvvertenza. PARTE I - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente/aderente
Copia Cliente INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE/ADERENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO [Allegato 7B al Regolamento ISVAP n. 5/2006] Avvertenza Ai
DettagliIl presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro
DettagliANTIRICICLAGGIO: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
ANTIRICICLAGGIO: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 Milano, 12 novembre 2008 Gentile Cliente, Con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella G.U. n. 290 SO n. 267 del
DettagliOGGETTO: La manovra di Ferragosto (D.L. 13/8/2011 n. 138) - Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore
Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 19 settembre 2011 Circolare n. 18/2011 OGGETTO: La manovra di Ferragosto (D.L. 13/8/2011 n. 138) -
Dettagli