SOMMARIO RIFIUTI: GESTIONE / ABBANDONO Privato cittadino: Abbandono e deposito rifiuti... 3

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1 SOMMARIO RIFIUTI: GESTIONE / ABBANDONO... 2 Privato cittadino: Abbandono e deposito rifiuti... 3 Titolare d impresa o Responsabile di Ente: Abbandono rifiuti Gestione dei rifiuti senza autorizzazione Immissione nelle acque... 4 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti... 6 Veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione (esclusi veicoli Categoria M1 e N1 disciplinati dal D.Lgs. 209/2003)... 7 Conferimento imballaggi, grassi vegetali e animali esausti... 8 Registri di carico e scarico, Formulario di trasporto e SISTRI Iscrizione SISTRI e registro cronologico Consorzio Nazionale Imballaggi Trasporto dei rifiuti Imballaggi: Produttori e utilizzatori Deposito temporaneo Discarica abusiva, abbandono rifiuti da parte del produttore non in grado di giustificare l assenza di deposito temporaneo o lo smaltimento Bonifica, miscelazione, esportazione e importazione rifiuti, rifuti radioattivi Veicoli a motore destinati alla demolizione (veicoli Categoria M1 e N1 disciplinati dal D.Lgs. 209/2003) Veicoli a motore o rimorchi rinvenuti su aree ad uso pubblico in condizioni da far presumere lo stato di abbandono (D.M. 460/99)

2 RIFIUTI: GESTIONE / ABBANDONO Art Classificazione 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art c.c.; ( 1 ) b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; ( 2 ) c) i rifiuti da lavorazioni industriali; ( 3 ) d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto. ( 6 ) 5. L elenco dei rifiuti di cui all allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all articolo 183. Con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. ( 7 ) 2

3 Privato cittadino: Abbandono e deposito rifiuti Immissione nelle acque Chiunque, privato cittadino, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi sul suolo e nel suolo in maniera incontrollata. Sul verbale di accertamento riportare la quantità presumibile di materiale abbandonato in TONNELLATE e la dicitura in violazione art. 16 c. 6 L.R.T. 60/96 e s.m Chiunque, privato cittadino, immette rifiuti non pericolosi di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, nelle acque sotterranee e superficiali. e s.m. art. 192 c. 1 LRT 60/96 s.m. Art. 9 c. 1 lett.b e s.m. art. 192 c. 2 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO 600,00 e s.m. art. 255 c. 1 LRT 60/96 s.m. art. 16 c. 6 e s.m. art. 255 c. 1 Da 300,00 a 3.000,00 Da 300,00 a 3.000,00 Sanzione stabilita dalla Regione Toscana 600,00 NOTE Ripristino dei luoghi (art. 192 c. 3) (Ordinanza Sindaco) Quantificare il materiale abbandonato in TONNELLATE Ripristino dei luoghi (art. 192 c. 3) (Ordinanza Sindaco) Regione Toscana Sul verbale di accertamento riportare la quantità presumibile di materiale abbandonato in TONNELLATE e la dicitura in violazione art. 16 c. 6 L.R.T. 60/96 e s.m Chiunque, privato cittadino, abbandona o deposita rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo in maniera incontrollata. Sul verbale di accertamento riportare la quantità presumibile di materiale abbandonato in TONNELLATE e la dicitura in violazione art. 16 c. 6 L.R.T. 60/96 e s.m LRT 60/96 s.m. Art. 9 c. 1 lett.b e s.m. art. 192 c. 1 LRT 60/96 s.m. Art. 9 c. 1 lett.b LRT 60/96 s.m. art. 16 c. 6 e s.m. art. 255 c. 1 LRT 60/96 s.m. art. 16 c. 6 Da 600,00 a 6.000,00 Sanzione stabilita dalla Regione Toscana Fino 1.200,00 1 (sanzione stabilita dalla ) Sanzione stabilita dalla Regione Toscana Quantificare il materiale abbandonato in TONNELLATE Ripristino dei luoghi (art. 192 c. 3) (Ordinanza Sindaco) Quantificare il materiale abbandonato in TONNELLATE Regione Toscana Regione Toscana 1 La sanzione è calcolata dall Ente competente all irrogazione della sanzione amministrativa (). Nel verbale di accertamento citare le cifre Minimo e Massimo riservando la decisione alla alla quale va inoltrato l atto notificato 3

4 Chiunque, privato cittadino, immette rifiuti pericolosi di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, nelle acque sotterranee e superficiali. e s.m. art. 192 c. 2 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO 600,00 e s.m. art. 255 c. 1 Da 300,00 a 3.000,00 NOTE Ripristino dei luoghi (art. 192 c. 3) (Ordinanza Sindaco) Sul verbale di accertamento riportare la quantità presumibile di materiale abbandonato in TONNELLATE e la dicitura in violazione art. 16 c. 6 L.R.T. 60/96 e s.m Inottemperanza all ordinanza del sindaco che impone di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. LRT 60/96 s.m. Art. 9 c. 1 lett.b e s.m. art. 192 c. 3 LRT 60/96 s.m. art. 16 c. 6 e s.m. art. 255 c. 3 Sanzione stabilita dalla Regione Toscana Arresto fino ad un anno Quantificare il materiale abbandonato in TONNELLATE Regione Toscana Titolare d impresa o Responsabile di Ente: Abbandono rifiuti Gestione dei rifiuti senza autorizzazione Immissione nelle acque Titolare d impresa o Responsabile di Ente Abbandono o deposito in modo incontrollato dei rifiuti pericolosi prodotti dalla sua attività. Art. 192 c. 1 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO Art. 256 c. 1 Lett. B Art. 256 c. 2 Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a ,00 SEQUESTRO Rifiuti e area Ordinario 4

5 Titolare d impresa o Responsabile di Ente Immissione di rifiuti pericolosi prodotti dalla sua attività allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee Titolare d impresa o Responsabile di Ente Abbandono o deposito in modo incontrollato dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla sua attività. 2 Titolare d impresa o Responsabile di Ente Immissione di rifiuti non pericolosi prodotti dalla sua attività allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee Effettuare un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 3 (vedi anche nota 3) Art. 192 c. 2 Art. 192 c. 1 Art. 192 c. 2 Art. 4 Vedi riferimento ed aggiungere articolo adeguato 3 Art. 192 c. 1 6 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO Art. 256 c. 1 Lett. B Art. 256 c. 2 Art. 256 c. 1 Lett. A Art. 256 c. 2 Art. 256 c. 1 Lett. A Art. 256 c. 2 Art. 256 c. 1 Lett. B Art. 256 c. 2 Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a ,00 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 a ,00 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 a ,00 Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a ,00 SEQUESTRO Rrifiuti Rifiuti Rifiuti Rifiuti Ordinario Ordinario Effettuare un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 5 (vedi anche nota 5) Vedi riferimento ed aggiungere articolo adeguato 5 Art. 256 c. 1 Lett. A Art. 256 c. 2 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 a ,00 Rifiuti Ordinario 2 Inviare informativa RegioneToscana indicando la la quantità presumibile di materiale abbandonato in TONNELLATE e la dicitura in violazione art. 16 c. 6 L.R.T. 60/96 e s.m. La sanzione verrà stabilita dalla stessa. 3 Verificare in dettaglio se trattasi di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e Art Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; - Art Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; - Art Autorizzazioni in ipotesi particolari; - Art Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; - Art Albo nazionale gestori ambientali; - Art Caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate; - Art. 215.Autosmaltimento; - Art Operazioni di recupero. 5 Verificare in dettaglio se trattasi di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e Art Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; - Art Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; - Art Autorizzazioni in ipotesi particolari; - Art Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; - Art Albo nazionale gestori ambientali; - Art Caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate; - Art. 215.Autosmaltimento; - Art Operazioni di recupero. 5

6 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI Realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione Art. 208 c. 1 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO Art. 256 c. 1 lett. A Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600,00 a ,00 SEQUESTRO Rifiuti e mezzi Confisca area 7 Realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi (anche in parte) senza autorizzazione Art. 208 c. 1 Art. 256 c. 1 lett. B Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600,00 a ,00 Rifiuti e mezzi Confisca area4 Realizzare modifiche sostanziali al progetto di impianto di smaltimento e recupero autorizzati per i rifiuti non pericolosi Realizzare modifiche sostanziali al progetto di impianto di smaltimento e recupero autorizzati per i rifiuti pericolosi RIFIUTI NON PERICOLOSI Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 8 RIFIUTI PERICOLOSI Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (vedi nota 5 pagina precedente) Art. 208 c. 19 Art. 208 c. 19 vedi dettaglio riferimento fondo pagina 5 (vedi nota 5 pagina precedente) Art. 256 c. 1 lett. A Art. 256 c. 1 lett. B Art. 256 c. 4 Art. 256 c. 4 Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600,00 a ,00 Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600,00 a ,00 Arresto da 45 giorni a 6 mesi e ammenda da 1.300,00 a ,00 Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1.300,00 a ,00 Rifiuti, area o mezzi Rifiuti, area o mezzi Rifiuti e mezzi Rifiuti e mezzi 7 Alla sentenza di condanna o all applicazione dell art. 444 cpp, l area in cui è realizzata la discarica, se di proprietà dell autore del reato o compartecipe, è confiscata, fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dei luoghi. 8 Verificare in dettaglio se trattasi di inosservanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 6

7 VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE (esclusi veicoli Categoria M1 e N1 disciplinati dal D.Lgs. 209/ ) LEGENDA CATEGORIE DI AUTOVEICOLI (DIESEL E BENZINA) disciplinati dal D.Lgs. 152/ art.47 del Codice della Strada - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. Mancata consegna del veicolo a motore o del rimorchio destinati alla demolizione ad un centro di raccolta per la demolizione autorizzato Mancata consegna del veicolo a motore o del rimorchio destinati alla demolizione ad un concessionario o ad una succursale di casa costruttr. autorizzato (esclusi veicoli M1/ N1) Mancata cancellazione dal P.R.A dei veicoli a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio 10. art. 231 c. 1 art. 231 c. 2 art. 231 c. 5 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO art. 255 c. 1 art. 255 c. 1 art. 255 c. 2 Da 300,00 a 3.000,00 Da 300,00 a 3.000,00 NOTE 600,00 Ripristino dei luoghi (art. 192 c. 3) 600,00 Ripristino dei luoghi (art. 192 c. 3) 516,67 9 Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. 10 Il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n

8 Alienare, smontare o distruggere veicoli a motore o rimorchi da parte di gestori di centri di raccolta, concessionari e gestori di succursali senza aver comunicato al PRA la consegna per la demolizione del veicolo entro 90 gg. dalla consegna del proprietario Non annotare nel registro di entrata e di uscita, di cui al D.Lgs. 285/92, gli estremi della ricevuta dell avvenuta denuncia, consegna delle targhe e dei documenti. Alienare, smontare o distruggere veicoli a motore o rimorchi senza aver prima riconsegnato le targhe ed i documenti al P.R.A. o mancata registrazione della riconsegna sull apposito registro (D.Lgs. 285/92) da parte dei responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi art. 231 c. 7 art. 231 c. 8 art. 231 c. 9 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO art. 256 c. 7 art. 256 c. 7 art. 256 c. 7 NOTE 516,67 516,67 516,67 Art art. 215 CdS Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. Conferimento imballaggi, grassi vegetali e animali esausti Chiunque, immette nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi terziari di qualsiasi natura. Il commerciante al dettaglio conferisce gli imballaggi al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia attivata art. 226 comma 2 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO art. 255 c. 1 Da 300,00 a 3.000,00 SEQUESTRO 600,00 8

9 Chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati (salvo non abbia organizzato autonomamente la gestione previo riconoscimento del sistema adottato all Autorità di cui all art. 207 Dlgs 152/2006) Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati 11 Non adempiere all obbligo di partecipare a: - Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. - Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati - Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene art. 233 c. 12 art. 233 c. 13 art. 234 c. 14 art. 233 c. 1 art. 235 c.1 art. 236 c. 1 art. 234 c. 1 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO art. 256 c. 7 art. 256 c. 7 art. 256 c. 7 art. 256 c. 8 Da 8.000,00 a ,00 + obbligo corrispondere contributi pregressi Non applicabile fino all adozione del decreto NOTE 516,67 516,67 516, ,00 Sanzioni ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione Regione Toscana 11 Salvo non abbiano provveduto: a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate; 9

10 Registri di carico e scarico, Formulario di trasporto e SISTRI In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Omettere di tenere ovvero tenere in modo incompleto il registro di carico e scarico 12 da parte dei soggetti che non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 190, comma 1 13 In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Omettere di tenere ovvero tenere in modo incompleto il registro di carico e scarico da parte dei soggetti che non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 190, comma 1 con un numero di dipendenti inferiore a Se tramite scritture contabili tenute per legge si ricostruiscono le informazioni dovute art. 190 c. 1 art. 190 c. 1 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO art. 258 c. 1 art. 258 c. 3 art. 258 c. 5 Da 2.600,00 a ,00 Da 1.040,00 a 6.200,00 NOTE 5.166, ,66 516,66 12 Art I soggetti di cui all articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b) [a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, c. 8; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attivita' rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti] hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell ultima registrazione. 3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta. 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 13 I soggetti di cui all articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo 14 Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 10

11 In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Non adempiere all obbligo della della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all articolo 1, comma 1, della L. 29/ , e all articolo 6, comma 1 del D.M. e Tutela del territorio e del mare del 17 dicembre , da parte dei produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un organizzazione di ente o di impresa. Se tramite scritture contabili tenute per legge si ricostruiscono le informazioni dovute In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Le imprese che raccolgono e trasportano 17 i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 18, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lett. a), ed effettuano il TRASPORTO DI RIFIUTI SENZA IL FORMULARIO di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. 19 Se i formulari di trasporto sono formalmente incompleti o inesatti, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge Legge 25/02/2006 n. 29 Art. 1 c. 1 D.M. e Tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 Art. 6 c. 1 art. 190 c. 1 art. 193 c. 1 art. 193 c. 1 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO ,00 art. 258 c. 2 art. 258 c. 5 art. 258 c. 4 art. 258 c. 5 Da ,00 a ,00 Da 1.600,00 a 9.300,00 516, ,00 516,66 NOTE Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 16 DM 17/12/ Articolo 6 comma 1- Particolari tipologie I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006,, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema Sistri comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda Sistri rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,. 17 Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 11

12 In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Conservare per un periodo inferiore a 5 anni dall ultima registrazione i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193 c. 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda SISTRI di cui all art. 188-bis, c. 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi. Conservare per un periodo inferiore a 5 anni il formulario di identificazione Non provvedere ad inviare alle Autorità competenti i registri di cui all art. 190 c. 1 o del formulario di cui all art. 193 da parte dei soggetti obbligati. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità. Chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti Fare uso di un certificato falso durante il trasporto art. 190 c. 2 Art. 193 c. 2 Art. 190 c. 1 Art. 193 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO art. 258 c. 5 art. 258 c. 5 art. 258 c. 5 Art. 483 C.P. Art. 483 C.P. Reclusione fino a due anni. art. 258 c.4 art. 258 c.4 art. 258 c.4 art. 258 c.4 NOTE 516,66 516,66 516,66 Reclusione fino a due anni. Reclusione fino a due anni. Rifiuti e mezzo di trasporto Rifiuti e mezzo di trasporto Rifiuti e mezzo di trasporto I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione(*). 19 le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 12

13 ISCRIZIONE SISTRI e REGISTRO CRONOLOGICO In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Omettere da parte dei soggetti obbligati l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, in caso di rifiuti pericolosi 20. In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Omettere da parte dei soggetti obbligati, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), in caso di rifiuti pericolosi. In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Omettere di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornire al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, ovvero alterare fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque impedire in qualsiasi modo il corretto funzionamento nella gestione di rifiuti pericolosi Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti Art. 188 bis c. 2 lett. A Art. 188 bis c. 2 lett. A Art. 188 bis c. 2 lett. A ARTICOLO art. 260 bis c. 1 art. 260 bis c. 2 art. 260 bis c. 4 art. 260 bis c. 4 MINIMO E MASSIMO Da ,00 a ,00 Da ,00 a ,00 Da ,00 a ,00 Da 2.070,00 a ,00 Da 520,00 a 3.100,00 IMPORTO FERMO AMMINISTRATIVO ,00 Art. 260 ter Fermo amm.vo di 12 mesi del veicolo utilizzato dal trasportatore. Restituzione del veicolo sottoposto a fermo amm.vo solo a seguito di iscrizione e del versamento del contributo ,00 All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore , , ,33 20 In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 21 Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 13

14 In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Non adempiere ad ulteriori obblighi da parte dei soggetti che ne hanno l incombenza (al di fuori di quanto previsto artt. 260bis commi da 1 a 4), ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI Art. 188 bis c. 2 lett. A ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO art. 260 bis c. 5 Da ,00 a ,00 NOTE ,00 Non effettuare da parte dei soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi la comunicazione alla Sez. Naz.le del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'art. 1 della L. 70/94, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale Se la comunicazione e' effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Non effettuare la comunicazione di cui all art. 189 c. 3 da parte del sindaco del comune, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto Se la comunicazione e' effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. art. 220 c. 2 art. 189 c. 3 ARTICOLO art. 258 c. 5 bis art. 258 c. 5 ter MINIMO E MASSIMO Da 2.600,00 a ,00 Da 26,00 a 160,00 Da 2.600,00 a ,00 Da 26,00 a 160,00 IMPORTO 5.166,66 52, ,66 52,00 NOTE 14

15 Fino ad entrata in vigore del SISTRI o per coloro che non aderiscono al SISTRI Chiunque non effettua la comunicazione (MUD) ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto entro il 30 Aprile di ogni anno (sono esclusi gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo inferiore a 8.000,00). Se la dichiarazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza fissata dalla Legge n. 70/94 (entro 30 Giugno di ogni anno) Se la comunicazione del MUD è incompleta o inesatta, ma gli errori sono solo formali e comunque ricostruibili tramite scritture contabili, formulari o registrazioni Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi. 22 Se tramite scritture contabili tenute per legge si ricostruiscono le informazioni mancanti art. 189 comma 3 art. 189 comma 3 art. 190 c. 1 e 3 art. 188 bis c. 2 lett. B D.Lgs. /06 art. 190 c. 1 e 3 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO 5.166,67 art. 258 comma 1 art. 258 comma 5 art. 258 c. 1 D.Lgs. /06 art. 258 c. 5 Da 2.600,00 a ,00 Da 26,00 a 160, ,00 Da 2.600,00 a ,00 Da 1.040,00 a 6.200, ,00 52,00 516, , ,67 516,67 NOTE Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, 22 Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 15

16 TRASPORTO DEI RIFIUTI Per enti e imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a) Dlgs. 152/2006 Trasporto di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario ovvero incompleto o inesatto. 23 art. 193 c. 1 e 2 ARTICOLO art. 258 c. 4 MINIMO E MASSIMO Da 1.600,00 a 9.300,00 IMPORTO NOTE 3.100,00 Escluso il trasporto di rifiuti urbani effettuato gestore il servizio pubblico né al trasporto occasionale o saltuario di rifiuti che non eccedano 30 Kg/gg. O 30 lt/gg. Effettuati dal produttore dei rifiuti Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti 24. D.Lgs. /06 art. 190 c. 1 e 3 Art. 188 bis c. 2 lett. A D.Lgs. /06 art. 258 c. 5 art. 260 bis c. 7 Da 1.600,00 a 9.300,00 516, ,66 Art. 260 ter 25 Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, art. 260 bis c ,66 23 Art. 212 comma 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 24 Si applica la pena di cui all art. 483 del C.P. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 25 All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 16

17 In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Il trasportatore che accompagna il trasporto di pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. In vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12 comma 2 del DM 17/12/2009 Predisporre un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti. Non provvedere a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario di trasporto di rifiuti entro tre mesi dalla data del conferimento rifiuti. Art. 188 bis c. 2 lett. A Art. 188 bis c. 2 lett. A Art. 188 bis c. 2 lett. A art. 188 c. 3 lett. B ARTICOLO art. 260 bis c. 7 art. 260 bis c. 8 art. 260 bis c. 6 art. 258 c. 5 MINIMO E MASSIMO IMPORTO NOTE Reclusione fino a due anni. Reclusione da 8 mesi a quattro anni. Reclusione fino a due anni. Rifiuti e mezzo di trasporto Rifiuti e mezzo di trasporto Rifiuti e mezzo di trasporto 516,67 17

18 Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità. Chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti Fare uso di un certificato falso durante il trasporto Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso. Qualora si tratti di scritture provate, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Mancata conservazione delle copie del formulario per 5 anni. Trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario non vidimato dall Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA. Mancata tenuta dei registri di carico e scarico: - per 5 anni nei pressi di ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti.- - indefinitamente per i rifiuti smaltiti in discarica. ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO Art. 483 C.P. Art. 483 C.P. Reclusione fino a due anni. Art. 258 c.4 Art. 258 c.4 Art. 193 c. 1 e 2 Art. 193 c. 1 e 2 Art. 188 bis c. 2 lett. B Art.193 c. 7 Art. 190 c. 3 Art. 188 bis c. 2 lett. B art. 258 c.4 art. 258 c.4 art. 258 c.4 art. 258 c. 5 Art. 258 c. 4 Art. 258 c. 5 Da 1.600,00 a 9.300,00 Reclusione fino a due anni. Reclusione fino a due anni. Reclusione fino a due anni ridotta di un terzo NOTE Rifiuti e mezzo di trasporto Rifiuti e mezzo di trasporto Rifiuti e mezzo di trasporto Rifiuti 516, ,00 516,67 Se l impresa produce annualmente fino a 10 t di rifiuti non pericolosi ovvero fino a 2 t. di rifiuti pericolosi può delegare alla tenuta delle registrazioni con cadenza mensile organizzazione di categoria o loro società di servizi 18

19 Imballaggi: Produttori e utilizzatori Produttori e utilizzatori Violazione obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. Produttori e utilizzatori Mancata adozione di un sistema di restituzione dei propri imballaggi in grado di rispettare il criterio di autosufficienza Produttori imballaggi -Violazione obbligo di riciclaggio e recupero non organizzando autonomamente o anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; Art. 221 c. 2 Art. 221 c. 3 lett.a / c Art. 221 c. 3 lett. A ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO Art. 261 c. 1 Art. 261 c. 1 Art. 261 c. 2 Da ,00 a ,00 Sanzione amm.va pecuniaria pari a 6 volte le somme dovute al CONAI Sanzione amm.va pecuniaria pari a 6 volte le somme dovute al CONAI SEQUESTRO ,00 -Mancata adesione ad un Consorzio per il recupero imballaggi usati; Art. 221 c. 3 lett. B Art. 223 c. 1 -Mancata adozione di un sistema di restituzione dei propri imballaggi in grado di rispettare il criterio di autosufficienza Utilizzatori Non consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Art. 221 c. 3 lett.a / c Art. 221 c. 4 Art. 261 c. 2 Da ,00 a , ,00 19

20 Smaltire in discarica imballaggi e contenitori recuperati,eccetto gli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio Immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio con concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente superiore a quello indicato nell art. 226 c. 4 (sono esclusi gli imballaggi costituiti interamente di cristallo) Immettere nel mercato interno imballaggi privi di etichettatura, come stabilito dal Ministero dell. Commercializzare imballaggi non rispondenti agli standard europei fissati dalla D. 94/62/CE Art. 226 c. 1 Art. 226 c. 4 Art. 219 c. 5 Art. 226 c. 3 ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO Art. 261 c. 3 Art. 261 c. 3 Art. 261 c. 3 Art. 261 c. 4 Da 5.200,00 a ,00 Da 5.200,00 a ,00 Da 5.200,00 a ,00 Da 2.600,00 a ,00 SEQUESTRO ,00 Comune , , ,67 20

21 Deposito temporaneo Effettuare deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle disposizioni del DPR 254/03 TITOLARE D IMPRESA O RESPONSABILE DI ENTE Effettuare deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi in luogo diverso in cui gli stessi sono prodotti ovvero al di fuori delle prescrizioni di cui all art. 183 c. 1 lett. BB Effettuare deposito temporaneo di rifiuti pericolosi in luogo diverso in cui gli stessi sono prodotti ovvero al di fuori delle prescrizioni di cui all art. 183 c. 1 lett. BB D.P.R n. 254 art. 8 o 9 Artt. 183 c. 1 lett. BB (Vedi punto 1-3-4) Artt. 183 c. 1 lett. BB (Vedi punto ) ARTICOLO MINIMO E MASSIMO IMPORTO Art. 256 c. 6 Art. 256 c. 2 Lett. A Art. 256 c. 1 Lett. A Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2600,00 a ,00 Arresto da tre mesi a un anno e ammenda da 2600,00 a ,00 Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2600,00 a ,00 SEQUESTRO Rifiuti Rifiuti Rifiuti D.LGS N. 152 Art. 183 comma 1 lett. BB) modificato dal DLgs 205/2010) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. 21

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