FONTEMP il Fondo di previdenza per i lavoratori in somministrazione

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1 FONTEMP il Fondo di previdenza per i lavoratori in somministrazione 1

2 L ADESIONE L adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria 2

3 L ADESIONE SI PUO ADERIRE A FONTEMP: IN MANIERA ESPLICITA SOTTOSCRIVENDO LA DOMANDA DI ADESIONE O SCEGLIENDO DI DESTINARE IL SOLO TFR AL FONDO CON IL MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO 3

4 MODALITÀ DI ADESIONE Dal momento dell assunzione entro 6 mesi il lavoratore puo: dichiarare in modo esplicito di voler destinare gli accantonamenti del proprio TFR maturando in una qualsiasi delle forme di previdenza complementare previste dalla legge; dichiarare in modo esplicito di voler mantenere il TFR in azienda; 4 non dichiarare nessuna scelta (modalità

5 MODALITÀ DI ADESIONE CON IL MECCANISMO DEL SILENZIO - ASSENSO Al momento dell assunzione il datore di lavoro deve fornire alla lavoratrice e al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve inviare alla lavoratrice e al lavoratore - che non hanno manifestato alcuna volontà le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesi 5

6 MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO Trascorsi i sei mesi il datore di lavoro trasferisce automaticamente l intero TFR maturando nel fondo negoziale di riferimento. In caso di presenza di più forme pensionistiche nell ambito della stessa azienda il TFR va a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda 6

7 MODALITÀ DI ADESIONE In qualunque momento le lavoratrici e i lavoratori possono decidere di iscriversi ad un fondo pensione sottoscrivendo la apposita domanda di adesione 7

8 L ADESIONE Il lavoratore dopo aver compilato in ogni parte la domanda di iscrizione deve presentarla, direttamente o per tramite delle organizzazioni sindacali, all Agenzia che, compilata la parte a lei riservata, provvederà ad inviarla al Fondo. E importante che le Agenzie effettuino l invio della domande raccolte con cadenza almeno bisettimanale. In ogni caso le domande di adesione devono arrivare a Fontemp entro la fine del mese successivo a quello in cui sono consegnate alle imprese. 8

9 LE FONTI DI FINANZIAMENTO Contributo del lavoratore Contributo del datore di lavoro TFR Il finanziamento del fondo avviene mediante contribuzione definita e la gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione individuale 9

10 LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI CON DURATA COMPLESSIVA NELL ANNO SOLARE DI UNA O PIU MISSIONI FINO A 6 MESI TFR: 100% Contribuzione Base Lavoratore 1% Datore di lavoro 1% Contributo Integrativo Fino al raggiungimento del 4% della retribuzione su base semestrale Versato dal lavoratore ogni trimestre Versato dalla Bilateralità ogni trimestre Versato dalla Bilateralità annualmente 10

11 LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI CON DURATA COMPLESSIVA DI UNA O PIU MISSIONI NELL ANNO SOLARE SUPERIORE A 6 MESI E FINO A 12 MESI TFR: 100% Contribuzione Base Lavoratore 1% Datore di lavoro 1% Versato dal lavoratore Versato dalla Bilateralità ogni trimestre Contributo Integrativo fino al raggiungimento del 4% della retribuzione effettiva percepita (cui si aggiunge un ulteriore 4% della retribuzione per una mensilità nel caso di missioni nell anno di durata complessiva fra i 7 e gli 11 mesi) Versato dalla Bilateralità annualmente 11

12 LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI A TEMPO INDETERMINATO TFR: 100% Versato dal lavoratore ogni trimestre Contribuzione Base Lavoratore 1% Datore di lavoro 1% Contributo Integrativo Versato dalla Bilateralità ogni trimestre fino al raggiungimento del 4% della retribuzione percepita 12

13 LA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI A TEMPO INDETERMINATO IN DISPONIBILITA IN QUESTA IPOTESI IL CONTRIBUTO DELLA BILATERALITA (4%) E CALCOLATO SULLA RETRIBUZIONE UTILE AL CALCOLO DEL TFR PERCEPITA NELL ULTIMA MISSIONE DI LAVORO. N.B.: NON C E CONFERIMENTO DI TFR A FONTEMP IN QUANTO I PERIODI IN DISPONIBILITA NON SONO UTILI ALLA MATURAZIONE DELLO STESSO. 13

14 ATTENZIONE! Se non ci si iscrive a un FONDO PENSIONE CONTRATTUALE si ha diritto a ricevere in busta paga quanto stabilito nell accordo per la previdenza complementare? NO! L obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto solo nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al FONDO PENSIONE CONTRATTUALE. Pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che non aderiscono al Fondo. 14

15 Il lavoratore può decidere aumentare il contributo a suo carico? Lo Statuto prevede che il lavoratore iscritto a Fontemp possa autonomamente decidere di aumentare il contributo minimo a proprio carico. In questo caso resta immutato l obbligo contributivo posto contrattualmente a carico delle imprese. 15

16 COSTI DI ISCRIZIONE LA QUOTA UNA TANTUM VERSATA AL MOMENTO DELL ISCRIZIONE È STABILITA IN 10,00, DI CUI 5,00 A CARICO DELL IMPRESA E 5,00 A CARICO DEL LAVORATORE ASSOCIATO LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA È STABILITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO. ATTUALMENTE È PARI A 22,00 E VERRA VERSATA DALLA BILATERALITA 16

17 COSTI DI ISCRIZIONE Per coloro che aderiscono in modo esplicito l Agenzia deve trattenere e versare al Fondo la quota di iscrizione una tantum. Ai lavoratori che risultano silenti l Agenzia, oltre al versamento al Fondo del TFR previsto dalle norme, non deve applicare alcuna trattenuta, mentre deve comunicare al Fondo i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, residenza e domicilio se diverso dalla residenza) dei lavoratori stessi. L agenzia deve versare al Fondo la quota di iscrizione di 5,00 a suo carico sia per gli iscritti espliciti che silenti. 17

18 LA CONTRIBUZIONE Le comunicazioni ed i versamenti contributivi a favore dei dipendenti associati a Fontemp dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale predisponendo il bonifico bancario ed inviando la distinta di contribuzione secondo le tempistiche sotto riportate: Periodo di contribuzione Scadenza invio bonifico e distinta 01/01/anno N 31/03/anno in corso 16 aprile anno in corso 01/04/anno N 30/06/ anno in corso 16 luglio anno in corso 01/07/anno N 30/09/ anno in corso 16 ottobre anno in corso 01/10/anno N 31/12/anno in corso 16 gennaio anno dopo 18

19 LA CONTRIBUZIONE Per ogni versamento va compilata e inviata al Fondo una distinta con i dati relativi ai singoli aderenti seguendo le istruzione comunicate in apposita circolare. La puntualità e la precisione nella compilazione delle distinte è indispensabile per accreditare in modo corretto le spettanze ai singoli soci (sia del TFR, che della parte a carico della bilateralità) ed evitare problemi di riconciliazione. 19

20 LA CONTRIBUZIONE L invio dei contributi e delle distinte dei lavoratori e delle lavoratrice iscritti a Fontemp nel corso del 2011 va fatto il prossimo anno, entro il 16 gennaio. Dal gennaio 2012 il TFR dei lavoratori silenti, oggi versato dalle Agenzie a FONDINPS, va versato a Fontemp secondo la tempistica della tabella suriportata. 20

21 LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO Anticipazione Riscatto Trasferimento AL MOMENTO DELLA PENSIONE Prestazione in forma di capitale Prestazione in forma di rendita Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale N.B. : se si esce dal fondo si può, in alternativa al riscatto o al trasferimento, scegliere di mantenere la posizione presso il fondo senza ulteriore obbligo di contribuzione 21

22 ANTICIPAZIONI AMMONTARE: Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta QUANDO: In qualsiasi momento IN CASO DI: Spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli FISCALITA : Dal 1 gennaio 2007 sull importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 fino al limite di riduzione del 6% 22

23 ANTICIPAZIONI AMMONTARE: Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta QUANDO: Dopo otto anni di iscrizione IN CASO DI: Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione FISCALITA : Dal 1 gennaio 2007 sull importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23% 23

24 ANTICIPAZIONI AMMONTARE: Fino al 30% della posizione individuale maturata al momento della richiesta QUANDO: Dopo otto anni di iscrizione IN CASO DI: ulteriori esigenze FISCALITA : Dal 1 gennaio 2007 sull importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23% 24

25 ANTICIPAZIONI Anzianità: sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati dall aderente per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione pensionistica 25

26 RISCATTO Il riscatto della posizione in costanza del rapporto di lavoro non è possibile. L iscritto ha diritto al riscatto (liquidazione di tutto il capitale maturato) solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, cioè solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. 26

27 RISCATTO AMMONTARE: riscatto totale QUANDO: In caso di invalidità permanente o cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni FISCALITA : Sull importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica, dal 1 gennaio 2007, una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 fino al limite di riduzione del 6% 27

28 IL RISCATTO TOTALE Avviene In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni BENEFICIARI: Gli eredi o diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti per i fondi negoziali e aperti la posizione resta acquisita al Fondo FISCALITA : Sull importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta, dal 1 gennaio 2007, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 fino al limite di riduzione del 6% 28

29 IL RISCATTO PARZIALE Avviene nella misura massima del 50% della posizione maturata. In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni FISCALITA : Sull importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta, dal 1 gennaio 2007, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 fino al limite di riduzione del 6% 29

30 TRASFERIMENTO A SEGUITO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: E prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l aderente accede in relazione alla nuova attività IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Dopo due anni di permanenza l aderente può trasferire l intera posizione maturata presso una qualsiasi altra forma di previdenza complementare Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad un altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali 30

31 PENSIONAMENTO Prestazioni pensionistiche: Il diritto alla prestazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare In caso di cessazione dell attività lavorativa, con inoccupazione superiore a 48 mesi, l aderente può richiedere il diritto alla prestazione con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti 31

32 PENSIONAMENTO IN FORMA DI CAPITALE: Sempre: Fino al 50% del montante Nel computo dell importo complessivo erogabile sono detratte le somme erogate come anticipazione Casi eccezionali: 100% nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell assegno sociale FISCALITA : Dal 1 gennaio 2007 sull importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 fino al limite di riduzione del 6% 32

33 PENSIONAMENTO IN FORMA DI RENDITA (pensione) Il montante non liquidato in capitale viene convertito in rendita FISCALITA : Sull importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta, dal 1 gennaio 2007, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 fino al limite di riduzione del 6% 33

34 COME FUNZIONA UN FONDO NEGOZIALE Il fondo pensione negoziale ha una propria personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto ai soggetti che lo hanno istituito. Il fondo pensione è autonomo: non è delle aziende né del sindacato ma degli associati ha vita propria e agisce attraverso i propri organi sociali 34

35 COME FUNZIONA UN FONDO NEGOZIALE Vincoli organizzativi: Obbligo di esternalizzare il servizio di gestione finanziaria e, salvo specifica autorizzazione da parte della COVIP, il servizio di erogazione delle pensioni Obbligo di individuare una banca depositaria Obbligo di istituire una funzione di controllo interno di gestione Obbligo di dotarsi di una adeguata struttura amministrativa e di individuarne il responsabile Obbligo di dotarsi di un efficiente sistema informativo 35

36 COME FUNZIONA UN FONDO NEGOZIALE Gli organi Secondo il modello organizzativo classico delle associazioni, gli statuti dei fondi pensione prevedono i seguenti organi: Assemblea Consiglio di Amministrazione Collegio dei Sindaci Presidente Direttore generale responsabile del Fondo Per legge gli organi di amministrazione e controllo devono avere specifici requisiti professionali ed essere a composizione paritetica: deve cioè essere garantita uguale rappresentanza ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed ai lavoratori associati 36

37 GESTIONE FINANZIARIA FONTEMP partirà con un solo comparto: quello Garantito 37

38 GLI EFFETTI DELLE RIFORME ATTUATE La diminuzione del tasso di sostituzione Aumento della età a cui è possibile accedere alla pensione 38

39 I FONDI PENSIONE La risposta delle parti sociali al maggiore bisogno di previdenza I fondi pensione nascono, su iniziativa delle parti sociali, per consentire di colmare i nuovi bisogni di previdenza urgenti soprattutto per le generazioni più giovani di lavoratori 39

40 LA FUNZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il principale scopo della previdenza complementare è quello di integrare e non sostituire la previdenza pubblica. Di soddisfare l aspettativa della lavoratrice e del lavoratore a mantenere un livello di vita simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa anche dopo il pensionamento. 40

41 SOPRATTUTTO I GIOVANI HANNO CONVENIENZA AD ISCRIVERSI AL FONDO PENSIONE Le lavoratrici ed i lavoratori con pochi anni di anzianità contributiva obbligatoria sono quelli più direttamente coinvolti dalle ultime riforme della previdenza pubblica. Al momento del pensionamento avranno generalmente prestazioni pensionistiche pubbliche più basse rispetto ai lavoratori con maggiore anzianità lavorativa. 41

42 LA STRUTTURA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE Componenti I pilastro previdenza pubblica obbligatoria Finalità: garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 costituzione) II pilastro previdenza complementare collettiva Finalità: integrare la previdenza pubblica III pilastro previdenza complementare individuale Finalità: risparmio personale 42

43 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE La storia della Previdenza complementare in Italia parte da lontano Dirigenti Bancari e Assicuratori Altri 43

44 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Nel 1993, con il decreto legislativo 124, il parlamento inizia una serie di interventi atti a favorire l espansione della previdenza integrativa nel nostro Paese Alla fine del 1997 viene autorizzato all esercizio il primo fondo pensione di nuova generazione (Fonchim) 44

45 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO Le caratteristiche principali sono: Volontarietà dell adesione Complementarietà si istituisce laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria Capitalizzazione individuale i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella posizione pensionistica individuale e sono investiti nel mercato finanziario Fonte istitutiva tipica Contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti collettivi) individuale (fondi pensione aperti individuali e Forme individuali pensionistiche o polizze assicurative) Sistema di garanzie e controlli 45

46 TIPOLOGIA DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Le diverse forme di previdenza complementare Forme pensionistiche collettive Fondi pensione negoziali Fondi pensione aperti Fondi pensione preesistenti Forme pensionistiche individuali Fondi pensione aperti Forme individuali pensionistiche 46

47 TIPOLOGIA DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Le principali caratteristiche dei Fondi pensione negoziali sono istituti attraverso la contrattazione collettiva delle parti sociali sono rivolti ai lavoratori dipendenti di una determinata categoria o settore produttivo riconoscono un ruolo alle parti sociali hanno una struttura associativa non hanno scopo di lucro hanno una governance ispirata al principio della democrazia rappresentativa 47

48 LA TASSAZIONE DEL CAPITALE Contributi Tfr Rendimenti Contributi non dedotti Dal 1 gennaio 2007 tassati con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 e fino al 35 di partecipazione. Fino al 31 dicembre 2006 tassata mediamente al 23%. ESENTI 48

49 I VANTAGGI FISCALI Versamento del datore non soggetto ad Irpef Versamento del lavoratore non soggetto ad Irpef Risparmio fiscale pari all aliquota marginale 23%, 27%,38%, 41%, 43% 49

50 BENEFICI FISCALI Decreto Legislativo 252/2005 FASE CONTRIBUTIVA Deducibilità contributi: max 5.164,57 Euro; FASE di ACCUMULAZIONE Rendimenti finanziari tassati all 11%, anziché al 12,5%. FASE di EROGAZIONE Tassazione separata del capitale con aliquote del 15% o 23% Tassazione separata della rendita con aliquota del 15% 50

51 LE ALIQUOTE FISCALI Aliquota Fino a 23% % % % % oltre

52 LA VIGILANZA SULLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 52

53 COVIP GARANTE SU TUTTE LE FORME DI PREVIDENZA Decreto legislativo 252/2005 La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), avente funzioni normative, interpretative, istituzionali ed autorizzative sarà chiamata a vigilare su tutte le forme di previdenza complementare garantendo la loro trasparenza, omogeneità e unitarietà. La legge 252/2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) ha rimesso in discussione l unitarietà del ruolo della Covip 53

54 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVE A MOLTI CONVIENE A TUTTI 54

55 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVE: a chi ha meno di 20 anni di contributi previdenziali perché avrà una pensione pubblica più bassa rispetto a coloro che vanno in quiescenza oggi 55

56 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVE: per costruirsi una pensione integrativa da aggiungere a quella obbligatoria ammortizzando così gli effetti negativi del calo delle prestazioni INPS 56

57 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONVIENE: perché il Tfr versato dal 1 gennaio 2007 alla previdenza integrativa viene sottoposto al momento della liquidazione ad una tassazione massima del 15% 57

58 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONVIENE: solo iscrivendosi a Fontemp si ha diritto a ricevere icontributi della bilateralità 58

59 ULTERIORI INFORMAZIONI Sede: Corso Vittorio Emanuele II, ROMA. Tel Fax Sito internet:

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