A cura del Prof. Giuliano ROBERI I.I.S. Carlo Ubertini - Chivasso. Brusasco - Martedì, 16 dicembre 2008

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1 A cura del Prof. Giuliano ROBERI I.I.S. Carlo Ubertini - Chivasso Brusasco - Martedì, 16 dicembre

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3 INDICE LA SCUOLA: DIRITTO DEL DISABILE pag. 4 INDIVIDUAZIONE DELL ALUNNO CON DISABILITA pag. 5 IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) pag. 6 IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) pag. 7 RESPONSABILI PER L INTEGRAZIONE pag. 8 L INSEGNANTE DI SOSTEGNO pag. 9 SCELTA DEL PERCORSO SCOLASTICO pag. 10 DUE TIPI DI PERCORSI E DI VALUTAZIONE pag. 11 PRIMO PERCORSO pag SECONDO PERCORSO pag O.M. N LUGLIO 2001 LE CERTIFICAZIONI pag MODULISTICA CERTIFICAZIONI DA SCARICARE pag. 23 IL DIRITTO AL LAVORO pag LA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999 pag I GRUPPI DI LAVORO SCUOLA SUPERIORE pag

4 LA SCUOLA: DIRITTO DEL DISABILE Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato : "...l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.-recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili..."- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "sarà facilitata",anzichè disporre che "e' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12 comma 2 L.104/92 "... e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università..." 4 4

5 INDIVIDUAZIONE DELL ALUNNO CON DISABILITA L Unità Multidisciplinare dell A.S.L., a seguito della segnalazione della famiglia, certifica l esistenza della situazione di handicap redigendo la Diagnosi Funzionale (D.F.), provvedendo anche a far pervenire alla scuola di iscrizione tale documentazione. L art. 2 del D.P.R. 24 febbraio 1994 stabilisce che la segnalazione alla ASL può anche essere fatta dal Capo d Istituto. Il Capo d Istituto non può procedere a tale incombenza senza il consenso e il coinvolgimento della famiglia. Solo in casi eccezionali, il dirigente scolastico può segnalare ai servizi dell ASL situazioni di particolare gravità senza coinvolgere direttamente la famiglia. 5 5

6 IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) Diagnosi Funzionale Diagnosi Funzionale Il Profilo Dinamico Funzionale Il Profilo Dinamico Funzionale Consiste nella "descrizione delle caratteristiche fisiche psichiche sociali dell alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile (6 comma dell art. citato) evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativoistruttivo e socio-affettivo.(art. 4 D.P.R. 24/02/1994; art. 3.3 degli Accordi di Programma del 30/11/96). E redatto dagli operatori socio-sanitari, i docenti curricolari, il docente di sostegno, i genitori dell alunno (art. 12, commi 5 e 6, della L. 104/92). 6 6

7 IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) E il "documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all educazione, all istruzione ed alla integrazione scolastica" (art. 5 D.P.R. 24/02/1994; art. 12 L.104/92). In particolare, il P.E.I. mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro coordinamento e l assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia (art. 3.4 degli Accordi di Programma del 30/11/96). Il P.E.I. dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato (art. 3.4 degli Accordi di Programma del 30/11/96). Lo redigono gli Operatori sanitari, gli Insegnanti curricolari, il Docente di sostegno e i Genitori dell alunno. 7 7

8 RESPONSABILI PER L INTEGRAZIONE La C.M. n. 250/1985 ribadisce che "la responsabilità dell integrazione è al medesimo titolo dell insegnante di classe e della comunità scolastica. L alunno fa parte della classe e non deve essere affidato esclusivamente all insegnante di sostegno, poiché si parlerebbe di inserimento e non di integrazione. Tutti gli insegnanti curricolari devono farsi carico del progetto d integrazione, in particolare nei tempi scolastici in cui l insegnante di sostegno non è presente in aula. 8 8

9 L INSEGNANTE DI SOSTEGNO L insegnante di sostegno è a tutti gli effetti docente dell intera classe (art. 13, comma 6, L. 104/92), in quanto " assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera. Partecipa alla programmazione educativa- didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe" (art.15 comma 10 dell O.M. 90 del 21/5/2001). Il docente specializzato, oltre a curare gli aspetti metodologici, deve possedere "competenze psico - pedagogiche, relazionali, didattiche e svolgere il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici". 9 9

10 SCELTA DEL PERCORSO SCOLASTICO Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l alunno certificato bisogna partire da due considerazioni di base: Studio del caso: analisi delle sue reali capacità Valutazione del percorso scolastico: quale percorso individuare per rendere l alunno in grado di spendere in modo autonomo le competenze acquisite nel triennio e nel quinquennio in previsione della realizzazione del suo progetto di vita. Si possono utilizzare due percorsi scolastici: Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali Una programmazione differenziata

11 DUE TIPI DI PERCORSI E DI VALUTAZIONE O.M. n. 90 del 21/5/ Articolo 15 Comma 3 Comma 4 Alunni in situazione di disabilità il cui P.E.I. preveda il raggiungimento dei livelli essenziali previsti per la classe Alunni in situazione di disabilità il cui P.E.I. preveda un percorso differenziato rispetto a quello previsto per la classe -prove uguali alla classe -prove equipollenti prove differenziate Diploma esame di Qualifica Certificato di Credito Formativo Diploma esame di Stato Attestazione Credito Formativo 11 11

12 PRIMO PERCORSO Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell O.M. n. 90 del 21/5/2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti,ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità

13 PRIMO PERCORSO LE PROVE EQUIPOLLLENTI Le prove equipollenti possono consistere in: Le prove equipollenti possono consistere in: mezzi diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l ausilio di apparecchiature informatiche. modalita diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, vero/falso, ecc.). contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d esame (la mattina stessa).(commi 7e 8 dell art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91)

14 PRIMO PERCORSO TEMPI PIU LUNGHI Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell O.M. 90, comma 3 dell art. 318 del D.L.vo n. 297/94). Gli assistenti all autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). Durante lo svolgimento delle prove d esame nella III classe l insegnante di sostegno fa parte della Commissione. Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio

15 SECONDO PERCORSO Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. (art. 15 comma 3 dell O.M. n. 90 del 21/5/2001). E necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5 - O.M. n. 90 del 21/5/01). Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. - In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l alunno deve seguire la programmazione di classe. - La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I

16 SECONDO PERCORSO VOTAZIONE RIFERITA AL PEI Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001)

17 SECONDO PERCORSO I CREDITI FORMATIVI Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). Gli alunni della classe III degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo. ( art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01). Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica. Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa

18 O.M. N LUGLIO 2001, CERTIFICAZIONI PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ. Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di disabilità che non conseguono il titolo di studio avente valore legale

19 RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 23 luglio 1998, n Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Art. 13, stabilisce che "qualora l'alunno in situazione di disabilità abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi" relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame; 19 19

20 RIFERIMENTI NORMATIVI O.M. 21 maggio 2001, n relativa agli scrutini e agli esami nelle scuole di ogni ordine e grado. L'art. 15, prevede che gli alunni disabili, valutati in modo differenziato, possono "partecipare agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il Piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le regioni e gli enti locali"

21 COSA DEVONO ATTESTARE LE CERTIFICAZIONI DEI CREDITI FORMATIVI Descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi. Permettere al Servizio informativo per il lavoro (Sil), all'ufficio di collocamento o ai nuovi Uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno. Fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi

22 CERTIFICAZIONI DI CREDITI FORMATIVI ANCHE PER I GRAVI La certificazione deve essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta

23 MODULISTICA CERTIFICAZIONI Certificato di credito formativo rilasciato agli alunni che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte. (art.15 dell'o.m. del , n. 90). Attestato di credito formativo rilasciato agli alunni che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore. (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n. 323)

24 IL DIRITTO AL LAVORO Al compimento del 18esimo anno di età si dovrà richiedere all'asl territoriale di competenza la visita fiscale che attesti l'invalidità civile: questo documento conterrà la diagnosi, la percentuale di invalidità e le capacità lavorative. Ci si può iscrivere alle liste speciali del collocamento anche prima dei 18 anni con la presentazione della Diagnosi Funzionale ma è poi necessaria una nuova iscrizione al compimento del diciottesimo anno di età, non appena in possesso di certificazione di invalidità

25 CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI HANDICAP Al momento della richiesta di certificazione all'asl di competenza è bene richiedere non solo la visita medico legale per il riconoscimento dell'invalidità ma anche quella per la certificazione dello stato di handicap in base alla L. 104/92 e per l'accertamento della capacità lavorativa in base alla L. 68/99. Per ottenere l'iscrizione al collocamento obbligatorio occorre avere una percentuale di invalidità superiore al 45%, nel caso di invalidità civile, e del 33% nel caso di invalidità del lavoro. Le persone non vedenti o sordomute possono accedervi indipendentemente dalla percentuale

26 CENTRO PER L'IMPIEGO Col documento di invalidità civile ci si presenta al Centro per l'impiego della propria zona e si chiede l'iscrizione al collocamento ordinario, a quello obbligatorio e alle liste dell'art.16 che riguarda le chiamate negli enti pubblici. A tutti viene assegnata una posizione in base all'anzianità di iscrizione, all'età, al numero di componenti la famiglia, al reddito, ecc

27 LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato

28 IL COLLOCAMENTO MIRATO La vera novità della LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 sta quindi nel collocamento mirato strumento con cui la normativa consente di effettuare assunzioni attraverso progetti specifici che permettano di "valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (art. 2 L. 68/99). Tale opportunità deve essere soprattutto utilizzata per l'avviamento al lavoro di quelle persone, la cui autonomia viene limitata da un handicap, intellettivo, psichico o fisico particolarmente grave

29 LA LEGGE 68/99 - I BENEFICIARI I beneficiari della legge (art. 1 e 18) sono le persone disoccupate di seguito elencate specificamente: persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio; vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla L. 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

30 COLLOCAMENTO PER I SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ (LEGGE 68/99) Numero di addetti Quota d'obbligo d'assunzione dipendenti un lavoratore disabile dipendenti due lavoratori disabili Più di 50 dipendenti 7% di lavoratori disabili Più di 50 dipendenti 1% vedove, orfani, e profughi 30 30

31 I GRUPPI DI LAVORO NELLA SCUOLA SUPERIORE IL GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO DI ISTITUTO (GRUPPO H) GRUPPO "TECNICO" DI ISTITUTO 31 31

32 IL GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO DI ISTITUTO (GRUPPO H) Legge 5/02/1992, n.104, art. 15, comma 2 Composizione: Dirigente scolastico o suo delegato Docente Coordinatore Docenti curricolari e di sostegno Referente dell'a.s.s. Rappresentanti dei genitori Rappresentante allievi in situazione di handicap Rappresentante studenti Docente per il Sostegno della Scuola Secondaria di I grado (nel primo periodo dell'anno scolastico ) Altre figure di riferimento: Rappresentanti di Enti, Associazioni Altri rappresentanti dell'èquipe multidisciplinare territoriale Referente del S.I.L

33 GRUPPO "TECNICO" DI ISTITUTO Costituito in relazione ai singoli casi, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, art.15, comma 2 Normativa: L.Q. 104/92 Composizione: Dirigente scolastico o suo delegato Docenti curricolari e di sostegno Operatori dell'a.s.s. Genitori 33 33

34 I.I.S. CARLO UBERTINI Istituto Professionale di Stato per i Servizi Turistici Alberghieri e della Ristorazione via Ajma CHIVASSO (TO) Sito: Tel Fax

35 Grazie a tutti! 35 35

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