DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE CONTRATTUALE.

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1 contratto di assicurazione temporanea per il caso morte con garanzie complementaria premio unico feel care FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTE INFORMATIVE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RICHIESTA DI ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE CONTRATTUALE. MOD EDIZ. APRILE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. POLIZZA COLLETTIVA N STIPULATA TRA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A., AXA FRANCE VIE e AXA FRANCE IARD Il presente fascicolo informativo è stato redatto il 30 aprile 2014

2 Polizza collettiva n Feel Care FASCICOLO INFORMATIVO La presente copertura assicurativa prevede l offerta congiunta delle seguenti garanzie: GARANZIA A Decesso B Invalidità Totale Permanente C Inabilità Temporanea Totale D Ricovero Ospedaliero E Perdita d impiego IMPRESA AXA FRANCE VIE AXA FRANCE IARD

3 IL PRODOTTO FEEL CARE PACCHETTO GARANZIE ASSICURATI BASE MORTE INVALIDITA TOTALE PERMANENTE TUTTI TUTTI PLUS MORTE INVALIDITA TOTALE PERMANENTE INABILITA TEMPORANEA TOTALE RICOVERO OSPEDALIERO PERDITA D IMPIEGO TUTTI TUTTI LAVORATORI AUTONOMI DIPENDENTI PUBBLICI NON LAVORATORI DIPENDENTE SETTORE PRIVATO IN CASO DI SINISTRO: - CONTATTARE IL N INVIARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL ART E SEGUENTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R A: AXA ASSICURAZIONI AXA CREDITOR CORSO COMO, MILANO

4 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AXA France Vie iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n con sede legale al 313, Terrasses de l'arche Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP, ora IVASS, (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso il 20 febbraio 2006 per le garanzie in caso di Decesso, Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Ricovero ospedaliero. L Impresa mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico ; indirizzo internet: AXA France Vie viene di seguito denominata l Impresa. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2012) Patrimonio netto di AXA France Vie S.A.: 4.105,528 milioni di euro di cui 487,725 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3.617,803 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Indice di solvibilità di AXA France Vie S.A. (ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente): riferito alla gestione vita e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 385%. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il Contratto ha durata variabile tra un minimo di 12 mesi (24 in caso di finanziamenti/leasing relativi a autobus, camion, autocarri, autoarticolati) ad un massimo di 84 mesi, pari alla durata del Contratto di finanziamento/leasing. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto non è necessario comunicare la disdetta. Per i dettagli relativi al recesso si rinvia all art. 3.3 delle condizioni contrattuali. Sono assicurabili le persone fisiche che: 1) hanno sottoscritto il Contratto di finanziamento/leasing e hanno aderito all assicurazione accettando di corrispondere il premio dovuto; 2) sono di età non inferiore a 18 anni al momento dell adesione alla Polizza Collettiva, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente e Ricovero ospedaliero in seguito a infortunio e a 65 anni per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea che cessano, inoltre, alla data di pensionamento dell Assicurato se antecedente alla Data di scadenza; 3) hanno sottoscritto la seguente dichiarazione di buono stato di salute al termine del piano di rimborso del finanziamento/leasing non avrò ancora compiuto 75 anni di età; attualmente non sono assente dal lavoro o in attività parziale a seguito di infortunio o malattia; nel corso degli ultimi 12 mesi non sono stato assente dal lavoro per più di 30 giorni (consecutivi o non) né ricoverato in ospedale per più di 10 giorni consecutivi; non ho mai subito una riabilitazione funzionale per infortunio né sono titolare di una pensione d invalidità. Pagina 1 di 9

5 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali e prestazioni assicurative: Opzione Base: copertura assicurativa A Decesso B - Invalidità Totale e Permanente >=66% prestazione assicurata Pagamento capitale assicurato Pagamento capitale assicurato carenza franchigia Non lavoratori dipendente settore privato nessuna nessuna Si Si Si nessuna nessuna Si Si Si autonomi e dipendenti settore pubblico Opzione Plus: copertura assicurativa A Decesso B - Invalidità Totale e Permanente >=66% C Inabilità Temporanea Totale D Ricovero ospedaliero da infortunio prestazione assicurata Pagamento capitale assicurato Pagamento capitale assicurato Pagamento mensilità assicurata Pagamento prestazione giornaliera carenza franchigia limite Non lavoratori dipendente settore privato nessuna nessuna - Si Si Si nessuna nessuna - Si Si Si 90 giorni 90 giorni 90 giorni 3 giorni Max 12 mensilità Max 12 mensilità No No Si Si No No autonomi e dipendenti settore pubblico Le coperture assicurative sopra descritte sono offerte esclusivamente in modo congiunto alla copertura per Perdita d impiego fornita da AXA France Iard e oggetto della stessa Polizza collettiva n. 4565: tali coperture costituiscono un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due compagnie AXA France Vie e AXA France Iard. Le coperture assicurative di cui alle tabelle sopra riportate sono regolamentate dall art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Ai sensi dell art.1 Oggetto dell Assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione la copertura assicurativa relativa al caso di Invalidità totale e permanente non è operante se il grado di invalidità permanente accertato non sia maggiore o uguale al 66%; la copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale (copertura C) opera solo se, al momento del sinistro, lo status lavorativo è quello di lavoratore autonomo, dipendente di Ente pubblico; la copertura assicurativa in caso di Ricovero ospedaliero in seguito ad infortunio (copertura D) opera solo se, al momento del sinistro, lo status lavorativo è quello di non lavoratore. Ai sensi dell art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con le carenze e franchigie come indicato nella tabella di cui sopra e con i massimali previsti dall art.3 Massimali. Pagina 2 di 9

6 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO Esempio di operatività della copertura in caso di riscontrata Invalidità Totale e Permanente. Grado di invalidità permanente accertato Indennizzo 30% Non indennizzabile 70% Indennizzo pari al capitale assicurato Esempio di operatività della carenza (90 giorni) in caso di riscontrata Inabilità Temporanea Totale (copertura assicurativa C). Data adesione Evento Carenza Indennizzo 01/03 01/05 90 giorni Non indennizzabile 01/03 01/08 90 giorni Inizio pagamento indennizzo pari alla mensilità assicurata Esempio di operatività della Franchigia in caso di riscontrata Inabilità Temporanea Totale (copertura assicurativa C). Data evento Periodo di inabilità Franchigia Indennizzo 01/ gg 90 giorni Mensilità indennizzate: 2 (maggio e giugno) 01/03 40 gg 90 giorni Mensilità indennizzate: nessuna Ai sensi dell art. 2 Delimitazioni ed Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con limitazioni ed esclusioni. Ai sensi dell art Persone assicurabili - delle Condizioni di Assicurazione, al momento della sottoscrizione del contratto l età degli assicurati non potrà essere inferiore a 18 anni fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente e Ricovero Ospedaliero da Infortunio. Per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea l età massima di permanenza in copertura è limitata a 65 anni. 4. Premi Periodicità: Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento all Impresa di un premio unico, da parte della Contraente per conto dell Assicurato, in via anticipata e in un unica soluzione. Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell Assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l importo del premio corrisposto alle Imprese di Assicurazione, con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento. Mezzi di pagamento. Il pagamento del premio avviene, per il tramite della Contraente, mediante: bonifico bancario. Frazionamento. Non previsto. Il contratto non prevede il riscatto. Il costo trattenuto dall Impresa a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, è pari al 40,0% del Premio unico versato. La quota parte percepita in media dall intermediario è pari al 75% del costo stesso. A titolo esemplificativo per un Premio Unico di Euro 1.000, al lordo delle imposte, i costi trattenuti dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a Euro 400,00 di cui Euro 300,00 rappresentano l importo percepito dall Intermediario. in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento/Leasing, l Assicuratore restituisce all Aderente/Assicurato debitore la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L Aderente/Assicurato debitore può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto: in tal caso l Impresa fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale a favore dello stesso beneficiario. Si rinvia Pagina 3 di 9

7 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili. 6. Costi C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6.1 Costi gravanti direttamente sull Aderente/Assicurato Costi gravanti sul premio Costi a carico dell Aderente/Assicurato 40,0% del premio assicurativo lordo Periodicità di prelievo Sul premio unico anticipato Modalità di prelievo Compresi nel premio Costi per riscatto Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata. 6.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili Non previsti. La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all intero flusso commissionale è pari al 75% del costo totale gravante sul premio, pari al 30% del premio assicurativo lordo 7. Sconti Il contratto non prevede sconti di premio. 8. Regime fiscale Trattamento fiscale dei premi Sui premi versati all Impresa aventi ad oggetto il rischio di morte e di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di 530,00 è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei premi stessi. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di Perfezionamento del Contratto Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Il presente contratto a premio unico, non prevede la sospensione del pagamento dei premi. 11. Riscatto e riduzione Il contratto non prevede valore di riduzione e di riscatto. 12. Revoca della proposta Il contratto non prevede revoca della proposta. 13. Diritto di recesso L Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto all Impresa, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: Pagina 4 di 9

8 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO AXA France Vie, AXA France IARD. c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Via Leopardi Milano MI - Italia o eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l Impresa rimborsa all Aderente/Assicurato il Premio Unico da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. L esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza collettiva implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative, comprese quelle fornite da AXA France Iard, che insieme costituiscono un pacchetto inscindibile. 14. Documentazione da consegnare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Si rinvia all art.9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l avente diritto è tenuto a presentare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni. L Impresa si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prevista dall art. 9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione, comprovante il sinistro. Le somme liquidate saranno corrisposte ai beneficiari. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da L. 166 del 27/10/2008. Decorso tale termine senza che la Società abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n.116 del 22/6/2007 in materia di Rapporti dormienti ). 15. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. 17. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all Impresa, per il tramite del partner gestionale, secondo le seguenti modalità: Posta: AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Via Leopardi 15, Milano MI - Italia mail: service.daimleritalia@axa-creditor.com; I reclami indirizzati all Impresa contengono: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non abbia ricevuto risposta dall Impresa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell Impresa stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo a: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'assurances (FFSA), BP 290, PARIS CEDEX 09, fax le.mediateur@mediation-assurance.org, sito web: I reclami indirizzati all FFSA contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; Pagina 5 di 9

9 NOTA INFORMATIVA GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 18. Informativa in corso di Contratto L Impresa si impegna a comunicare all Aderente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del Contratto. 19. Comunicazioni dell Aderente/Assicurato all Impresa L Aderente/Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare all Impresa l eventuale cambiamento dell attività professionale svolta. 20. Conflitto di interessi In relazione al presente Contratto non sussistono, al momento della redazione della presente Nota Informativa, situazioni di conflitto d interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. L Impresa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AXA France Vie e AXA France IARD Il rappresentante legale Corinne Vitrac Pagina 6 di 9

10 GLOSSARIO - GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO Aderente/Assicurato: Beneficiario: Capitale Assicurato: Conclusione del Contratto: Condizioni di assicurazione: Contraente: Contratto (o Polizza): Costi (o spese): Data di Decorrenza e Perfezionamento del Contratto: Data di Scadenza: Diritti (propri) del Beneficiario: Durata Contrattuale: Esclusioni: Fascicolo Informativo: Impresa: Inabilità Temporanea e Totale: Indennizzo o Liquidazione: Infortunio: Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. il soggetto che ha diritto alla prestazione prestazione in forma di capitale che l Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di Decesso o Invalidità totale e permanente dell'assicurato nel corso della Durata del Contratto. A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto e sia stata compilata, datata e sottoscritta la Richiesta d adesione. Il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di perfezionamento della Richiesta di adesione. insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il pagamento del Premio Unico, la Data di Decorrenza, la Durata Contrattuale. Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. il presente Contratto di assicurazione sulla vita denominato feel care. oneri a carico dell Aderente/Assicurato e gravanti sul Premio Unico. data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con la data di Conclusione del Contratto. data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti dello stesso. diritto del Beneficiario alle prestazioni del Contratto dovute dall Impresa; è acquisito per effetto della designazione da parte dell Aderente/Assicurato. periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla Data di Scadenza del Contratto o, se precedente, alla data in cui si manifesta l evento coperto dal Decesso o dall Invalidità Totale e Permanente. rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto. l insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Note Informative; - Glossari; - Condizioni di Assicurazione; - informativa sul trattamento dei dati personali; - modulo di Richiesta d adesione. AXA France VIE. la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli eventi assicurati. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca il Decesso dell assicurato o lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza l Invalidità Totale e Permanente o l Inabilità Totale Temporanea. Sono inoltre parificati agli infortuni: l asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l infezione e l avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado di percentuale di invalidità accertato sia pari o Pagina 7 di 9

11 GLOSSARIO - GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO ISVAP: IVASS: Lavoratore Autonomo: Lavoratore Dipendente di Enti Pubblici: Malattia: Normale Attività Lavorativa: Nota Informativa: superiore al 66%. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che ha svolto, fino al 31 dicembre 2012, funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP a decorrere dal 1 gennaio È la persona fisica che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (pubblico o privato) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori autonomi: i Lavoratori a Progetto ; i Collaboratori coordinati e continuativi ; gli apprendisti; i lavoratori stagionali; le persone fisiche che percepiscono un reddito che non derivi dalle tipologie elencate nelle definizioni di Lavoratore Dipendente di Azienda Privata o Lavoratore Dipendente Pubblico. la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente come sopra definito ma presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione: - le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado; - le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; - le Regioni, le Province e i Comuni; - le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; - le Istituzioni Universitarie; - la Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; - le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. il documento che precede le Condizioni di assicurazione, redatto secondo le disposizioni dell ISVAP, ora IVASS, che l Impresa consegna all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione e che contiene informazioni relative all Impresa, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative della Polizza. Pagina 8 di 9

12 GLOSSARIO - GARANZIE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO Perfezionamento del Contratto: Periodo di Carenza: Periodo di Franchigia Assoluta: Periodo di Riqualificazione: Premio Unico: Richiesta d adesione: Recesso: Rischio Demografico: coincide con la Data di Decorrenza del Contratto a condizione che l Aderente/Assicurato abbia pagato il Premio Unico e siano stati compilati e sottoscritti la Richiesta d adesione, e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto da solo o con l aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesti e che questa documentazione sia stata accettata dall Impresa. periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto. periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro dovuto a Inabilità Temporanea Totale, in relazione al quale, pur in presenza di un sinistro indennizzabile ai termini del Contratto, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile ai sensi del Contratto, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro. importo che l Aderente/Assicurato deve corrispondere alla sottoscrizione del Contratto, comprensivo di imposte, composto dal premio unico per le Garanzie assicurative. modulo sottoscritto dall Aderente/Assicurato, in qualità di aderente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta all Impresa la volontà di aderire al Contratto. diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi dall Aderente/Assicurato all Impresa. rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione della vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Impresa di erogare la prestazione assicurata. Pagina 9 di 9

13 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AXA France IARD, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Parigi n , con sede legale al 26 rue Drouot Parigi, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP, ora IVASS, (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l 1 gennaio 2003, per la garanzie Perdita d Impiego. L Impresa mette a disposizione dei clienti il proprio sito internet: AXA France Iard viene di seguito denominata l Impresa. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2012) Patrimonio netto di AXA France IARD S.A.: 1.145,765 milioni di euro di cui 214,799 milioni di euro relativi al capitale sociale e 930,966 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Indice di solvibilità di AXA France IARD S.A. (ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione vita e relativo all ultimo bilancio approvato è pari al 301%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stato stipulato senza tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto non è necessaria comunicare la disdetta. L esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza collettiva implica necessariamente, il recesso da tutte le coperture assicurative, comprese quelle fornite da AXA France Iard, che costituiscono insieme un pacchetto inscindibile. Alla scadenza del contratto non è necessaria comunicare la disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa in seguito descritta é offerta esclusivamente in modo congiunto alle coperture in caso di Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale fornita da AXA France Vie e oggetto della stessa Polizza collettiva n. 4565: tali coperture costituiscono un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due compagnie AXA France Vie e AXA France Iard. copertura assicurativa D Perdita d impiego prestazione assicurata Pagamento rata mensile carenza franchigia limite 90 giorni 90 giorni Max 12 rate mensili dipendente settore privato Si autonomi e dipendenti settore pubblico No La copertura assicurativa é regolamentata dall art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Esempio di operatività della carenza (90 giorni) in caso di Perdita d impiego. Data adesione Evento Carenza Indennizzo 01/03 01/05 90 giorni Non indennizzabile 01/03 01/08 90 giorni Indennizzabile a partire dal 01/06 Pagina 1 di 6

14 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO Esempio di operatività della Franchigia in caso di Perdita d impiego. Data evento Periodo di disoccupazione Franchigia Indennizzo 01/ gg 90 giorni Mensilità indennizzate: 2 (maggio e giugno) 01/03 40 gg 90 giorni Mensilità indennizzate: nessuna Ai sensi dell art. 2 Delimitazioni ed Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione le coperture assicurative sono prestate con limitazioni ed esclusioni. Ai sensi dell art Persone assicurabili - delle Condizioni di Assicurazione, al momento della sottoscrizione del contratto l età degli assicurati non potrà essere inferiore a 18 anni; l età massima di permanenza in copertura è pari a 65 anni non compiuti. 4. Periodi di carenza contrattuale Ai sensi dell art. 1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione é prevista una carenza per la copertura assicurativa in caso di Perdita d impiego. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine delle circostanze del rischio Nullità Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell indennizzo / risarcimento, così come disposto dall art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall Aderente/Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni dell Impresa che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato. Non sono previste specifiche cause di nullità oltre a quelle stabilite generalmente dalla Legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione L Aderente non deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio. 7. Premi Periodicità: Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento all Impresa di un premio unico, da parte della Contraente per conto dell Assicurato, in via anticipata e in un unica soluzione. Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell Assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l importo del premio corrisposto alle Imprese di Assicurazione, con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento. Mezzi di pagamento. Il pagamento del premio avviene, per il tramite della Contraente, mediante: bonifico bancario. Frazionamento. Non previsto. Il contratto non prevede il riscatto. Il costo trattenuto dall Impresa a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, è pari al 40,0% del Premio unico versato. La quota parte percepita in media dall intermediario è pari al 75% del costo totale. Pagina 2 di 6

15 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO A titolo esemplificativo per un Premio Unico di Euro 1.000,00, al lordo delle imposte, i costi trattenuti dall Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a Euro 400,00 di cui Euro rappresentano l importo percepito dall Intermediario. in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di finanziamento/leasing, l Assicuratore restituisce all Aderente/Assicurato debitore la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L Aderente/Assicurato debitore può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto. Si rinvia all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 8. Rivalse Non sono previste rivalse salvo quelle previste dalla Legge (Art c.c.) 9. Adeguamento del premio e delle somme assicurate. Il Capitale Assicurato e il Premio Unico non sono soggetti ad adeguamento. 10. Diritto di Recesso L Aderente/Assicurato, ai sensi dell art.7 Recesso delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative e l Impresa rimborsa all Aderente/Assicurato il Premio Unico da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell articolo 2952 c.c., i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano. 12. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 13. Regime fiscale Sul premio versato non è riconosciuta alcuna detrazione di imposta ai fini IRPEF. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Ai sensi dell art. 9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: - momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalla copertura assicurativa; - momento e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 10 giorni dal momento in cui l Aderente/Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata della documentazione di cui all art. 9 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione; - spese per accertamento del danno. Non sono previste salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall art. 18 Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione (vedi art. 16 della presente nota). 15. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all Impresa, per il tramite del partner gestionale, secondo le seguenti modalità: posta: AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Via Leopardi 15, Milano MI, Italia; mail: service.daimleritalia@axa-creditor.com; Pagina 3 di 6

16 NOTA INFORMATIVA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO I reclami indirizzati all Impresa contengono: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non abbia ricevuto risposta dall Impresa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell Impresa stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo a: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'assurances (FFSA), BP 290, PARIS CEDEX 09, fax le.mediateur@mediation-assurance.org, sito web: I reclami indirizzati all FFSA contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 16. Arbitrato In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. L Impresa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AXA France Vie e AXA France IARD Il rappresentante legale Corinne Vitrac Pagina 4 di 6

17 GLOSSARIO GARANZIA PERDITA D IMPIEGO Aderente/Assicurato: Beneficiario: Conclusione del Contratto: Condizioni di assicurazione: Contraente: Contratto (o Polizza): Costi (o spese): Data di Decorrenza e Perfezionamento del Contratto: Data di Scadenza: Diritti (propri) del Beneficiario: Disoccupazione: Durata Contrattuale: Esclusioni: Fascicolo Informativo: Impresa: Indennizzo o Liquidazione: ISVAP: IVASS: Lavoratore Dipendente di Azienda Privata: persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. il soggetto che ha diritto alla prestazione A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto e siano stati compilati, datati e sottoscritti la Richiesta d adesione e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto da solo o con l aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di perfezionamento della Richiesta di adesione. insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il pagamento del Premio Unico, la Data di Decorrenza, la Durata Contrattuale. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva, ovvero Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. il presente Contratto di assicurazione sulla vita denominato feel care. oneri a carico del Contraente e gravanti sul Premio Unico. data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con la data di Conclusione del Contratto. data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti dello stesso. diritto del Beneficiario alle prestazioni del Contratto dovute dall Impresa; è acquisito per effetto della designazione da parte dell Aderente/assicurato. lo stato dell Assicurato, Lavoratore Dipendente di Azienda Privata, qualora egli, contemporaneamente: 1. abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; 2. sia iscritto negli elenchi anagrafici o percepisca un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; 3. non rifiuti eventuali offerte di lavoro. periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla Data di Scadenza del Contratto rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto. l insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto, composto da: - Nota Informative - Condizioni di Assicurazione; - Glossari; - informativa sul trattamento dei dati personali; - modulo di Richiesta d adesione. AXA France IARD. pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli eventi assicurati. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che ha svolto, fino al 31 dicembre 2012, funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP a decorrere dal 1 gennaio la persona fisica che svolge la propria attività lavorativa, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria in un unità giuridico-economica, che è iscritta nei libri paga dell impresa con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non del pubblico impiego, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Pagina 5 di 6

18 GLOSSARIO GARANZIA PERDITA D IMPIEGO Malattia: Nota Informativa: Perfezionamento del Contratto: Periodo di Carenza: Periodo di Franchigia Assoluta: Periodo di Riqualificazione: Premio Unico: Richiesta d adesione: Recesso: Rischio Demografico: A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori dipendenti: - i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai; - i soci di cooperativa iscritti nei libri paga. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. il documento che precede le Condizioni di assicurazione, redatto secondo le disposizioni dell ISVAP, ora IVASS, che l Impresa consegna all Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione della Richiesta d adesione e che contiene informazioni relative all Impresa, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative della Polizza. coincide con la Data di Decorrenza del Contratto a condizione che l Aderente/Assicurato abbia pagato il Premio Unico e siano stati compilati e sottoscritti la Richiesta d adesione, e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto da solo o con l aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesti e che questa documentazione sia stata accettata dall Impresa. periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto. periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro dovuto a Perdita d impiego, in relazione al quale, pur in presenza di un sinistro indennizzabile ai termini del Contratto, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi del Contratto, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro. la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. modulo sottoscritto dall Aderente/Assicurato, in qualità di aderente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta all Impresa la volontà di aderire al Contratto. diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi dall Aderente/Assicurato all Impresa rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione della vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Impresa di erogare la prestazione assicurata. Pagina 6 di 6

19 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Aderenti/Assicurati contro i rischi di: A) Decesso per qualunque causa OPZIONE BASE e OPZIONE PLUS 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti. 2. Rischio assicurato: decesso per qualunque causa. 3. Franchigia e Carenza: non previste. 4. Prestazione assicurativa In caso di decesso dell Assicurato prima della Data di Scadenza, l Impresa pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data del Sinistro, del Contratto di finanziamento/leasing, stipulato dall Aderente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Contratto di finanziamento/leasing verranno liquidati agli eredi legittimi dell Assicurato. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte dell Impresa della denuncia di sinistro degli Eredi Legittimi, corredata di tutta la documentazione richiesta dall Impresa. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente. In tali casi, il Premio Unico resta acquisito dall Impresa poiché le prestazioni sono alternative tra loro. B) Invalidità Totale e Permanente, a seguito di infortunio o malattia OPZIONE BASE e OPZIONE PLUS 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti. 2. Rischio assicurato: Invalidità Totale e Permanente, di grado uguale o superiore al 66%, a seguito di infortunio o malattia. 3. Franchigia e Carenza: non previste. 4. Prestazione assicurativa: In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato, l Impresa pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data del Sinistro, del Contratto di finanziamento/leasing stipulato dall Aderente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), ipotizzando il regolare rimborso dello stesso alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Contratto di finanziamento/leasing verranno liquidati agli eredi legittimi dell Assicurato. La liquidazione della prestazione avverrà all atto dell accertamento del sinistro da parte dell Impresa. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte dell Impresa della denuncia di sinistro del Beneficiario, corredata di tutta la documentazione richiesta dall Impresa. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Decesso. In tali casi, il Premio Unico resta acquisito dall Impresa poiché le prestazioni sono alternative tra loro. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Nei casi di Invalidità Totale e Permanente non previsti dalla norma sopra citata, la valutazione terrà conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'aderente allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. C) Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, a seguito di infortunio o malattia - OPZIONE PLUS 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti che al momento del sinistro siano lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico. 2. Rischio assicurato: Inabilità Temporanea e Totale al lavoro. L'Aderente si definisce temporaneamente inabile totale al lavoro se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa regolare. Pagina 1 di 8

20 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. Franchigia: la copertura prevede un periodo di franchigia di 90 giorni. 4. Carenza: la copertura prevede un periodo di carenza di 90 giorni. 5. Prestazione assicurativa: In caso di infortunio o malattia dai quali derivi un inabilità temporanea durante il periodo di efficacia della relativa copertura, per il periodo di tale inabilità, l Impresa pagherà una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Contratto di finanziamento/leasing collegato al Contratto. Resta in ogni caso esclusa l eventuale maxirata finale. Qualora l'assicurato, dopo una ripresa dell attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. In caso di diverso frazionamento delle rate del Contratto di finanziamento/leasing il valore della Rata Mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno suddivise in dodicesimi. Si precisa che è prevista una Franchigia Assoluta di 90 giorni. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 90 giorni di Franchigia Assoluta, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro ed un limite totale di 24 indennizzi mensili per ogni singolo Assicurato. D) Ricovero ospedaliero in seguito ad infortunio - OPZIONE PLUS 1. Assicurati garantiti: tutti gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori che abbiano sottoscritto l opzione Plus. 2. Rischio assicurato: ricovero ospedaliero dell Assicurato presso un Istituto di Cura in seguito ad infortunio. 3. Franchigia: la copertura prevede un periodo di franchigia di 3 giorni. 4. Carenza: la copertura prevede un periodo di carenza di 90 giorni. 5. Prestazione assicurativa: In caso di ricovero ospedaliero dell Assicurato presso un Istituto di Cura in seguito ad infortunio, dopo un periodo di ricovero ospedaliero protrattosi ininterrottamente per oltre 72 ore, come definito in dettaglio nelle Condizioni Speciali, la Compagnia pagherà al Beneficiario una somma pari a 100 Euro per ogni singolo giorno di ricovero fino al raggiungimento di un importo pari alla Rata Mensile in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Contratto di finanziamento/leasing collegato al Contratto, con un massimo di La Compagnia liquiderà un numero massimo di 12 Prestazioni mensili per ogni Sinistro. In ogni caso la Prestazione massima che la Compagnia corrisponderà per ogni Assicurato, nel caso di diversi ricoveri, è pari all ammontare di 24 mensilità durante tutta la durata contrattuale. Qualora l'assicurato, terminato il periodo di ricovero ospedaliero, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa un nuovo ricovero ospedaliero a seguito del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro del Beneficiario, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. E) Perdita d impiego 1. Assicurati garantiti: tutti gli Aderenti che al momento del sinistro siano lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato e che al momento del sinistro siano assunti da almeno 180 giorni, e abbiano superato il periodo di prova. 2. Rischio assicurato: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente Aderente. 3. Franchigia: la copertura prevede un periodo di franchigia di 90 giorni. 4. Carenza: la copertura prevede un periodo di carenza di 90 giorni giorni. 5. Prestazione assicurativa: In caso di disoccupazione, l Impresa liquiderà al Beneficiario mensilmente una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al Contratto di finanziamento/leasing collegato al Contratto. Tale indennizzo verrà pagato trascorsi 90 giorni di Periodo di Franchigia Assoluta. Successivamente ai primi 90 giorni di Periodo di franchigia Assoluta saranno liquidati gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. In ogni caso l indennità massima che Pagina 2 di 8

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