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1 ASSOCIAZIONI, CONTRATTO, FORMAZIONE, PREVIDENZA, SANITÁ, SERVIZI UN NUOVO SERVIZIO PER TUTTI GLI ASSOCIATI. L ASSISTENZA FISCALE Con CAAF 50&PIÙ è più facile e conveniente! Assistenza e consulenza fiscale direttamente in Associazione territoriale grazie a un accordo tra Manageritalia e CAAF 50&PIÙ, qualificata società del settore. continua all interno>> DIRIGENTE

2 MANAGERITALIA Manageritalia porta l assistenza fiscale direttamente in Associazione grazie a un accordo con CAAF 50&PIÙ A partire dalla seconda metà di aprile CAAF 50&PIÙ, qualificata società operante nel settore dell assistenza fiscale, metterà a disposizione di tutti gli associati Manageritalia la propria esperienza nel campo dell assistenza fiscale. Un servizio di alto livello a condizioni particolarmente vantaggiose per la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, e di altre pratiche di carattere fiscale. Per mantenere gli elevati parametri qualitativi che caratterizzano gli altri servizi erogati dalle quindici Associazioni territoriali, l accordo è stato stipulato con i migliori professionisti del settore. CAAF 50&PIÙ - che fa parte dell Enasco, il sistema di servizi di cui è promotore Confcommercio è attivo dal 1992 e vanta una grande esperienza nel campo dell assistenza fiscale. Grazie ai suoi 800 uffici dislocati sull intero territorio nazionale e a 600 professionisti specializzati, svolge per le imprese e per i cittadini un servizio di alto valore, certificato dal visto di conformità e garantito da una polizza assicurativa. Oltre contribuenti e molte aziende di rilievo hanno già scelto i servizi di CAAF 50&PIÙ. Specchietto delle tariffe applicate agli associati Manageritalia Servizi per la dichiarazione dei redditi Presentazione modelli correttamente precompilati Assistenza alla compilazione 730/2006 redditi 2005-singolo Assistenza alla compilazione 730/2006 redditi 2005-congiunto Correzione per visto conformità del 730 singolo precompilato errato Correzione per visto conformità del 730 congiunto precompilato errato gratuita 30,00 iva inclusa 60,00 iva inclusa 20,00 iva inclusa 40,00 iva inclusa Altri servizi Calcolo singolo bollettino ICI Dichiarazione ICI 10,00 iva inclusa 30,00 iva inclusa Dichiarazioni di successione 250,00 iva inclusa Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima) 100,00 iva inclusa (domande successive nell ambito della stessa operazione) 70,00 iva inclusa Visure catastali e ipocatastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5) 15 + iva Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5 nell ambito della stessa provincia e per lo stesso dichiarante 5 + iva 30 DIRIGENTE

3 INFORMAZIONI UTILI SUL SERVIZIO CAAF 50&PIÙ Inizio del servizio Dalla seconda metà di aprile 2006 COSA PREVEDE L ACCORDO assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2005 (730) calcolo e compilazione di bollettino Ici visure catastali e ipocatastali per immobili o terreni di proprietà del dichiarante dichiarazioni di successione domande di voltura al Catasto Edilizio Urbano e al Catasto dei Terreni gestione delle locazioni e molto altro ancora A condizioni e tariffe particolarmente vantaggiose. COME RICHIEDERE IL SERVIZIO Il servizio partirà dalla seconda metà di aprile. Per usufruirne sarà necessario contattare le Associazioni territoriali Manageritalia e fissare un appuntamento in sede con un esperto di CAAF 50&PIÙ. Sarà anche possibile richiedere un incontro direttamente presso le sedi provinciali e zonali del Caf (800 uffici in tutta Italia) alle medesime condizioni di vantaggio. Ulteriori indicazioni circa tutti i servizi erogati da CAAF 50&PIÙ sono presenti nella brochure informativa allegata a questa numero di Dirigente e sul portale mentre le quindici Associazioni territoriali sono a completa disposizione per ulteriori approfondimenti e per fissare un appuntamento. CAAF 50&PIÙ Più servizi agli associati! * L accordo è stato sottoscritto anche da Dircredito-FD e esteso a Fidia (organizzazioni facenti parte della neonata Confederazione dei manager del terziario), i cui iscritti possono dunque usufruire dei servizi CAAF50&PIÙ alle medesime condizioni e modalità riservate agli associati Manageritalia presso le sue quindici Associazioni territoriali e presso gli 800 uffici Caf sul territorio. Modalità di erogazione Prenotare un incontro con un esperto CAAF 50&PIÙ presso una delle 15 Associazioni territoriali Manageritalia oppure presso uno degli 800 uffici Caf in tutta Italia (alle medesime condizioni di vantaggio). Alcuni dei principali documenti richiesti al momento dell incontro: Copia del modello 730 o del Modello Unico dello scorso anno; Mod. Cud 2006 o 2005 per i redditi del 2005; certificazioni dei redditi di lavoro autonomo occasionale; certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti nell anno 2005; attestazione rilasciati per altri redditi; scontrini per l acquisto di farmaci e fotocopia della prescrizione medica o autocertificazione per i medicinali da banco; fatture e ricevute fiscali per analisi e prestazioni mediche in genere; attestazione della banca per gli interessi corrisposti sul mutuo per l acquisto dell abitazione principale, copia dell atto di acquisto e del contratto di mutuo; quietanze di polizze assicurative detraibili; ricevute relative a spese di istruzione secondaria e universitaria; ricevuta dei contributi previdenziali volontari; ricevuta dei premi assicurativi Rc auto, per la deduzione dei contributi al Ssn; ricevuta del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali. Inoltre, CAAF 50&PIÙ offre servizi per ICI Bollettini per il pagamento e predisposizione della dichiarazione. 770 Servizio gratuito di intermediazione telematica per le aziende che abbiano l esigenza di effettuare la trasmissione del 770. Per le aziende convenzionate. RED Servizio gratuito di compilazione, insieme al pensionato, dell apposito modello reddituale (Red), trasmissione della dichiarazione all Inps senza ulteriori incombenze. Per ulteriori informazioni consultare il pieghevole allegato a questo numero di Dirigente, visitare il portale o prendere contatto con la propria Associazione territoriale. DIRIGENTE

4 MANAGERITALIA QUADRI Il patto di non concorrenza Ecco le regole e le sanzioni per chi non rispetta questo vincolo Mariella Colavito Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, l art codice civile vieta al prestatore di diffondere o utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, notizie relative all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa, in modo da arrecarle danno. Concluso il rapporto di lavoro, il codice penale 1 sanziona solamente la divulgazione di notizie e documenti riservati, di segreti professionali, industriali e scientifici, ma nulla impedisce che il quadro inizi una nuova attività lavorativa presso un azienda concorrente. Per tutelarsi da questa eventualità, sempre più spesso le aziende ricorrono a patti di non concorrenza, ex art c.c., la cui stipulazione può aver luogo in qualsiasi momento: all assunzione, durante lo svolgimento del rapporto oppure alla conclusione dello stesso. Per essere validi questi patti devono rispettare delle regole tassative: devono essere redatti per iscritto, come clausola della lettera d assunzione oppure oggetto di un contratto separato; devono specificare l oggetto, ossia l attività vietata: l ampiezza del vincolo non può essere tale da impedire al quadro l esplicazione della professionalità acquisita o precludergli la possibilità di conseguire un guadagno adeguato alle sue esigenze di vita; l obbligo deve essere territorialmente delimitato. Secondo una recente ordinanza del tribunale di Milano, tale limite, stante la globalizzazione dell economia, può superare i confini nazionali, investendo anche l ambito europeo 2. il termine massimo di durata del patto, per i quadri, non deve eccedere i tre anni: la durata maggiore pattuita tra le parti si riduce automaticamente a quella massima fissata dalla legge; il sacrificio del lavoratore deve essere congruamente retribuito e la congruità del compenso va valutata tenendo conto dei limiti e delle condizioni inserite nel patto. Poiché il patto è un vero e proprio contratto oneroso a prestazioni corrispettive, il compenso deve essere erogato in ogni caso, anche se con modalità che possono variare da caso a caso. Spesso tali somme vengono corrisposte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in un unica soluzione, e sottoposte a tassazione separata con la stessa aliquota fiscale del Tfr. Sempre più frequentemente, però, le aziende privilegiano l erogazione periodica del compenso, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e quindi anticipatamente rispetto all insorgenza dell obbligo. Quest ultima forma di pagamento, che normalmente ha cadenza mensile ed è quindi immediatamente tangibile in busta paga, induce spesso il lavoratore ad accettare il patto di non concorrenza sottovalutandone il carattere vincolante. La violazione del patto da parte del quadro, infatti, genera il diritto dell azienda al risarcimento del danno subito, danno che dovrà in ogni caso essere provato anche nella sua entità. Proprio per evitare una prova che potrebbe risultare difficile, si è soliti stabilire fin dall inizio apposite clausole penali. Quando risulta eccessivamente oneroso l importo della penale potrà essere ridotto dal giudice secondo criteri di equità. La giurisprudenza prevalente, però, concede al datore di lavoro uno strumento in più contro l inadempimento del lavoratore: la possibilità di agire in giudizio per ottenere immediatamente l interruzione dell attività lavorativa del quadro nell impresa concorrente. Nulla esclude, comunque, che il datore di lavoro chieda e ottenga, oltre alla sanzione inibitoria, anche il risarcimento del danno subito. Nell ipotesi in cui sia il datore di lavoro a non rispettare l impegno preso, il quadro potrà agire in giudizio per ottenere il pagamento del compenso o risolvere il contratto. Dopo la stipulazione del patto, entrambe le parti sono obbligate a darvi esecuzione. Può accadere, però, che il patto di non concorrenza contenga una clausola che consenta al datore di lavoro di recedere ex post dal vincolo. Tali clausole devono considerarsi nulle, perché eludono l obbligo di corrispettività sancito dall art c.c., producendo effetti favorevoli per l ex datore di lavoro e gravosi per l ex dipendente. 1 Artt. 621, 622, 623 c.p. 2 Tribunale di Milano, sezione Lavoro civile, ordinanza 3/5/ DIRIGENTE

5 FASDAC La nuova normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi Importante novità nella riforma del sistema previdenziale italiano: coloro che hanno svolto attività lavorativa versando i contributi presso gestioni pensionistiche diverse potranno sommare gli spezzoni al fine di ottenere un unica pensione Daniela Fiorino È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006 il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi in attuazione della delega conferita dall articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n Con un iter legislativo molto tormentato si è quindi giunti all attuazione di un capitolo molto importante della riforma del sistema previdenziale italiano, che permetterà, a coloro che hanno svolto la loro attività lavorativa versando i contributi previdenziali presso gestioni pensionistiche diverse, di sommare gratuitamente tali spezzoni contributivi in modo da ottenere un unica pensione. La nuova normativa che entra in vigore dal 1 gennaio 2006, risolve alcune problematiche presenti nell art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (abrogato), in particolare, estendendo la facoltà di totalizzazione anche all ipotesi in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i propri contributi, situazione che poteva verificarsi facilmente, considerando che alcune gestioni prevedono un requisito minimo pari a 5 anni di contribuzione. Come si ricorderà, infatti, la legge delega 243/2004, ravvisando la necessità di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, aveva indicato le seguenti linee di intervento: estendere la facoltà di totalizzazione anche alle ipotesi in cui il lavoratore avesse maturi i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi; consentire l accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia a chi abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età anagrafica, prevedendo un requisito minimo presso ogni cassa, gestione o fondo di almeno 5 anni di anzianità contributiva. Tuttavia, il decreto legislativo n. 42/2006 contiene anche delle limitazioni all esercizio della totalizzazione che non erano presenti nella precedente normativa e che sono state inserite per esigenze di copertura economica. Pertanto, nella presente informativa, oltre a illustrare i contenuti del decreto legislativo, cercheremo di fare il punto su alcune parti di esso non rispondenti alle richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, tra cui Manageritalia, e che determinano, a nostro parere, gravi discriminazioni tra tipologie di lavoratori. I lavoratori coinvolti Possono essere oggetto di totalizzazione tutti i contributi versati nelle gestioni previdenziali obbligatorie, compresa la gestione separata per i collaboratori ed il fondo di previdenza per il clero, conseguentemente, possono usufruirne sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati, sia i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli ex co.co.co., ora lavoratori a progetto. I periodi di contribuzione cumulabili La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al precedente punto. I periodi di contribuzione devono, inoltre, rispondere ai seguenti requisiti: non essere coincidenti fra loro; essere di durata non inferiore a 6 anni; non aver già dato luogo alla liquidazione di una pensione autonoma. La limitazione relativa alla durata non inferiore a 6 anni, non contemplata dalla precedente normativa, è stata la questione maggiormente controversa su cui si è concentrato il dibattito parlamentare ed istituzionale. Purtroppo, per motivi di copertura economica, non è stato possibile confermare tale limitazione nella misura più favorevole di 5 anni contenuta nella legge delega. I possessori di periodi contributivi inferiori a 6 anni, non avranno quindi altra scelta che ricorrere allo strumento della ricongiunzione, purtroppo onerosa, valutandone preventivamente la convenienza con l aiuto di un esperto in materia previdenziale o di un patronato. 34 DIRIGENTE

6 I requisiti per la pensione di vecchiaia Dal 1 gennaio 2006, al fine di ottenere la liquidazione di un unica pensione di vecchiaia, potrà totalizzare i periodi assicurativi chi è in possesso dei seguenti requisiti anagrafici e contributivi: avere compiuto sia per gli uomini sia per le donne 65 anni di età e poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva; oppure anche un età inferiore a 65 anni ma con un anzianità contributiva pari almeno a 40 anni. Non è quindi più necessario raggiungere il requisito anagrafico fissato per la pensione di vecchiaia in tutte le gestioni pensionistiche interessate, come prevedeva la precedente normativa e anche il requisito alternativo dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall età, costituisce una novità rispetto al passato. Non è stata, invece, accolta la richiesta formulata anche dalla nostra Federazione di prevedere, per le lavoratrici donne, un età anagrafica inferiore ai 65 anni, come già contemplato in diverse gestioni previdenziali, tra cui quella Inps per i lavoratori dipendenti privati. I criteri di calcolo della pensione totalizzata Per determinare l importo della pensione totalizzata verrà utilizzato il sistema di calcolo contributivo. Tale limitazione, non specificata nella legge delega, non era presente nella precedente normativa. È prevista una clausola di salvaguardia solo per gli iscritti alle Casse private dei professionisti, per i quali limitatamente alla quota di pensione maturata in tali enti se viene raggiunto o superato il requisito contributivo richiesto per ottenere il trattamento di vecchiaia, si applica il sistema vigente nella Cassa medesima, che potrebbe quindi anche essere quello retributivo, che assicura assegni più elevati rispetto al sistema contributivo. Si segnala, tuttavia, che nelle precisazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la direttiva del 2 marzo 2006 è stato precisato che, qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, il pro quota sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall ordinamento della predetta gestione. Analoga previsione riguarda gli scritti all Inpgi in qualità di giornalisti con rapporto di lavoro subordinato. Periodi assicurativi per i quali è già stata richiesta la ricongiunzione o la restituzione Per coloro che, prima del 1 gennaio 2006, avevano richiesto la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi possono verificarsi le seguenti due ipotesi: la ricongiunzione si è perfezionata con il pagamento dell ultima rata e, pertanto, non è più possibile ricorrere alla totalizzazione gratuita; se il pagamento non è stato ancora integralmente versato, è consentito il recesso su domanda dell interessato e la restituzione degli importi eventualmente già versati, maggiorati dagli interessi legali. La richiesta di restituzione della contribuzione, per i casi in cui tale possibilità è prevista, preclude il diritto all esercizio della facoltà di totalizzazione. Pensione di inabilità Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Pensione ai superstiti Il diritto alla pensione ai superstiti del lavoratore deceduto prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Le modalità di erogazione della pensione La domanda di pensione deve essere presentata all Ente gestore della forma assicurativa al quale per ultimo il lavoratore è stato iscritto. Ogni gestione previdenziale si fa carico, ciascuna in relazione alla propria quota, dell onere del trattamento. Il pagamento della pensione totalizzata è effettuato dall Inps, che dovrà stipulare con gli altri enti pensionistici, apposite convenzioni. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Per quanto riguarda la perequazione, il meccanismo è analogo: l Inps provvede al pagamento con riferimento al trattamento unico di pensione, ripartendo poi l onere a carico delle singole gestioni interessate. Norme finali Con esclusivo riferimento alle domande presentate prima del 1 gennaio 2006, rimane in vigore la precedente disciplina, nel caso in cui essa si dovesse rivelare più favorevole. ***** Come si può rilevare da quanto sin qui illustrato, il provvedimento di attuazione non risponde pienamente alle attese dei lavoratori discontinui e dovrà, a nostro parere, essere sottoposto a opportune revisioni nella prossima legislatura, anche in considerazione del fatto che limitazioni analoghe a quelle contenute nel decreto legislativo attuativo non sono previste per la totalizzazione in caso di lavoro negli stati dell Unione europea o in altri paesi convenzionati. Paradossalmente, quindi, il lavoratore mobile con attività all estero avrebbe migliori tutele rispetto a colui che, nella stessa situazione, ha svolto lavoro solo in Italia. DIRIGENTE

7 CON TRA TTO CONOSCERE IL CONTRATTO Fasdac, assistenza e prevenzione sanitaria Una copertura sanitaria integrativa che tutela i dirigenti dal 1948 e oggi diventa anche programma di prevenzione Maria Laura Rebora A integrazione dell assistenza sanitaria erogata per legge dal Servizio sanitario nazionale i dirigenti di tutti i settori rappresentati da Manageritalia hanno diritto, insieme con i loro famigliari individuati dal regolamento, all assistenza sanitaria da parte del Fondo di assistenza sanitaria Mario Besusso (Fasdac). L art. 27 del contratto collettivo dei dirigenti del terziario 1 dispone in favore del dirigente e a carico del datore di lavoro l obbligo di iscrizione al Fasdac e determina l ammontare dei contributi dovuti. L onere contributivo disposto dalla norma contrattuale è stabilito su una retribuzione convenzionale annua e pertanto è uguale per tutti i dirigenti, indipendentemente dalla retribuzione effettiva e dalla composizione del nucleo familiare. Il Fasdac è stato istituito con il contratto collettivo del 1948, stipulato da Manageritalia (allora Fendac) e da Confcommercio per i dirigenti di aziende commerciali e successivamente esteso ai dirigenti degli altri settori (trasporti, alberghi, magazzini generali e agenzie marittime) e garantisce, come Fondo integrativo dell assistenza sanitaria pubblica, il rimborso delle spese per cure mediche, specialistiche, chirurgiche e farmaceutiche. Le modalità e i termini per fruire dei rimborsi sanitari (in forma diretta o indiretta) da parte del Fasdac sono disciplinati dall apposito regolamento, concordato tra Manageritalia e le organizzazioni datoriali. I rinnovi contrattuali del 2004 hanno disposto alcune importanti novità per quanto riguarda il Fondo Mario Besusso. Innanzitutto è stato posto a carico del datore di lavoro un aumento contributivo annuo di circa 100. Tale maggiorazione contributiva è espressamente destinata dalla norma contrattuale al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio e per i prosecutori volontari. Si tratta di un progetto ambizioso e impegnativo, che ha visto la luce nel settembre di quest anno, con l invio da parte del Fondo a tutti i dirigenti in servizio e ai prosecutori volontari (anch essi sostengono l onere contributivo dedicato alla prevenzione) di coupon nominativi, da utilizzare entro il 2006 presso le strutture convenzionate, per ottenere prestazioni sanitarie mirate ai fini di prevenzione. Alcune di queste prestazioni sono destinate a tutti indistintamente (modulo base e prevenzione odontoiatrica), le altre sono disponibili in base al sesso e all età anagrafica. Stante la novità di tale offerta sanitaria e la sua imponenza anche sotto il profilo della spesa (è rivolta a una platea di oltre persone), come precisato dalla Dichiarazione delle parti in calce all articolo 27 del contratto, gli organi direttivi del Fasdac provvederanno a monitorare periodicamente l adeguatezza del progetto. Ma l altra novità di grande rilievo introdotta nel 2004 è l inserimento, all interno del contratto collettivo di lavoro, delle figure dei dirigenti pensionati, dei superstiti beneficiari della pensione di reversibilità o indiretta e dei prosecutori volontari, per quanto attiene l assistenza sanitaria integrativa. Per la prima volta, la tutela sindacale, che si realizza a favore di una categoria di lavoratori attraverso la stipula del contratto collettivo, viene estesa anche ai pensionati, agli ex-dirigenti e ai famigliari superstiti, cambiando così la possibilità di mantenere la copertura sanitaria del Fasdac da privilegio a diritto. 1 art. 27 ccnl Tu 27/5/04 dirigenti terziario; art. 26 ccnl 23/12/99 dirigenti trasporti; art. 28 ccnl Tu 24/6/04 dirigenti alberghi Federalberghi; art. 26 ccnl 18/10/95 dirigenti alberghi Aica; art. 27 ccnl 15/10/99 dirigenti agenzie marittime; art. 20 ccnl 21/7/95 dirigenti magazzini generali. 36 DIRIGENTE

8 MY MANAGERITALIA NUOVO CALENDARIO VIAGGI È online all interno dell area riservata My Manageritalia il nuovo calendario del tour operator Sentieri di Nuove Esperienze, con mete esclusive e offerte promozionali estremamente vantaggiose Prenotare è facile: è sufficiente scaricare l apposita scheda di iscrizione, compilarla in tutte le sue parti prendendo preventivamente visione delle condizioni generali di partecipazione al viaggio e inviarla via fax al numero del tour operator PROGRAMMA APRILE - SETTEMBRE 2006 MESE QUOTA PAESE/ITINERARIO DURATA SERVIZI COMPRESI 23/4 in doppia INDIA 8 gg Voli da Roma e Milano - min 6 Delhi/Agra/Jaipur Hotels 5/4 stelle - mezza pensione - Tutte le visite con guide parlanti italiano PROMOZIONE 15/4 in doppia CINA 9 gg Voli da Roma - Hotel 4 stelle - Pensione 10/6 min 6 Pechino/Xian/Shanghai completa - Tutte le visite - Guide parlanti 15/7 italiano - 2 banchetti e 2 spettacoli 15/5 in doppia SPAGNA PORTOGALLO 10 gg Voli da Roma e Milano - Hotel 4 stelle 21/5 min 6 Madrid/Avila/Salamanca/Porto/Coimbra/ e migliori disponibili - Pensione completa - 6/6 Fatima/Obidos/LisbonaCascais/Merida/ Tutte le visite - Guide parlanti italiano 19/6 Trujillo/Toledo 14/4 in doppia RAJASTHAN 15 gg Voli da Roma e Milano - Hotel 5/4 stelle 7/8 in doppia Delhi/Mandawa/Bikaner/ e migliori disponibili - Mezza pensione- 6/9 in doppia Jaisalmer/Jodhpur/M. Abu/Udaipur/ Tutte le visite - Guide parlanti italiano min 10 Pushkar/Jaipur/Fathepur Sikri/Agra e inglese 15/4 in doppia MESSICO 15 gg Voli da Roma e Milano - Hotel 5/4 stelle 15/8 in doppia Messico/Puebla/Oaxaca/Tehuantepec/ e migliori disponibili - Mezza pensione - 5/9 in doppia San Cristobal/Palenque/Campeche/ Tutte le visite - Guide parlanti italiano min 10 Merida/Cancun 25/4 in doppia PERÙ E AMAZZONIA 15 gg Voli interni - Hotel 4 e 3 stelle - Mezza 9/5 min 2 Lima/Paracas/Nazca/Arequipa/Puno pensione (a eccezione del 13 giorno) e 17/6 Cuzco/Machu Picchu/Puerto Maldonado pensione completa a Puerto Maldonado - 8/8 Tutte le visite - Guide parlanti italiano 22/8 12/9 Voli internazionali su richiesta 28/5 in doppia BIRMANIA 11 gg Voli da Roma - Hotel 5/4 stelle - Pensione 10/9 min 6 Rangoon/Pegu/Pagan/Mandalay/Lago Inle completa - Tutte le visite - Guide parlanti italiano - 1 spettacolo 14/4 in doppia LIBIA 16/6 in doppia Tripoli/Sabratha/Zliten/Benghazi/Cirene/ 8 gg Voli da Roma - Hotel 5/4 e 3 stelle - min 6 Apollonia/Tolemeide pensione completa - Tutte le visite con guide parlanti italiano 30/6 in doppia CINA DELLE MINORANZE ETNICHE 17 gg Voli di linea da Roma - Hotel 4 stelle - 14/7 in doppia Pechino/Xian/Kunming/Dali Pensione completa - Tutte le visite - Guide 11/8 in doppia Zhongdian/Lijiang/Shanghai parlanti italiano - 2 banchetti e 2 spettacoli 8/9 in doppia min 6 7/8 in doppia LA TRANSIBERIANA: 18 gg Voli di linea da Fco - Hotel 4 stelle e yurte min 10 RUSSIA - MONGOLIA - CINA a 2 posti - Pasti liberi sulla Transiberiana - Mosca/transiberiana (4 notti) Mezza pensione in Russia - Irkutsk/transiberiana (1 notte) Pensione completa in Mongolia e Cina - Ulan Baator/Deserto del Gobi/Kharkhorim/ Tutte le visite - Guide parlanti italiano Bayangobi/Pechino Le quote non sono comprensive di: tasse aeroportuali; spese consolari; supplementi sistemazioni in camera singola; quota di iscrizione 40; quanto non espressamente indicato. Per molti programmi è possibile studiare ad hoc date diverse, soggiorni ed estensioni balneari. DIRIGENTE

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