DIRITTO D AUTORE E SISTEMA SANZIONATORIO CIVILE E PENALE PROFILI GIURISPRUDENZIALI

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1 DIRITTO D AUTORE E SISTEMA SANZIONATORIO CIVILE E PENALE PROFILI GIURISPRUDENZIALI avv. Emanuele Principi Of Counsel Studio Legale Matteo Difino & Associati 1

2 DIFESE E SANZIONI CIVILI Normativa Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Capo III - Sezione I - Artt ) N.B.: la legge è stata successivamente modificata, per tener conto delle innovazioni tecnologiche e delle nuove forme di espressione dell opera d arte, in forza di leggi nazionali anche in attuazione di direttive comunitarie e accordi internazionali. 2

3 novelle legislative D.Lgs n. 68 di attuazione della Direttiva 2001/29/ CE (riforme in ambito sia civile che penale) D.Lgs n. 140 di attuazione della Direttiva 2004/48/CE c.d. direttiva enforcement (riforme in ambito sia civile che penale) Legge n. 248 (riforme in ambito penale) D.L n. 72 (riforme in ambito penale) Legge n. 43 (riforme in ambito penale) D.Lgs n. 118 (riforme in ambito penale) 3

4 PREMESSA Valuteremo in questa sede le difese e le azioni che l ordinamento riconosce a tutela del diritto d autore, quale: diritto sulle creazioni intellettuali diritto che ha ad oggetto beni immateriali che conferisce al titolare un esclusiva e che riceve una tutela forte e di tipo assoluto 4

5 segue Non potremo parlare in questa sede né di diritto tutelabile (tutela dell idea creativa, dell opera, del supporto tecnico dell opera), né dei tipi di violazione del diritto d autore, per i quali è necessario un esame dei casi di libera utilizzazione dell opera al di fuori del consenso e del compenso all autore. Tali argomenti sono oggetto degli incontri precedenti a cui si rimanda. 5

6 segue Vedremo che le azioni a difesa del diritto d autore sono in parte diverse a seconda che abbiano per oggetto : diritto patrimoniale (i c.d. diritti esclusivi di utilizzazione economica: riproduzione, esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunicazione al pubblico con ogni mezzo, distribuzione, traduzione, elaborazione, noleggio e prestito) diritto morale (paternità dell opera, inedito e integrità dell opera) 6

7 segue Con l art. 168 l.a. i diritti morali ricevono gli stessi rimedi a tutela dei diritti patrimoniali con alcune eccezioni. Anticipiamo che: la distruzione dell opera contraffatta non è ammessa quando siano possibili il riconoscimento, nell opera stessa o con adeguata pubblicità, della paternità dell opera o l integrazione dell opera deforme, mutilata o modificata il diritto morale, in quanto diritto indisponibile, non può essere compromesso in arbitri (art. 806 c.p.c.) 7

8 Difese e sanzioni giudiziarie relative ai diritti di utilizzazione economica (artt l.a.) 8

9 Le violazioni del diritto d autore Nozione: ogni atto che,, non essendo stato autorizzato dall autore o dai suoi aventi causa, né essendo lecito per legge, in qualche modo pregiudica i diritti - sia patrimoniali che morali - riconosciuti all autore. N.B.: in ordine ai diritti morali,, in quanto indisponibili, si ritiene che l eventuale autorizzazione dell autore non possa precludere l esercizio dell azione. 9

10 segue: ipotesi tipiche di violazione Vengono normalmente così distinte: plagio: : violazione del diritto morale di paternità dell opera contraffazione: : violazione del diritto patrimoniale dell autore plagio-contraffazione: : violazione di entrambi (riproduzione dell opera e attribuzione a soggetto diverso dal vero autore) 10

11 segue In dottrina si tende a distinguere anche tra: plagio-contraffazione: : se l opera illecitamente riprodotta sotto nome diverso dall autore viene anche modificata usurpazione: : per la illecita riproduzione fedele di opera altrui, diffusa con proprio nome N.B.: le violazioni possono concernere anche una singola parte dell opera. 11

12 Le azioni Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica o vuole impedirne la continuazione o la ripetizione può agire in giudizio: per far accertare il proprio diritto (c.d. di mero accertamento) per far accertare e farne interdire la violazione (art. 156 l.a.) per la rimozione e distruzione dei materiali in violazione (art l.a.) per il risarcimento del danno (artt

13 L azione dinanzi al Prefetto (art. 157 l.a.) Chi si trova nell esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un opera adatta a pubblico spettacolo può richiedere al Prefetto la proibizione della rappresentazione o esecuzione non autorizzata 13

14 Accertamento del diritto e divieto di proseguimento della violazione (art. 156 l.a.) La norma prevede un azione volta ad ottenere l accertamento del diritto e l inibitoria inibitoria. L azione di accertamento del diritto tende a far dichiarare la titolarità del diritto nei confronti di chi la contesta, mirando così ad ovviare al pericolo di una violazione che, per quanto non ancora perpetrata si ha ragione di temere 14

15 segue La giurisprudenza, in generale, ammette azioni di mero accertamento precisandone i confini: Cass. civ n. 3947: : ribadisce il principio generale dell ammissibilità di azioni di mero accertamento quando abbiano per oggetto solo i diritti e non anche i fatti. Cass. civ n sostiene che l interesse ad agire con un azione di mero accertamento non implica necessariamente l attuale verificarsi di una lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull esistenza di un rapporto giuridico. 15

16 segue App. Milano , una delle rare pronunce di mero accertamento in materia di diritto d autore, ha ammesso una domanda di mero accertamento, riconoscendo l interesse ad agire ( attuale e concreto e non relativo ad un diritto futuro e ipotetico ) di una casa editrice al fine di accertare l autenticità di un quadro per metterlo legittimamente in vendita. 16

17 segue: l inibitoria L azione mira a precludere la continuazione o ripetizione di una violazione già avvenuta o possibile, che sia dunque attuale o imminente Presupposti dell inibitoria: : risulta pacifico in dottrina che l inibitoria possa essere chiesta anche in assenza di dolo o colpa dell autore della violazione, nonché in assenza della verificazione di un danno causato dall atto illecito. 17

18 segue: la condanna ad un facere Oltre all inibitoria, quale pronunzia classica conseguente all accertamento della violazione, è ammissibile una pronunzia di condanna ad un facere finalizzato ad impedire il ripetersi dell illecito (Trib.( Milano ) 18

19 L inibitoria cautelare (art. 163 l.a.) Ora prevista espressamente dall art. 163 l.a., l inibitoria poteva essere richiesta in sede cautelare anche prima della novella di cui alla Legge 248/2000 (cfr. Trib. Bari che dispone una inibitoria ex art. 700 c.p.c. in materia di attività pubblicitaria) Spetta al titolare di un diritto di utilizzazione economica. 19

20 La penale In entrambi i casi di inibitoria, il giudice può fissare una somma (c.d. penale) dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (art. 156, co.1 l.a.: nel giudizio di merito; ; art. 163, co.2 l.a.: in sede cautelare) N.B.: ai commi 3 e 4 dell art. 163 l.a. sono previste sanzioni in materia di uso di fonogrammi (Direttiva CE 01/29), che presuppongono, tuttavia, un accertamento di 20

21 La rimozione e distruzione dell opera (artt l.a.) Scopo: : distruzione o rimozione, a spese dell autore della violazione, dello stato di fatto da cui risulta la violazione (art. 158 l.a.). La rimozione o la distruzione non possono essere richieste nell ultimo anno di durata del diritto: : l art. 160 l.a. prevede in tal caso un atipica forma di sequestro,, a favore del contraffattore, per tutelare l opera in attesa di un suo futuro legittimo utilizzo alla scadenza dell anno. 21

22 Il risarcimento del danno (artt l.a.) Si applicano i principi comuni in materia di risarcimento del danno: Sono risarcibili sia i danni patrimoniali, sia i danni non patrimoniali (art c.c.) Viene riconosciuto sia danno emergente,, sia il lucro cessante (art c.c.) 22

23 segue Il lucro cessante (ritenuto in dir. aut. come il prezzo del consenso ) ) è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (art c.c.), anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto Il danno può essere liquidato in via equitativa (art c.c.) Il risarcimento del danno può essere diminuito in virtù del concorso del fatto colposo del creditore (art c.c.) 23

24 segue Il danno può essere liquidato anche come arricchimento senza causa La domanda è soggetta a prescrizione quinquennale (Trib. Milano ) 24

25 Misure cautelari (art. 161 l.a.) L Autorità Giudiziaria può ordinare: la perizia l accertamento la descrizione dello stato dei fatti il sequestro di quanto sia in violazione dei diritti il sequestro dei proventi ottenuti per l opera che viola diritti d autore procedimenti di istruzione preventiva 25

26 La pubblicazione della sentenza La pubblicazione della sentenza che accerta la violazione di un diritti di autore può essere disposta anche d ufficio,, oltre che, ovviamente, su istanza di parte (App.( Milano ). Secondo l orientamento assolutamente prevalente, la pubblicazione assolve ad una duplice funzione: riparatoria o risarcitoria (degli effetti dannosi derivanti dall illecito) e preventiva (tendente ad escludere l ulteriore prorogarsi o il verificarsi di nuovi effetti dannosi). 26

27 Difese e sanzioni giudiziarie concernenti l esercizio dei diritti morali (artt l.a.) 27

28 Le azioni L art. 168 l.a. richiama le disposizioni di cui agli artt l.a.: a tutela dei diritti morali (paternità dell opera, inedito e integrità dell opera) si possono quindi esperire le stesse azioni previste per la tutela dei diritti patrimoniali. Limite (art. 169 l.a.): : in difesa del diritto di paternità dell'opera,, la rimozione e distruzione dell opera è ammessa solo se la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri 28

29 segue Altro limite (art. 170 l.a.): : in difesa del diritto all integrità dell opera, la rimozione o la distruzione dell esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell opera è possibile solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione. N.B.: si precisa che non sono compromettibili in arbitri le controversie che attengono diritti morali d autore, stante la indisponibilità degli stessi (art. 806 c.p.c.). 29

30 Giurisdizione La competenza giurisdizionale del giudice italiano è regolata dalla Convenzione internazionale di Lugano del 1998 e dal Regolamento CE n. 44/2001 (quest ultimo applicabile ai Paesi aderenti alla UE). La giurisdizione in materia di diritto d autore spetta alla Autorità giudiziaria ordinaria,, sia per l aspetto patrimoniale che per quello morale. 30

31 segue: eccezione (art. 157 l.a.) E possibile il ricorso all Autorità amministrativa al fine di ottenere la misura preventiva della proibizione della rappresentazione o esecuzione di un opera adatta a pubblico spettacolo. Condizione: : che manchi la prova scritta del consenso del titolare dei diritti di rappresentazione o do esecuzione 31

32 segue: l Arbitrato Sono compromettibili i diritti patrimoniali (Trib.( Milano ) Sono esclusi i diritti indisponibili e, pertanto, i diritti morali 32

33 Competenza funzionale: le Sezioni Specializzate (D.Lgs. 168/2003) marchi, brevetti, modelli e disegni diritto d autore concorrenza sleale, per le sole fattispecie interferenti con la tutela della proprietà intellettuale (Trib.( Milano ) N.B.: rimangono, pertanto, escluse le ipotesi di concorrenza sleale pura (Cass.( civ., , n.16744) 33

34 segue: rito applicabile E ormai superato il problema dell applicabilità del rito societario alle fattispecie in materia di diritti della proprietà intellettuale: si applica il rito ordinario (Corte( cost ) 34

35 Legittimazione attiva: violazione di facoltà di utilizzazione economica titolare del diritto eredi e legatari il cessionario della/e facoltà violata/e il concessionario esclusivo il licenziatario esclusivo (Trib. Milano ) il comunista del diritto d autore (Trib.( Milano ) il possessore legittimo 35

36 segue: il possessore legittimo Il possessore legittimo deve provare di essere generalmente riconosciuto quale titolare dei diritti vantati (Trib.( Monza ) Per legittimo possessore deve intendersi il precedente, palese, pacifico e consolidato sfruttamento dei diritti (App.( Milano ) 36

37 segue: il diritto di intervento dell autore L autore ha sempre il diritto di intervenire,, in via autonoma od adesiva, nei giudizi promossi dal cessionario del diritto trasferito (art. 165 l.a.) 37

38 segue: la SIAE La SIAE può promuovere l azione nell interesse degli aventi diritto (art. 164). N.B.: gli attestati di credito emessi dalla SIAE costituiscono prova scritta rilevante ai fini del ricorso al procedimento d'ingiunzione (Cass.( civ n. 5291; idem n ) ) e il relativo attestato ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell art. 474 c.p.c. (App.( Bologna ) 38

39 segue: casistica Il mero assemblatore Non è legittimato ad agire per violazione del diritto d autore chi si sia limitato a un attività di assemblaggio e raccolta del materiale per la redazione di un opera didattica, senza quindi esserne coautore (Trib.( Bari ) L editore di giornale L editore di un giornale è legittimato a contestare a terzi l illecito utilizzo di un articolo da lui pubblicato, specie se di esso sia stata riservata la riproduzione (Trib. Milano ) 39

40 segue L interprete di opera musicale L interprete che si limiti a cantare un opera musicale altrui, sia pure con un interpretazione canora particolarmente pregevole, non è legittimato ad esercitare i diritti d autore sull opera da lui interpretata (Trib.( Milano ) 40

41 Legittimazione attiva: violazione del diritto morale al titolare del diritto stesso dopo la sua morte, i congiunti di cui all art. 23 l.a. nonché, qualora ricorrano finalità pubbliche, al Presidente del Consiglio dei Ministri 41

42 segue Ciascun congiunto può agire individualmente (Trib. Padova ) Nelle opere create in comunione la difesa del diritto morale può essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore (art. 10 l.a.; conf. Pret. Roma ) 42

43 segue: casistica L agenzia pubblicitaria Non è legittimata a far valere la violazione del diritto morale d autore, l agenzia pubblicitaria titolare dei diritti di utilizzazione economica sull opera per la quale venga invocata la tutela di autore, giacché la previsione dell art. 11 l.a. opera solo a favore degli enti pubblici e degli enti senza scopo di lucro, e non già a favore delle società commerciali (Trib.( Bari , ordinanza) 43

44 Legittimazione passiva Le azioni di accertamento e di inibitoria possono essere esperite nei confronti di: autore della violazione intermediario i cui servizi siano utilizzati per realizzare tale violazione 44

45 segue: casistica Litisconsorzio necessario: sceneggiatore, produttore e autore Il produttore, lo sceneggiatore e l autore del soggetto di uno sceneggiato televisivo che viola i diritti d autore su un romanzo, sono litisconsorti necessari rispetto alle domande di accertamento della violazione dei diritti di autore di quell opera e di inibitoria di tali violazioni (App.( Roma ) Il detentore dell originale di disegno protetto Il detentore dell originale di disegno protetto dal diritto d autore è legittimato passivo all azione di rivendica del medesimo (App.( Milano ) 45

46 segue L inserzionista pubblicitario, l emittente televisiva e la sua concessionaria L inserzionista pubblicitario, l emittente televisiva e la sua concessionaria rispondono in solido dei danni derivanti all autore di un opera musicale dall utilizzazione non autorizzata e colposa della sua opera in uno spot pubblicitario (App. Milano ) 46

47 La discovery (art. 156 bis l.a.) Introdotto dall art. 3 D.Lgs. n. 140/2006 La norma in esame prevede una regola sull acquisizione degli elementi di prova che richiama la disciplina della discovery, istituto di derivazione anglosassone. Requisiti di ammissibilità: a) quando siano stati forniti seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande 47

48 segue b) abbia individuato con precisione i documenti, gli elementi e le informazioni ai quali il provvedimenti dev essere riferito N.B.: a differenza dell art. 156 bis l.a., l art. 43 degli accordi TRIPs prevede la possibilità di emanare l ordine di esibizione anche quando il richiedente non abbia fornito elementi di prova a fondatezza delle sue domande. 48

49 segue L ordine di esibizione e l interrogatorio non possono poi essere mai disposti d ufficio, ma soltanto su istanza di parte interessata all acquisizione della prova. Non sarebbero necessari il requisito dell indispensabilità dei documenti,, elementi e informazioni ai fini della prova dei fatti di causa, né la condizione che il documento da esibirsi sia comune ad entrambe le parti. 49

50 segue Conseguenze per la mancata discovery: : il co. 4 dell art. 156 bis l.a. prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. La controparte potrà d altro canto chiedere che le informazioni, i documenti e gli altri elementi di prova siano acquisiti forzosamente a mezzo di misure cautelari di descrizione o sequestro. 50

51 Diritto di informazione (art 156 ter l.a.) Introdotto dall art. 4 D.Lgs. n. 140/2006 Il giudice può ordinare, sia nei giudizi cautelari che di merito, che vengano fornite informazioni sull origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi in violazione di un diritto tutelato dalla legge di autore. La domanda attorea deve essere giustificata e proporzionata. 51

52 segue L ordine del giudice di fornire informazioni può essere rivolto a terzi estranei al procedimento purché coinvolti nell illecito. Conferma Trib. Roma ,, ordinanza in sede cautelare: ha ritenuto ammissibile anche nei confronti del fornitore dei servizi, in quanto intermediario, l ordine di esibizione, escludendo la violazione delle norme in tema di privacy, ed ha ordinato al provider di comunicare i dati relativi agli abbonati. 52

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