Integrale. Dilazionato. Parziale. In proporzione all ammontare del credito ammesso. Creditori privilegiati. Chirografari. Hanno diritto di voto.
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- Ida Pepe
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1 IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI PRIVILEGIATI ARTT. 60 E 77 L.F. D.LGS. 69/2007 Schema di sintesi I crediti nel concordato preventivo. Tavola n.. L art. 2 del D. Lgs. 2 settembre 2007, n. 69, pubblicato in G.U. n. 24 del 6 ottobre 2007, ha modificato il testo dell art. 60 L.F., rubricato presupposti per l ammissione alla procedura di concordato preventivo. Dal gennaio 2008, ai sensi del secondo comma del citato articolo, la proposta di concordato preventivo può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non siano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato. Ciò avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F.. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere, inoltre, l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione. La Riforma, in particolare l art. 5 del citato D. Lgs. 69/2007, nel tentativo di garantire l omogeneità della disciplina della procedura di concordato preventivo, é intervenuta altresì sul tema dell approvazione del piano di concordato, modificando il testo dell art. 77 L.F.. La norma, come noto, prevede che il concordato sia approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Qualora siano previste diverse classi di creditori, il concordato é approvato se tale maggioranza si verifica nel maggior numero delle classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta di concordato prevede l integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione. Qualora questi rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia, sono equiparati ai creditori chirografari e la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Inoltre, i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell articolo 60 L.F., la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Una lettura armonica delle norme citate, consente di cogliere gli sforzi del Legislatore di favorire l approvazione del piano concordatario, evitando così la chiusura definitiva dell impresa che scaturirebbe inevitabilmente dalla dichiarazione di fallimento. In conclusione, il pagamento parziale dei crediti privilegiati, cui va paragonato quello dilazionato, non osta all ammissibilità del piano di concordato incidendo soltanto sul diritto di voto dei creditori. Schema di sintesi Prededucibili. Soddisfatti integralmente per capitale, interessi e spese. Integrale. In seguito al pagamento dei crediti prededucibili. Privilegiati. Dilazionato. Ammesso entro il quadriennio. Parziale. Ammesso in assenza di valide alternative. PAGAMENTO DEI CREDITI NEL CONCORDATO Chirografari. In proporzione all ammontare del credito ammesso. Sul residuo dell attivo concordatario realizzato. Se la proposta prevede il loro integrale pagamento. Diritto di voto del piano di concordato. Creditori privilegiati. Non hanno diritto di se non rinunciano al privilegio. Se la proposta prevede la dilazione o la parziarietà del pagamento. Sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Chirografari. Hanno diritto di voto.
2 I crediti nel concordato preventivo. Pagamento dei crediti. Pagamento parziale. Al fine di incoraggiare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare un illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, è stato previsto che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, sempreché la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade. Dilazione di pagamento. In materia di concordato preventivo, la regola generale é quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidativo, equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 77, terzo comma, L.F., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 60, secondo comma, L.F., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 L.F. (richiamata dall'art. 69 legge fall.).. La conferma della tesi favorevole all'ammissibilità della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati è stata correttamente tratta, tra l'altro: a) dalla L.F., articolo 82 ter, in tema di transazione fiscale, il quale consente e- spressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio e, per taluni di essi, soltanto quello dilazionato; b) dalla L.F., articolo 86 bis, comma 2, lettera c), (introdotto con D.L. n. 83 del 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 34 del 202) secondo il quale, nel concordato con continuità aziendale, il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione non hanno diritto al voto. 2
3 Debbono essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, ai sensi dell'art. 77, co. 2, L. Fall., quei creditori muniti di diritto di prelazione per i quali la proposta di concordato preventivo preveda il pagamento integrale ma notevolmente dilazionato del credito e ciò nonostante venga loro offerto, per il periodo della dilazione, il pagamento degli interessi nella misura legale. La parte residua del credito per la quale detti creditori debbono essere ammessi al voto può essere determinata quantificando equitativamente il danno causato dal ritardato pagamento nella differenza tra il tasso di interesse applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito e l'interesse legale che sarà corrisposto alla luce della proposta. (Tribunale Mantova, Sentenza 6 settembre 200). Diritto di voto. La proposta di concordato preventivo può prevedere il pagamento dilazionato dei creditori muniti di causa di prelazione consentendo loro una partecipazione al voto secondo i meccanismi maggioritari, salva la previsione di apposite classi per evitare che detti creditori privilegiati restino vincolati, ai sensi dell'art. 84 L. Fall., ad una proposta concordataria approvata in forza della volontà maggioritaria di creditori ad essi posposti. Nel concordato preventivo l'esclusione dal voto dei creditori privilegiati si giustifica solo in ragione del fatto che i diritti di tali creditori non vengono in alcun modo intaccati, dovendosi per essi prevedere il pagamento integrale, da effettuarsi in denaro ed immediatamente, fatti salvi i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei beni per la parte del ricavato a ciò destinata. TAVOLA N.. IL TRIBUNALE CIVILE DI GAMMA SEZIONE FALLIMENTARE Proposta di concordato preventivo con suddivisione in classi Ecc.mo Tribunale, il sottoscritto Dr. Mario Rossi, nato a Mantova il 20 luglio 970, domiciliato ai fini del presente ricorso in Mantova via Mazzini n. 9, nella sua qualità di liquidatore di Zeta s.r.l. (in seguito anche la Società) PREMESSO che la Società versa da tempo in stato di crisi; che la Società è stata posta in liquidazione con delibera dell assemblea straordinaria del 0 ottobre 202, a ministero del notaio Dr.ssa Giulia Verdi di Mantova; che Liquidatore sociale è stato nominato il sottoscritto (cfr. all. ). Tutto ciò premesso, il sottoscritto PROPONE ai creditori, che verranno suddivisi in due classi, il soddisfacimento delle loro ragioni di credito tramite la ripartizione, secondo i principi in appresso indicati, di quanto verrà realizzato dalla liquidazione dei beni sociali. La struttura organizzativa della Società. La struttura organizzativa e del personale è così rappresentata: Area Funzionale Dirigenti Impiegati Operai Totale Amministrazione Magazzino Officina
4 I risultati storici della società. I risultati economici. I dati riportati evidenziano una sostanziale tenuta del fatturato e quindi delle quote di mercato, accompagnata da un positivo trend di risultati della gestione operativa sino all esercizio 200. L andamento piuttosto piatto del fatturato nel corso degli anni è in gran parte effetto della mancanza di risorse allocate per lo sviluppo del business a causa dei forti investimenti in immobilizzazioni tecniche (nuovo sito produttivo ed impianti) e finanziarie realizzati nel 20. Il piano di liquidazione. Il piano di liquidazione si fonda essenzialmente su due principali direttrici: da una parte si opererà sul fronte del recupero dei crediti verso la clientela, dall altra sulla cessione dell intero complesso aziendale alla società Beta srl che, dopo lunghe trattative, ha avanzato un offerta di affitto ed acquisto dell azienda, accettata dalla ricorrente con la sottoscrizione, in data 20 dicembre 204 del contratto di affitto d azienda e preliminare d acquisto qui allegato. Il piano di recupero crediti. L ammontare complessivo dei crediti commerciali iscritti a bilancio alla data di riferimento della presente domanda risulta pari ad ,00, valore già al netto delle posizioni in contenzioso. L esame critico dell anzianità di ogni singola posizione creditoria evidenzia come, di detti crediti: ,00 risultino scaduti da oltre un anno; ,00 risultino scaduti da oltre 80 giorni; ,00 risultino scaduti da oltre 20 giorni Il monitoraggio e gestione dell incasso dei crediti è oggi seguito con estrema attenzione dallo scrivente liquidatore, assistito da una contabile dell ufficio amministrativo esclusivamente applicata a detta funzione. Individuate le posizioni più significative per importo, localizzazione territoriale del debitore, conoscenza personale dello stesso da parte dei soci ed ex amministratori, si già proceduto ad interessare il competente agente, sollecitando un intervento diretto. Valutati i costi e le concrete possibilità di soddisfacimento, si è poi intrapresa attività di recupero stragiudiziale all esito della quale, se economicamente conveniente, si procederà anche in via giudiziale con il patrocino di legali di fiducia cui affidare specifico mandato a tariffe preconcordate e minime. Le passività da soddisfare. Debiti verso le banche ,00. La posta in oggetto rappresenta l esposizione complessiva nei confronti degli istituti bancari alla data del 3 dicembre 204, così come specificato nella allegata situazione patrimoniale di riferimento. Il debito è costituito sia da scoperti di conto corrente, che da finanziamenti export e da anticipazioni su fatture e ricomprende altresì gli interessi passivi maturati a tutto il 204. Debiti verso i fornitori ,00. Debiti tributari ,00. Il soddisfacimento dei debiti sociali. Il raffronto tra la stima del realizzo derivante dalla cessione delle attività pari ad ,00 e l ammontare delle passività da soddisfare, evidenzia la capacità della Società di soddisfare: (a) parzialmente i creditori privilegiati, intorno alla misura del 75% e del 20% di quelli chirografari. OPPURE (b) ratealmente i creditori privilegiati, con possibilità di corresponsione del 00% dell ammontare dei crediti nel termine di 2 mesi, e del 20% dei chirografari. La suddivisione dei creditori in classi. Ai fini di una più equa distribuzione del Residuo Netto Attivo della liquidazione, si reputa più opportuno, ai sensi della lett. d) del comma dell art. 60 L.F., suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Tale proposizione non avviene nella esigenza/prospettiva di attribuire alle diverse classi di creditori percentuali di soddisfacimento diverse, bensì nella esigenza di prevedere all interno di una specifica classe, quella dei creditori 4
5 finanziari aderenti alla convenzione (in seguito Creditori della convenzione ), un soddisfacimento diverso in considerazione: (i) della tipologia della linea di credito; (ii) della riferibilità del credito ad operazioni di nuova finanza nell ambito della convenzione; (iii) della riferibilità del credito a situazioni ante convenzione privilegiando, per i motivi che in seguito si esprimono, il soddisfacimento delle prime due posizioni rispetto alla terza. La categoria dei Creditori della convenzione sarà quindi composta esclusivamente dalle banche firmatarie di tale convenzione e più precisamente. Restano escluse da tale categoria gli istituti di credito estranei alla convenzione che di fatto o per contratto hanno unicamente accettato una moratoria. La proposta prevede, dunque, che il Residuo Attivo Disponibile sia suddiviso in proporzione al peso di ciascuna classe. Quindi i crediti della classe dei creditori chirografari ordinari (in seguito Classe A ) ammontano ad ,00, mentre quello della classe dei Creditori della convenzione (in seguito Classe B ) assommano ad ,00. CONCLUSIONI L ammissione alla procedura di concordato preventivo e l esecuzione del piano liquidatorio come sopra prospettato, comportano l evidente vantaggio di consentire il realizzo dell attivo patrimoniale della società con criteri manageriali ed in tempi certamente più celeri rispetto a quelli imposti da una procedura fallimentare. In particolare, come già in precedenza illustrato, l attuazione del piano di liquidazione prospettato consentirà il soddisfacimento di tutte le passività concordatarie con l omologa del concordato e l incasso del prezzo di cessione. Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua menzionata qualifica CHIEDE che l Eccellentissimo Tribunale di Gamma voglia ammettere la società Zeta s.r.l. con sede in Mantova, via Mazzini n. 29, alla procedura di concordato preventivo ex art. 60 L.F. ricorrendone tutte le condizioni di ammissibilità previste in detto articolo. Mantova, 30 gennaio 205. Il Commissario, Dr. Mario Rossi 5
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