I nuovi libretti d impianto e il nuovo catasto regionale

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1 I nuovi libretti d impianto e il nuovo catasto regionale

2 D.P.R. 74/13 Manutenzioni e controlli sugli impianti termici D.M. 10/02/14 Nuova modulistica DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.

3 DGR 1926/2016 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25- QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N.26 E S.M

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5 Con la con Delibera di Giunta regionale n del 13 ottobre 2014 la Regione Emilia-Romagna ha approvato: I nuovi formati regionali di riferimento per il libretto di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica, che sostituiscono quelli riportati negli Allegati 10 e 11 della citata Dal 156/08. Il Catasto regionale degli impianti termici: Criter. Dalla data di pubblicazione della citata delibera non sono più utilizzabili i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli allegati 10 e 11 Con eventuale scheda integrativa per chi avesse utilizzato i modelli ministeriali.

6 Il nuovo Catasto prevede: L'adozione di un sistema di targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco da allegare al libretto di impianto; La trasmissione da parte dei soggetti preposti della documentazione relativa al libretto di impianto e del rapporto di controllo di efficienza energetica avvenga in forma esclusivamente informatica, in modo da garantire la massima efficienza delle procedure.

7 fino all'emanazione del nuovo regolamento regionale 1926 restavano le disposizioni previste dalla delibera dell'assemblea legislativa 156/08, e quindi le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate dai Comuni con più di quarantamila abitanti e dalle Province. I rapporti di controllo di efficienza energetica compilati a seguito delle relative attività da parte dei manutentori andavano continuare ad essere inviati ai soggetti e con le modalità attuali. Per i manutentori e per gli Enti competenti non cambiavano le procedure in essere per l invio e il trattamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, che dovranno però essere compilati utilizzando i nuovi modelli regionali di riferimento

8 Ora il Criter consentirà di: Assegnare il codice impianto Acquisizione i bollini Compilare il libretto d Impianto e dei rapporti di controllo Indicare il subentro del manutentore/installatore/responsabile Dichiarare l assunzione o la revoca del terzo responsabile Delegare i CAT per la compilazione della documentazione impiantistica

9 Cos era un impianto per la regione Impianto termico o di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di generazione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione gli impianti individuali di qualunque potenza. Non sono considerati impianti termici apparecchi dal funzionamento localizzato quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, climatizzatori tipo split o similari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze termiche nominali dei singoli apparecchi destinati ad una medesima funzione è maggiore o uguale a 15 kw per la climatizzazione invernale, o a 12 kw per la climatizzazione estiva.

10 Cos è ora un generatore per la regione generatore di calore: apparecchio o dispositivo che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.

11 Cos è un impianto per il DPR 74 e la Regione Emilia Romagna L impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

12 Cos è un impianto? I generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi, che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, sono considerati come un unico impianto termico. In questi casi verrà attribuito un unico codice impianto. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi di riscaldamento/condizionamento, indipendenti tra loro, con installazione fissa, quando "la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw": in tali casi, anche se gli apparecchi non condividono cioè alcun sottosistema o dispositivo dovrà considerarsi la presenza di un impianto termico virtuale.

13 Cos è un impianto per la regione Inizialmente la regione ha sostenuto che: La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi di riscaldamento/condizionamento, indipendenti tra loro, con installazione fissa, quando "la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw": in tali casi, anche se gli apparecchi non condividono cioè alcun sottosistema o dispositivo dovrà considerarsi la presenza di un impianto termico virtuale. Tuttavia oggi per le pompe di calore è orientata ad allinearsi alla Lombardia con 12 kw!

14 Sono esclusi dall ambito di applicazione a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kw; b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kw; c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kw; d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica

15 In conformità a quanto previsto dall articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

16 Cos è un impianto? Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw.

17 PER ESEMPIO Se per il riscaldamento di un edificio o unità immobiliare ci si trovasse di fronte alla compresenza di un impianto idronico, con la sola caldaia a gas, e di una stufa a pellet (Pn > 5 kw) a scambio diretto con l ambiente, si avrà a che fare con due impianti termici distinti per il medesimo servizio di climatizzazione invernale: dovranno pertanto essere compilati due distinti libretti.

18 Se per il riscaldamento di un edificio o unità immobiliare sono presenti una caldaia a gas e una termostufa a pellet, entrambe collegate al medesimo sistema di distribuzione del calore, è sufficiente un solo libretto di impianto per la climatizzazione invernale con due schede 4.1 del libretto.

19 Cos è un impianto? Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

20 E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

21 Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

22 Ogni impianto avrà un libretto una targa (codice) impianto ed il relativo bollino verde Il codice impianto è assegnato all impianto nel momento dell installazione ed è collegato all impianto fino alla sua rottamazione. Tale codice è gratuito, ha valenza regionale e viene apposto automaticamente Il bollino verde sarà dematerializzato, non sarà più distribuito e apposto automaticamente sul rapporto di verifica.

23 CHI REDIGE IL LIBRETTO? a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all atto della messa in servizio dell impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto; b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, in tali casi, la scadenza si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;

24 Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER. Il Responsabile dell impianto ha l obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR)1 o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD)2.

25 La registrazione dell impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. Al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d impianto elettronico registrato nel catasto regionale. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell immobile o dell unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

26 In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali: modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto; nomina o revoca del terzo responsabile; registrazione consumi, dove esista un misuratore dedicato al solo impianto comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.

27 Versioni del libretto d impianto previste dalla regione ER: versione per la stampa (formato pdf) conforme al modello regionale: è possibile effettuare il download e la stampa su carta di tale versione per la redazione manuale del libretto di impianto su supporto cartaceo; versione elettronica compilabile (formato pdf interattivo), con struttura e contenuti conformi al modello regionale: oltre che il download e la stampa su supporto cartaceo, utilizzando la versione elettronica per la redazione del libretto è possibile il successivo upload automatico dei dati inseriti nel catasto regionale degli impianti termici Criter, effettuando così la registrazione del libretto di impianto; versione compilabile on-line, mediante la quale è possibile effettuare l'inserimento dei dati direttamente nel catasto regionale degli impianti termici Criter: il sistema renderà poi disponibile per il download e la stampa il libretto di impianto così compilato.

28 Ricordiamo che gli impianti termici devono in generale essere dotati di: Libretto di impianto conforme ai modelli previsto dal D.P.R. 74/2013. Libretto di uso/manutenzione dell impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell impianto forniti dai produttori; Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia Inail/ISPESL Dichiarazione di conformità DM 37/08 (anche parte elettrica) I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria (ad esempio UNI e UNI 10436);

29 Targa dell impianto Certificato Prevenzione Incendi per impianti > 115 kw Dichiarazione titolo II e III alla parte V del Dlgs 152/06 s.m. certificazione ex UNI 8364 parte 1,2,3 esercizio, conduzione, manutenzione Certificazione o Autodichiarazione della mancanza di amianto sui componenti dell impianto termico

30 IMPORTANTE! Per gli impianti ESISTENTI, i Libretti di Centrale ed i Libretti di Impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del D.M. 17/03/03, devono essere allegati al nuovo Libretto di impianto per la climatizzazione.

31 ATTENZIONE! I CONTROLLI di EFFICIENZA ENERGETICA previsti dal D.P.R. 74/13 e da riportare, come risultati, nel Libretto di impianto per la climatizzazione e nel Rapporto di controllo di efficienza energetica NON vanno confusi con gli OBBLIGHI di ISPEZIONE per macchine/impianti contenenti fluidi refrigeranti HCFC o F-Gas. Gli IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE contenenti gas refrigeranti, pertanto, devono essere corredati, oltre che del Libretto di impianto previsto dal D.P.R. 74/13, anche di: - Libretto di impianto, se contengono più di 3 kg di HCFC (tipo R11, R12, R22, etc., ormai in dismissione), - Registro delle apparecchiature, se contengono più di 5 tonnellate equivalenti di CO2 di HFC

32 TIPO GAS RIF. LEGGE ADEMPIMENTI NOTE F-Gas (R410A, R407C, ) D.P.R. 43/12 Registro apparecchiatura per applicazioni fisse refrigerazione, condiz. aria e pdc; si riportano le info di interventi effettuati sul circuito frigorifero, (es. interventi recupero gas, verifiche di perdite, caricamento circuito frigorifero, prove di tenuta, etc). Controlli periodici fughe con relativa registrazione nel Registro dell impianto Registro d impianto e controlli fughe obbligatori su apparecchi/impianti contenenti F-Gas in q.tà superiore ai 5 teq CO2 Periodicità controlli: annuale per contenuti 5 < 50 teqco2 semestrale per contenuti 50 e < 500 teqco2 trimestrale per contenuti 500 teqco2 (obblig. anche sistema rilevamento perdite) Acquisizione dati sulle emissioni attraverso l invio telematico della Dichiarazione F-Gas Invio Dichiarazione F-Gas (per applicazioni fisse con contenuto 3 kg): cadenza annuale (entro il 31 maggio di ogni anno), a partire dal 31/05/13, mediante sito ISPRA ( CFC (R11, R12 ) HCFC (R22 ) D.P.R. 147/06 Libretto d impianto (conforme all All. I del D.P.R. 147/06) Controlli periodici fughe con utilizzo Rapporto di controllo tecnico e di manutenzione Libretto e controlli fughe obbligatori su apparecchi/impianti contenenti sostanze controllate in q.tà superiore ai 3 kg Periodicità controlli: annuale per contenuti tra i 3 e i 100 kg semestrale per contenuti > 100 kg

33 Se si installa, o si possiede, un impianto di climatizzazione > 12 kw, contenente più di 5 teqco2 di F-Gas, occorre: compilare il Registro dell apparecchiatura ; far effettuare controlli periodici delle fughe di f-gas compilare la Dichiarazione F-Gas sul sito dell ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013 (i dati sono riferiti all anno precedente) per gli apparecchi con più di 3 kg compilare il Libretto di impianto per la climatizzazione, effettuare i controlli di efficienza energetica e compilare il Rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO 2.

34 Frequenza della verifica delle perdite Formalmente con i nuovi parametri introdotti dal regolamento CE 517 : - Le Attrezzature con più di 3 kg, ma con meno di 5 tonnellate di CO2-eq di refrigerante non sono più obbligate alla verifica annuale sulle perdite - Le Attrezzature con meno di 3 kg, ma con più di 5 tonnellate di CO2-eq di refrigerante, avranno l obbligo della verifica delle perdite solo dal 1 Gennaio 2017 Frequenza dei controlli delle perdite Con Leakage Quantità gas HCF Senza Leakage detection detection system systems 5-50 t CO2-eq 12 mesi 24 mesi t CO2-eq 6 mesi 12 mesi Oltre 500 t CO2-eq 3 mesi 6 mesi

35 Nuove periodicità per il bollino

36 In occasione degli interventi di controllo, ed eventuale manutenzione, solo però su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw il controllo di efficienza energetica che deve riguardare : a) il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. d) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge

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38 I controlli di efficienza energetica, oltre a quanto descritto nella tabella con le relative periodicità, dovranno essere realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

39 Ispezione

40 Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale tra 10 kw e 100 kw, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale tra 12 e 100 kw, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

41 Entro il 30 dicembre di ogni anno, l Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare in base ai seguenti criteri e priorità: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido: con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni due anni; con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw: ispezioni sul 100 % degli impianti ogni quattro anni; d) impianti dotati di generatori a gas >100 kw: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni quattro anni; e) impianti dotati di macchine frigorifere > 100 kw ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni quattro anni. f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell Allegato C del presente regolamento.

42 In caso di impianti termici centralizzati, l ispezione è estesa anche ai sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell energia. L ispezione può essere altresì comprendere la verifica a campione del rispetto dei limiti delle temperature in ambiente

43 Durante le ispezioni il responsabile dell impianto dovrà rendere disponibile all ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente: a) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell ultimo rapporto di controllo funzionale e manutenzione e dell ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica; b) le istruzioni riguardanti la manutenzione c) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza d) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

44 Rendimenti minimi per i generatori a combustione

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46 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un ulteriore verifica da parte dell autorità competente ai sensi dell articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all art. 4, comma 6, lettera e).

47 CONTROLLI EFFICIENZA ENERGETICA In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica, compilando appositi Rapporti (Tipo 1 e Tipo 2)

48 BOLLINO BLU Il contributo è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella tabella riportata nell Allegato D. Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori. Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale di cui al presente articolo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori: a) macchine frigorifere e pompe di calore; b) apparecchi alimentati con biomassa legnosa (pellet, cippato, etc.); c) sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.

49 BOLLINO BLU

50 INSTALLATORI e MANUTENTORI nell ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all utente, in forma scritta e facendo riferim. alla documentazione tecnica del progettista dell impianto o del fabbricante degli apparecchi: le operazioni di CONTROLLO e MANUTENZIONE di cui necessita l impianto, da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza; con quale FREQUENZA le suddette operazioni vadano effettuate

51 Chiarimenti ministeriali novembre Quali sono i requisiti che devono avere i manutentori degli impianti termici e come li devono dimostrare? Le operazioni di controllo e manutenzione dell impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono: lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni. Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.

52 NUOVA MODULISTICA

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54 Il libretto di impianto regionale è conforme alle indicazioni date dal D.M. 10 febbraio 2014, ma contiene anche altri dati funzionali alla migliore gestione del catasto regionale, : targa impianto, codice rilasciato dal sistema dati catastali dell'edificio in cui è ubicato l'impianto termico riferimenti all eventuale attestato di prestazione energetica (Ape) punto di riconsegna del combustibile (Pdr), punto di riconsegna dell'energia elettrica (Pod), per gli impianti che usano energia elettrica come principale alimentazione del generatore come pompe di calore o gruppi frigo (dato rilevabile dalla bolletta).

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56 Esempi

57 Per meglio affrontare i singoli casi che si presentano nella realtà la regione ha stabilito di considerare gli impianti in relazione al loro sistema di distribuzione: aria acqua e radiante

58 IMPIANTI MONOFAMILIARI

59 Solo riscaldamento con caldaia

60 Riscaldamento + ACS con caldaia combinata

61 Riscaldamento con caldaia + stufa a pellet radiante

62 Riscaldamento + ACS realizzato con caldaia e solare termico

63 Riscaldamento +ACS realizzato con caldaia e stufa a pellet radiante

64 Riscaldamento realizzato con caldaia e termocamino sullo stesso sistema di distribuzione

65 Riscaldamento realizzato con caldaia e termocamino con sistema di distribuzione separato

66 Riscaldamento realizzato con generatori ad aria

67 Solo ACS Nessun libretto perché i singoli scaldabagni monofamiliari non sono impianto

68 ACS con solare termico Nessun libretto perché i singoli scaldabagni monofamiliari non sono impianto

69 Riscaldamento e climatizzazione estiva realizzato solo con Pompa di calore

70 Riscaldamento e climatizzazione estiva realizzato Caldaia + caldaia pellet +Pompa di calore

71 Riscaldamento con caldaia + climatizzazione estiva con PdC

72 climatizzazione estiva con pompe di calore Ora 12 kw!

73 IMPIANTI CONDOMINIALI

74 Centralizzato - solo Riscaldamento realizzato con caldaia

75 Centralizzato - solo climatizzazione estiva realizzata con Pompa di calore

76 Centralizzato - riscaldamento e climatizzazione estiva realizzati solo con Pompa di calore

77 Centralizzato - Riscaldamento + ACS con Pompa di calore idronica e caldaia sullo stesso sistema di distribuzione

78 Centralizzato - riscaldamento + ACS + climatizzazione estiva realizzato con pompa di calore + solare termico

79 Centralizzato - solo ACS realizzato con caldaia

80 Centralizzato - Riscaldamento + ACS realizzato con caldaia combinata

81 Centralizzato - riscaldamento + ACS + climatizzazione estiva realizzato con caldaia e pompa di calore sullo stesso sistema di distribuzione

82 Centralizzato - Riscaldamento + ACS prodotti separatamente da due caldaie due generatori e due sistemi di distribuzione autonomi rispetto al caso precedente

83 Centralizzato - Riscaldamento con caldaia + ACS autonoma in ogni singolo appartamento con scaldabagno No libretto per l ACS perché i singoli scaldabagni monofamiliari non sono impianto

84 Centralizzato- Riscaldamento e condizionamento con Pompa di calore + ACS autonoma in ogni singolo appartamento con scaldabagno No libretto per l ACS perché i singoli scaldabagni monofamiliari non sono impianto

85 Centralizzato - Riscaldamento con caldaia + climatizzazione estiva autonoma con pompa di calore in ogni singolo appartamento

86 IMPIANTI CONDOMINIALI AUTONOMI

87 Solo riscaldamento con caldaia in ogni appartamento

88 Solo ACS in ogni appartamento No libretto per l ACS perché i singoli scaldabagni monofamiliari non sono impianto

89 Riscaldamento + ACS con caldaia combinata in ogni appartamento

90 Riscaldamento con caldaia + climatizzazione estiva con PdC in ogni appartamento

91 Riscaldamento + ACS con caldaia + climatizzazione estiva con PdC in ogni appartamento

92 Catasto informatico

93 La password deve essere aggiornata ogni sei mesi I dati saranno inviati all indirizzo mail fornito al momento della registrazione presente nell anagrafica

94 MENÙ BARRA SUPERIORE MENÙ A PULSANTI

95 Selezionando dal menù di navigazione il pulsante NUOVO MANUTENTORE/INSTALLATORE oppure cliccando sulla barra superiore su GESTIONE ANAGRAFICHE e alla voce Nuovo Manutentore/Installatore l impresa può registrare al sistema CRITER i soggetti che operano all interno di essa. I singoli soggetti manutentori/installatori che operano all interno di un impresa devono essere accreditati al CRITER dall impresa stessa.

96 Codici impianto

97 Codici impianto Per ogni codice targatura impianti, che corrisponde ad ogni singola riga dell elenco dei codici targatura creati dal sistema, viene riportato: Nome del azienda Nome e Cognome del soggetto Manutentore/Installatore Codice targatura impianto Utente/data inserimento Codice targatura impianto sottoforma di Codice QR Inoltre il sistema permette grazie ai pulsanti presenti sulla destra di ogni riga, di stampare i codici targatura impianto in diversi formati: 1. FORMATO A4 2. FORMATO A7 3. FORMATO ETICHETTA

98 Per inserire all interno del Criter un nuovo libretto di impianto SE L UTENTE È L AZIENDA, è necessario: Selezionare dal menù a tendina un manutentore/installatore accreditato al Criter dall azienda (CAMPO OBBLIGATORIO) Assegnare al nuovo libretto un CODICE TARGATURA IMPIANTO, selezionando un codice tra quelli disponibili liberi. Il sistema infatti visualizzerà solo i codici non ancora associati ai Libretti di impianto (CAMPO OBBLIGATORIO) IL SISTEMA COMPILA AUTOMATICAMENTE IL CAMPO AZIENDA IN BASE ALL UTENTE CHE HA EFFETTUATO L ACCESSO AL CRITER

99

100 Riportare il foglio, particella (o mappale) e subalterno dell unità immobiliare o delle unità immobiliari dell edificio. Nel caso di edifici collettivi e/o identificati con più subalterni ri-selezionare il tasto Inserisci dati catastali Nel caso in cui la Particella o Mappale sia una lettera riportare il valore 0 ed indicare la lettera nell identificativo e/o nelle Annotazioni. Nel caso non sia presente il subalterno inserire il valore 0 (zero). È POSSIBILE INSERIRE FINO AD UN MASSIMO DI 150 DATI CATASTALI

101 Se il Responsabile di impianto coincide con il Proprietario dell edificio o con l Occupate verrà richiesto di compilare i seguenti campi: Nome Cognome Codice Fiscale pec Se il Responsabile di impianto coincida con l Amministratore di condominio o con il Terzo Responsabile verrà richiesto di compilare i seguenti campi: Ragione Sociale Nome e Cognome Legale Rappr. P.IVA pec

102 Solo se si indica presente

103 Solo se si indica nuovo

104

105 TERMINATA LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO CONTROLLARE SE SONO STATI COMPILATI CORRETAMMENTE TUTTI I DATI E CLICCARE SUL PULSANTE SALVA DATI LIBRETTO SE I CAMPI NON SONO STATI COMPILATI CORRETTAMENTE IL SISTEMA INVIERÀ UN OPPORTUNO MESSAGGIO NEL QUALE SARANNO SEGNALATE LE ANOMALIE RISCONTRATE METTENDO UN ASTERISCO ROSSO ALLA DESTRA DELLA VOCESUL PULSANTE

106 Norme per la compilazione del rapporto di verifica di tipo 1

107 UNI 8065 Decreto requisiti minimi UNI 7129:2008 UNI 10738:2012 UNI 11137:2012

108 UNI 10845:2000 UNI 10389: 2009

109 VERIFICHE REQUISITI TENUTA UNI 11137:2012 Verifiche preliminari (lettura contatore/rilevazione caduta pressione) SI Esito positivo NO Metodo diretto (strumenti elettronici) oppure Metodo indiretto (valutazione caduta di pressione con trasformazione in portata oraria) Impianto idoneo al funzionamento

110 VERIFICHE REQUISITI TENUTA UNI 11137:2012 Tenuta idonea Tenuta temporaneamente idonea Tenuta non idonea Perdita < 1 dm 3 /h per il metano Perdita < 5 dm3/h per il metano Perdita > 5 dm3/h per il metano Perdita < 0,4 dm 3 /h per il GPL Perdita < 2 dm3/h per il GPL Perdita > 2 dm3/h per il GPL L impianto può funzionare Intervenire entro 30 gg L impianto non può continuare a funzionare

111 VERIFICHE REQUISITI TENUTA UNI 11137:2012 In mancanza di opportuna documentazione e/o dei requisiti richiesti la verifica con il contatore NON può essere effettuata. Verifica utilizzabile per impianti a gas con capacità complessiva non maggiore di 18 dm 3 (comprensivi di contatore con volume non maggiore di 3 dm 3 ). Rappresenta comunque l 80% casi.

112 VERIFICHE REQUISITI TENUTA UNI 11137:2012 Metodi e procedimenti di verifica dei requisiti di tenuta Verifica indiretta Verifica diretta Verifica caduta pressione gas Verifica caduta pressione aria Verifica portata dispersa con gas Verifica portata dispersa con aria Verifica dispositivo intercettazione

113 VERIFICHE REQUISITI TENUTA UNI 11137:2012 Metodi e procedimenti di verifica dei requisiti di tenuta

114 VERIFICHE REQUISITI di TIRAGGIO UNI 10845:2000 Metodo diretto Valori limite riferiti ad una temperatura esterna di 20 Tiraggio insufficiente: 1 Pa. Tiraggio sufficiente: 3 Pa. Se il tiraggio risulta>1 Pa <3 Pa allora si ricorre a: Controllo incrociato con metodo indiretto; Controllo condizioni di contorno.

115 VERIFICHE REQUISITI di TIRAGGIO UNI 10845:2000 Metodo indiretto Misura del Tiraggio con metodo indiretto (analisi di combustione): Verifica caratteristiche/idoneità strumento; Misura temperatura esterna; Misura portata termica (effettiva) (UNI 10389); Misura O2 -CO2: Correlazione CO2 -tiraggio; Il tenore di CO2 deve essere <6%

116 VERIFICHE REQUISITI di TIRAGGIO UNI 10845:2000

117 VERIFICHE REQUISITI di TIRAGGIO UNI 10389:2000

118 VERIFICHE REQUISITI di TIRAGGIO UNI 10389:2000

119 VERIFICHE REQUISITI di TIRAGGIO UNI 10389:2000

120 VERIFICHE REQUISITI di TIRAGGIO UNI 10389:2000

121 Norme per la compilazione del rapporto di verifica di tipo 2

122 Quali norme per la dichiarazione di conformità? CEI 64-8 UNI EN 378 Impianti di refrigerazione e pompe di calore

123 Per surriscaldamento, sotto raffreddamento e la verifica delle perdite si usa il regolamento CE 1516

124 Se l installazione ricade nella direttiva PED, le saldature vanno fatte solo da personale certificato.

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