Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari"

Transcript

1 Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi) del 16 dicembre 2016 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 23 e 36 capoversi 3 e 4 dell ordinanza del 16 dicembre sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art Campo di applicazione La presente ordinanza si applica: a. agli aromi e agli aromatizzanti di affumicatura usati o destinati a essere usati nelle o sulle derrate alimentari; b. agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti usati o destinati a essere usati nelle o sulle derrate alimentari; c. alle derrate alimentari contenenti aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; d. alle materie prime di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. Essa non si applica: a. a sostanze con sapore esclusivamente dolce, aspro o salato; b. a derrate alimentari crude; c. a erbe, spezie, miscele di tè e simili prodotti, sempre che non siano usati come ingredienti. RS RS

2 Art. 2 Definizioni 1 A integrazione delle definizioni di cui all articolo 2 ODerr, nella presente ordinanza s intende per: a. sostanza aromatizzante: sostanza chimica definita con proprietà aromatizzanti; b. sostanza aromatizzante naturale: sostanza aromatizzante normalmente presente e attestata in natura, ottenuta mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da materie prime di origine vegetale, animale o microbiologica. Le materie prime devono essere usate nella forma originale o trasformate per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione delle derrate alimentari di cui all allegato 1; c. preparazione aromatica: prodotto che non costituisce una sostanza aromatizzante, ricavato mediante appropriato procedimento fisico, enzimatico o microbiologico da: 1. derrate alimentari usate nella forma originale ovvero trasformate per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di lavorazione alimentare di cui all allegato 1, o 2. sostanze di origine vegetale, animale o microbiologica che non costituiscono derrate alimentari e che sono usate nella forma originale o trasformate mediante uno o più procedimenti tradizionali di lavorazione alimentare di cui all allegato 1; d. aroma ottenuto per trattamento termico: prodotto ottenuto previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti usati per la fabbricazione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere: 1. derrate alimentari, o 2. materie prime diverse dalle derrate alimentari; e. aromatizzante di affumicatura: prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all articolo 3 numeri 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2065/ ; f. precursore di aroma: prodotto che di per sé non ha necessariamente proprietà aromatizzanti, aggiunto intenzionalmente alle derrate alimentari al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o reazione con altri componenti durante la trasformazione delle derrate alimentari; può essere ottenuto da: 1. derrate alimentari, o 2. materie prime diverse dalle derrate alimentari; 2 Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, versione della GU L 309 del , pag

3 g. altro aroma: aroma non rientrante in una delle definizioni di cui alle lettere a f; h. ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti: ingrediente alimentare che: 1. non costituisce un aroma, 2. viene aggiunto alle derrate alimentari allo scopo principale di conferirvi un aroma o di modificarne l aroma, 3. contiene talune sostanze indesiderabili presenti in natura; i. materie prime: sostanza di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale da cui sono prodotti gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; può trattarsi di: 1. derrate alimentari, o 2. materie prime diverse dalle derrate alimentari; j. appropriato procedimento fisico: procedimento fisico che: 1. non compare nell allegato 1, 2. non comporta l uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici o radiazioni UV, e 3. non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi. 2 Ai sensi della presente ordinanza le materie prime di cui è chiaramente dimostrato che sono finora state usate nella fabbricazione di aromi sono considerate derrate alimentari anche se non sono usate di per sé in qualità di derrate alimentari. Sezione 2: Requisiti riguardanti l uso di aromi, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e materie prime Art. 3 Principi d uso L uso di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è ammesso se: a. in base ai dati scientifici disponibili tali sostanze non presentano un rischio per la salute del consumatore; e b. il loro uso non induce in errore il consumatore. Art. 4 Aromi, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, sostanze e materie prime ammessi 1 Sempre che le condizioni di cui all articolo 3 siano soddisfate, è ammesso l uso nelle o sulle derrate alimentari dei seguenti aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti: a. preparazioni aromatiche secondo l articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1; b. aromi ottenuti per trattamento termico: 1853

4 1. conformi alle condizioni di cui all allegato 2 per la fabbricazione degli aromi ottenuti per trattamento termico, e 2. rientranti nelle quantità massime fissate per talune sostanze presenti negli aromi ottenuti per trattamento termico di cui all allegato 2; c. precursori di aroma secondo l articolo 2 capoverso 1 lettera f numero 1; d. ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. 2 I seguenti aromi e materie prime possono essere usati se sono menzionati nell allegato 3: a. sostanze aromatizzanti; b. preparazioni aromatiche secondo l articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2; c. aromi ottenuti per trattamento termico: 1. che ricadono in tutto o in parte nella categoria di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 2, e 2. che non soddisfano le condizioni di cui all allegato 2 per quanto riguarda la fabbricazione di aromi ottenuti per trattamento termico o le quantità massime ammesse di talune sostanze indesiderabili; d. aromatizzanti di affumicatura; e. precursori di aroma secondo l articolo 2 capoverso 1 lettera f numero 2; f. altri aromi; g. materie prime secondo l articolo 2 capoverso 1 lettera i numero 2. 3 In deroga al capoverso 2 lettera a, è ammesso l uso di sostanze aromatizzanti: a. in derrate alimentari composte, se l uso della sostanza aromatizzante in questione è ammesso in o su uno degli ingredienti della derrata alimentare composta; b. in derrate alimentari usate esclusivamente per la preparazione di una derrata alimentare composta, sempre che questa soddisfi le condizioni di cui all allegato 3. 4 Le sostanze di cui all allegato 4 numero 1 non possono essere aggiunte nella forma originale alle derrate alimentari. 5 Nella fabbricazione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non è ammesso l uso delle materie prime di cui all allegato 5 numero 1. 6 Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti con le materie prime di cui all allegato 5 numero 2 possono essere usati soltanto se soddisfano le condizioni menzionate nel suddetto allegato. 7 Non è ammessa l aggiunta di aromi alle derrate alimentari di cui all allegato 6. 8 Gli aromi possono contenere sostanze secondo l ordinanza del DFI del 25 novembre sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd) o altri ingredienti alimentari per scopi tecnologici. 3 RS

5 Art. 5 Quantità massime ammesse 1 Fatto salvo il disposto dell allegato 9 dell ordinanza del DFI del 16 dicembre sui contaminanti, è vietato superare le quantità massime di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi o negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle derrate alimentari composte e pronte al consumo di cui all allegato 4 numero 2. 2 Alle sostanze aromatizzanti il cui uso in o sopra talune categorie di derrate alimentari è soggetto a restrizioni si applicano le limitazioni massime) di cui all allegato 3 parte B. 3 Salvo diversamente disposto, le quantità massime si applicano al momento dell immissione sul mercato della derrata alimentare in questione. 4 Alle derrate alimentari essiccate o concentrate che devono essere ricostituite si applicano le quantità massime previste per le derrate ricostituite. La ricostituzione deve essere effettuata secondo le istruzioni riportate sull etichetta, tenuto conto del fattore minimo di diluizione. Sezione 3: Ammissione di nuovi aromi e materie prime Art. 6 1 Su richiesta motivata l Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può inserire nell allegato 3 ulteriori aromi e materie prime. 2 Nella richiesta occorre dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfate: a. la quantità proposta è innocua per la salute; b. vi è una sufficiente necessità tecnologica; c. il consumatore non è indotto in errore dall uso degli aromi o delle materie prime. 3 Una richiesta secondo il capoverso 1 non è necessaria per gli aromi e le materie prime che possono essere immessi sul mercato legalmente nella quantità usata secondo la normativa applicabile dell Unione europea in materia di immissione in commercio. Sono fatte salve restrizioni d uso specifiche. Sezione 4: Caratterizzazione Art. 7 Denominazione specifica La denominazione specifica secondo l articolo 3 capoverso 1 lettera a dell ordinanza del DFI del 16 dicembre relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID) per gli aromi è «aroma». La denominazione può altresì comprendere informa- 4 RS RS

6 zioni più dettagliate o una descrizione dell aroma usato. Se è usato il termine «naturale», si applica l articolo 10. Art. 8 Caratterizzazione degli aromi immessi al consumo nella forma originale Per gli aromi immessi al consumo nella forma originale l imballaggio o l etichetta deve riportare, in aggiunta alle indicazioni secondo l articolo 3 OID 6, l indicazione «per derrate alimentari» o «per derrate alimentari (uso limitato)», o un indicazione più precisa in merito all uso alimentare cui gli aromi sono destinati. Art. 9 Caratterizzazione degli aromi non immessi al consumo nella forma originale 1 Per gli aromi non immessi al consumo nella forma originale e venduti singolarmente o in associazione ad altri aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti o con aggiunta di sostanze secondo l articolo 4 capoverso 8, l imballaggio o il recipiente deve riportare, oltre alle indicazioni secondo l articolo 3 capoverso 1 lettere a, c, e g e m OID 7, anche: a. l indicazione «per derrate alimentari» o «per derrate alimentari (uso limitato)», o un indicazione più precisa in merito all uso alimentare cui gli aromi sono destinati; b. in ordine decrescente in base al peso un elenco: 1. delle categorie di aromi presenti, e 2. delle denominazioni delle altre sostanze o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se necessario, del loro numero E; c. tutte le indicazioni necessarie per soddisfare le prescrizioni sulle quantità massime di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. 2 È sufficiente riportare le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere b e c sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l indicazione «destinato alla fabbricazione di derrate alimentari e non alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell imballaggio o del recipiente del prodotto in questione. 3 Se gli aromi sono forniti in cisterne, è sufficiente riportare le indicazioni secondo il capoverso 1 sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all atto della consegna. 6 RS RS

7 Art. 10 Condizioni specifiche per l uso del termine «naturale» Al termine «naturale» riferito ad aromi si applica quanto segue: a. il termine «naturale» può essere usato per designare un aroma se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche o sostanze aromatizzanti naturali; b. il termine «sostanza aromatizzante naturale/sostanze aromatizzanti naturali» può essere usato solo per designare gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatiche naturali; c. il termine «naturale» può essere usato in associazione a una derrata alimentare, a una categoria di derrate alimentari o a un supporto dell aroma vegetale o animale se almeno il 95 per cento in peso del componente aromatizzante è ottenuto dalla materia prima a cui fa riferimento. La designazione è «aroma naturale di X», dove «X» è la derrata alimentare, la categoria di derrate alimentari o la materia prima in questione; d. il termine «aroma naturale di X con altri aromi naturali» può essere usato se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dalla materia prima cui fa riferimento e se il suo aroma è facilmente riconoscibile; e. il termine «aroma naturale» può essere usato se il componente aromatizzante è derivato da più materie prime e una loro menzione non permetterebbe di descriverne in modo appropriato l aroma o il sapore. Sezione 5: Adeguamento degli allegati Art L USAV adegua gli allegati allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. 2 L USAV può stabilire disposizioni transitorie. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio dicembre 2016 Dipartimento federale dell interno: Alain Berset 1857

8 Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. b, c n. 1 e 2 nonché j n. 1) Elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione delle derrate alimentari 1. Tritatura 2. Rivestimento 3. Riscaldamento, lessatura, cottura al forno, friggitura (fino a 240 C a pressione atmosferica) e lessatura a pressione (fino a 120 C) 4. Refrigerazione 5. Sezionamento 6. Distillazione/rettifica 7. Essiccazione 8. Emulsionatura 9. Evaporazione 10. Estrazione, compresa l estrazione mediante solventi secondo l ordinanza del DFI del 16 dicembre sui procedimenti tecnologici e i coadiuvanti tecnologici nelle derrate alimentari 11. Fermentazione 12. Filtraggio 13. Macinazione 14. Infusione 15. Macerazione 16. Processi microbiologici 17. Miscelatura 18. Pelatura 19. Percolazione 20. Pressatura 21. Surgelazione/congelamento 22. Arrostimento/grigliatura 23. Spremitura 24. Ammollamento 8 RS

9 Allegato 2 (art. 4 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 nonché 2 lett. c n. 2) Condizioni per la fabbricazione degli aromi ottenuti per trattamento termico e quantità massime di talune sostanze in tali aromi 1 Condizioni per la fabbricazione degli aromi ottenuti per trattamento termico La temperatura dei prodotti durante il trattamento non supera 180 C. La durata del trattamento termico non supera 15 minuti a 180 C, con un aumento proporzionale alla riduzione della temperatura, ossia un raddoppio della durata di riscaldamento per ogni diminuzione di 10 C della temperatura fino a un massimo di 12 ore. Il ph durante il trattamento non è superiore a 8,0. 2 Quantità massime di talune sostanze presenti negli aromi ottenuti per trattamento termico Sostanza 2-amino-3,4,8-trimetilimidazo [4,5-f] chinossalina (4,8-DiMeIQx) 50 2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b] piridina (PhIP) 50 Quantità massima μg/kg 1859

10 Elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse Parte A: osservazioni La tabella contiene le seguenti informazioni: Allegato 3 (art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1) colonna 1 (n. ): numero di identificazione unico della sostanza; colonna 2 (denominazione chimica): nome della sostanza; colonna 3 (n. CAS): numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS); colonna 4 (n. ): numero del Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (); colonna 5 (n. ): numero del Consiglio d Europa; colonna 6 (purezza della sostanza indicata [minimo 95 %], salvo ): la purezza della sostanza aromatizzante deve essere almeno del 95 per cento. Se inferiore, la composizione della sostanza aromatizzante è riportata in questa colonna; colonna 7 (limitazioni dell uso): l uso delle sostanze aromatizzanti è ammesso conformemente alle buone prassi di fabbricazione a meno che questa colonna riporti restrizioni specifiche. Le sostanze aromatizzanti soggette a limitazioni dell uso possono essere inserite solo nelle categorie di derrate alimentari elencate e alle condizioni d uso specificate. Ai fini delle restrizioni di cui sopra si applicano le seguenti categorie di derrate alimentari di cui all allegato 3 elenco A OAdd 9 : della categoria Categoria di derrata alimentare 1 Prodotti lattiero-caseari e analoghi 2 Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi 3 Gelati 4.2 Ortofrutticoli trasformati 5 Prodotti di confetteria 5.3 Gomme da masticare (chewing-gum) 6 Cereali e prodotti a base di cereali 7 Prodotti di panetteria 8 Carni 9 Pesce e prodotti ittici 9 RS

11 della categoria Categoria di derrata alimentare 10 Uova e ovoprodotti 11 Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola 12 Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine 13 Derrate destinate a un alimentazione particolare 14.1 Bevande analcoliche 14.2 Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico 15 Salatini e snack pronti al consumo 16 Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4 17 Integratori alimentari, tranne gli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia 18 Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1 17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia colonna 8: la delle sostanze aromatizzanti contrassegnate da * non è ancora conclusa; per il momento l uso di tali sostanze è ammesso; colonna 9 (responsabile della ): menzione dell organismo scientifico che ha condotto la. Note Nota 1: sali di ammonio, sodio, potassio e calcio, così come i cloruri, i carbonati e i solfati, sono compresi nelle rispettive sostanze generiche, posto che abbiano proprietà aromatizzanti. Nota 2: se la sostanza aromatizzante ammessa è un racemo (miscela equimolare di isomeri ottici), è ammesso anche l uso dellʼenantiomero R ed S. Se solo la forma R è stata autorizzata, l autorizzazione non si estende alla forma S e viceversa. 1861

12 Parte B: tabella Denominazione chimica CAS della della limonene isopropil-4-metilbenzene pin-2(10)-ene * pin-2(3)-ene * terpinolene alfa-fellandrene Minimo 85 %. Componenti secondari: % cimene e altri idrocarburi terpenici beta-cariofillene % beta-cariofillene e % * idrocarburi terpenici C 15H 24 (p. es. valencene) mircene Minimo 90 %. Componenti secondari: * idrocarburi terpenici C 15H 24, come il valencene. Il tenore minimo può includere tracce di limonene, alfa- e beta-pinene e altri terpeni C 10H 16 di uso comune canfene Minimo 80 %. Componenti secondari: * % idrocarburi terpenici C 15H 24, come il valencene isopropenil-4-metilbenzene ,4(8),12-bisabolatriene valencene Minimo 94 %. Componenti secondari: 1 4 % altri sesquiterpeni C 15H 24 * 1862

13 Denominazione chimica CAS della della beta-ocimene Minimo 80 %. Componenti secondari: * % cis-beta-ocimene alfa-terpinene Minimo 89 %. Componenti secondari: 6 7 % 1,4- e 1,8-cineolo gamma-terpinene beta-burbonene * (5),7(11)-guaiadiene * bisabola-1,8,12-triene beta-bisabolene delta-3-carene Minimo 92 %. Componenti secondari: * 2 3 % beta-pinene; 1 2 % limonene; 1 2 % mircene; 0 1 % p-cimene ,2-dimetilesano ,4-dimetilesano ,6-dimetilotta-2,4,6-triene * dodecano delta-elemene alfa-farnesene Minimo 38 % alfa- e 29 % beta- (somma * degli isomeri cis e trans). Componenti secondari: 20 % bisabolene, massimo 10 % di altri isomeri (valencene, burbonene, cadinene, guaiene) d-limonene l-limonene pentadecano

14 Denominazione chimica CAS della della tetradecano (10)-tuiene * undeca-1,3,5-triene Minimo 94 % (somma degli isomeri * cis e trans). Componenti secondari: 2,4,6-undecatriene (Z, Z, E) cis-3,7-dimetil-1,3,6-ottatriene * ottene * metil-1,3-cicloesadiene metilpropan-1-olo propan-1-olo isopentanolo butan-1-olo esan-1-olo ottan-1-olo nonan-1-olo dodecan-1-olo esadecan-1-olo alcole benzilico citronellolo Minimo 90 %. Componenti secondari: 5 8 % alcoli di-insaturi e saturi C 10, 1 % acetato di citronellile, 1 % citronellale geraniolo linalolo alfa-terpineolo

15 Denominazione chimica CAS della della mentolo DL-borneolo alcole cinnamilico nerolidolo feniletan-1-olo es-2-en-1-olo * eptan-1-olo ottan-2-olo ott-1-en-3-olo * decan-1-olo ,7-dimetilottan-1-olo Minimo 90 %. Componenti secondari: 5 7 % geraniolo e citronellolo ( )-rodinolo ,7-dimetilottan-3-olo ,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-olo alcole alfa-pentilcinnamilico fenilpropan-1-olo fenilpropan-1-olo fenilpentan-2-olo metil-1-fenilpropan-2-olo fenilbutan-2-olo metil-1-fenilpentan-3-olo alcole fenchilico

16 Denominazione chimica CAS della della alcole 4-isopropilbenzilico pentan-1-olo metilbutan-2-olo (4-metilfenil)propan-2-olo Minimo 90 %. Componenti secondari: 9 11 % p-isopropeniltoluene etilbutan-1-olo SCF/ eptan-3-olo eptan-2-olo ,7-dimetilottan-1,7-diolo nona-2,6-dien-1-olo * pent-2-en-1-olo * fenilpentan-1-olo metilpropan-2-olo p-mentan-1,8-diolo ,5,5-trimetilesan-1-olo es-3(cis)-en-1-olo c undecan-1-olo (Z)-nerolo DL-isoborneolo Minimo 92 %. Componenti secondari: 3 5 % borneolo 1866

17 Denominazione chimica CAS della della p-menta-1,8-dien-7-olo Categorie 1, 3, 4.2, 5 (a eccezione della categoria 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 e 16 * diidrocarveolo carveolo d-neomentolo feniletan-1-olo metil-1-fenilpentan-2-olo fenilbut-3-en-2-olo * R,2S,5R-isopulegolo * cicloesanolo p-mentan-2-olo terpinenolo fenilpropan-1-olo es-4-en-1-olo (1R,2S,5S)-neo-diidrocarveolo metilbutan-1-olo pentan-3-olo Etanolo isopropanolo

18 Denominazione chimica CAS della della (p-tolil)etan-1-olo ,6-dimetileptan-4-olo Minimo 90 %. Componenti secondari: 8 9 % 2-eptanolo etilesan-1-olo p-ment-1-en-3-olo sabinene idrato undecan-2-olo nonan-2-olo pentan-2-olo esan-3-olo non-2(trans)-en-1-olo * mirtenolo Categorie 1, * 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 e diidrodiidroionolo Minimo 70 %. Componenti secondari: % tetraidroionone (Z)-non-6-en-1-olo ott-3-en-1-olo etilfencolo terpinenolo beta-terpineolo ottan-3-olo pent-1-en-3-olo * pinocarveolo

19 Denominazione chimica CAS della della pin-2-en-4-olo ott-3-en-2-olo * decan-3-olo es-1-en-3-olo * (2,6,6-trimetil-2-cicloesenil)but-3- en-2-olo * (2,2,6-trimetil-1-cicloesenil)but-3- en-2-olo Minimo 92 %. Componenti secondari: 3 8 % ionolo e ionone * diidro-beta-ionolo metil-4-fenilbutan-2-olo metilbut-2-en-1-olo ,6-dimetilept-6-en-1-olo Minimo 90 %. Componenti secondari: 5 10 % 2,6-dimetil-5-epten-1-olo metilbutan-2-olo non-2(cis)-en-1-olo * ott-5(cis)-en-1-olo Minimo 90 %. Componenti secondari: 7 9 % trans-5-octen-1-olo (2,2,3-trimetilciclopent-3-enil)etan- 1-olo metilpentan-1-olo cedrenolo (+)-cedrolo butan-2-olo SCF/ metilbut-3-en-2-olo

20 Denominazione chimica CAS della della metilept-5-en-2-olo undec-10-en-1-olo tetradecan-1-olo alcole p-anisilico (l)-alfa-bisabololo Minimo 95 % (somma degli isomeri) but-3-en-2-olo * butan-1,3-diolo butan-2,3-diolo cicloesiletan-1-olo ciclopentanolo dec-1-en-3-olo * dec-2-en-1-olo * dec-9-en-1-olo deca-2,4-dien-1-olo * ,2-diidrolinalolo (6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]ept en-2-il)etan-1-olo ,3-dimetilbutan-2-olo ,6-dimetilott-7-en-2-olo ,6-dimetilotta-1,5,7-trien-3-olo (E)-3,7-dimetilotta-1,5,7-trien-3-olo Minimo 93 %. Componenti secondari: 2 3 % linalolo, 12 % ossido di linalolo e massimo 1 % ossido di nerolo * 1870

21 Denominazione chimica CAS della della ,6-dimetilottan-3-olo dodecan-2-olo ( )-alfa-elemolo (E,E)-geranile linalolo ept-3-en-1-olo epta-2,4-dien-1-olo * eptadecan-1-olo epten-3-olo * es-2(cis)-en-1-olo Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % es-2(trans)-en-1-olo es-3-en-1-olo SCF/ esa-2,4-dien-1-olo * alcole 4-idrossi-3,5-dimetossibenzilico alcole 4-idrossibenzilico (4-idrossifenil)etan-1-olo (1R,2R,5S)-isodiidrocarveolo isofitolo (R)-( )-lavandulolo p-mentan-8-olo (4-metossifenil)propan-1-olo metilbut-2-en-1-olo * metilbut-3-en-1-olo metilbut-3-en-1-olo

22 Denominazione chimica CAS della della metilesan-3-olo metilottan-1-olo metilpentan-1-olo metilpentan-2-olo metilpentan-2-olo metilpentan-2-olo metilpentan-3-olo mirtanolo non-1-en-3-olo * nona-2,4-dien-1-olo Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % 2-nonen-1-olo (Z,Z)-nona-3,6-dien-1-olo nonan-3-olo ott-2-en-1-olo * ott-2-en-4-olo * otta-1,5-dien-3-olo otta-(3z,5e)-dien-1-olo ottadecan-1-olo ,2,3,4,4a,5,6,7-ottaidro-2,5, trimetilnaftalen-2-olo ottan-1,3-diolo pent-4-en-1-olo pentadecan-1-olo

23 Denominazione chimica CAS della della fenilpropan-2-olo fitolo alcole piperonilico ( )-sclareolo alcole tuilico ,3,5-trimetilcicloesan-1-olo undec-2-en-1-olo * undeca-1,5-dien-3-olo alcole vanillilico beta-santalen-14-olo * alfa-santalen-14-olo * ,6-dimetil-2-eptanolo pentenolo (1-metossi)propan-1,2-diolo [S-(cis)]-3,7,11-trimetil-1,6,10- dodecatrien-3-olo ( )-3,7-dimetil-6-otten-1-olo Minimo 90 % cis-isomero. Componenti secondari: 2 6 % alcoli di-insaturi e saturi C 10, 2 4 % acetato di citronellile, 2 3 % citronellale terpineolo Somma degli isomeri: %. Contributo relativo di ciascun isomero: % alfa, % gamma, 1 10 % cis-beta, 1 13 % trans-beta, 0 1 % delta trans-2, cis-6-nonadien-1-olo * 1873

24 Denominazione chimica CAS della della (Z)-non-3-en-1-olo butossietan-1-olo (E,Z)-3,6-nonadien-1-olo Minimo 92 %. Componenti secondari: 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-olo ,3,4-trimetil-3-pentanolo p-mentan-3,8-diolo l-metossietanolo vanillina 3-(l-metossi)propan-1,2-diolo acetale (4Z)-epten-1-olo ,4,8-trimetil-7-nonen-2-olo ,4,8-trimetil-3,7-nonadien-2-olo ,8-dimetil-3,7-nonadien-2-olo ,4-dimetil-4-nonanolo (1R, 2S, 5S)-3-metossi-2-metilpropano ,2-diolo (Z)-4-epten-2-olo Minimo 91 %. Componenti secondari: (E)-4-epten-2-olo (4 5 %), 2-eptanolo (massimo 1 %), trans-3-epten-2-olo (massimo 1 %), cis-3-epten-2-olo (massimo 1 %) ,8-cineolo etere di benzile etile etere di dibenzile etere di 2-butile etile

25 Denominazione chimica CAS della della metossietile benzene ,4-cineolo Minimo 75 %. Componenti secondari: % 1,8-cineolo acetossi-1,8-cineolo etere di benzile butile Minimo 93 %. Componenti secondari: 2 5 % alcole benzilico etere di benzile metile etere di benzile ottile etere di etile geranile etere di esile metile etere di prenile etile etere di alfa-terpinile metile metossi-1-decene etossietil acetato etere di digeranile etossiprop-3-enilfenolo eugenolo isoeugenolo metossifenolo timolo metossi-4-metilfenolo etilguaiacolo metossi-4-vinilfenolo

26 Denominazione chimica CAS della della metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene ,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)benzene metossi-2-metilbenzene metossi-4-metilbenzene ,3-dimetossibenzene etossi-2-metossi-4-(prop-1-enil)benzene etere di benzile isoeugenile ,5-dimetilfenolo ,5-dimetilfenolo etilfenolo etilfenolo metilfenolo metilfenolo metilfenolo benzen-1,2-diolo SCF/ carvacrolo anisolo etere di beta-naftile etile ,4-dimetossibenzene etere di bifenile ,6-dimetossifenolo etossifenolo

27 Denominazione chimica CAS della della etere di carvacrile etile metossi-4-propilbenzene ,2-dimetossi-4-vinilbenzene fenolo ,6-dimetilfenolo isopropil-2-metossi-4-metilbenzene isopropilfenolo (etossimetil)fenolo propilfenolo benzen-1,3-diolo ,4-dimetilfenolo metossi-4-propilfenolo propilfenolo allil-2,6-dimetossifenolo etil-2,6-dimetossifenolo metil-2,6-dimetossifenolo etere di isobutile beta-naftile ,6-dimetossi-4-prop-1-enilfenolo ,6-dimetossi-4-propilfenolo vinilfenolo allilfenolo etere di carvacrile metile

28 Denominazione chimica CAS della della ,6-dimetossi-4-vinilfenolo ,2-dimetossibenzene ,3-dimetil-4-metossibenzene (1,1-dimetiletil)fenolo ,3-dimetilfenolo ,4-dimetilfenolo etossi-2-metossibenzene etossi-4-metossibenzene etil-4-metossibenzene etilfenolo isopropilfenolo isopropilfenolo metossinaftalene metossinaftalene metossifenolo metossifenolo metil-2-(terz-butil)fenolo etere di metile 4-metossibenzile ,2,3-trimetossibenzene ,3,6-trimetilfenolo metossi-4-(1-propenil)benzene etere di etile 4-idrossibenzile

29 Denominazione chimica CAS della della etere di 4-idrossibenzile metile etere di butile vanillile etere di etile 4-idrossi-3-metossibenzile ,4,6-trimetilfenolo metossi-6-(2-propenil)fenolo prop-1-enilfenolo acetaldeide propanale butanale metilpropanale pentanale metilbutanale etilbutanale esanale ottanale Minimo 92 %. Componenti secondari: 4 7 % 2-metileptanale decanale Minimo 92 %. Componenti secondari: 4 7 % 2-metilnonanale dodecanale Minimo 92 %. Componenti secondari: 3 6 % tetradecanale; 2 5 % decanale; 1 2 % esadecanale ,7-dimetil-7-idrossiottanale benzaldeide (aldeide benzoica) cinnamaldeide

30 Denominazione chimica CAS della della metossibenzaldeide piperonale veratraldeide vanillina etilvanillina citrale citronellale Minimo 85 %. Componenti secondari: % miscela di materiali terpenoidi (principalmente 1,8-cineolo, 2- isopropiliden-5-metilcicloesanolo, linalolo, acetato di citronellile e altri terpeni naturali) isopropilbenzaldeide ,6-dimetilottanale metilottanale nonanale Minimo 92 %. Componenti secondari: 4 8 % 2-metilottanale o-tolualdeide tolualdeide Minimo 95 % (somma degli isomeri o-, m- e p-) m-tolualdeide p-tolualdeide fenilacetaldeide eptanale Minimo 92 %. Componenti secondari: 4 7 % 2-metilesanale 1880

31 Denominazione chimica CAS della della tetradecanale Minimo 85 % Componenti secondari: % dodecanale, esadecanale e ottadecanale etilept-2-enale * undecanale Minimo 92 %. Componenti secondari: 4 8 % 2-metildecanale undec-10-enale undec-9-enale dodecenale Minimo 93 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-dodecenoico fenilpropanale alfa-butilcinnamaldeide alfa-pentilcinnamaldeide alfa-esilcinnamaldeide p-tolilacetaldeide (p-tolil)propionaldeide p-isopropilfenilacetaldeide (p-cumenil)-2-metilpropionaldeide Minimo 90 %. Componenti secondari: 5 % acido 3-(p-cumenil)-2- metilpropionico metil-4-fenilbutirraldeide idrossibenzaldeide metossicinnamaldeide Minimo 94 %. Componenti secondari: 3 % acido o-metossicinnamico metilbutirraldeide

32 Denominazione chimica CAS della della alfa-metilcinnamaldeide (4-metossifenil)-2-metilprop-2-enale metil-3-(p-tolil)propionaldeide ,4,6-trimetil-1,3,5-triossano SCF/ salicilaldeide etossibenzaldeide esa-2(trans),4(trans)-dienale * nona-2(trans),6(cis)-dienale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 4 7 % (E,E)-2,6-nonadienale non-6(cis)-enale Minimo 90 %. Componenti secondari: 6 9 % trans-6-nonenale ott-2-enale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-ottenoico e ottanoato di etile ott-6-enale fenilcrotonaldeide * trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienale Minimo 71 %. Componenti secondari: * 14 % 4-cis-7-cis-tridecadienolo; 6 % 3-cis-7-cis-tridecadienolo; 5 % 2-trans- 7-cis-tridecadienale; 3 % 2-trans-4-trans- 7-cis-tridecatrienale etossi-3-metossibenzaldeide etilbenzaldeide metilpentanale eptenale * SCF/ 1882

33 Denominazione chimica CAS della della nona-2,4-dienale Minimo 89 %. Componenti secondari: * 5 6 % 2,4-nonadien-1-olo e 1 2 % 2-nonen-1-olo trans-2-nonenale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-nonenoico es-2(trans)-enale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-esenoico ,6-dimetilept-5-enale Minimo 85 %. Componenti secondari: 9 10 % 6-metil-5-epten-2-one; 1 2 % 2,6-dimetil-6-eptenale es-3(cis)-enale dec-2-enale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-decenoico metilundecanale tridec-2-enale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-tridecenoico ossiacetaldeide di citronellile Minimo 75 %. Componenti secondari: % geranilossiacetaldeide; 1 2 % citronellolo fenilpropanale ,4-decadienale Minino 89 %. Componenti secondari: * miscela di (cis, cis)-, (cis, trans)- e (trans, cis)- 2,4-decadienali (somma di tutti gli isomeri: 95 %); acetone e isopropanolo (Z,Z)-3,6-dodecadienale

34 Denominazione chimica CAS della della epta-2,4-dienale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 2 4 % (E,Z)-2,4-eptadienale e 2 4 % acido 2,4-eptadienoico (Z)-ept-4-enale Minimo 93 % della forma Z dell ept-4- enale. Componenti secondari: 2 5 % della forma E dell ept-4-enale metilpent-2-enale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 1,5 2,5 % propionaldeide e 3,5 4,5 % acido propionico idrossi-4-metilbenzaldeide (4-isopropilfenil)propionaldeide % p-isomero e 5 10 % o-isomero metilcrotonaldeide * decenale metil-2-fenilbutirraldeide p-ment-1-en-9-ale fenil-5-metiles-2-enale * fenil-4-metil-2-pentenale * penta-2,4-dienale * pent-2-enale * fenilpent-4-enale ,6,6-trimetilcicloesa-1,3-dien carbaldeide butilbut-2-enale * 1884

35 Denominazione chimica CAS della della mirtenale Categorie 1, * 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 e isopropil-5-metiles-2-enale * undeca-2,4-dienale * undecenale * ,4-dimetilbenzaldeide otta-2(trans),6(trans)-dienale * ,6,6-trimetilcicloes-1-en-1-acetaldeide Minimo 92 %. Componenti secondari: 2 3 % beta-ciclocitrale; 0,5 1 % betaionone; 2 4 % beta-omociclogeranato di metile; 0,6 1 % beta-omociclogeranato di etile es-4-enale metilpent-2-enale * fenilpent-4-enale ,5,5-trimetilesanale metossicinnamaldeide (1R) 2,2,3-trimetilciclopent-3-en-1-ile acetaldeide dodeca-2,6-dienale * p-metilcinnamaldeide

36 Denominazione chimica CAS della della (1R,2R,5S) 5-isopropenil metilciclopentancarbossaldeide metilcrotonaldeide dodeca-2,4-dienale Minimo 85 %. Componenti secondari: * % 2-trans-4-cis isomero metilott-2-enale * otta-2(trans),4(trans)-dienale * ott-5(cis)-enale Minimo 85 %. Componenti secondari: % trans-5-ottenale metossibenzaldeide metil-3-tolilpropionaldeide (miscela di o, m, p) 587 Minimo 95 % (somma degli isomeri p- 80 %; o- 10 %; m- 5 %) dec-4(cis)-enale Minimo 90 %. Componenti secondari: minimo 5 % trans-isomero dec-9-enale deca-2(trans),4(trans)-dienale Minimo 89 %. Componenti secondari: * 3 4 % miscela di (cis-cis)-, (cis-trans)- e (trans-cis)-2,4-decadienali; 3 4 % acetone e tracce di isopropanolo deca-2,4,7-trienale * ,4-diidrossibenzaldeide ,5-dimetil-2-viniles-4-enale dodec-2(trans)-enale Minimo 93 %. Componenti secondari: * 2 3 % acido 2-dodecenoico etilesanale

37 Denominazione chimica CAS della della farnesale glutaraldeide ept-2(trans)-enale * esadecanale idrossi-3,5-dimetossibenzaldeide (E)-4-idrossi-3,5-dimetossicinnamaldeide idrossi-3-metossicinnamaldeide (miscela di isomeri) (4-idrossi-3-metossifenil)propanale isociclocitrale metossibenzaldeide p-metossifenilacetaldeide metildecanale metilesanale metilpentanale metiltetradecanale metiltridecanale nerale * non-2-enale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-nonenoico nona-2(trans),6(trans)-dienale * nona-2,4,6-trienale * pent-4-enale

38 Denominazione chimica CAS della della fenilpent-2-enale * (E)-tetradec-2-enale * ,6,6-trimetilcicloes-2-en carbossaldeide (2,6,6-trimetilcicloesenil) metilbutanale undec-2(trans)-enale * ,4-ottadienale * trans-3,7-dimetilotta-2,6-dienale * esenale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-esenoico trans-2-ottenale Minimo 92 %. Componenti secondari: * 3 4 % acido 2-ottenoico e ottanoato di etile trans-2-decenale Minimo 92 %. Componenti secondari: 3 4 % acido 2-decenoico * esenale Minimo 80 % (somma degli isomeri cis e trans). Componenti secondari: % trans-2-esenale tr-2, tr-4-nonadienale Minimo 89 %. Componenti secondari: * minimo 5 % 2,4-nonadien-1-olo e 2-nonen-1-olo e altri isomeri di 2,4-nonadienale trans-2-tridecenale Minimo 92 %. Componenti secondari: 2 5 % acido 2-tridecenoico e 3 5 % cis-2-tridecenale * 1888

39 Denominazione chimica CAS della della tr-2, tr-4-undecadienale * metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen- 1-il)-3-butenale ottadecenale Z-8-tetradecenale metilottanale (Z)-5-decenale ottadecenale metilesanale Z-dodecenale Minimo 94 % (4Z)-dodecenale. Componenti secondari: 3 4 % dodecanale ,6ʼ-diidrossi-5,5ʼ-dimetossi-bifenil- 3,3ʼ-dicarbaldeide fenil-4-metil-2-esenale * etilottanale (4E)-esenale metileptanale E-4-undecenale ,1-dietossietano idrossi-2-fenil-1,3-diossano Minimo 98 % (somma di 5-idrossi-2- fenil-1,3-diossano e 2-fenil-4- idrossimetil-1,3-diossalano) alfa,alfa-dimetossitoluene

40 Denominazione chimica CAS della della citrale dietile acetale Minimo 98 % (somma degli isomeri + emiacetali + citrale) citrale dimetile acetale Minimo 98 % (somma degli isomeri + emiacetali + citrale) ,1-dimetossi-2-feniletano fenilacetaldeide glicerile acetale % 5-idrossimetil-2-fenil-1,3- diossolano; 38 % 5-idrossi-2-fenil-1,3- diossano ,1-dimetossiottano ,1-dimetossidecano ,1-dietossi-3,7-dimetilottan-7-olo ,1-dimetossi-3,7-dimetilottan-7-olo tolualdeide glicerile acetale % 5-idrossidiossano; 60 % 5-idrossimetildiossalano alfa-pentilcinnamaldeide dimetile acetale cinnamaldeide etilene glicole acetale ,1-dimetossietano feniletossi-1-propossi-etano (dietossimetil)benzene benzilossi-1-(2-metossietossi)etano ,1-dietossidecano SCF/ ,1-dietossieptano SCF/ ,1-dietossiesano SCF/ ,1-di-isobutossi-2-feniletano

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI IT 2.10.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 267/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 872/2012 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre 2012 che adotta l'elenco di

Dettagli

L 267/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 2.10.2012

L 267/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 2.10.2012 IT L 267/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 2.10.2012 ALLEGATO ELENCO DELL'UNIONE DELLE SOSTANZE AROMATIZZANTI E DEI MATERIALI DI BASE PARTE A Elenco dell'unione delle sostanze aromatizzanti. SEZIONE

Dettagli

G. u. Ce n. L 354 del 31 dicembre Regolamento del Parlamento n. 1334/08 del 16 dicembre 2008

G. u. Ce n. L 354 del 31 dicembre Regolamento del Parlamento n. 1334/08 del 16 dicembre 2008 G. u. Ce n. L 354 del 31 dicembre 2008 Regolamento del Parlamento n. 1334/08 del 16 dicembre 2008 Relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati

Dettagli

Commento relativo all

Commento relativo all Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Commento relativo all ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/357/CE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/357/CE) L 113/28 IT II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto

Dettagli

APPENDICE I. Proprietà critiche, fattori acentrici e costanti di Rackett di alcune sostanze. ω Z RA. Pc atm. Sostanza Formula Tc C.

APPENDICE I. Proprietà critiche, fattori acentrici e costanti di Rackett di alcune sostanze. ω Z RA. Pc atm. Sostanza Formula Tc C. APPENDICE I Proprietà critiche, fattori acentrici e costanti di ackett di alcune sostanze Sostanza Formula Tc C Pc atm Vc cm 3 /mol ω Z A Normal paraffine Metano CH4-82.6 45.30 99 0.011 0.2892 Etano C2H6

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti 817.022.105 del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti 817.022.105 del 23 novembre 2005 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto

Dettagli

Art. 1. Campo di applicazione. 2. Le norme del presente decreto non si applicano:

Art. 1. Campo di applicazione. 2. Le norme del presente decreto non si applicano: D.Leg. 25 gennaio 1992, n. 107. Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.

Dettagli

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Art. 27 Indicazioni obbligatorie Art. 24 Art. 31; Art. 58; Art.

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti 817.022.105 del 23 novembre 2005 (Stato 1 aprile 2008) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto

Dettagli

alimentari, dopo che, con la pubblicazione del Regolamento UE 1129/11, si è completato, come

alimentari, dopo che, con la pubblicazione del Regolamento UE 1129/11, si è completato, come Additivi ammessi per la produzione di alimenti di matrice ittica di Domenico Cacace e Alfonso Sellitto Il presente lavoro intende fare chiarezza nel campo delle normativa sugli additivi alimentari, dopo

Dettagli

Art. 1. Campo d'applicazione

Art. 1. Campo d'applicazione D.Leg. 4 febbraio 1993, n. 64. Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (G.U.R.I. 18-03-1993,

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.

Dettagli

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali Ultimo aggiornamento: 26.09.2017 Valide da: 01.01.2018 (con la riserva

Dettagli

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle bevande alcoliche è modificata come

Dettagli

IDROCARBURI. Alcani Alcheni Alchini C-C C=C C C

IDROCARBURI. Alcani Alcheni Alchini C-C C=C C C IDROCARBURI Alcani Alcheni Alchini C-C C=C C C Nomenclatura Degli idrocarburi saturi (Alcani) CH 4 Metano C 2 H 6 Etano C n H 2n+2 Si dicono alchilici quei gruppi che contengono un idrogeno in meno del

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 17.1.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 13/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento

Dettagli

Definizione di additivo

Definizione di additivo Additivi Gli additivi sono una particolare categoria di ingredienti, che non sono di uso libero. Per essere destinati alla produzione o alla conservazione degli alimenti, devono a) essere sottoposti ad

Dettagli

Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Modifica del 7 marzo 2008 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI

Dettagli

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005

Dettagli

CH CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 CH CH 2 CH CH 3 CH 2 CH CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 C CH 3 H CH 3 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 C CH 2 CH 2 C CH 3 CH 2 CHCH 3

CH CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 CH CH 2 CH CH 3 CH 2 CH CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 C CH 3 H CH 3 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 C CH 2 CH 2 C CH 3 CH 2 CHCH 3 ASSEGNARE IL NME IUPA AI SEGUENTI MPSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H 2 2 2 2 2 H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( 2 2 ) 4 1 2 2 2 2 2 2 DISEGNARE LA STRUTTURA RRISPNDENTE A IASUN NME IUPA 4,5-dietilnonano

Dettagli

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) Modifica dell 8 aprile 2009 Il Dipartimento federale dell economia ordina:

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del

Dettagli

E 202 SORBATO DI POTASSIO

E 202 SORBATO DI POTASSIO IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come antiossidante, conservante, stabilizzante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Prodotti alimentari Bevande aromatizzate a base di

Dettagli

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande

Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Direttive per i marchi regionali Sezione B2 Norme per settori specifici Bevande Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2016 Valide da: 01.01.2017 (con

Dettagli

E 339 (i) FOSFATO MONOSODICO

E 339 (i) FOSFATO MONOSODICO IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come agente schiumogeno, addensante, gelificante, correttore di acidità, stabilizzante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1988L0388 IT 07.02.1991 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento

Dettagli

E 452 (ii) POLIFOSFATO DI POTASSIO

E 452 (ii) POLIFOSFATO DI POTASSIO IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come agente schiumogeno, addensante, sale di fusione, stabilizzante, gelificante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE IT 7.12.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 328/79 REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2013 che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008

Dettagli

Aromi: vari aspetti della produzione e dell impiego

Aromi: vari aspetti della produzione e dell impiego Aromi: vari aspetti della produzione e dell impiego nota di F. Tateo* e M. Bononi** * Cattedra di Chimica e Tecnologia degli Aromi ** Cattedra di Chimica degli Aromi e delle Fragranze Università degli

Dettagli

Capitolo 12. Risposte alle Domande ed Esercizi a fine capitolo Le aldeidi e i chetoni più semplici sono facilmente idrosolubili poiché sono

Capitolo 12. Risposte alle Domande ed Esercizi a fine capitolo Le aldeidi e i chetoni più semplici sono facilmente idrosolubili poiché sono apitolo 12 Risposte alle Domande ed Esercizi a fine capitolo 12.1 Le aldeidi e i chetoni più semplici sono facilmente idrosolubili poiché sono in grado di formare legami a idrogeno intermolecolari con

Dettagli

Sandro Campestrini Dipartimento di Chimica Organica, Via Marzolo 1

Sandro Campestrini Dipartimento di Chimica Organica, Via Marzolo 1 Sandro Campestrini Dipartimento di Chimica Organica, Via Marzolo 1 E-mail: sandro.campestrini@unipd.it Phone: 049-8275289 http://www.chfi.unipd.it/home/s.campestrini Testo consigliato: FONDAMENTI di CHIMICA

Dettagli

E 340 (i) FOSFATO MONOPOTASSICO

E 340 (i) FOSFATO MONOPOTASSICO IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come addensante, gelificante, correttore di acidità, stabilizzante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a prodotti pronti

Dettagli

del... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.

del... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale. Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di (ODOA) del... Il Dipartimento federale dell interno

Dettagli

RICERCA FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE

RICERCA FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE 36 AGRICOLTURA INFORMAZIONE TECNICA Studio per la caratterizzazione dei prodotti tradizionali regionali Il Castelmagno Giuseppe Zeppa, Manuela Giordano ç Università degli Studi di Torino - Di.Va.P.R.A.

Dettagli

E 954 (iv) SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA

E 954 (iv) SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come edulcorante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Prodotti alimentari Bevande analcoliche aromatizzate a base d acqua a ridotto Bevande

Dettagli

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA) Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro

Dettagli

E 452 (i) POLIFOSFATO DI SODIO

E 452 (i) POLIFOSFATO DI SODIO IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come agente schiumogeno, addensante, sale di fusione, stabilizzante, gelificante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a

Dettagli

Sezione Additivi E 951 ASPARTAME

Sezione Additivi E 951 ASPARTAME IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come edulcorante. L etichettatura dei prodotti alimentari e degli edulcoranti che contengono Aspartame devono riportare l avvertenza Contiene una

Dettagli

Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002

Dettagli

Ammine N R N R R R-NH 2. Gruppo funzionale: NH 2. Gruppo amminico. Ammine terziarie. Ammine primarie. Ammine secondarie

Ammine N R N R R R-NH 2. Gruppo funzionale: NH 2. Gruppo amminico. Ammine terziarie. Ammine primarie. Ammine secondarie Ammine Gruppo funzionale: N 2 Gruppo amminico -N 2 Ammine primarie N N Ammine terziarie Ammine secondarie Ammine Nomi comuni Le ammine semplici vengono generalmente designate con nomi comuni, accettati

Dettagli

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE 12.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 338/11 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2012 che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE IT L 129/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 14.5.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2013 che modifica e rettifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del

Dettagli

E 450 (i) DIFOSFATO DISODICO

E 450 (i) DIFOSFATO DISODICO IMPIEGO, MODALITÁ D USO Additivo alimentare utilizzato come addensante, sale di fusione, gelificante, agente lievitante, stabilizzante, Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a prodotti

Dettagli

Introduzione alla chimica organica. Daniele Dondi

Introduzione alla chimica organica. Daniele Dondi Introduzione alla chimica organica Daniele Dondi dondi@unipv.it Il carbonio nelle sue ibridazioni sp 3 sp 2 sp Il carbonio è un elemento fondamentale per la chimica organica. La stabilità del legame -

Dettagli

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE) Modifica del 26 novembre 2008 Il Dipartimento federale dell

Dettagli

Esercitazione n. 3 - Nomenclatura (II)

Esercitazione n. 3 - Nomenclatura (II) Esercitazione n. 3 - omenclatura (II) 1. iascuna delle seguenti strutture è monofunzionale. Indicare in ciascun caso il gruppo funzionale (aggiungendo 1, 2 o 3 quando appropriato), specificandone la desinenza

Dettagli

Tolleranze consentite per l indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Tolleranze consentite per l indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali Allegato 7 (art. 21) Tolleranze consentite per l indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali Parte A - Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti

Dettagli

ALCANI metano. etano. pentano. butano. propano. Idrocarburo: molecola contenente solo carbonio ed idrogeno

ALCANI metano. etano. pentano. butano. propano. Idrocarburo: molecola contenente solo carbonio ed idrogeno ALCANI Idrocarburo: molecola contenente solo carbonio ed idrogeno Idrocarburo saturo: molecola contenente solo legami semplici carbonio-carbonio Alcano: Idrocarburo saturo contenente solo catene aperte

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Modifica del 14 settembre 2015 L Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l articolo

Dettagli

RACCOLTA NORMATIVA Aggiornamento DICEMBRE 2013

RACCOLTA NORMATIVA Aggiornamento DICEMBRE 2013 PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO DI ADDITIVI, AROMI, ENZIMI ALIMENTARI RACCOLTA NORMATIVA Aggiornamento DICEMBRE 2013 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE L. 30.4.1962, n 283 e s.m.i. Disciplina igienica

Dettagli

Diagramma di flusso degli idrocarburi

Diagramma di flusso degli idrocarburi Glialcanisonoidrocarburi saturi. saturi (solo legami semplici) idrocarburi (solo e ) n 2n+2 Esano 6 14 Diagramma di flusso degli idrocarburi Idrocarburi Saturi Insaturi Alcani Aciclici iclici atena lineare

Dettagli

E 471 MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI

E 471 MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come emulsionante e coadiuvante. Può essere impiegato nella quantità quanto basta in tutti gli alimenti ad eccezione (se non diversamente specificato)

Dettagli

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 25 novembre 2013

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 25 novembre 2013 Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che

Dettagli

Etichettatura Biologica Breve vademecum

Etichettatura Biologica Breve vademecum Etichettatura Biologica Breve vademecum Generalità Leggere con attenzione l'etichetta di un prodotto consente di acquisire in breve tempo tutte le informazioni che ci interessano sul prodotto stesso, permettendoci

Dettagli

Verifiche dei Capitoli - Tomo C

Verifiche dei Capitoli - Tomo C Soluzioni Verifiche dei Capitoli - Tomo C Per ogni Capitolo sono presentate le soluzioni delle Verifiche, delle Autoverifiche, delle Competenze e dei quesiti proposti nelle schede di Laboratorio. VERIFICHE

Dettagli

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Reg. 1169/2011: informazioni obbligatorie

Dettagli

1. Per capire la chimica del gruppo carbonile bisogna ricordarsi che il legame C=O è polarizzato

1. Per capire la chimica del gruppo carbonile bisogna ricordarsi che il legame C=O è polarizzato 1. Per capire la chimica del gruppo carbonile bisogna ricordarsi che il legame C= è polarizzato elettrofili protoni, acidi di Lewis X Y X Y nucleofili Scrivere le formule di risonanza per acetaldeide,

Dettagli

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon) Modifica del 12 novembre 2008 Il Dipartimento federale dell'economia, ordina: I L allegato 1 dell ordinanza

Dettagli

PIANO NAZIONALE RIGUARDANTE IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI TAL QUALI E NEI PRODOTTI ALIMENTARI Maria Cesarina Abete

PIANO NAZIONALE RIGUARDANTE IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI TAL QUALI E NEI PRODOTTI ALIMENTARI Maria Cesarina Abete PIANO NAZIONALE RIGUARDANTE IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI TAL QUALI E NEI PRODOTTI ALIMENTARI 2015-2018 Maria Cesarina Abete LA SICUREZZA ALIMENTARE IN PIEMONTE: VECCHIE ISTITUZIONI

Dettagli

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali

Dettagli

DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE 18.1.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 13/59 DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2011 recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza

Dettagli

3. Indicare quale (o quali) delle seguenti coppie di formule strutturali rappresenta la stessa molecola:

3. Indicare quale (o quali) delle seguenti coppie di formule strutturali rappresenta la stessa molecola: . Indicare quale (o quali) delle seguenti coppie di formule strutturali rappresenta la stessa molecola: l a) NO b) l l l c) l l 4. Quali tra i seguenti scheletri di atomi di carbonio non rappresentano

Dettagli

3.3 - L elenco degli ingredienti

3.3 - L elenco degli ingredienti 3.3 - L elenco degli ingredienti Il Regolamento (art. 2, par. 2, lett. f) definisce l ingrediente come qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque

Dettagli

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare.

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare. Regolamento (CE) n. 2991/94 del 5 dicembre 1994. Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare. (pubbl. in Gazz. Uff. delle Comunità Europee

Dettagli

(GU L 16 del , pag. 3)

(GU L 16 del , pag. 3) 2009R0041 IT 10.02.2009 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.7.2006 COM(2006) 427 definitivo 2006/0147 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti

Dettagli

La microbiologia per i vini rosati

La microbiologia per i vini rosati La microbiologia per i vini rosati Angela Capece Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) Università degli Studi della Basilicata Uva Cultivar Condizioni colturali Stato sanitario

Dettagli

all ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

all ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE) Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Commento relativo all ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione animale, OLAlA)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione animale, OLAlA) Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE IT 5.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 144/19 REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012 che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento

Dettagli

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07 PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07 La presente guida si applica ai mangimi destinati ai bovini, agli equidi, agli ovini, caprini, suini e

Dettagli

RACCOLTA NORMATIVA AGGIORNATA

RACCOLTA NORMATIVA AGGIORNATA PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO DI ADDITIVI, AROMI, ENZIMI ALIMENTARI RACCOLTA NORMATIVA AGGIORNATA DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE L. 30.4.1962, n 283 e s.m.i. Disciplina igienica della produzione

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE 27.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 202/11 REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda le specifiche

Dettagli

E 959 NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE

E 959 NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come edulcorante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Prodotti alimentari Bevande analcoliche aromatizzate a base d acqua a ridotto contenuto

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Esercitazione n. 3 - Nomenclatura (II)

Esercitazione n. 3 - Nomenclatura (II) Esercitazione n. - omenclatura (II). iascuna delle seguenti strutture è monofunzionale. Indicare in ciascun caso il gruppo funzionale (aggiungendo, o quando appropriato), specificandone la desinenza caratteristica

Dettagli

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai

Dettagli

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale Ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale (Ordinanza sui requisiti igienici, ORI) Modifica del 15

Dettagli

La chimica organica è la chimica dei composti contenenti carbonio

La chimica organica è la chimica dei composti contenenti carbonio Chimica Organica Definizione La chimica organica è la chimica dei composti contenenti carbonio I carbonati, il biossido di carbonio e i cianuri metallici sono un eccezione in quanto vengono classificati

Dettagli

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale

Dettagli

Catalogo e Registro delle materie prime

Catalogo e Registro delle materie prime Modena 28 settembre 2011 Catalogo e Registro delle materie prime Michele Fusillo Area Tecnica - Assalzoo Regolamento CE n. 767/2009 Art. 24, comma 1: il Catalogo e il Registro facilitano: Transazioni commerciali

Dettagli

Corso di formazione sugli Additivi Alimentari 23 Gennaio 2013 I Edizione 24 Gennaio 2013 II Edizione Benevento

Corso di formazione sugli Additivi Alimentari 23 Gennaio 2013 I Edizione 24 Gennaio 2013 II Edizione Benevento Corso di formazione sugli Additivi Alimentari 23 Gennaio 2013 I Edizione 24 Gennaio 2013 II Edizione Benevento Gli strumenti per la valutazione di idoneità delle industri adibite all impiego/produzione

Dettagli

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze: DECRETO 8 maggio 2001, n.229 Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. IL MINISTRO DELLA

Dettagli

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l aceto

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l aceto Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l aceto 817.022.103 del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2015) 6507 final - Annexes 1 to 5.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2015) 6507 final - Annexes 1 to 5. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2015 (OR. en) 12428/15 ADD 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 25 settembre 2015 Destinatario: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi AYET

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA) Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro

Dettagli

Introduzione alla chimica organica. Daniele Dondi

Introduzione alla chimica organica. Daniele Dondi Introduzione alla chimica organica Daniele Dondi dondi@unipv.it 1 enni sulla nascita della chimica organica Analisi elementari tramite combustione WÖLER (metà 1800) sintetizza l urea KLBE sintetizza l

Dettagli

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre

Dettagli