Anno 2012 N.RF243. La Nuova Redazione Fiscale LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI NATALIZI

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1 Anno 2012 N.RF243 ODCEC VASTO OGGETTO La Nuova Redazione Fiscale LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI NATALIZI Pag. 1 / 11 RIFERIMENTI ART. 2 DPR 633/72; ART.108 TUIR; CM 34/2009 CIRCOLARE DEL 05/12/2012 Sintesi: come di consueto, si riepilogano le disposizioni normative relative al trattamento fiscale degli omaggi a clienti e/o dipendenti. Come noto, il trattamento degli omaggi natalizi è differenziato in relazione: A) al soggetto beneficiario (cliente/fornitore o dipendente) B) al bene ceduto gratuitamente a seconda che lo stesso siano o meno oggetto dell attività esercitata INERENZA DEL COSTO PER OMAGGI: si noti che la cessione gratuita del bene/servizio: in generale non configura destinazione a finalità estranea all attività in quanto collegato, (ancorché indirettamente) alla produzione dei ricavi (e ciò anche se l omaggio è destinato non direttamente al cliente/fornitore, ma ad un suo amministratore, dipendente, ecc.); la sua cessione: ai fini Iva: potrà essere soggetta ad Iva (art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72) ai fini redditi: non configura mai un componente positivo di reddito caso diverso, ovviamente, è quello dell omaggio: a familiari dell imprenditore (costo non inerente) all amministratore della stessa società (trattato alla stregua degli omaggi ai dipendenti). REGALIE ECCESSIVE : il DM 19/11/2008 dispone che il costo sia ragionevole in funzione dell obiettivo di generare futuri ricavi/compensi: un omaggio del valore di ad un piccolo fornitore sarà considerato non inerente. OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI 1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ A) ACQUISTO DI BENI Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente (cd omaggi ), la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario degli stessi. La detraibilità dell Iva relativa all acquisto dei beni dati in omaggio (art. 19bis1 lett. h) Dpr 633/72) si differenzia come segue: Beni di costo unitario <.25,82 Beni di costo unitario >.25,82 DETRAIBILE INDETRAIBILE

2 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 2 / 11 COSTO UNITARIO E CONFEZIONI: premesso che per costo va assunto l imponibile addebitato in fattura, l Agenzia ha chiarito che (CM 34/2009): ove l omaggio sia costituito da più beni in una confezione unica il costo va riferito alla totalità dei beni in esso. Nel caso la fattura sia riferita a beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, nella stessa occorre indicare distintamente, secondo l'aliquota applicabile (art. 21 c. 3 Dpr 633/72): - la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione - il corrispettivo e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile - l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile Esempio1 L impresa Alfa Srl omaggia un cestino natalizio ad un fornitore: se il costo complessivo del cesto supera. 25,82 (come presumibile): l Iva sull acquisto di tutti i componenti (beni commestibili o meno) è indetraibile in caso contrario: l Iva sull acquisto del cesto è detraibile. DOCUMENTI - DDT: all atto della consegna dell omaggio non è necessario rilasciare un documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.); per tale motivo è opportuno emettere un DDT (con causale omaggio ) o un documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e provare l inerenza del costo all attività il documento non risulta comunque di per sé obbligatorio (posto che non è finalizzato all'emissione di fattura differita e l'operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito). Destinatari indicati nei DDT: ove coincidenti, il verificatore sommerà i relativi valori per vedere se eccedono il limite di. 25,82. ALIMENTI E BEVANDE: il regime sopra evidenziato (v. CM 54/2002) vale anche se viene omaggiato un alimento o una bevanda. N.B.: in sostanza, prevale il regime Iva delle spese di rappresentanza (art. 19bis1 lett. h) rispetto alla indetraibilità specifica per gli alimenti e bevande (art. 19bis1 lett. g). Esempi: panettone che costa Iva: darà un imposta detraibile spumante che costa Iva: avrà l Iva indetraibile Se lo spumante è omaggiato assieme al panettone, anche l Iva su quest ultimo diviene indetraibile. REDDITI Ai fini reddituali i costi sostenuti per l acquisto degli omaggi sono ricompresi fra le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2, TUIR); in particolare: OMAGGI DI VALORE UNITARIO <.50 sono integralmente deducibili a prescindere dal rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza. Tali spese non concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell esercizio. Si rammenta che: l importo deve desumersi al lordo dell Iva eventualmente indetraibile se l omaggio è composto da più beni in un unica confezione, il valore di.50 deve essere riferito al valore complessivo della confezione e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di 3 diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato

3 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 3 / 11 OMAGGI DI VALORE UNITARIO >.50 come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro (CM 34/2009). Tuttavia, la deduzione è integrale se alla stessa persona vengono regalati più beni di valore < a 50 euro, purché confezionati singolarmente. si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. ta: anche nel caso in cui l'omaggio abbia per oggetto dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, si ritiene che la valorizzazione debba avvenire al costo di produzione o di acquisto (non rilevando, quindi, il normale prezzo di vendita degli stessi) DEDUCIBILITÀ DEGLI OMAGGI RIENTRANTI NELL ATTIVITÀ DI IMPRESA Beni per importo unitario < 50,00 Beni per importo unitario > 50,00 Costo totalmente deducibile Valgono le regole di deducibilità delle spese di rappresentanza Esempio2 Azienda a fine 2012 omaggia i clienti con: 10 bottiglie di vino acquistate cadauna per Iva 1 bottiglia di champagne acquistata per Iva. ad un cliente particolare Ai fini: a) Iva: l azienda detrae l Iva sulle bottiglie di vino in quanto di costo < ; rimane indetraibile l Iva sulla bottiglia di champagne. b) Redditi: il costo del vino è interamente deducibile (in quanto <. 50): n. 10 x. 20 =. 200 bottiglia di champagne: si supponga che l azienda riporti in bilancio nel 2012 un totale ricavi di e altre spese di rappresentanza di ; in Unico 2013 calcolerà: - costo da cumulare per il limite: n. 1 x Iva (indetraibile) = spese di rappresentanza da verificare: = % Ricavi Deducibile 1,30% pertanto renderà indeducibile una quota pari a. 221 ( ). IRAP Il trattamento delle spese sostenute per gli omaggi è differenziato in relazione alla modalità di determinazione della base imponibile: METODO DA BILANCIO (art. 5, DLgs 446/97) METODO FISCALE (art. 5 bis, DLgs 446/97) rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto risultano interamente deducibili ai fini IRAP non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 4 / 11 PROFESSIONISTI: il costo degli omaggi ai fini: A) dei redditi: è deducibile nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta, a prescindere dal valore unitario Inapplicabilità del limite di. 50: la deducibilità del costo in presenza di valore unitario degli omaggi. 50,00 si applica alle solo imprese (non è contemplato nell art. 54 c. 5 Tuir). Esempio3 Si assumano i medesimi dati dell esempio precedente, riferiti tuttavia ad un professionista. Costo del vino: costo spumante altre spese di rappres.: Tot. Spese di rappres Deducibilità: importo deducibile: compensi x 1% = quota indeducibile: B) Irap: gli omaggi sono deducibili nella medesima quantificazione ai fini dei redditi ovvero nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta. B) CESSIONE GRATUITA Stante l espresso riferimento a beni non oggetto dell attività d impresa, ai fini Iva, la cessione gratuita risulta: IMPRESE non soggetta (art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72) PROFESSIONISTI soggetta ad Iva: per i beni di costo unitario <. 25,82 (con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc.) N.B.: l art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72 fa riferimento ai beni non oggetto dell attività dalla impresa (escludendo gli autonomi). Si ritiene possibile, tuttavia, optare per il mancato esercizio della detrazione ( a monte ) al fine di evitare l applicazione dell Iva alla cessione gratuita ( a valle ) non soggetta Iva: per i beni di costo unitario >. 25,82 DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE Posto che in generale la cessione gratuita è esclusa da Iva (salvo il caso dei professionisti che detraggono l Iva sugli omaggi <. 25,82) alla consegna del bene: fattura: non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale (fattura, scontrino/ricevuta, ecc.) documento di consegna: è opportuno emettere un documento di consegna (DDT o simile) con causale completa ( cessione gratuita beni non di propria produzione ) ai fini probatori (per vincere la presunzione di cessione/acquisto in nero per donante/ricevente e dare prova dell inerenza del costo di rappresentanza) in alternativa: è ammesso annotare sul libro degli omaggi i nominativi dei beneficiari e del valore normale dei beni.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 5 / 11 2) OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ Ai fini redditi, il DM 19/11/2008 non differenzia i beni oggetto/non oggetto dell attività d impresa: sono considerate di rappresentanza le spese sostenute per entrambi i beni. Tale differenziazione, tuttavia, continua a rilevare ai fini : solo la cessione gratuita di un bene oggetto dell attività costituisce una cessione rilevante ai fini, se l imposta relativa all acquisto non è stata detratta (art. 2 c. 2 n. 4) Dpr 633/72). ta: l orientamento contenuto nella CM 188/98, in base al quale gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell attività dell impresa, non costituiscono spese di rappresentanza, viene superato dal DM 19/11/08 che ha fissato nuove modalità di individuazione delle spese di rappresentanza. Occorre procedere come segue: A) a prescindere che la spesa relativa all omaggio sia o meno di rappresentanza, si ritiene possibile che l impresa scelga di non detrarre l a credito in sede di acquisto: in tal caso la successiva cessione gratuita è esclusa da Iva B) ove non operi in tal senso: se la spesa relativa all omaggio è di rappresentanza: a credito: è detraibile solo per i beni di costo unitario < 25,82 cessione gratuita: rileva ai fini indipendentemente dal valore del bene; resta ferma l esclusione dall se per l omaggio non è stata detratta l Iva sull acquisto se la spesa relativa all omaggio non è di rappresentanza: a credito: è detraibile a prescindere dall importo cessione gratuita: rileva ai fini indipendentemente dal valore del bene; resta ferma la possibilità di rinunciare alla detrazione escludendo così dall la cessione gratuita. In presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini : BASE IMPONIBILE RLSA è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni (art. 13 Dpr 633/72) non è obbligatoria (art. 18 Dpr 633/72); l resta a carico del cedente e costituisce un costo indeducibile (art. 99 Tuir) DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE GRATUITA: si può, alternativamente: FATTURA Emettere fattura (anche differita se si emette il DDT) con indicazione dell : senza rinuncia alla rivalsa dell Iva: il cliente paga solo l Iva e se la porta in detrazione con rinuncia alla rivalsa dell Iva (non essendo obbligatoria la rivalsa dell Iva sugli omaggi): - il cliente: registra la fattura senza poter detrarre l Iva (non pagata) - il cedente: versa l Iva ordinariamente in liquidazione periodica (l Iva non addebitata diviene costo indeducibile ex art. 99 c. 1 Tuir)

6 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 6 / 11 AUTOFATTURA PER OMAGGIO REGISTRO DEGLI OMAGGI Emettere autofattura in 1 sola copia da annotare sul solo registro delle vendite (darà un Iva a debito con applicazione dell aliquota propria dei beni). Può essere: - singola: per ciascuna cessione gratuita - globale : per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese (in tal caso con obbligo del DDT, essendo differita ) Annotare giornalmente le cessioni gratuite direttamente nel registro degli omaggi (senza emettere alcuna fattura CM 32/1973), con separata indicazione di imponibile ed Iva. DDT: è obbligatorio solo se si emette fattura/autofattura differita ; è tuttavia sempre consigliato per dare la prova dell inerenza del costo. REDDITI Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell attività dell impresa. IRAP Ai fini IRAP, per l acquisto degli omaggio valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell attività. Tali costi risultano: deducibili per i soggetti che applicano il cd metodo di bilancio indeducibili per i soggetti che applicano il cd metodo fiscale OMAGGI A DIPENDENTI 1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ Acquisto di beni: Iva sempre indetraibile per mancanza di inerenza ta: tali omaggi, a prescindere dal costo, non sono considerati inerenti, né per l impresa né per il professionista (RM del 16/10/1990) Cessione gratuita: la successiva cessione è esclusa da. REDDITI Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l acquisto di omaggi ai dipendenti è deducibile dal reddito d impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro (art. 95 co. 1, TUIR); in particolare, le spese sostenute: in denaro in natura (omaggi) a titolo di liberalità a favore dei lavoratori costituiscono costi per prestazioni di lavoro deducibili nel limite dell art. 100 c. 1 Tuir (entro lo 0,5% del costo complessivo del lavoro) ta: analogo trattamento va riservato ai lavoratore autonomi

7 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 7 / 11 IMPONIBILITÀ PER IL DIPENDENTE: dal 2008 le erogazioni liberali ai dipendenti in occasione di festività (CM 59/2008): SE IN DENARO SE IN NATURA concorrono sempre (a prescindere dall ammontare) alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi da assoggettare a tassazione; non concorrono alla formazione del reddito se di importo complessivamente nell anno non superiore ad 258,23. Qualora venga superato detto limite, l erogazione concorre per l intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite). Pertanto, poiché in molte situazioni aziendali la franchigia dei fringe benefit è già in tutto o in parte occupata, l impresa dovrà verificare, dipendente per dipendente, l ammontare di tale franchigia ancora disponibile. Si rammenta che, per la verifica del superamento del limite di 258,23 vanno considerate anche le analoghe erogazioni corrisposte durante l anno. Esempio4 Azienda dona un cestino natalizio ai dipendenti del valore di Iva. L impresa: non detrae l Iva e deduce la spesa nel limite dello 0,5% del costo del lavoro I dipendenti: non sono tassati. IRAP Le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano tra i costi del personale e pertanto sono sempre indeducibili indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.). PROFESSIONISTI: i costi sostenuti per l acquisto di beni non oggetto dell attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP. 2) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ Acquisto di beni: trattandosi di beni prodotti o commercializzati dall impresa, il contribuente detrae ordinariamente l sui relativi acquisti, che non configurano spese di rappresentanza. Cessione gratuita: viene: - in generale assoggettata a (art. 2 c. 2 n. 4), con possibilità di non effettuare la rivalsa - in deroga, esclusa da Iva se si è scelto di non detrarre l Iva all acquisto REDDITI Anche in questo caso, il costo degli omaggi ai dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile. IRAP Analogamente alla disciplina prevista per i beni non rientranti nell attività dell impresa, anche in questo caso i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti rientrano nei costi del personale e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 8 / 11 CENA DI NATALE Spesso accade che l impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri. Al fine di determinare il trattamento e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è nell ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita. ta: al riguardo si rammenta che con la CM 34/09 l Agenzia ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell impresa. Pertanto, il costo della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza. Tuttavia l Agenzia non indica come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi: COSTO IRAP il costo è deducibile ai fini del reddito: nel limite del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5 dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1, TUIR) l è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell inerenza con l esercizio dell impresa il costo dell omaggio risulta: deducibile per i soggetti che applicano il cd metodo di bilancio indeducibile per coloro che determinano l IRAP con il cd metodo fiscale Nel caso in cui alla cena partecipino anche soggetti terzi all impresa (clienti, istituzioni, ecc.) la stessa rientra tra le spese di rappresentanza. Ne consegue, in tale eventualità che: l è indetraibile il costo (75% della spesa) è deducibile nel limite dell ammontare massimo deducibile nell anno.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 9 / 11 ASPETTI CONTABILI Esempio5 DEDUCIBILITÀ TOTALE DEGLI OMAGGI NATALIZI La Società Beta srl acquista n. 50 cesti natalizi, contenenti diversi prodotti alimentari, da cedere a titolo gratuito ai propri clienti in occasione delle prossime festività natalizie, il cui costo unitario è di 20 +, ossia 24,20 cadauno. L acquisto dei cesti natalizi sarà così registrata in contabilità generale: Diversi a Debiti v/fornitori 1.210,00 Omaggi di beni < ,00 Iva a credito 210,00 OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA SENZA RLSA DELL La Società Beta spa omaggia un proprio cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di 100,00 +. In contabilità generale si registra : Esempio6 Crediti v/clienti a diversi 121,00 Omaggi a clienti 100,00 Iva a debito 21,00 La chiusura del conto crediti verso clienti in contabilità generale: Diversi a Crediti v/clienti 121,00 Omaggi a clienti 100,00 Imposte indeducibili 21,00 OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA CON RLSA DELL La Società Zeta spa omaggia un proprio cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di In contabilità generale si registra : Crediti v/clienti a diversi 181,50 Esempio7 L incasso dell Iva sarà riportato in contabilità generale: Omaggi a clienti 150,00 Iva a debito 31,50 Banca a Crediti v/clienti 31,50 31,50 Poi si procede allo storno dell importo relativo all imponibile: Omaggi a clienti a Crediti v/clienti 150,00 150,00

10 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 10 / 11 FATTURA OBBLIGATORIA LA FATTURAZIONE Autofattura - omaggio di beni autoprodotti o beni >. 25,82 Società Gamma Srl... Verona 30/12/2012 P.I Spett. Società Gamma Srl... Fattura N. 196 P.I Autofattura globale mensile per omaggi (CM 32/ del 1973): Rif. Doc. di Trasporto n. 125/ Giacche %. 42 Importo totale. 242 Fattura con rivalsa Iva - omaggio di beni autoprodotti o beni >. 25,82 Società Gamma Srl... Verona 30/12/2012 P.I Spett. Società Beta S.r.l.... Fattura N. 196 P.I Rif. Doc. di Trasporto n. 125/ Giacche %. 42 Importo totale. 242 Omaggio. 200 Netto dovuto. 42 Fattura senza rivalsa Iva - omaggio di beni autoprodotti o beni >. 25,82 Società Gamma Srl... Verona 30/12/2012 P.I Spett. Società Beta S.r.l.... Fattura N. 196 P.I Rif. Doc. di Trasporto n. 125/ Giacche %. 42 Importo totale. 242 Omaggio. 242 Netto dovuto zero FATTURA NON OBBLIGATORIA Fattura per omaggio di beni <. 25,82 o per i quali non si è detratta l Iva (non autoprodotti) Società Gamma Srl... Verona 30/12/2012 P.I Spett. Società Beta S.r.l.... Fattura N. 196 P.I Rif. Doc. di Trasporto n. 125/ Giacche (Op. fuori campo Iva art. 2, c.2, n.4) Importo totale. 200 Omaggio. 200 Netto dovuto zero N.B.: in questo caso è possibile limitarsi ad accompagnare la merce col Documento di trasporto.

11 Redazione Fiscale Info Fisco 243/2012 Pag. 11 / 11 PRONTUARIO DEGLI OMAGGI Destinatario IRPEF/IRES IRAP Detraz. all acq. Cessione DEDUCIBILE DEDUCIBILE BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' IMPRESE CLIENTI DIPENDENTI CLIENTI DIPENDENTI CLIENTI DIPENDENTI CLIENTI DIPENDENTI Si, se costo unitario 25,82, se costo unitario > 25,82 (per mancanza di inerenza) Si, se costo unitario 25,82 Esclusa, se costo unitario > 25,82 Esclusa (per mancanza di inerenza) Si Limite: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi; al 100% se costo unitario 50 Si (nel limite del 0,5% costo del lavoro) PROFESSIONISTI Imp. (*) Limite dell'1% dei compensi percepiti (non rileva l'importo unitario) Si (senza limiti) BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' (IMPRESE) Imp. (*) Limite: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi; al 100% se costo unitario 50 Si (nel limite del 0,5% costo del lavoro) SERVIZI (PROFESSIONISTI E IMPRESE) Esclusa Imprese: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi Professionisti: 1% dei compensi Imprese: 0,5% del costo del lavoro Professionisti: senza limiti compensi SI, se base imponibile a "valori di bilancio" (indeducibile se a valori fiscali ) Si, nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta SI, se base imponibile a "valori di bilancio" (indeducibile se a valori fiscali ) (*) Possibile scegliere di non detrarre l'iva per rendere esclusa da Iva la cessione

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