LA BANCA NEL SISTEMA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI: ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA DI RECUPERO CREDITI

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1 LA BANCA NEL SISTEMA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI: ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA DI RECUPERO CREDITI Roma, 27 gennaio 2006 dott. Dino Crivellari, Amministratore Delegato e Direttore Generale UGC Banca

2 PREMESSE Il funzionamento della giustizia civile incide profondamente sulle scelte finanziarie, perché contribuisce a determinare la quota del credito effettivamente recuperabile in caso di insolvenza L Italia è un paese a bassa efficienza della procedura civile. Le procedure esecutive durano in media 5/6 anni, contro un anno nella maggior parte dei paesi europei (es. Inghilterra e Germania) Le procedure giudiziali e gli accordi stragiudiziali hanno assunto nella gestione del contenzioso bancario la stessa rilevanza come procedure di recupero crediti efficaci, alternative e/o complementari Le procedure stragiudiziali tuttavia mostrano un più elevato tasso di recupero; per i crediti garantiti i recuperi sono pari a quelli prodotti dalle procedure esecutive immobiliari ma in 1/3 del tempo di quest ultime In effetti il ricorso agli accordi stragiudiziali, in quasi la metà dei casi, è principalmente dettato dalla volontà di ridurre i tempi delle procedure giudiziali e contenere i costi 2

3 L. 80 del 2005 e gli effetti sull organizzazione delle banche L art. 499 cpc è la disposizione che determina le maggiori problematiche organizzative per il ceto bancario: Prima della novella legislativa Potevano intervenire nell esecuzione tutti i creditori privilegiati o chirografari con o senza titolo esecutivo; Questa disciplina dell intervento non creava particolari problemi organizzativi né significativi oneri di spesa e rappresentava un fattore di notevole vantaggio, consentendo a chiunque vantasse ragioni di credito di partecipare alla distribuzione del ricavato dell esecuzione Il debitore esecutato poteva sempre contestare in sede di distribuzione la sussistenza e l ammontare di uno o più crediti 3

4 L. 80 del 2005 e gli effetti sull organizzazione delle banche L art. 499 cpc è la disposizione che determina le maggiori problematiche organizzative per il ceto bancario: Novella ex l. 80/05 Conseguenze: Possono intervenire nell esecuzione i creditori che nei confronti del debitore vantano un credito fondato su titolo esecutivo ed i creditori che, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati o vantino un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o un diritto di pegno; Per la rilevante massa dei crediti chirografari derivanti dalle operazioni bancarie e per l escussione delle garanzie fideiussorie accessorie sarebbe stato necessario acquisire un titolo esecutivo con ripercussioni su: tempestività dell intervento possibilità di partecipare utilmente alla distribuzione del ricavato di lievitazione delle spese Al punto da non rendere più conveniente la tutela giudiziale nel caso di crediti di lieve entità. 4

5 Il legislatore interviene per mitigare gli effetti della norma, ex l.80/05, sull organizzazione bancaria La L. 263/2005 apporta ulteriori modifiche all 499 cpc : Nel processo di esecuzione possono ora intervenire, oltre ai creditori muniti di titolo esecutivo ed i creditori sequestratari, o in forza di un diritto di pegno o di prelazione, anche i creditori di somme di denaro risultati dalle scritture contabili Pertanto le banche, ai fini di formulare legittimamente l intervento, dovranno, laddove non dispongano di un titolo esecutivo, organizzarsi per acquisire estratti autentici notarili delle scritture contabili dalle quali risultino i crediti in default. Il creditore privo di titolo esecutivo che intervenga nell esecuzione avrà l obbligo di notificare, entro 10 giorni dal deposito, al debitore copia del ricorso e dell estratto delle scritture contabili 5

6 Il 5 comma dell art. 499 cpc esaspera il principio generale del favor debitoris: L obbligo di notificazione, a carico del creditore privo di titolo esecutivo, è prodromico all esercizio, da parte del debitore, di una facoltà che viene riservata dal legislatore a quest ultimo; Il giudice dell esecuzione, con l ordinanza che dispone la vendita, fissa un udienza per la comparazione avanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo. All udienza il debitore potrà o meno comparire: Ove compaia: dovrà dichiarare quali crediti intenda riconoscere in tutto o in parte, indicandone la misura; solo i creditori i cui crediti siano stati riconosciuti parteciperanno alla distribuzione del ricavato dalla vendita nella misura indicata dal debitore 6 Nel caso di mancata comparizione: tutti i crediti per i quali ha avuto luogo l intervento nell esecuzione sine titulo si intenderanno riconosciuti

7 Quale la sorte per i crediti non riconosciuti? Il legislatore ha previsto che i creditori i cui crediti non sono stati, in tutto o in parte, riconosciuti dal debitore, hanno diritto all accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, a fronte di un duplice onere: di farne richiesta A ciò si aggiunga che: di dimostrare di aver proposto, nel termine di 30 giorni dall udienza di comparizione, l azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo L accantonamento delle somme venga disposto dal giudice per tutto il tempo necessario affinchè i creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un tempo non superiore a 3 anni. Decorso il termine, il giudice dispone la convocazione avanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, eccettuati quelli integralmente soddisfatti, e di quelli che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo, e procede alla distribuzione della somma accantonata 7

8 Quanto all eventuale somma residua? Il residuo della somma accantonata eventualmente risultante dal soddisfacimento dei creditori che si siano muniti di titolo esecutivo, o che dovesse rimanere una volta decorso il termine per munirsi del titolo, verrà retrocessa al debitore!!!! La norma accentua ingiustificatamente il principio del favor debitoris in quanto costringe il creditore, che non sia riuscito nei termini a munirsi di titolo esecutivo, a differire ulteriormente la possibilità di soddisfazione e precludersi ogni possibilità di soddisfazione futura Nella originaria formulazione la somma residua avrebbe consentito la sia pure parziale soddisfazione dei creditori non muniti di titolo esecutivo che ora invece viene interamente restituita al debitore. 8

9 Le valutazioni che la banca dovrà effettuare in sede di opportunità di un recupero giudiziale di crediti, in specie chirografari individuare i rapporti sprovvisti di titolo esecutivo e delle garanzie ad esso collegate; valutare le dimensione dei crediti per i quali si reputi opportuna la tutela giudsiziale; valutare le consistenze patrimoniali dei debitori principali e dei garanti e i relativi gravami; valutare l incidenza delle spese giudiziali; nei casi valutati opportuni, acquisire prontamente il titolo esecutivo Nel processo valutativo comunque assumerà peso preponderante l atteggiamento del debitore in ordine al riconoscimento dei crediti, assolutamente aleatorio e incontrollabile (si pensi ai rapporti di conto corrente e all eccezione di anatocismo), e la necessità di acquisire il più celermente possibile ed in tempo utile un titolo esecutivo, pena l impossibilità di pervenire, in futuro, alla benchè minima soddisfazione del credito. 9

10 UNA PUNTUALIZZAZIONE La L. 80/05 (ex D.L. 35/05) ha comunque introdotto dei meccanismi che produrranno anche alcuni effetti positivi nell aumentare i recuperi e ridurre i tempi ma quanto ai costi la legge è ulteriormente perfettibile! 10

11 LA LEGGE 80 DEL 2005 : AUMENTO DEI RECUPERI Possibilità di acquisire informazioni dall anagrafe tributaria e da altre banche dati pubbliche (art. 492, VI comma, cpc) Pubblicità tramite internet (art. 490, II comma, cpc) Offerte di acquisto (art. 571 cpc) Pagamento del prezzo con erogazione di finanziamento (art. 585, III comma, cpc) 11

12 LA LEGGE 80 DEL 2005 : Nuovo titolo esecutivo: scrittura privata autenticata (art. 474 cpc) RIDUZIONE DEI TEMPI Nomina anticipata del CTU (art.569, I comma, cpc) In sede di distribuzione, in caso di controversia tra i creditori, il Giudice provvede con ordinanza (art. 512 cpc) 12

13 LA LEGGE 80 DEL 2005 : AUMENTO DEI COSTI Necessità del titolo esecutivo per intervenire o partecipare alla distribuzione del ricavato (art. 499 cpc) Tariffe legali Aumento costi per visure, bolli, imposte ipotecarie ed imposte di registro, contributo unificato (legge finanziaria 2005) 13

14 DAL 2003 AL 2005: LE SPESE PER IL RECUPERO DEL CREDITO SONO AUMENTATE DEL 30%! E NECESSARIO AUMENTARE I RECUPERI IN VIA STRAGIUDIZIALE PERCHE NON VI SONO PREVISIONI A BREVE DI RIDURRE LE TARIFFE DEI LEGALI E LE IMPOSTE 14

15 DA PARTE SUA UGC Banca STA MIGLIORANDO I PROPRI PROCESSI GESTIONALI SEGUENDO DIVERSE DIRETTRICI Ha informatizzato anche il processo esecutivo Valorizza e favorisce le attività stragiudiziali in alternativa, ed in molti casi parallelamente, alle procedure esecutive Ha standardizzato ed automatizzato i processi gestionali al fine di sgravare il gestore interno dagli adempimenti procedurali e così liberare intelligenze Ha introdotto numerosi ed efficaci sistemi di monitoraggio 15

16 HA INFORMATIZZATO IL PROCESSO ESECUTIVO ATTRAVERSO CONTINUE ED INNOVATIVE IMPLEMENTAZIONI NEL SUO SISTEMA INFORMATIVO OGNI SINGOLA FASE PROCESSUALE E RELATIVI COSTI E MAPPATA (WORK FLOW) IL LEGALE E GUIDATO NELLA COMPILAZIONE DELL ITER PROCESSUALE E NEI RELATIVI ADEMPIMENTI IL LEGALE E IN GRADO DI AGGIORNARE IN TEMPO REALE LA SITUAZIONE PROCESSUALE E, SE NON PROVVEDE, E ALLARMATO CON UN MESSAGGIO (WARNING) 16

17 CONSEGUENZE SIAMO IN GRADO DI : MONITORARE I COSTI TEMPO PER TEMPO CONTROLLARE I TEMPI AVERE NOTIZIE AGGIORNATE CERCARE ED INDIVIDUARE SOGGETTI INTERESSATI ALL ACQUISTO AMPLIARE IL MERCATO DI POSSIBILI ACQUIRENTI 17

18 SISTEMA INFORMATIVO: sede di continue e costanti interazioni tra mandanti, gestori e operatori esterni (consulenti e legali) PIU UTENTI IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE POSSONO VISUALIZZARE, CONSULTARE, ARRICCHIRE ED ESTRARRE DATI, ANCHE SULLA STESSA POSIZIONE SOCIETA E BANCHE CAPTIVE CLIENTI NON CAPTIVE GESTORI INTERNI CONSULENTI ESTERNI LEGALI ESTERNI DIREZIONE PERSONALE INTERNO BASE DATI 18

19 PARTICOLARE ATTENZIONE ALL INCIDENZA DELLE ATTIVITA DEI LEGALI ESTERNI INCIDENZA DELL ATTIVITA DEI LEGALI CONVENZIONATI RISPETTO ALLA GESTIONE LEGALE COMPLESSIVA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 47% 32% %Legali convenzionati % 70% 86% % pratiche ai Legali convenzionati 68% 77% 85% % Importo gestito dai Legali convenzionati Dati aggiornati al

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