Smarrimento del vaglia postale: le Poste devono restituire la somma versata ( Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza )
|
|
- Faustina Spinelli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Smarrimento del vaglia postale: le Poste devono restituire la somma versata ( Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza ) Le Poste Italiane S.p.A. sono responsabili in caso di smarrimento del vaglia postale e sono obbligate alla restituzione della somma versata dall'utente del servizio, mentre sono esenti da qualunque pretesa risarcitoria da parte di chi abbia ricevuto danni dal disservizio postale, ai sensi dell art.6 del D.P.R. n.156 del Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza del 26 maggio 2004, precisando che il vaglia postale costituisce un contratto intercorrente tra l utente dei servizi postali e la Spa Poste Italiane la quale, s impegna a recapitare presso il destinatario-beneficiario un documento che legittima il suo titolare beneficiario a richiedere il pagamento di una somma di danaro preventivamente depositata dal mittente presso l Ufficio Postale. Stante l'atipicità del contratto, la sua disciplina deve essere ricostruita secondo i principi di diritto comune, per quanto non concordato espressamente tra le parti. (Altalex, 17 luglio 2004) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n 907/02 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Restituzione somma. T R A S.N.C. ( ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in ( ) (NA) alla Via ( ) n.( ) presso lo studio degli avv.ti ( ) e ( ) che la rapp.tano e difendono giusta mandato a margine dell atto di citazione; ATTORE E S.p.A. POSTE ITALIANE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla P.zza Matteotti, c/o la Direzione Affari Legali della Società, rapp.ta e difesa dall avv. Anna ( ) giusta procura generale alle liti per Notar ( ) di Roma, Rep. n.26190, raccolta n.5391 del 13/2/2001; CONVENUTA CONCLUSIONI Per l attrice: dichiarare la responsabilità della Spa Poste Italiane nello smarrimento del vaglia postale n del 24/2/01 e condannare la medesima, in persona del legale rapp.te pro-tempore alla
2 restituzione della somma di 774,69, corrispondente alla somma inviata, oltre il rimborso di 465,87 per spese sostenute a causa del mancato recapito del vaglia, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari. Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.N.C. ( ), con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. POSTE ITALIANE il 27/11/02, conveniva innanzi a questo Giudice la predetta Società affinché - previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nello smarrimento del vaglia postale n di ( 774,69), spedito dall Ufficio Postale di Quarto (NA) in data 24/2/01 - fosse condannata la medesima al pagamento, in suo favore, della somma di 774,69 quale somma del vaglia, oltre la somma di 465,87 per spese sostenute a causa del mancato recapito del vaglia. Nell atto di citazione premetteva: 1) che, in data 24/2/01 inviava, tramite vaglia postale, la somma di all avv. Alberto Maria ( ) del Foro di Torino, al fine di interrompere la procedura di ingiunzione nei suoi confronti; 2) che, detto vaglia non veniva mai recapitato al destinatario il quale, proseguiva nella procedura d ingiunzione notificando il precetto per la somma di ; 3) che, per evitare ulteriore aggravio di spese, pagava detta somma con assegno circolare; 4) che, vano è risultato il tentativo di ottenere dalla Spa Poste Italiane la restituzione della somma di cui al vaglia, effettuato con racc. a.r. n , ricevuta il 1 /8/01. Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. Poste Italiane che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare eccepiva che, a norma dell art. 96 del Dpr 29/3/73 n.156, l Amministrazione postale è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione o avaria della corrispondenza soggetta al recapito e, non è tenuta ad alcun risarcimento. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova delegata e deferito interrogatorio formale al legale rapp.te della Spa Poste Italiane. Sulle rassegnate conclusioni, all udienza del 18/2/04, la causa veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. Il Vaglia Postale rappresenta uno specifico contratto intercorrente tra l utente dei servizi postali e la Spa Poste Italiane la quale, s impegna a recapitare presso il destinatario-beneficiario un documento che legittima il suo titolare beneficiario a richiedere il pagamento di una somma di danaro preventivamente depositata dal mittente presso l Ufficio Postale. Il contratto di Vaglia postale, pur evocando la terminologia dei titoli di credito, è strutturato con la forma del vaglia cambiario ma, assolve ad una funzione più complessa, non assimilabile ad uno solo dei contratti tipici di diritto comune.
3 Pertanto, in quanto contratto atipico, la sua disciplina deve essere ricostruita secondo i principi di diritto comune, per quanto non concordato espressamente tra le parti. Per alcuni aspetti, il legislatore interviene espressamente nel disporre, con l art.6 del D.P.R. n.156 del 1973, che le Poste Italiane S.p.A. non incontrano alcuna responsabilità per i servizi postali di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. Tale norma, più volte sottoposta al vaglio di costituzionalità e di legittimità, resiste nel nostro ordinamento e garantisce, tuttora, le Poste Italiane S.p.A. da qualunque pretesa risarcitoria da parte di chi abbia ricevuto danni dal disservizio postale. Nel caso in esame, però l attore, benché denunci di avere subito danni dal mancato recapito del Vaglia Postale, non chiede il risarcimento per il pregiudizio patrimoniale subito a causa del mancato recapito del Vaglia all Avv. Alberto Maria ( ). Precisava, infatti, la Società attrice, che a causa del mancato recapito del Vaglia destinato al tempestivo pagamento di una sentenza, subiva le conseguente dell inizio di un azione esecutiva, mediante la notifica di un atto di precetto. La domanda formulata dall istante è, invece, diretta ad ottenere la restituzione della somma di danaro che la Società Gautieri S.n.c. ha depositato presso l Ufficio postale e che non è mai stata riscossa, a causa del mancato recapito al destinatario, Avv. A.M. ( ), del documento postale legittimante la riscossione. Allo stato, quindi, le Poste Italiane S.p.A. continuano a trattenere la somma versata dalla Gautieri S.n.c. di 774,69 che, non è stata smarrita, come potrebbe succedere per un pacco o una lettera, ma che è incontestatamente acquisita nel patrimonio economico della società. Atto presupposto ed obbligo del mittente, per l esecuzione del contratto complesso alla base del servizio di Vaglia Postale, è il deposito della somma di denaro che, in quanto bene fungibile, rientra nella disciplina del contratto di deposito irregolare i cui all art.1782 c.c.. Tale norma prevede che se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne l equivalente del tantumdem eiusdem generis et qualitatis. Il depositario è tenuto a ripetere la prestazione al beneficiario-destinatario secondo gli accordi intercorsi all atto del deposito con lo stipulante-mittente. L obbligo di restituzione della somma allo stipulante emerge anche dalla disciplina del contratto a favore di terzi, di cui all art e seg. c.c., alla quale struttura pure appare assimilabile, per alcuni aspetti, la funzione economico-sociale del Vaglia Postale. L ultimo comma dell art.1411 c.c. prevede, infatti, che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo. E evidente, infatti, che nel caso in cui l obbligazione del promittente non viene eseguita, questi non ha titolo per trattenere l oggetto dell obbligazione. Tale somma non è mai stata riscossa e, in quanto bene infungibile, non risulta né smarrito ne deteriorato. Appare, invece, evidente che tale somma sia nelle casse della Spa Poste Italiane, a seguito del suo inadempimento contrattuale e che la stessa ne stia beneficiando, poiché il danaro è normalmente un bene fruttifero, soprattutto se gestito da un imprenditore quale è la Spa Poste Italiane. La restituzione di tale somma al depositante, quindi, non ha alcun valore di riparazione o di risarcimento non chiesto dall istante, benché subito - ma solo di restituzione di quella somma di danaro, oggetto della prestazione contrattuale non eseguita.
4 Pertanto, la restituzione della somma di denaro depositata non viola la immunità da responsabilità di cui, ancora, per l art. 6 D.P.R. 156/73, le Poste Italiane sono beneficiarie, pur essendo quest ultima una società privata. Argomentare al contrario, invece, significherebbe giungere al paradosso di autorizzare la Spa Poste Italiane a trarre beneficio economico a seguito delle proprie inadempienze, acquistando tutto il denaro che ha omesso di recapitare, colposamente, ai destinatari o di restituire ai mittenti. Infine, è opportuno rilevare che l art.3 n.3 delle condizioni del servizio, riportate sul retro del Vaglia Postale, precisa che: in caso d i smarri mento, distruzione o sottrazione del Vaglia, la ri cevuta fa fede, fino a prova contraria della somma versata. Tale condizione, impone, ad probationem negotii, la prova documentale dell avvenuto deposito e della somma depositata. Detta clausola non ha altro significato se non quello di consentire allo stipulante di avere titolo per la restituzione della somma versata in caso di mancata esecuzione del contratto. Viceversa, se lo stipulante non potesse chiedere la restituzione della somma versata e non recapitata per lo smarrimento del Vaglia, non avrebbe senso imporgli un onere probatorio - addiruttura documentale dell avvenuto deposito. Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la Spa Poste Italiane, in persona del legale rapp.te protempore, va condannata alla restituzione, in favore dell istante, della somma di 774,69, di cui al vaglia 013 del 24/2/01, oltre al pagamento della somma di 51,60 quale risarcimento previsto dall art. 15 n.4 delle condizioni del servizio, riportate sul retro del vaglia postale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell attività processuale svolta, ivi comprese le spese sostenute per l espletamento della prova delegata. La sentenza è esecutiva ex lege P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla S.N.C. ( ) nei confronti della S.p.A. POSTE ITALIANE, in persona dei rispettivi legali rapp.ti protempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l effetto, condanna la S.p.A. POSTE ITALIANE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della S.N.C. ( ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, della somma di 826,29, oltre interessi dalla richiesta (1/8/01) fino al soddisfo; 2) condanna la suddetta convenuta alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi 1.400,00 di cui 500,00 per spese, 400,00 per diritti ed 500,00 per onorari, oltre 10% ex art. 15 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende; 3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore dei procuratori anticipatari; 4) sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in Pozzuoli e deposita in originale il giorno 26 maggio 2004.
5 ( da ) IL GIUDICE DI PACE (Avv. Italo BRUNO)
Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico. Svolgimento del processo
Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) del 15 giugno 2011 [risarcibilità del danno non patriminiale e sui limiti d Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico Svolgimento del processo (TIZIO), con atto di citazione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliGiudice di Pace. Pozzuoli. Sentenza 27 maggio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. L avv. Italo BRUNO,
Un po di chiarezza sull opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 27.05.2009 Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliGiudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a
DettagliCONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA ARBITRO nominato ai
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L utente del servizio postale che abbia subìto un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
Dettagliin fatto ed in diritto e non provata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ( ) Antonio e ( ) Giovanni Stefano, con atto di citazione ritualmente notificato al
GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI (NA) Descrizione RESPONSABILITA' DELLA P.A. PER UN SINISTRO CAUSATO DA UN CANE RANDAGIO, gentilmente inviata da Italo BRUNO Massima La responsabilità per un sinistro stradale
DettagliCOGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA
COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA Cognizione piena cognizione piena ed esauriente Processo ordinario (art. 163 cpc), lavoro (art. 409 cpc), locazione (art. 447-bis cpc), giudice pace (art. 311 cpc),
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,
DettagliIl Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d
N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
DettagliTRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta
DettagliGROUP PLC /03/ /2016 R.G.).
Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato
TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE (EX ART. 615 C.P.C E SS.) * per il ricorrente Sig., nato a, il, e residente a ( ) in via,, C.F., rappresentato e difeso, giusta
DettagliTRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE
TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Istante la Società rappresentante pro-tempore Sig... rappresentato e difeso dall Avv.... del Foro di Bari, C.F.... giusta mandato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA. Sezione S2. Giudice: Rovatti Alberto. promossa da:
Fallimento Revocatoria fallimentare Pagamenti e rimesse - Rimesse in conto corrente bancario Versamenti successive alla revoca dell apertura di credito Natura solutoria del debito verso la banca Determinazione
DettagliOmessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)
In tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO all unanimità
DettagliGiudice di Pace: opposizione avverso lettera di preavviso di fermo amministrativo
Giudice di Pace: opposizione avverso lettera di preavviso di fermo amministrativo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14 gennaio 2012 L avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A
Fermo amministrativo: comunicazione nulla se non indica l'autorità cui ricorrere Giudice di Pace di Pozzuoli 10.01.2005 n. 11893 L'atto con il quale il Concessionario per la riscossione comunica la prossima
DettagliSinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione
Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 1119 del 22 giugno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
Dettagliha pronunciato la presente
TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente
DettagliDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Servizio Sanitario Regionale Basilicata Azienda Sanitaria Locale di Potenza NUMERO 2016/00525 DEL 05/08/2016 Collegio Sindacale il 05/08/2016 OGGETTO Mediazione ex
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliCONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliGIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito
Il mancato rispetto degli accordi raggiunti a seguito dell esperimento di una procedura di conciliazione non giudiziale è fonte di responsabilità civile per il soggetto che si renda colpevole della condotta
DettagliINDICE. Prefazione...
INDICE Prefazione... XVII 1 Le condizioni di ammissibilita... 1 1.1 Natura del procedimento e contenuto della prova... 1 1.2 Credito liquido... 2 1.3 Credito liquido: maggior danno, interessi legali, rivalutazione...
DettagliCOMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà
COPIA COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale 82000670800 Piazza Libertà Deliberazione n 23 in data 18/06/2009 Pubblicata il Immediatamente eseguibile SI [ X ] NO [ ] VERBALE DI DELIBERAZIONE
DettagliAtto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32
TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza del Giudice di pace di Napoli avv.nicola Di Foggia del 14/01/2011 sull'improponibilità della domanda per mancato invio della messa in mora alla compagnia assicurativa del responsabile civile Autore:
DettagliI sottoscritti Avv.ti Giovanni Bonotto (BNTGNN54A19C957V) ed Emanuela. Bottega (BTfMNL68H44DSOSq del Foro di Treviso, procuratori e domiciliatari
ATTO D PRECETTO sottoscritti Avv.ti Giovanni Bonotto (BNTGNN54A19C957V) ed Emanuela Bottega (BTfMNL68H44DSOSq del Foro di Treviso, procuratori e domiciliatari nel loro studio in Treviso, Largo Porta Altinia
Dettagli-
[IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
DettagliGiudice di Pace: danno da vacanza rovinata
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Giudice di Pace: danno da vacanza rovinata 11 dicembre 2011 L avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di
DettagliREGOLAMENTO PER L ADESIONE
REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.157 DEL 16.12.1998 CRC PROT.99/000187 DEL 11.01.99 MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 25/02/2002 Pag. 2/9 INDICE
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017
Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione da SOLIMAN AHMED SHAABAN
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliATTO DI PRECETTO PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PRECETTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliSinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del giudice di pace ( Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004 )
Sinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del giudice di pace ( Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004 ) Risarcimento danni. Scontro tra treno ed auto. Legge 990/69 - Inapplicabilità.
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE così composto: dott. ENRICO BORRELLI dott. MICHELE SESSA dott. FILIPPO FAVALE Presidente Giudice est. Giudice ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER
TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F.
DettagliNon è dovuto il canone Telecom! Lo ha statuito il Giudice di Pace di Torre Annunziata. a cura di Luigi Vingiani
Non è dovuto il canone Telecom! Lo ha statuito il Giudice di Pace di Torre Annunziata. a cura di Luigi Vingiani Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria Si segnala all attenzione dei lettori una recente
DettagliSent 878/2005 Deciso il 04/03/2004 Deposito il 11/05/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano
Prove civili Prova documentale - Fallimento Ammissione al passivo Crediti previdenziali Riproduzione fotostatica Difetto di data certa - Disconoscimento ex art.2712 cc Tardività Preclusione Ammissione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 5361/06 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 261 del 21/02/2017 A seguito di Proposta N 98 del 21/02/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliTRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d Amministrazione nonché Legale Rappresentante Sig.... (C.f.:...), con sede legale
DettagliTribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliATTO DI TRANSAZIONE. - COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento con sede in Ledro (TN) via
ATTO DI TRANSAZIONE ***** Tra le parti, di seguito individuate: - COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento con sede in Ledro (TN) via Vittoria n.5, C.F. e P. Iva 02147150227, in persona del Vicesindaco pro
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
DettagliFallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.
Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro In persona del giudice dott. Flavio Baraschi, all udienza dell 29.3.2016 ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
DettagliSentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017
N. R.G. 2485/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 2485/2016 tra F. D. ATTORE/OPPONENTE e 1) CONDOMINIO O. M. - IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER
TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n
DettagliOmnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione
DettagliTRIBUNALE DI CASSINO
N. R.G. 974/2014 TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCittà di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ( 198 19/11/2013) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ART. 194 COMMA 1 LETT. A) PER CONDANNA SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO N.528/2012
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
Dettagli