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1 Semplicemente Protetto Family Polizza Vita Temporanea Caso Morte Capitale Costante e Polizza Assistenza Danni FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/ Data ultimo aggiornamento: 18/06/2014- GTC IT TL 01 FPIT V1 Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti: a) Nota Informativa; b) Condizioni Generali di Assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta (qualora il contratto sia concluso tramite posta) e contenente altresì tutte le informazioni di cui agli articoli 67-quater e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) sulla vendita a distanza di servizi assicurativi, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa NOTA INFORMATIVA La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La presente Polizza è sottoscritta da FAMILYPROTECT SOCIÉTÉ ANONYME (di seguito anche Compagnia d Assicurazione o Compagnia ), una società francese avente sede legale a 21 Avenue Matignon Parigi (Francia) e registrata nel Registro delle Imprese di Parigi (RCS) con numero FamilyProtect appartiene al Gruppo Axa. La Polizza di Assistenza è sottoscritta dalla Rappresentanza Generale per l Italia di INTER PARTNER ASSISTANCE SOCIÉTÉ ANONYME (di seguito anche l Assicuratore di Assistenza ), una società belga avente sede legale a Avenue Louise 166 bte Bruxelles (Belgio), registrata nel registro delle imprese RPM/BCE con numero I clienti possono rivolgersi agli Assicuratori ai seguenti contatti: FAMILYPROTECT Servizio Clienti, UFFICIO SAN GIULIANO MILANESE - Casella Postale San Giuliano Milanese (MI), telefono ; servizioclienti@familyprotect.it, INTER PARTNER ASSISTANCE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Via Bernardino Alimena Roma, tel direzione.italia@ip-assistance.com La Compagnia d'assicurazione è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Incidenti (1), Malattia (2) e Vita (20) mediante autorizzazione n 2011-C-27 del 29 giugno 2011 June 29th FamilyProtect S.A. opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è sottoposta alla vigilanza dell' Autorité de Contrôl Prudentiel et de régulation 61, rue Taitbout Parigi cedex 09 (Francia) ed è ivi registrata come Compagnia D'Assicurazione sotto il numero Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento. Il Contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Bernardino Alimena Roma, tel direzione.italia@ip-assistance.com. Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del n.250). Numero di iscrizione all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I Part. I.V.A Cod. Fisc Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles). L'Assicuratore non investe premi in attività che non sono permesse dalla legge italiana in materia di assicurazione sulla vita. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il capitale sociale di FamilyProtect S.A. è pari a Euro ,00. L'indice di solvibilità, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, relativo al ramo vita è pari a 200%. Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro ,00, e comprende il capitale sociale pari a Euro ,00 e le riserve patrimoniali pari a Euro ,00. L'indice di solvibilità dell'assicuratore di Assistenza, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, relativo all'intera gestione danni, è pari a %. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La Polizza può essere stipulata da persone aventi, al momento di sottoscrizione, almeno 18 anni e un massimo di 65 anni di età. AVVERTENZA: La copertura è garantita per il periodo di un anno, rinnovata tacitamente ad ogni data di rinnovo annuale del premio, salvo caso di risoluzione di una delle due parti ai sensi delle disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. La Polizza prevede i seguenti tipi di prestazioni: a) Prestazioni in caso di morte L'Assicuratore garantisce il rischio di morte a prescindere dalle cause, circostanze o luogo di decesso del Contraente. Per dettagli sulle prestazioni, si prega di consultare la Clausola PERSONE ASSICURABILI e la Clausola 9 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA delle Condizioni di Assicurazione. Si sottolinea che la presente è una Polizza di assicurazione sulla vita per il caso di morte: pertanto, se l'assicurato è ancora in vita al momento di risoluzione del Contratto, non sarà corrisposto alcun Indennizzo. Non sono previste franchigie, periodi di limitazione della copertura e/o la possibilità di sospendere la Polizza. AVVERTENZA: la Polizza prevede limitazioni e circostanze di esclusione della copertura. Si prega di consultare la Clausola 7.1 e la Clausola 11 delle Condizioni di Assicurazione. Inoltre si sottolinea che, salvo il caso che la risoluzione sia già avvenuta, la Polizza scadrà alla data di rinnovo annuale della Polizza successiva al 75esimo compleanno dell'assicurato. AVVERTENZA: l Assicuratore sottolinea le seguenti raccomandazioni e avvertenze, riportate nel modulo di proposta (ove presente): 1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; 2. prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui al n. 1, deve verificare l esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario; 3. anche nei casi non espressamente previsti dall impresa, l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, sostenendo personalmente tutti i relativi costi. b) Prestazioni di Assistenza Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il Contratto, destinato all assicurazione dei rischi relativi a sinistri che colpiscono l Assicurato, presenta una serie di garanzie elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si dovessero verificare, così come regolarmente esplicitate nelle condizioni di assicurazione. 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2 1. RIMPATRIO DELLA SALMA 2. ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE 3. ASSISTENZA PSICOLOGICA 4. ASSISTENZA BUROCRATICA DOPO LA MORTE DELL ASSICURATO 5. SICUREZZA DELL ABITAZIONE 6. ASSISTENZA AI MINORI AVVERTENZA: Le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati 3 - DECORRENZA E DURATA; 7.1 ESCLUSIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE; 7.2- PERSONE ASSICURABILI; 9 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA; 11 - ESCLUSIONI POLIZZA ASSISTENZA. AVVERTENZA: Il Contratto di assicurazione prevede l applicazione di massimali, meglio definiti nel Glossario e nella misura risultante nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. 4. Premi Il premio, fatta eccezione per la quota-parte destinata alle prestazioni di Assistenza, dove il premio non è stabilito in misura variabile, viene determinato sulla base delle garanzie offerte, alla loro durata ed ammontare, all'età, al sesso e allo stato di salute dell'assicurato. I premi sono calcolati annualmente al fine di assicurare un adeguato finanziamento della copertura assicurativa e comprendono i costi legati all'esistenza della Polizza. I premi sono suddivisi in rate mensili da versarsi per la durata della Polizza. I premi sono ricalcolati ad ogni anniversario di stipula della Polizza, sulla base dell'età dell'assicurato e della somma assicurata a quella data. Si prega di consultare la Clausola 5 - PREMI delle Condizioni di Assicurazioni per ulteriori dettagli. La presente Polizza non consente il riscatto dei premi versati. I premi vengono versati tramite addebito diretto su conto corrente bancario o carta di credito a seconda della modalità scelta dal Contraente. Non sono addebitati costi per il pagamento dei premi a rate. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1. Costi addebitati direttamente al Contraente Costi addebitati sul premio Costi per l'emissione della Polizza Altri costi gravanti sul premio (competenze di riscossione e gestione, costi di amministrazione, commissioni) Non previsti Costi annui variabili 55% sul premio 6. Sconti La presente Polizza non prevede sconti sui premi. Costi annui fissi Tassazione Il regime fiscale applicabile alla presente Polizza d'assicurazione sulla vita caso morte è il seguente: - Tassazione sui premi: i premi ricevuti dalla compagnia d'assicurazione sono esenti da tassazione; - Detraibilità: i contraenti possono detrarre dalla tassa sui redditi (IRPEF) il 19% dei premi versati alla compagnia d'assicurazione per le prestazioni Vita, nelle misure massime previste per legge; - Tassazione dell'importo versato: le somme di denaro versate dalla compagnia d'assicurazione in caso di morte dell'assicurato sono esenti dalla tassa sui redditi. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del Contratto La presente Polizza può essere sottoscritta mediante tre modalità di conclusione a distanza: - online; - per posta; - via telefono (telemarketing). La presente Polizza ha effetto immediatamente se viene sottoscritta online o tramite telefono e, negli altre casi, il giorno successivo alla ricezione del modulo di proposta compilato. Si prega di consultare la Clausola STIPULA DELLA POLIZZA e la Clausola 3 DECORRENZA E DURATA per ulteriori dettagli. 9. Risoluzione della Polizza per sospensione del pagamento dei premi Il Contraente ha il diritto di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. AVVERTENZA: ai sensi della Clausola 6 - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI delle Condizioni di Assicurazione, nel caso in cui FamilyProtect stabilisca che il premio o parte del premio non sia stato versato, invierà al Contraente una raccomandata ricordandogli le conseguenze del mancato pagamento. Il Contraente avrà quindi 40 giorni per regolarizzare il pagamento dei premi ancora dovuti. Se i premi continuano a rimanere non versati dopo questo periodo, gli Assicuratori possono risolvere il Contratto. 10. Riscatto e riduzione La presente Polizza, con riguardo alla copertura garantita da FamilyProtect, non dà diritto al riscatto dei premi versati. 11. Revoca della proposta Il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità né obbligo di motivazione, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti contrattuali. Il recesso ha effetto dal momento della comunicazione. Per fare questo, Lei può: - Scrivere una raccomandata con ricevuta di ritorno a FamilyProtect, FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI), nel seguente formato: Io, il/la sottoscritto/a (Sig./Sig.ra) (cognome, nome indirizzo) con la presente recedo dalla Polizza (numero di riferimento della Polizza) da me sottoscritta in data a (luogo di sottoscrizione). (Data e firma). Ogni somma versata sarà rimborsata entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione. 12. Diritto di recesso Ogni anno Il Contraente può recedere dal proprio Contratto mediante comunicazione a FamilyProtect almeno 60 giorni prima dell'anniversario della data in cui la garanzia è divenuta efficace o della data di rinnovo annuale del premio. Il Contratto può essere rivolto nelle modalità seguenti: - mediante raccomandata al seguente indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI). La Sua richiesta di risoluzione deve contenere il Suo cognome, nome, numero di Polizza, ed essere datata e sottoscritta; - tramite telefono, contattando il Servizio Clienti di FamilyProtect (i contatti figurano nelle Sue Condizioni Speciali di Contratto). Gli Assicuratori hanno il medesimo diritto di recedere dal Contratto alla data di rinnovo annuale. La disdetta dovrà essere comunicata al Contraente almeno 60 giorni prima dell anniversario della data in cui la garanzia è divenuta efficacia o della data di rinnovo annuale del premio. FamilyProtect rimborserà i premi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, col diritto di addebitare la parte dei premi relativa al periodo in cui le Polizze erano in vigore. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Per quanto attiene alla copertura garantita da FamilyProtect, i documenti che il Beneficiario o i Beneficiari devono presentare per il pagamento dell'indennizzo sono quelli indicati nella Clausola 7.3 -MODALITÀ DI DENUNCIA POLIZZA VITA delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: come disposto dall'articolo 2952 del Codice Civile, ogni azione connessa alle prestazioni Vita offerte da FamilyProtect è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni a partire dall'evento da cui ne scaturisce il diritto, mentre ogni azione connessa alle prestazioni di Assistenza offerte da Inter Partner Assistance è soggetta al termine di prescrizione di 2 anni. 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3 Per quanto attiene alle prestazioni Vita offerte da FamilyProtect, il mancato rispetto del predetto termine, ai sensi della Legge n. 266/2005 in materia di rapporti dormienti determinerà la devoluzione della somma al fondo per le vittime di frodi finanziari. La prescrizione decorrerà solo: - Nel caso di reticenze, omissioni o dichiarazioni false e fuorvianti legate al livello di rischio, dal giorno in cui l'assicuratore ne acquista consapevolezza. - Nel caso di Sinistro, dal giorno in cui le parti interessate ne acquistano consapevolezza, se dimostrano che fino a quel momento non ne avevano conoscenza. 14. Legge applicabile al Contratto La legge applicabile è la legge italiana 15. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto e ogni altro documento ad esso allegato, nonché le comunicazioni durante la vigenza della Polizza, sono redatti in Italiano a meno che le Parti non si accordino su una lingua diversa. 16. Reclami Nel caso di una perdurante differenza d'opinione, La preghiamo di inviare i dettagli del Suo reclamo al nostro Servizio Clienti ai seguenti indirizzi: Polizza Vita Servizio Clienti FamilyProtect Casella Postale San Giuliano Milanese MI, servizioclienti@familyprotect.it. Polizza Assistenza Servizio Clienti Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia, Via Bernardino Alimena Roma, numero fax , servizio.clienti@ip-assistance.com. Gli Assicuratori ai sensi del Regolamento IVASS 24, avranno 45 giorni per rispondere al reclamo a partire dalla data in cui questo è ricevuto. Se non viene fornita una risposta soddisfacente da parte degli Assicuratori entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, sarà possibile sottoporre un reclamo ufficiale all'ivass, (Servizio Tutela degli Utenti, 21 Via del Quirinale, Rome - fax or ), allegando la medesima documentazione come già inviata. I reclami che non derivano da relazioni contrattuali o dalla gestione del Sinistro ma riguardano una violazione da parte dell'assicuratore, un broker o un perito ovvero violazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, dei relativi Regolamenti attuativi o le disposizioni sulla vendita a distanza dei prodotti assicurativi potranno essere indirizzati direttamente all'ivass. E' altresì possibile inviare un reclamo (o all'ivass o direttamente alla corrispondente autorità di vigilanza fuori dall'italia) attivando la procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. Nel caso di controversie relative a perdite, danni o infortuni o assegnazione di responsabilità che richiedono un apprezzamento dei fatti, si ricorda al Contraente che tali controversie rimangono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dell Autorità Giudiziaria, o, se previsto dalla legge, a sistemi di mediazione. Nessuna delle suesposte disposizioni limitano la possibilità di attivare procedimenti ordinari dinnanzi all Autorità Giudiziaria. 17. Conflitti di interesse FamilyProtect S.A, è controllata e partecipata al 100% da AXA S.A. Inter Partner Assistance S.A. è una società al 100% AXA Assistance. Il prodotto è distribuito da FamilyProtect. In qualsiasi circostanza, le imprese operano in modo da non recare pregiudizio al Contraente e da ottenere il miglior risultato possibile per lo stesso. 18. Richiesta di restituzione della copia firmata e informativa su trasmissione documenti In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 34, si fornisce informazione al Contraente/Assicurato relativa alla richiesta di sottoscrizione e ritrasmissione su supporto durevole di una copia firmata del Certificato di Polizza, fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato secondo i tempi e le modalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione Inoltre, si forniscono al Contraente/Assicurato le seguenti informazioni relative alla trasmissione dei documenti: a. Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale, contrattuale e altra documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b. il Contraente ha diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della suddetta documentazione su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; c. il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni. FamilyProtect S.A. and Inter Partner Assistance S.A. sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale di FamilyProtect Generalità e firma autografa Mark HOWES Data ultimo aggiornamento: 18/06/2014 Il rappresentante legale di Inter Partner Assistance - Rappresentanza Generale per l Italia Generalità e firma autografa Stéphane Coulot FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY ED 18/06/2014 Pagina 3 di 9

4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NOTA ESPLICATIVA GTC IT TL 01 FPIT V1 (Il presente documento rispetta i requisiti del Codice Civile nonché del Codice delle Assicurazioni Private). La polizza Vita Temporanea caso Morte è sottoscritta da FamilyProtect (di seguito anche la Compagnia ), una compagnia d assicurazione disciplinata secondo il Codice delle Assicurazioni Francese, costituita nella forma di Société Anonyme (società a responsabilità limitata) con capitale sociale di Euro ,00, avente sede legale a Parigi (Francia) 21 Avenue Matignon e registrata nel Registre du Commerce et des Sociétés (Registro delle Imprese di Parigi) con numero La polizza di Assistenza è sottoscritta da INTER PARTNER ASSISTANCE Société Anonyme (società per azioni) (di seguito anche l Assicuratore di Assistenza ) di diritto Belga con capitale sociale di Euro ,00, avente sede legale a Bruxelles (Belgio), Avenue Louise 166 BP , registrata nel RMP/BCE (registro delle imprese) al numero e registrata come compagnia d assicurazione al numero La suddetta polizza Assistenza viene stipulata dalla Rappresentanza Generale per l Italia con sede in Via Bernardino Alimena Roma. Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del n.250). Numero di iscrizione all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I Part. I.V.A Cod. Fisc Definizione contrattuale della copertura fornita Il presente Contratto è una polizza assicurativa sulla vita temporanea caso morte ai sensi dell Art. 2, c. 1, del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) nonché una polizza assistenza danni ai sensi dell Art. 2, c. 3, n. 18 del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente Contratto consiste in una polizza assicurativa sulla vita temporanea che garantisce il pagamento, in 12 o 24 rate mensili, di un Indennizzo specificato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione ai Beneficiari indicati dal Contraente nel caso di morte dell Assicurato anteriormente alla data di rinnovo annuale del presente Contratto successivo al 75esimo compleanno dell Assicurato, a prescindere dalla data, luogo, causa o circostanze della morte; fornisce, inoltre, i servizi di assistenza di cui all Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione 2. Durata della copertura La copertura è garantita per il periodo di un anno, con rinnovo tacito ogni anno alla data di rinnovo, salvo risoluzione di una delle parti ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Procedura per il pagamento dei premi L ammontare dei premi è stabilito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione o nel più recente addendum al medesimo. I premi sono calcolati sulla base dell età dell Assicurato e della somma assicurata. I premi sono calcolati annualmente per garantire che questi finanzino con precisione la copertura assicurativa e tengono conto dei costi legati all esistenza del Contratto. Sono divisi in rate mensili da versarsi per la durata del Contratto. I premi sono pagati tramite addebito diretto su conto corrente bancario o tramite carta di credito. La quota-parte dei premi relativi alle prestazioni di Assistenza è determinata in misura fissa e non è soggetta ai parametri sopra indicati. 4. Limiti di tempo e procedura per il recesso dal contratto Il Contraente potrà recedere dal Contratto, senza penalità o obbligo di rendere conto delle motivazioni, entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali di Assicurazione. Il recesso avrà effetto il giorno in cui l Assicuratore ne avrà ricevuto relativa comunicazione. La comunicazione dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI). 5. Formalità in caso di Sinistro Il Sinistro deve essere comunicato all Assicuratore nel più breve tempo possibile. I seguenti documenti devono essere inviati all Assicuratore: POLIZZA VITA - certificato di morte emanato dal municipio del luogo di residenza del soggetto deceduto; - registrazione del decesso nel modello da noi predisposto, compilato e sottoscritto dal registrante; - fotocopia leggibile della carta d identità o del passaporto del Beneficiario o dei Beneficiari; - certificato medico indicante, tra gli altri aspetti, la causa della morte; - una disposizione scritta o altro atto testamentario in cui siano indicati i diritti dei Beneficiari nel caso in cui questi non siano stati designati per nome nel Contratto. In caso di Sinistro, chi agisce in vece dell Assicurato dovrà contattare FamilyProtect al seguente numero: Servizio Clienti FamilyProtect Casella Postale San Giuliano Milanese MI. Può anche contattare il nostro Servizio Clienti per telefono al numero o per a servizioclienti@familyprotect.it. POLIZZA ASSISTENZA In caso di Sinistro Assistenza, chi agisce in vece dell Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri: Linea Verde Linea Urbana Nel caso in cui sia impossibile telefonare, chi agisce in vece dell Assicurato dovrà inviare un fax al numero La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, chi agisce in vece dell Assicurato, dovrà qualificarsi come Assicurato Semplicemente Protetto Family e comunicare: - cognome e nome; - numero Polizza XXX; - prestazione richiesta; - indirizzo abitazione assicurata; - recapito temporaneo; - numero di telefono al quale essere contattato. La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 7 (sette) giorni successivi. L inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. L Assicuratore ha il diritto di richiedere qualsiasi altro documento che gli permetta di meglio comprendere le circostanze. 6. Legge applicabile al Contratto e tassazione Il Contratto è regolato dalla legge italiana. La Polizza è sottoposta al regime di tassazione applicato alle polizze vita e ramo danni (Assistenza). Le somme in seguito specificate sono rappresentative delle obbligazioni dell Assicuratore e pertanto non tengono conto di pagamenti di tasse eventualmente dovuti sulla base di leggi presenti o future. 7. Gestione delle controversie Come contattare il nostro Servizio Clienti: nel caso di una perdurante divergenza di opinione, si prega di inviare i dettagli del reclamo al Servizio Clienti ai seguenti indirizzi POLIZZA VITA Servizio Clienti FamilyProtect Casella Postale San Giuliano Milanese MI, servizioclienti@familyprotect.it. POLIZZA ASSISTENZA Servizio Clienti Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, Via Bernardino Alimena Roma, numero fax , servizio.clienti@ip-assistance.com. Gli Assicuratori ai sensi del Regolamento IVASS 24, avranno 45 giorni per rispondere al reclamo a partire dalla data in cui questo è ricevuto. I numeri per assistenza in caso di Sinistro sono i seguenti: chiamate dall Italia, Numero Verde ; per chiamate dall estero FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY ED 18/06/2014 Pagina 4 di 9

5 SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GTC IT TL 01 FPIT V1 INFORMAZIONI PRE CONTRATTUALI Il presente Contratto, regolato ai sensi dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private, è sottoscritto da FamilyProtect, compagnia d assicurazione sottoposta alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (Autorità di Vigilanza francese) 61, rue Taitbout Parigi Cedex 09 (Francia). Fermo restando che la polizza Assistenza è sottoscritta dalla Rappresentanza Generale per l Italia, Inter Partner Assistance SA, quale compagnia d assicurazione di diritto belga, è sottoposta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio, Boulevard de Berlaimont Bruxelles Belgio VAT BE RPM Brussels - FamilyProtect intrattiene relazioni contrattuali ai sensi del Codice delle Assicurazioni Francese, in particolare Art. L Inter Partner Assistance SA Rappresentanza Generale per l Italia applica le Legge Italiana e il Codice delle Assicurazioni Private italiano. - La legge che regola il presente contratto sarà il diritto italiano, in particolar modo il Codice delle Assicurazioni Private. - FamilyProtect, d accordo con il Contraente, si impegna ad utilizzare la lingua italiana per a durata del Contratto. DEFINIZIONI CHIAVE - Assicurato: la persona fisica designata come tale nelle Condizioni Speciali di Assicurazioni del Contratto, residente nel territorio italiano e di almeno anni 18 alla data in cui avviene il Sinistro e fino alla data di rinnovo annuale successiva al 75esimo compleanno dell Assicurato. L Assicurato deve avere più di 18 e meno di 66 anni alla data di sottoscrizione della Polizza. L Assicurato è anche il Contraente. - Assicuratore: FamilyProtect, compagnia d assicurazione regolata secondo il Codice delle Assicurazioni francese, costituita nella forma di Société Anonyme (società a responsabilità limitata) con capitale sociale di Euro 117,537,000, avente sede legale a Parigi (Francia) 21 Avenue Matignon e registrata nel Registre du Commerce et des Sociétés (Registro delle Imprese di Parigi) con numero Nel presente documento, il termine Noi si riferisce all Assicuratore. - Assicuratore di Assistenza: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, via Bernardino Alimena, Roma che offre le Prestazioni di Assistenza della presente Polizza. - Beneficiario: il soggetto che riceve il pagamento dell Indennizzo da parte dell Assicuratore nel caso di morte dell Assicurato. Beneficiario/i, salvo il caso di nomina per iscritto da parte dell Assicurato, saranno gli eredi legittimi come previsti dal Codice Civile, in particolare: il coniuge dell Assicurato; i suoi discendenti; ascendenti; collaterali ed altri parenti. - Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, Via B. Alimena, n Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. - Contraente: la persona fisica che sottoscrive il Contratto e si impegna al pagamento dei premi. Nel presente documento, il termine Lei si riferisce al Contraente. - Contratto o Polizza: la specifica polizza assicurativa a cui si riferiscono le presenti Condizioni Generali di Assicurazione. - Familiari: il coniuge o il convivente dell Assicurato o i parenti dell Assicurato fino al secondo grado. - Indennizzo: la somma assicurata pagata al Beneficiario in 12 o 24 rate mensili nel caso di morte dell Assicurato. - Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. - Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. - Residenza: il luogo, in Italia, dove l Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. - Sinistro Assistenza: l Assicuratore Assistenza si impegna ad assistere i Familiari dell Assicurato nel caso di morte di quest ultimo e ove l evento sia coperto dalla polizza Semplicemente Protetto Family. - Sinistro: la morte dell Assicurato. - Sottoscrizione online: il termine sottoscrizione online si riferisce alla situazione in cui la polizza viene sottoscritta interamente (Contratto firmato e pagato in via elettronica) attraverso il sito internet. Clausola 1 IL CONTRATTO Semplicemente Protetto Family è una polizza assicurativa sulla vita temporanea caso morte disciplinata dall Art. 2, paragrafo 1, del Codice delle Assicurazioni Private. La Polizza contiene altresì prestazioni di assistenza ai sensi dell Art. 2, c. 3, n. 18 del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente Contratto consiste di: Nota Esplicativa, Condizioni Generali di Assicurazione, relative Condizioni Speciali di Assicurazione e Certificato di Polizza. Il presente Contratto garantisce il pagamento di un Indennizzo ai Beneficiari designati dal Contraente o altrimenti identificati nel caso di morte dell Assicurato anteriormente alla data di rinnovo annuale del Contratto successiva al 75esimo compleanno dell Assicurato, a prescindere da data, luogo, causa o circostanze della morte e alle condizioni di cui alla Clausola 7; inoltre, garantisce anche i servizi di assistenza (sulla base di quanto previsto dalla Clausola 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). In accordo con il Contraente, FamilyProtect e l Assicuratore Assistenza si impegnano ad utilizzare la lingua italiana per la durata del Contratto. Clausola 2 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO Clausola 2.1 STIPULA DELLA POLIZZA Nell intraprendere relazioni precontrattuali con i Contraenti, FamilyProtect e l Assicuratore Assistenza rispettano le regole relative alla vendita a distanza delle polizze assicurative, con particolare riguardo al Regolamento IVASS n. 34. Il presente Contratto può essere stipulato secondo tre modalità di sottoscrizione a distanza, vale a dire online, per posta o vendita tramite telefono. Il Contraente acconsente che il Contratto abbia effetto prima della scadenza del termine per il recesso di cui alla Clausola 2.2., che decorre dalla data di ricezione dei documenti del Contratto. Le parti concordano espressamente che le disposizioni sottostanti relative alle prove regoleranno le loro relazioni. - Ogni operazione effettuata dal Contraente dopo l identificazione sarà considerata come proveniente dal Contraente medesimo. - Spuntare e confermare la casella Ho letto ed accettato le Condizioni Generali di Assicurazione insieme alla Nota Esplicativa, in particolare il paragrafo contenente la vendita a distanza e il periodo di recesso a cui ho diritto nonché la casella all interno della sezione firma, significa che Lei ha ricevuto ed accettato tutta l informativa precontrattuale e contrattuale che le abbiamo fornito. - Cliccare il pulsante e confermare Sì, voglio sottoscrivere la presente polizza dopo aver confermato le Condizioni Generali di Assicurazione come previsto nel precedente paragrafo, significa che Lei ha prestato il proprio consenso alla firma del Contratto. Nel caso di una controversia, le registrazioni del computer e del telefono, o la loro riproduzione in digitale o su carta, costituiranno prova della ricezione dell accettazione del Contraente delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Suddette registrazioni del computer e del telefono, o la loro riproduzione in formato digitale o cartaceo, potranno essere utilizzati in relazione ad ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale, e pertanto potranno costituire prova tra le parti. Clausola 2.2 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (RECESSO) Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto, senza penalità o obbligo di rendere conto delle motivazioni, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei documenti contrattuali. Il Suo recesso ha effetto dal momento della comunicazione. Per recedere dal Contratto, il Contraente può: - Scrivere una raccomandata con ricevuta di ritorno a FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI), scritta nel seguente formato: Io, il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra. (cognome, nome, indirizzo), con la presente recedo dalla mia polizza. (numero di riferimento del contratto) da me sottoscritta in data. a. (luogo della firma)..(data e firma). FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY ED 18/06/2014 Pagina 5 di 9

6 Clausola 2.3 DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Lei può designare uno o più Beneficiari nella Polizza. I Beneficiari possono anche essere designati tramite scrittura privata o atto pubblico. Salvo il caso di nomina per iscritto da parte dell Assicurato, Beneficiari saranno gli eredi legittimi come previsti dal Codice Civile, in particolare: il coniuge dell Assicurato; i suoi discendenti; ascendenti; collaterali e altri parenti. Ove Lei desiderasse modificare la designazione, potrà farlo in qualunque momento inviando una lettera sottoscritta e datata. Tale lettera andrà a costituire un addendum al Contratto. Nel caso in cui il Beneficiario sia designato per nome, Lei potrà aggiungere i recapiti di quest ultimo al Contratto; tali dati saranno usati da FamilyProtect in caso di morte. Il Beneficiario può accettare l Indennizzo previsto nel Contratto. Tale accettazione avviene attraverso un addendum allegato al Contratto firmato da FamilyProtect, da Lei e dal Beneficiario. Può anche essere effettuato attraverso atto pubblico o scrittura privata firmata da Lei e dal Beneficiario; tale accettazione avrà effetto nei confronti di FamilyProtect quando l accettazione viene comunicata per iscritto. Nel caso in cui il Beneficiario sia designato per nome, l accettazione potrà essere effettuata solo entro 30 giorni dal momento in cui il Beneficiario è stato informato della sottoscrizione della Polizza assicurativa. Si sottolinea al Contraente il fatto che la designazione del Beneficiario diviene irrevocabile nel caso di accettazione da parte del Beneficiario. Pertanto, una modifica del Beneficiario richiede il consenso del Beneficiario che abbia accettato. Clausola 2.4 PRESCRIZIONE L Art del Codice Civile trova applicazione nel presente Contratto. Ogni azione in connessione le prestazioni Vita offerte da FamilyProtect non potrà essere esperita una volta trascorsi 10 anni dall evento da cui ne è scaturito il diritto; le azioni in connessione con le prestazioni di Assistenza offerte da Inter Partner Assistance sono soggette al termine di prescrizione di 2 anni. Tuttavia, suddetto periodo decorrerà solo: 1. Nel caso di reticenze, omissioni, false dichiarazioni o dichiarazioni inesatte riguardanti il livello di rischio, dal giorno in cui l Assicuratore ne è venuto a conoscenza. 2. Nel caso di Sinistro, dal giorno in cui le parti interessate ne vengono a conoscenza, purché provino che fino a quel momento non ne erano a conoscenza. Nel caso in cui l azione dell Assicurato contro l Assicuratore sia dovuta all azione legale di un terzo, la prescrizione decorrerà solo dal giorno in cui il terzo abbia depositato un azione legale contro l Assicurato o sia stato risarcito da quest ultimo. La prescrizione sarà interrotta sulla base delle ordinarie cause di interruzione della prescrizioni, come ad esempio: - Riconoscimento da parte del debitore del diritto dell attore; - Atto di citazione, inclusi provvedimenti di urgenza; - Sottoposizioni comunicate in relazione ai procedimenti; - Misure esecutive; - Ingiunzione ufficiale di pagamento; - Sequestro e al momento della nomina di periti successivamente al Sinistro. L interruzione della prescrizione può anche derivare dall invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall Assicuratore all Assicurato relativa all azione per il pagamento del premio e dal Beneficiario all Assicuratore per il pagamento dell Indennizzo. Clausola 2.5 INFORMAZIONI GENERALI SUL REGIME DI TASSAZIONE (Soggetto a successive modifiche durante la vigenza del Contratto Presentazione delle principali disposizioni in materia tributaria, a scopo informativo generale. Il Contraente e i Beneficiari sono invitati a contattare il loro consulente fiscale di fiducia per determinare lo specifico regime di tassazione applicabile alle loro circostanze). Il regime fiscale applicabile alle assicurazioni sulla vita (che coprono il rischio di morte dell Assicurato) è il seguente: - Detraibilità: l Art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) permette ai contraenti di detrarre dall imposta sui redditi (IRPEF) il 19% del premio pagato alla Compagnia per le prestazioni Vita, fino al limite massimo di Euro 630; - Tassazione dell Indennizzo: l Indennizzo versato dalla Compagnia d assicurazione nel caso di morte dell Assicurato sono esenti dall imposta sui redditi ai sensi dell Art. 34 del D.R.R. 600/1973. Clausola 2.6 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato formano la base del Contratto e divengono certe ed incontestabili dopo che il Contratto acquista efficacia, salvo il disposto degli Artt e 1893 del Codice Civile. Si sottolinea al Contraente che, nonostante le ordinarie cause di invalidità e nel rispetto delle previsioni dei sopramenzionati articoli, la Polizza assicurativa diviene invalida nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze volontarie da parte dell Assicurato e tali dichiarazioni inesatte e reticenze modifichino la natura del rischio o ne comportino una valutazione ridotta da parte dell Assicuratore, anche nel caso in cui il rischio omesso o non correttamente rappresentato dal Contraente non abbia attinenza con il Sinistro. Clausola 2.7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Le informazioni raccolte da FamilyProtect durante il processo di stipula sono necessarie affinché la stipula da parte del Contraente sia elaborata, fatta eccezione per le informazioni definite come opzionali. I dati personali raccolti, incluse le informazioni mediche, saranno utilizzati da FamilyProtect per gli scopi di gestione e adempimento del Contratto, nonché per finalità commerciali. I dati personali raccolti da FamilyProtect potranno essere trasmessi a soci coinvolti nella sottoscrizione, gestione e adempimento del Contratto. Nel caso in cui suddetto trasferimento di dati personali siano fatti verso paesi fuori dall Area Economica Europea, tali trasferimenti sono fatti nel rispetto delle disposizioni legali e regolamentari applicabili. I Suoi dati personali potranno altresì essere trasmessi ai soggetti facenti parti del Gruppo AXA nonché altri partner commerciali contrattualmente vincolati. Lei potrà accedere ai Suoi dati, correggerli o opporsi al loro utilizzo sulla base di ragioni legittime, mediante invio di una richiesta insieme ad un documento di identità a: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI), dichiarando il Suo nome ed indirizzo, insieme al Suo numero riferimento cliente. Lei ha il diritto di opporsi a che i Suoi dati personali siano utilizzati per ragioni commerciali o che siano trasmessi a soggetti terzi. Garantiamo che i Suoi dati personali saranno utilizzati nel rispetto delle direttive sulla riservatezza in materia sanitaria e la protezione dei dati medici. Clausola 2.8 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legge applicabile al Contratto è la legge italiana. Clausola 2.9 COMUNICAZIONI / CONTROVERSIE Tutte le comunicazioni indirizzate all Assicuratore devono essere inviate al seguente recapito: - se per FamilyProtect, a FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI). Le condizioni contrattuali sono fissate sulla base delle Sue dichiarazioni. Inoltre, al fine di assicurare che la Polizza faccia corretto riferimento alle Sua situazione, ogni modifica di quest ultima (cambiamento di indirizzo, stato giuridico, etc.) dovrà essere a noi comunicato per iscritto non appena Lei avrà cognizione di tale cambiamento. L'indirizzo facente fede per le comunicazioni a Lei indirizzate sarà quello indicato nel Contratto o quello che ci sarà stato successivamente indicato. Come contattare il Servizio Clienti FamilyProtect: nel caso di una perdurante divergenza d'opinione, La preghiamo di inviare le Sue rimostranze dettagliate al nostro Servizio Clienti al seguente indirizzo: Servizio Clienti Casella Postale San Giuliano Milanese (MI). Potrà altresì contattare il nostro Servizio Clienti al numero o tramite E mail all'indirizzo servizioclienti@familyprotect.itmailto:. Le daremo conferma dell avvenuta ricezione del reclamo entro 20 giorni dalla ricezione e Le forniremo una risposta entro 45 giorni. I numeri per assistenza in caso di Sinistro sono i seguenti: chiamate dall Italia, Numero Verde ; per chiamate dall estero Ogni controversia sarà deferita alla giurisdizione esclusiva dell'autorità competente in cui l'assicurato o il Beneficiario sono residenti. Clausola 2.10 AUTORITA' DI VIGILANZA L'Assicuratore, in quanto compagnia d'assicurazione di diritto francese, è soggetta al controllo dell'autorità di Vigilanza Francese (ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation 61, rue Taitbout Parigi Cedex 09 Francia). Inter Partner Assistance SA, quale compagnia d assicurazione di diritto belga, è sottoposta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio, Boulevard de Berlaimont Bruxelles Belgio VAT BE RPM Brussels FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY ED 18/06/2014 Pagina 6 di 9

7 Clausola 3 DECORRENZA E DURATA La Polizza ha efficacia a partire dalla data specificata nelle Condizioni Speciali di Assicurazione. Ha effetto immediato se la polizza è sottoscritta online o per telefono e, in negli altri casi, il giorno successivo alla ricezione del modulo di sottoscrizione compilato. Ad ogni rinnovo annuale del premio, il Contratto sarà automaticamente rinnovato per il successivo periodo di un anno, salvo risoluzione del Contratto da parte del Contraente o dell'assicuratore. Se non precedentemente risolto, il Contratto terminerà alla data di rinnovo annuale successiva al 75esimo compleanno dell Assicurato. Clausola 4 RECESSO Il Contraente avrà la possibilità di recedere dal Contratto tramite comunicazione a FamilyProtect almeno 60 giorni prima dell'anniversario della data in cui la copertura ha acquisito efficacia, o della data di rinnovo annuale del premio. Il Contratto può essere risolto nei seguenti modalità: - raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI). La sua richiesta di risoluzione deve specificare il Suo cognome, nome, numero di polizza, nonché essere datata e sottoscritta; - per telefono, contattando il Servizio Clienti (gli estremi sono anche riportati nelle Sue Condizioni Speciali di Assicurazione). Gli Assicuratori godono del medesimo diritto di recesso dal contratto, tramite comunicazione scritta al Contraente almeno 60 giorni prima dell'anniversario della data in cui la copertura ha acquisito efficacia, o della data di rinnovo annuale del premio. Clausola 5 PREMI a) I premi sono ricalcolati di anno in anno per garantire che questi finanzino in maniera adeguata la copertura assicurativa e considerano i costi legati all'esistenza del Contratto. I premi sono divisi in rate mensili da pagarsi per la durata del Contratto. Il quantitativo del primo premio della presente Polizza è proporzionato alla somma assicurata scelta nonché all'età dell'assicurato al momento della stipula del Contratto. Il premio viene poi ricalcolato ad ogni anniversario del Contratto, sulla base dell'età dell'assicurato e della somma assicurata a tale data. Se la Polizza viene sottoscritta dopo il 25esimo giorno del mese, il premio sarà trattenuto insieme al successivo premio mensile. Il premio dovuto per la copertura d'assistenza è incluso nel premio totale riportato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione. b) FamilyProtect, anche per conto dell Assicuratore di Assistenza, dedurrà automaticamente, in conformità con il mandato di debito diretto SEPA, i premi mensili nelle date riportate nel documento di conferma dei termini del Contratto. Se il pagamento è fatto tramite carta di credito, l'assicuratore tratterrà automaticamente i premi mensili alle date riportate nel documento di conferma dei termini del Contratto usando i dati della banca specificati alla sottoscrizione. Clausola 6 MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI Nel caso in cui l'assicuratore rilevi che un premio o parte di un premio non sia stato versato, invierà al Contraente una lettera raccomandata ricordandogli le conseguenze del mancato pagamento. Di seguito, il Contraente potrà versare i premi ancora dovuti entro 40 giorni. Se dopo suddetto periodo il pagamento del premio rimane inevaso, l'assicuratore potrà risolvere il Contratto. Clausola 7 CONDIZIONI DI COPERTURA ED ESCLUSIONI Clausola 7.1 ESCLUSIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE Le Prestazioni coperte dagli Assicuratori non coprono i Sinistri derivanti dai seguenti eventi: - Decesso cagionato da suicidio verificatosi a meno di un anno dalla data di efficacia del Contratto, come definita dalla Clausola 3. Se l Indennizzo per decesso viene aumentato durante la vigenza del Contratto, il suicidio è altresì escluso, con riguardo ai premi aumentati, durante il primo anno successivo alla data di efficacia di tale aumento; - Decesso come conseguenza diretta o indiretta di una guerra tra Stati membri o di atti della stessa natura o della guerra civile; - Decesso come conseguenza diretta o indiretta atti di terrorismo o di tumulti e sommosse ossia proteste violente, tra cui le proteste non coordinate, da parte di un gruppo di persone che palesano un atmosfera di agitazione caratterizzata da disordini e atti illegali, che questo includa o meno attacchi agli organismi responsabili del mantenimento dell'ordine e ordine o vertenze di lavoro ossia ogni controversia collettiva di qualsiasi tipo che si pone nel contesto dei rapporti di lavoro a meno che il Beneficiario riesca a dimostrare che l'assicurato non ha ricoperto un ruolo attivo in tali eventi; - Decesso conseguente a un incidente automobilistico in cui sia coinvolto un veicolo guidato dall Assicurato nel caso in cui quest ultimo: - avesse una concentrazione di alcool nel sangue superiore a quella permessa dalla normativa vigente; - fosse sotto l influenza di droghe; - Omicidio ad opera del Beneficiario o dei Beneficiari; - Esercizio da parte del Contraente di sport in aria, inclusi skydiving, deltaplano, volo con velivoli ultraleggeri; - Esercizio agonistico di competizioni sportive; - Decesso risultante da esibizioni, numeri acrobatici o competizioni che richiedano l uso di veicoli a motore, rally o gare di motociclismo o di automobili; - Decesso risultante dall effetto diretto o indiretto di esplosioni, surriscaldamento o radiazioni derivanti dalla trasformazione di nuclei atomici. Clausola 7.2 PERSONE ASSICURABILI Il Contratto può essere sottoscritto solo da persone aventi età ricompresa tra 18 e 65 anni alla data della stipula. Il Contratto si basa sulle dichiarazioni fornite dall Assicurato. In ogni caso, al fine di procedere in maniera completa alla stipula, sarà richiesto all Assicurato di inviare una copia di un proprio documento di identità. La stipula ed ogni altra richiesta di aumento dell Indennizzo, relativa alle prestazioni offerte da FamilyProtect, è subordinata ad una dichiarazione di buona salute. I Beneficiari designati dal Contraente riceveranno il pagamento di un Indennizzo in 12 o 24 rate mensili nel caso di morte dell Assicurato anteriormente alla data di rinnovo annuale del presente Contratto successivo al 75esimo compleanno dell Assicurato, a prescindere da data, luogo, causa e circostanze del decesso. la somma e la durata delle rate mensili scelte dall Assicurato sono indicate nelle Condizioni Speciali di Polizza. Clausola 7.3 MODALITA DI DENUNCIA POLIZZA VITA Al momento del pagamento per il Sinistro, a semplice richiesta e subordinatamente alla ricezione dei documenti richiesti, il Beneficiario può modificare la durata del pagamento dell Indennizzo. Il Beneficiario potrà solo scegliere tra 12 o 24 rate. L Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ogni documento utile al fine di valutare la richiesta finalizzata al pagamento dell Indennizzo successiva alla registrazione del decesso. In dettaglio, i documenti seguenti devono essere sempre trasmessi al fine di ottenere il pagamento dell Indennizzo: - certificato di morte emanato dal municipio del luogo di residenza del soggetto deceduto; - registrazione del decesso nel modello da noi predisposto, compilato e sottoscritto dal registrante; - fotocopia leggibile della carta d identità o del passaporto del Beneficiario o dei Beneficiari; - certificato medico indicante, tra gli altri aspetti, la causa della morte; - una disposizione scritta o altro atto testamentario in cui siano indicati i diritti dei Beneficiari nel caso in cui questi non siano stati designati per nome nel Contratto. Suddetti documenti devono essere inviati al seguente indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI). NB: Ogni documento di natura medica potrà essere inviato all indirizzo dell Assicuratore in una busta contrassegnata come CONFIDENZIALE all attenzione del Dirigente Medico. L Assicurato autorizza il proprio medico ad inviare alla Compagnia d Assicurazione il certificato medico necessario per l adempimento del Contratto, inclusa la dichiarazione relativa alla causa di morte. FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY ED 18/06/2014 Pagina 7 di 9

8 L Assicurato di conseguenza esime tutti i medici che l abbiano curato, istituti ospedalieri, prestatori di assicurazione obbligatoria in caso di incidenti sul lavoro, e ogni altro soggetto dall obbligo di riservatezza medica. L Assicurato inoltre autorizza i propri successori legali ad accedere ai referti medici e li incarica di trasmettere al Dirigente Medico della compagnia assicurativa ogni informazione ritenuta necessaria per la gestione della loro richiesta. Clausola 8 MODIFICHE PREMIO E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle prestazioni offerte da FamilyProtect, in ogni momento, Lei può richiedere: - di aumentare o diminuire l Indennizzo specificato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione; - modificare la durata del pagamento dell Indennizzo indicato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione. Lei potrà solo scegliere tra 12 o 24 rate. La richiesta dovrà essere inviata su foglio firmato e sottoscritto al seguente indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI). Ogni ulteriore richiesta di aumento dell Indennizzo dovrà essere accompagnata da una nuova dichiarazione di buona salute, per la quale a richiesta è disponibile un modulo. Sarà emanata una clausola aggiuntiva al Contratto che specifica la data in cui il cambiamento ha avuto effetto e il premio sarà adattato. Ogni anno, il Contraente riceverà una dichiarazione relativa all ammontare dell Indennizzo. Clausola 9 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Estensione territoriale: ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nel Mondo intero. Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata. Clausola 9.1 RIMPATRIO DELLA SALMA Qualora il decesso dell Assicurato avvenga all estero o anche in Italia, purché a più di 50 chilometri dal luogo di residenza dell Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il rimpatrio della salma o delle ceneri fino al luogo di inumazione nel paese di residenza in Italia, tenendo a proprio carico : - I costi del trattamento della salma ; - I costi di posa della salma nel feretro; - I costi del feretro, fino a un massimo di 800 euro. - Le spese di trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di sepoltura o della cremazione. La scelta del fornitore incaricato del processo di rimpatrio è di esclusiva responsabilità dell Assicuratore di Assistenza. Le spese del funerale, della cerimonia, del corteo funebre, della sepoltura o della cremazione non sono coperti dall Assicuratore di Assistenza. Clausola 9.2 ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE L Assicuratore di Assistenza a seguito del rimpatrio della salma dell'assicurato in caso di decesso all'estero, su richiesta dei Familiari dell Assicurato, potrà occuparsi dell organizzazione del funerale. Resta inteso che tutti i costi connessi a tale organizzazione rimarranno a carico dei Familiari dell'assicurato. La scelta del fornitore incaricato dei preparativi per il funerale verrà concordata dall Assicuratore di Assistenza con i Familiari dell'assicurato. Clausola 9.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA L Assicuratore di Assistenza, su richiesta dei Familiari dell Assicurato, potrà mettere in contatto i Familiari con uno psicologo per un massimo di 3 sedute da tenersi presso lo studio del professionista. Superato tale limite, il costo di ogni ulteriore seduta resterà a carico dei Familiari dell Assicurato. Clausola 9.4 ASSISTENZA BUROCRATICA DOPO LA MORTE DELL ASSICURATO L Assicuratore di Assistenza provvederà, su richiesta dei Familiari dell Assicurato deceduto, a fornire loro informazioni circa i seguenti aspetti: - Identificazione delle formalità e delle procedure amministrative e burocratiche da seguire in seguito alla morte dell Assicurato. Si specifica che l Assicuratore di Assistenza è a disposizione dei Familiari dell Assicurato sino a 4 quesiti per evento. Inoltre, l Assicuratore di Assistenza potrà fornire ai Familiari dell'assicurato: - Un servizio di informazioni telefoniche, con consulenti specializzati, accessibile 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle ore 20:30, che forniranno informazioni riguardo le procedure amministrative da seguire in caso di decesso dell Assicurato; - Un assistente per una mezza giornata (massimo 4 ore) per aiutarli a svolgere le procedure più urgenti. I costi relativi all Assistente e al viaggio (entro un raggio di 50 km) sono coperti dall Assicuratore di Assistenza. Si specifica che l Assicuratore di Assistenza non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per il buon esito delle procedure e delle formalità effettuate per il tramite della stessa o di suoi fornitori. Clausola 9.5 SICUREZZA DELL ABITAZIONE L Assicuratore di Assistenza potrà organizzare e tenere a carico i costi di una guardia giurata per un massimo di 12 ore consecutive al fine di garantire la sicurezza della residenza dell Assicurato durante il funerale. Clausola 9.6 ASSISTENZA AI MINORI Qualora nessun familiare sia in grado di prendersi cura dei minori per i quali l Assicurato deceduto sarebbe stato normalmente responsabile, l Assicuratore di Assistenza provvederà ad inviare personale qualificato presso l abitazione dei minori in Italia durante tutta la durata del funerale, tenendo a carico i costi per un minimo di 2 ore consecutive e per un massimo di 12 ore. L Assicuratore di Assistenza verrà attivato su richiesta dei Familiari e non potrà essere ritenuta responsabile per gli eventi che possono verificarsi durante tale assistenza ai minori. Clausola 10 MODALITA DI DENUNCIA POLIZZA ASSISTENZA In caso di Sinistro Assistenza, chi agisce in vece dell Assicurato, dovrà contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri: Linea Verde Linea Urbana Nel caso in cui sia impossibile telefonare, chi agisce in vece dell Assicurato dovrà inviare un fax al numero La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, chi agisce in vece dell Assicurato, dovrà qualificarsi come Assicurato Semplicemente Protetto Family e comunicare: - cognome e nome; - numero Polizza XXX; - prestazione richiesta; - indirizzo abitazione assicurata; - recapito temporaneo; - numero di telefono al quale essere contattato. La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 7 (sette) giorni successivi. L inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Clausola 11 ESCLUSIONI DELLA POLIZZA ASSISTENZA Le seguenti sono le uniche esclusioni delle prestazioni di assistenza: - Decesso come conseguenza diretta o indiretta di una guerra tra Stati membri o di atti della stessa natura o della guerra civile; tuttavia, se le circostanze lo giustificano, questo rischio può essere oggetto di un accordo separato. Quando la morte dell Assicurato è il risultato di una guerra che è scoppiata durante la permanenza dell Assicurato all'estero, i benefici ed i servizi contemplati sono concessi se i Familiari possono dimostrare che l'assicurato non ha svolto alcun ruolo attivo nelle ostilità; - Eventuali prestazioni o servizi non richiesti al momento dei fatti, quelli rifiutati dai Familiari dell'assicurato, o organizzati senza il preventivo consenso dell Assicuratore di Assistenza, non comportano il diritto ad un rimborso o compensazione. Rimane l obbligo dei Familiari dell Assicurato di segnalare l evento all Assicuratore di Assistenza non appena si verifica. Il rimborso non viene concesso per prestazioni o servizi che non sono richieste al momento dell'evento e che non sono effettuate da o in accordo con l Assicuratore di Assistenza. Clausola 12 LIMITI ALLE OBBLIGAZIONI DELL ASSICURATORE DI ASSISTENZA L Assicuratore di Assistenza adempie alle proprie obbligazioni con la massima diligenza possibile, ma non può essere considerato obbligato in maniera assoluta. FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY ED 18/06/2014 Pagina 8 di 9

9 L Assicuratore di Assistenza non può cioè essere ritenuto responsabile per ritardi o impedimenti nella fornitura dei servizi previsti se ciò è dovuto a eventi naturali e/o forza maggiore, quali guerra civile o guerra in un paese estero, sommosse, scioperi, sequestri o misure coercitive da parte degli organismi responsabili del rispetto della legge. Clausola 13 SURROGAZIONE L Assicuratore di Assistenza è surrogato nei diritti e nelle azioni dell Assicurato nei confronti di terzi responsabili per l evento che ha determinato il suo intervento, nel limiti dei costi in cui questo incorre nell adempimento del presente accordo. Data ultimo aggiornamento: 18/06/2014 GLOSSARIO - Anniversario: ogni anniversario della Polizza, calcolato ogni 12 mesi a partire dalla data in cui la Polizza è divenuta efficace; - Assicurato: la persona fisica designata nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, residente in Italia ed avente almeno 18 anni alla data in cui avviene il Sinistro, fino alla data di rinnovo annuale della Polizza successiva al 75esimo compleanno dell Assicurato. L Assicurato deve avere più di 18 e meno di 66 anni alla data di sottoscrizione della Polizza. L Assicurato corrisponde al Contraente; - Assicuratore di Assistenza: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, via Bernardino Alimena, Roma che offre le Prestazioni di Assistenza della presente Polizza; - Assicuratore: FamilyProtect S.A. avente sede legale a 21 Avenue Matignon Parigi Francia, che offre i servizi di assicurazione vita nella presente Polizza; - Beneficiario: colui che è autorizzato a ricevere l Indennizzo pagato dall Assicuratore nel caso di morte dell Assicurato. Salvo il caso di nomina per iscritto da parte dell Assicurato, saranno considerati Beneficiari gli eredi legali dell Assicuratore come previsti dal Codice Civile, ossia al coniuge dell Assicurato, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti; - Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, Via B. Alimena, n Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza; - Certificato di Polizza: rappresenta la prova scritta del Contratto insieme alle Condizioni Generali di Assicurazione. Fornisce I dati del Contraente/Assicurato, gli specifici dettagli del Contratto, gli specifici termini e condizioni applicabili alle parti; - Condizioni Generali di Assicurazione: la parte del Fascicolo Informativo che prevede il contenuto dell assicurazione proposta, delle prestazioni, nonché i diritti e gli obblighi delle parti ai sensi della presente Polizza; - Conflitto di Interessi: ogni situazione che possa determinare una situazione di conflitto tra l interesse dell impresa e quello del Contraente; - Contraente: la persona che sottoscrive il contratto e si impegna a pagare I premi ed ha il diritto a ricevere le prestazioni previste dalla presente Polizza. Il Contraente corrisponde all Assicurato; - Contratto o Polizza: la presente Polizza assicurativa a cui si riferiscono le presenti Condizioni Generali di Assicurazione; - Costi: spese a carico del Contraente relative ai premi; - Data di Inizio: il momento a partire da quale la Polizza entra in vigore e la copertura diviene efficace attraverso il pagamento del premio; - Familiari: il coniuge o il convivente dell Assicurato o i parenti dell Assicurato fino al secondo grado; - Fascicolo Informativo: l insieme dei documenti contenenti informazioni precontrattuali e contrattuali come previsto dal Regolamento IVASS n. 35 e in particolar modo: a) Nota Informativa; b) Condizioni Generali di Assicurazione (incluse condizioni particolari, ove presenti); c) Glossario; d) Proposta di Polizza, se prevista; - Indennizzo: somma assicurata pagata al Beneficiario in 12 o 24 rate mensile nel caso di morte dell Assicurato; - Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; - IVASS: Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, è l Autorità italiana che vigila sull operato delle compagnie d assicurazione; - Margine di Solvibilità: rappresenta un valore di stabilità finanziaria dell Assicuratore e viene calcolato come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente; - Massimale: cifra economica massima indennizzabile in base al Contratto; - Paese di Residenza: Italia; - Parti: le Parti del presente Contratto sono il Contraente/Assicurato da un lato e gli Assicuratori (FamilyProtect e Inter Partner Assistance) dall altro. - Periodo di Polizza: lasso di tempo in cui la Polizza è in vigore; - Premio: il prezzo pagato dal Contraente all Assicuratore in cambio dell Indennizzo e delle prestazioni di assistenza previste; il prezzo viene pagato nelle modalità indicate dalla Clausola 5 PREMI? delle Condizioni di Assicurazione; - Prestazioni di Assistenza: le prestazioni assistenziali fornite dall Assicuratore di Assistenza e descritte nella Clausola 9 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA delle Condizioni di Assicurazione; - Questionario Sanitario: modulo relativo alle condizioni di salute dell Assicurato e che deve essere compilato e sottoscritto con particolare attenzione; - Residenza: il luogo, in Italia, dove l Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico; - Revoca della Proposta: il diritto del Contraente di recedere dal Contratto, senza penalità o obbligo di motivazione, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti contrattuali; - Semplicemente Protetto FAMILY: la Polizza denominata Semplicemente Protetto FAMILY stipulata dal Contraente e dagli Assicuratori; - Sinistro Assistenza: l Assicuratore Assistenza si impegna ad assistere i Familiari dell Assicurato nel caso di morte di quest ultimo e ove l evento sia coperto dalla Polizza Semplicemente Protetto Family; - Sinistro: evento coperto dalla polizza assicurativa, avvenuto in costanza del periodo di Polizza, che fa sorgere il diritto del pagamento dell Indennizzo al Beneficiario. Il Sinistro è la morte dell Assicurato; - Sottoscrizione Online: sottoscrizione online si riferisce ai casi in cui la Polizza è stipulata interamente (Contratto sottoscritto e pagato elettronicamente) attraverso il sito internet. Data ultimo aggiornamento: 18/06/2014 FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO FAMILY ED 18/06/2014 Pagina 9 di 9

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