MEDIOLANUM FREEDOM PROTECTION PACCHETTO ASSISTENZA FULL

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1 MEDIOLANUM FREEDOM PROTECTION PACCHETTO ASSISTENZA FULL Il presente fascicolo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato all Assicurato prima dell adesione alla combinazione Protezione Assistenza Full relativo alla polizza Convenzione Mediolanum Freedom Protection n Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209), le decadenze, le esclusioni, le nullità e le limitazioni di garanzie o gli oneri a carico del Contraente o dell Assicurato, contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, sono state opportunamente evidenziate. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

2 SOMMARIO NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI... 2 A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA... 2 B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO... 2 C. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO... 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 5 GLOSSARIO... 5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 6 Articolo 1. Oggetto della copertura assicurativa... 6 Articolo 2. Effetto, scadenza, proroga e disdetta della copertura... 6 Articolo 3. Pagamento del premio... 6 Articolo 4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 7 Articolo 5. Modifiche dell assicurazione... 7 Articolo 6. Persone non assicurabili... 7 Articolo 7. Validità territoriale... 7 Articolo 8. Altre assicurazioni... 7 Articolo 9..Assicurazione per conto di chi spetta... 8 Articolo 10. Periodo di prescrizione... 8 Articolo 11. Valuta di pagamento... 8 Articolo 12. Oneri fiscali... 8 Articolo 13. Rinvio alle norme di legge... 8 NORME SPECIFICHE... 8 Articolo 14. Assistenza medica base... 8 Articolo 15. Assistenza Viaggi Articolo 16. M.A.P. ( Medical Advice Program) Articolo 17. Assistenza domiciliare integrata Articolo 18. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Articolo 19. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Articolo 20. Istruzioni per la richiesta di assistenza Pagina 1 di 16

3 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI La Nota Informativa è redatta ai sensi dell art. 185 del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) ed in conformità delle disposizioni impartite dall'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private). A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Il contratto verrà concluso con la sede legale della Mediolanum Assicurazioni S.p.A. sita nella Repubblica Italiana in Via Paleocapa n Milano. La Direzione Generale della Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è sita in Via Ludovico il Moro Milano Basiglio (MI). La Compagnia Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 7 agosto 1974 n (Gazz. Uff. n. 219 del ). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile Ai sensi dell art. 180 del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La Compagnia applica al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Direttore Generale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Via Ludovico il Moro - Milano Basiglio (MI) - (fax 02/ ; reclami.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. C. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza. Oggetto delle coperture assicurative La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere all Assicurato le prestazioni previste dalla combinazione FULL del pacchetto denominato Assistenza Persona relativo alla polizza Convenzione Mediolanum Freedom Protection n alla quale l Assicurato ha aderito. Pagina 2 di 16

4 La combinazione scelta dall Assicurato prevede le seguenti prestazioni di assistenza: 1. Assistenza medica base; 2. Assistenza Viaggi; 3. Medical Advice Program; 4. Assistenza Domiciliare Integrata. Durata del Contratto La copertura assicurativa decorre: 1. per il primo periodo di copertura, dalle ore 24 del 15 giorno del mese successivo al perfezionamento del conto corrente Mediolanum Freedom o Mediolanum Easy Freedom di Banca Mediolanum (di seguito il Conto Corrente) attraverso il quale l Assicurato ha aderito alla copertura assicurativa, fino alle ore 24 del 31 dicembre del medesimo anno, fatto salvo il buon fine del pagamento del premio; 2. dalle ore 00 del 1 gennaio alle ore del 31 dicembre di ogni anno per le annualità successive al primo periodo di copertura, fatto salvo il buon fine del pagamento del premio. Termini di disdetta (rescindibilità del contratto) Indipendentemente dalla durata dell assicurazione, le Parti possono recedere dalla stessa annualmente, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima di ogni scadenza annuale. In mancanza di disdetta, la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto Persone non assicurabili Non è assicurabile la Persona fisica affetta da: - dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci); - infezione da HIV; - psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindromi organiche cerebrali. Qualora sia stata stipulata, l assicurazione, per tale Persona fisica, cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. Esclusioni Il contratto prevede l esclusione dalla garanzia di alcune tipologie di rischi elencati nell art. 18. Obblighi in caso di sinistro Per la denuncia del Sinistro l Assicurato o chi per esso dovrà osservare gli obblighi e istruzioni previste dagli articoli 19 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In particolare, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato (o chi per esso) potrà telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: oppure, se all estero, al numero di Milano Pagina 3 di 16

5 Indennizzo Limite massimo di indennizzo In caso di sinistro risarcibile a termini di Polizza la Società presterà all Assicurato o al suo Nucleo Familiare, i servizi di assistenza nei limiti specificati nelle Condizioni Generali e Specifiche di Assicurazione. Per il dettaglio si rimanda agli articoli 14, 15, 16 e 17. Prescrizione I diritti derivanti dalle Coperture Assicurative, si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi dell art del Codice Civile e successive modificazioni. Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla necessità di leggere attentamente le Condizioni contrattuali prima di aderire alla copertura assicurativa, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro. Pagina 4 di 16

6 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: GLOSSARIO Assicurato La persona fisica residente in Italia, primo intestatario del Conto Corrente, che ha aderito alla polizza Convenzione "Mediolanum Freedom Protection" n opzionando la combinazione Protezione Persona - Assistenza Full, nonché il suo Nucleo Familiare. Centrale di Telemedicina E la struttura della Struttura Organizzativa, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all erogazione del secondo parere medico. Centro di eccellenza Istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifici settori della medicina Centro medico di riferimento Le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con la Struttura Organizzativa che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica. Decorrenza e durata Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa. Estensione Territoriale Mondo Infortunio Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Malattia Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'assicurato. Nucleo Familiare Tutte le persone che risultano, al momento del sinistro, conviventi con l Assicurato così come risultante dal certificato "Stato di famiglia" Prestazioni Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'assicurato. Ricovero La degenza in ospedale pubblico, clinica o casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all assistenza ospedaliera, purché dovuta ad infortunio o malattia improvvisa. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato. Società Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. Pagina 5 di 16

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Articolo 1. Oggetto della copertura assicurativa La combinazione scelta dall Assicurato prevede le seguenti prestazioni di assistenza: 5. Assistenza medica base; 6. Assistenza Viaggi; 7. Medical Advice Program; 8. Assistenza Domiciliare Integrata. Articolo 2. Effetto, scadenza, proroga e disdetta della copertura (A) Effetto della copertura assicurativa Le coperture assicurative per gli Assicurati che hanno espresso la volontà di aderire alla convenzione n opzionando, nel Modulo di richiesta di apertura rapporti di conto corrente Mediolanum Freedom o Mediolanum Easy Freedom di Banca Mediolanum (di seguito il Conto Corrente) ovvero su altra modulistica predisposta dalla Contraente e autorizzata dalla Compagnia, il pacchetto Protezione Persona combinazione Assistenza Full, salvo il buon fine del pagamento del premio di cui al successivo art. 3, decorrono: 1. per il primo periodo di copertura, dalle ore del 15 giorno del mese successivo al perfezionamento del conto corrente, fatto salvo il pagamento del premio da parte della Contraente e/o dell Assicurato; 2. per i rinnovi successivi, dalle ore del 1 gennaio di ogni anno, fatto salvo il pagamento del premio da parte della Contraente e/o dell Assicurato. (B) Scadenza della copertura assicurativa Le coperture assicurative previste termineranno alle ore del 31/12 di ogni anno. (C) Proroga della copertura assicurativa In mancanza di disdetta, la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. (D) Disdetta della copertura assicurativa In caso di disdetta mediante lettera raccomandata inviata almeno 5 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa resterà in essere fino alla fine del periodo di copertura (ore del 31/12). Articolo 3. Pagamento del premio Il premio annuo lordo relativo al pacchetto Protezione Persona combinazione Assistenza Full è indicato nel Modulo di richiesta di apertura rapporti di Conto Corrente ovvero su altra modulistica predisposta dal Contraente e autorizzata dalla Compagnia. Relativamente al Primo periodo di copertura, che decorrerà dalle ore 24 del 15 giorno del mese successivo al perfezionamento del conto corrente fino alle ore 24 del 31/12 del medesimo anno, il premio lordo sarà calcolato nel seguente modo: Pagina 6 di 16

8 1. Premio annuo lordo di euro : 12 = Premio lordo mensile 2. Premio lordo mensile x mesi di copertura = rateo di premio da corrispondere alla Compagnia Pertanto, se per esempio l effetto della polizza per il primo periodo di copertura dovesse decorrere dalle ore del 15 gennaio, i mesi di copertura dal 15 gennaio al 31 dicembre saranno 11,5 e il rateo di premio da corrispondere alla Compagnia sarà determinato moltiplicando il premio mensile x 11,5. Se invece l effetto della polizza per il primo periodo di copertura dovesse decorrere dalle ore del 15 febbraio, i mesi di copertura dal 15 febbraio al 31 dicembre saranno 10,5 e il rateo di premio da corrispondere alla Compagnia sarà determinato moltiplicando il premio mensile x 10,5 (e così per i mesi successivi). Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Società nei termini stabiliti dalla polizza Convenzione n Se il Contraente e/o l Assicurato non paga il premio o i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore solo dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile, salvo quanto disposto dall art. 2) comma D) - Disdetta della copertura assicurativa. Articolo 4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 5. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche della polizza devono essere provate per iscritto. Articolo 6. Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcolstupefacenti-farmaci), infezione da HIV, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall art Codice Civile. Articolo 7. Validità territoriale La presente assicurazione vale per il mondo intero. Articolo 8. Altre assicurazioni In deroga a quanto previsto dall art del Codice Civile, né il Contraente né l Assicurato sono obbligati a comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente contratto. Pagina 7 di 16

9 E fatto obbligo all Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare alla Compagnia e/o alla struttura organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A, nel termine di cinque giorni. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui l Assicurato richiedesse l intervento di un altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Articolo 9..Assicurazione per conto di chi spetta Qualora la presente assicurazione sia stata stipulata dal Contraente, in nome e nell interesse di altra persona, identificata in polizza come Assicurato, resta stabilito che gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. Articolo 10. Periodo di prescrizione Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all art del Codice Civile. Articolo 11. Valuta di pagamento Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all Unione Europea o appartenenti alla Stessa ma che non abbiano adottato l Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. Articolo 12. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 13. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. NORME SPECIFICHE La combinazione Protezione Persona - Assistenza Full di Mediolanum Freedom Protection prevede le prestazioni assicurative descritte nei seguenti articoli. Articolo 14. Assistenza medica base Consulenza Medica Qualora l Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Pagina 8 di 16

10 Consulenza cardiologica Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Consulenza geriatrica Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Consulenza ginecologica Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Consulenza pediatrica Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia del proprio bambino, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Invio medico in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l'assicurato in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo in più vicino mediante autoambulanza. Trasporto in ambulanza in Italia Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un trasporto in autoambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso, o necessiti di essere trasportato dall istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: a) a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; b) ad organizzare il trasporto dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario; aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di percorso. Pagina 9 di 16

11 La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nei Paesi Europei o facenti parte del Bacino del Mediterraneo. c) ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate presso l unità ospedaliera della regione di residenza dell Assicurato, le terapie riabilitative, nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l Assicurato, in conseguenza della prestazione Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell Assicurato: aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. Invio di un infermiere a domicilio in Italia Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere assumendone la Società l onorario fino ad un massimo di 200,00 per sinistro. Invio di un fisioterapista a domicilio in Italia Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, o a seguito di malattia improvvisa, necessiti dell assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio in Italia dell Assicurato un fisioterapista, assumendone la Società l onorario fino ad un massimo di 200,00 per sinistro. Informazioni sanitarie La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l Assicurato desiderasse ricevere, le seguenti informazioni relative al paese nel quale intende recarsi: - vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate; - rischi sanitari e alimentari; - precauzioni igienico-sanitarie; potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste. Pagina 10 di 16

12 Articolo 15. Assistenza Viaggi Le seguenti prestazioni sono operanti quando l assicurato si trovi in viaggio ad oltre 50 Km dalla propria residenza. Rientro Sanitario Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere:. l aereo sanitario;. l aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;. il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;. l autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Società avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall Assicurato. Sono escluse dalla prestazione:. le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio;. le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;. tutti i casi in cui l Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l Assicurato è ricoverato. Rientro con familiare assicurato Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l assistenza sanitaria all Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l Assicurato. La Società avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato. La Società terrà a proprio carico i costi: -. fino alla concorrenza massima di 300,00 se il viaggio di rientro avverrà dall Italia; -. fino alla concorrenza massima di 800,00 se il viaggio di rientro avverrà dall estero. Sono escluse dalla prestazione:. le spese di soggiorno del familiare. Rientro degli altri assicurati Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. La Società terrà a proprio carico il costo dei biglietti: Pagina 11 di 16

13 . fino ad un importo massimo di 250,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall Italia;. fino ad un importo massimo di 500,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall estero. Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato. Sono escluse dalla prestazione: le spese di soggiorno del familiare. Accompagnamento dei minori Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato in viaggio si trovasse nell impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Sono escluse dalla prestazione: le spese di soggiorno del familiare accompagnatore. Rientro dell assicurato convalescente Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura dovuto a infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Prolungamento del soggiorno Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa le condizioni di salute dell Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all eventuale prenotazione di un albergo. La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di 75,00 giornaliere e con un massimale per sinistro di 300,00. Sono escluse dalla prestazione: le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. Rientro salma Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l eventuale recupero della salma. Le seguenti prestazioni sono operanti quando l assicurato si trovi all estero. Segnalazione di un medico specialista all Estero Qualora, successivamente ad una Consulenza emergesse la necessità che l Assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l Assicurato. Segnalazione di medicinali urgenti all estero Qualora l'assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto. Pagina 12 di 16

14 Interprete a disposizione all estero Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, venisse ricoverato in Istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell interprete saranno a carico della Società per un massimo di 8 ore lavorative. Rientro anticipato Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte avvenuta, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo in Italia, dove avverrà la sepoltura. Nel caso in cui l Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso. Sono esclusi dalla prestazione: i casi in cui l Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Obblighi dell Assicurato: L Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle informazioni richieste. Anticipo spese mediche Qualora l Assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste in conseguenza di infortunio o malattia improvvisa e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede, a titolo di anticipo, al pagamento per conto dell Assicurato delle fatture fino a un importo massimo di per sinistro. Qualora l ammontare delle fatture superasse il predetto importo, la prestazione diventa operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. Tale prestazione viene corrisposta compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l Assicurato. In ogni caso, non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa. Al rientro l Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l ammontare degli interessi al tasso bancario corrente Articolo 16. M.A.P. ( Medical Advice Program) La prestazione è valida in caso di sinistro avvenuto in Italia. Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia un alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico - diagnostica, verrà, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l'assicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell'esperienza di Centri di Eccellenza facenti parte del Network Salute. L Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con la Centrale di Telemedicina, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri di Eccellenza del Network Salute. - Consulenza Medica di Secondo Livello: i Medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell Assicurato, effettuano con questo l inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di Pagina 13 di 16

15 tipo generico o specialistico e potrà essere definita dove richiesta una consulenza di orientamento ad accertamenti specifici (Check- up). - Attivazione della rete Nazionale di Centri di eccellenza : A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organizzativa si procederà alla raccolta, direttamente al domicilio dell assicurato, della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai Medici Specialisti dei Centri di eccellenza. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di Riferimento. Il Centro Medico di riferimento eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei Medici Specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso. I costi della visita specialistica saranno a carico della Società così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di 300 per sinistro. I medici specialisti dei Centri di eccellenza formuleranno rapidamente la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all Assicurato, aiutandolo ove occorra, ad interpretarla. La Società terrà a proprio carico tutti i costi. - Attivazione del secondo parere Internazionale: Qualora su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei Centri di eccellenza nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contattate dai medici della Struttura Organizzativa al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale. Tale servizio prevederà la raccolta della documentazione del cliente, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro Internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte del centro internazionale. Articolo 17. Assistenza Domiciliare Integrata Tutte le prestazioni sono dovute a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e sono erogabili solo in Italia. Ospedalizzazione domiciliare In caso di ricovero dell Assicurato della durata di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 20 giorni. Le modalità per l accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell iscritto. Prestazioni professionali post ricovero Qualora l Assicurato necessiti nel periodo post-ricovero di cui sopra, dalle ore alle ore nei giorni feriali oppure nei giorni festivi di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l invio di un professionista fino ad un massimo di 3 volte complessive per ogni ricovero e comunque entro 20 giorni dalle dimissioni dall istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. La Struttura Organizzativa concorderà preventivamente con l Assicurato le modalità per l accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso. Servizi sanitari Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, esami radiografici e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 20 giorni dopo le dimissioni dall istituto di cura. Pagina 14 di 16

16 Servizi non sanitari Qualora l Assicurato, a seguito di malattia o infortunio che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, non possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l invio di personale di servizio per l esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, fino ad un massimo di 20 giorni dopo le dimissioni dall istituto di cura. Articolo 18. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, calamità naturali; c) dolo dell'assicurato; d) suicidio o tentato suicidio; e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; f) malattie nervose, mentali e disturbi psichici in genere; g) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; h) cure e interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni obiettivamente riscontrabili o clinicamente diagnosticati prima della stipulazione della polizza; i) aborto non terapeutico; j) cure dentarie e paraodontopatie; k) prestazioni aventi finalità estetiche; l) cure e interventi determinati da sieropositività H.I.V. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 2. Tutte le prestazioni vengono fornite per ciascun assicurato per un massimo di tre volte per anno di validità della polizza. 3. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità della polizza è di 60 giorni. 4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art Codice Civile. 6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 7. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Pagina 15 di 16

17 sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. 8. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Articolo 19. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa seguendo le istruzioni di cui al successivo art. 20, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alle garanzie, si applicherà quanto disposto all art del Codice Civile Articolo 20. Istruzioni per la richiesta di assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: oppure, se all estero, al numero di Milano oppure inviare un fax al numero oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, MILANO. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1 Il tipo di assistenza di cui necessita; 2 Nome e Cognome; 3 Numero di polizza (ovvero il numero del Conto Corrente) preceduto MCCE; 4 Indirizzo del luogo in cui si trova; 5 Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza; La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Pagina 16 di 16

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