LE IMPRESE E I FINANZIAMENTI BANCARI II edizione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LE IMPRESE E I FINANZIAMENTI BANCARI II edizione"

Transcript

1 j l k l d o ^ c f b S o c i e t à RENATO VOTTA LE IMPRESE E I FINANZIAMENTI BANCARI II edizione STRUMENTI DI CREDITO TRADIZIONALI E INNOVATIVI Affidamento bancario Analisi di bilancio Finanziamenti parabancari Confidi e Fondo di Garanzia Aggiornato con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134

2

3 Indice Indice Introduzione 1. Gli affidamenti bancari 1.1 Principi generali 1.2 La domanda di fido e le indagini bancarie 1.3 Esame delle garanzie richieste 1.4 Le modalità e la durata 1.5 Un approfondimento sulla Centrale dei rischi Istituzione e sviluppo della Centrale dei rischi Il funzionamento della Centrale dei rischi Aspetti relativi alla privacy 2. Analisi di bilancio 2.1 L analisi di bilancio 2.2 La riclassificazione del bilancio 2.3 La struttura finanziaria L indice di indebitamento Il quoziente di indebitamento Indice di protezione del capitale sociale 2.4 L analisi della solidità finanziaria Indici di solidità: il margine di struttura Il margine di struttura globale Il quoziente di autocopertura delle immobilizzazioni Il quoziente di copertura delle immobilizzazioni 2.5 L analisi della situazione di liquidità Gli indici di correlazione: il quoziente di disponibilità Gli indici di correlazione: il margine di tesoreria Gli indici di correlazione: il quoziente di liquidità 2.6 Gli indici di rotazione e di durata L indice di rotazione del capitale investito L indice di rotazione del capitale circolante L indice di rotazione del magazzino L indice di rotazione dei crediti commerciali Giacenza media del magazzino La durata media dei crediti commerciali La durata media dei debiti commerciali 2.7 L analisi della situazione economica L indice di redditività del capitale proprio o ROE Il tasso di redditività del capitale investito o ROI Il tasso di redditività delle vendite o ROS Il tasso di incidenza della gestione non caratteristica Tasso di autofinanziamento e tasso di dividendo Incidenza del cash-flow sui mezzi propri Tasso di incidenza delle imposte VII III

4 Indice L indice di onerosità del capitale di credito o ROD 2.8 Altri indici di produttività Il valore aggiunto per dipendente L incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto Il fatturato per dipendente 2.9 Il coordinamento degli indici per una visione d insieme 2.10 Altri indici utili per la decisione di concessione di un affidamento bancario 2.11 Schema di coordinamento degli indici di bilancio 3. Le aperture di credito 3.1 Le aperture di credito di firma 3.2 Le aperture di credito in conto corrente 3.3 Le garanzie nelle aperture di credito in conto corrente e le competenze bancarie 4. Lo sconto di portafogli 4.1 Lo sconto bancario 4.2 Cambiali presentabili allo sconto 4.3 Il tasso di sconto 4.4 Mancato pagamento 4.5 Lo sconto di effetti assistiti da garanzie reali e di note di pegno 4.6 Sconto di tratte documentate 4.7 Lo sconto di carta finanziaria 5. Le anticipazioni 5.1 Anticipi su ricevute 5.2 Gli anticipi su fatture 5.3 Le anticipazioni bancarie Generalità Aspetti operativi dell anticipazione 6. Altre forme di finanziamento bancario classico 6.1 La cambiale finanziaria e i minibond 6.2 Il riporto finanziario 6.3 Il mutuo Mutui a tasso variabile Mutui passivi a capitale indicizzato Mutui con garanzia reale (finanziamenti a medio-lungo termine) Mutui assistiti da fideiussione I piani di rimborso del prestito 7. Le forme innovative di finanziamento all impresa 7.1 Il finanziamento in pool 7.2 Evergreen 7.3 Bid-line 7.4 Stand-by 7.5 Il project financing Caratteristiche essenziali del project financing Lo studio di fattibilità e la pianificazione del progetto IV

5 Indice Strutturazione del finanziamento; le garanzie e l operatività I modelli operativi 7.6 I Confidi Come funzionano i Confidi 7.7 Un opportunità in più per le piccole e medie imprese: il Fondo di Garanzia 8. Il factoring 8.1 Principi generali 8.2 I vantaggi del factoring 8.3 Aspetti economici e fiscali 8.4 Procedura 8.5 Tipologie di factoring 9. Il leasing 9.1 Leasing finanziario 9.2 Leasing operativo 9.3 Sale and lease back 9.4 Domanda per stipulare il contratto di leasing 9.5 Aspetti giuridici del contratto di leasing 9.6 Analisi costi-benefici 9.7 Aspetti fiscali 9.8 Svantaggi del leasing 9.9 Altre forme di finanziamento Il forfaiting Il confirming Il buyer s credit 10. Le nuove politiche del credito dopo Basilea III 10.1 Le principali novità introdotte da Basilea III 10.2 I tre pilastri 10.3 L accordo di Basilea nella pratica 11. L attività internazionale 11.1 L organizzazione internazionale delle banche 11.2 La gestione valutaria 11.3 Il finanziamento delle operazioni con l estero Finanziamenti all esportazione Finanziamenti all importazione 11.4 Il credito documentario Tipologie di credito documentario La documentazione di accompagnamento Le condizioni contrattuali 11.5 Operazioni in pool 11.6 La copertura del rischio di cambio Introduzione Operazioni in cambi Presentazione di divise estere Operatività del mercato V

6 Indice Tasso di cambio e tasso di interesse 12. Trasparenza bancaria 12.1 Introduzione 12.2 Gli articoli principali del CICR 12.3 Decalogo di Banca d Italia sulla trasparenza bancaria Strumenti di trasparenza Indicatore sintetico di costo 12.4 L istituzione dell Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Materie di competenza dell ABF Aspetti organizzativi e diritti del ricorrente I diritti del cliente 13. Banche e antiriciclaggio 13.1 Introduzione 13.2 Soggetti destinatari del provvedimento 13.3 I meccanismi operativi Obbligo di identificazione del cliente Obbligo di registrazione e conservazione dei dati (art. 36, d.lgs. 231/2007) Caratteristiche dell archivio unico informatico Le sanzioni Controlli e sanzioni spettanti alle Direzioni provinciali Le restrizioni all utilizzo del contante nella pratica 13.4 Segnalazione di operazioni sospette 13.5 Modifiche alla normativa antiriciclaggio 13.6 Indici di anomalia VI

7 1. Gli affidamenti bancari 1.1 Principi generali L affidamento bancario consiste nella concessione di credito da parte di una banca a un soggetto economico. Chi vuole usufruire del fido deve conoscere i criteri che un istituto di credito utilizza quando prende in esame e, quindi, valuta le domande pervenute. In questo modo, l operatore economico sarà in grado di rispondere alle richieste dell istituto di credito nella maniera più concreta possibile e aumentare così la probabilità di ottenere un responso positivo. La concessione del finanziamento, da parte di una banca, si basa principalmente sugli effetti che il prestito stesso crea all impresa contraente. Poiché la banca deve conoscere i rischi a cui va incontro con la concessione del fido, l ente creditizio domanda all impresa richiedente di presentare il suo piano economicofinanziario e quello di cassa per poter valutare la natura e la durata del fabbisogno di fondi. A tal proposito, si precisa che, operando l impresa sia con capitale proprio sia con capitale preso a prestito, il fido bancario si presenta come complementare per soddisfare le esigenze di investimento dell impresa accanto ad altre forme di finanziamento. Inoltre, il credito bancario è utilizzato per finanziare non singole operazioni, ma tutta l attività imprenditoriale. Le decisioni prese dall impresa riguardo alle fonti di finanziamento sulle quali concentrare la scelta dipendono dalle caratteristiche qualitative e quantitative dell investimento da fare. L equilibrio finanziario si gioca tra la durata degli investimenti e quella dei finanziamenti; di conseguenza sussiste una correlazione diretta non tra i singoli investimenti e i singoli finanziamenti, ma tra la struttura degli investimenti e quella dei fìnanziamenti in corso. La struttura finanziaria di un impresa si considera equilibrata quando le fonti di finanziamento, come il capitale proprio e i debiti consolidati, sono destinate al fabbisogno durevole (ad es. le immobilizzazioni) e le altre fonti (le passività correnti) sono destinate al fabbisogno a breve. Il fido è, in termini monetari, la cifra massima con cui una banca ritiene di poter esporsi al rischio, nei confronti di un cliente, per una o più operazioni di concessione di credito; riguardo alle quali la banca effettuerà una serie di ricerche per valutare l azienda sia nel suo complesso sia in relazione ai singoli affidamenti richiesti. Se si adempie in modo non adeguato al fabbisogno aziendale, si avrà un aumento del rischio dei finanziatori: motivo per cui la banca ha la necessità di determinare la capacità di indebitamento di un impresa. 1

8 Nel valutare l entità del credito da concedere a un impresa, la banca deve assolutamente individuare: qual è il fabbisogno minimo dell azienda; quale parte del fabbisogno è coperta da capitali propri aziendali; quanta parte di capitale proprio possa essere aumentata utilizzando il credito di medio e lungo termine, cioè debiti con scadenza non breve. La scelta ideale dei finanziamenti aziendali dovrebbe essere fatta in modo che la somma dei capitali propri sia in grado di coprire il fabbisogno di fondi da parte dell azienda, così che questa sia in grado di far fronte alle esigenze finanziarie nel medio termine. Nel concedere un fido, la banca deve poter ricostruire e prevedere le necessità finanziarie dell azienda richiedente. I rischi della banca aumentano, naturalmente, all aumentare dei debiti aziendali: ciò significa, per l impresa, avere un basso rapporto tra il capitale proprio e quello preso a prestito. La banca deve dal canto suo poter aiutare le aziende affidate a predisporre subito le condizioni per aumentare la consistenza dei capitali propri, o per negoziare almeno debiti a lungo termine. All aumentare dei rischi, da un lato, la banca vorrà avere garanzie certe o cercare di rendere liquide alcune attività aziendali così da garantirsi un eventuale recupero forzato del credito; dall altro, l azienda che richiede un affidamento dovrà essere sottoposta a una indagine approfondita con la quale testare la sua capacità d indebitamento e allo stesso tempo capire quali caratteristiche tecniche siano più adatte alla durata e alla concessione del credito. 1.2 La domanda di fido e le indagini bancarie La richiesta di un affidamento bancario arriva di solito dall azienda, anche se spesso sono gli organi bancari addetti all attività di sviluppo che hanno interesse ad allacciare nuove relazioni e ad ampliare l attività della banca presso propri o potenziali clienti. La domanda di fido, corredata da documentazione, datata e sottoscritta, viene presentata dall azienda. L organo di vigilanza, la Banca d Italia, prescrive che la domanda contenga tre elementi essenziali: 1) l ammontare richiesto, 2) la sua durata, 3) le eventuali garanzie offerte. Sono necessarie altre informazioni, in base al soggetto richiedente: Richiedente Persone fisiche Società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società di fatto), associazioni e ditte individuali Informazioni necessarie Presentazione di tutti i debiti patrimoniali alla data della domanda di fido Copia dell atto di fondazione o dello statuto sociale Prospetto contenente la situazione patrimoniale, specificando le attività e le passività del titolare e/o dei soci illimitatamente responsabili 2

9 Società di capitali e persone giuridiche (enti pubblici e privati con personalità giuridica) Ultimo bilancio di esercizio con relativa nota integrativa Copia dello statuto sociale in vigore (dal quale si possa evincere la possibilità di richiedere un affidamento) Copia del verbale della delibera di richiesta del fido Per una disamina positiva della domanda saranno necessari non solo la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, che tutte le notizie e i dati in essa contenuti siano veritieri, ma altresì l impegno a fornire ogni eventuale documentazione che la banca dovesse richiedere e a comunicare tutte le successive variazioni che dovessero mutare sostanzialmente la situazione patrimoniale. L organo di vigilanza dispone che le banche debbano richiedere ogni notizia utile per istruire la pratica di affido in modo da poter facilmente fissare la giusta cifra del finanziamento e il suo grado di rischiosità. Poiché la banca è molto prudente nelle sue scelte, è difficile per un azienda che voglia ricorrere a un fido dare informazioni parziali o poco corrette sulla propria situazione. La banca, infatti, oltre alle notizie fornite dalla società, svolge indagini esterne per acquisire notizie utili a formulare un giudizio sulla idoneità non solo economica ma anche morale del richiedente. Queste notizie possono essere date da terzi o possono derivare da precedenti rapporti intrattenuti con la società richiedente. Inoltre, altre informazioni riguardanti l attività svolta, la correttezza commerciale, la professionalità e l eventuale presenza di situazioni negative possono essere ottenute da agenzie specializzate. I fornitori possono dare rilevanti notizie circa la puntualità nei pagamenti o il livello di capacità nel definire una transazione, e informazioni sulla produzione. I clienti, invece, possono dare informazioni sulla qualità delle merci, sulla puntualità nella consegna e sulla serietà commerciale. Altre informazioni riguardano, poi, i dati valutativi della proprietà immobiliare e mobiliare, sulle quali vengono fatte ricerche presso le Camere di Commercio, la Cancelleria del Tribunale, gli uffici ipotecari e catastali e così via. Le notizie catastali sono utilizzate per verificare l ammontare degli investimenti immobiliari oltre che come strumento di controllo dei valori iscritti in bilancio, applicando agli imponibili catastali probabili coefficienti di revisione dei valori. Eventuali passività collegabili agli immobili possono essere verificate attraverso le rilevazioni ipotecarie. È necessario accertare anche il momento delle relative trascrizioni: ben diversa cosa è l iscrizione di un ipoteca immobiliare al momento dell acquisto del bene rispetto all iscrizione di un ipoteca in un momento successivo. Le indagini presso la Camera di Commercio vengono eseguite per verificare i dati dell iscrizione nel Registro delle Imprese, eventuali variazioni intervenute, il tipo di attività economica esercitata, la struttura del capitale, la compagine sociale nelle società di persone, la formazione degli organi amministrativi e di controllo nelle società di capitali, i margini di competenza attribuiti agli organi sociali in base agli statuti e via dicendo. 3

10 Si tiene conto anche di eventuali rapporti che il richiedente ha con la banca stessa, come aperture di conti correnti, libretti di deposito, depositi di titoli, operazioni con l estero, per verificare eventuali anomalie nei rapporti passati e/o ancora in atto. Inoltre, spesso viene richiesta, per una disamina, la situazione patrimoniale degli ultimi tre esercizi. Altre fonti di informazione sono: l archivio informatico degli assegni bancari, postali e delle carte di pagamento (è consultato per verificare il corretto utilizzo di questi strumenti di pagamento); la Gazzetta Ufficiale (consultata per individuare le convocazioni assembleari riguardanti per esempio la riduzione del capitale sociale per perdite subite o la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, nonché tutte le delibere assembleari che riguardano l autorizzazione all accensione di un fido bancario, la motivazione, l indicazione dell organo sociale autorizzato a contrarre l obbligazione, le persone che costituiscono l organo deliberante, i limiti e le modalità di utilizzo del fido). La normativa stabilisce che gli organi creditizi debbano comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi, presso la Banca d Italia, tutte le aperture di credito concesse e il relativo utilizzo da parte dei clienti, nel caso in cui l affidamento superi determinate soglie prestabilite. Le informazioni sono collegate alle categorie di rischio e cioè: i rischi diretti, i rischi indiretti e le posizioni in sofferenza. Gli affidamenti dei clienti rappresentano i rischi diretti, mentre le garanzie personali, le fideiussioni e gli avalli concessi dal cliente richiedente rappresentano i rischi indiretti. Le posizioni in sofferenza riguardano i crediti insoluti per i quali sono in corso le pratiche legali di recupero, oltre ai crediti verso coloro per i quali è già in corso una procedura concorsuale. La Centrale dei rischi elabora i dati ricevuti e comunica a ogni banca l importo totale degli affidamenti concessi dall intero sistema bancario alle società segnalate. Di conseguenza in sede di richiesta di affidamento è perfettamente superfluo non comunicare eventuali altri fidi già in essere presso altri istituti di credito. Alcune volte, per le domande di fido più consistenti, può succedere che la banca voglia verificare la situazione aziendale attraverso presenza, in azienda stessa, di propri funzionari per valutarne la struttura, sia tecnico-produttiva sia commerciale. In questo modo, ad esempio, vengono verificati i vari tipi di impianti, il loro grado di aggiornamento tecnologico e i canali di vendita. 1.3 Esame delle garanzie richieste Le garanzie si dividono in personali e reali. Le garanzie personali sono date dalla fideiussione (prestata da terza persona o impresa di fiducia della banca) e dall avallo (fideiussione prestata in forma cambiaria). 4

11 La banca, però, non si ferma alla semplice richiesta di queste garanzie: in entrambi i casi, essa continua la sua attività di indagine in modo da fissare il livello di solvibilità del garante e il tipo di relazione che esiste fra questi e chi richiede il fido. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore al pagamento del debito. Abitualmente viene inclusa nell atto di fideiussione una puntuale clausola secondo la quale il fideiussore rinuncia apertamente alla preventiva escussione del debitore principale e a qualunque intimazione o costituzione in mora; le fideiussioni hanno, in genere, la stessa durata del credito garantito. Se la fideiussione è data da una società, la capacità di assumere tale esposizione deve essere necessariamente prevista nell oggetto sociale. La banca, quindi, richiederà una copia autentica dello statuto per verificare che l oggetto sociale preveda la possibilità per la società di assumere impegni di garanzia. Le garanzie reali possono essere di due tipi: pegni e garanzie ipotecarie. I primi consistono nella dazione in pegno di titoli o merci o documenti rappresentativi delle stesse. La garanzia ipotecaria riguarda, invece, immobili e trova applicazione negli affidamenti a media e lunga scadenza, mentre nelle operazioni di credito a breve termine non è utilizzata. Quando l imprenditore è coniugato in comunione dei beni, si prospettano due ipotesi a seconda che l istituto bancario vanti crediti nei confronti di uno solo dei due coniugi oppure nei confronti della comunione. Qualora il credito sia vantato nei confronti di un solo coniuge, in caso di insolvenza, la banca deve aggredire prima i beni personali dello stesso. Se non sufficienti, essa può escutere i beni della comunione fino alla quota del coniuge obbligato, pari alla metà. Inoltre, in sede di esecuzione forzata, se vi è concorso tra la banca e altri creditori della comunione, questi ultimi hanno diritto di prelazione rispetto alla banca la quale sia creditrice di un coniuge e non della comunione. Sono tutti motivi per cui i beni personali non rappresentano per la banca una idonea garanzia e per cui essa richiederà una fideiussione a carico dell altro coniuge. Quando il credito della banca riguarda la comunione dei coniugi, questi sono entrambi obbligati verso la banca, la quale dovrà, se necessario, rivalersi preventivamente sui beni comuni o attaccare i beni personali di ciascun coniuge. Purtuttavia la banca può rivolgersi ai beni personali solo in caso di incapienza dei beni della comunione e limitatamente alla metà del credito stesso. Questa disciplina pone grossi limiti al recupero del credito concesso, motivo per cui le banche spesso chiedono a entrambi i coniugi l autorizzazione ad agire sui rispettivi beni personali in via principale e per l intero ammontare del credito. L ente creditizio può così procedere a esecuzione sui beni della comunione, su quelli personali di entrambi i coniugi, agendo sugli uni e sugli altri secondo convenienza e opportunità. Inoltre, in quanto creditore della comunione, la banca vanta anche un privilegio sui beni comuni rispetto a eventuali creditori particolari di uno dei coniugi con i quali vi fosse concorso in sede di esecuzione. 5

12 Per la banca mutuante è fondamentale considerare la finalità della richiesta del finanziamento per valutare gli effetti che il fido apporterà alla struttura patrimoniale e finanziaria dell azienda e la possibilità di rimborso da parte della stessa. Di solito, i motivi per cui un azienda richiede un fido sono: sovvenzionare la propria attività economico-produttiva e si avrà, allora, il cosiddetto credito produttivo; assolvere a evenienze particolari e si avrà, allora, il credito consuntivo. Una volta conosciuto lo scopo per il quale è domandato il finanziamento, la banca avrà la possibilità di stimare i rischi relativi all operazione di credito richiesto, ma sarà anche in grado di sapere se l azienda cliente dispone di adeguate fonti di rimborso. 1.4 Le modalità e la durata A seconda delle finalità del finanziamento, la banca individua le forme di utilizzo più opportune, considerando il fabbisogno della ditta. Si possono individuare tre modalità principali di intervento: apertura di credito in c/c; sconto di carta commerciale; sovvenzioni cambiarie. La prima è il tipo di finanziamento più ricorrente e opportuno per ovviare a temporanee insufficienze di liquidità. Lo sconto di carta commerciale, così come il factoring, gli anticipi su fatture o su ricevute bancarie, serve a rendere liquido il credito mercantile, così che l azienda possa usufruire subito dei crediti che essa ha concesso con una certa dilazione alla propria clientela. La via del finanziamento mediante sovvenzioni cambiarie (che consiste essenzialmente nello sconto di pagherò diretti) può essere percorsa quando l azienda deve soddisfare bisogni intensi e di durata determinata. Nella realtà dei fatti, la concessione di prestiti alle imprese è un misto di varie modalità di intervento, per ciascuna delle quali la banca fissa il limite del credito da erogare, considerando le necessità del richiedente e le sue risorse. Per quanto riguarda la durata del fido, le banche commerciali preferiscono le operazioni di credito a breve termine, anche se nella prassi, attraverso continui rinnovi, il finanziamento può assumere i connotati di un fido a medio termine. Ciò accade quando il fido contiene la clausola «a scadenza indeterminata» oppure quella «fino a revoca». In questo caso il fido diventa continuativo e per un tempo notevolmente prolungato. La banca, tuttavia, pur avendo fatto un analisi del cliente e delle garanzie ricevute, tende sempre a prevedere nel contratto la possibilità di revoca. L organo deliberante concede il fido richiesto per lo stesso ammontare domandato dal cliente o per una somma minore. 6

13 Dopo aver concesso il fido, la banca lo riporta nel libro dei fidi, inserisce nel proprio archivio elettronico, ordinando secondo ogni singolo cliente, i fidi diretti e indiretti accordati con i rispettivi utilizzi. In questo modo può tenere sotto controllo il proprio «rischio globale» e seguire così la successione del rischio preso nei confronti di ogni singolo affidato. Ogni mese la banca erogante invia alla Centrale dei rischi della Banca d Italia le notizie riguardanti i crediti concessi ai propri clienti, specificando la entità degli utilizzi da parte degli stessi. Tutte le comunicazioni avvengono in maniera da preservare la riservatezza nei confronti di terzi. Non è possibile per il cliente utilizzare il credito nell ammontare accordato, nella forma tecnica e alle condizioni specificate dalla banca fino a quando non ne sia stata fatta comunicazione all affidato e questi abbia firmato il relativo contratto. Se vi sono garanzie reali o personali, il fido sarà operativo solo dopo che le garanzie offerte saranno state concesse secondo le modalità richieste dalla delibera della banca. Solo dalla stipulazione del contratto nasce un vero e proprio rapporto giuridico fra banca e cliente con diritti e obblighi reciproci. La banca inoltre è per legge tenuta a garantire la comprensione degli aspetti contrattuali connessi all erogazione e all utilizzo del credito. In particolare, il cliente ha diritto di ricevere un adeguata informazione circa le modalità di rimborso, la revoca da parte dell aderente e le possibilità di recesso e di estinzione anticipata da parte sua. Ancora, la banca deve fornire tutte le informazioni e il supporto necessario per gli aspetti di rischio connessi alla specifica tipologia del finanziamento. 1.5 Un approfondimento sulla Centrale dei rischi Istituzione e sviluppo della Centrale dei rischi La Centrale dei rischi è sostanzialmente una banca dati nella quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti degli istituti creditizi. Questa banca dati è gestita dalla Banca d Italia, nell ambito dell attività di vigilanza e controllo sulla raccolta del risparmio e l erogazione del credito. La Centrale dei rischi è stata istituita con la delibera del CICR del 16 maggio 1962, adottata su proposta dell Organo di Vigilanza, al fine creare un sistema di centralizzazione dei rischi che permettesse alle banche di gestire consapevolmente il fenomeno del «pluriaffidamento», ovvero il cumulo di affidamenti concessi da una pluralità di intermediari a uno stesso soggetto. Scopo primario della Centrale dei rischi era accrescere la stabilità del sistema creditizio fornendo alle banche partecipanti informazioni utili per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l analisi e la gestione del rischio creditizio. L impianto originario della Centrale dei rischi ha subìto negli anni una profonda evoluzione, coerentemente con i mutati scenari economici di riferimento. Le innovazioni 7

14 principali hanno riguardato l area degli intermediari partecipanti, la soglia di rilevazione degli affidamenti, la tipologia e la quantità di informazioni raccolte. Grazie a tale evoluzione i servizi informativi della Centrale dei rischi hanno assunto un ruolo irrinunciabile nella gestione del rischio creditizio, fornendo alle imprese partecipanti un valido supporto per il management dei loro sistemi di rating. Nella vigenza della legge bancaria del 1936, il fondamento normativo della Centrale dei rischi veniva individuato nell art. 32, comma 1, lett. h), della stessa legge, con il quale era attribuita alle Autorità di Vigilanza del sistema creditizio la facoltà di assumere provvedimenti relativamente «alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischi derivanti dal cumulo dei fidi». Abrogata la legge bancaria del 1936, la disciplina attuale della Centrale dei rischi è riconducibile agli artt. 51, 53, 67 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB, d.lgs. 385/1993). Il CICR, con delibera del 29 marzo 1994 assunta ai sensi dei citati artt. 53, 67 e 107 del TUB, ha disciplinato il servizio di accentramento dei rischi creditizi gestito dalla Banca d Italia, dettando i principi generali della materia. La predetta disciplina si applica alle banche autorizzate in Italia all esercizio dell attività creditizia, agli intermediari finanziari di cui all art. 106 del TUB che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all albo, oppure sono iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del TUB. Con provvedimento della Banca d Italia del 10 agosto 1995 è stato stabilito che sono obbligate a partecipare alla Centrale dei rischi le società finanziarie ex art. 106 del TUB, iscritte nell albo e/o nell elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107 del TUB, che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, così come definita dall art. 2 del decreto del ministero del Tesoro del 6 luglio L esercizio dell attività di finanziamento, comprensiva del valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando rappresenta più del 50% dell ammontare complessivo degli elementi dell attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. Sono invece esonerati dall obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali l attività di credito al consumo rappresenti più del 50% dell attività di finanziamento da loro svolta. A seguito dell evoluzione subita dal settore creditizio e finanziario, il CICR, con delibera del 3 maggio 1999, ha rilevato la necessità di includere tra le misure di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni un sistema di rilevazione degli affidamenti di importo minore rispetto a quelli censiti dalla Centrale dei rischi della Banca d Italia. È stato, così, istituito il sistema centralizzato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, la cui gestione in via autonoma è assegnata alla Società interbancaria per l Automazione (S.I.A.) S.p.a. Le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto i dati relativi alle esposizioni creditizie comprese tra il limite di censimento della Centrale dei rischi gestita dalla Banca d Italia e quello previsto per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza. 8

15 1.5.2 Il funzionamento della Centrale dei rischi La Centrale si fonda sull obbligo, posto a carico degli intermediari partecipanti, di comunicare mensilmente alla Banca d Italia i rapporti di credito in essere nei confronti di ciascun cliente, di importo pari o superiore ai limiti di censimento definiti nella citata circolare della Banca d Italia. Pertanto, le segnalazioni devono essere inoltrate quando: la somma dell accordato ovvero quella dell utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è di importo pari o superiore a euro; il valore delle garanzie complessivamente ricevute dall intermediario è di importo pari o superiore a euro; il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a euro; la posizione del cliente è in sofferenza, per crediti di qualunque importo; l importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a euro; il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a euro; sono passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo; il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall intermediario segnalante è pari o superiore a euro; sono stati ceduti a terzi dall intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo. I soggetti intestatari di posizioni di rischio, a seguito di segnalazione, sono censiti dalla Centrale dei rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante l assegnazione di un codice CR utilizzato per lo scambio delle informazioni a essi relative. Per consentire agli intermediari una valutazione più completa del merito di credito della clientela la Centrale registra anche le forme di coobbligazione, ovvero le relazioni di tipo giuridico tra più soggetti solidalmente responsabili nell adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari. Sulla base delle informazioni ricevute, la Banca d Italia restituisce a ogni intermediario, sempre con cadenza mensile, il cosiddetto «flusso di ritorno personalizzato», in cui è esposta la posizione globale di rischio a livello di sistema dei singoli clienti segnalati e dei soggetti collegati agli stessi con una delle forme di coobbligazione previste. La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni degli intermediari che lo affidano. Si arriva alla posizione globale di rischio aggregando i dati distintamente per ogni tipologia di importo, per ognuna delle categoria di censimento e per ciascun valore delle relative variabili di classificazione previsti dallo schema segnaletico. Il flusso di ritorno contiene, inoltre, le informazioni anagrafiche relative a ciascun soggetto segnalato, ai suoi coobbligati e ai soggetti allo stesso collegati nell ambito di rap- 9

16 porti di garanzia e di cessione del credito, insieme a numerose altre informazioni utili riguardanti, per esempio, l ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento, il numero degli intermediari segnalanti, ecc. Insieme al flusso mensile nominativo la Banca d Italia spedisce il «flusso di ritorno statistico», anch esso a periodicità mensile, con cui si comunicano a ogni intermediario partecipante distribuzioni statistiche elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio; inoltre vengono offerte informazioni sul mercato del credito sotto i profili della rischiosità, della concentrazione e della dimensione degli affidamenti e delle principali caratteristiche della clientela. Ciascun intermediario può avvalersi della Centrale dei rischi per ottenere il «servizio di prima informazione» che consente ai partecipanti di interrogare, all occorrenza, il sistema informativo per ottenere dati sulla clientela effettiva o potenziale per la quale è comunque in corso un istruttoria di affidamento. Utilizzando il servizio di prima informazione, gli intermediari possono richiedere alla Banca d Italia che sia resa loro nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Come previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, il servizio è svolto a titolo oneroso. Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi non hanno natura «certificativa» dei finanziamenti concessi dal sistema creditizio. I dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi definiscono una situazione di indebitamento dei singoli soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva esposizione complessiva. Le peculiari modalità tecniche di svolgimento del servizio comportano, infatti, l esclusione di alcune tipologie di intermediari dalla partecipazione alla Centrale dei rischi e la fissazione di soglie minime di censimento al di sotto delle quali non sussiste alcun obbligo di segnalazione in capo agli intermediari partecipanti Aspetti relativi alla privacy L utilizzo del servizio «di prima informazione» deve evidentemente essere effettuato in coerenza con i principi sanciti in materia di tutela dei dati personali: le richieste possono essere avanzate solo per finalità connesse con l assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni, ovvero nei soli casi in cui l informativa richiesta concorra a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale. L intermediario può richiedere informazioni su soggetti non ancora affidati solo se vi sia in corso un istruttoria relativa alla concessione di un finanziamento o comunque di un rapporto comportante l assunzione di un rischio. Il ricorso al servizio è infine consentito, solo per le informazioni strettamente necessarie, nei confronti di nominativi che siano collegati da un punto di vista giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, ecc.) o economico 10

17 (appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese) con gli affidati o con chi stia richiedendo il finanziamento. I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. L obbligo di riservatezza va osservato dagli intermediari partecipanti nei confronti di qualsiasi persona estranea all amministrazione dei rischi. In base alle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d Italia, quale gestore del servizio centralizzato dei rischi, e dagli intermediari segnalanti si fa presente che: la Banca d Italia in quanto ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi: l art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 196 riserva infatti tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici che effettuano trattamenti di dati personali; gli intermediari segnalanti essendo tenuti a fornire alla Banca d Italia i dati relativi all indebitamento della clientela in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del Testo Unico sono esonerati dall obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati in discorso alla Centrale dei rischi. L art. 24, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 196 consente infatti ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento «è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria»; i dati della Centrale dei rischi sono trattati in base alle richiamate disposizioni di legge attributive del potere di raccolta dei dati stessi e sono acquisiti per «finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari» e di «tutela della loro stabilità». In particolare, i dati registrati nell archivio CR sono resi disponibili agli intermediari segnalanti, quale informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito. I medesimi dati possono inoltre essere utilizzati in altre operazioni di trattamento effettuate dalla Banca d Italia per finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi e comunque strettamente connesse con il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, la tutela della loro stabilità, la politica monetaria; attese le richiamate finalità del trattamento dei dati della Centrale dei rischi, ai sensi dell art. 8, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 196 non sono esercitabili nei confronti della Banca d Italia i diritti di cui all art. 7, commi 1, 2 lett. a), b) e c), 3, 4 lett. a), che consentono all interessato di conoscere i dati personali che lo riguardano nonché di ottenerne l aggiornamento, la rettificazione o l integrazione. Tuttavia, poiché per lo svolgimento del servizio centralizzato dei rischi non sussistono esigenze di riservatezza nei confronti dei diretti interessati, si fa presente che, ai sensi della delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nelle anagrafi della Centrale dei rischi possono chiedere di conoscere le informazioni registrate a loro nome. In particolare, ciascun intermediario segnalante in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d Italia è tenuto a comunicare all interessato sia la posizione globale di rischio del medesimo, sia le segnalazioni a suo nome effettuate dallo 11

18 stesso intermediario. La Banca d Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalanti; titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi CR è la Banca d Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, Roma); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Informazioni Sistema Creditizio (Banca d Italia, largo Guido Carli n. 1, Frascati - RM). Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti in relazione agli specifici compiti dell unità cui sono assegnati al compimento di operazioni sui dati CR, nell ambito del Servizio Informazioni Sistema Creditizio e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le suindicate finalità istituzionali. 12

INDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci

INDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci INDICE LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE RISTORATIVE... 2 Il fabbisogno finanziario:concetto e problematiche... 3 Definizione di fabbisogno finanziario... 3 Le fonti di finanziamento... 3 Scelta tra

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA. Nota metodologica

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA. Nota metodologica RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell usura, prevede che siano resi

Dettagli

Il sistema monetario

Il sistema monetario Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) FOGLIO INFORMATIVO ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI Fidindustria Puglia Consorzio Fidi Sede legale: via Amendola 172/5 70126 Bari Tel.: 080 9643694-080 9643694

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. A LLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

Principali indici di bilancio

Principali indici di bilancio Principali indici di bilancio Descrizione Il processo di valutazione del merito creditizio tiene conto di una serie di indici economici e patrimoniali. L analisi deve sempre essere effettuata su un arco

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

Garanzia confidi_sezione breve termine

Garanzia confidi_sezione breve termine Garanzia confidi_sezione breve termine Scheda prodotto DESCRIZIONE PRODOTTO CapitaleSviluppo attraverso il servizio di accesso alla garanzia dei confidi offre alle imprese un importante strumento atto

Dettagli

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI Allegato alla Delib.G.R. n. 50/27 del 10.11.2009 CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI L.R.10 gennaio 2001 n.. 2 Titolo T II DIRETTIVE DI

Dettagli

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Lezione 1 Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Uniformità sistema creditizio Il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 tra i governatori delle Banche Centrali del G10. Obiettivo

Dettagli

7. CONTABILITA GENERALE

7. CONTABILITA GENERALE 7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/S SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI

Dettagli

La Centrale dei Rischi. Dott. Claudio Orsini Arcadia Consulting Srl Bologna Finanza d impresa e Consulenza di direzione http://www.arcadiafinance.

La Centrale dei Rischi. Dott. Claudio Orsini Arcadia Consulting Srl Bologna Finanza d impresa e Consulenza di direzione http://www.arcadiafinance. La Centrale dei Rischi Dott. Claudio Orsini Arcadia Consulting Srl Bologna Finanza d impresa e Consulenza di direzione http://www.arcadiafinance.eu Obiettivi della Centrale dei Rischi La Centrale dei Rischi

Dettagli

26/10/2010. I processi di finanziamento. Processi di finanziamento. Processi di gestione monetaria. FABBISOGNO di mezzi finanziari

26/10/2010. I processi di finanziamento. Processi di finanziamento. Processi di gestione monetaria. FABBISOGNO di mezzi finanziari 1. Pianificazione finanziaria: fabbisogno e fonti di finanziam. Processi di finanziamento 4. Rimborso dei finanziamenti I processi di finanziamento Processi economici di produzione 2. Acquisizione dei

Dettagli

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015)

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it 1 Premessa La redazione del bilancio da parte degli amministratori rappresenta un attività di valutazione, ma soprattutto di

Dettagli

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni

Dettagli

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Ai sensi del D. Lgs.1 settembre 1993, n. 385 testo Unico Bancario, della Delibera CICR del 4/3/2003 e del

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*

Dettagli

Capitale di credito PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE

Capitale di credito PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE Definizione È una forma di finanziamento basata sulla presentazione all incasso, da parte dell impresa, di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria e

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua)

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI,

Dettagli

Coppola Motta Appunti di finanza aziendale: Quesiti Esami 2010-05-10 QUESITI PROPOSTI NELLE PIU RECENTI PROVE SCRITTE

Coppola Motta Appunti di finanza aziendale: Quesiti Esami 2010-05-10 QUESITI PROPOSTI NELLE PIU RECENTI PROVE SCRITTE QUESITI PROPOSTI NELLE PIU RECENTI PROVE SCRITTE I quesiti per la prova scritta sono suddivisi in tre blocchi : 1. A (parte generale) domande a risposta aperta; 2. B (Intervento del Pubblico nell economia)

Dettagli

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

BUSINESS PLAN e FINANZIAMENTI

BUSINESS PLAN e FINANZIAMENTI BUSINESS PLAN e FINANZIAMENTI 1 PREVENIRE I RISCHI si può? Sì, prima di avviare l impresa, con realismo e piedi per terra business plan (fatto da soli, vedi sito www. pd.camcom.it, miniguide) 2 PREVENIRE

Dettagli

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE Pag. 1 / 5 Anticipi import export ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Monte dei Paschi di Siena

Dettagli

Pagamento dei debiti della PA!

Pagamento dei debiti della PA! Pagamento dei debiti della PA L intervento della CDP SpA Forum Banche e PA 2014 Roma 30 Ottobre 2014 I debiti della PA: stima e pagamenti 2013/2014 Banca d Italia Indebitamento commerciale della PA 75Mld

Dettagli

Concetto di patrimonio

Concetto di patrimonio Concetto di patrimonio Il patrimonio o capitale si può definire, in prima approssimazione, come l insieme l dei beni a disposizione del soggetto aziendale in un determinato momento; in un accezione più

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D ITALIA

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D ITALIA PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D ITALIA OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DEI RISCHI GESTITO DALLA BANCA D ITALIA Documento per la consultazione e analisi

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO

FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO Fonti interne: autofinanziamento Fonti esterne: capitale proprio e capitale di debito Capitale proprio: deriva dai conferimenti dei soci dell azienda e prende il nome, in contabilità,

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma Via di San Basilio, 72 Tel. +39 06.42.00.84 Fax +39 06.42.00.84.44/5 www.cnpi.it

Dettagli

La gestione finanziaria dell impresa

La gestione finanziaria dell impresa La gestione finanziaria dell impresa di Emanuele Perucci Traccia di economia aziendale Il candidato, dopo aver illustrato il problema della scelta delle fonti di finanziamento in relazione al fabbisogno

Dettagli

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A. Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente

Dettagli

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1 A. Procedura Ordinaria - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell immobile),

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Credito Finanza Confidi: Focus per l imprenditore. Contenuti della Centrale Rischi e interpretazione nel processo di valutazione del merito di credito

Credito Finanza Confidi: Focus per l imprenditore. Contenuti della Centrale Rischi e interpretazione nel processo di valutazione del merito di credito Credito Finanza Confidi: Focus per l imprenditore Contenuti della Centrale Rischi e interpretazione nel processo di valutazione del merito di credito Relatore: Luigi Zappa Responsabile Pcu Lombardia Sud

Dettagli

Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie

Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie L andamento del ciclo economico e le numerose norme che, a vario titolo, richiedono la presentazione di garanzie a supporto di obbligazioni assunte hanno

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

* Il sistema finanziario

* Il sistema finanziario * Il sistema finanziario e le banche Prof.ssa Valeria Roncone 1 *Argomenti chiave: L attività della banca e sue specificità Le funzioni della banca Il Sistema Europeo di Banche Centrali e la Banca Centrale

Dettagli

Piano straordinario per l'occupazione.

Piano straordinario per l'occupazione. Piano straordinario per l'occupazione. Il lavoro, il futuro. MISURA IV.1 Più forti patrimonialmente Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese mediante

Dettagli

Contabilità generale e contabilità analitica

Contabilità generale e contabilità analitica 1/5 Contabilità generale e contabilità analitica La sfida della contabilità analitica è di produrre informazioni sia preventive che consuntive. Inoltre questi dati devono riferirsi a vari oggetti (prodotti,

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ECONOMIA AZIENDALE e RAGIONERIA APPLICATA ALLE IMPRESE TURISTICHE Anno Accademico 2011 2012 Lezione 6 ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

Dettagli

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti OPERATIVITA A BREVE TERMINE I finanziamenti a breve termine sono regolati a tasso variabile, pari all Euribor maggiorato dei seguenti spread: Spread

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario. I TITOLI DI CREDITO Il titolo di credito: a) conferisce un diritto di credito. b) incorpora un diritto di credito. c) vale quale prova di un contratto stipulato fra le parti. L esecutività è: a) caratteristica

Dettagli

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA CASSA RURALE DI PERGINE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. Sede legale in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi, n. 5 Sede amministrativa in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi, n. 5 - e-mail info@cr-pergine.net

Dettagli

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 6 dicembre 2007 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1

Dettagli

CRIF S.p.A., Experian Information Services S.p.A., SIA S.p.A, Cerved Group spa

CRIF S.p.A., Experian Information Services S.p.A., SIA S.p.A, Cerved Group spa CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA E PUNTUALITA NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA Come utilizziamo i suoi

Dettagli

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012 CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

IL RAPPORTO BANCA IMPRESA STA CAMBIANDO?

IL RAPPORTO BANCA IMPRESA STA CAMBIANDO? http://www.sinedi.com ARTICOLO 15 SETTEMBRE 2007 IL RAPPORTO BANCA IMPRESA STA CAMBIANDO? Fin dal passato il rapporto tra banca e soggetti economici non è mai stato stabile e lineare e questo dipende in

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione Allegato alla Delib. G.R. n. 9/13 del 8.3.2006 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive

Dettagli

GLI INDICI DI BILANCIO PER LE ANALISI FINANZIARIE

GLI INDICI DI BILANCIO PER LE ANALISI FINANZIARIE GLI INDICI DI BILANCIO PER LE ANALISI FINANZIARIE GLI INDICI DI BILANCIO Gli indici sono rapporti tra grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico

Dettagli

Il leasing e il Factoring

Il leasing e il Factoring Il leasing e il Factoring Il leasing Il leasing è giuridicamente un contratto atipico perché non ricade nelle tipologie previste dalla legislazione. Con il contratto di leasing tradizionale, l azienda

Dettagli

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121

Dettagli

MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche

MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche A cura di: Dott. Antonio Fortarezza MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente

Dettagli

02.2012 DOMANDA DI FINANZIAMENTO ai sensi della L.R. n.32 del 23/12/2000 art. 60 comma 1 punto 4 TER 1

02.2012 DOMANDA DI FINANZIAMENTO ai sensi della L.R. n.32 del 23/12/2000 art. 60 comma 1 punto 4 TER 1 FONDI REGIONALI DOMANDA DI FINANZIAMENTO ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 32 art. 60 comma 1 punto 4 TER FINANZIAMENTO DIRETTO A TASSO AGEVOLATO (DA PRODURRE IN DUPLICE COPIA) Protocollo Nr. Alla Banca

Dettagli

GLI ELEMENTI ANDAMENTALI DEL RATING AZIENDALE

GLI ELEMENTI ANDAMENTALI DEL RATING AZIENDALE in collaborazione con: Promem Sud Est S.p.A. Società per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud Est S.p.A. GLI ELEMENTI ANDAMENTALI DEL RATING AZIENDALE a cura del Dott. Aurelio Valente Amministratore

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO

REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento (di seguito anche il Regolamento ) disciplina gli interventi partecipativi di Promocoop Trentina S.p.A.

Dettagli

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento:

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento: DIREZIONE Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO Decreto N. 163 del 07-09-2015 Responsabile del procedimento: Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA Ordinario [X ] Immediatamente

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

Le banche e la moneta bancaria. Il conto corrente

Le banche e la moneta bancaria. Il conto corrente LA MONETA BANCARIA Banca d Italia AGENDA Le banche e la moneta bancaria Il conto corrente Ancora sul concetto di moneta Insieme di mezzi generalmente accettati come strumento di pagamento: Banconote e

Dettagli

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale Triennio 2009 2011 (B. U. Regione Basilicata N. 60 del 29 dicembre 2008) Articolo 1 Stato di Previsione dell Entrata 1.

Dettagli

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE CONTABILITA GENERALE 20 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 1 dicembre 2005 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Direzione Finanza 2015 06779/024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Finanza 2015 06779/024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Direzione Finanza 2015 06779/024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 86 approvata il 9 dicembre 2015 DETERMINAZIONE: MUTUO DI EURO 688.990,96

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli